Ordinanza sui cani - Comune di Prato Leventina

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Ordinanza sui cani - Comune di Prato Leventina
COMUNE DI PRATO LEVENTINA
ORDINANZA MUNICIPALE
concernente la custodia dei cani
Il Municipio di Prato Leventina, richiamati:
gli artt. 107, 145 e 192 della Legge Organica Comunale, gli artt. 23, 24 e 25 del
Regolamento di applicazione della legge organica comunale, l’art. 6 della Legge
concernente l’imposta sui cani, gli art. 5 e 6 della Legge di applicazione alla legge
federale sulla protezione degli animali, l’art. 147 del Regolamento comunale e ogni altra
norma in concreto applicabile,
-
con risoluzione n. 156 del 21 giugno 2005.
o r d i n a :
Art. 1
1.
La detenzione di un cane deve essere annunciata alla competente autorità cantonale,
conformemente alle disposizioni di legge.
2.
Il cane deve sempre essere munito di collare e della placchetta di controllo, anche quando
si trova sulla proprietà privata.
Art. 2
1.
Fuori dalle proprietà private i cani devono essere tenuti al guinzaglio.
2.
Animali particolarmente indocili e pericolosi devono essere inoltre muniti di museruola.
3.
L’accesso ai cani, anche se tenuti al guinzaglio, ai cimiteri, all’area circostante la Chiesa
Parrocchiale di Prato, al campo sportivo, all’area di svago presso la casa dell’infanzia è
vietato. Tale divieto può essere esteso ad altre zone pubbliche, che saranno in tal caso
adeguatamente segnalate.
Art. 3
1.
Un cane deve essere considerato pericoloso se minaccia di ledere o lede la libertà o
l’integrità fisica di una persona.
2.
Il Municipio vigila sulla presenza di cani pericolosi o potenzialmente pericolosi sul territorio
comunale.
3.
Nei casi considerati pericolosi esso procede, se del caso in collaborazione con un
veterinario, ad un accertamento della situazione e ad una valutazione del rischio.
Art. 4
1.
Il Municipio può ordinare, a dipendenza della gravità della situazione, le seguenti misure:
a) ordine ai proprietari dei cani di adottare provvedimenti strutturali (recinzioni, ecc.) e/o di
custodia (utilizzo della museruola, ecc.) volti ad evitare il verificarsi di situazioni di
pericolo;
b) allontanamento temporaneo o definitivo del cane presso una struttura che ne garantisca
una detenzione adeguata;
c) divieto di tenuta del cane;
d) eutanasia del cane.
2.
Salvo casi urgenti, il proprietario del cane è sentito dal Municipio prima della decisione.
Art. 5
1.
Misure analoghe a quelle previste dall’art. 4 possono essere adottate dal Municipio qualora
fosse provata l’inadeguatezza dell’ambiente nel quale i cani sono detenuti (igiene, spazio,
disturbo, ecc.) oppure qualora i cani dovessero altrimenti disturbare la quiete pubblica
(art. 7).
Art. 6
1.
I detentori di cani devono prendere ogni provvedimento inteso a evitare che gli animali
abbiano a fuggire dalle proprietà private, rispettando tuttavia, per quanto concerne la
custodia, le norme sulla protezione degli animali.
2.
La fuga di cani dalle proprietà private deve essere immediatamente denunciata alla Polizia.
Art. 7
1.
I detentori di cani devono evitare che i loro animali abbiano a disturbare la quiete pubblica,
in particolare nelle ore notturne.
2.
Se, dopo una diffida ad eliminare la turbativa entro un congruo termine, il disturbo dovesse
continuare, il Municipio può ordinare l’allontanamento dell’animale.
Art. 8
1.
I detentori di cani sono tenuti a raccogliere immediatamente gli escrementi lasciati dai loro
animali su suolo pubblico. A tale scopo devono sempre avere con sé il materiale necessario
(sacchetti, paletta, ecc.).
Art. 9
1.
I cani vaganti o randagi e quelli non muniti della placchetta di controllo sono consegnati ad
una società per la protezione degli animali per un loro collocamento.
2.
La riconsegna al proprietario avviene previo pagamento delle spese di trasporto e di
mantenimento, riservati altri provvedimenti decisi dal Municipio sulla base della presente
ordinanza.
3.
Qualora il ritiro del cane non avvenisse entro 10 giorni, si accorderà con la Società
protezione animali circa i provvedimenti più opportuni da prendere.
Art. 10
1.
Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguite conformemente agli art. 145 e
seguenti LOC e punite con una multa fino a fr. 2'000.-- (duemila), riservata l’azione penale.
2.
L’importo minimo della multa per le infrazioni alla presente ordinanza ammontano a
fr. 100.-- (cento).
3.
I casi in cui i proprietari lasciano vagare liberamente animali pericolosi, mettendo in pericolo
l’incolumità di persone, sono passibili di denuncia penale.
Art. 11
La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati
eventuali ricorsi ai sensi dell’art. 208 LOC, e abroga ogni altra disposizione in materia.
Per il Municipio
la sindaco:
Adriana Albertella
la segretaria:
Maria Rita Fransioli
Pubblicazione all’albo comunale dal 25 luglio 2005 al 9 agosto 2005