III Avviso E.I.22-13 ex MP

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III Avviso E.I.22-13 ex MP
Firmato digitalmente da
Ugo Gengaroli
CN = Gengaroli Ugo
O = non presente
C = IT
TRIBUNALE DI SIENA
Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari - G.E. GOT Avv. Flavio Mennella
Procedura esecutiva immobiliare n. 22/2013 (ex Tribunale di Montepulciano)
*****
AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI
Il sottoscritto Avv. Ugo Gengaroli (con studio in Sinalunga, via dell’Opera n. 2/b, tel.
0577.630066, pec [email protected], mail gengaroli@studiolegale
ggmpn.it), delegato dal Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 17 febbraio 2016,
alle operazioni di vendita ex art. 591 bis cpc
RENDE NOTO
che il giorno 16 giugno 2017 alle ore 11,00 (orario stabilito per l’apertura delle buste,
per la deliberazione sulle offerte e per l’eventuale gara tra gli offerenti) presso l’aula
denominata “Limonaia” del Tribunale di Siena, Polo Civile, sito in via Camollia n. 85,
avrà luogo la
VENDITA SENZA INCANTO
della piena proprietà dei seguenti beni:
LOTTO UNICO – Porzione centrale, elevata di due piani oltre ad un piano
seminterrato, di un fabbricato sito in Montepulciano, via di Totona n. 21; la porzione
che interessa è stata recentemente oggetto di intervento di ristrutturazione finalizzato
alla realizzazione di unità abitative distinte ed autonome e destinate ad attività turistico
ricettiva di casa vacanze ed è censita al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 136
dalla particella 21 suddivisa nei seguenti subalterni:
- 12 e 13 graffati (cat. A/2 classe 2, vani 3, piano S1, avente superficie utile
calpestabile di 51,68 mq. con resede esclusivo di 89,90 mq.);
- 14 e 15 graffati (cat. A/2 classe 1, vani 3,5 piano S1, avente superficie utile
calpestabile di 45,60 mq. con resede esclusivo di 57,20 mq.);
- 22 (cat. A/2 classe 2, vani 2,5 piano T, avente superficie utile calpestabile di
36,34 mq. con terrazzo esclusivo di 2,60 mq.);
- 23 (cat. A/2 classe 2, vani 3, piano T, avente superficie utile calpestabile di
39,20 mq. con terrazzo esclusivo di 6,00 mq.);
- 24 (cat. A/2 classe 2, vani 2,5, piano 1, avente superficie utile calpestabile di
36,00 mq.);
- 25 (cat. A/2 classe 2, vani 2, piano 1, avente superficie utile calpestabile di
33,44 mq. con terrazzo esclusivo di 21,12 mq.);
- 16, 17 e 18 (aree comuni ai subalterni 12, 14, 22, 23, 24 e 25);
- 19 e 20 (resede/portico comune ai subalterni 22, 23,24 e 25);
- 21 (ingresso e scale comuni ai subalterni 23, 24 e 25).
Le unità abitative si sviluppano due per ciascun piano, oltre alle rispettive parti
comuni.
Dal punto di vista edilizio, il fabbricato di cui fa parte l’immobile pignorato,
originariamente realizzato ante 1967, è stato successivamente oggetto di diversi
interventi edilizi di ampliamento e sopraelevazione in forza di C.E. n. 88g/1972, n.
76/1976, n. 265/1981, n. 72/1982 e da ultimo la porzione che interessa è stata oggetto
di intervento di ristrutturazione in forza di pratica SUAP 1229 P.E. 37/2006; rispetto a
tali titoli autorizzativi sussistono minime difformità di carattere dimensionale ed
estetico (in particolare del porticato) che richiederanno l’attivazione di specifica
procedura in sanatoria ex art. 140 LR 1/2005 e art. 167 D.Lgs. 42/2004, con verifica di
compatibilità paesaggistica, con spesa valutata dall’esperto stimatore nell’importo di €
16.000,00 circa, somma che è stata già considerata e dedotta dal valore di stima.
L’immobile è classificato in classe energetica G.
Il compendio è da considerarsi libero alla consegna.
Provenienza: l’immobile è pervenuto all’esecutato in forza di atto di compravendita a
rogito Notaio Antonio Zorzi del 13.9.2005 rep. 8686 racc. 3139, trascritto a
Montepulciano il 20.9.2005 al n. 2795 R.P., il quale, seppure permanga un’incertezza
sulla provenienza di due locali facenti parte catastalmente della porzione, costituisce
titolo astrattamente idoneo affinchè possa considerarsi maturata l’usucapione decennale
ex art. 1159 c.c., sì che l’intera proprietà della porzione in capo all’esecutato è da
ritenersi certa.
- Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale, con gli allegati planimetrici e
fotografici, redatta dall’esperto nominato dal Giudice, di cui ogni interessato potrà
prendere cognizione, così come dell’ordinanza di vendita, consultando i siti internet
www.astagiudiziaria.com e www.tribunalesiena.it, oppure richiedendo informazioni al
custode giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie per il Tribunale di Siena - tel.
0577.318101, o al sottoscritto professionista delegato. Con la precisazione che la
descrizione del bene contenuta nel presente avviso è attualizzata alla data della relazione
della perizia estimativa.
CONDIZIONI E DISCIPLINA DELLA VENDITA
1. L’immobile viene posto in vendita al prezzo base di € 144.000,00
(centoquarantaquattromila/00), prezzo ribassato del 36% circa rispetto al valore di
stima; pertanto l’offerta minima presentabile ed ammissibile per l’aggiudicazione e la
partecipazione all’eventuale gara tra gli offerenti ammonta ad € 108.000,00 (pari al
75% del prezzo di vendita).
L’esecutato non ha esercitato l’opzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR
633/1972, per cui il trasferimento sarà fiscalmente assoggettato al regime ordinario.
2. Chiunque, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acquisto dell’immobile
posto in vendita personalmente o, nel caso non intenda far apparire il proprio
nominativo, a mezzo di procuratore legale munito di procura notarile, il quale
parteciperà alla vendita “per persona da nominare”.
3. Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore
12:30 del giorno precedente la vendita presso la Cancelleria delle esecuzioni
immobiliari del Tribunale di Siena (qualora il termine di presentazione delle offerte scadesse
in giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 12:30 del giorno
immediatamente precedente); all’esterno della busta andranno annotati, a cura
dell’offerente, il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del
professionista delegato alla vendita e la data dell’udienza fissata per l’esame delle
offerte, in cui le buste verranno aperte alla presenza degli offerenti. Nel caso in cui nella
medesima esecuzione vemgano posti in vendita più lotti differenti tra loro, le offerte
dovranno essere depositate in buste separate per ciascun lotto che si intende acquistare.
Sulla medesima busta, all’atto della ricezione, il Cancelliere dovrà annotare la data e
l’ora di consegna dell’offerta. All’interno della busta dovrà essere inserito l’assegno
circolare con la somma versata a titolo di cauzione.
4. L’offerta, redatta su foglio munito di marca da bollo secondo l’ammontare
vigente e corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità e del
codice fiscale dell’offerente, dovrà contenere:
• cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio ove diverso dalla
residenza, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico del soggetto cui andrà
intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello
che sottoscrive l’offerta anche in caso di acquisto in regime di comunione legale),
specificandosi che egli dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la
deliberazione sulle offerte. Se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione
legale dei beni, dovranno anche essere indicati i corrispondenti dati del coniuge. Se
l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa
autorizzazione del Giudice tutelare. Se l’offerente agisce quale rappresentante di
altro soggetto (persona fisica o giuridica che sia), dovrà essere allegata la procura o
l’atto di nomina che ne giustifichi i poteri o la visura ordinaria rilasciata non oltre
trenta giorni prima dal registro delle imprese dalla quale risultino i poteri
rappresentativi.
• Il lotto ed i dati identificativi dell’immobile per il quale viene presentata l’offerta.
• L’indicazione del prezzo offerto, che - a pena d’inefficacia dell’offerta - non potrà
essere inferiore di oltre un quarto del prezzo base di vendita indicato nel presente
avviso, e del termine entro il quale esso sarà saldato, in ogni caso non superiore a
centoventi giorni dall’aggiudicazione, con la possibilità per l’offerente di indicare un
termine più breve.
• L’espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima.
• L’espressa dichiarazione, ove lo voglia, che per il saldo del prezzo farà ricorso a
contratto di finanziamento con iscrizione di ipoteca di primo grado sull’immobile
acquistato.
• L’espressa dichiarazione se intende richiedere o meno l’applicazione della tassazione
calcolata sulla base del prezzo valore, della tassazione agevolata per l’acquisto della
prima casa, ovvero di qualsivoglia altra agevolazione di cui egli sia suscettibile di
potersi valere.
• L’espressa dichiarazione di dispensare la procedura dal produrre la certificazione
relativa alla conformità dei beni alle norme di sicurezza vigenti e l’Attestazione di
Prestazione Energetica, e di assumersi in proprio l’adempimento di tali incombenze.
• Un assegno circolare non trasferibile intestato a: “Tribunale di Siena, p.e.i. RGE
22/2013” per un importo minimo pari al 10% del prezzo offerto e ciò a titolo di
cauzione, la quale verrà trattenuta in caso di rifiuto all’acquisto o di mancato saldo nei termini - del prezzo o degli oneri.
L’offerta è irrevocabile e, pertanto, di essa si terrà conto anche in caso di mancata
presentazione dell’offerente alla gara.
5. Le modalità della vendita senza incanto sono regolate dalle seguenti
disposizioni:
- nell’ipotesi di presentazione di un’unica offerta valida:
a) se l’offerta è pari o superiore al 75% del prezzo base di vendita indicato nel presente
avviso, si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente;
b) qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base di vendita e siano state
presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 cpc, il bene verrà assegnato
al prezzo base di vendita al creditore istante ai sensi degli artt. 588 e 589 cpc;
- nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide:
c) in primo luogo, si procederà alla gara tra gli offerenti ex art. 573 cpc a partire
dall’offerta più alta, invitando i presenti ad aderivi ed a formulare offerte in
aumento, e quindi all’aggiudicazione in favore del maggiore offerente, salvo che il
prezzo offerto all’esito della gara sia inferiore al prezzo base di vendita indicato nel
presente avviso e siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt.
588 e 589 cpc; all’uopo si precisa che (i) ciascuna offerta in aumento non potrà
essere inferiore all’importo di € 1.000,00, (ii) che nella formulazione si seguirà
l’ordine cronologico di presentazione delle offerte (ovvero avrà diritto di offrire per
primo chi ha depositato la prima offerta e poi a seguire) e (iii) che ciascuna offerta
andrà formulata entro il termine di sessanta secondi dalla precedente (per cui, decorsi
sessanta secondi da un’offerta senza che ne sia seguita altra maggiore, chi ha presentato
l’ultima risulterà il maggior offerente);
d) in secondo luogo, qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni da
parte degli offerenti e salvo che, a fronte di offerte inferiori al prezzo base di
vendita, siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589
cpc, si procederà: (i) all’aggiudicazione a favore di colui che ha presentato l’offerta
più alta, oppure (ii), in caso di presenza di offerte dello medesimo valore,
all’aggiudicazione a favore prioritariamente di colui che abbia prestato la cauzione
più alta, secondariamente (in caso di cauzioni del medesimo importo) di colui che abbia
indicato il minor termine per il versamento del saldo del prezzo e infine (nel caso in
cui anche il termine di pagamento sia identico) di colui che abbia depositato per primo
la busta contenente l’offerta.
6. In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo del
prezzo entro il termine indicato nella propria offerta, ovvero, in mancanza di
indicazione del termine o laddove sia indicato un termine superiore, entro il termine di
120 giorni dall’aggiudicazione (senza che sia invocabile il periodo di sospensione feriale dei
termini), consegnando al sottoscritto delegato presso il proprio studio posto in Sinalunga
(SI), via dell’Opera n. 2/b, unico assegno circolare non trasferibile della somma
complessivamente necessaria per il saldo del prezzo intestato al “Tribunale di Siena,
p.e.i. RGE 22/2013 ex Trib. di Montepulciano”. In caso d’inadempimento
l’aggiudicazione sarà revocata e le somme versate dall’aggiudicatario a titolo di
cauzione saranno acquisite a titolo di multa.
7. Nello stesso termine, a pena d’inefficacia e conseguente revoca
dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà depositare sempre presso lo studio del
sottoscritto delegato un altro assegno circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di
Siena, p.e.i. RGE 22/2013 ex Trib. di Montepulciano” per un importo che gli verrà
comunicato dal professionista delegato entro trenta giorni dall’aggiudicazione, a titolo
di pagamento degli oneri tributari, dei diritti e delle spese conseguenti all’acquisto del
bene (come specificato al successivo punto 14), fatti salvi l’obbligo per l’aggiudicatario
di immediata integrazione della somma che risultasse eventualmente mancante e la
restituzione di quanto invece avesse eventualmente versato in eccedenza.
8. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia
sul medesimo immobile oggetto della vendita, purchè ne faccia espressa indicazione
nell’offerta. In questo caso le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il
versamento del saldo prezzo, direttamente dall’istituto di credito mutuante con le
modalità indicate al precedente punto 6. L’aggiudicatario dovrà quindi consegnare al
delegato, l’atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione.
Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il
delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione
di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall’art. 585, ultimo comma, c.p.c., il
delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma
del Giudice dell’esecuzione inserirà la seguente dizione: “rilevato che il pagamento di
parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è
avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del
contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria
hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del
rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto
disposto dall’art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il
presente decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata nota”. In
caso di revoca dell’aggiudicazione, e sempre che l’Istituto mutuante ne abbia fatto
espressa richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al
delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all’Istituto di credito
senza aggravio di spese per la procedura.
9. Ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo fondiario
(concesso ai sensi del R.D. 16.7.1905 n. 646 siccome richiamato dal DPR 21.1.1976 n.
7, ovvero ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 385) ed il creditore fondiario
abbia avanzato richiesta ex art. 41 del D.Lgs. 385/1993, il delegato, previa acquisizione
da parte del creditore fondiario di nota di precisazione del credito, comunicherà
all’aggiudicatario quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata direttamente al
creditore fondiario e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura.
L’aggiudicatario potrà subentrare, senza autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione, nel
contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi
relativi, purchè entro 15 giorni dal decreto previsto dall’art. 574 cpc, ovvero dalla data
dell’aggiudicazione, paghi alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di
vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario sarà tenuto a versare proporzionalmente alla
banca le rate scadute, gli accessori e le spese.
10. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con
le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, come da
perizia che si intende trascritta nell’avviso.
11. La vendita è a corpo e non a misura e non è soggetta alle norme concernenti la
garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata, per cui l’esistenza di
eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi
genere (ivi compresi, a mero titolo di esempio, quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla
eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali
dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore) per qualsiasi motivo
non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potrà dar
luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto
conto nella valutazione del bene. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo
ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Nel caso di irregolarità tali da
determinare le nullità di cui all’art. 46 comma 1 della legge 47/1985 e succ.ve mod.ni,
l’aggiudicatario potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 comma 5 del DPR
6.6.2001 n. 380, nonché all’art. 40 comma 6 della precitata Legge 47/85.
12. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizione di
pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni
saranno cancellate a cura della procedura.
13. La liberazione dell’immobile, ove occupato dal debitore o da terzi senza titolo,
sarà effettuata a cura del custode giudiziario, salvo che l’aggiudicatario lo esoneri
esplicitamente.
14. Ogni onere tributario derivante dalla vendita (registrazione, trascrizione e voltura
catastale del decreto di trasferimento) sarà a carico esclusivo dell’aggiudicatario (o
dell’assegnatario), a cui carico sarà anche posto il pagamento della metà del compenso
spettante al professionista delegato per l’attività inerente alla fase di trasferimento del
bene calcolato secondo i criteri e gli importi stabiliti dall’art. 2 del Decreto del Ministro
della Giustizia del 15.10.2015 n. 2777 (cfr. fase 3 del D.M.).
15. Il presente avviso sarà reso pubblico mediante invio dello stesso e della
relazione di stima (comprensiva di fotografie e planimetrie dell’immobile) all’indirizzo
di posta elettronica [email protected] e, inoltre, attraverso gli adempimenti
pubblicitari a cura del custode giudiziario IVG in base ai pacchetti pubblicitari
concordati con il Giudice dell’Esecuzione; tali adempimenti pubblicitari dovranno
essere effettuati almeno novanta giorni prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte di acquisto.
16. Per tutto quanto non espressamente indicato troveranno applicazione le vigenti
norme di legge in materia.
Infine
AVVERTE
- che, in base a quanto disposto dall’art. 624bis cpc, il Giudice dell’esecuzione può,
sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi,
su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo; l’istanza può essere proposta fino
a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposto delle offerte d’acquisito
nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell’incanto;
- che, in base a quanto disposto dall’art.161bis disp. att. cpc, il rinvio della vendita può
essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato
cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 cpc;
- che, qualora i creditori a carico dei quali sono stati provvisoriamente posti gli oneri
economici necessari al pagamento delle pubblicazioni non provvedano al tempestivo
versamento di quanto dovuto, le pubblicazioni non saranno effettuate e il delegato
rimetterà gli atti al Giudice dell’esecuzione per le opportune decisioni.
Siena, 14 febbraio 2017.
Il delegato
Avv. Ugo Gengaroli