Studio di Consulenza del Lavoro Potito di Nunzio

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Studio di Consulenza del Lavoro Potito di Nunzio
Studio di Consulenza del Lavoro
Potito di Nunzio
Legge di Stabilità 2014
(legge N. 147 del 27/12/2013,
pubbl. in G.U. n. 302 del 27/12/2013)
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NORME IN
MATERIA DI
OCCUPAZIONE
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STABILIZZAZIONE NEI CALL CENTER (CO. 22)
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Finalità: salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di
call center
Soggetti beneficiari: le aziende che hanno attuato entro le scadenze previste
le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto entro i termini ex
legge n. 296/2006 e ancora in forza alla data del 31-12- 2013.
Si ricorda che la citata norma del 2006 prevedeva che, in attesa di una
revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei
periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di
promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti
di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori
di lavoro, entro e non oltre il 30 settembre 2008, potevano stipulare accordi
aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non fossero presenti
le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali
aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative
conformemente alle previsioni della legge n. 296.
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STABILIZZAZIONE NEI CALL CENTER (CO. 22 )
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Beneficio: per l'anno 2014, un incentivo pari a 1/10 della retribuzione
mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ciascuno dei lavoratori
stabilizzati, per un periodo massimo di 12 mesi, nel rispetto dell'art. 40 del reg.
(CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008
Procedure per l’ammissione al beneficio: lo Stato italiano attua le procedure
presso la Ue per verifica della compatibilità incentivo con UE
Limiti di spesa: nel limite massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016
Valore dell’incentivo: non superiore mensilmente a 200 euro per lavoratore;
non superiore – annualmente - a 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non
superiore al 33% dei contributi previdenziali pagati da ciascuna azienda nel
periodo successivo al 1° gennaio 2014, per il personale stabilizzato entro i
termini predetti e ancora in forza alla data del 31 -12-2013
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STABILIZZAZIONE NEI CALL CENTER (CO. 22 )
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Modalità attuative: con emanando DM Lavoro Mef (entro 60 gg
dall’1.1.2014) , ivi incluse le modalita' di interruzione dell'incentivo al
raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna azienda
ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato.
Il datore di lavoro gode del beneficio esclusivamente mediante conguaglio
nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le
diverse regole vigenti per il versamento dei contributi .
Inoltre, ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata
autocertifica, entro trenta giorni dalla data dell’1.1.2014 , il numero dei
dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente
dell'Inps di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini e ancora in
organico. L'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale
elenco.
Fine
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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: AMPLIAMENTO DELLA
STABILIZZAZIONE (CO. 133-134)
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Come si ricorderà, il recente “Pacchetto Lavoro” (D.L. 76/2013), al fine di
promuovere una migliore qualità dell'occupazione mediante il ricorso a
contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il
corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di
lavoro, ha dato possibilità alle aziende, nel periodo compreso fra il 10 giugno
2013 e il 30 settembre 2013, di stipulare con le associazioni dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti
collettivi volti alla stabilizzazione dei rapporti.
Quali erano le regole per la stabilizzazione:
A. accordo sindacale stipulato a livello locale con i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale (anche RSU o funzionari della categoria o delle strutture
territoriali), ove vengono individuati i lavoratori oggetto della possibile
sanatoria, con l’impegno del datore di lavoro all’assunzione degli stessi con
rapporto di lavoro subordinato entro tre mesi dalla stipula;
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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: AMPLIAMENTO DELLA
STABILIZZAZIONE (CO. 133-134)
Quali erano le regole per la stabilizzazione:
B. accordo individuale con i singoli lavoratori con le procedure previste dagli
articoli 410 e 411 cpc con i quale vengono “sistemate” eventuali pendenze
economiche riferite agli intercorsi rapporti di lavoro;
C. assunzione dei singoli lavoratori con rapporto a tempo indeterminato, anche a
tempo parziale: la norma impone un periodo minimo di divieto di
licenziamento pari a sei mesi, se non per giusta causa o giustificato motivo
soggettivo. L’assunzione può essere effettuata anche con rapporto di
apprendistato (ricorrendone le condizioni soggettive legate all’età del
lavoratore: in questo caso, ferma restando la contribuzione di favore tipica
dell’istituto (1,61% se l’azienda è dimensionata fino alle nove unità, 11,61%
se più grande) per un triennio (che diventa di quattro anni in caso di
trasformazione del rapporto dopo la fine della fase formativa), il contratto è
regolato “in toto” dal D.L.vo n. 167/2011;
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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: AMPLIAMENTO DELLA
STABILIZZAZIONE (CO. 133-134)
Quali erano le regole per la stabilizzazione:
D. pagamento alle gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n.
335/1995) di un contributo pari al 5% della quota a carico dell’associato per il
periodo di rapporto in associazione trascorso e, in ogni caso, per non più di sei
mesi. Si ricorda che nel contratto di associazione in partecipazione la
contribuzione pari al 27,72% di quanto erogato (comprensivo della quota di
malattia e di maternità) è al 55% a carico dell’associante ed al 45% a carico
dell’associato. Ciò significa che la somma da versare per un massimo di sei
mesi si presenta molto conveniente, atteso che su un compenso, ad esempio,
di 1.000 euro, l’importo è pari a poco più di 37 euro;
E. il versamento della somma e la presentazione del resto della documentazione
(accordo collettivo, accordi individuali, lettere di assunzione) va effettuato
all’INPS unitamente alla istanza di stabilizzazione degli associati in
partecipazione. Su questo punto, sono estremamente chiari sia la circolare
dell’Istituto n. 167/2013 che il messaggio n. 20906 del 20 dicembre 2013.
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Vanno ricordati anche gli effetti della sanatoria:
1) Sospensione effetti di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali
Il ML evidenzia che la disposizione prevede la sospensione degli effetti di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali già emanati ma non la
sospensione dei termini di cui agli artt. 14 o 28 della L. n. 689/1981.
Ne consegue che, ai fini del rispetto dei predetti termini, gli eventuali
provvedimenti amministrativi dovranno essere comunque notificati con
l'avvertenza che, attesa l'adesione alla procedura di stabilizzazione in
argomento, rimangono sospesi i relativi effetti.
Tale sospensione inciderà peraltro anche sui termini per l'eventuale
presentazione di scritti difensivi ai sensi dell'art. 18, L. n. 689/1981, nonché
per la proposizione dei ricorsi ai sensi dell'art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004.
I termini ricominceranno eventualmente a decorrere dalla data di
comunicazione, da parte dell'Istituto alle DTL e ai datori di lavoro, dell'esito
negativo della verifica circa gli adempimenti richiesti dall'art. 7-bis.
Con specifico riferimento alla adozione di eventuali diffide accertative, anche
in attesa di validazione, sarà necessario che siano le DTL a notificare ai
lavoratori interessati la sospensione dei relativi effetti, nonché l'eventuale
esito negativo delle verifiche effettate dall'INPS.
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Vanno ricordati anche gli effetti della sanatoria:
2) Estinzione degli illeciti
fermo restando che la procedura di stabilizzazione coinvolge i soli lavoratori
impiegati con contratto di associazione in partecipazione, eventuali provvedimenti
sanzionatori concernenti l'impiego sia di associati in partecipazione che di
tirocinanti (in ambedue i casi anche cessati), adottati anche sulla base di un
medesimo accertamento ispettivo, saranno estinti e quindi archiviati.
Viceversa, l'adesione alla procedura di stabilizzazione non comporterà l'estinzione
di eventuali provvedimenti sanzionatori adottati in relazione all'utilizzo di altri
lavoratori (ad. es. collaboratori a progetto, partite IVA ecc.), sebbene gli stessi
provvedimenti siano presi nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo.
L'estinzione coinvolge anche i "provvedimenti amministrativi emanati in
conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto
di accertamento giudiziale non definitivo" (ad es. diffide accertative), nonché "le
pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti
alle contestazioni".
L'archiviazione dei provvedimenti dovrà essere comunicata alle aziende
interessate e, per quanto riguarda le diffide accertative, anche ai lavoratori
interessati.
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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE: AMPLIAMENTO DELLA
STABILIZZAZIONE (CO. 133-134)
Le novità introdotte dalla legge di Stabilità
Il Legislatore, considerato il ristretto periodo concesso alla
contrattazione collettiva, ha riaperto il termine entro il quale è
possibile è possibile giungere ad accordi di stabilizzazione
estendendolo fino al 31 marzo 2014. Di conseguenza, slitta al
31 luglio 2014 (prima 31 gennaio 2014) il termine ultimo per il
deposito all’Inps dei nuovi contratti, degli atti di conciliazione e
dell’attestazione dell’avvenuto versamento del contributo
straordinario.
Fine
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MISURE A FAVORE DELLA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI A
TERMINE (CO. 135)
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Con effetto dal 1° gennaio 2014 e con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo
indeterminato decorrenti dalla predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei mensilità» sono soppresse.
Come si ricorderà la legge n. 92/2012 ha previsto un contributo aggiuntivo, sui contratti a tempo
determinato, pari all’1,40%, destinato a finanziare l’ASpI, con l’eccezione di quelli a carattere
sostitutivo, di quelli stagionali, dell’apprendistato. L’art. 2, comma 30, aveva previsto che in caso
di trasformazione del rapporto, il datore di lavoro avrebbe potuto recuperare gli ultimi sei mesi di
contribuzione aggiuntiva, con la possibilità che, qualora il rapporto non fosse stato trasformato ma
l’assunzione a tempo indeterminato fosse, comunque, avvenuta entro i successivi sei mesi, il
recupero dell’1,40% poteva avvenire sottraendo le mensilità trascorse tra la fine del contratto a
termine e la successiva assunzione.
Ora, in caso di trasformazione, il datore di lavoro può recuperare tutta la contribuzione aggiuntiva
(e non soltanto sei mesi) versata per tutta la durata del contratto. Si pone, a questo punto, il
problema di capire che cosa accade se l’assunzione a tempo indeterminato avviene a distanza di
qualche mese (sempre all’interno dei sei dalla cessazione). La dizione letterale della norma non
sembra lasciare dubbi: la disciplina agevolatrice introdotta vale soltanto per le trasformazioni e non
per le assunzioni effettuate nell’arco temporale dei sei mesi successivi, per le quali resta in vigore
la vecchia disposizione. E’ auspicabile un chiarimento dal parte del Ministero del Lavoro e/o
dell’INPS.
Fine
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INCENTIVI IN FAVORE DEI LAVORATORI LICENZIATI DA PICCOLE
IMPRESE (CO. 187 )
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Viene modificato il comma 3 ter dell’art. del D.L. 20-5-1993 n. 148
(Interventi di formazione professionale ) come segue:
Si prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa
prevedere
(parte gia’ esistente) misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati
o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro
(parte nuova) nonche’ incentivi per favorire l’occupazione di lavoratori
disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, come definiti dal
decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 aprile
2013, n. 264 - decreto relativo ai lavoratori licenziati da imprese che
occupano fino a quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo
connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
La speranza è che venga reintrodotta la cd. piccola mobilità non più
riconosciuta dal 1° gennaio 2013.
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FINANZIAMENTO DELLE CONVENZIONI PER LSU E
SUPERAMENTO PRECARIETÀ (CO. 209 e 210)
Con una serie di disposizioni finalizzate a cercare di
superare la precarietà, il Legislatore torna ad occuparsi
dei lavoratori socialmente utili, cercando di favorire
negli Enti con disponibilità di posti in pianta organica
l’assunzione a tempo indeterminato anche parziale. Al
contempo (comma 210) viene vietata, a pena di nullità
dell’atto, qualsiasi stipula di nuove convenzioni per
l’utilizzo di lavoratori socialmente utili.
Fine
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FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (CO. 215)
Viene istituito presso il Ministero del Lavoro il Fondo per le politiche attive
del lavoro con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di
euro, rispettivamente, per il 2015 ed il 2016.
L’obiettivo è quello di favorire i lavoratori che usufruiscono di ammortizzatori
sociali in deroga e coloro che, in stato di disoccupazione, siano immediatamente
disponibili ad un’occupazione.
Con decreto di natura non regolamentare da emanare entro 90 giorni dalla data
di entrata in vigore della legge n. 147/2013, al termine di un iter procedimentale
che vede coinvolte, a vario titolo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili e volte a
potenziare le politiche attive, tra cui, la sperimentazione a livello regionale del
contratto di ricollocazione, supportato da programmi formativi specifici.
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NORME DI
INTERVENTO PER
LE AZIENDE IN
STATO DI CRISI
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CRISI DELLE IMPRESE E AGENZIE OPERANTI NEI PORTI
(CO. 108 )
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Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o prevalentemente
fornitura di lavoro temporaneo, versi in stato di grave crisi economica derivante dallo
sfavorevole andamento congiunturale, al fine di sostenere l'occupazione, di favorire i
processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio al l'operatività e
all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota,
comunque non eccedente il 15% , delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico
delle merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
a iniziative a sostegno dell'occupazione, nonché
al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo e
per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o
agenzia.
I contributi non possono essere erogati per un periodo eccedente 5 anni, o comunque
eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla
fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati alla riduzione della manodopera
impiegata di almeno il 5% all'anno.
Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato beneficia del sostegno, non può
procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori
Fine
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AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA: RIFINANZIAMENTO
(CO. 183 e 184)
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Rifinanziamento per l’anno 2014 di:
CIG e mobilità in deroga : finanziamento pari ad euro 600
milioni che verranno erogati dal Fondo sociale per l’occupazione
e la formazione
CDS: euro 40 milioni per finanziamento dei contratti di
solidarietà stipulati per evitare la mobilità per le imprese
artigiane
CIGS per cessazione di attività: 50 milioni di euro per il
finanziamento delle proroghe a 24 mesi
Cig in deroga nel settore della pesca: euro 30 milioni
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IMPORTO CONTRATTI DI SOLIDARIETA (CO. 186)
Il trattamento di integrazione salariale del contratto di solidarietà previsto
per le imprese industriali è aumentato per l’anno 2014 del 10% della
retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50
milioni di euro finanziati dal Fondo sociale per l’occupazione e formazione.
Come si ricorderà fino al 31 dicembre 2013 la percentuale base del 60% era
stata portata all’80% che scende, dal 1° gennaio 2014, al 70%.
Dovrebbe interessare anche i CDS in corso ……. aspettiamo chiarimenti.
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FONDI
BILATERALI
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Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co.4, L. 92/2012)
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Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali entro l’anno 2013
FINALITA’ DEI FONDI
1) Al fine di definire un sistema inteso ad assicurare adeguate
forme di sostegno per i lavoratori dei diversi comparti, le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più
rappresentative al livello nazionale stipulano, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge, accordi collettivi e
contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la
costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori non
coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale,
con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di
rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività
lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di
integrazione salariale ordinaria o straordinaria.
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Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co.5-6, L. 92/2012)
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2) Entro i successivi 3 mesi, con decreto del Min. Lav. di concerto
con il MEF si provvede all’istituzione presso l’Inps dei fondi.
Con le medesime modalità illustrate possono essere apportate
modifiche e integrazioni agli atti istitutivi di ciascun fondo. Le
modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la
misura delle aliquote sono adottate con decreto direttoriale dei
Min. Lav. e MEF, sulla base di una proposta del comitato
amministratore.
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Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co. 7-9, L. 92/2012)
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Con i decreti si stabilisce, sulla base degli accordi
l’ambito di applicazione del fondo, con riferimento al settore di
attività, alla natura giuridica dei datori di lavoro ed alla classe di
ampiezza dei datori di lavoro
il superamento dell’eventuale soglia dimensionale fissata per la
partecipazione al fondo si verifica mensilmente con riferimento
alla media del semestre precedente.
I fondi non hanno personalità giuridica e costituiscono gestioni
dell’Inps.
Oneri di amministrazione di ciascun fondo: determinati secondo i
criteri definiti dal regolamento di contabilità dell’Inps .
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Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co.10, L. 92/2012)
OBBLIGATORIETA’ DEI FONDI
L’istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti
dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione
alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si applicano al
personale dirigente se non espressamente previsto.
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Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co.11, L. 92/2012)
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Ulteriori finalità dei Fondi
I fondi possono avere le seguenti ulteriori finalità:
a) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal
rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale
per l’impiego;
b) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito,
riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque
anni;
c) contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in
concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari.
……. segue …….
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Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co. 12, L. 92/2012)
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Per le finalità appena descritte i fondi di solidarietà possono essere istituiti, con
le medesime modalità illustrate precedentemente, anche in relazione a settori e
classi di ampiezza già coperti dalla normativa in materia di integrazioni
salariali.
Per le imprese nei confronti delle quali trovano applicazione gli articoli 4 e
seguenti della legge n. 223 del 1991 in materia di indennità di mobilità, gli
accordi e contratti collettivi con le modalità individuate possono prevedere che
il fondo di solidarietà sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con
un’aliquota contributiva nella misura dello 0,30% delle retribuzioni imponibili
ai fini previdenziali.
Gli accordi ed i contratti possono prevedere che nel fondo di solidarietà
confluisca anche l’eventuale fondo interprofessionale istituito dalle medesime
parti firmatarie. In tal caso al fondo affluisce anche il gettito del contributo
integrativo stabilito dalla legge.
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Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co.14-15, L. 92/2012)
Fondi: Modello “alternativo”
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In alternativa al modello appena descritto
Settori interessati: in riferimento ai settori (ex co. 4) nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore
della legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti
settori, quale quello dell’artigianato,
Come: le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono, nel termine di 6 mesi dalla predetta data di
entrata in vigore della legge, adeguare le fonti istitutive dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità
perseguite
Prestazioni: previsione di misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di
rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, correlate alle
caratteristiche delle attività produttive interessate.
Per le finalità descritte, gli accordi e i contratti collettivi definiscono:
a) un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,20%;
b) le tipologie di prestazioni in funzione delle disponibilità del fondo di solidarietà bilaterale;
c) l’adeguamento dell’aliquota in funzione dell’andamento della gestione ovvero la rideterminazione delle
prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l’altro tenendo presente in via previsionale gli andamenti del
relativo settore in relazione anche a quello più generale dell’economia e l’esigenza dell’equilibrio
finanziario del fondo medesimo;
d) la possibilità di far confluire al fondo di solidarietà quota parte del contributo previsto per l’eventuale
fondo interprofessionale di cui al comma 13;
e) criteri e requisiti per la gestione dei fondi.
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Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co. 16, L. 92/2012)
Fondi: Modello “alternativo”
In considerazione delle finalità perseguite dai fondi, volti a
realizzare ovvero integrare il sistema, in chiave universalistica, di
tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro e in caso di sua
cessazione, con decreto, di natura non regolamentare, del Min.
lav., di concerto con il MEF, sentite le parti sociali istitutive dei
rispettivi fondi bilaterali, sono dettate disposizioni per
determinare: requisiti di professionalità e onorabilità dei soggetti
preposti alla gestione del fondo medesimo; criteri e requisiti per la
contabilità dei fondi; modalità volte a rafforzare la funzione di
controllo sulla loro corretta gestione e di monitoraggio
sull’andamento delle prestazioni, anche attraverso la
determinazione di standard e parametri omogenei.
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Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co. 17-18 , L. 92/2012)
Erogazione “sperimentale” ASPI
In via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 l’indennità AspI è
riconosciuta ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che siano in
possesso dei requisiti (ex art. 2, co. 4) e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del 20 % dell’indennità stessa a carico dei Fondi bilaterali
ovvero a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali
La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate da computare in un
biennio mobile.
Il trattamento è riconosciuto nel limite delle risorse non superiore a 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 a valere sulle risorse del Fondo per il
finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi
dell’occupazione giovanile e delle donne di cui all’articolo 24, comma 27, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, il quale è corrispondentemente ridotto.
Quanto precede non trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da
aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti
di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate
e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale.
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Studio Potito di Nunzio - Milano
Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co. 19-21 , L. 92/2012)
Fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale
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Per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai 15
dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali
non siano stipulati, entro il 31 marzo 2013, accordi collettivi volti all’attivazione di un
fondo di solidarietà (ex co.4-14)
Istituzione, con decreto non regolamentare del Min. Lav., di concerto con il MEF, di un
fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati
Finanziamento: con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori dei settori coperti,
secondo quanto definito
Prestazioni: garantisce l’erogazione di un assegno ordinario pari alla integrazione salariale,
per una durata non superiore a 1/8 delle ore complessivamente lavorabili da computare in un
biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa
previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria.
Gestione del fondo: comitato amministratore, composto da esperti designati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in
rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono
incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali . La
partecipazione al comitato e’ gratuita.
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Studio Potito di Nunzio - Milano
Fondi di solidarietà bilaterali (art.3, co. 22-25, L. 92/2012)
Contributi di finanziamento
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I decreti istitutivi dei Fondi determinano le aliquote di contribuzione ordinaria,
ripartita tra datori di lavoro (2/3) e lavoratori (1/3), in maniera tale da garantire
la precostituzione di risorse continuative adeguate sia per l’avvio dell’attività
sia per la situazione di regime, da verificarsi anche sulla base dei bilanci di
previsione.
Per l’erogazione dell’assegno ordinario, è previsto, a carico del datore di
lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, un
contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella
misura prevista dai decreti istitutivi e comunque non inferiore all'1,5%.
Per la prestazione straordinaria: a carico del datore di lavoro, versamento di
un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di
copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Ai contributi di finanziamento, si applicano le disposizioni vigenti in materia
di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli
sgravi contributivi.
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Studio Potito di Nunzio - Milano
Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co.26-30, L. 92/2012)
Risorse finanziarie
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I Fondi hanno l’obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in
carenza di disponibilità.
Interventi a carico dei fondi: concessi previa costituzione di specifiche riserve
finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Bilanci di previsione a 8 anni: obbligatorio.
Comitato amministratore : sulla base dei bilanci può proporre modifiche in relazione
all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota. Le modifiche sono adottate,
anche in corso d’anno, con decreto direttoriale dei Min. Lav. E MEF, verificate le
compatibilità finanziarie interne al fondo, sulla base della proposta del comitato
amministratore.
In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a
prestazioni già deliberate o da deliberare ovvero di inadempienza del comitato
amministratore in relazione all’attività di variazione delle aliquote: l’aliquota
contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Min. Lav. e MEF, anche
in mancanza di proposta del comitato amministratore.
In ogni caso, in assenza dell’adeguamento contributivo, l’Inps è tenuto a non
erogare le prestazioni in eccedenza.
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Studio Potito di Nunzio - Milano
Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co.31-33, L. 92/2012)
Prestazioni
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I fondi di solidarietà bilaterali assicurano almeno la prestazione di un assegno
ordinario di importo pari all’integrazione salariale, di durata non superiore a 1/8 delle
ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, in relazione alle
causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o
straordinaria.
In detti casi, il fondo provvede inoltre a versare la contribuzione correlata alla
prestazione alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato. La contribuzione
dovuta è computata in base all’importo della normale retribuzione che sarebbe spettata
al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento.
I fondi possono inoltre erogare le seguenti tipologie di prestazione:
a) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto a quanto
garantito dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego;
b) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei
processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti
per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o
riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o
comunitari.
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Studio Potito di Nunzio - Milano
Fondi di solidarietà bilaterali (art. 3, co. 35-41, L. 92/2012)
Gestione dei fondi
„
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Alla gestione di ciascun fondo istituito, provvede un comitato amministratore con i seguenti compiti:
a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali, preventivo e
consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione
degli istituti previsti dal regolamento;
c) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
d) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’ammissione agli interventi e sull’erogazione dei trattamenti, nonché
sull’andamento della gestione;
e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Il comitato amministratore è composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori stipulanti l’accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due
funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
del Ministero dell’economia e delle finanze. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a
cariche nell’ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennità o
rimborso spese.
Il comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per
quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
Il presidente del comitato amministratore è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.
Le deliberazioni del comitato amministratore vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il
voto del presidente.
Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale
del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato amministratore può essere sospesa, ove si evidenzino profili di
illegittimità, da parte del direttore generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell’INPS nell’ambito
delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro
tre mesi, il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione
diviene esecutiva.
34
Studio Potito di Nunzio - Milano
Fondi di solidarieta’
Riepilogo
„
„
„
Istituzione obbligatoria di Fondi di Solidarietà per tutte le aziende che hanno
mediamente + di 15 dipendenti e che non siano già coperte dalla CIG
La contribuzione è per 2/3 a carico del datore di lavoro e di 1/3 a carico del
dipendente. Inoltre il datore di lavoro paga una contribuzione straordinaria in
caso di utilizzo del Fondo
Le prestazioni sono
… di CIG per un massimo di 1/8 delle ore lavorabili in un biennio e per
importi non superiori all’indennità di CIG. Si versa anche la contribuzione
all’Inps
… Integrazioni all’ASPI
… Sostegno al reddito se mancano 5 anni per la pensione
… Contributi per la riqualificazione professionale
35
Studio Potito di Nunzio - Milano
Le modifiche ai Fondi di solidarietà (CO. 185)
Innanzitutto è stato cancellato il termine del 31 ottobre 2013 (al quale si era giunti
attraverso due proroghe) che fa sì che i fondi bilaterali possano essere costituiti in ogni
momento e, se necessario, adeguati.
Qualora non vengano attuati i fondi bilaterali, nei settori non coperti opererà il fondo
residuale attivato dal Ministero del Lavoro che comporterà, a partire dal 1° gennaio
2014, una contribuzione di finanziamento pari allo 0,50% (per 2/3 a carico del datore
e per 1/3 a carico del lavoratore).
Se le parti, alla data del 1° gennaio 2014, hanno in corso la trattativa per la
costituzione o l’adeguamento del fondo, lo 0,50% è sospeso fino al 31 marzo 2014
(data ultima fissata per il completamento delle procedure): se l’accordo non si
realizza, il contributo di finanziamento viene richiesto con effetto retroattivo.
Cambiano anche alcuni compiti affidati alla bilateralità: prima, la disposizione
affermava che bisognava “assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del
rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’ASpI”, ora afferma che occorre “assicurare
ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto
di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente”.
Studio Potito di Nunzio - Milano
NORME
RIGUARDANTI
L’INAIL
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Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE PREMI INAIL (CO. 128 )
Con effetto dal 1º gennaio 2014, con emanando DM Lavoro – MEF, è prevista una
riduzione percentuale dei premi Inail da applicare a tutte le tipologie di premi e
contributi oggetto di riduzione, tenendo conto dell'andamento infortunistico
aziendale.
La riduzione è stabilita nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro
per il 2014, 1.100 milioni di euro per il 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dal
2016.
Il DM definirà anche le modalità di applicazione della riduzione a favore delle imprese
che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto
agli articoli 19 e 20 del DM 12 dicembre 2000.
Premi esclusi dalla riduzione:
• Premi dovuti contro gli infortuni domestici (art. 8 della legge 3 dicembre 1999, n.
493);
• Premi relativi ai prestatori di lavoro occasionale accessorio (art. 72 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276);
• Premi assicurativi dovuti per gli apprendisti (D.M. 28 marzo 2007, n. 104168);
•Premi relativi ai lavoratori domestici (art. 5 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
INDENNIZZO INAIL PER DANNO BIOLOGICO (CO. 129)
„
„
„
Decorrenza: dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di
rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella
indennizzo danno biologico», di cui all'art. 13, c. 2, lett. a), del
D.LGS. n. 38/2000
Aumento dell’indennizzo: in via straordinaria, è riconosciuto
un aumento delle indennità INAIL dovute a titolo di recupero
del valore dell'indennizzo del danno biologico ex art. 13 cit. di
non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo per le
famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta
negli anni dal 2000 al 2013
Limite di spesa: aumento entro un importo massimo di spesa
annua di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
PRESTAZIONE INAIL IN CASO DI MORTE (CO. 130 )
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„
Modifiche all’art. 86 TU Inail concernente la rendita ai superstiti
Dal 1° gennaio 2014, in caso di morte del lavoratore viene assicurato
comunque una retribuzione calcolata sul massimale ex art. 116, comma 3, del
DPR n. 1124/1965 (confermato comunque il calcolo della rendita ai superstiti
in differenti misure percentuali).
L’art. 116 cit. prevede quanto segue: “In ogni caso la retribuzione annua è
computata da un minimo corrispondente a trecento volte la retribuzione
media giornaliera diminuita del 30% ad un massimo corrispondente a
trecento volte la retribuzione media giornaliera aumentata del 30% . A
questo effetto, la retribuzione media giornaliera è fissata per ogni anno, a
partire dal 1° luglio 1983, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno
stesso, con DM (…) sulle retribuzioni assunte a base della liquidazione
dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da infortuni sul lavoro
avvenuti e da malattie professionali manifestatesi nell'esercizio precedente e
definiti nell'esercizio stesso”
Studio Potito di Nunzio - Milano
PRESTAZIONE INAIL IN CASO DI MORTE (CO. 131)
„
„
„
Con il comma 131 viene “formalizzato” in una norma legale quanto già
contenuto nel D.M. 19 novembre 2008 circa l’individuazione dei familiari
aventi titolo al beneficio previsto dal Fondo di sostegno per i familiari di
vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Si tratta del coniuge superstite fino alla morte o ad un nuovo matrimonio e dei
figli legittimi, naturali, adottivi, riconosciuti e riconoscibili.
Se mancano, il beneficio spetta agli ascendenti ed ai genitori adottanti se
viventi a carico del “de cuius” e fino al loro decesso ed ai fratelli e sorelle se
conviventi con l’infortunato e a suo carico.
Studio Potito di Nunzio - Milano
NORME
RIGUARDANTI
L’INPS E LE
PENSIONI
42
Studio Potito di Nunzio - Milano
SOCIETA’ DI SOMMINISTRAZIONE:
MODIFICA DEI CONTRIBUTI (CO. 136)
Come si ricorderà la Legge Fornero, con riferimento ai lavoratori in
somministrazione a tempo determinato, si prevedeva che l’aliquota aggiuntiva
dell’1,4% fosse compensata da una riduzione di pari importo dell’aliquota di
cui all’art. 12, co.1, d. lgs. n. 276/2003 che sarebbe scesa dal 4% al 2,6%.
Con la legge di stabilità tale previsione è stata abrogata, pertanto la
contribuzione ritorna al 4%.
Studio Potito di Nunzio - Milano
TRATTAMENTI PENSIONISTICI: RIVALUTAZIONE (CO. 483 )
„
„
Dal 2014 riprenderanno le rivalutazioni delle pensioni INPS, bloccate dalla
riforma delle pensioni con il decreto Salva Italia per le pensioni superiori a 3
volte il trattamento minimo.
La legge stabilisce, infatti, le seguenti modalità di rivalutazione automatica
del trattamenti pensionistici per il triennio 2014-2016:
Studio Potito di Nunzio - Milano
TRATTAMENTI PENSIONISTICI: RIVALUTAZIONE (CO. 483 )
Importo del trattamento pensionistico
Misura della
rivalutazione
Clausola di chiusura
Per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o
inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS.
100%
Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato.
Per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o
inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi.
95%
Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato.
Per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e
pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS
con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti
medesimi.
75%
Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della
quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di
rivalutazione e' comunque attribuito fino a concorrenza del
predetto limite maggiorato.
Studio Potito di Nunzio - Milano
TRATTAMENTI PENSIONISTICI: RIVALUTAZIONE (CO. 483 )
Importo del trattamento pensionistico
Misura della
rivalutazione
Clausola di chiusura
Per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a cinque volte il trattamento minimo
INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento
minimo INPS con riferimento all'importo
complessivo dei trattamenti medesimi.
50%
Per le pensioni di importo superiore a sei volte il
predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite,
incrementato della quota di rivalutazione automatica
spettante l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite
maggiorato.
Per i trattamenti pensionistici complessivamente
superiori a sei volte il trattamento minimo INPS
con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi.
40 % per l'anno
2014 e
45% per ciascuno
degli anni 2015 e
2016
Per il solo anno 2014, non e' riconosciuta con
riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS.
Studio Potito di Nunzio - Milano
PENSIONI D’ORO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ (CO. 486 ss )
„
¾
¾
¾
„
REINTRODUZIONE, dopo la “bocciatura” da parte della Corte
Costituzionale, di un prelievo (analogo) sulle pensioni esteso a tutti i
pensionati pubblici e privati.
A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, gli importi
dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza
obbligatorie dovranno essere assoggettati ad un contributo di solidarietà
nella misura illustrata a seguire.
Per la parte eccedente a 14 volte il trattamento minimo Inps: 6%
Per la parte eccedente a 20 volte il trattamento minimo Inps: 12%
Per la parte eccedente a 30 volte il trattamento minimo Inps: 18%
Si precisa che ai fini dell'applicazione della predetta trattenuta è preso a
riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno
considerato.
Studio Potito di Nunzio - Milano
PENSIONI D’ORO: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ (CO. 486 ss )
Esempio
Pensione di € 20.000,00 mensili
¾ Minimo di pensione anno 2013 =
495,43
¾ 14 volte il trattamento minimo = 6.936,02
¾ 20 volte il trattamento minimo = 9.908,60
¾ 30 volte il trattamento minimo = 14.862,90
Trattenuta
Su € 2.972,58 (9.908,60 - 6936,02) il 6% =
Su € 4.954,30 (14.862,90 - 9.908,60) il 12% =
Su € 5.137,10 (20.000 – 14.862,90) il 18% =
Per un totale di Euro
178,35
594,51
924,68
1.697,54
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
PENSIONI E REDDITO DI LAVORO CON LA PA (CO. 489 ss )
Il limite di importo già vigente per i trattamenti economici a carico delle
pubbliche amministrazioni relativi ai rapporti di lavoro di subordinato e
autonomo - fissato in relazione al trattamento economico annuale
complessivo spettante per la carica al Primo Presidente della Corte di
cassazione dal D.P.C.M. 23 marzo 2012 – si applica anche con riferimento al
cumulo tra tali trattamenti e quelli pensionistici erogati da gestioni
previdenziali pubbliche. (Circa 303K€)
„
Il Legislatore specifica, inoltre, che nei trattamenti pensionistici considerati
sono compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.
Sono fatti salvi, tuttavia, i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro
naturale scadenza prevista negli stessi.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ
COMMERCIALE (CO. 490)
Al fine di ammortizzare i danni prodotti dalla crisi economica nei confronti
dei commercianti, il Legislatore riapre i termini temporali per
l’applicazione dell’istituto dell’indennizzo per la cessazione definitiva
dell’attività commerciale previsto dal D.L. 29 novembre 2008, n. 185 art.19ter e dal D.L. 28 marzo 1996, n. 207.
Tale indennizzo mensile è pari all'importo del trattamento minimo di
pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle
prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS.
Studio Potito di Nunzio - Milano
INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ
COMMERCIALE (CO. 490)
Indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai
soggetti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, attività
commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che
esercitano attività commerciale su aree pubbliche.
Requisiti e condizioni
L'indennizzo spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2009 e il 31 dicembre 2016, siano in possesso dei seguenti requisiti:
„ a) più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne e
fino l’età massima per il pensionamento di vecchiaia sempreché non si
consegua prima di tali limiti la decorrenza del trattamento pensionistico;
„ b) iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in
qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS).
Studio Potito di Nunzio - Milano
INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ
COMMERCIALE (CO. 490)
„
„
„
Requisiti e condizioni
L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:
a) cessazione definitiva dell'attività commerciale;
b) riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e
dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività
di commercio al minuto;
c) cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti
il commercio e dal registro delle imprese presso la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura
Studio Potito di Nunzio - Milano
INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ
COMMERCIALE (CO. 490)
„
„
„
„
Misura, durata e modalità di erogazione
L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto
per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti
attività commerciali dell'INPS.
Il periodo di godimento dell'indennizzo, da computare nell'ambito della
Gestione Commercianti, è utile ai soli fini del conseguimento del diritto a
pensione.
L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse
modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti
attività commerciali.
Salvo le incompatibilità di cui appresso, l'indennizzo spetta dal primo giorno
del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il
mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile.
Studio Potito di Nunzio - Milano
INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ
COMMERCIALE (CO. 490)
Misura, durata e modalità di erogazione
Le domande possono essere presentate fino al 31 gennaio 2017
e che gli indennizzi concessi in pagamento alla data del 31
dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della
pensione di vecchiaia purché i titolari dell’indennizzo siano in
possesso, nel mese di compimento dell’età pensionabile, anche
del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la
pensione di vecchiaia.
Studio Potito di Nunzio - Milano
INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ
COMMERCIALE (CO. 490)
Incompatibilità
L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi
attività di lavoro autonomo o subordinato.
L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese
successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività
lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto a
comunicare all'INPS la ripresa dell'attività lavorativa entro
trenta giorni dall'evento.
L'INPS effettua i controlli necessari a verificare la sussistenza
di cause di incompatibilità.
Studio Potito di Nunzio - Milano
INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ
COMMERCIALE (CO. 490)
„
„
Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale
Fino al 31 dicembre 2018, gli iscritti alla Gestione Commercianti sono tenuti
al versamento di un'aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09
per cento. Tale contribuzione è riscossa unitamente a quella normale.
La contribuzione aggiuntiva :
a) per la quota pari allo 0,07 per cento è destinata al finanziamento del
Fondo per l’indennizzo;
b) per la restante quota pari allo 0,02 per cento è devoluta alla Gestione dei
contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività
commerciali.
Studio Potito di Nunzio - Milano
INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DEFINITIVA DELL’ATTIVITÀ
COMMERCIALE (CO. 490)
Procedure per la concessione dell'indennizzo
La domanda diretta ad ottenere la concessione dell'indennizzo deve essere
presentata presso le sedi periferiche dell'INPS sul modello appositamente
predisposto, unitamente alla documentazione probante il rispetto dei requisiti
e delle condizioni previste.
L'istruttoria delle domande viene effettuata, secondo l'ordine cronologico,
dalla sede periferica dell'INPS competente per territorio, che verifica i
requisiti di ammissibilità delle domande e trasmette, con parere motivato, le
risultanze al Comitato di gestione entro trenta giorni dalla ricezione delle
domande stesse.
Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione
dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande
alle sedi periferiche dell'INPS e nei limiti della disponibilità delle risorse del
Fondo.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
ALIQUOTE PREVISTE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
INPS (CO. 491)
Gli iscritti alla Gestione Separata INPS che sono assicurati
anche presso altre forme pensionistiche obbligatorie negli anni
2014 e 2015 dovranno versare maggiori contributi in seguito
all’innalzamento delle aliquote contributive. Nello specifico la
contribuzione dovrà essere versata:
… nella misura del 22% per l’anno 2014 (anziché del 21%
previsto dalla normativa previgente);
… nella misura del 23,5% per l’anno 2015 (anziché del 22%).
Resta, invece, confermata al 24% l’aliquota prevista a decorrere
dall’anno 2016.
Studio Potito di Nunzio - Milano
ALIQUOTE PREVISTE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA
INPS (CO. 744 )
„
I lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione
Separata che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria né pensionati evitano l’innalzamento contributivo
già previsto per l’anno 2014.
„
Per tale categoria di lavoratori la contribuzione resta al 27% per
un ulteriore anno mentre per le altre categorie di cui alla L. 8
agosto 1995, n. 335 art. 2, iscritte alla Gestione separata, non
sono assicurati presso altre forme pensionistiche né pensionati,
(es. parasubordinati) passerà come previsto al 28%.
Studio Potito di Nunzio - Milano
„
„
„
ALIQUOTE PREVISTE PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE
SEPARATA INPS (CO. 491, 744 ss )
Riepilogo
per i non iscritti ad altra gestione privi di partita IVA
… al 28,00% per l’anno 2014,
… al 30,00% per l’anno 2015,
… al 31,00% per l’anno 2016,
… al 32,00% per l’anno 2017,
… al 33,00% dall’anno 2018.
per i non iscritti ad altra gestione con di partita IVA
… al 27,00% per l’anno 2014,
… al 30,00% per l’anno 2015,
… al 31,00% per l’anno 2016,
… al 32,00% per l’anno 2017,
… al 33,00% dall’anno 2018.
per gli iscritti ad altra gestione/titolari di trattamento pensionistico
… al 22,00% per l’anno 2014,
… al 23,50% per l’anno 2015,
… al 24,00% dall’anno 2016.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
BENEFICIARI DI CONGEDI E RIDUZIONE DELLA PENSIONE
(CO. 493 )
„
„
Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei
trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai
soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il
31 dicembre 2017, qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista
derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi
di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di
leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria,
nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto
dall'articolo 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219.
La legge di Stabilità aggiunge ora che le riduzioni non si applicano “per i
congedi parentali di maternità e paternità previsti dal testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”.
Studio Potito di Nunzio - Milano
BENEFICIARI DI CONGEDI E RIDUZIONE DELLA PENSIONE
(CO. 493 )
„
„
Si ricorda che il citato d.l. n. 201/2011 ha previsto quanto segue: A decorrere dal
1° gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico
dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della
gestione separata presso l’Inps, che maturano i requisiti a partire dalla medesima
data l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici di cui
al comma 6 è consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianità
contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne,
con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti
contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore
mese a decorrere dall'anno 2014.
Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate
antecedentemente il 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale
pari ad 1% per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto
all’età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni
anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al
pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero
di mesi.
Studio Potito di Nunzio - Milano
“ESODATI” INPS (CO. 191 )
„
„
Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014, viene incrementato il
numero dei lavoratori salvaguardati che possono accedere ai trattamenti
pensionistici di 6.000 unità. Si fa in particolare riferimento alle fattispecie di
cui all'articolo 9 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio
2013, attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di
lavoratori relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1
della citata legge n. 228 del 2012.
A tale fine sono state reperite le necessarie risorse per gli anni 2014-2020
(nuove risorse + incremento delle risorse gia’ stanziate).
Studio Potito di Nunzio - Milano
“ESODATI” INPS (CO. 194 ss )
„
„
Vengono previste alcune salvaguardie per quei lavoratori (17.000 unità nei
limiti di spesa previsti) che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi,
ancorché successivamente al 31 dicembre 2011, utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese
successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201 del 2011 per le
seguenti categorie (n.b. Il trattamento pensionistico non può avere
decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014):
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un
contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre
2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011,
qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
Studio Potito di Nunzio - Milano
“ESODATI” INPS (CO. 194 ss )
„
„
„
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in
ragione di accordi individuali sottoscritti in sede di conciliazione o arbitrato
ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati
dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012,
qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed
entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti in sede
di conciliazione o arbitrato, ovvero in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale,
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se
hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
Studio Potito di Nunzio - Milano
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„
“ESODATI” INPS (CO. 194 ss )
e) i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e
autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla
predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità
di mobilità raggiungano i requisiti necessari tramite il versamento di contributi
volontari;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un
contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione
che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività
lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e
che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Con DM Lavoro – MEF si definiranno le modalità di attuazione del
finanziamento previsto , e l'INPS terrà monitorate le domande di pensionamento
inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti fino al raggiungimento del limite numerico
previsto delle domande
Attenzione: quanto precede è condizionato all’effettivo rifinanziamento del
fondo necessario per sostenere gli oneri necessari (v. co. 1989.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
ISTITUZIONE DI UN FONDO PER BAMBINI DI FAMIGLIE A BASSO
REDDITO (CO. 201, 202 e 203)
Viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio, per
l’anno 2014 un fondo per i bambini di famiglie a basso
reddito. Con DPCM, “concertato” con il Ministro
dell’Economia, sono stabiliti i criteri per l’erogazione
di contributi nei limiti della disponibilità del fondo,
l’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) e le modalità di organizzazione e
funzionamento del fondo.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
NORME DI
NATURA
FISCALE
68
Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132 ss)
Una breve premessa per ricordare la normativa Irap
Determinazione della base imponibile
Ammessi in deduzione (ART. 11, CO. 1, D.Lgs. 15-12-1997 n. 446)
„ 1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) intese quali a) le
società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del TUIR 917/86; b) le SNC e in SAS e
quelle ad esse equiparate, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51
del Tuir; c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e
professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir; d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario
di cui all’articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a
7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall’ articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/72,,
sempreché non abbiano rinunciato all’esonero ;e) gli enti privati di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera c), del TUIR, nonché le società e gli enti di cui alla lettera d) dello stesso comma , escluse le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un
importo pari a 7.500 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a
tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro
per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni;
Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132 ss)
„
Una breve premessa per ricordare la normativa Irap
Determinazione della base imponibile
3) per i soggetti di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo fino a 15.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia, aumentato a 21.000 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché
per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di
cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti
dall’applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n.
69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001;
Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132 ss)
„
„
Una breve premessa per ricordare la normativa Irap
Determinazione della base imponibile
4) per i soggetti di cui all’ articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), escluse le
imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e
depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i
contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale assunto
con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui all’ articolo 3,
comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e
sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi tra
imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo,
a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente
del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste
dall’ articolo 13, comma 2, del D.L. , n. 79/97, convertito, con modificazioni,
dalla n. 140/97, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di
assistenza fiscale;
Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132 ss)
„
Una breve premessa per ricordare la normativa Irap
Determinazione della base imponibile
Le deduzioni di cui ai numeri 2) e 3), sono ragguagliate ai giorni di durata
del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di
lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui al
D.lgs. N. 61/2000 (art. 1), ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo
verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti di
cui all’ articolo 3, comma 1, lettera e) [enti privati], le medesime deduzioni
spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività
commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività
istituzionali, l’importo è ridotto in base al rapporto di cui all’ articolo 10,
comma 2 (concernente enti privati non commerciali che svolfono anche
attività commerciali).
Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132 ss)
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Una breve premessa per ricordare la normativa Irap
Determinazione della base imponibile
Non ammessi in deduzione (ART. 11, CO. 1, D.Lgs. 15-12-1997 n. 446)
(…) 2) i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non
fare o permettere, di cui all’articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR N.
917/86 ;
3) i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, commi 2, lettera a) , e 3, del predetto testo unico delle imposte sui
redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente ai sensi
dell'articolo 47 dello stesso TUIR;
5) gli utili spettanti agli associati in partecipazione di cui alla lettera c) del
predetto articolo 49, comma 2, del TUIR;
COMMA 1 BIS
1–bis. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, sono ammesse in
deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non
concorre a formare il reddito del dipendente.
Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132 ss)
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Una breve premessa per ricordare la normativa Irap
Deduzioni
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) sopra evidenziati, sono ammessi in
deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi: (ART. 11, CO. 4 bis , D.Lgs. 15-12-1997 n.
446)
a) euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91;
d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle lettere
da a) a d) che precedono è aumentato, rispettivamente, di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625.
Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), con componenti positivi che concorrono alla
formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000, spetta una
deduzione dalla base imponibile pari a euro 1.850, su base annua, per ogni lavoratore dipendente impiegato nel
periodo d'imposta fino a un massimo di cinque. Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i
quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti, dei disabili e del
personale assunto con contratti di formazione lavoro.
In caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e in caso di inizio e
cessazione dell'attività in corso d'anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile e dei
componenti positivi sono ragguagliati all'anno solare. In tale ultimo caso, inoltre, le deduzioni sono
ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel caso di contratti di
lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalità di cui all’ articolo 1 del D.l.gs n. 61/2000, e
successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte
in misura proporzionale; per i soggetti di cui all’ articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni
spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e, in caso di dipendenti
impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è ridotto in base al rapporto di cui all’ articolo 10, comma
2.
Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132 ss)
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Una breve premessa per ricordare la normativa Irap
Deduzioni
I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, applicano le deduzioni indicate sul
valore della produzione netta prima della ripartizione dello stesso su base
regionale (co. 4 ter).
Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132 ss)
Modificato l'art. 11 (commi da 4
quater a 4 septies) del D.LGS. n.
446/97: la legge interviene sul
cuneo fiscale modificando le
deduzioni IRAP sul lavoro
dipendente.
Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132 ss)
„
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„
Tale gruppo di disposizioni di cui ai commi da 4 quater e 4 septies (introdotte
dall’articolo 1, comma 347, lettera d) della legge n. L. 30 dicembre 2004, n. 311 e
successivamente modificate dall'articolo 11-ter, comma 1, lettera a) del D.L. 14
marzo 2005, n. 35) concedeva una deduzione dalla base imponibile Irap per i
soggetti che avessero incrementato, in ciascuno dei tre periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero di lavoratori
dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo
d'imposta precedente.
Il bonus ha avuto una durata limitata nel tempo, e cioè fino al periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2008.
I predetti soggetti hanno potuto usufruire di una deduzione dalla base imponibile
Irap del costo sostenuto per tali lavoratori, nel limite dell'incremento complessivo
del costo del personale, fino all'importo massimo di 20.000 euro per ciascun
dipendente assunto. Tale deduzione spettava per il medesimo rapporto di impiego
dal periodo d'imposta in cui si verificava l'assunzione fino a quello in corso al 31
dicembre 2008 ed era sottoposta a decadenza ove, nei periodi d'imposta successivi
all'assunzione, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti fosse risultato pari
o inferiore rispetto al numero dei lavoratori mediamente occupati al 31 dicembre
2004. La norma recava anche i criteri per determinare l’effettivo incremento della
base occupazionale.
Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132 ss)
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Decorrenza: A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014,
Beneficiari : i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) come
sopra richiamati, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti
con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti
con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta
precedente,
Beneficio : deducibile il costo del predetto personale per un importo annuale
non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel
limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile
dell'articolo 2425, co. 1 , lettera B), numeri 9) [per il personale: a) salari e stipendi; b)
oneri sociali; c) trattamento di fine rapporto; d) trattamento di quiescenza e simili; e) altri costi] e 14) [
oneri diversi di gestione], del c.c. civile per il periodo d'imposta in cui e'
avvenuta l'assunzione con contratto a tempo indeterminato e per i due
successivi periodi d'imposta (comma 4 quater).
La
deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo
d'imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il
medesimo rapporto di impiego.
Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132)
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„
Decadenza dal beneficio : se, nei periodi d'imposta successivi a
quello in cui e' avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori
mediamente occupati in tale periodo d'imposta.
Calcolo dell’incremento della base occupazionale : va considerato
al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa‘
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. o facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base
occupazionale e' individuata con riferimento al personale dipendente
con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attivita'
commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento
dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attivita'. In caso di
lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si
considera, sia ai fini dell'individuazione della base occupazionale di
riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilita' del
costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo
indeterminato riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al
rapporto di cui all'articolo 10, comma 2.
Studio Potito di Nunzio - Milano
„
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132)
Non rilevanza ai fini degli incrementi occupazionali:
…i
trasferimenti di dipendenti dall'attivita‘ istituzionale
all'attivita' commerciale;
… nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non
rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo
svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in
parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad
esclusione delle attivita' sottoposte a limite numerico o
di superficie;
… nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di
un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque
assegnata, la deducibilita' del costo del personale spetta
limitatamente al numero di lavoratori assunti in piu'
rispetto a quello dell'impresa sostituita
Studio Potito di Nunzio - Milano
RIDUZIONE IRAP IN CASO DI ASSUNZIONI (CO. 132)
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„
Abrogate le seguenti disposizioni con cui si dispone che:
- per i quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, l'importo
deducibile determinato è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art.
87, paragrafo 3, lettera a), e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87,
paragrafo 3, lettera c), del Trattato CEE
- in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 /12/2002, in materia di aiuti di
Stato a favore dell’occupazione, in alternativa a quanto previsto al punto precedente,
l’importo deducibile è, rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette
aree, ma in questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle
condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore dell’assunzione di
lavoratori svantaggiati (comma 4–sexies).
Infine, viene modificata la clausola di salvaguardia di cui al comma 4-septies,
escludendo dalla stessa la nuova deduzione di cui al comma 4-quater, sopra accennata. Il
comme 4-septies dispone, lo si ricorda, che per ciascun dipendente l'importo delle
deduzioni ammesse e sopra richiamate non può comunque eccedere il limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e
l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), è
alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1, lettera a), numero 5), e 4bis.1.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
IRPEF E DETRAZIONI, MODIFICHE AL TUIR 917 (CO. 127)
„
Riforma dell’art. 13 TU.
„
L'articolo 13 del TUIR risulta così riscritto (in rosso le parti nuove):
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con
esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e
l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:
„
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„
„
a) 1.880 [1.840 ]euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo
determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380
euro;
b) 978 [1.338] euro, aumentata del prodotto tra 902 [502] euro e l’importo corrispondente al rapporto
tra 28.000 [15.000] euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 [7.000] euro, se l’ammontare del
reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 [15.000] euro;
c) 978 [1.338] euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 [15.000] euro ma non a 55.000
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l’importo di 27.000 [40.000] euro.
La seguente disposizione viene abrogata:
2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
ONERI DEDUCIBILI , MODIFICHE AL TUIR 917 (CO. 174)
„
Intervento sull’art. 10 TU.
„
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli
redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente :
„
„
(…)
d-bis) (nella nuova formulazione): le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a
tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte, non dedotto nel periodo d'imposta
di restituzione può essere portato in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi; in alternativa, il contribuente può chiedere il rimborso dell'imposta corrispondente
all'importo non dedotto secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
(….)
„
La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
„
La previgente disposizione cosi’ disponeva: d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se
hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti;
„
Studio Potito di Nunzio - Milano
ATLETI PROFESSIONISTI : DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI
LAVORO DIPENDENTE (CO. 160-161)
„
„
Si prevede (introducendo il comma 4 bis all’art. 51 del Tuir) che ai fini della
determinazione dei beni in natura, per gli atleti professionisti si considera
altresì il costo dell'attività di assistenza sostenuto dalle società sportive
professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le prestazioni
sportive degli atleti professionisti medesimi, nella misura del 15 per cento, al
netto delle somme versate dall'atleta professionista ai propri agenti per
l'attività di assistenza nelle medesime trattative.
Le disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2013.
Studio Potito di Nunzio - Milano
DESTINAZIONE DI RISORSE ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
FISCALE (CO. 431 ss s )
„
Si prevede l’istituzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
„
Per l’anno 2014 le entrate derivanti da misure straordinarie di contrasto all'evasione, non
computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in corso d'anno alla riduzione
della pressione fiscale sul lavoro, mediante riassegnazione all’apposito Fondo; esse sono
destinate all’incremento delle deduzioni IRAP e detrazioni IRPEF, ad esclusione delle
detrazioni per redditi di pensione spettanti
„
Inoltre, la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza contiene una
valutazione degli incassi derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale rispetto
alle relative previsioni di bilancio dell'anno in corso.
Le eventuali maggiori risorse vengono iscritte, in sede di predisposizione del disegno di
legge di bilancio, limitatamente al primo anno del triennio di riferimento, nello stato di
previsione delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione
fiscale. La legge di stabilità, sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di
miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di razionalizzazione della
spesa, i nuovi importi delle deduzioni e detrazioni (di cui sopra) e definisce le modalità di
applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei sostituti d'imposta e delle
imprese, in modo da garantire la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
„
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
LAMPEDUSA (CO. 612 ss )
„
„
„
Introdotte norme che prorogano al 31 dicembre 2013 la sospensione per i
residenti nell’isola di Lampedusa degli adempimenti e versamenti dei tributi,
nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord
Africa.
I versamenti dei tributi sospesi devono essere effettuati entro la prima
scadenza utile successiva al 2 dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati
degli interessi fino alla data di versamento. È possibile presentare istanza di
dilazione all'Agenzia delle entrate, pagando gli interessi di dilazione, senza
applicazione di sanzioni.
Le comunicazioni di irregolarità già inviate ai contribuenti sono inefficaci.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO
(CO. 618 ss )
„
„
„
„
„
Vengono ridisciplinate le modalità di definizione agevolata di somme
incluse in ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
In particolare:
si precisa che ai fini della definizione agevolata non sono dovuti né gli
interessi per ritardata iscrizione a ruolo, né quelli di mora; restano dovuti gli
importi iscritti a ruolo e le somme a titolo di remunerazione degli agenti
della riscossione;
sono escluse dalla definizione le somme dovute per sentenze di condanna
della Corte dei Conti ;
in luogo di un versamento rateale del quantum dovuto (il 50 per cento entro
il 30 giugno 2014 ed il restante importo entro il 16 settembre 2014), si
dispone il pagamento in un’unica soluzione dell’intero importo entro il 28
febbraio 2014;
Studio Potito di Nunzio - Milano
DEFINIZIONE AGEVOLATA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO
(CO. 618 ss )
„
„
„
Si obbliga l’agente della riscossione, per consentire agli enti creditori di
eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate a seguito della definizione agevolata, a trasmettere a ciascun ente
interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il
versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il
pagamento; entro la stessa data del 30 giugno 2014, gli agenti della
riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori che hanno
effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del
debito;
al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio
2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi
carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono
sospesi i termini di prescrizione (comma 623);
si precisa che la definizione agevolata trova applicazione anche per i cd. avvisi
di “accertamento esecutivo” emessi dalle agenzie fiscali e affidati in
riscossione fino al 31 ottobre 2013.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
DESTINAZIONE DELL’8 PER MILLE (CO. 206 ss )
„
La legge introduce una nuova finalità cui possono essere destinate le risorse
relative alla quota dell’otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale, rispetto a quelle attualmente previste dall'articolo 48, primo
comma, della legge n. 222/1985 (utilizzati dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati,
conservazione di beni culturali), ricomprendendovi gli interventi relativi alla
ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico
ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti
all'istruzione scolastica.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
COMPENSI AI CAF (CO. 406)
„
„
„
Viene prorogata per gli anni 2015 e 2016 la sospensione dell’adeguamento
Istat dei compensi spettanti ai CAF, già in vigore per gli anni 2011, 2012 e
2013 (art. 4 comma 32, L. n. 183/2011), al fine del contenimento della spesa
registrata negli ultimi anni, in concomitanza di scarsità di risorse.
Il compenso spettante ai CAF ed agli intermediari abilitati (commercialisti,
consulenti del lavoro ecc.) per prestare l'assistenza fiscale resta fissato in
misura pari a 14 euro per ciascuna dichiarazione (mod. 730) elaborata e
trasmessa.
L'importo per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma
congiunta è di 26 euro .
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
DETRAZIONI PER ONERI DETRAIBILI (CO. 575 ss )
„
„
„
„
Si prevede l’adozione, entro il 31 gennaio 2014, di provvedimenti di
razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui all’articolo 15 del TUIR, al
fine di assicurare maggiori entrate (per il periodo 2014-2016)
I provvedimenti di razionalizzazione devono tenere conto dell’esigenza di
tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.
Qualora entro la predetta data non siano adottati i suddetti provvedimenti la
norma stabilisce la riduzione di un punto percentuale per l’anno 2013
(variazione dall’attuale 19% al 18%) e di due punti percentuali (variazione al
al 17%), a partire dal 2014, dell’aliquota di detrazione per oneri.
Tale riduzione si applica anche agli oneri e alle spese la cui detraibilità
dall'imposta lorda è riconducibile all’articolo 15, comma 1, TUIR.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
EROGAZIONE RIMBORSI DERIVANTI DAL MODELLO 730
(CO. 586 ss )
„
„
Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche da parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza
fiscale l'Agenzia delle entrate, nei termini previsti, effettua controlli
preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di
famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche
determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
Le nuove disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal
2014.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ SU REDDITI ALTI (CO. 590 ss )
„
Prorogata la norma sul contributo di solidarietà (art. 2, co, 2, d.l. n.
138/2011) pari al 3% sulla parte eccedente il reddito complessivo di
300.000 euro, introdotto dal D.L. n. 138/2011, per gli anni 2014, 2015 e 2016.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA DICHIARAZIONI (CO. 616 )
„
La sanzione amministrativa da un minimo di 516 euro ad un massimo di
5.165 euro si applica a carico dei soggetti abilitati in caso di tardiva o omessa
trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto
l’impegno a trasmettere (art. 7-bis D.Lgs. n. 241/1997)
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
REDDITO DEI FRONTALIERI (CO. 175)
A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro
dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in
altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano,
concorre a formare il reddito complessivo per l'importo
eccedente 6.700 euro.
Norma resa stabile e non più soggetta a proroghe.
L’importo è rimasto identico allo scorso anno.
Studio Potito di Nunzio - Milano
PARTECIPAZIONE E AZIONARIATO DEI DIPENDENTI (CO. 180)
Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla partecipazione
dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la
diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti,
è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di euro per l'anno
2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui modalità e criteri
di utilizzo sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge.
Ai maggiori oneri derivanti, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
Studio Potito di Nunzio - Milano
DETASSAZIONE (CO. 413)
Si ricorda che l’ultima legge di Stabilità del 2012 ha
previsto che Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al
31 dicembre 2013, di misure sperimentali per
l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una
speciale agevolazione. L'agevolazione trova applicazione
nel limite massimo di onere di 400 milioni di euro per
l'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato, sono
stabilite le modalità di attuazione della norma in parola.
L’attuale Legge interviene sul limite di 400 mio di euro
per portarlo a 305 mio di euro, in relazione al minor
utilizzo delle risorse previste
Studio Potito di Nunzio - Milano
DECRETO MILLEPROROGHE (DL N. 150/2013, ART. 8)
„
„
„
„
Nuovo intervento sull’art. 21 del D.Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 inerente
l’obbligo dell’invio telematico all’Inps dei certificati di gravidanza indicante la
data presunta del parto /del parto/dell’interruzione della gravidanza
Si prorogano pertanto le seguenti norme:
l’approvazione del relativo Decreto Interministeriale entro 9 mesi
dall’entrata in vigore del D.L. n. 69/2013 e quindi entro il 22 marzo 2014;
l’entrata in vigore delle modalità di comunicazione telematiche a decorrere
dal duecentosettantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
suddetto decreto interministeriale.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
VARIAZIONI
NORMATIVE
DECORRENTI
DAL
1° GENNAIO 2014
99
Studio Potito di Nunzio - Milano
CONTRATTI DI LAVORO INTERMITTENTE
„
„
„
„
La Riforma Fornero aveva “cancellato” i contratti di lavoro intermittente
… stipulati ex art. 37 del D.L.vo n. 276/2003 (per i fine settimana, per il
periodo natalizio, per il periodo pasquale, per le ferie estive) e
… stipulati con i soggetti che il previgente art. 34 (ante Fornero) ammetteva
come ad esempio, per i lavoratori di età compresa tra i 45 ed i 55 anni.
Prorogata la vigenza dei suddetti contratti al 1° gennaio 2014 (art. 7, comma 5,
lettera a) del D.L. n. 76/2013).
Da tale data, l’eventuale prosecuzione della prestazione sarà considerata in
“nero”.
Infine, per questa cessazione, poiché si tratta di "interruzione" del rapporto di
lavoro determinate da una disposizione di carattere eccezionale, che prescinde
dalla volontà del datore di lavoro e derivano da obbligo di legge, non è
dovuto il contributo obbligatorio di licenziamento.
Studio Potito di Nunzio - Milano
LAVORO CON VOUCHER
Interventi procedurali relativi ai limiti economici
(circ. Inps n. 176/2013)
„
„
La nuova normativa (cosi’ come risulta dopo gli interventi ultimi) sui buoni lavoro
modifica sostanzialmente il parametro di riferimento economico che qualifica il lavoro
accessorio, spostando dal committente al prestatore il soggetto a cui riferire tale
nuovo limite
Il rispetto dei limiti economici costituisce un elemento fondamentale per la
qualificazione delle prestazioni ‘accessorie’, così come indicato dal
Ministero del Lavoro con circolare n. 4 del 18 gennaio 2013, in considerazione
delle conseguenze di tipo sanzionatorio derivanti da un superamento degli
importi massimi previsti.
Studio Potito di Nunzio - Milano
LAVORO CON VOUCHER
Interventi procedurali relativi ai limiti economici
„
La legge prevede così che il compenso complessivamente percepito dal
prestatore non possa essere superiore nel corso di un anno solare, inteso come
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre:
„
„
„
a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo
netto per il prestatore, pari a 6.666 € lordi;
a 2.000 euro per prestazioni svolte a favore di imprenditori commerciali o
professionisti, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto
per il prestatore, pari a 2.666 € lordi;
a 3.000 euro per i prestatori percettori di prestazioni integrative del salario o con
sostegno al reddito che, per l’anno 2013, possono effettuare lavoro accessorio in tutti i
settori produttivi compresi gli enti locali, da intendersi come importo netto per il
prestatore, corrispondenti a 4000 € lordi.
Studio Potito di Nunzio - Milano
LAVORO CON VOUCHER
„
„
„
„
Modifiche nelle modalita’ di comunicazione dei rapporti con voucher (Circ. Inps
n. 177/2013)
Le disposizioni in materia di lavoro accessorio prevedono quale unico ma
obbligatorio adempimento che i committenti, prima dell'inizio della prestazione,
effettuino la comunicazione di inizio attività indicando i dati anagrafici e il codice
fiscale propri e del prestatore di lavoro, il luogo dove si svolge l’attività lavorativa e il
periodo presunto di attività.
Finora l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione è avvenuto, per i voucher cartacei
distribuiti presso le sedi INPS, con la trasmissione della dichiarazione all’INAIL a
mezzo fax o tramite il sito www.inail.it/Sezione Servizi on line.
Per gli altri canali di distribuzione dei voucher (tabaccai abilitati, sportelli delle
Banche popolari, uffici postali, procedura telematica) la comunicazione è trasmessa
direttamente all’INPS tramite contact center o tramite sito istituzionale.
Studio Potito di Nunzio - Milano
LAVORO CON VOUCHER
Modifiche nelle modalita’ di comunicazione dei rapporti con voucher
„ Al fine di razionalizzare e uniformare l’adempimento relativo alla comunicazione
obbligatoria di inizio prestazione a carico dei committenti, nonché di rendere più
tempestiva ed efficiente la gestione degli interventi previdenziali e assistenziali
connessi allo svolgimento delle prestazioni del lavoro accessorio, l’INPS e l’INAIL con determinazioni presidenziali INPS n. 43 del 1 marzo 2013 e INAIL n. 87 del 4
aprile 2013 - hanno stipulato un Accordo finalizzato alla realizzazione del
coordinamento informativo e operativo per una migliore gestione dei buoni lavoro,
prevedendo che tutte le comunicazioni di inizio attività nonché le eventuali
variazione siano effettuate direttamente all’INPS, esclusivamente in modalità
telematica, qualunque sia il canale di acquisizione dei buoni lavoro.
„
„
L'INPS si impegna, da parte sua, a trasmettere in tempo reale all'INAIL le
comunicazioni ricevute, concernenti anche le variazioni,
Studio Potito di Nunzio - Milano
LAVORO CON VOUCHER
Modifiche nelle modalita’ di comunicazione dei rapporti con voucher
A partire dal 15 gennaio 2014, le comunicazioni di inizio attività relative all’impiego
dei voucher cartacei distribuiti dalle sedi territoriali dell’INPS, contenenti i dati riferiti
all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i
dati anagrafici del committente e del prestatore, dovranno essere effettuate
esclusivamente on line, tramite i seguenti canali, giàa ttivi per i voucher distribuiti
da tabaccai, uffici postali e Banche popolari:
„
„
„
„
„
„
procedura informatica già disponibile sul portale del sito www.inps.it; accessibile, dal
sito dell’Istituto, tramite i seguenti percorsi alternativi:
- Per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
- Per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi
On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Attivazione voucher INPS;
- Per i delegati: Servizi On Line - Lavoro Occasionale Accessorio - Consulenti
associazioni e delegati (accesso con PIN).
Studio Potito di Nunzio - Milano
LAVORO CON VOUCHER
„
Non risulta prorogata la disposizione a seguire:
“Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3
e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di
prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre
dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di
sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro
accessorio” (D.Lgs. 10-9-2003 n. 276, art. 70).
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
“COB”
„
„
„
Il Ministro del Lavoro ha pubblicato, sul sito cliclavoro.gov.it il Decreto Direttoriale
prot. n. 345 del 17 settembre 2013, con il quale viene aggiornato il vademecum
"Modelli e Regole" per le comunicazioni obbligatorie telematiche (COT).
Gli aggiornamenti sono entrati in vigore dal 10 gennaio 2014, alle ore 19.00.
Le novità in sintesi:
… La procedura richiederà di specificare se l’assunzione è effettuata ai sensi della L.
68/99 in materia di collocamento obbligatorio disabili.
… Il campo compenso/retribuzione, nei rapporti di apprendistato il campo va
compilato con il dato relativo al primo anno di contratto mentre per i tirocini va
inserito il compenso totale previsto.
… E’ introdotta una sezione obbligatoria in caso di instaurazione di rapporti di
tirocinio extracurriculare nella quale dovranno essere compilati i seguenti campi:
categoria tirocinante (neoqualificato, neodiplomato, neolaureato, neodottorato);
tipologia tirocinio; tipologia, CF e denominazione del soggetto promotore.
Studio Potito di Nunzio - Milano
“COB” (ML nota prot. n. 489 del 10 gennaio 2014)
„
Il Ministro del Lavoro ha dichiarato che sono da considerarsi meramente formali e,
quindi, non sanzionabili, tutte le violazioni che si concretino in una comunicazione di
assunzione errata o incompleta, tale da non incidere sull’essenziale funzione di
controllo e di monitoraggio che caratterizza la materia del collocamento.
Nell’ambito delle suddette violazioni rientrano anche quelle relative all’indicazione,
richiesta dalla nuova modulistica, sulla retribuzione/compenso che sarà corrisposto al
lavoratore.
Pertanto, ferma restando l’obbligatorietà della compilazione del campo in esame, la
stessa potrà essere effettuata in maniera indicativa.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
PROFILI SANZIONATORI : NOVITA’ EX
DL N. 145/2013 (Lett.Circ. ML 27 dicembre 2013, n. 22277)
„
„
„
L'art. 14 del D.L. n. 145/2013, in vigore dal 24 dicembre u.s., ha previsto un aumento
degli importi delle sanzioni connesse
all'impiego di lavoratori "in nero",
alla violazione delle disposizioni in materia
… di durata media dell'orario di lavoro,
… di riposi giornalieri e settimanali
nonché un aumento delle "somme aggiuntive" da versare per la revoca del
provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
Fine
Studio Potito di Nunzio - Milano
DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE
ALLA DURATA DELLA DS
Cessazioni fino al 31 dicembre 2012:
indennità ordinaria di disoccupazione sia per la durata che per l’importo
Cessazioni dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015:
Tabella indennità ASPI dal 2013 al 2015
Anni
2013
2014
2015
Età
numero mesi
inferiore a 50 anni
8
8
10
inferiore a 55 anni
12
12
12
pari o superiore a 55 anni
12
14*
16*
* nei limiti delle settimane di contribuzione negli ultimi due
anni
Studio Potito di Nunzio - Milano
Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) (l. n.
92/2012, art. 2, co. 46-46bis)
Disposizioni transitorie per l’indennità di mobilità
e alle indennità speciali di disoccupazione in l’edilizia
A decorrere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016 il periodo massimo di diritto della relativa indennità
è ridefinito nei seguenti termini (i valori non sono ancora quelli dell’ASPI):
Lavoratori in mobilità – 1° gennaio 2013-31 dicembre 2014 (lettera a))
Centro-nord
Fino a 39
anni
12 mesi
40-49 anni
24 mesi
Meridione
50 anni e
oltre
36 mesi
Fino a 39
anni
24 mesi
40-49 anni
36 mesi
50 anni e
oltre
48 mesi
Lavoratori in mobilità – 1° gennaio 2015-31 dicembre 2015 (lettera c))
Centro-nord
Fino a 39
anni
12 mesi
40-49 anni
18 mesi
Meridione
50 anni e
oltre
24 mesi
Fino a 39
anni
12 mesi
40-49 anni
18 mesi
50 anni e
oltre
24 mesi
Lavoratori in mobilità – 1° gennaio 2016-31 dicembre 2016 (lettera d))
Centro-nord
Fino a 39
anni
12 mesi
40-49 anni
12 mesi
Meridione
50 anni e
oltre
18 mesi
Fino a 39
anni
12 mesi
40-49 anni
18 mesi
50 anni e
oltre
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
entro il 31 ottobre 2014, procede, insieme
alle associazioni dei datori di lavoro e alle
organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, ad una ricognizione delle
prospettive economiche e occupazionali in
essere alla predetta data, al fine di
verificare la corrispondenza della disciplina
transitoria di cui al comma 46 a tali
prospettive e di proporre, compatibilmente
con i vincoli di finanza pubblica, eventuali
conseguenti iniziative
24 mesi
La tabella è quella risultante dopo le modifiche di cui all’art. 46-bis, d.l. n. 83/2012 in l. n. 134/012 (e da tale
data invariata)
Studio Potito di Nunzio - Milano
FASDAC
Dal 1° gennaio 2014 l'aliquota di contribuzione a
carico dell’azienda viene fissata al 2,64% e la
contribuzione a carico dei dirigenti pensionati
viene stabilita in euro 2008,10 annui.
Studio Potito di Nunzio - Milano
FASCHIM
CCNL Chimico-farmaceutico : Il contributo a
carico azienda aumenta dall’1,65% all’1,85%.
Resta confermato lo 0,20% a carico azienda
come contributo assicurativo.
Studio Potito di Nunzio - Milano
FONDO EST
Contributo a carico del datore di lavoro per i
lavoratori a tempo parziale equiparato a quello
dovuto per i lavoratori a tempo pieno: euro 10
mensili.
Studio Potito di Nunzio - Milano
FONDO MARIO NEGRI
Aumento - per l'anno 2014 integrativo all'1,95%.
del contributo
Studio Potito di Nunzio - Milano
CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA
- Nuovi Minimi
- Erogazione elemento perequativo
- Nuovi categorie di inquadramento
- Aumento trattamento economico di trasferta
- Introduzione elemento retributivo reperibilità
- Liquidazione permessi scaduti e non fruiti anno
2011
- Assistenza Integrativa, rinviato a gennaio 2015
il versamento della quota costitutiva del
Metasalute
Studio Potito di Nunzio - Milano
CCNL INDUSTRIA CHIMICA
- - Nuovi minimi
- Incremento retributivo lavoro notturno
-Previdenza integrativa, incremento percentuale
a carico azienda
Studio Potito di Nunzio - Milano
MISURA COMPENSATIVA PER VERSAMENTO
TFR AI FONDI
La percentuale di esonero dai contributi INPS a
favore dei datori di lavoro per coloro che
versano il TFR ai fondi di previdenza
complementare o al fondo di tesoreria viene
elevata da 0,27% a 0,28%
Studio Potito di Nunzio - Milano
“TICKET SUI LICENZIAMENTI “
„
„
„
Per il 2014 si registra un incremento del ticket sui licenziamenti, introdotto dalla legge
Fornero n. 92/2012, in vigore dal 1° gennaio 2013
Valore 2014 : euro 40,80 mensili (euro 489,61 per ogni anno di anzianità del lavoratore
licenziato) a seguito della rivalutazione Istat dell'1,2 per cento della somma limite
prevista dalla legge n. 92/2012 presa a riferimento dall'Inps, passando nel 2014 da euro
1.180 a euro 1.194,16
Il “ticket” è a carico del datore di lavoro in tutti i casi di risoluzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
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TABELLE ACI
„
Si applicano per il 2014 le nuove tabelle ACI pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2013
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RETRIBUZIONI “ESTERO”
„
Si applicano per il 2014 le nuove tabelle recanti i valori delle retribuzioni
“estero”
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COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO INVIO
PROSPETTO SULLO STATO OCCUPAZIONALE
Invio al servizio presso cui sono istituiti gli
elenchi dei lavoratori disabili per l’avviamento
al lavoro (provincia) del prospetto informativo
sulla situazione occupazionale al 31 dicembre
dell’anno precedente a quello della denuncia.
La scadenza è stata posticipata dal 31 gennaio al
15 febbraio c.a.
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PENSIONI
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ETA’ PENSIONABILE
Innalzamento dell’età pensionabile delle donne
nel settore privato e del lavoro autonomo, in
un percorso di progressiva equiparazione
rispetto ai requisiti pensionistici degli uomini.
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ETA’ PENSIONABILE
„
Donne lavoratrici dipendenti settore privato:
…pensione di vecchiaia: 63 anni e 9 mesi, vale
a dire 18 mesi in più rispetto ai requisiti
previsti per il 2013 (62 anni e tre mesi) + (se
si hanno contributi accreditati prima del 1996)
almeno 20 anni di contributi. Se invece si è
cominciato a versare dopo il 1996 è richiesto
anche un importo di pensione di almeno 1,5
volte la soglia minima.
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ETA’ PENSIONABILE
Lavoratori autonomi (commercianti, artigiane e
coltivatrici dirette)
„ Donne: 64 anni e 9 mesi
„ Uomini: 66 anni e tre mesi (come nel 2013).
„
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PENSIONE ANTICIPATA
Uomini: 42 anni e 6 mesi (*)
„ Donne: 41 anni e 6 mesi (*)
„ Se si fa richiesta prima dei 62 anni, l’assegno
corrisposto subisce una riduzione dell’1% per
ogni anno di anticipo (2% per ogni anno di
anticipo che supera i 2)
„
„
(*) requisito adeguato alla speranza di vita
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INDICIZZAZIONE
„
Nel 2014 si riattiva l’adeguamento al costo della
vita per le pensioni superiori a 1.486 euro lordi
al mese (3 volte il minimo): comunque non si
supera i 2.973 euro lordi (6 volte il minimo).