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ENTE BENEFICIARIO
FEDERSVILUPPO ASSOCIAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE
BOLLETTINO DI AGRICOLTURA BIOLOGICA N° 04/15 REDATTO DALL’AREA
TECNICA.
Torino, 16 dicembre 2015.
10135 Torino - Via Pio VII, 97 – tel. 0116177211
Cristoforo Cresta Tel 0116177275 e-mail: [email protected].
EUROPARLAMENTO COMMISSIONE AGRICOLTURA
STOP AL FINTO BIOLOGICO,
LA FILIERA SARÀ CONTROLLATA E GARANTITA
Giovedì, 15 Ottobre 2015
Controlli anti-frode per tutta la filiera biologica, dalla produzione primaria fino ai commercianti e
agli importatori. Obiettivo: aumentare la fiducia nel marchio biologico UE.
Martedì, gli eurodeputati della Commissione Agricoltura (AGRI) hanno introdotto alcune misure
per evitare la contaminazione di alimenti biologici, anche in aziende biologiche e convenzionali
miste, e approvato i piani per aiutare le piccole aziende che intendono convertire le produzioni da
tradizionali in biologiche.
"Siamo soddisfatti della nostra posizione prima dialoghi a tre. Ma noi sappiamo che tutto questo
funziona solo in pratica, se tutti gli operatori coinvolti si assumano la responsabilità di far
funzionare l'agricoltura biologica meglio", ha detto il relatore.
Controlli ufficiali- Saranno annuali, severi e basati sul rischio lungo tutta la filiera biologica.
Contrariamente alla proposta originaria della Commissione, la commissione agricoltura ha insistito
per sottoporre il biologico ad un regime di controlli ad hoc, per evitare frodi alimentari.
Sull'esigenza di controlli, i deputati hanno sostenuto la Commissione, ma i controlli dovranno
essere pianificati in base al rischio lungo tutta la filiera e non effettuati fisicamente, in loco, in tutte
le aziende biologiche.
Il nuovo regolamento sulla produzione biologica- al varo definitivo- comporterà modifiche
all'emanando regolamento sui controlli ufficiali e abrogherà il regolamento (CE) n. 834/2007 che
ha disciplinato i prodotti biologici e la relativa etichettatura dal 2007 ad oggi.
Garanzie- Dal canto loro, gli Stati membri dovranno garantire la tracciabilità di ogni prodotto in
tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione per dare garanzie ai consumatori che i
prodotti biologici che acquistano siano davvero tali.
Animali- Il rispetto di norme rigorose in materia di salute, di ambiente e di benessere degli animali
nell’ambito della produzione biologica è intrinsecamente legato all’elevata qualità di tali prodotti.
Saranno esclusi dal regolamento i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici perchè "il
processo produttivo non può essere pienamente controllato". La nuova disciplina fa salva la
normativa adottata nel campo della sicurezza della catena alimentare, della salute e del benessere
degli animali. La gestione della salute degli animali dovrà mirare soprattutto alla prevenzione delle
malattie, con misure specifiche in materia di pulizia e disinfezione. L’utilizzo preventivo di
medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica non viene consentito nella produzione biologica,
salvo in caso di malattia o di ferita di un animale che necessiti un trattamento immediato; tale
utilizzo dovrebbe limitarsi al minimo necessario al fine di ristabilire il benessere dell’animale. In
tali casi, al fine di garantire l’integrità della produzione biologica per i consumatori dovrebbe essere
prevista la possibilità di adottare misure restrittive quali il raddoppiamento del periodo ufficiale di
sospensione successivamente all’utilizzo di tali medicinali, quale specificato nella normativa
pertinente dell’Unione.
Pesticidi- La Commissione Agricoltura ha anche introdotto misure precauzionali per evitare l'uso di
sostanze e tecniche non autorizzate nella produzione biologica. Ad esempio, in caso di sospetto
d'impiego di un pesticida non autorizzato, il prodotto finale non potrà portare l'etichetta biologica
fino al completamento di ulteriori accertamenti: il prodotto potrà essere venduto come "biologico"
se emergerà chiaramente dalle verifiche che la contaminazione era inevitabile eche l'operatore
biologico aveva applicato tutte le misure di precauzione. Dal 2020 la Commissione potrà fissare
delle soglie massime per le sostanze non autorizzate e individuare forme di compensazione in
favore degli agricoltori per le contaminazioni inevitabili.
Aziende miste- Non saranno eliminate ma rigorosamente regolamentate. Per aumentare la
produzione europea di prodotti biologici i deputati della AGRI hanno scartato l'ipotesi di bandire le
produzioni alimentari miste dalla filiera biologica. La condizione è che le produzioni- convenzionali
e biologiche- siano nettamente separate. I piccoli produttori potranno chiedere certificazioni di
gruppo per sopportare più facilmente gli oneri regolamentari e non scoraggiare il business
dell'agricoltura biologica.
Importazioni- Come da proposta della Commissione Europea le importazioni dovranno essere
conformi alle norme UE. Andranno però eliminate le regole di equivalenza attuali, che richiedono ai
paesi terzi il rispetto di requisiti simili ma non identici. L'eliminazione avverrà nell'arco dei
prossimi cinque anni per arrivare a regole di equivalenza piena. Tuttavia, per evitare improvvise
interruzioni delle forniture sul mercato dell'UE, i deputati AGRI chiedono alla Commissione
Europea di concedere un paio di anni a quei prodotti che non rispettano le norme comunitari per
motivate circostanze quali ad esempio le condizioni climatiche, per esempio.
Prossimi passi- La proposta di regolamento è stata approvata a larghissima maggioranza. Il relatore
Martin Häusling (Verdi / ALE, DE), che rappresenterà il Parlamento nei colloqui con il Consiglio
Europeo si è detto "molto soddisfatto". I negoziati con i Ministri europei porteranno al testo finale
della nuova legislazione. (fonte)
Proposta di Regolamento- Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, modifica
regolamento (UE) n. XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui controlli
ufficiali] e abrogazione regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.
IL MIPAAF CHIARISCE ALCUNI ASPETTI SULL’APPLICAZIONE DEL
D.M. 309/2011 PER FATTORI DI CONCENTRAZIONE, INFUSIONI DI
ERBE ESSICCATE E OLI ESSENZIALI
MAURO PANZANI - Responsabile Ufficio Attività di Controllo e Certificazione Prodotti
Biologici CCPB
Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato in data 16/10/2015 la
nota 69856 allo scopo di chiarire l’applicazione del D.M. 309/2011, relativo alle
contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili in agricoltura biologica.
La nota fa riferimento ai fattori di concentrazione (definiti anche nelle diverse note come fattori di
trasformazione o fattori di processo, non sembra essere adottata una terminologia univoca), da
applicare sui prodotti trasformati, rifacendosi alle disposizioni emanate negli ultimi anni/mesi dal
Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità proprio in materia di trasformazione dei
prodotti agricoli.
A scopo esemplificativo si riportano di seguito i fattori di concentrazione o di processo che sono
stati iscritti nelle diverse note del Ministero della Salute e dell’Istituito Superiore di Sanità cui la
circolare 69856 fa riferimento. Per la comprensione delle ragioni che hanno dato luogo alla
determinazione del fattore di concentrazione e per la verifica dello stesso, fanno testo le note
pubblicate sul nostro sito o reperibili sui siti istituzionali.
Nota n. 37990/AMPP/ToA.1 dell’Istituto Superiore di Sanità:

seme di girasole => olio: fattore di trasformazione 2,5X; nella nota si specifica anche che
tale fattore di concentrazione può essere ritenuto ragionevole per tutti i semi oleaginosi

seme di soia => farina di soia: fattore di trasformazione 1X; nella nota si specifica che il
fattore di trasformazione fra semi di soia e farina di soia deve essere ragionevolmente considerato
uguale a 100

bacche di goji fresche => bacche di goji essiccate: fattore di trasformazione 4X.
Nota n. 37798 del 12/09/2013 del Ministero della Salute:

oliva => olio: fattore di trasformazione 5X con la precisazione che questo specifico fattore
di trasformazione risulta ormai armonizzato a livello comunitario;

peperoncino fresco => peperoncino essiccato 10X;

uva => vino 1X.
Nota n. 13260 AMPP/IA.12 del 22/05/2015 dell’Istituto Superiore di Sanità:
la nota si riferisce in particolare al fattore di trasformazione da applicare ai succhi di arance per il
principio attivo Tiabendazolo che a causa dello scarto della scorza dell’agrume viene valutato
dall’Istituto Superiore di Sanità come pari a un decimo del valore ritrovato sul prodotto fresco:

arance => succo di arance 0,1X.
Per tutti gli altri prodotti alimentari trasformati, la circolare ribadisce la necessità, in attesa della
pubblicazione dell’allegato VI del Reg. CE 396/2005 (che dovrà contenere specifici fattori di
concentrazione o diluizione), che sia l’operatore a dover dimostrare, caso per caso dandone
evidenza al proprio organismo di controllo, le variazioni del tenore di residui che devono essere
considerate per la valutazione della contaminazione.
La circolare 69856 prende anche finalmente in considerazione i fattori di concentrazione da
considerare per l’applicazione della soglia numerica prevista dal D.M.309/2011 per le infusioni di
erbe essiccate, stabilendo un fattore di 5X, come riferimento da non superare per la valutazione
della contaminazione.
Viene anche affrontato il particolare tema degli oli essenziali per i quali viene ribadita la necessità
di prestare particolare attenzione alle tipologie di principi attivi rilevati, in funzione delle loro
caratteristiche fisico chimiche e del processo di trasformazione applicato, con la raccomandazione
di non superare il fattore di concentrazione di 30X.
Infine va ricordato che la circolare ribadisce come condizione preliminare che l’applicazione dei
fattori di concentrazione/trasformazione di cui sopra è sempre subordinata alla necessità da parte
dell’organismo di controllo di accertare che le contaminazioni dei principi attivi non autorizzati in
agricoltura biologica siano sempre causate da contaminazioni accidentali e inevitabili come definito
dal D. M. 309/2011.
TEMPISTICHE E UTILIZZO DELLE SCORTE DI ETICHETTE IN CASO
DI CAMBIO ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE
ROBERTO MARESCA - Ufficio Attività di Controllo e Certificazione – Settore Biologico
CCPB
Con la Nota n° 0073297 dello scorso 29/10/2015 il PQAI I (Promozione Qualità Agroalimentare e
dell’Ippica), ha stabilito che in caso di variazione volontaria di Organismo di Controllo, gli
operatori hanno a disposizione 8 mesi di tempo per poter utilizzare le scorte di materiali di
imballaggio già stampati alla data di presentazione della Notifica di Variazione per cambio
organismo di controllo e recanti i riferimenti all’OdC “uscente”.
L’organismo di controllo “entrante”, verificato l’esatto quantitativo del materiale di imballaggio da
smaltire, trasmette tale informazione all’OdC uscente, che potrà richiedere al primo, se del caso, di
effettuare ispezioni congiunte presso l’operatore interessato, per controllare il corretto utilizzo del
materiale di imballaggio. Ciò è possibile solo previo accordo fra gli organismi interessati.
Tale nota integra ed amplia le indicazioni riportate nel DM 10071 del 3 maggio 2012
sull’organismo di controllo unico, in cui era specificata la possibilità di utilizzare le scorte di
etichette con i riferimenti dell’OdC “uscente”, ma senza dare indicazioni relative a specifiche
tempistiche. Il DM 10071 circoscriveva tale possibilità solo ed esclusivamente per quelle aziende
che si trovavano ad avere due o più organismi di controllo che certificavano le loro produzioni
COME FUNZIONA LA CERTIFICAZIONE PER PRODOTTI VEGANI
GIUSEPPE MAIO - Ufficio Controllo e Certificazione di Prodotto CCPB
Oggigiorno si assiste ad una grande crescita della domanda di prodotti vegani, cioè ottenuti senza
l’utilizzo di qualsiasi materia prima o ingrediente di origine animale, infatti il termine Vegano è
rappresentativo di una filosofia di vita fondata sul rifiuto non solo del consumo di ogni prodotto di
origine animale, ma anche di ogni forma di sfruttamento degli animali per l’alimentazione,
l’abbigliamento, ed in altri settori.
Gli aderenti, rifiutano quindi non solo di nutrirsi di carne e pesce, come i vegetariani, ma anche di
latte, latticini, uova e derivati, nonché di acquistare e usare prodotti di qualsiasi genere la cui
realizzazione implichi lo sfruttamento diretto di animali.
Gli utenti che scelgono di alimentarsi secondo lo stile di vita vegano possono avere difficoltà
nell’orientarsi nella scelta dei prodotti se non si ha conoscenza degli eventuali processi di
produzione, visto che molti additivi che contengono sostanze di origine animale vengono utilizzati
dalle aziende alimentari. La scelta di un prodotto vegano è spesso legata unicamente alla presenza
di un marchio di garanzia sul prodotto. Su questi prodotti possiamo trovare moltissimi marchi anche
molto simili tra di loro, ma che in realtà hanno significati profondamente diversi: andiamo infatti
dalla semplicissima autodichiarazione aziendale, alla certificazione vera e propria, passando da
marchi concessi a pagamento.
Per poter soddisfare le esigenze delle imprese di segnalare e certificare i loro prodotti CCPB ha
redatto il Documento tecnico DTP 15 Prodotti Vegani.
L’uso del marchio è vincolato all’ottenimento della certificazione che attesta la conformità al DTP
15, il cui obiettivo è quello di garantire produzioni sicure per il consumatore vegano.
Possono essere certificati non solo i prodotti alimentari, ma anche prodotti cosmetici, di
abbigliamento e prodotti per la pulizia della casa.
Ricordiamo che la certificazione prevede 3 livelli di conformità in funzione delle diverse esigenze
aziendali:

certificazione Prodotto: chi ha scelto di utilizzare tutti gli ingredienti, coadiuvanti, ausiliari
di fabbricazione di non derivazione animale

certificazione Prodotto & pack prevede che le garanzie del livello base siano estese anche
ai materiali di imballaggio, inclusi i materiali non a contatto con il prodotto

certificazione Filiera comprende controlli a campione su tutti i siti della filiera, applicabile
fino alle aziende agricole produttrici le materie prime vegetali utilizzate per l’ottenimento del
prodotto.
AGGIORNAMENTI ED APPROFONDIMENTI LEGISLATIVI
BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA
FERTILIZZANTI
Territorio Regionale Emilia-Romagna
n. 26 del 11 novembre 2015
IN EVIDENZA

Fertilizzanti per l’agricoltura biologica: il nuovo elenco aggiornato.

Acido citrico in fertirrigazione, per migliorare l’assorbimento dei nutrienti in
agricoltura biologica: una giustificata autorizzazione, un errore di interpretazione o un
ritardato riconoscimento?
 Fertilizzanti per l’agricoltura biologica: il nuovo elenco aggiornato
È stato pubblicato il decreto che modifica e aggiorna l’elenco dei concimi autorizzati in agricoltura
biologica. G.U. n. 175 del 30-07-2015: Modifiche ed integrazioni agli allegati 1, 7, 13 del D.Lgs
n.75/2010 (aggiornamento della Tab. 1 - Elenco dei fertilizzanti consentiti in agricoltura
biologica). È un importate aggiornamento che arriva dopo alcuni anni, anni in cui alcuni nuovi
fertilizzanti, pur essendo conformi al metodo bio non potevano essere impiegati perché non presenti
nell’elenco ufficiale, appunto l’allegato 13. Digestati, leonardite e idrolizzati proteici presenti
nell’allegato 1 del Reg. del biologico (Reg. CE n. 889/2008) sono ora esplicitamente impiegabili in
agricoltura biologica, così come i tannini che sono stati chiaramente indicati e ritenuti ricompresi
sotto la denominazione “unionale”: “Segatura e trucioli di legno e Prodotti e sottoprodotti di origine
vegetale”. Mentre ancora non ci sono riferimenti diretti, (denominazioni del tipo) per gli altri 2
fertilizzanti, comunque immessi in commercio con altre denominazioni:
- Chitina (polisaccaride ottenuto dall'esoscheletro dei crostacei);
- Sedimento ricco di materie organiche formatosi dai corpi idrici di acqua dolce in ambiente
anaerobico (ad esempio sapropel).
Concimi questi ultimi inseriti nell’aggiornamento delle norme europee del bio (Reg. UE n.
354/2014). Si allegano i riferimenti normativi.
 Acido citrico in fertirrigazione, per migliorare l’assorbimento dei nutrienti in
agricoltura biologica: una giustificata autorizzazione, un errore di interpretazione o un
ritardato riconoscimento?
Con la nota n. 67834 del 10 ottobre 2015, il Direttore Generale Emilio Gatto MiPAAF ammette
(conferma secondo alcuni) l’impiego in agricoltura biologica dell’acido citrico in fertirrigazione,
così riprendendo i risultati del 2001 del Gruppo di lavoro sulla Fertirrigazione in Agricoltura
Biologica (GL_FertAB), coordinato e presieduto dal Prof. Paolo Segni dell’ISNP (Istituto per la
Nutrizione delle Piante ora CREA). Questi indicavano, vista l’allora mancanza di mezzi tecnici sul
mercato idonei a questo scopo, la possibilità di autorizzare l’impiego degli acidi organici citrico,
malico e acetico in fertirrigazione, in quanto in linea con i principi dell’agricoltura biologica. Resta
certamente importante considerare il lavoro di quel Gruppo di lavoro, ma è altresì necessario
evidenziare che circa 15 anni sono passati da allora e che nel frattempo il mercato dei mezzi tecnici
e le normative hanno messo a disposizione altri prodotti idonei per questo scopo.
Si allegano:
- Nota Ministeriale n. 67844 del 10 ottobre 2015;
- Documento tecnico GL_FertAB " Utilizzo della fertirrigazione in agricoltura biologica".
FIERE ZOOTECNICHE DI CREMONA: DISPONIBILI LE
PRESENTAZIONI DEGLI EVENTI DEDICATI AL BIOLOGICO.
Si sono svolte a Cremona le Fiere Zootecniche Internazionali che hanno dedicato un ampio spazio a
confronti nell’ambito del biologico (QUI il programma degli incontri).
Si pubblicano le presentazioni disponibili:
 LA RICERCA E L’INNOVAZIONE PER IL BIOLOGICO – Stefano Canali (CREA)
 LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DAI NUOVI PSR ALLA ZOOTECNIA BIOLOGICA –
Flaminia Ventura (Università di Perugia)
 I NUMERI DEL BIOLOGICO - Enrico De Ruvo (Ismea)
 ORGANIC LIVESTOCK: IL FUTURO DEL COMPARTO TRA NUMERI, POLITICA,
REGOLE E MERCATO – Francesco Giardina (SINAB)
 VENDERE “ORGANIC”: QUALI MERCATI, QUALI CANALI, QUALI PREZZI - Enrico
De Ruvo (Ismea)
 LE REGOLE E LA CERTIFICAZIONE DEL SETTORRE LATTIERO CASEARIO –
Franco Schiatti (Federbio)
Fonte: ISMEA/SINAB
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