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IL CONTROLLO A DISTANZA
DEI LAVORATORI
Laura Pozzi
Consulente del lavoro
Via Brescia 39 – Cernusco sul Naviglio -Tel. 02 9239371 www.studiopozzi.it
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Fonti normative
La disciplina attuale
Jobs Act
Art. 23, D.lgs. n. 23/2015
Art. 4
Statuto dei Lavoratori
Legge 300/1970
Controlli a distanza
Art. 171
Codice Privacy
D.lgs. n. 196/2003
Altre fattispecie
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Finalità della normativa
Adeguamento
della norma all’evoluzione tecnologica
Regolamentazione
Riconoscimento
della consuetudine
della realtà
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Finalità della normativa
BILANCIAMENTO DEGLI
INTERESSI
DATORE DI LAVORO
LAVORATORE
Libera iniziativa economica
Riservatezza
Potere direttivo e organizzativo
Dignità sul posto di lavoro
Esatto adempimento della prestazione
Qualità della relazione professionale
Salvaguardia del patrimonio aziendale
(sia tra datore e lavoratore che tra colleghi)
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Fonti normative
La disciplina previgente
Art. 4 – Statuto dei Lavoratori
«È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi
anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono
essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto
di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. »
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Fonti normative
La disciplina previgente
Art. 4 – Statuto dei Lavoratori
Divieto assoluto di usare gli strumenti per il controllo a distanza
Controlli per esigenze organizzative, produttive o di sicurezza del lavoro
Previo accordo sindacale o autorizzazione amministrativa
Inutilizzabilità delle informazioni o dei dati raccolti
Violazioni sanzione penale
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Fonti normative
La disciplina attuale
Art. 4 – Statuto dei Lavoratori
«Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la
possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono
essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive,
per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e
possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla
rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali
aziendali.
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Fonti normative
La disciplina attuale
Art. 4 – Statuto dei Lavoratori
In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province
della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle
associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente
possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del
lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli
ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.»
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La disciplina attuale
Art. 4 – Statuto dei Lavoratori
Comma 1
1. Eliminazione del divieto assoluto di controllo a distanza
2. Controllo a distanza ammesso in caso specifici:
a) Esigenze organizzative e produttive – esempio: manutentori
b) Sicurezza del lavoro – esempio: rischio rapine
c) Tutela del patrimonio aziendale – esempio: retail
3. Requisito essenziale: accordo sindacale o autorizzazione DTL
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La disciplina attuale
Art. 4 – Statuto dei Lavoratori
Comma 2
«La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli
strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la
prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione
degli accessi e delle presenze»
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La disciplina attuale
Art. 4 – Statuto dei Lavoratori
Comma 2
Strumenti
utilizzati dal lavoratore per
rendere la prestazione lavorativa
la rilevazione delle presenze
il controllo degli accessi
- PC aziendale e relativi sw
- Rete internet e intranet
- E.mail
- Autovettura aziendale
- Cellulare / smartphone aziendale
-GPS
- Videosorveglianza
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Art. 4 – Statuto dei Lavoratori
Comma 2
Strumenti assegnati al lavoratore per rendere la prestazione lavorativa
= strumenti fisici di lavoro e strumenti informatici
Modificati dal
datore per
realizzare i
controlli
Usati dal lavoratore
per adempiere alla
prestazione
NO
applicazione
art. 4
SI
applicazione
art. 4
Nessun accordo
o autorizzazione
da chiedere
Solo in presenza di
particolari esigenze
Obbligo di accordo
o autorizzazione
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Strumenti
utilizzati dal lavoratore
modificati dal datore di lavoro
USO LEGITTIMO
Sono ammessi se sussistono oggettive esigenze
Necessario l’accordo sindacale o l’autorizzazione della DTL
Necessario fornire adeguata informativa ai dipendenti
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Informativa ai dipendenti
Art. 13 – Art.171
Codice Privacy
D.lgs. n. 196/2003
A tutti i dipendenti è dovuta un’informativa scritta conforme all’art. 13
del Codice Privacy
Essa deve contenere l’indicazione di:
Titolare del trattamento
Finalità della rilevazione o della registrazione
Accesso senza costi per gli interessati
L’informativa deve essere corredata da apposita segnaletica
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Video sorveglianza
Il trattamento dei dati acquisiti con la video sorveglianza è consentito
se:
È fondato su presupposti di liceità e correttezza
È fondato sul principio di finalità – incolumità dei dipendenti tutela
patrimonio aziendale, controlli difensivi
È rispettato il principio di necessità – riduzione al minimo dei dati
utilizzati
È rispettato il principio di proporzionalità – dati pertinenti e non
eccedenti rispetto alle finalità
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Provvedimenti disciplinari
Il datore di lavoro che ha correttamente adempiuto agli obblighi di accordo
sindacale o autorizzazione e di informativa può:
utilizzare
le
informazioni
raccolte
per
perseguire
comportamenti
disciplinarmente rilevanti o illeciti penali
comminare
sanzioni
disciplinari:
dall’ammonizione
scritta
al
licenziamento
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Lo studio è a vostra disposizione
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