III Avviso E.I.22-13 ex MP
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III Avviso E.I.22-13 ex MP
Firmato digitalmente da Ugo Gengaroli CN = Gengaroli Ugo O = non presente C = IT TRIBUNALE DI SIENA Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari - G.E. GOT Avv. Flavio Mennella Procedura esecutiva immobiliare n. 22/2013 (ex Tribunale di Montepulciano) ***** AVVISO DI VENDITA DI BENI IMMOBILI Il sottoscritto Avv. Ugo Gengaroli (con studio in Sinalunga, via dell’Opera n. 2/b, tel. 0577.630066, pec [email protected], mail gengaroli@studiolegale ggmpn.it), delegato dal Giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 17 febbraio 2016, alle operazioni di vendita ex art. 591 bis cpc RENDE NOTO che il giorno 16 giugno 2017 alle ore 11,00 (orario stabilito per l’apertura delle buste, per la deliberazione sulle offerte e per l’eventuale gara tra gli offerenti) presso l’aula denominata “Limonaia” del Tribunale di Siena, Polo Civile, sito in via Camollia n. 85, avrà luogo la VENDITA SENZA INCANTO della piena proprietà dei seguenti beni: LOTTO UNICO – Porzione centrale, elevata di due piani oltre ad un piano seminterrato, di un fabbricato sito in Montepulciano, via di Totona n. 21; la porzione che interessa è stata recentemente oggetto di intervento di ristrutturazione finalizzato alla realizzazione di unità abitative distinte ed autonome e destinate ad attività turistico ricettiva di casa vacanze ed è censita al N.C.E.U. del suddetto comune al foglio 136 dalla particella 21 suddivisa nei seguenti subalterni: - 12 e 13 graffati (cat. A/2 classe 2, vani 3, piano S1, avente superficie utile calpestabile di 51,68 mq. con resede esclusivo di 89,90 mq.); - 14 e 15 graffati (cat. A/2 classe 1, vani 3,5 piano S1, avente superficie utile calpestabile di 45,60 mq. con resede esclusivo di 57,20 mq.); - 22 (cat. A/2 classe 2, vani 2,5 piano T, avente superficie utile calpestabile di 36,34 mq. con terrazzo esclusivo di 2,60 mq.); - 23 (cat. A/2 classe 2, vani 3, piano T, avente superficie utile calpestabile di 39,20 mq. con terrazzo esclusivo di 6,00 mq.); - 24 (cat. A/2 classe 2, vani 2,5, piano 1, avente superficie utile calpestabile di 36,00 mq.); - 25 (cat. A/2 classe 2, vani 2, piano 1, avente superficie utile calpestabile di 33,44 mq. con terrazzo esclusivo di 21,12 mq.); - 16, 17 e 18 (aree comuni ai subalterni 12, 14, 22, 23, 24 e 25); - 19 e 20 (resede/portico comune ai subalterni 22, 23,24 e 25); - 21 (ingresso e scale comuni ai subalterni 23, 24 e 25). Le unità abitative si sviluppano due per ciascun piano, oltre alle rispettive parti comuni. Dal punto di vista edilizio, il fabbricato di cui fa parte l’immobile pignorato, originariamente realizzato ante 1967, è stato successivamente oggetto di diversi interventi edilizi di ampliamento e sopraelevazione in forza di C.E. n. 88g/1972, n. 76/1976, n. 265/1981, n. 72/1982 e da ultimo la porzione che interessa è stata oggetto di intervento di ristrutturazione in forza di pratica SUAP 1229 P.E. 37/2006; rispetto a tali titoli autorizzativi sussistono minime difformità di carattere dimensionale ed estetico (in particolare del porticato) che richiederanno l’attivazione di specifica procedura in sanatoria ex art. 140 LR 1/2005 e art. 167 D.Lgs. 42/2004, con verifica di compatibilità paesaggistica, con spesa valutata dall’esperto stimatore nell’importo di € 16.000,00 circa, somma che è stata già considerata e dedotta dal valore di stima. L’immobile è classificato in classe energetica G. Il compendio è da considerarsi libero alla consegna. Provenienza: l’immobile è pervenuto all’esecutato in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Antonio Zorzi del 13.9.2005 rep. 8686 racc. 3139, trascritto a Montepulciano il 20.9.2005 al n. 2795 R.P., il quale, seppure permanga un’incertezza sulla provenienza di due locali facenti parte catastalmente della porzione, costituisce titolo astrattamente idoneo affinchè possa considerarsi maturata l’usucapione decennale ex art. 1159 c.c., sì che l’intera proprietà della porzione in capo all’esecutato è da ritenersi certa. - Il tutto come meglio descritto nella relazione peritale, con gli allegati planimetrici e fotografici, redatta dall’esperto nominato dal Giudice, di cui ogni interessato potrà prendere cognizione, così come dell’ordinanza di vendita, consultando i siti internet www.astagiudiziaria.com e www.tribunalesiena.it, oppure richiedendo informazioni al custode giudiziario Istituto Vendite Giudiziarie per il Tribunale di Siena - tel. 0577.318101, o al sottoscritto professionista delegato. Con la precisazione che la descrizione del bene contenuta nel presente avviso è attualizzata alla data della relazione della perizia estimativa. CONDIZIONI E DISCIPLINA DELLA VENDITA 1. L’immobile viene posto in vendita al prezzo base di € 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00), prezzo ribassato del 36% circa rispetto al valore di stima; pertanto l’offerta minima presentabile ed ammissibile per l’aggiudicazione e la partecipazione all’eventuale gara tra gli offerenti ammonta ad € 108.000,00 (pari al 75% del prezzo di vendita). L’esecutato non ha esercitato l’opzione IVA di cui all’art. 10 comma 1 n. 8-ter del DPR 633/1972, per cui il trasferimento sarà fiscalmente assoggettato al regime ordinario. 2. Chiunque, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l’acquisto dell’immobile posto in vendita personalmente o, nel caso non intenda far apparire il proprio nominativo, a mezzo di procuratore legale munito di procura notarile, il quale parteciperà alla vendita “per persona da nominare”. 3. Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa entro le ore 12:30 del giorno precedente la vendita presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Siena (qualora il termine di presentazione delle offerte scadesse in giorno festivo o di sabato, le offerte dovranno essere depositate entro le ore 12:30 del giorno immediatamente precedente); all’esterno della busta andranno annotati, a cura dell’offerente, il nome di chi materialmente provvede al deposito, il nome del professionista delegato alla vendita e la data dell’udienza fissata per l’esame delle offerte, in cui le buste verranno aperte alla presenza degli offerenti. Nel caso in cui nella medesima esecuzione vemgano posti in vendita più lotti differenti tra loro, le offerte dovranno essere depositate in buste separate per ciascun lotto che si intende acquistare. Sulla medesima busta, all’atto della ricezione, il Cancelliere dovrà annotare la data e l’ora di consegna dell’offerta. All’interno della busta dovrà essere inserito l’assegno circolare con la somma versata a titolo di cauzione. 4. L’offerta, redatta su foglio munito di marca da bollo secondo l’ammontare vigente e corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale dell’offerente, dovrà contenere: • cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio ove diverso dalla residenza, stato civile, regime patrimoniale, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta anche in caso di acquisto in regime di comunione legale), specificandosi che egli dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la deliberazione sulle offerte. Se l’offerente è coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, dovranno anche essere indicati i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori, previa autorizzazione del Giudice tutelare. Se l’offerente agisce quale rappresentante di altro soggetto (persona fisica o giuridica che sia), dovrà essere allegata la procura o l’atto di nomina che ne giustifichi i poteri o la visura ordinaria rilasciata non oltre trenta giorni prima dal registro delle imprese dalla quale risultino i poteri rappresentativi. • Il lotto ed i dati identificativi dell’immobile per il quale viene presentata l’offerta. • L’indicazione del prezzo offerto, che - a pena d’inefficacia dell’offerta - non potrà essere inferiore di oltre un quarto del prezzo base di vendita indicato nel presente avviso, e del termine entro il quale esso sarà saldato, in ogni caso non superiore a centoventi giorni dall’aggiudicazione, con la possibilità per l’offerente di indicare un termine più breve. • L’espressa dichiarazione di avere preso visione della perizia di stima. • L’espressa dichiarazione, ove lo voglia, che per il saldo del prezzo farà ricorso a contratto di finanziamento con iscrizione di ipoteca di primo grado sull’immobile acquistato. • L’espressa dichiarazione se intende richiedere o meno l’applicazione della tassazione calcolata sulla base del prezzo valore, della tassazione agevolata per l’acquisto della prima casa, ovvero di qualsivoglia altra agevolazione di cui egli sia suscettibile di potersi valere. • L’espressa dichiarazione di dispensare la procedura dal produrre la certificazione relativa alla conformità dei beni alle norme di sicurezza vigenti e l’Attestazione di Prestazione Energetica, e di assumersi in proprio l’adempimento di tali incombenze. • Un assegno circolare non trasferibile intestato a: “Tribunale di Siena, p.e.i. RGE 22/2013” per un importo minimo pari al 10% del prezzo offerto e ciò a titolo di cauzione, la quale verrà trattenuta in caso di rifiuto all’acquisto o di mancato saldo nei termini - del prezzo o degli oneri. L’offerta è irrevocabile e, pertanto, di essa si terrà conto anche in caso di mancata presentazione dell’offerente alla gara. 5. Le modalità della vendita senza incanto sono regolate dalle seguenti disposizioni: - nell’ipotesi di presentazione di un’unica offerta valida: a) se l’offerta è pari o superiore al 75% del prezzo base di vendita indicato nel presente avviso, si procederà all’aggiudicazione all’unico offerente; b) qualora il prezzo offerto sia inferiore al prezzo base di vendita e siano state presentate istanze di assegnazione a norma dell’art. 588 cpc, il bene verrà assegnato al prezzo base di vendita al creditore istante ai sensi degli artt. 588 e 589 cpc; - nell’ipotesi di presentazione di più offerte valide: c) in primo luogo, si procederà alla gara tra gli offerenti ex art. 573 cpc a partire dall’offerta più alta, invitando i presenti ad aderivi ed a formulare offerte in aumento, e quindi all’aggiudicazione in favore del maggiore offerente, salvo che il prezzo offerto all’esito della gara sia inferiore al prezzo base di vendita indicato nel presente avviso e siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 cpc; all’uopo si precisa che (i) ciascuna offerta in aumento non potrà essere inferiore all’importo di € 1.000,00, (ii) che nella formulazione si seguirà l’ordine cronologico di presentazione delle offerte (ovvero avrà diritto di offrire per primo chi ha depositato la prima offerta e poi a seguire) e (iii) che ciascuna offerta andrà formulata entro il termine di sessanta secondi dalla precedente (per cui, decorsi sessanta secondi da un’offerta senza che ne sia seguita altra maggiore, chi ha presentato l’ultima risulterà il maggior offerente); d) in secondo luogo, qualora la gara non possa aver luogo per mancanza di adesioni da parte degli offerenti e salvo che, a fronte di offerte inferiori al prezzo base di vendita, siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi degli artt. 588 e 589 cpc, si procederà: (i) all’aggiudicazione a favore di colui che ha presentato l’offerta più alta, oppure (ii), in caso di presenza di offerte dello medesimo valore, all’aggiudicazione a favore prioritariamente di colui che abbia prestato la cauzione più alta, secondariamente (in caso di cauzioni del medesimo importo) di colui che abbia indicato il minor termine per il versamento del saldo del prezzo e infine (nel caso in cui anche il termine di pagamento sia identico) di colui che abbia depositato per primo la busta contenente l’offerta. 6. In caso di aggiudicazione, l’aggiudicatario è tenuto al versamento del saldo del prezzo entro il termine indicato nella propria offerta, ovvero, in mancanza di indicazione del termine o laddove sia indicato un termine superiore, entro il termine di 120 giorni dall’aggiudicazione (senza che sia invocabile il periodo di sospensione feriale dei termini), consegnando al sottoscritto delegato presso il proprio studio posto in Sinalunga (SI), via dell’Opera n. 2/b, unico assegno circolare non trasferibile della somma complessivamente necessaria per il saldo del prezzo intestato al “Tribunale di Siena, p.e.i. RGE 22/2013 ex Trib. di Montepulciano”. In caso d’inadempimento l’aggiudicazione sarà revocata e le somme versate dall’aggiudicatario a titolo di cauzione saranno acquisite a titolo di multa. 7. Nello stesso termine, a pena d’inefficacia e conseguente revoca dell’aggiudicazione, l’aggiudicatario dovrà depositare sempre presso lo studio del sottoscritto delegato un altro assegno circolare non trasferibile intestato al “Tribunale di Siena, p.e.i. RGE 22/2013 ex Trib. di Montepulciano” per un importo che gli verrà comunicato dal professionista delegato entro trenta giorni dall’aggiudicazione, a titolo di pagamento degli oneri tributari, dei diritti e delle spese conseguenti all’acquisto del bene (come specificato al successivo punto 14), fatti salvi l’obbligo per l’aggiudicatario di immediata integrazione della somma che risultasse eventualmente mancante e la restituzione di quanto invece avesse eventualmente versato in eccedenza. 8. L’aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita, purchè ne faccia espressa indicazione nell’offerta. In questo caso le somme dovranno essere erogate nel termine fissato per il versamento del saldo prezzo, direttamente dall’istituto di credito mutuante con le modalità indicate al precedente punto 6. L’aggiudicatario dovrà quindi consegnare al delegato, l’atto di assenso ad iscrizione di ipoteca con la relativa nota di iscrizione. Contestualmente alla presentazione del decreto sottoscritto per la trascrizione, il delegato presenterà al Conservatore dei Registri Immobiliari anche la nota di iscrizione di ipoteca. Conformemente a quanto previsto dall’art. 585, ultimo comma, c.p.c., il delegato nel predisporre la minuta del decreto di trasferimento da sottoporre alla firma del Giudice dell’esecuzione inserirà la seguente dizione: “rilevato che il pagamento di parte del prezzo relativo al trasferimento del bene oggetto del presente decreto è avvenuto mediante erogazione della somma di €***** da parte di **** a fronte del contratto di mutuo a rogito **** del **** rep.*** e che le parti mutuante e mutuataria hanno espresso il consenso all’iscrizione di ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del predetto finanziamento, si rende noto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 585 c.p.c., è fatto divieto al Conservatore dei RR.II. di trascrivere il presente decreto se non unitamente all’iscrizione dell’ipoteca di cui all’allegata nota”. In caso di revoca dell’aggiudicazione, e sempre che l’Istituto mutuante ne abbia fatto espressa richiesta con atto ritualmente depositato in cancelleria e trasmesso in copia al delegato, le somme erogate potranno essere restituite direttamente all’Istituto di credito senza aggravio di spese per la procedura. 9. Ove l’immobile sia gravato da ipoteca iscritta a garanzia di mutuo fondiario (concesso ai sensi del R.D. 16.7.1905 n. 646 siccome richiamato dal DPR 21.1.1976 n. 7, ovvero ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 10.9.1993 n. 385) ed il creditore fondiario abbia avanzato richiesta ex art. 41 del D.Lgs. 385/1993, il delegato, previa acquisizione da parte del creditore fondiario di nota di precisazione del credito, comunicherà all’aggiudicatario quale parte del residuo prezzo dovrà essere versata direttamente al creditore fondiario e quale parte dovrà essere versata sul conto della procedura. L’aggiudicatario potrà subentrare, senza autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purchè entro 15 giorni dal decreto previsto dall’art. 574 cpc, ovvero dalla data dell’aggiudicazione, paghi alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Nel caso di vendita in più lotti, ciascun aggiudicatario sarà tenuto a versare proporzionalmente alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. 10. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive, come da perizia che si intende trascritta nell’avviso. 11. La vendita è a corpo e non a misura e non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata, per cui l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere (ivi compresi, a mero titolo di esempio, quelli urbanistici, ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore) per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati in perizia, non potrà dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione del bene. Eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. Nel caso di irregolarità tali da determinare le nullità di cui all’art. 46 comma 1 della legge 47/1985 e succ.ve mod.ni, l’aggiudicatario potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 comma 5 del DPR 6.6.2001 n. 380, nonché all’art. 40 comma 6 della precitata Legge 47/85. 12. L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizione di pignoramenti; se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni saranno cancellate a cura della procedura. 13. La liberazione dell’immobile, ove occupato dal debitore o da terzi senza titolo, sarà effettuata a cura del custode giudiziario, salvo che l’aggiudicatario lo esoneri esplicitamente. 14. Ogni onere tributario derivante dalla vendita (registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento) sarà a carico esclusivo dell’aggiudicatario (o dell’assegnatario), a cui carico sarà anche posto il pagamento della metà del compenso spettante al professionista delegato per l’attività inerente alla fase di trasferimento del bene calcolato secondo i criteri e gli importi stabiliti dall’art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 15.10.2015 n. 2777 (cfr. fase 3 del D.M.). 15. Il presente avviso sarà reso pubblico mediante invio dello stesso e della relazione di stima (comprensiva di fotografie e planimetrie dell’immobile) all’indirizzo di posta elettronica [email protected] e, inoltre, attraverso gli adempimenti pubblicitari a cura del custode giudiziario IVG in base ai pacchetti pubblicitari concordati con il Giudice dell’Esecuzione; tali adempimenti pubblicitari dovranno essere effettuati almeno novanta giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di acquisto. 16. Per tutto quanto non espressamente indicato troveranno applicazione le vigenti norme di legge in materia. Infine AVVERTE - che, in base a quanto disposto dall’art. 624bis cpc, il Giudice dell’esecuzione può, sentito il debitore, sospendere, per una sola volta, il processo fino a ventiquattro mesi, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo; l’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposto delle offerte d’acquisito nel caso di vendita senza incanto, o fino a quindici giorni prima dell’incanto; - che, in base a quanto disposto dall’art.161bis disp. att. cpc, il rinvio della vendita può essere disposto solo con il consenso dei creditori e degli offerenti che abbiano prestato cauzione ai sensi degli articoli 571 e 580 cpc; - che, qualora i creditori a carico dei quali sono stati provvisoriamente posti gli oneri economici necessari al pagamento delle pubblicazioni non provvedano al tempestivo versamento di quanto dovuto, le pubblicazioni non saranno effettuate e il delegato rimetterà gli atti al Giudice dell’esecuzione per le opportune decisioni. Siena, 14 febbraio 2017. Il delegato Avv. Ugo Gengaroli