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[doc. web n. 3134143]
Provvedimento del 6 marzo 2014
Registro dei provvedimenti
n. 116 del 6 marzo 2014
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia
Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
VISTO il ricorso presentato in data 29 novembre 2013 nei confronti di Progetto Acqua Firenze s.r.l. e Fiditalia S.p.A., con il quale XY
(rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluca Di Ascenzo e Pietro Bassotti), ha sostenuto di aver sottoscritto in data 10 gennaio 2013 con
Progetto Acqua Firenze s.r.l. una proposta di acquisto di un purificatore di acqua mediante finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A. nella cui
domanda afferma di aver però deliberatamente omesso di indicare l'IBAN completo per l'addebito in conto corrente delle rate di rimborso,
avendo concordato con l'incaricata della società venditrice che tali informazioni bancarie sarebbero state fornite nei giorni successivi, "anche
al fine di verificare il contenuto del contratto, e che, fin quando tali dati non fossero stati forniti, il contratto non avrebbe avuto efficacia",
circostanza che sarebbe confermata peraltro dalla e.mail del 19 gennaio 2013 con la quale la stessa incaricata gli sollecitava la
comunicazione dell'IBAN; rilevato che, nonostante tali intese, sia la proposta di adesione che la richiesta di finanziamento venivano
comunque formalizzate attraverso il loro deposito da parte dell'incaricata tanto che in data 6 febbraio 2013 il ricorrente aveva ricevuto una
comunicazione da Fiditalia S.p.A. nella quale gli veniva comunicato lo storno della domiciliazione bancaria per il rimborso delle rate per
l'erroneità dell'IBAN ivi indicato che il ricorrente aveva riscontrato essere assolutamente non corrispondente al proprio; in seguito, il
ricorrente, senza aver ricevuto dalla società venditrice l'accettazione della proposta di adesione né il prodotto ordinato, ha comunque, con
lettera del 15 febbraio 2013 indirizzata ad entrambe le società, esercitato il recesso dal contratto con Progetto Acqua Firenze s.r.l. sostenendo
anche che il finanziamento non gli sarebbe stato ancora erogato, recesso che veniva comunque ritenuto da Progetto Acqua Firenze s.r.l.
esercitato fuori termine e pertanto illegittimo; nonostante le contestazioni in atto, Fiditalia S.p.A., senza aver mai consegnato, a detta del
ricorrente, l'informativa ai sensi dell'art. 5 del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (s.i.c.) gestiti da
privati, aveva provveduto a segnalare l'inadempimento del ricorrente nel pagamento delle rate di rimborso ai sistemi di informazioni
creditizie di riferimento; rilevato che il ricorrente ha chiesto con istanza ex art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati perosnali , d.lg.
30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice") e con il successivo ricorso ex art. 145 del Codice a Progetto Acqua Firenze s.r.l. e a Fiditalia
S.p.A. la cancellazione delle segnalazioni negative censite a suo nome presso i s.i.c. perché ritenute illecite sostenendo che le due citate
società avrebbero tentato, senza il suo consenso, di ottenere l'addebito diretto sul conto corrente bancario delle rate del finanziamento
comunicando un IBAN errato; rilevato che il ricorrente ha anche chiesto la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;
VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'11 dicembre 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice,
ha invitato la società resistenti a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché la nota del 27 gennaio 2014 con cui è stata disposta la
proroga del termine per la decisione sul ricorso;
VISTA la nota inviata in data 9 gennaio 2014 con la quale Fiditalia S.p.A. ha sostenuto di aver ricevuto da Progetto Acqua Firenze s.r.l. una
domanda di finanziamento completa in ogni sua parte , ivi compreso l'IBAN per l'attivazione della domiciliazione R.I.D. (di cui ha fornito
copia) tanto che l'erogazione del finanziamento ha avuto seguito con il pagamento a Progetto Acqua Firenze s.r.l. della somma prevista e la
successiva attivazione (anzi tentativo di attivazione) della domiciliazione bancaria, modalità di pagamento che risulta peraltro essere stata
scelta per il rimborso delle rate dallo stesso ricorrente come evidenzia la sottoscrizione dello stesso apposta nella relativa sezione della
domanda di finanziamento in questione; tra l'altro, anche prima di informare, in data 6 febbraio 2013, il ricorrente circa lo storno della
domiciliazione bancaria, Fiditalia S.p.A. aveva confermato al ricorrente stesso, con lettera datata 22.1.2013, l'erogazione del finanziamento
di cui riepilogava le condizioni indicando anche l'IBAN che il ricorrente ha in seguito disconosciuto; inoltre, Fiditalia S.p.A. ha dichiarato
che il ricorrente avrebbe ricevuto l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice e quella prevista dall'art. 5 del codice deontologico sui s.i.c.,
rilasciando il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati ai s.i.c., come risulta dalla sottoscrizione della relativa clausola
contrattuale; Fiditalia S.p.A. ha sostenuto che, non avendo il ricorrente provveduto, nonostante i solleciti, ad onorare le rate di rimborso del
finanziamento, anche con modalità diverse dalla domiciliazione bancaria, aveva lecitamente comunicato l'inadempimento del ricorrente ai
s.i.c. gestiti da Crif S.p.A. e CTC-Consorzio per la tutela del credito; la società finanziaria ha dichiarato inoltre di essere terza rispetto al
rapporto contrattuale tra il ricorrente e la società venditrice la quale continua a ritenere valido il contratto di vendita in questione (posto che a
suo dire il ricorrente non avrebbe tempestivamente esercitato il diritto di recesso impedendo altresì costantemente al fornitore di installare il
purificatore d'acqua acquistato) e non è pertanto disponibile a restituire a Fiditalia S.p.A. la somma ricevuta;
VISTA la memoria inviata in data 9 gennaio 2014 con la quale Progetto Acqua Firenze s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Marco Antonio
Vallini, ha dichiarato che il contratto stipulato tra Progetto Acqua Firenze s.r.l. e il ricorrente è un contratto per la fornitura di beni e servizi
stipulato con un consumatore al di fuori dei locali commerciali, che non richiede l'accettazione del venditore ma dal quale il consumatore può
recedere inviando al venditore una lettera raccomandata a/r entro dieci giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del contratto (come
indicato chiaramente nelle condizioni generali di contratto), diritto di recesso che il ricorrente non ha invece tempestivamente esercitato
avendo inviato la relativa lettera solo in data 15 febbraio 2013, quindi dopo oltre un mese dalla sottoscrizione del contratto avvenuta invece
in data 10 gennaio 2013; inoltre, tale società ha anche aggiunto che dalla lettura del contratto di finanziamento fornito in copia da Fiditalia
S.p.A. emerge che nel contratto è stato indicato un IBAN, risultato in seguito errato, ed è stata data dal ricorrente l'autorizzazione all'addebito
diretto sul conto corrente delle rate di rimborso del finanziamento;
VISTA la memoria inviata in data 9 gennaio 2014 con la quale il ricorrente richiamando le considerazioni precedentemente formulate ha
ribadito le richieste avanzate con l'atto di ricorso;
RITENUTO che restano impregiudicati i profili attinenti alla validità ed alla efficacia del contratto intercorso fra lo stesso e Progetto Acqua
Firenze s.r.l. anche in relazione al corretto e tempestivo esercizio del diritto di recesso che potranno, se del caso, essere sollevati dal
ricorrente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria;
RILEVATO tuttavia che dalla documentazione in atti emerge che quest'ultimo ha sottoscritto sia la proposta di adesione che la richiesta di
finanziamento rilasciando il consenso al trattamento dei dati da parte della società fornitrice del bene e della società finanziaria dopo aver
ricevuto dalle citate società l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice; in particolare, per quanto concerne Fiditalia S.p.A. risulta che
quest'ultima abbia reso al ricorrente anche l'informativa ai sensi dell'art. 5 del codice di deontologia e buona condotta sui s.i.c. con
l'indicazione delle società cui i dati del ricorrente sarebbero stati comunicati in caso di inadempimento;
RILEVATO inoltre che la richiesta di cancellazione delle informazioni di tipo pregiudizievole censite nei sistemi di informazioni creditizie
deve essere ritenuta inammissibile nei confronti di Progetto Acqua Firenze s.r.l. posto che tale società non aderisce a tali sistemi ai quali non
risulta abbia comunicato alcun dato del ricorrente;
RILEVATO invece che la richiesta di cancellazione delle informazioni pregiudizievoli relative al ricorrente attualmente censite nei s.i.c.
deve essere ritenuta infondata nei confronti di Fiditalia S.p.A. essendo stato dimostrato nel corso del procedimento che il ricorrente non ha
provveduto a corrispondere alla società finanziaria le rate di rimborso del finanziamento regolarmente erogato alle quali, indipendentemente
dalle problematiche legate alla mancata attivazione della domiciliazione bancaria, avrebbe dovuto provvedere con altre modalità di
pagamento, come peraltro sollecitato dalla stessa società;
RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento;
VISTA la documentazione in atti;
VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;
VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE la prof.ssa Licia Califano;
TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:
1) dichiara il ricorso inammissibile nei confronti di Progetto Acqua Firenze s.r.l.;
2) dichiara il ricorso infondato nei confronti di Fiditalia S.p.A.;
3) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione
all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento
dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
Roma, 6 marzo 2014
IL PRESIDENTE
Soro
IL RELATORE
Califano
IL SEGRETARIO GENERALE
Busia