tribunale civile di foggia - Fondazione Forense di Perugia
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TRIBUNALE CIVILE DI Memoria ex art. 183, comma VI, n.1, c.p.c. nell'interesse di Alfa Srl, con l'Avv. , -attrice; contro Beta Srl, con l'Avv. , -convenuta; Causa n. Rg.- Giudice: Dr. Prossima udienza: Premesso che con ordinanza del , il Giudice adito ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., in adempimento con il presente atto, richiamato integralmente il contenuto dell'atto di citazione, si precisa quanto segue. 1. Sull'offerta di Beta per il ricondizionamento di torre di sostegno e pale di turbine fino a 150 kw A seguito della richiesta di fornitura e installazione di turbine eoliche depotenziate e ricondizionate da parte di Delta e Gamma ad Alfa Srl, quest'ultima chiedeva alla Beta Srl un preventivo di spesa per la messa a nuovo delle torri e delle pale. In data 06/05/2013 la Beta trasmetteva ad Alfa, via e-mail, una “offerta per il ricondizionamento torre di sostegno e pale di turbine fino a 150 Kw” al prezzo unitario di euro 4.000,00 ciascuna, oltre IVA (cfr. all. 1). In particolare tale offerta, che la Beta oggi vorrebbe disconoscere, era stata inviata via e-mail dall'Ing. Tizio, responsabile tecnico della Beta, che aveva sin dall'inizio tenuto i rapporti tra le parti. Pertanto, inveritiera appare l'affermazione fatta da parte avversa che, in sede di costituzione, nega che l'offerta suddetta sia stata da lei predisposta. A ciò si aggiunga che Alfa, a ragione, aveva fatto legittimo affidamento sul contenuto dell'offerta (proprio perché inviata dal responsabile tecnico della Beta) e sulla base della stessa, valutati anche gli altri costi stimati, aveva definito gli aspetti economici dei contratti stipulandi con Delta e Gamma. 2. La nullità della domanda riconvenzionale presentata da Beta Parte convenuta sostiene, poi, che le parti avrebbero stabilito il costo dei lavori di ricondizionamento delle torri e delle pale eoliche non già attraverso l'offerta di cui al punto 1., bensì in un presunto incontro a Foggia, laddove avrebbero convenuto un “corrispettivo in economia a consuntivo dei lavori da eseguire” (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta). Su tale circostanza di fatto parte convenuta ha fondato la propria domanda riconvenzionale, che tuttavia è nulla poiché un accordo concluso nei suddetti termini, ammettendosene, per pura ipotesi (che si nega), l’esistenza, sarebbe nullo per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 c.c.1 e, comunque, privo di efficacia perché concluso da soggetto non legittimato2. 3. Sulla contestazione dei prezzi applicati da Beta 1 Appare, dunque, manifesta la nullità di tale domanda riconvenzionale per indeterminatezza dei fatti costitutivi della stessa. Infatti non è stato compiutamente indicato da parte avversa il momento di conclusione dell'accordo a cui Beta fa riferimento e nemmeno quali avrebbero dovuto essere i parametri di calcolo del corrispettivo. 2 Infatti, il legale rappresentante della Alfa, non si è mai recato a Foggia, non ha mai incontrato il legale rappresentante della Beta e mai ha avuto rapporti personali con lo stesso. 2 Beta afferma, inoltre, che Alfa non avrebbe mai effettuato alcuna contestazione in ordine all'applicazione in fattura, da parte della prima, di prezzi superiori a quelli che risultavano dall'offerta commerciale sopra citata. A sostegno di tale assunto controparte allega il pagamento, effettuato in data 25/06/2014, da parte di Alfa delle prime due fatture (nrr. 49 e 50 del 12/03/2014): detto pagamento nulla prova in ordine alla presunta non contestazione di parte attrice circa i prezzi, superiori all'offerta di cui sopra, applicati da Beta. A riprova di quanto detto preme, in primo luogo, rilevare che alle fatture nrr. 49 e 50, emesse da Beta in data 12/03/2014, non veniva allegato alcun resoconto delle attività espletate e che, dal corpo delle stesse, non si poteva in alcun modo desumere a quali attività si riferissero i corrispettivi ivi indicati. I resoconti delle fatture in esame venivano, infatti, inviati a Alfa solo in un momento successivo all'emissione e al ricevimento delle fatture. A ciò si aggiunga che, con riferimento alle prime due fatture, i prezzi indicati potevano comunque, a differenza di quelle inviate successivamente, apparire in linea con quanto concordato in sede di preventivo. Inoltre, e quand'anche le circostanze sopra dette non fossero ritenute sufficienti a spiegare il pagamento da parte di Alfa delle fatture nrr. 49 e 50, si rileva che le stesse erano state pagate dall'ufficio amministrativo della stessa mentre il suo legale rappresentante era in ospedale. In ogni caso, pur avendo effettuato il pagamento, il Sig. Mevio, in data 26/06/2014, data l'assenza del legale rappresentante di Alfa, provvedeva 3 comunque a comunicare ad uno dei responsabili tecnici della Beta che occorreva verificare i prezzi e i lavori sino a quel momento effettuati sulle torri e le pale da Beta, apparendo i prezzi applicati superiori a quelli pattuiti in offerta. Pertanto, il pagamento delle suddette fatture non è idoneo a dimostrare nulla. La presenza di contestazioni sui prezzi applicati da Beta, peraltro, si evince dalla mancata sottoscrizione per accettazione, da parte di Alfa, dei fogli lavoro che la Beta le aveva inviato chiedendole ripetutamente, con e-mail inviate nel mese di agosto del 2014 (si tratta delle e-mail inviate il 4, l’8, il 19 e il 25 agosto 2014), di controfirmarli e restituirli, ma che, proprio in ragione degli inadempimenti e dell'applicazione di prezzi mai convenuti di controparte, non sono mai stati sottoscritti, nonostante i continui solleciti. In ogni caso e quand'anche si volesse sostenere l'invalidità dell'offerta di Beta di cui al punto 1, la richiesta della stessa di controfirmare i fogli lavoro, non farebbe altro che confermare che i prezzi non erano mai stati convenuti tra le parti. Infatti, laddove fossero stati convenuti, come controparte sostiene, nell'incontro a Foggia, non vi sarebbe stato alcun motivo per Beta di richiedere detta controfirma con tanta insistenza3. 4. I prezzi applicati ai tirafondi 3 I prezzi, se non si dovesse considerare valido il preventivo inviato, dovrebbero essere determinati in base ai prezzi di mercato, così come previsto dall'art. 1657 c.c., e non già in misura maggiore come invece è avvenuto. D'altra parte, la mancata controfirma da parte di Alfa dei fogli lavoro è senz'altro chiaro indice della contestazione da parte della stessa dei prezzi applicati da Beta. I fogli lavoro, infatti, presentavano prezzi senza alcun dubbio superiori a quelli previsti nei preventivi inviati da Beta e comunque superiori ai prezzi di mercato e le quantificazioni delle ore di lavoro e dei singoli prezzi apparivano del tutto sproporzionate ed eccessive rispetto al lavoro effettivamente svolto; motivo, questo, per il quale Alfa non ha mai controfirmato i suddetti fogli lavoro. 4 Con riferimento ai preventivi forniti da Beta per i tirafondi, preme sottolineare che parte avversa non li contesta, ma anzi afferma di averli inviati. Orbene, applicando i prezzi indicati in preventivo, e non il prezzo maggiore applicato agli stessi da Beta in fattura, il corrispettivo per la produzione dei tirafondi doveva essere, a seconda che l'altezza degli stessi fosse pari a mt. 1,2 o 2, rispettivamente di euro 3.000,00 o di euro 5.000,00 (cfr. all.ti 2 e 3). Ebbene, anche il prezzo agli stessi applicato non corrisponde al preventivo fornito da Beta. 5. Il prezzo applicato alle minuterie meccaniche Con riguardo alle minuterie meccaniche, si precisa nuovamente che se è vero che nulla era stato stabilito in merito al prezzo da applicare alle stesse, è pur vero che, in mancanza di detta preventiva determinazione, così come stabilito dall'art. 1657 c.c., la Beta avrebbe dovuto far riferimento alle tariffe esistenti o agli usi. I prezzi dalla stessa applicati, invece, erano di gran lunga superiori rispetto ai prezzi correnti di mercato (cfr. all. 24). 6. Sulla denuncia da parte di Alfa dei vizi e difetti nelle lavorazioni di rigenerazione torri e pale effettuate da Beta e sul riconoscimento di detti vizi e difetti da parte di quest’ultima Si contesta, inoltre, quanto da parte avversa affermato sulla presenza di vizi e/o difetti nelle lavorazioni di rigenerazione di torri e pale. Controparte, infatti, sostiene che gli unici vizi riscontrati sarebbero stati quelli attinenti alla verniciatura delle torri e pale, e che tali vizi sarebbero dipesi 5 esclusivamente dalla fase di trasporto effettuata da soggetti terzi. Tale assunto non corrisponde al vero. Dalle numerose e-mail inviate ad Alfa da Delta, Gamma e Sigma, il cui contenuto è già stato riportato nell'atto di citazione, si evince, infatti, senza alcun dubbio che Beta ha realizzato il lavoro affidatogli da Alfa con estrema imprecisione, ha consegnato le pale senza il minimo di manutenzione necessaria e ha omesso o effettuato in maniera incompleta la verniciatura delle stesse. I difetti di lavorazione sulle torri e pale, che riguardavano in particolare la mancanza di sottofondo e di vernice, la presenza di striature, scolature di vernice, crepe sulla vetroresina sommariamente riparate, presenza di vernice nei tubi e altro, come chiaramente visibile dal materiale fotografico che è stato allegato (cfr. all. 9), venivano confermati anche dal direttore dei lavori delle società Delta e Gamma, Geom. Sempronio, nel verbale sullo stato dei lavori da egli redatto in data 10/07/2014 (cfr. all. 10). Privo di fondamento è altresì l'assunto formulato da controparte secondo cui la merce consegnata da Beta sarebbe stata accettata da Alfa in assenza di qualsivoglia contestazione di sorta. In tal senso, appare opportuno precisare che una cosa è la consegna dell'opera, altra invece è la sua accettazione: la consegna, infatti, costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima il gradimento dell'opera stessa (cfr. Cass. Civ., Sent.n. 6 7260 del 12/05/20034; Cass. Civ. n. 15711 del 21/06/2013). Orbene, la semplice consegna da parte di Beta delle torri e pale ricondizionate e dei rispettivi tirafondi non equivale, quindi, all'accettazione dell'opera da parte di Alfa. Altrettanto priva di fondamento è l'affermazione fatta da parte avversa secondo la quale Alfa non avrebbe contestato tempestivamente i vizi e i gravi difetti rilevati nelle lavorazioni di rigenerazione effettuate da Beta (per quanto attiene la gran parte delle torri e pale, la consegnata, in tempi diversi, è stata effettuata nel corso del mese di giugno 2014) Anzitutto preme precisare che, secondo quanto disposto dall'art. 1667, secondo comma, c.c., il termine di sessanta giorni previsto per denunziare all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera decorre dal momento della loro scoperta. Ebbene, Alfa, non appena avuto modo di riscontrare i gravi vizi e difetti nei materiali consegnati da Beta, provvedeva senza indugio a comunicarlo alla stessa, prima telefonicamente (con ripetute telefonate a far data dal 15 giugno) e poi con l'invio di messaggi contenenti filmati comprovanti i suddetti vizi e difetti5. Del resto tali vizi e difetti, a causa delle modalità di consegna effettuate da terzi e della presenza di notevoli quantità di polvere, non erano riconoscibili fino all'effettiva installazione. 4 Cass. civ., Sez. II, 12/05/2003, n. 7260: “In materia di appalto la presa in consegna dell'opera non può essere identificata con l'accettazione della stessa e non implica quindi la rinuncia far valere la garanzia per i vizi”. 5 In particolare, in data 26/06/2014, il Sig. Mevio inviava via whatsapp all'Ing. Tizio dei video comprovanti i vizi e difetti relativi alle torri e pale ricondizionate da Beta. 7 A ciò si aggiunga che, proprio al fine di verificare i difetti e i vizi, riscontrati in sede di sopralluogo dal Geom. Sempronio, il Sig. Mevio organizzava dei sopralluoghi con l'amministratore e un responsabile tecnico delle Beta, rispettivamente il Sig. Caio e l'Ing. Tizio. A seguito del sopralluogo del 02/07/2014, proprio il Sig. Caio e l'Ing. Tizio, ammettendo le gravi carenze dei lavori di rimessa a nuovo, si impegnavano a porvi rimedio dando inizio ai relativi interventi riparatori, peraltro non risolutivi, in data 14/07/2014 (i lavori si svilupparono in un arco temporale di circa 20 gg. con una presenza in cantiere di 2/3 operai). Tale circostanza è di fondamentale importanza, poiché, quand'anche in denegata ipotesi si ritenesse che Alfa non aveva denunciato i vizi e i difetti entro il termine di sessanta giorni dalla loro scoperta, la garanzia di cui all'art. 1667 e 1668 c.c. sarebbe comunque dovuta, stante il riconoscimento dell’esistenza del vizio. Infatti, in caso di contratto di appalto, lo stesso art. 1667, secondo comma, c.c., stabilisce che la denuncia delle difformità e dei vizi dell'opera non è necessaria qualora l'appaltatore (Beta) abbia riconosciuto gli stessi. Beta, pertanto, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati da Alfa e rilevati in sede di sopralluogo, ha tenuto una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, che ha, tra l'altro, l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia di Alfa dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.6. 6 Tale condotta è altresì confermata dai numerosi messaggi inviati dai dipendenti della 8 Priva di fondamento e pretestuosa, al riguardo, risulta l'affermazione fatta da controparte secondo la quale Beta si sarebbe resa disponibile a porre rimedio a sole lievi ammaccature e scrostature di vernice in virtù del mero rapporto che allora intercorreva tra le parti. 7. Sui continui ritardi e le improprie modalità di consegna del materiale da parte di Beta e sulle relative conseguenze risarcitorie Con particolare riguardo ai tempi di consegna, se è vero che alcun termine era stato preventivamente stabilito dalle parti, è pur vero che le torri e le pale rigenerati dalla Beta dovevano poi essere montati da un'altra società, la Sigma Srl, il che rendeva indispensabile un coordinamento tra le attività e una comunicazione costante tra le due società, dovendo, tra l'altro, quest'ultima adottare, in tempo utile, i mezzi ed il personale necessario per il montaggio. Ebbene, nonostante le due società (Beta e Sigma) si accordassero di volta in volta sui tempi di consegna, Beta, pur impegnandosi con la Sigma a consegnare un determinato materiale in un certo tempo, spesso abbinava in maniera errata i vari componenti delle torri e delle pale rigenerati o li consegnava in tempo diverso da quello promesso. Ancora, Beta, pur avendo l'obbligo di provvedere a consegnare la minuteria meccanica necessaria e di farlo in tempo utile (cioè contestualmente alle torri e pale da montare), consegnava quasi sempre tardivamente la stessa e non forniva pezzi necessari Beta al Sig. Mevio. A titolo esemplificativo si rileva che in date 15 e 16/07/2014 il Sig. Antonio di Beta, inviava al Sig. Mevio numerose foto dei “lavori da effettuare” e dei “lavori effettuati”. Così come, in data 17/07/2014 lo stesso inviava foto di parti degli impianti “prima” e “dopo” il lavoro di ripristino. In data 25/07/2014 il Sig. Claudio, altro dipendente della Beta, inviava al Sig. Mevio le foto di alcune torri degli impianti scrivendo: “torri rifatte”. Tutto ciò non fa che confermare che Beta aveva riconosciuto i vizi e i difetti dell'opera dalla stessa compiuta e che era intervenuta per porvi rimedio. 9 per il montaggio degli impianti. Gli errori negli abbinamenti dei vari componenti e i continui ritardi nelle consegne condizionavano gravemente i lavori di installazione/montaggio, costringendo la squadra di montatori e delle autogru noleggiate a ripetuti e continui fermi e spostamenti da un sito all'altro, nonché alla sospensione dei lavori a più riprese, con ulteriori costi a carico della Alfa e mancato rispetto da parte di quest'ultima dei tempi di consegna concordati con le società committenti Delta e Gamma. Quindi, privo di supporto logico giuridico è l'assunto di controparte in merito alla sua mancanza di responsabilità in ordine ai ritardi ed all'inesatto adempimento dei lavori di rigenerazione torri e pale. A ciò si aggiunga che, proprio a causa dei continui ritardi da parte di Beta nella fornitura del materiale e del suo inesatto adempimento alle proprie prestazioni, i responsabili delle società clienti Delta e Gamma, dopo aver segnalato ad Alfa i difetti di lavorazione sulle torri e pale dovute alla pessima esecuzione dei lavori di rimessa a nuovo da parte di Beta, hanno sospeso i pagamenti nei confronti di Alfa (cfr. all. 8). Inoltre, in conseguenza di suddetti inadempimenti e ritardi, Alfa ha dovuto versare alla Sigma per “fermi mezzi, personale e squadre di montatori” la somma di euro 17.690,00 (iva inclusa), che ora legittimamente chiede a titolo di risarcimento del danno a parte convenuta. Infatti, se è vero che detta somma è stata richiesta dalla Sigma come diretta conseguenza del ritardo da parte di Beta nella consegna del materiale, è pur 10 vero che la stessa, a differenza di quanto affermato da controparte, poteva essere legittimamente richiesta, in quanto non compresa fra le cause di forza maggiore inserite al punto 6.1 del contratto stipulato tra la Alfa e la Sigma (cfr. all. 4). In tale contratto le parti convenivano che non avrebbero potuto essere ritenute responsabili per inadempimento all'esecuzione delle obbligazioni - ivi inclusi in via non limitativa il ritardo di consegna o la mancata consegna, causato da avvenimenti al di fuori del ragionevole controllo della parte, inclusi, ancorché in via non limitativa, il ritardo di consegna o la mancata consegna dei materiali da parte dei fornitori - ma non, d'altra parte, che Alfa non avrebbe dovuto pagare i costi aggiuntivi sostenuti a causa di eventuale ritardo nella consegna indicata, peraltro, dalla stessa fornitrice (Beta). A ciò si aggiunga che i costi dei fermi di mezzi, personale e squadra di montatori, si riferivano a tutte quelle occasioni in cui Beta prima comunicava a Sigma che i componenti delle torri e delle pale e/o la minuteria meccanica sarebbero stati consegnati in un dato giorno ad una data ora e poi non rispettava le promesse fatte, con ciò creando gravi disagi a quest'ultima. In quelle occasioni, infatti, Sigma, facendo legittimo affidamento sulle promesse fattegli da Beta, si adoperava affinché i mezzi, il personale e la squadra di montatori fossero pronti per installare le torri e le pale non appena il materiale fosse arrivato. Ebbene, proprio il mancato rispetto da parte di Beta dei termini di consegna da lei stessa indicati e/o la consegna di pezzi non compatibili tra di loro 11 costringeva Sigma a sospendere i lavori e a dover trasferire i mezzi da un sito all'altro, pur avendo già provveduto a predisporre nel luogo dell'installazione tutti i mezzi ed il personale necessario al montaggio degli impianti. In altre parole, un conto è la sospensione dei lavori per un ritardo nelle consegne, altro è invece programmare i lavori per una certa data su indicazione stessa di Beta, e poi ricevere il materiale necessario ai fini dell'installazione delle macchine in modo disorganico, così rallentando l'esecuzione dei lavori o costringendo la squadra di montatori a rimanere ferma per intere giornate. Dunque, i costi per i fermi mezzi, personale e squadra montatori, dovuti al mancato rispetto dei termini indicati dalla stessa Beta o dall'errato abbinamento da parte della stessa dei componenti delle torri e dei pali poteva essere legittimamente richiesto da Sigma a fronte delle spese che la stessa ha dovuto sostenere per aver fatto legittimo affidamento sulle comunicazioni di consegna di volta in volta pervenutegli dalla Beta e che non possono che essere addebitate al comportamento di quest'ultima. Ne consegue che, Alfa legittimamente ha richiesto a Beta, a titolo di risarcimento del danno, le somme ulteriori che ha dovuto versare a Sigma in conseguenza dell'inesatto adempimento della stessa Beta. 8. I ritardi di Beta nella consegna delle certificazioni per le lavorazioni da essa poste in essere Con riguardo ai ritardi di Beta nella consegna delle certificazioni si precisa che, a contrario di quanto sostenuto e non provato da parte avversa, a partire 12 dal 15/07/2014 fino ai primi giorni del mese di agosto, Alfa aveva costantemente richiesto alla Beta le certificazioni per le lavorazioni da essa poste in essere, anch'esse consegnate in ritardo dopo innumerevoli solleciti (cfr. all. 12). 9. Legittimità dell'eccezione di inadempimento formulata da parte attrice specificazione dell’entità dei danni Per tutti i motivi sopra detti appare altrettanto evidente la legittimità e fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell'art. 1460 c.c., atteso che, a causa dei difetti delle lavorazioni non eseguite in conformità alle previsioni contrattuali (cfr. all. 1) e/o a regola d’arte, nonché dei ritardi della Beta, Alfa, da un lato, ha dovuto sostenere maggiori spese e, dall’altro lato, ha subito la sospensione dei pagamenti ancora dovutole dalle società Delta e Gamma (oltre all’esposizione ad eventuali azioni risarcitorie da parte di queste due ultime società). Infatti le dette società hanno sospeso il pagamento della somma complessiva di € 443.520,00 e promosso giudizio di accertamento tecnico preventivo (successivamente alla notifica dell’atto di citazione) sostenendo che per la risistemazione (rectius: totale rifacimento) delle torri (la pessima qualità dell’esecuzione degli interventi, probabilmente eseguiti in totale difformità con il corretto procedimento di esecuzione) è necessaria una somma non inferiore a € 10.000,00 oltre I.v.a. per torre e pala in quanto a prescindere dal costo di totale rifacimento del lavoro (che si aggira su € 4.000,00 per ciascuna torre e pala), lo stesso importa notevoli costi aggiuntivi per le modalità di esecuzione 13 risultando antieconomico smontare le varie torri e pale, trasportarle presso una officina meccanica, eseguire le lavorazioni, ritrasportarle e rimontarle. Il tutto senza considerare la richiesta di danni conseguenti alla ritardata messa in produzione dell’impianto. Il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato, invero, ha già riscontrato quanto lamentato e ha invitato le parti a tentare una conciliazione. Vi è il rischio concreto ed attuale, pertanto, che la Alfa subisca una perdita economica in misura non inferiore a € 190.000,00 in conseguenza del grave inadempimento della convenuta. Alla luce di quanto è emerso in detti accertamenti, pertanto, l’attrice intende (ferme quelle già rassegnate) precisare in questa sede le proprie conclusioni. 10. Le altri componenti del risarcimento del danno richiesto da Alfa In merito al risarcimento del danno richiesto da parte attrice, prive di fondamento e del tutto generiche appaiono le contestazioni fatte da parte avversa. Si ritiene doveroso precisare che Alfa chiede a titolo di risarcimento del danno emergente, oltre alle altre somme indicate nell'atto di citazione, anche la somma di euro 549,00 (iva inclusa), di cui alla fattura n. 95/2014 della società Omega, per il noleggio di una piattaforma aerea indispensabile per il sopralluogo sopra citato del 02/07/2014 avvenuto con i rappresentanti della Beta (cfr. all. 10bis). Ebbene, appare opportuno ricordare che il sopralluogo si è reso necessario esclusivamente a causa ed a seguito della pessima esecuzione dei lavori da parte di Beta. Alfa, peraltro, a seguito dei ritardi e/o dell’inesatto adempimento di Beta alle obbligazioni assunte, doveva sostenere ulteriori costi relativi ai fermi delle 14 autogru, fornite dalla società Omega7. È, pertanto, evidente l'infondatezza delle avverse eccezioni e della domanda riconvenzionale proposta. * * * Tutto ciò premesso Alfa Srl, in persona del Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, nel richiamare il contenuto del proprio atto di citazione, da intendersi qui integralmente confermato e trascritto, precisa le proprie conclusioni nei seguenti termini: «Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: - accertata e dichiarata la nullità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza dei fatti costitutivi della stessa e, comunque, rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata in quando totalmente infondata; - accertato e dichiarato che la Beta ha applicato prezzi differenti da quelli concordati e/o prezzi non concordati e comunque superiori ai prezzi correnti di mercato, determinare i prezzi applicati dalla Beta come specificato in 7 Secondo le pattuizioni con la Sigma, per il montaggio di ogni impianto era stato stimato 1,5 giorni di lavoro che per i 16 impianti avrebbero comportato un totale pari a 24 giorni. Il contratto con la società Omega Srl prevedeva € 750/giorno per la gru ed € 650/giorno per il camion gru, con la conseguenza, come dai calcoli sotto riportati, di una spesa quantificabile in € 42.940: Gru 24 giorni x € 750 Totale € 18.000 Camion gru 24 giorni x € 650 Totale € 15.600 Trasferimento gru A/R Totale € 1.000 Trasferimento camion gru Totale € 600 Totale € 35.200 IVA 22% € 7.740 Totale € 42.940 Omega ha emesso fatture (n. 995 del 30.6.2014 – n. 1242 del 31.07.2014 – n. 1427 del 31.08.2014) per € 78.131,85 inclusa iva, somma, poi, ridotta, su accordo delle parti, ad € 71.500 inclusa iva, con conseguente maggior costo per noleggio mezzi di € 71.500-42.940=€ 28.560 inclusa iva. 15 narrativa (sulla base degli accordi e/o in base all’art. 1657 c.c.), tenendo conto dei pagamenti già effettuati (sia quelli diretti che per compensazione), detraendo per compensazione l’importo che verrà riconosciuto ad Alfa a titolo di “risarcimento danni” e come appresso indicato; - accertare e dichiarare che la Beta non ha correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, per i motivi indicati in narrativa e, in ogni caso, in subordine dichiarare la legittimità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. e della conseguente sospensione dei pagamenti operata nei suoi confronti dalla Beta, fino al momento della definizione dei rapporti con le società Delta e Gamma; - accertare e dichiarare che a causa dell’inesatto adempimento della Beta alle proprie obbligazioni, Alfa ha subìto i danni indicati in narrativa, e per l’effetto: - condannare la Beta al pagamento in favore della Alfa della somma di euro 25.950,86 a titolo di risarcimento del danno emergente (come in narrativa specificato), oltre ad una somma non inferiore a euro 28.560,00 per le richieste di pagamento della Omega Srl per i fermi delle autogru causati dai ritardi della Beta durante lo svolgimento delle installazioni nel mese di luglio 2014; condannare la Beta al pagamento del risarcimento del danno per una somma pari a € 190.000,00 comprensiva di Iva (o quella inferiore che verrà accertata come dovuta a Delta e Gamma); - condannare, inoltre, la Beta al ristoro del lucro cessante, nella somma pari agli interessi moratori dall’agosto 2014 fino al pagamento da parte di Delta e Gamma, quantificabili ad oggi in € 25.422,81, derivante alla Alfa dal mancato incasso 16 in conseguenza della sospensione dei pagamenti ad essa ancora dovuti dalle suddette società; - operata la compensazione tra il presunto credito di Beta ed il credito riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni ad Alfa Srl, condannare la Beta al pagamento della differenza tra le rispettive voci; - con vittoria di spese e compenso professionale». ____________ Avv. 17