- Comune di Teglio
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Allegato A Comune di Teglio Provincia di Sondrio Linee Guida per la tenuta dell’Albo Pretorio on line 1 Indice Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Descrizione Oggetto delle Linee Guida Istituzione Albo Pretorio on line Finalità Albo Pretorio cartaceo (documentario) Consultazione Albo Pretorio on line Atti soggetti a pubblicazione all’Albo Pretorio on line Modalità di pubblicazione documenti da affiggere all’Albo Pretorio on line Integralità della pubblicazione Pubblicazioni atti interni all’Amministrazione Comunale Pubblicazione per conto di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale Attestazione di avvenuta pubblicazione Organizzazione del Servizio Responsabilità e competenze Profilo informatico Garanzia al diritto della tutela e riservatezza dei dati personali Diritto di accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio on line e rilascio copie Diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali Diritto di accesso da parte dei contro interessati e cointeressati Entrata in vigore Pagine 3 3 3 3 3 4 4-5 5 5 6 6 6 6-7 8 8 8-9 9 9 9 2 Art. 1 Oggetto delle Linee Guida Le presenti Linee Guida disciplinano l’organizzazione, le competenze e le modalità di svolgimento del servizio relativo alla tenuta dell’Albo Pretorio on-line del Comune di Teglio. Art. 2 Istituzione Albo Pretorio on line L’Albo Pretorio on-line, istituito ai sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009 n. 69, sostituisce ad ogni effetto l’Albo Pretorio tradizionale cartaceo (documentario); rappresenta lo strumento con il quale l’Ente, in ottemperanza ai principi di pubblicità e trasparenza, porta a conoscenza della collettività l’attività amministrativa comunale, tenendo conto dei principi e dei limiti imposti dal Codice della Privacy n. 196/2003 e dalle Linee Guida del Garante n. 17/2007. L’Albo è riservato alla pubblicazione di atti per i quali disposizioni di legge e di regolamento prevedano l’obbligo di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi sono assolti con la loro pubblicazione sul sito informatico dell’Ente. Art. 3 Finalità La pubblicità di atti on line è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque funzione essa assolva. Art. 4 Albo Pretorio cartaceo (documentario) A decorrere dal termine di cui all’art. 32 co.1 della L. n. 69/2009 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni l’affissione di atti nell’Albo documentario (cartaceo) non ha più efficacia di pubblicità legale e quindi non fornisce agli stessi la presunzione di conoscenza legale. Da tale data, presso la sede comunale in P.zza S. Eufemia n.7, continuerà comunque ad essere individuato un apposito spazio fisico dove poter affiggere: documenti e atti di cui si ritiene opportuno dare solo notizia, con il solo scopo di informare la collettività su un determinato evento o circostanza; documenti e atti per i quali non è possibile effettuare la pubblicazione telematica per problemi tecnici temporanei dandone opportuna conoscenza nel documento cartaceo affisso; documenti e atti trasmessi da soggetti esterni all’Ente nelle ipotesi previste dal successivo art. 10. Sarà altresì posto in evidenza un avviso pubblico nel quale sarà indicato che la presunzione di conoscenza legale è attribuita soltanto agli atti pubblicati nell’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale dell’Ente, fornendo le informazioni indispensabili per accedere allo stesso. Art. 5 Consultazione Allo Pretorio on line L’Albo Pretorio informatico è accessibile dalla pagina Internet istituzionale www.comune.teglio.so.it. E’ allocato nella Home Page del sito web comunale con apposito collegamento al link denominato Albo Pretorio on line. Cittadini ed utenti sprovvisti di apparecchiature informatiche potranno consultare telematicamente l’Albo Pretorio virtuale presso l’Ufficio Demografico sito nella sede comunale P.zza S. Eufemia n. 7 durante gli orari di apertura al pubblico. 3 Art. 6 Atti soggetti a pubblicazione all’Albo Pretorio on line Sono esposti tutti gli atti che, per disposizione di legge, statuto o regolamento, devono essere pubblicati ufficialmente per la durata stabilita dalle predette norme e conseguentemente dalla cui affissione all’Albo discendono effetti di pubblicità legale. Si elencano a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo i principali atti che vengono pubblicati on line: statuto comunale delibere di giunta comunale delibere di consiglio comunale elenco determinazioni dirigenziali/responsabili di servizio avvisi bandi di gara e successivi esiti avvisi bandi di concorso e successivi esiti avviso convocazione consiglio comunale ordinanze sindacali, dirigenziali rivolte alla generalità dei cittadini, decreti sindacali avvisi di deposito (Equitalia, Agenzia delle Entrate) notifica atti destinatari irreperibili autorizzazioni paesaggistiche permessi di costruire abusi edilizi pubblicazioni atti di matrimonio cambi di cognome cambi di nome elenco giudici popolari lista di leva cancellazioni/reiscrizioni per irreperibilità (residenti) cancellazioni/reiscrizioni per irreperibilità (A.I..RE) avvisi, comunicazioni, elenchi elettorali albo scrutatori albo beneficiari provvidenze economiche pubblicazioni programma trasparenza-valutazione-merito tutti gli ulteriori atti che su richiesta, anche esterna all’ente, devono essere pubblicati ufficialmente. Le determine dirigenziali/Responsabili di Servizio, a tutela del diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali dei soggetti ai quali si riferiscono, sono pubblicate nella forma dell’elenco degli atti. Il valore legale di questi atti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, non è subordinato alla pubblicazione ma solo alla loro adozione. Le deliberazioni di Consiglio e di Giunta, le ordinanze sindacali e dirigenziali, l’elenco determinazioni dirigenziali/Responsabili di Servizio, i Bandi di Concorso, i Bandi di Gara e successivi esiti, l’Albo Beneficiari provvidenze economiche, le pubblicazioni del programma trasparenza-valutazione-merito, gli atti e documenti di interesse pubblico, sono consultabili anche in altre sezioni del sito che ospitano le informazioni di naturale istituzionale, secondo quanto previsto dall’art. 54 del Decreto Legislativo 7.3.2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni normative. Art. 7 Modalità di pubblicazione documenti da affiggere all’Albo Pretorio on line L’accesso agli atti pubblicati on line è consentito in modalità di sola lettura al fine di evitare che gli stessi possano essere modificati o cancellati dallo spazio web. I documenti potranno essere scaricati 4 dall’Albo Pretorio informatico in un formato tale da impedire qualsiasi alterazione. L’Albo Pretorio on line è accessibile tutti i giorni dell’anno, salvo interruzioni determinate da cause di forza maggiore (manutenzioni degli apparati informatici, dei programmi necessari ed indispensabili per il corretto funzionamento del sito informatico e dell’Albo stesso). Ogni documento è pubblicato per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o regolamento o dal richiedente l’affissione. Ove non sia stabilito ha la durata di giorni 15. La pubblicità avviene per giorni interi e consecutivi, comprese le festività civili. La durata della pubblicazione ha inizio nel giorno della materiale affissione ed ha termine il giorno precedente a quello della materiale defissione del documento. Alla scadenza del termine di affissione gli atti già pubblicati non sono più visionabili dalla sezione web Albo Pretorio on line. Durante il periodo di pubblicazione è vietato sostituire e/o modificare informalmente il contenuto dei documenti. Le eventuali sostituzioni o modifiche apportate devono formalmente risultare dallo stesso documento sostituito o modificato, ovvero da altro atto allegato allo stesso, in modo da rendere facilmente ed esattamente intellegibili il contenuto della modifica o della sostituzione apportata, il soggetto che ne ha dato disposizione ed il soggetto che le ha eseguite. Il termine di pubblicazione ricomincia ex novo dalla data della modifica o sostituzione apportata. La pubblicazione in corso può essere interrotta dall’organo competente, con motivata richiesta scritta. L’interruzione della pubblicazione deve risultare sul documento per il quale è stata interrotta l’affissione all’Albo, unitamente agli estremi dei soggetti che hanno disposto ed eseguito l’interruzione. E’ prevista la reiterazione della pubblicazione qualora l’affissione non abbia avuto luogo per problemi tecnici del sito. Art. 8 Integralità della pubblicazione Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. In deroga al principio di integralità, qualora la tipologia degli atti (per es. cartografie/planimetrie) e/o la consistenza o il numero degli atti depositati da pubblicare non consentano l’eventuale affissione all’Albo Pretorio informatico, anche se contenuti su supporto informatico, si procederà alla pubblicazione con le seguenti modalità: il soggetto o l’ufficio richiedente la pubblicazione trasmette all’ufficio comunale competente ad eseguire la pubblicazione, unitamente all’atto da pubblicare, un apposito avviso da affiggere all’Albo Pretorio in luogo e/o in aggiunta dell’atto da pubblicare. Da tale avviso devono risultare gli elementi identificativi del documento e l’ufficio presso il quale è consultabile integralmente e contemporaneamente durante il periodo di pubblicazione. Nei casi in cui la pubblicazione integrale dell’atto sia lesiva del diritto alla privacy dei soggetti ai quali si riferiscono i dati personali trattati, i Dirigenti/Responsabili del Servizio ricorreranno alla pubblicazione parziale dei provvedimenti (con degli omissis e/o rinvio agli atti depositati) o alla pubblicazione di avviso di notizia di atto adottato. Art. 9 Pubblicazioni atti interni all’Amministrazione Comunale Il personale incaricato procederà a pubblicare all’Albo Pretorio on line i documenti trasmessi dagli Uffici Comunali dell’Ente secondo modalità che saranno definite con successiva circolare interna. Il Responsabile del Servizio che ha adottato l’atto, o altro dipendente a ciò designato, provvede ad inviare copia informatica (file possibilmente già in formato pdf) e copia cartacea del provvedimento emesso all’Ufficio incaricato della pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale. La copia cartacea sarà poi restituita con l’attestazione di avvenuta pubblicazione. Il personale addetto alla pubblicazione garantisce unicamente la conformità del contenuto del file elettronico alla documentazione cartacea pervenuta. La responsabilità in ordine alla pertinenza ed al contenuto degli stessi atti rimane ad esclusivo carico del soggetto firmatario e/o del richiedente. 5 Art. 10 Pubblicazione per conto di soggetti esterni all’Amminstrazione Comunale Il Comune provvede alla pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale di provvedimenti pervenuti da altre Pubbliche Amministrazioni e da altri soggetti, su loro richiesta. I soggetti esterni che, a norma di legge, sono tenuti a pubblicare un atto all’Albo Pretorio dovranno inviare alla casella di posta elettronica certificata [email protected]: copia cartacea e/o file del documento in formato elettronico pdf; nota in cui siano indicati • l’oggetto dell’atto da pubblicare • il termine iniziale e finale di pubblicazione richiesti. Nel caso in cui sia trasmesso solo il documento in formato cartaceo, si procederà: all’affissione del documento cartaceo della Casa Comunale nello spazio fisico indicato al precedente art. 4 se trattasi di pubblicazione notizia; sul documento verrà data notizia della sola affissione cartacea; se espressamente richiesto dal mittente per pubblicazioni dalle quale derivano effetti legali, e il formato lo consenta (formato A4) il personale preposto procederà alla scansione del documento stesso e alla pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico. Laddove non sia possibile la scansione dei documenti si procederà come segue: all’affissione del documento cartaceo nello spazio fisico indicato nel precedente art. 4; sul documento verrà data notizia della sola affissione cartacea. La responsabilità in ordine alla pertinenza ed al contenuto degli stessi atti rimane ad esclusivo carico del soggetto firmatario e/o del richiedente. Art. 11 Attestazione di avvenuta pubblicazione L’avvenuta pubblicazione sarà attestata con apposita relata mediante apposizione sull’atto originale, o sulla copia dell’atto pervenuto, di apposito timbro recante il periodo di avvenuta pubblicazione, indicando le date di affissione e di defissione, la qualifica e il nome del dipendente che ha eseguito tali adempimenti, la data e la sottoscrizione del Responsabile dell’Albo Pretorio informatico. L’atto riportante in calce la relata di pubblicazione è restituito al soggetto richiedente l’affissione, unitamente alla eventuale nota di trasmissione. L’avvenuta pubblicazione di provvedimenti pervenuti dall’esterno solo in formato elettronico pdf sarà attestata sulla stampa del documento pervenuto per la pubblicazione o con distinta comunicazione. Art. 12 Organizzazione del Servizio La gestione del servizio consiste nelle seguenti funzioni essenziali: formale istituzione, tenuta e conservazione del registro informatico delle pubblicazioni; effettuazione delle pubblicazioni secondo modalità impartite dalle presenti linee guida; attestazione e/o certificazione di avvenuta pubblicazione; controllo e vigilanza sul corretto funzionamento del servizio. Art. 13 Responsabilità e competenze Il Responsabile dell’Albo Pretorio è il Segretario Comunale. Il Responsabile vigila sulla regolare tenuta dell’Albo Pretorio on line. La tenuta dell’Albo Pretorio virtuale è assegnata ai seguenti Servizi comunali: n. 2 Demoanagrafico n. 3 Affari Generali 6 n. 4 Vigilanza. La pubblicazione di atti e aventi effetto di pubblicità legale è curata dai Responsabili dei Servizi individuati e/o dai dipendenti dagli stessi incaricati nell’ambito del proprio settore di appartenenza. Il Servizio n. 2 Demoanagrafico provvede all’affissione dei seguenti atti: pubblicazioni atti di matrimonio cambi di cognome cambi di nome elenco giudici popolari lista di leva cancellazioni/reiscrizioni per irreperibilità (residenti) cancellazioni/reiscrizioni per irreperibilità (A.I.R.E) avvisi, comunicazioni, elenchi elettorali albo scrutatori albo beneficiari provvidenze economiche pubblicazioni programma trasparenza-valutazione-merito tutti gli ulteriori atti di propria competenza che su richiesta, anche esterna all’ente, devono essere pubblicati ufficialmente. Il Servizio n. 3 Affari Generali provvede all’affissione dei seguenti atti: delibere di giunta comunale delibere di consiglio comunale elenco determinazioni dirigenziali/responsabili di servizio avvisi bandi di gara e successivi esiti avvisi bandi di concorso e successivi esiti avviso convocazione consiglio comunale autorizzazioni paesaggistiche permessi di costruire abusi edilizi ordinanze sindacali, dirigenziali rivolte alla generalità dei cittadini, decreti sindacali di propria competenza tutti gli ulteriori atti che su richiesta, anche esterna all’ente, devono essere pubblicati ufficialmente Il Servizio n. 4 Vigilanza provvede all’affissione dei seguenti atti: avvisi di deposito (Equitalia, Agenzia delle Entrate ecc…) notifica atti destinatari irreperibili ordinanze sindacali, dirigenziali rivolte alla generalità dei cittadini, decreti sindacali di propria competenza tutti gli ulteriori atti di propria competenza che su richiesta, anche esterna all’ente, devono essere pubblicati ufficialmente. Responsabile del supporto informatico e del corretto funzionamento dell’Albo Pretorio on line (fornitura, assistenza, manutenzione ed aggiornamento applicativo) è il Responsabile del Procedimento del Sistema Informativo Comunale appartenente al Servizio 2 Demoanagrafico. Il personale incaricato alla pubblicazione dei documenti all’Albo Pretorio non è tenuto a controllare la pertinenza dei dati pubblicati. La responsabilità della pertinenza e del contenuto degli atti grava sui soggetti citati agli artt. 9 e 10. 7 Art. 14 Profilo informatico La pubblicazione degli atti all’Albo Pretorio on line è effettuata mediante software gestionale specifico. Il servizio è erogato da una server farm esterna agganciata al sito istituzionale dell’Ente mediante link, garantendo in tal modo i requisiti di continuità, sicurezza, backup, tracciabilità dell’applicazione e dell’attività degli operatori addetti al servizio. Su apposito registro informatico, cui è dato valore legale della procedura eseguita, sono annotati i dati relativi alla procedura di pubblicazione. Il registro on line è sempre consultabile e stampabile da parte del personale incaricato della pubblicazione all’Albo Pretorio virtuale. Ogni anno viene stampato e conservato agli atti il Registro delle pubblicazioni relativo all’anno precedente. Art. 15 Garanzia al diritto alla tutela e riservatezza dei dati personali La pubblicazione di atti e provvedimenti all’Albo Pretorio on line avviene nel rispetto della tutela del diritto alla riservatezza dei cittadini e del trattamento dei loro dati personali, secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, dalle Linee Guida del Garante del 19.04.2007 n. 17, nonché dal vigente Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Gli atti destinati all’affissione all’Albo Pretorio sono predisposti attenendosi ai principi della necessità e sufficienza delle informazioni, della pertinenza e non eccedenza dei dati personali forniti. Nei casi in cui la pubblicazione integrale dell’atto sia lesiva del diritto alla privacy dei soggetti ai quali si riferiscono i dati trattati si ricorrerà alla pubblicazione parziale dei provvedimenti (con degli omissis e/o rinvio agli atti depositati) o alla pubblicazione di avviso di notizia di atto adottato, facendone menzione nella certificazione di avvenuta pubblicazione. Gli atti pubblicati contenenti dati ed informazioni personali sono resi di dominio pubblico solo ed esclusivamente per il tempo necessario a garantire la pubblicità dell’informazione (diritto all’oblio). Scaduto il termine previsto dalla fonte normativa o regolamentare che ne ha prevista la pubblicazione, o in assenza di indicazioni scaduto il termine di giorni 15, si estingue il diritto alla conoscibilità generale dell’atto da parte della collettività indistinta dei cittadini, fatti salvi i diritti di accesso da parte dei Consiglieri Comunali e dei contro interessati o cointeressati. Art. 16 Diritto di accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio on line e rilascio copie Il diritto di accesso agli atti pubblicati all’Albo Pretorio on line si esercita, qualora la loro integrale conoscenza non sia possibile attraverso la pubblicazione allo stesso Albo, durante l’orario di apertura al pubblico dell’Ente con le seguenti modalità: di norma richiedendo verbalmente in visione l’originale o copia dell’atto presso l’Ufficio comunale che ha provveduto alla pubblicazione telematica o quello in cui sono depositati; la visualizzazione degli atti è gratuita; attraverso il rilascio di copia dell’atto. Per il rilascio di eventuali copie si applicano le disposizioni previste per l’accesso agli atti di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 453 del 02.11.1994, così come modificato dal provvedimento di Giunta Comunale n. 142 del 19.09.2007. Per le determine pubblicate all’Albo Pretorio in forma di elenco, (riferimento art. 6 delle presenti Linee Guida) è possibile richiederne invio on line al proprio indirizzo di posta elettronica. E’ obbligatorio indicare nella richiesta le proprie generalità (cognome, nome, indirizzo di residenza). I dati forniti verranno utilizzati dall’Ente e dagli incaricati preposti unicamente per le finalità connesse alla richiesta pervenuta. La richiesta telematica deve essere inoltrata al seguente indirizzo e-mail: [email protected]. 8 I provvedimenti di carattere generale e di interesse pubblico sono accessibili nel loro testo integrale da chiunque ne faccia richiesta. I provvedimenti contenenti dati personali e situazioni sensibili sono accessibili nel loro testo integrale da chi ne abbia un interesse legislativamente tutelato (riferimento L. n. 241/90 e Regolamento Comunale di accesso agli atti) Art. 17 Diritto di accesso da parte dei Consiglieri Comunali I Consiglieri Comunali hanno sempre il diritto di accedere all’atto integrale del provvedimento pubblicato per l’assolvimento del proprio mandato e corretto esercizio delle funzioni di controllovigilanza, rimanendo vincolati al segreto d’ufficio ed al dovere di riservatezza. La violazione di tali doveri comporterà, a loro carico, le responsabilità civili, penali ed amministrative previste dall’ordinamento. Art. 18 Diritto di accesso da parte dei controinteressati e cointeressati I controinteressati e cointeressati all’atto pubblicato hanno il diritto di accedere all’atto integrale per la tutela dei propri diritti e posizioni giuridiche soggettive, purchè sussistano i presupposti per il diritto all’accesso previsti dalla legge n. 241/1990 e regolamento comunale d’attuazione. Essi rimangono vincolati al rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali e della privacy. La violazione di tali norme comporterà, a loro carico, le responsabilità civile, penali ed amministrative previste dall’ordinamento. Art. 19 Entrata in vigore Le presenti Linee Guida entrano in vigore a decorrere dal termine indicato dall’art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. 9