CAPITOLATO Appalto gara Broker 2012-2015
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CAPITOLATO Appalto gara Broker 2012-2015
Allegato alla determinazione dirigenziale n .1793 del 19.07.2012 STAZIONE APPALTANTE: PROVINCIA DI PESARO E URBINO V.le Gramsci n. 4 – 61121 Pesaro – C.F. 00212000418 AREA 2 SERVIZI INTERNI SERVIZIO 2.2 CONTABILITA’ ECONOMICO-FINANZIARI, ECONOMATO, PROVVEDITORATO, TRIBUTI, FINANZIMENTI, GESTIONE DEBITI E LIQUIDITA’ CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO, CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO PER IL TRIENNIO 2012-2015 – Il Responsabile Unico del Procedimento F.to Rag. Enzo Fazi 1 Art. 1 Oggetto del Servizio Il presente capitolato disciplina l’appalto per l’affidamento del servizio brokeraggio, consulenza e mediazione assicurativa, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo della Provincia di Pesaro e Urbino, finalizzato all’individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi della Provincia, l’assistenza nelle procedure di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi, l’assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei sinistri da svolgersi a favore della Provincia di Pesaro e Urbino (di seguito Provincia). Art. 2 Condizioni Generali I rapporti contrattuali derivanti dall’aggiudicazione della gara sono regolati, oltre che dal presente Capitolato, dalla normativa vigente in materia ed in particolare: D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, dalle norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24, in quanto applicabili, dalla normativa di settore D.Lgs. n. 209/2005, Titolo IX (Codice delle Assicurazioni Private) e s.m.i, dal Provvedimento ISVAP 16.10.2006, n. 5 e s.m.i. attualmente in vigore e, per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti dal Codice Civile. All’appalto si applicano, altresì, le disposizioni del Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 127 del 28.11.2003 così come modificato dalla delibera di Consiglio Provinciale n. 91 del 19.11.2011, e la normativa vigente in materia e da tutte le leggi, regolamenti e norme promulgate, sostituite o integrate durante il periodo di validità del presente appalto. Art. 3 Durata del Servizio La durata dell’incarico è di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di stipula del contratto o di effettiva consegna del servizio, se richiesta l’esecuzione anticipata dello stesso, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/06. Viene prevista l’opzione di proroga per ulteriori tre anni che l’Amministrazione potrà attivare, disgiuntamente per ogni anno o frazione di anno e per un periodo 2 non superiore alla durata del contratto iniziale tramite comunicazione scritta entro i sei mesi precedenti la scadenza contrattuale in osservanza della disciplina normativa all’epoca vigente. Dalla data di decorrenza del servizio il broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell’Ente. Dovrà inoltre collaborare con l’attuale broker incaricato dall’Amministrazione per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia. L’Ente si riserva la facoltà di valutare la proroga del contratto, alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa vigente. La Provincia si riserva altresì la facoltà di richiedere esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del contratto previa acquisizione della documentazione necessaria. In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, il Broker su richiesta dell’Amministrazione si impegna ad assicurare, la prosecuzione delle attività per 180 giorni consecutivi al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker dell’Amministrazione. Dalla decorrenza dell’incarico il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo della Provincia. A tal fine il Broker aggiudicatario si impegna a prendere i necessari contatti ed a coordinarsi in tempi congrui con il precedente Broker, come da codice deontologico e principi generali in materia. L’incarico cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione e Riassicurazione) di cui al D.Lgs 209/2005. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto. Art. 4 Importo contrattuale - Valore dell’appalto Il servizio di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere diretto a carico della Provincia, né presente, né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro in quanto l’attività del Broker sarà remunerata, secondo consuetudine di mercato, con una provvigione calcolata si premi assicurativi relativi ai contratti conclusi con la Provincia. La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. Il valore massimo presunto triennale dell’affidamento è stimato in €. 377.400,00. Il valore complessivo globale stimato dei servizi risulta pari a €. 754.800,00 al netto delle regolazioni., considerando l’opzione di proroga del servizio per il periodo massimo di ulteriori tre anni. L’importo complessivo è stato computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 163/06 e dunque preso in considerazione nella secel della presente procedura di selezione che si intende di rilevanza comunitaria. 3 Si fa presente gli importi stimati non rappresentano un costo diretto sostenuto dall’Ente rientrando già nell’ammontare dei premi assicurativi pagati per i servizi assicurativi dell’ente. Art . 5 Prestazioni oggetto dell’incarico Il servizio è conferito al fine di ottenere le seguenti prestazioni professionali che sono indicate in via principale e non esaustiva: a) Presa in carico del programma assicurativo della Provincia ed analisi del rischio rispetto alle attività svolte, ai servizi erogati, al patrimonio mobile ed immobile sia di proprietà che in uso dell’Ente e valutazione delle coperture esistenti; b) Valutazione ed analisi delle coperture assicurative esistenti, allo scopo di fornire proposte di aggiornamento e revisione anche a seguito dell’emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali della materia nonché delle esigenze dell’Ente. c) Consulenza preventiva sulle clausole assicurative da inserire nei capitolati tecnici di gara a tutela dell’Amministrazione provinciale tramite predisposizione dei testi della documentazione di gara aggiornata secondo le norme vigenti e completa degli importi da porre a base di gara in considerazione delle vigenti condizioni di mercato, almeno 150 giorni prima della scadenza delle polizze ovvero entro 30 giorni dalla conoscenza nel caso di cessazione anticipata del contratto assicurativo) e comunque compatibilmente con l’attività della Provincia di Pesaro e Urbino; d) Consulenza in sede di aggiudicazione di gara con predisposizione, ove richiesto dall’Ente, di una apposita relazione di analisi tecnica ed economica in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo; e) Esecuzione e gestione delle polizza con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti; razionalizzazione ed allineamento delle scadenza delle polizze. Segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico-formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall’Ente; f) Segnalazione tempestiva dell’insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l’assistenza necessaria all’eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere; g) Reportistica preventiva e consuntiva consistente in • predisposizione di dati economici che consentano all’Amministrazione di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio in 4 sede di procedure di selezione del contraente ovvero da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli, etc... • presentazione di un riepilogo semestrale relativo alla situazione dei sinistri, contenente l’indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati, dichiarati senza seguito; • Elaborazione di un rapporto annuale sullo stato del pacchetto assicurativo della Provincia che riepiloghi gli interventi effettuati , dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e che dia indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine da presentarsi entro il mese di marzo di ciascun anno ; h) Assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia di assicurazione; in particolare dovrà essere posta cura ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi ai cittadini ed a terzi in genere; La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi ecc..) ed anche per quelli accaduti precedentemente all’aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente Broker. i) Servizi specifici di supporto su richiesta senza oneri aggiuntivi: • Recupero crediti per danni al patrimonio provinciale; • Recupero somme collegate a sinistri compresi nelle polizze infortuni ed RC auto riguardanti il personale dell’Ente e nell’ambito delle norme contrattuali vigenti j) Comunicazione in tempo reale degli aggiornamenti legislativi, giurisprudenziali e di prassi che intervengano nel corso del servizio di brokeraggio assicurativo che possano incidere sulla gestione delle polizze assicurative dell’Ente k) Resa di pareri, notizie, assistenza e consulenza, anche telefonica, su questioni in materia assicurativa o attinente alle singole polizze ed ai relativi sinistri; detti pareri e/o notizie dovranno comunque essere prestati entro i due giorni successivi alla richiesta, anche telefonica dell’Ente; l) Consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore di Amministratori, e personale dipendente della Provincia che ne faccia richiesta per problematiche professionali e/o di categoria, studio di convenzioni per coperture assicurative individuali nei diversi settori di rischio; Formazione ed aggiornamento in materia assicurativa a favore del personale dell’Ente. L’aggiudicatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali, né potrà impegnare in alcun modo l’Amministrazione, se non preventivamente autorizzato. 5 L’aggiudicatario è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del Servizio. Art. 6 Modalità svolgimento del servizio ed obblighi delle parti La Provincia autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di affidamento dei pubblici appalti. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome della Provincia, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all’Amministrazione Provinciale. Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici provinciali né può impegnare la Provincia se non preventivamente autorizzato. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza della Provincia. Il broker si impegna altresì al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza: 1. esecuzione dell’incarico in oggetto secondo i contenuti del presente capitolato speciale d’appalto con diligenza e nell’esclusivo interesse della Provincia 2. trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi 3. obbligo di mettere a disposizione della Provincia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. La Provincia si impegna ai seguenti obblighi: 1. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l’intermediazione del broker; 2. inserire in ciascun capitolato speciale d’appalto la provvigione da remunerare al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione; 3. comunicare alle compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per l’assunzione di polizze assicurative, che l’incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti lo stesso per conto dell’Ente. 6 Art. 7 Struttura e Responsabile delle prestazioni La composizione minima dello staff tecnico di interfaccia con l’Amministrazione Provinciale di Pesaro Urbino che si dedicherà alla gestione del servizio oggetto del presente appalto è individuata come segue: Referente principale del servizio avente requisiti professionali adeguati ed esperienza pluriennale nell’organizzazione di servizi di brokeraggio assicurativo presso Enti Locali utile a gestire le criticità riconducibili alle materie oggetto dell’appalto. Il referente dovrà garantire la gestione degli interventi nei tempi e modi richiesti dal presente Capitolato nonché il corretto espletamento del servizio anche mediante gestione delle risorse indicate nel progetto tecnico tramite il quale è stato conseguito l’affidamento; Sostituto del referente avente i medesimi requisiti e competenze del Referente ed in grado di ricoprire il ruolo del referente in caso di sua assenza; Struttura di supporto tecnico-amministrativa in grado di svolgere le funzioni operative necessarie alla gestione delle polizza assicurative ed alla trattazione dei sinistri nei termini di cui al presente Capitolato d’oneri; Struttura tecnico-giuridica specialistica impegnata nell’analisi e monitoraggio del rischio e degli eventuali provvedimenti da proporre all’Ente ai fini dell’adeguamento delle garanzie in essere, nonché nella verifica di compatibilità dei contenuti delle Polizze Assicurative rispetto alle disposizioni normative vigenti ed al mercato assicurativo anche in sede di affidamento delle coperture assicurative in scadenza. Art. 8 Responsabilità del broker e polizza RCT Ogni responsabilità inerente allo svolgimento del servizio fa interamente carico al Broker, il quale deve provvedere all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato con propri mezzi, propria organizzazione e rischio d’impresa a proprio carico, con accollo degli oneri relativi al reperimento ed all’utilizzo della documentazione necessaria. Il Broker dovrà svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all’offerta presentata in sede di gara, nell’interesse esclusivo della Provincia e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questi fornite, garantendo soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività della Provincia. Il broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all’art. 115 del D.Lgs 209/2005 e ss.mm.ii. 7 Il broker incaricato dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 del C.C. Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare a far stipulare, modificare o integrare agli organi provinciali competenti; il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente, e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi provinciali competenti; Il broker risponde, nei limiti di legge, dei danni causati nell’espletamento del servizio di cui al presente capitolato anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di servizio di cui al presente capitolato d’appalto. A garanzia di quanto sopra previsto il broker dovrà essere in possesso di una polizza per la responsabilità civile professionale stipulata nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza, obbligatoria per gli Intermediari Agenti o Brokers sia persone fisiche che persone giuridiche art. 110 comma 3 e 112, art. 3 del D.Lgs. n. 209/06) deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell’incarico e dovrà avere il massimale di copertura di almeno € 3.000.000,00. L’esistenza e la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Provincia e pertanto qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento il possesso della copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto. Art. 9 Pagamento dei premi assicurativi La Provincia di Pesaro e Urbino provvederà al pagamento dei premi dovuti alle Compagnie assicurative per il tramite del Broker che provvederà alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Provvedendo la Provincia al pagamento del premio all’assicuratore per il tramite del Broker, il versamento del premio nelle mani del broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e s.m.i. Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui la Provincia non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le gare (e i contratti relativi) non abbiano esito positivo. Il Broker dovrà trasmettere alla Provincia i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 45 gg prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze. Il Broker contestualmente ai versamenti si impegna a rilasciare alla Provincia le polizze, le appendici e le ricevente emesse dalle Compagnie assicuratrici, debitamente quietanzate. 8 In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia di Assicurazione, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia e pertanto il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto a tutti gli effetti come quietanza liberatoria per la Provincia stessa. La Provincia si impegna a far pervenire al Broker tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti i contratti che verranno successivamente stipulati nei tempi necessari alla corretta copertura dei contratti. Il Broker contestualmente al versamento ovvero all’anticipazione dei premi rilascerà alla Provincia le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle società di assicurazione, debitamente quietanzate. Non sono imputabili alla Provincia gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle Compagnie di Assicurazione. Art. 10 Tracciabilità dei flussi finanziari In base alla vigente normativa (Legge n. 136/2010 e s.m.i. “Piano straordinario contro le mafie”) tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto e ad eventuali subappalti del servizio devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., l’appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai servizi pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’articolo 117, comma 3-bis del Codice delle Assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all’accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il Broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, subappaltatore e subcontraente, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) rilasciato dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 9 L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a trasmettere tutti i contratti dei propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, contenenti la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. L'appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Pesaro e Urbino della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art. 11 Garanzie (Cauzione definitiva) L’aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%. La garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fidejussoria, prevista con le modalità di cui all’art. 75, comma 3, del D.Lgs 163/2006 deve prevedere: - espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; - una scadenza successiva al termine del servizio, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria; - una espressa disposizione in forza della quale: - la suddetta durata deve essere intesa come durata presuntiva del periodo di tempo occorrente al gestore per ottenere dall’Ente garantito la prova della liberazione; - la prova delle liberazione deve consistere nella consegna, da parte del gestore al proprio istituto garante, di un’espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito, a svincolo dell’ultimo 25% dell’iniziale importo garantito; - qualora l’Ente garantito comunichi all’istituto garante entro la data di scadenza presunta del contratto di fideiussione , che la mancata emissione della dichiarazione finale di conformità del servizio a quanto pattuito dipende da fatto imputabile al gestore, il contratto di fideiussione deve continuare a rimanere in vita, anche oltre la scadenza presunta in esso indicata, con l’obbligo del gestore di pagamento dei premi o commissioni suppletive, fino al momento in cui lo stesso gestore consegni al proprio 10 garante un’espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’ente garantito, a svincolo della cauzione emessa dal Garante; Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla Provincia, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dal gestore, per la parte incamerata; Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito: Lo svincolo nei suddetti termini e per le entità anzidette è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del broker, degli stati di avanzamento del servizio attestanti l’avvenuta corretta esecuzione dello stesso, rilasciati dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto. Lo svincolo del rimanente 25% dell’iniziale importo garantito sarà effettuato nei quattro mesi successivi alla data della dichiarazione finale di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi del gestore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D. Lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Art. 12 Subappalto Il subappalto è consentito nei limiti di cui all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006. Il broker appaltatore è responsabile, nei confronti della Provincia, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme che esso stesso è obbligato a rispettare in forza delle clausole contrattuali poste alla base della presente Capitolato. Art. 13 Corrispettivo del servizio L’attività relativa all’incarico in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente, né futuro per compensi, rimborsi o altro a carico dell’Amministrazione. Il servizio del broker svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine 11 di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati, o confermati con l’assistenza del Broker nel periodo di durata dell’incarico in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi. Nessun compenso potrà essere richiesto all’amministrazione provinciale nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento. La misura del compenso sarà calcolata applicando a detti premi assicurativi la percentuale indicata nell’offerta economica. Il broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l’intera durata contrattuale. La commissione che verrà riconosciuta al Broker subentrante sulle polizze in vigore alla data dell’aggiudicazione del servizio e sino alla loro naturale scadenza, comunque nei limiti della durata del presente affidamento, sarà la medesima già riconosciuta al Broker uscente. Per le polizze in corso si precisa che la provvigione applicata è quella riportata nel documento denominato “Allegato F - Elenco Polizze Assicurative in essere presso la stazione appaltante Provincia di Pesaro e Urbino . (il documento sarà allegato al Disciplinare di gara). Si conviene che il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie Assicurative venga di norma effettato per il tramite del Broker che provvederà alla loro rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. Si applicano in ogni caso le norme di cui all’art. 118 del D.Lgs 209/2005 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 in quanto compatibili. Art. 14 Recesso e risoluzione del contratto Data la particolare natura fiduciaria dei servizi oggetto di gara, la Provincia si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ex art. 1373 del Codice Civile, alla scadenza annuale, previo preavviso al broker da formalizzare entro due mesi dalla scadenza stessa. Si riserva, altresì, la facoltà di utilizzare il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso, con le modalità ritenute opportune. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato, nel Disciplinare e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, l’Amministrazione Provinciale provvederà a diffidare l’aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile nonchè dell’art 16 (Penali) del presente capitolato. 12 In particolare l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso all’aggiudicatario, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste all’articolo n. 7, del presente capitolato. Costituisce ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 C.c., la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all’art. 109 del D. Lgs 209 Ai sensi dell’art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” G.U. n. 196 del 23.08.2010), trova applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite in violazione della succitata legge. In caso di risoluzione, oltre all’incameramento della cauzione definitiva, all’aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell’inadempimento degli impegni contrattuali. Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola. In caso di risoluzione del contratto è facoltà della Provincia affidare l’esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Art. 15 Obblighi nei confronti del personale La società di brokeraggio è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il broker è obbligato ad attuarle nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto condizioni normative, retributive e derivanti dall’applicazione dei contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro. Art. 16 Cessione del contratto E’ assolutamente vietato, a pena di immediata risoluzione del contratto per colpa del broker appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese della Provincia, la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 13 Art. 17 Penali Per inadempimenti e ritardi, nell’esecuzione delle attività previste, dipendenti da colpa del Broker, fatta salva la riserva di richiesta dei maggiori danni, sarà facoltà dell’Amministrazione procedere alla applicazione di applicare una penale di valore compreso tra un minimo di Euro 50,00 ed un massimo di Euro 100,00 da commisurarsi in base alla gravità della inadempienza, per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine stabilito da capitolato. L’applicazione della penalità sarà preceduta da formale contestazione scritta dell’inadempienza a seguito della quale la Società avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro e non oltre 7 giorni dalla data della contestazione, fermo restando in ogni caso l’applicazione delle penalità nella misura indicata. La penalità sarà assolta tramite escussione della cauzione definitiva prestata nei termini e nella misura stabilita dal presente Capitolato e la successiva integrazione dell’importo originario dovrà aver luogo entro 15 giorni dalla richiesta. L’Amministrazione Provinciale si riserva, in ogni caso, di richiedere il risarcimento del maggior danno subito. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di informare degli inadempimenti gli aventi diritto ed in particolare ISVAP e Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Art. 18 Foro competente In caso di ricorso all’Autorità Giudiziaria, il foro competente è il Tribunale di Pesaro. Art. 19 Responsabile del Procedimento Il responsabile del procedimento è il Rag. Enzo Fazi, dipendente della Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con qualifica di Funzionario responsabile P.O. Uff. 2.2.2. Economato Provveditorato Patrimonio . Il Responsabile dell’esecuzione del contratto è il referente della Provincia per il Broker per ogni questione relativa alla gestione del servizio. Art. 20 Trattamento dei dati personali e sensibili Il trattamento dei dati personali avrà luogo in conformità a quanto disposto da D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. Si precisa che: 14 Le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e le relative modalità di trattamento ineriscono all’espletamento della gara medesima; Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla scrivente amministrazione in base alla vigente normativa; L’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti preclude all’Amministrazione la possibilità di disporre l’aggiudicazione in favore dell’interessato I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono - Il personale dell’Amministrazione implicato nel procedimento - Ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 241/90; I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 medesimo, cui si rinvia; Soggetto attivo della raccolta dei dati è La Provincia di Pesaro e Urbino, Viale Gramsci n. 4 Pesaro Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. Il Broker non potrà far usonè direttamente né indirettamente delle informazioni di cui verrà a conoscenza in realzione al presente affidamento e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il Broker si impegna, nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, a rispettare tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed in particolare le norme contenute nel D.Lgs. 196/03 e a garantire che tutte le inforazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche d/o di qualunque altro genere acquisite durante il contratto vengano considerate riservate e come tali trattate pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. Il Broker si impegna a dare istruzioni al proprio personale al fine di assicurare il rispetto della normativa anche da parte degli stessi. Il Brokker si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali alla Provincia prima della stipula del contratto. Responsabile del trattamento dei dati è il Rag. Enzo Fazi, dipendente della Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino con qualifica di Funzionario responsabile P.O. Uff. 2.2.2. Economato Provveditorato Patrimonio . 15 Le informazioni che la Provincia di Pesaro deve rendere ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 sono contenute nel “Documento Privacy” di cui l’interessato potrà prendere visione presso la Segreteria Generale o la segreteria del Servzio Economato. Si fa rinvio agli artt. / e 10 del D.Lgs 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati Art. 21 Norme di rinvio Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di contratti pubblici, nonché al D.Lgs 209/2005 (codice delle Assicurazioni) ed alle disposizioni del Codice Civile, delle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili. Pesaro 18/07/2012 16