Accesso diretto al pubblico impiego (Articolo 16)

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Accesso diretto al pubblico impiego (Articolo 16)
SCHEDA
ACCESSO DIRETTO AL PUBBLICO IMPIEGO
(ARTICOLO 16)
Una possibilità di accesso diretto al Pubblico Impiego
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L’Articolo 16, contenuto nella Legge n. 56/87, determina una modalità di
assunzione nel pubblico impiego alternativa rispetto a quella “classica”
del Concorso pubblico.
Tale possibilità vale per mansioni a basso contenuto professionale (dal I
al IV livello), cioè per qualifiche che richiedono il solo requisito del diploma della scuola dell’obbligo.
Per questi livelli di qualifica, quando gli enti pubblici (pubblico impiego)
debbono procedere a nuove assunzioni, queste vengono effettuate selezionando i nominativi sulla base di un’apposita graduatoria.
I lavoratori disoccupati che vogliono essere inseriti in tale graduatoria
debbono fare domanda all’atto dell’iscrizione nelle liste di collocamento,
presso gli Uffici periferici dell’Agenzia regionale per l’Impiego (vedi anche
ex-Sezioni Circoscrizionali per l’Impiego…).
Questa domanda si effettua semplicemente barrando sul modulo
“C/Iscrizione” l’apposita casella.
L’inserimento in graduatoria avviene con un ordine dato dal punteggio
individuale. Gli elementi che concorrono a formare tale punteggio sono:
• l’anzianità di iscrizione;
• il carico familiare che deve essere sostenuto dal lavoratore;
• la situazione economica e patrimoniale del lavoratore.
I meccanismi di assunzione
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I meccanismi previsti dall’Articolo 16 sono i seguenti.
La Sezione Circoscrizionale (o Ufficio periferico dell’Agenzia regionale
per l’Impiego) riceve la richiesta dall’Ente Pubblico.
A questo punto tale ufficio si incarica di pubblicizzare adeguatamente la
notizia, con l’affissione del bando presso la propria sede, inviando un
avviso ai comuni compresi nel territorio di competenza ed attraverso
inserzioni sui maggiori quotidiani locali.
A questa “chiamata” possono rispondere tutti i disoccupati (quindi anche
chi non è iscritto nella graduatoria summenzionata, tenendo presente
però che per questi le probabilità di assunzione sono minime).
Ricevute tutte le domande, la Sezione Circoscrizionale comunica i nominativi all’Ente pubblico richiedente, dando priorità a coloro i quali sono
inseriti nella graduatoria prevista dall’Articolo 16, e, tra questi, a coloro i
quali risultano in una posizione più elevata in detta graduatoria.
A questo punto l’Ente pubblico provvede ad effettuare una selezione
(seguendo l’ordine delle candidature fornito dalla Sezione Circoscrizionale) atta a stabilire l’idoneità o meno del lavoratore per quel tipo di qualifica ed il possesso dei requisiti di accesso al Pubblico Impiego. Se il lavoratore è dichiarato idoneo, si dà corso all’assunzione.
La mancata presentazione alla convocazione dell’Ente senza giustificato
motivo, o il rifiuto del posto di lavoro, determinano la cancellazione dalla
lista e la perdita dell’anzianità d’iscrizione, e quindi di tutti i benefici correlati (liste di collocamento; disoccupazione).
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