COMUNE DI CHIAVARI
Transcript
COMUNE DI CHIAVARI
COMUNE DI CHIAVARI Provincia di Genova Oggetto: ADOZIONE DI VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG VOLTA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA INSEDIABILITÀ DI ATTIVITÀ COMMERCIALI DI PARTICOLARE CARATTERE. INDIVIDUAZIONE DI NUOVA CATEGORIA COMMERCIALE, CF III A 4 (ATTIVITÀ DI RIVENDITA ARTICOLI SEXY SHOP) E RELATIVA DISCIPLINA. IL CONSIGLIO COMUNALE PREMESSO: - che il Comune di Chiavari è dotato di Piano Regolatore Generale approvato Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.68 del 3 maggio 2002; - che l’art.6.01.3 delle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale, individua e disciplina le attività relative alla Categoria Funzionale III (attività terziarie); - che fra le funzioni indicate dalla ridetta norma sono individuabili attività di commercio al dettaglio tradizionale, di artigianato di servizio e paracommerciali; - che con Provvedimento Dirigenziale n.115697 in data 12 novembre 2013 della Provincia di Genova era stata approvata una variante normativa al vigente Piano Regolatore Generale volta all’individuazione di una nuova categoria funzionale a3 attività paracommerciale ad integrazione dell’art.6.01.3; - che tale nuova attività paracommerciale era relativa alle funzioni di intrattenimento e di svago (sale giochi) in ordine alle quali, in ragione degli effetti di natura sociale ed etica, specialmente sull’utenza più giovane e debole, si era operata una scelta limitativa allo scopo di regolamentarne in senso restrittivo l’insediamento ed il loro svolgimento; CONSIDERATO: - che valutazioni pressoché analoghe motivano l’assunzione di un provvedimento volto a escludere, all’interno delle aree maggiormente sensibili della città, l’insediabilità di attività commerciali nel settore dei prodotti a contenuto sessuale, per i quali già la legge interdice l’accesso ai minori di 18 anni; Pagina 1 di 4 - che in ragione della particolarità degli articoli in vendita nei sopra ricordati “Sexy Shop”, appare opportuna l’introduzione, a complemento di quanto già disciplinato con l’art. 6.01.3 delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale, di una nuova ed incisiva normativa in grado di limitare gli effetti, anche in questo caso di ordine sociale ed etico, che la presenza di tali categorie commerciali possono produrre; - che in particolare la disciplina da applicare alla categoria in trattazione deve essere volta ad impedirne una piena visibilità in determinate sensibili situazioni territoriali ed in rapporto ad un’utenza più esposta e meno difesa, quali bambini e minori in genere, anziani, malati ecc; RITENUTO necessario pertanto integrare il citato art. 6.01.3 con l’introduzione di una nuova categoria commerciale relativa all’attività di vendita in esame, individuata con la sigla a 4 definita quali attività di rivendita articoli Sexy Shop e regolamentare l’insediamento di tale funzione con una serie di limitazioni territoriali e di carattere prestazionale di cui nello specifico al deliberato di seguito rappresentato; DATO ATTO che la pratica è stata esaminata dalla competente Commissione 2° in data 16/05/2014; TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO DELIBERA 1) di INTEGRARE l’art. 6.01.3 delle norme di attuazione del PRG Cf III (Attività terziarie) introducendo, dopo la lettera a3, riguardante attività di intrattenimento e di svago (sale giochi), una ulteriore funzione commerciale individuata come a 4 (Attività di rivendita articoli Sexy Shop); 2) di DISCIPLINARE l’insediamento di detta funzione commerciale Cf III a4 (Attività di rivendita Sexy Shop) nei seguenti termini. “La Cf III – a 4 (Attività di rivendita articoli Sexy Shop) non è ammessa nelle sottozone A1 – A2 – A3. La Cf III – a 4 (Attività di rivendita articoli Sexy Shop) è consentita in tutte le rimanenti zone di PRG con le limitazioni e le condizioni sotto indicate: a) E’ vietato l’insediamento, sia di nuova formazione, sia in sostituzione di attività commerciali preesistenti, della Cf III a 4 (Attività di rivendita articoli Sexy Shop) in locali posizionati a meno di 100 m. misurati in linea d’aria, da asili, istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, cimiteri, centri giovanili, parchi gioco, giardini pubblici. Pagina 2 di 4 b) La distanza minima fra locali destinati alla Cf III a 4 (Attività di rivendita articoli Sexy Shop) deve essere pari a 500 ml. calcolati in linea d’aria; c) I locali destinati alla Cf III a 4 (Attività di rivendita articoli Sexy Shop) devono presentare le seguenti caratteristiche: - non essere particolarmente visibili e non identificabili con simboli o immagini percepibili dall’esterno che richiamino gli articoli in vendita all’interno dei locali; - non avere superficie superiore ai 200 mq.; d) Le attività riconducibili alla Cf III a 4 (Attività di rivendita articoli Sexy Shop) già autorizzati ed in esercizio alla data di adozione della presente deliberazione, devono intendersi fatte salve, tuttavia qualora risultassero non conformi alla disciplina adottata con il presente provvedimento dovranno intendersi ad esaurimento per cui negli immobili che ospitano tale attività sono ammessi solo interventi di manutenzione edilizia”. 3) di DARE MANDATO al competente Settore 5, “Programmazione ed Attuazione delle Politiche Urbanistiche”, affinché provveda ai conseguenti adempimenti di pubblicazione, deposito e pubblicità previsti dalla legge; 4) di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000; Pagina 3 di 4 Oggetto: ADOZIONE DI VARIANTE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG VOLTA ALLA REGOLAMENTAZIONE DELLA INSEDIABILITÀ DI ATTIVITÀ COMMERCIALI DI PARTICOLARE CARATTERE. INDIVIDUAZIONE DI NUOVA CATEGORIA COMMERCIALE, CF III A 4 (ATTIVITÀ DI RIVENDITA ARTICOLI SEXY SHOP) E RELATIVA DISCIPLINA. PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE POLITICHE URBANISTICHE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA VISTO: Si esprime parere favorevole X Si esprime parere contrario per le motivazioni allegate Data 12.05.2014 IL DIRIGENTE Dott. Arch. GIULIANO ALESSANDRO BERNARDINI Pagina 4 di 4