13/2012
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13/2012
Circolare No. 13 Agli affiliati della cassa assegni familiari delle banche svizzere ___________________________________________________________________________ Zurigo, ottobre 2012 Informazioni importanti relative all’assoggettamento degli indipendenti secondo la Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) a decorrere dal 1o gennaio 2013 e le relative ripercussioni sui compiti dei datori di lavoro che conteggiano gli assegni familiari presso la Cassa assegni familiari delle banche svizzere Gentile Signora, Egregio Signore, La revisione della Legge federale sugli assegni familiari (LAFam) del 18 marzo 2011, che entrerà in vigore il 1o gennaio 2013, prevede l’assoggettamento dei lavoratori indipendenti su tutto il territorio svizzero. Di conseguenza, le disposizioni cantonali che assoggettavano obbligatoriamente o facoltativamente gli indipendenti nei cantoni Appenzello Esterno, Basilea Campagna, Basilea Città, Berna, Ginevra, Glarona, Lucerna, Nidvaldo, San Gallo, Sciaffusa, Svitto e Vallese sono abrogate con il 31 dicembre 2012. La revisione della legge federale prevede gli elementi seguenti: - L’assoggettamento obbligatorio per tutti gli indipendenti - Il regolare pagamento dei contributi trattenuti dal salario annuale soggetto all’AVS, fino ad un massimo di CHF 126’000 - Il diritto agli assegni familiari secondo gli importi previsti dalle legislazioni cantonali in vigore per i salariati Cosa significa quindi per lei, in qualità di datore di lavoro affiliato alla cassa assegni familiari delle banche svizzere, e quali conseguenze ha sugli assegni familiari in corso? 1. Obbligo di informare gli attuali beneficiari di assegni familiari In allegato a questa circolare troverà un modello per la comunicazione agli attuali beneficiari di assegni nella sua azienda. In questa circolare è indicato in quali circostanze i dipendenti dovranno contattare l’ufficio del personale, alfine di poter verificare il diritto agli assegni familiari. Queste informazioni dovranno essere comunicate agli attuali beneficiari entro il 31 dicembre 2012. ./. 2. Verifica del diritto a decorrere dal 1o gennaio 2013 Il principio fondamentale è che per ciascun figlio venga versato un solo assegno. Se più persone possono far valere il diritto agli assegni familiari, il diritto viene assegnato sulla base delle disposizioni legali. Non vi è quindi alcuna possibilità di scelta. Gli assegni familiari percepiti a torto sono da restituire. Questa regola è applicabile anche quando sono stati versati degli assegni da una cassa assegni familiari non competente per la persona in questione. Il concorso di diritti è esaminato al momento del deposito della domanda assegni familiari. In caso di modifiche delle informazioni fornite al momento della richiesta di assegni familiari, il richiedente è tenuto per legge a informare immediatamente il datore di lavoro, che metterà al corrente la Cassa assegni familiari. Indipendentemente da come sia stato accordato il diritto agli assegni familiari per persone indipendenti sino al 31 dicembre 2012 secondo le leggi cantonali, a decorrere dal 1o gennaio 2013 si applicherà unicamente l’art. 7 cpv. 1 LAFam: Art. 7 LAFam Concorso di diritti Qualora più persone abbiano diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio in virtù di una norma federale o cantonale, il diritto spetta, nell’ordine, a: a. la persona che esercita un’attività lucrativa; b. la persona che ha l’autorità parentale o che l’aveva fino alla maggiore età del figlio; c. la persona presso la quale il figlio vive prevalentemente o è prevalentemente vissuto fino alla maggiore età; d. la persona cui è applicabile l’ordinamento degli assegni familiari nel Cantone di domicilio del figlio; e. la persona con il reddito più elevato sottoposto all’AVS proveniente da un attività lucrativa dipendente f. la persona con il reddito più elevato sottoposto all’AVS proveniente da un attività lucrativa indipendente 3. Reddito proveniente da un attività lucrativa dipendente e indipendente Se una persona riceve contemporaneamente un salario proveniente da un’attività dipendente ed un reddito da un’attività come indipendente, deve far valere il diritto agli assegni familiari come dipendente quando il salario annuo percepito supererà i CHF 7'020 (salario minimo per l’ottenimento di assegni familiari per l’anno 2013). Esempio: Il signor Bianchi esercita un mandato nel Consiglio di Amministrazione della Banca XYZ e percepisce un compenso annuo di CHF 10'000. D’altra parte, il signor Bianchi lavora come giurista indipendente e percepisce un salario di CHF 30'000. Siccome il signor Bianchi è impiegato come membro del Consiglio di Amministrazione della Banca XYZ e raggiunge il reddito minimo per l’ottenimento degli assegni familiari, continuerà a ricevere assegni familiari come dipendente di Banca XYZ. 4. Pubblicazione sul nostro sito internet Come ogni anno, tra Natale e Capodanno, pubblicheremo sul nostro sito una panoramica dei cambiamenti più importanti e la nuova versione del manuale “Assegni familiari”, degli esempi pratici e diversi testi normativi in materia di assegni familiari. Il nostro servizio assegni familiari, per l’intermediario della Signora Graziella Bertuzzi [email protected], rimarrà a disposizione per ulteriori informazioni. Distinti saluti. Cassa assegni familiari banche Daniel Cerf Direttore Claudio Wetzstein Responsabile servizio assegni familiari