tribunale civile di foggia - Fondazione Forense di Perugia

Transcript

tribunale civile di foggia - Fondazione Forense di Perugia
TRIBUNALE CIVILE DI
Memoria ex art. 183, comma VI, n.1, c.p.c.
nell'interesse di
Alfa Srl, con l'Avv.
,
-attrice;
contro
Beta Srl, con l'Avv.
,
-convenuta;
Causa n.
Rg.- Giudice: Dr.
Prossima udienza:
Premesso che
con ordinanza del
, il Giudice adito ha concesso alle parti i termini di cui
all'art. 183, VI comma, c.p.c., in adempimento con il presente atto, richiamato
integralmente il contenuto dell'atto di citazione, si precisa quanto segue.
1. Sull'offerta di Beta per il ricondizionamento di torre di sostegno e pale
di turbine fino a 150 kw
A seguito della richiesta di fornitura e installazione di turbine eoliche
depotenziate e ricondizionate da parte di Delta e Gamma ad Alfa Srl,
quest'ultima chiedeva alla Beta Srl un preventivo di spesa per la messa a
nuovo delle torri e delle pale.
In data 06/05/2013 la Beta trasmetteva ad Alfa, via e-mail, una “offerta per il
ricondizionamento torre di sostegno e pale di turbine fino a 150 Kw” al
prezzo unitario di euro 4.000,00 ciascuna, oltre IVA (cfr. all. 1).
In particolare tale offerta, che la Beta oggi vorrebbe disconoscere, era stata
inviata via e-mail dall'Ing. Tizio, responsabile tecnico della Beta, che aveva
sin dall'inizio tenuto i rapporti tra le parti.
Pertanto, inveritiera appare l'affermazione fatta da parte avversa che, in sede
di costituzione, nega che l'offerta suddetta sia stata da lei predisposta.
A ciò si aggiunga che Alfa, a ragione, aveva fatto legittimo affidamento sul
contenuto dell'offerta (proprio perché inviata dal responsabile tecnico della
Beta) e sulla base della stessa, valutati anche gli altri costi stimati, aveva
definito gli aspetti economici dei contratti stipulandi con Delta e Gamma.
2. La nullità della domanda riconvenzionale presentata da Beta
Parte convenuta sostiene, poi, che le parti avrebbero stabilito il costo dei
lavori di ricondizionamento delle torri e delle pale eoliche non già attraverso
l'offerta di cui al punto 1., bensì in un presunto incontro a Foggia, laddove
avrebbero convenuto un “corrispettivo in economia a consuntivo dei lavori da
eseguire” (v. pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta).
Su tale circostanza di fatto parte convenuta ha fondato la propria domanda
riconvenzionale, che tuttavia è nulla poiché un accordo concluso nei suddetti
termini, ammettendosene, per pura ipotesi (che si nega), l’esistenza, sarebbe
nullo per indeterminatezza dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 c.c.1 e,
comunque, privo di efficacia perché concluso da soggetto non legittimato2.
3. Sulla contestazione dei prezzi applicati da Beta
1
Appare, dunque, manifesta la nullità di tale domanda riconvenzionale per
indeterminatezza dei fatti costitutivi della stessa. Infatti non è stato compiutamente indicato
da parte avversa il momento di conclusione dell'accordo a cui Beta fa riferimento e nemmeno
quali avrebbero dovuto essere i parametri di calcolo del corrispettivo.
2
Infatti, il legale rappresentante della Alfa, non si è mai recato a Foggia, non ha mai
incontrato il legale rappresentante della Beta e mai ha avuto rapporti personali con lo stesso.
2
Beta afferma, inoltre, che Alfa non avrebbe mai effettuato alcuna
contestazione in ordine all'applicazione in fattura, da parte della prima, di
prezzi superiori a quelli che risultavano dall'offerta commerciale sopra citata.
A sostegno di tale assunto controparte allega il pagamento, effettuato in data
25/06/2014, da parte di Alfa delle prime due fatture (nrr. 49 e 50 del
12/03/2014): detto pagamento nulla prova in ordine alla presunta non
contestazione di parte attrice circa i prezzi, superiori all'offerta di cui sopra,
applicati da Beta.
A riprova di quanto detto preme, in primo luogo, rilevare che alle fatture nrr.
49 e 50, emesse da Beta in data 12/03/2014, non veniva allegato alcun
resoconto delle attività espletate e che, dal corpo delle stesse, non si poteva in
alcun modo desumere a quali attività si riferissero i corrispettivi ivi indicati.
I resoconti delle fatture in esame venivano, infatti, inviati a Alfa solo in un
momento successivo all'emissione e al ricevimento delle fatture.
A ciò si aggiunga che, con riferimento alle prime due fatture, i prezzi indicati
potevano comunque, a differenza di quelle inviate successivamente, apparire
in linea con quanto concordato in sede di preventivo.
Inoltre, e quand'anche le circostanze sopra dette non fossero ritenute
sufficienti a spiegare il pagamento da parte di Alfa delle fatture nrr. 49 e 50, si
rileva che le stesse erano state pagate dall'ufficio amministrativo della stessa
mentre il suo legale rappresentante era in ospedale.
In ogni caso, pur avendo effettuato il pagamento, il Sig. Mevio, in data
26/06/2014, data l'assenza del legale rappresentante di Alfa, provvedeva
3
comunque a comunicare ad uno dei responsabili tecnici della Beta che
occorreva verificare i prezzi e i lavori sino a quel momento effettuati sulle
torri e le pale da Beta, apparendo i prezzi applicati superiori a quelli pattuiti in
offerta.
Pertanto, il pagamento delle suddette fatture non è idoneo a dimostrare nulla.
La presenza di contestazioni sui prezzi applicati da Beta, peraltro, si evince
dalla mancata sottoscrizione per accettazione, da parte di Alfa, dei fogli lavoro
che la Beta le aveva inviato chiedendole ripetutamente, con e-mail inviate nel
mese di agosto del 2014 (si tratta delle e-mail inviate il 4, l’8, il 19 e il 25
agosto 2014), di controfirmarli e restituirli, ma che, proprio in ragione degli
inadempimenti e dell'applicazione di prezzi mai convenuti di controparte, non
sono mai stati sottoscritti, nonostante i continui solleciti.
In ogni caso e quand'anche si volesse sostenere l'invalidità dell'offerta di Beta
di cui al punto 1, la richiesta della stessa di controfirmare i fogli lavoro, non
farebbe altro che confermare che i prezzi non erano mai stati convenuti tra le
parti. Infatti, laddove fossero stati convenuti, come controparte sostiene,
nell'incontro a Foggia, non vi sarebbe stato alcun motivo per Beta di
richiedere detta controfirma con tanta insistenza3.
4. I prezzi applicati ai tirafondi
3
I prezzi, se non si dovesse considerare valido il preventivo inviato, dovrebbero essere
determinati in base ai prezzi di mercato, così come previsto dall'art. 1657 c.c., e non già in
misura maggiore come invece è avvenuto. D'altra parte, la mancata controfirma da parte di
Alfa dei fogli lavoro è senz'altro chiaro indice della contestazione da parte della stessa dei
prezzi applicati da Beta. I fogli lavoro, infatti, presentavano prezzi senza alcun dubbio
superiori a quelli previsti nei preventivi inviati da Beta e comunque superiori ai prezzi di
mercato e le quantificazioni delle ore di lavoro e dei singoli prezzi apparivano del tutto
sproporzionate ed eccessive rispetto al lavoro effettivamente svolto; motivo, questo, per il
quale Alfa non ha mai controfirmato i suddetti fogli lavoro.
4
Con riferimento ai preventivi forniti da Beta per i tirafondi, preme sottolineare
che parte avversa non li contesta, ma anzi afferma di averli inviati. Orbene,
applicando i prezzi indicati in preventivo, e non il prezzo maggiore applicato
agli stessi da Beta in fattura, il corrispettivo per la produzione dei tirafondi
doveva essere, a seconda che l'altezza degli stessi fosse pari a mt. 1,2 o 2,
rispettivamente di euro 3.000,00 o di euro 5.000,00 (cfr. all.ti 2 e 3).
Ebbene, anche il prezzo agli stessi applicato non corrisponde al preventivo
fornito da Beta.
5. Il prezzo applicato alle minuterie meccaniche
Con riguardo alle minuterie meccaniche, si precisa nuovamente che se è vero
che nulla era stato stabilito in merito al prezzo da applicare alle stesse, è pur
vero che, in mancanza di detta preventiva determinazione, così come stabilito
dall'art. 1657 c.c., la Beta avrebbe dovuto far riferimento alle tariffe esistenti o
agli usi.
I prezzi dalla stessa applicati, invece, erano di gran lunga superiori rispetto ai
prezzi correnti di mercato (cfr. all. 24).
6. Sulla denuncia da parte di Alfa dei vizi e difetti nelle lavorazioni di
rigenerazione torri e pale effettuate da Beta e sul riconoscimento di detti
vizi e difetti da parte di quest’ultima
Si contesta, inoltre, quanto da parte avversa affermato sulla presenza di vizi
e/o difetti nelle lavorazioni di rigenerazione di torri e pale.
Controparte, infatti, sostiene che gli unici vizi riscontrati sarebbero stati quelli
attinenti alla verniciatura delle torri e pale, e che tali vizi sarebbero dipesi
5
esclusivamente dalla fase di trasporto effettuata da soggetti terzi.
Tale assunto non corrisponde al vero.
Dalle numerose e-mail inviate ad Alfa da Delta, Gamma e Sigma, il cui
contenuto è già stato riportato nell'atto di citazione, si evince, infatti, senza
alcun dubbio che Beta ha realizzato il lavoro affidatogli da Alfa con estrema
imprecisione, ha consegnato le pale senza il minimo di manutenzione
necessaria e ha omesso o effettuato in maniera incompleta la verniciatura
delle stesse.
I difetti di lavorazione sulle torri e pale, che riguardavano in particolare la
mancanza di sottofondo e di vernice, la presenza di striature, scolature di
vernice, crepe sulla vetroresina sommariamente riparate, presenza di vernice
nei tubi e altro, come chiaramente visibile dal materiale fotografico che è stato
allegato (cfr. all. 9), venivano confermati anche dal direttore dei lavori delle
società Delta e Gamma, Geom. Sempronio, nel verbale sullo stato dei lavori
da egli redatto in data 10/07/2014 (cfr. all. 10).
Privo di fondamento è altresì l'assunto formulato da controparte secondo cui
la merce consegnata da Beta sarebbe stata accettata da Alfa in assenza di
qualsivoglia contestazione di sorta.
In tal senso, appare opportuno precisare che una cosa è la consegna dell'opera,
altra invece è la sua accettazione: la consegna, infatti, costituisce un atto
puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene
a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il
committente esprima il gradimento dell'opera stessa (cfr. Cass. Civ., Sent.n.
6
7260 del 12/05/20034; Cass. Civ. n. 15711 del 21/06/2013).
Orbene, la semplice consegna da parte di Beta delle torri e pale ricondizionate
e dei rispettivi tirafondi non equivale, quindi, all'accettazione dell'opera da
parte di Alfa.
Altrettanto priva di fondamento è l'affermazione fatta da parte avversa
secondo la quale Alfa non avrebbe contestato tempestivamente i vizi e i gravi
difetti rilevati nelle lavorazioni di rigenerazione effettuate da Beta (per quanto
attiene la gran parte delle torri e pale, la consegnata, in tempi diversi, è stata
effettuata nel corso del mese di giugno 2014)
Anzitutto preme precisare che, secondo quanto disposto dall'art. 1667,
secondo comma, c.c., il termine di sessanta giorni previsto per denunziare
all'appaltatore le difformità e i vizi dell'opera decorre dal momento della loro
scoperta.
Ebbene, Alfa, non appena avuto modo di riscontrare i gravi vizi e difetti nei
materiali consegnati da Beta, provvedeva senza indugio a comunicarlo alla
stessa, prima telefonicamente (con ripetute telefonate a far data dal 15 giugno)
e poi con l'invio di messaggi contenenti filmati comprovanti i suddetti vizi e
difetti5.
Del resto tali vizi e difetti, a causa delle modalità di consegna effettuate da
terzi e della presenza di notevoli quantità di polvere, non erano riconoscibili
fino all'effettiva installazione.
4
Cass. civ., Sez. II, 12/05/2003, n. 7260: “In materia di appalto la presa in consegna
dell'opera non può essere identificata con l'accettazione della stessa e non implica quindi la
rinuncia far valere la garanzia per i vizi”.
5
In particolare, in data 26/06/2014, il Sig. Mevio inviava via whatsapp all'Ing. Tizio dei
video comprovanti i vizi e difetti relativi alle torri e pale ricondizionate da Beta.
7
A ciò si aggiunga che, proprio al fine di verificare i difetti e i vizi, riscontrati
in sede di sopralluogo dal Geom. Sempronio, il Sig. Mevio organizzava dei
sopralluoghi con l'amministratore e un responsabile tecnico delle Beta,
rispettivamente il Sig. Caio e l'Ing. Tizio.
A seguito del sopralluogo del 02/07/2014, proprio il Sig. Caio e l'Ing. Tizio,
ammettendo le gravi carenze dei lavori di rimessa a nuovo, si
impegnavano a porvi rimedio dando inizio ai relativi interventi
riparatori, peraltro non risolutivi, in data 14/07/2014 (i lavori si
svilupparono in un arco temporale di circa 20 gg. con una presenza in cantiere
di 2/3 operai).
Tale circostanza è di fondamentale importanza, poiché, quand'anche in
denegata ipotesi si ritenesse che Alfa non aveva denunciato i vizi e i difetti
entro il termine di sessanta giorni dalla loro scoperta, la garanzia di cui all'art.
1667 e 1668 c.c. sarebbe comunque dovuta, stante il riconoscimento
dell’esistenza del vizio.
Infatti, in caso di contratto di appalto, lo stesso art. 1667, secondo comma,
c.c., stabilisce che la denuncia delle difformità e dei vizi dell'opera non è
necessaria qualora l'appaltatore (Beta) abbia riconosciuto gli stessi.
Beta, pertanto, attivandosi per rimuovere i vizi denunciati da Alfa e rilevati in
sede di sopralluogo, ha tenuto una condotta che costituisce tacito
riconoscimento di quei vizi, che ha, tra l'altro, l'effetto di svincolare il diritto
alla garanzia di Alfa dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art.
1667 c.c.6.
6
Tale condotta è altresì confermata dai numerosi messaggi inviati dai dipendenti della
8
Priva di fondamento e pretestuosa, al riguardo, risulta l'affermazione fatta da
controparte secondo la quale Beta si sarebbe resa disponibile a porre rimedio
a sole lievi ammaccature e scrostature di vernice in virtù del mero rapporto
che allora intercorreva tra le parti.
7. Sui continui ritardi e le improprie modalità di consegna del materiale
da parte di Beta e sulle relative conseguenze risarcitorie
Con particolare riguardo ai tempi di consegna, se è vero che alcun termine era
stato preventivamente stabilito dalle parti, è pur vero che le torri e le pale
rigenerati dalla Beta dovevano poi essere montati da un'altra società, la Sigma
Srl, il che rendeva indispensabile un coordinamento tra le attività e una
comunicazione costante tra le due società, dovendo, tra l'altro, quest'ultima
adottare, in tempo utile, i mezzi ed il personale necessario per il montaggio.
Ebbene, nonostante le due società (Beta e Sigma) si accordassero di volta in
volta sui tempi di consegna, Beta, pur impegnandosi con la Sigma a
consegnare un determinato materiale in un certo tempo, spesso abbinava in
maniera errata i vari componenti delle torri e delle pale rigenerati o li
consegnava in tempo diverso da quello promesso. Ancora, Beta, pur avendo
l'obbligo di provvedere a consegnare la minuteria meccanica necessaria e di
farlo in tempo utile (cioè contestualmente alle torri e pale da montare),
consegnava quasi sempre tardivamente la stessa e non forniva pezzi necessari
Beta al Sig. Mevio. A titolo esemplificativo si rileva che in date 15 e 16/07/2014 il Sig.
Antonio di Beta, inviava al Sig. Mevio numerose foto dei “lavori da effettuare” e dei “lavori
effettuati”. Così come, in data 17/07/2014 lo stesso inviava foto di parti degli impianti
“prima” e “dopo” il lavoro di ripristino. In data 25/07/2014 il Sig. Claudio, altro dipendente
della Beta, inviava al Sig. Mevio le foto di alcune torri degli impianti scrivendo: “torri
rifatte”. Tutto ciò non fa che confermare che Beta aveva riconosciuto i vizi e i difetti
dell'opera dalla stessa compiuta e che era intervenuta per porvi rimedio.
9
per il montaggio degli impianti.
Gli errori negli abbinamenti dei vari componenti e i continui ritardi nelle
consegne condizionavano gravemente i lavori di installazione/montaggio,
costringendo la squadra di montatori e delle autogru noleggiate a ripetuti e
continui fermi e spostamenti da un sito all'altro, nonché alla sospensione dei
lavori a più riprese, con ulteriori costi a carico della Alfa e mancato rispetto da
parte di quest'ultima dei tempi di consegna concordati con le società
committenti Delta e Gamma.
Quindi, privo di supporto logico giuridico è l'assunto di controparte in merito
alla sua mancanza di responsabilità in ordine ai ritardi ed all'inesatto
adempimento dei lavori di rigenerazione torri e pale.
A ciò si aggiunga che, proprio a causa dei continui ritardi da parte di Beta
nella fornitura del materiale e del suo inesatto adempimento alle proprie
prestazioni, i responsabili delle società clienti Delta e Gamma, dopo aver
segnalato ad Alfa i difetti di lavorazione sulle torri e pale dovute alla pessima
esecuzione dei lavori di rimessa a nuovo da parte di Beta, hanno sospeso i
pagamenti nei confronti di Alfa (cfr. all. 8).
Inoltre, in conseguenza di suddetti inadempimenti e ritardi, Alfa ha dovuto
versare alla Sigma per “fermi mezzi, personale e squadre di montatori” la
somma di euro 17.690,00 (iva inclusa), che ora legittimamente chiede a titolo
di risarcimento del danno a parte convenuta.
Infatti, se è vero che detta somma è stata richiesta dalla Sigma come diretta
conseguenza del ritardo da parte di Beta nella consegna del materiale, è pur
10
vero che la stessa, a differenza di quanto affermato da controparte, poteva
essere legittimamente richiesta, in quanto non compresa fra le cause di forza
maggiore inserite al punto 6.1 del contratto stipulato tra la Alfa e la Sigma
(cfr. all. 4).
In tale contratto le parti convenivano che non avrebbero potuto essere ritenute
responsabili per inadempimento all'esecuzione delle obbligazioni - ivi inclusi
in via non limitativa il ritardo di consegna o la mancata consegna, causato da
avvenimenti al di fuori del ragionevole controllo della parte, inclusi, ancorché
in via non limitativa, il ritardo di consegna o la mancata consegna dei
materiali da parte dei fornitori - ma non, d'altra parte, che Alfa non avrebbe
dovuto pagare i costi aggiuntivi sostenuti a causa di eventuale ritardo nella
consegna indicata, peraltro, dalla stessa fornitrice (Beta).
A ciò si aggiunga che i costi dei fermi di mezzi, personale e squadra di
montatori, si riferivano a tutte quelle occasioni in cui Beta prima comunicava
a Sigma che i componenti delle torri e delle pale e/o la minuteria meccanica
sarebbero stati consegnati in un dato giorno ad una data ora e poi non
rispettava le promesse fatte, con ciò creando gravi disagi a quest'ultima.
In quelle occasioni, infatti, Sigma, facendo legittimo affidamento sulle
promesse fattegli da Beta, si adoperava affinché i mezzi, il personale e la
squadra di montatori fossero pronti per installare le torri e le pale non appena
il materiale fosse arrivato.
Ebbene, proprio il mancato rispetto da parte di Beta dei termini di consegna
da lei stessa indicati e/o la consegna di pezzi non compatibili tra di loro
11
costringeva Sigma a sospendere i lavori e a dover trasferire i mezzi da un sito
all'altro, pur avendo già provveduto a predisporre nel luogo dell'installazione
tutti i mezzi ed il personale necessario al montaggio degli impianti.
In altre parole, un conto è la sospensione dei lavori per un ritardo nelle
consegne, altro è invece programmare i lavori per una certa data su
indicazione stessa di Beta, e poi ricevere il materiale necessario ai fini
dell'installazione delle macchine in modo disorganico, così rallentando
l'esecuzione dei lavori o costringendo la squadra di montatori a rimanere
ferma per intere giornate.
Dunque, i costi per i fermi mezzi, personale e squadra montatori, dovuti al
mancato rispetto dei termini indicati dalla stessa Beta o dall'errato
abbinamento da parte della stessa dei componenti delle torri e dei pali poteva
essere legittimamente richiesto da Sigma a fronte delle spese che la stessa ha
dovuto sostenere per aver fatto legittimo affidamento sulle comunicazioni di
consegna di volta in volta pervenutegli dalla Beta e che non possono che
essere addebitate al comportamento di quest'ultima.
Ne consegue che, Alfa legittimamente ha richiesto a Beta, a titolo di
risarcimento del danno, le somme ulteriori che ha dovuto versare a Sigma in
conseguenza dell'inesatto adempimento della stessa Beta.
8. I ritardi di Beta nella consegna delle certificazioni per le lavorazioni da
essa poste in essere
Con riguardo ai ritardi di Beta nella consegna delle certificazioni si precisa
che, a contrario di quanto sostenuto e non provato da parte avversa, a partire
12
dal 15/07/2014 fino ai primi giorni del mese di agosto, Alfa aveva
costantemente richiesto alla Beta le certificazioni per le lavorazioni da essa
poste in essere, anch'esse consegnate in ritardo dopo innumerevoli solleciti
(cfr. all. 12).
9. Legittimità dell'eccezione di inadempimento formulata da parte attrice
specificazione dell’entità dei danni
Per tutti i motivi sopra detti appare altrettanto evidente la legittimità e
fondatezza dell’eccezione di inadempimento sollevata ai sensi dell'art. 1460
c.c., atteso che, a causa dei difetti delle lavorazioni non eseguite in conformità
alle previsioni contrattuali (cfr. all. 1) e/o a regola d’arte, nonché dei ritardi
della Beta, Alfa, da un lato, ha dovuto sostenere maggiori spese e, dall’altro
lato, ha subito la sospensione dei pagamenti ancora dovutole dalle società
Delta e Gamma (oltre all’esposizione ad eventuali azioni risarcitorie da parte
di queste due ultime società).
Infatti le dette società hanno sospeso il pagamento della somma complessiva
di € 443.520,00 e promosso giudizio di accertamento tecnico preventivo
(successivamente alla notifica dell’atto di citazione) sostenendo che per la
risistemazione (rectius: totale rifacimento) delle torri (la pessima qualità
dell’esecuzione degli interventi, probabilmente eseguiti in totale difformità
con il corretto procedimento di esecuzione) è necessaria una somma non
inferiore a € 10.000,00 oltre I.v.a. per torre e pala in quanto a prescindere dal
costo di totale rifacimento del lavoro (che si aggira su € 4.000,00 per ciascuna torre
e pala), lo stesso importa notevoli costi aggiuntivi per le modalità di esecuzione
13
risultando antieconomico smontare le varie torri e pale, trasportarle presso una
officina meccanica, eseguire le lavorazioni, ritrasportarle e rimontarle.
Il tutto senza considerare la richiesta di danni conseguenti alla ritardata messa
in produzione dell’impianto. Il Consulente Tecnico d’Ufficio nominato, invero,
ha già riscontrato quanto lamentato e ha invitato le parti a tentare una conciliazione.
Vi è il rischio concreto ed attuale, pertanto, che la Alfa subisca una perdita
economica in misura non inferiore a € 190.000,00 in conseguenza del grave
inadempimento della convenuta.
Alla luce di quanto è emerso in detti accertamenti, pertanto, l’attrice intende
(ferme quelle già rassegnate) precisare in questa sede le proprie conclusioni.
10. Le altri componenti del risarcimento del danno richiesto da Alfa
In merito al risarcimento del danno richiesto da parte attrice, prive di
fondamento e del tutto generiche appaiono le contestazioni fatte da parte avversa.
Si ritiene doveroso precisare che Alfa chiede a titolo di risarcimento del danno
emergente, oltre alle altre somme indicate nell'atto di citazione, anche la
somma di euro 549,00 (iva inclusa), di cui alla fattura n. 95/2014 della società
Omega, per il noleggio di una piattaforma aerea indispensabile per il
sopralluogo sopra citato del 02/07/2014 avvenuto con i rappresentanti della
Beta (cfr. all. 10bis). Ebbene, appare opportuno ricordare che il sopralluogo si
è reso necessario esclusivamente a causa ed a seguito della pessima
esecuzione dei lavori da parte di Beta.
Alfa, peraltro, a seguito dei ritardi e/o dell’inesatto adempimento di Beta alle
obbligazioni assunte, doveva sostenere ulteriori costi relativi ai fermi delle
14
autogru, fornite dalla società Omega7.
È, pertanto, evidente l'infondatezza delle avverse eccezioni e della domanda
riconvenzionale proposta.
*
*
*
Tutto ciò premesso Alfa Srl, in persona del Amministratore Unico e legale
rappresentante pro-tempore, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata,
nel richiamare il contenuto del proprio atto di citazione, da intendersi qui
integralmente confermato e trascritto, precisa le proprie conclusioni nei
seguenti termini:
«Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed
eccezione:
- accertata e dichiarata la nullità della domanda riconvenzionale per
indeterminatezza dei fatti costitutivi della stessa e, comunque, rigettare la domanda
riconvenzionale ex adverso formulata in quando totalmente infondata;
- accertato e dichiarato che la Beta ha applicato prezzi differenti da quelli
concordati e/o prezzi non concordati e comunque superiori ai prezzi correnti
di mercato, determinare i prezzi applicati dalla Beta come specificato in
7
Secondo le pattuizioni con la Sigma, per il montaggio di ogni impianto era stato stimato 1,5
giorni di lavoro che per i 16 impianti avrebbero comportato un totale pari a 24 giorni. Il
contratto con la società Omega Srl prevedeva € 750/giorno per la gru ed € 650/giorno per il
camion gru, con la conseguenza, come dai calcoli sotto riportati, di una spesa quantificabile in
€ 42.940:
Gru
24 giorni x € 750
Totale
€ 18.000
Camion gru
24 giorni x € 650
Totale
€ 15.600
Trasferimento gru A/R
Totale
€ 1.000
Trasferimento camion gru
Totale
€
600
Totale
€ 35.200
IVA 22%
€ 7.740
Totale
€ 42.940
Omega ha emesso fatture (n. 995 del 30.6.2014 – n. 1242 del 31.07.2014 – n. 1427 del 31.08.2014) per
€ 78.131,85 inclusa iva, somma, poi, ridotta, su accordo delle parti, ad € 71.500 inclusa iva, con
conseguente maggior costo per noleggio mezzi di € 71.500-42.940=€ 28.560 inclusa iva.
15
narrativa (sulla base degli accordi e/o in base all’art. 1657 c.c.), tenendo
conto dei pagamenti già effettuati (sia quelli diretti che per compensazione),
detraendo per compensazione l’importo che verrà riconosciuto ad Alfa a titolo
di “risarcimento danni” e come appresso indicato;
- accertare e dichiarare che la Beta non ha correttamente adempiuto alle
proprie obbligazioni, per i motivi indicati in narrativa e, in ogni caso, in
subordine dichiarare la legittimità dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c. e
della conseguente sospensione dei pagamenti operata nei suoi confronti dalla
Beta, fino al momento della definizione dei rapporti con le società Delta e
Gamma;
- accertare e dichiarare che a causa dell’inesatto adempimento della Beta
alle proprie obbligazioni, Alfa ha subìto i danni indicati in narrativa, e per
l’effetto: - condannare la Beta al pagamento in favore della Alfa della somma
di euro 25.950,86 a titolo di risarcimento del danno emergente (come in
narrativa specificato), oltre ad una somma non inferiore a euro 28.560,00 per
le richieste di pagamento della Omega Srl per i fermi delle autogru causati
dai ritardi della Beta durante lo svolgimento delle installazioni nel mese di
luglio 2014; condannare la Beta al pagamento del risarcimento del danno
per una somma pari a € 190.000,00 comprensiva di Iva (o quella inferiore che
verrà accertata come dovuta a Delta e Gamma); - condannare, inoltre, la
Beta al ristoro del lucro cessante, nella somma pari agli interessi moratori
dall’agosto 2014 fino al pagamento da parte di Delta e Gamma,
quantificabili ad oggi in € 25.422,81, derivante alla Alfa dal mancato incasso
16
in conseguenza della sospensione dei pagamenti ad essa ancora dovuti dalle
suddette società;
- operata la compensazione tra il presunto credito di Beta ed il credito
riconosciuto a titolo di risarcimento dei danni ad Alfa Srl, condannare la
Beta al pagamento della differenza tra le rispettive voci;
- con vittoria di spese e compenso professionale».
____________
Avv.
17