La rivalutazione degli immobili ex DL 185/2008 convertito in L. 2/2009

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La rivalutazione degli immobili ex DL 185/2008 convertito in L. 2/2009
‘La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009’
seminario organizzato da:
Bari, 25 marzo 2009
Facoltà di Economia – Università degli Studi di Bari
Ferdinando Boccia – dottore commercialista in Bari
www.ferdinandoboccia.it
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
finalità ( da relazione illustrativa al decreto legge ):
“la finalità che si intende perseguire è quella
di consentire a tali soggetti l’adeguamento
ai valori effettivi della rappresentazione
contabile dei beni immobili, senza
rinunciare al carattere oneroso della
rivalutazione ai fini del riconoscimento fiscale
dei maggiori valori attribuiti ai beni”
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vantaggi civilistici:
si tratta di una rivalutazione civilistica che non obbliga a
quella fiscale
realizza una rappresentatività più veritiera dei valori degli
immobili in bilancio ( valori correnti )
incrementa il patrimonio per facilitare l’accesso al credito
( x Basilea 2 )
aiuta a ridurre il costo del denaro richiesto dal settore
creditizio all’impresa
consente di usare il saldo attivo di rivalutazione per
coprire le perdite, anche quelle del 2008
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vantaggi fiscali (assoggettamento del saldo attivo di
rivalutazione a imposta sostitutiva):
rilevanza fiscale di plus. e minus. se si preveda di
cedere ( a partire dal 2014 ) i beni immobili rivalutati
( in part.: leasing, lease-back )
maggiori quote di ammortamento ded. (dal 2013)
maggiore plafond ded. per spese di manutenzione
( dal 2013 )
maggiore appeal con riduzione aliquote D.L.5/2009
con recupero della sostitutiva in 3-4 anni
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Soggetti interessati (art.15, c.16) :
( purché non adottino i principi contabili internazionali )
soggetti indicati nell'art.73, c.1, lettere a) e b), del TUIR
[ a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità
limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonché le
società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative
europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio
dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciali; ]
le società in nome collettivo
le società in accomandita semplice
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Soggetti interessati :
Il comma 16 non include nell’ambito soggettivo le
persone fisiche che esercitano attività d’impresa.
Tuttavia il successivo c.23, rinviando - in quanto
compatibili - ad altre disposizioni tra le quali l’art.15, c.1,
della L. 342/2000 che prevede l’estensione anche alle
imprese individuali, le fa ricomprendere
( Circ. 8/E del 13.3.2009 - Circ. 11/E del 19.3.2009 )
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Soggetti interessati :
sempre il richiamo all’art.15, c.1, della L. 342/2000
fa ricomprendere gli enti non commerciali,
relativamente agli immobili relativi all’attività
commerciale
( Circ. 11/E del 19.3.2009 )
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Soggetti interessati :
In caso di affitto d’azienda, la possibilità di rivalutare dipende
dal soggetto che effettua gli ammortamenti.
Pertanto, assume rilevanza quanto previsto tra le parti nel contratto,
ed in particolare:
se è stata prevista la deroga ex art. 2561 c.c., ossia nel caso in cui
gli ammortamenti vengano calcolati dal concedente, è
quest’ultimo che potrà effettuare la rivalutazione;
se, invece, non è stata prevista la deroga ex art. 2561 c.c., ossia nel
caso in cui gli ammortamenti vengano dedotti dall’affittuario, è
tale soggetto a poter effettuare la rivalutazione.
(circ. 18/E/2006 e circ. 11/E/2009)
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Soggetti interessati :
circolare ASSONIME n.13/2001 ricomprende anche:
le SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE
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Soggetti interessati: regime contabile adottato:
( Circ.16.11.2000 n.207/E, Circ. 13.6.2006 n.18/E, Circ. 11/E/2009 )
Imprese in contabilità ordinaria
Imprese in contabilità semplificata
x immobili annotati nel registro dei beni ammortizzabili e/o sul
registro degli acquisti ai fini iva
a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e
vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione
compiuta
a condizione che si attribuisca rilevanza fiscale al maggior valore
iscritto mediante versamento dell’imposta sostitutiva
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art. 2426 C.C. :
‘Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. …. ‘
il D.L.185/2008, art,15, c.16 prevede una deroga all'articolo 2426
C.C. e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
consentendo di rivalutare i beni immobili risultanti dal bilancio in
corso al 31.12.2007 (e ancora iscritti in quello al 31.12.2008)
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bilancio interessato alla rivalutazione (art.15, c.17):
bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a
quello in corso al 31.12. 2007, per il quale il termine
di approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto (29.11.2008 )
prevalentemente, quindi, il bilancio relativo al 2008
( per i soggetti con periodi imposta coincidente con l’anno solare )
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Non tutti gli immobili si possono rivalutare
(art.15 c.16):
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immobili esclusi dalla rivalutazione (art.15 c.16):
aree fabbricabili ( come da piano regolatore )
immobili alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l'attività di impresa
( quelli ordinariamente iscritti fra le rimanenze dell’attivo circolante)
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immobili esclusi dalla rivalutazione :
chiarimenti: agenzia entrate - teleconferenza per la stampa specializzata
del 17.1.2009
immobili iscritti tra le rimanenze al 31.12.07 e
riclassificati fra le immobilizzazioni al
31.12.08
da parte dell’utilizzatore, gli immobili condotti in
leasing e non ancora riscattati.
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immobili ammessi alla rivalutazione :
Immobili ammortizzabili
Imm. strumentali ex art.43, c.2°primo periodo, TUIR (cd. strum.
x destinazione )
Imm. strumentali ex art.43, c.2°secondo periodo, TUIR ( cd.
strum. per natura – categorie cat. B, C, D, E nonché A/10)
Immobili non ammortizzabili
c.d. immobili patrimonio = terreni agricoli e immobili abitativi concessi in
locazione, comodato ….
valore terreno scorporato dal fabbricato ex art.36 D.L. 223/2006
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immobili ammessi alla rivalutazione :
( circ.13.6.2006 n.18/E e circ. 11/E/2009 ),
sono rivalutabili, altresì, i beni pervenuti
all’impresa avente causa a seguito di
operazioni straordinarie neutrali eseguite nel
2008 (conferimenti, fusioni e scissioni) purché
detenuti dal dante causa nell’esercizio 2007.
(principio di continuità vedi art.176, c.4, TUIR)
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immobili ammessi alla rivalutazione :
(circolare 19.3.2009 n.11/E - circolare 13.6.2006 n.18/E )
sono rivalutabili, anche:
i beni completamente ammortizzati
le immobilizzazioni in corso ( alla data del 31.12.2007)
fabbricati allo stato RUSTICO al 31.12.2007 ( vedi Ris.
23/E del 28.1.2009 – art. 2645-bis C.C.)
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immobili ammessi alla rivalutazione :
(Circ. 5 / E / 2001)
diritti reali parziari su immobili e, in
particolare, i diritti di godimento limitati nel
tempo quali l’uso e l’usufrutto.
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immobili ammessi alla rivalutazione :
(circolare 19.3.2009 n.11/E)
da parte dell’utilizzatore, i beni in leasing per i
quali sia stato esercitato il diritto di riscatto
entro l’esercizio in corso alla data del 31.12.07
(ai fini della rivalutazione, i beni si considerano acquisiti alla data del
trasferimento del diritto di proprietà ………………)
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rivalutazioni dubbie, ancora in attesa di conferme
dall’Agenzia :
c.d.: immobili impianti ‘accatastati’
(silos, oleodotti, centrali idroelettriche, impianti stradali di
distribuzione carburanti )
esclusi da precedenti
rivalutazioni (art.4 D.M. 162/01)
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vincoli imposti dal legislatore
(art.15 c.17):
deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea ( imm. ammortizz. e non ammortizz.)
quindi
il procedimento di rivalutazione richiede un preventivo
raggruppamento in categorie omogenee degli immobili
rivalutabili
la rivalutazione deve riguardare tutti gli immobili facenti
parte del medesimo raggruppamento
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vincoli imposti dal legislatore:
( Circ. 18.6.2001 n.57/E )
l’illegittima esclusione dalla rivalutazione di un bene
appartenente a una categoria omogenea determina il
disconoscimento degli effetti fiscali della rivalutazione per
tutti i beni appartenenti a quella categoria, con conseguente
recupero a tassazione dei:
maggiori ammortamenti effettuati
minori plusvalenze dichiarate,
applicazione delle ordinarie sanzioni previste nell’ipotesi di
infedele dichiarazione
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vincoli imposti dal legislatore:
( C.M. 13.6.2006 n.18/E )
il contribuente può tuttavia «impedire la caducazione
degli effetti della rivalutazione sui beni rimanenti qualora,
anche in sede di accertamento, provveda al
versamento dell’imposta sostitutiva non versata con
riferimento al bene illegittimamente escluso, maggiorata
di sanzioni ed interessi previsti per legge
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limite del valore economico per la rivalutazione:
Manca nella normativa una espressa
regolazione del:
limite economico della rivalutazione
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limite del valore economico per la rivalutazione:
Si ritengono applicabili in criteri di cui all’art.11,
comma 2, L.342/2000, espressamente richiamati nel art.15,
c.23:
la rivalutazione deve comunque avvenire nel rispetto
del limite massimo rappresentato dal valore economico
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limite del valore economico per la rivalutazione:
( art.11, L.342/2000 )
per la determinazione del limite massimo del valore
economico occorre tenere conto del maggiore fra:
valore esterno = prezzi correnti di mercato
valore interno = valore che si può attribuire al bene
in base alla CONSISTENZA, CAPACITA’
PRODUTTIVA, EFFETTIVA POSSIBILITA’
ECONOMICA DI UTILIZZAZIONE DEL BENE
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limite del valore economico per la rivalutazione:
(circ.18/E del 2006 – Circ.11/E/2009)
consentita una rivalutazione che si attesti ad un
livello intermedio compreso tra il valore
economico del bene e quello di libro risultante alla
chiusura dell’esercizio di riferimento, a condizione
tuttavia che sia adottato un criterio uniforme per
tutti i beni appartenenti alla medesima categoria
omogenea
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limite del valore economico per la rivalutazione:
( Circ. 18/E 13.6.2006 e 11/E/2009 )
la rivalutazione effettuata non potrà mai portare il
costo storico del bene rivalutato ad un valore
superiore a quello di sostituzione
per valore di sostituzione si intende il costo di
acquisto di un bene nuovo della medesima
tipologia, oppure il valore attuale del bene
incrementato dei costi di ripristino della sua originaria
funzionalità.
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unicità dei criteri di rivalutazione:
( D.M. 162/2001 art.4, co.8 – circ. 11/E/2009 )
Il criterio di rivalutazione adottato deve essere uguale
per tutti i beni facenti parte della stessa categoria
Non è possibile, all’interno della stessa categoria,
adottare ad esempio per un bene il criterio del valore
di mercato e per gli altri quello della capacità
produttiva o dell’effettiva possibilità di utilizzazione
economica nell’impresa
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criteri di rivalutazione nei valori da attribuire:
appare opportuno disporre di apposite perizie per
avvalorare le argomentazioni poste nelle relazioni a
giustificazione dei maggiori valori contabilizzati.
in special modo se si intende operare anche la
rivalutazione in termini fiscali.
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criteri di rivalutazione nei valori da attribuire:
In alternativa:
Agenzia del Territorio – banca dati OMI
(Osservatorio Mercato Immobiliare )
http://www.agenziaterritorio.it/?id=2158
Bollettino periodico BORSA IMMOBILIARE –
CCIAA Bari
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annotazioni ex art.15, c.17
la rivalutazione deve essere annotata:
nel relativo inventario (ai fini della verifica
annotare il costo storico + precedenti
rivalutazioni)
nella nota integrativa
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annotazioni ex art.15, c.17
il rispetto del limite quantitativo imposto dal
Legislatore deve essere attestato dagli
amministratori e dal collegio sindacale nelle
proprie relazioni al bilancio
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FAC- SIMILE DI PARAGRAFO DELLA NOTA INTEGRATIVA
DEDICATO ALLA RIVALUTAZIONE IMMOBILIARE.
La società si è avvalsa della facoltà prevista dal Dl 185/08, rivalutando i beni immobili come risulta
da prospetto sotto riportato. La rivalutazione è stata determinata avendo riguardo al valore
economico dei beni in funzionamento (oppure : al valore di mercato ). Il valore economico dei
beni, come sopra definito (eventuale: e secondo quanto risulta da apposite relazioni di stima
redatte da esperti del settore), è stato confrontato con il residuo da ammortizzare dei beni stessi.
L’importo che ne è risultato è stato assunto come limite massimo della rivalutazione ( eventuale :
tale ammontare è stato ridotto prudenzialmente al xx% per l’intera categoria).
L’intera rivalutazione è stata contabilizzata ad incremento del valore attivo (oppure: a
incremento sia dell’attivo che del fondo ammortamento; oppure: a diminuzione del fondo
ammortamento). In contropartita si è iscritta una riserva nel patrimonio netto. Si procederà a
dare riconoscimento fiscale alla rivalutazione pagando l’imposta sostitutiva del 3% (oppure:
dell’1,5% ), il cui ammontare è stato contabilizzato a riduzione della riserva (oppure: Non si
procederà a dare riconoscimento fiscale alla rivalutazione. Si sono conseguentemente stanziate
le imposte differite relativamente al disallineamento civile-fiscale, iscritte a riduzione della riserva
di rivalutazione). Attestiamo che il valore netto dei beni rivalutati risultante dal bilancio in
commento non eccede quello che è loro fondatamente attribuibile in relazione alla capacità
produttiva e alla possibilità di utilizzazione nell’impresa (oppure: in relazione al loro valore di
mercato).
fonte ‘il sole 24ore’
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metodi contabili di rivalutazione
Tre strade: il Dm 162/2001, all’articolo 5, prevede tre
metodi alternativi:
1.
2.
3.
la rivalutazione del costo storico del cespite, unitamente
alla contestuale rivalutazione del relativo fondo, al fine
di consentire la conclusione del processo di ammortamento
nel termine originario;
la rivalutazione del solo costo storico del cespite, che ne
determina un allungamento della residua vita fiscale;
la riduzione del fondo di ammortamento.
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metodi contabili di rivalutazione
simulazione:
Immobile del valore storico di € 1.000,00
Fondo di ammortamento € 300,00
Pertanto, valore netto pari a € 700,00
Aliquota di ammortamento del 3%
Rivalutazione al valore netto di € 1.000,00
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metodi contabili di rivalutazione
METODO N.1 ( rivalutazione del costo storico e del fondo )
Ponendo che il valore netto dovrà essere e € 1.000,00
Occorre individuare una % di riv., rapportando il valore netto
rivalutato a quello attuale: nell’esempio € 1.000,00/€ 700,00 =
1,42857 ( c.m. 18.6.2001 n.57/E)
occorrerà moltiplicare 1,42857 sia per il costo storico che per il
fondo
Pertanto
Il valore del bene sarà pari a € 1.428,57 ( = € 1.000,00 x 1,42857)
Il valore del fondo sarà pari a € 428,57 ( = € 300,00 x 1,42857)
Otteniamo il valore netto di € 1.000,00 (= €1.428,57 – €428,57)
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metodi contabili di rivalutazione
METODO N.1 ( rivalutazione del costo storico e del fondo )
Conseguenze:
Si iscriveranno ammortamenti (maggiori) pari a 42,86 ( 3% di €
1.428,57)
Si mantiene inalterato il periodo di ammortamento residuo del
bene ( in 24 anni per € 1.000,00 / € 42,86)
N.B.: l’aumento del costo del bene comporta un vantaggio
indiretto nel calcolo delle spese di manutenzione ded. nel 5%
di € 1.428,57 contro il 5% di €1.000,00 (ante riv.) art.102,c.6, tuir
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La rivalutazione degli immobili
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metodi contabili di rivalutazione
METODO N.2 ( rivalutazione del solo costo storico )
Comporta l’incremento del residuo ammortizzabile con
allungamento delle vita residua del bene
Ponendo che il valore netto dovrà essere e € 1.000,00
occorrerà iscrivere un maggior valore del bene pari a € 300,00
Pertanto
Il valore del bene sarà pari a € 1.300,00
Il valore del fondo ( INALTERATO ) sarà pari a € 300,00
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metodi contabili di rivalutazione
METODO N.2 ( rivalutazione del solo costo storico )
Conseguenze:
Si iscriveranno ammortamenti (maggiori) pari a 39,00 ( 3% di €
1.300,00)
Si prolunga il periodo di ammortamento del bene (ante in 20 anni)
in quanto la chiusura del processo di ammortamento sarà in 26
anni (€1.000,00 / € 39,00 annui)
Minor vantaggio rispetto al metodo 1 riguardo al plafond spese di
manutenzione ( 5% di € 1.300,00 )
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metodi contabili di rivalutazione
METODO N.2
( rivalutazione del solo costo storico )
Conseguenze:
E’ consentito un incremento del coefficiente se
si intende lasciare inalterata la durata del periodo
di vita utile del cespite. In tale ultimo caso, le
imprese stanzieranno quote di ammortamento
maggiori di quelle che si sarebbero determinate
applicando il coefficiente precedentemente
utilizzato, facendone menzione in nota
integrativa
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La rivalutazione degli immobili
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metodi contabili di rivalutazione
METODO N.3 ( riduzione del fondo di ammortamento )
Ponendo che il valore netto dovrà essere e € 1.000,00
occorrerà ridurre il fondo di ammortamento del bene di € 300,00
Pertanto
Il valore del bene sarà pari a € 1.000,00
Il valore del fondo ( DECREMENTATO ) sarà pari a € 0,00
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La rivalutazione degli immobili
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metodi contabili di rivalutazione
METODO N.3 ( riduzione del fondo di ammortamento )
Conseguenze:
Si iscriveranno ammortamenti pari a € 30,00 ( 3% di € 1.000,00)
Si prolunga il periodo di ammortamento del bene (ante in 20 anni)
in quanto la chiusura del processo di ammortamento sarà in 34
anni (€1.000,00 / € 30,00 annui)
il valore sul quale calcolare il plafond spese di manutenzione
rimane inalterato ( 5% di € 1.000,00)
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metodi contabili di rivalutazione
ci si limita ad osservare che solo il primo
metodo consente di rispettare il dettato del
principio contabile OIC 16, secondo cui la
rivalutazione non può sortire l’effetto indiretto
di modificare la stimata vita utile residua del
bene, il che accade allungando il periodo di
ammortamento
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
metodi contabili di rivalutazione
(circ. n. 18/E/2006 e 11/E/2009)
all’interno della medesima categoria omogenea,
fermo restando l’obbligo di utilizzare il medesimo
criterio di rivalutazione (valore di mercato o valore
interno), non è necessario utilizzare uno solo dei
metodi prima illustrati: per i diversi beni della
categoria omogenea si possono utilizzare
anche metodi tra loro diversi.
diversi
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
contabilizzazione:
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite
deve essere imputato, alternativamente (art.15, c.18) :
al capitale
accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento al presente
decreto
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
contabilizzazione:
Metodo 1:
Dare
Immobili
Avere
428,57
Riserva ex art.15
D.L. 185/2008
300,00
Fondo di ammort.
Immobili
128,57
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51
La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
contabilizzazione:
Metodo 2:
Dare
Immobili
Riserva ex art.15
D.L. 185/2008
Avere
300,00
300,00
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
contabilizzazione:
Metodo 3:
Dare
Fondo di ammort.
Immobili
Riserva ex art.15
D.L. 185/2008
Avere
300,00
300,00
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
riconoscimento ai fini fiscali ( art.15 c. 20)
Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione può essere riconosciuto ai fini
delle imposte sui redditi e dell‘IRAP a
decorrere dal quinto esercizio successivo a
quello con riferimento al quale la rivalutazione
e' stata eseguita ( generalmente il 2013 )
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
riconoscimento ai fini fiscali ( art.15 c. 20)
Solo dal 2013 sarà possibile commisurare le quote di
ammortamento fiscale al valore rivalutato dei beni, con il
conseguente determinarsi, nei 5 esercizi a partire dal 2008,
di un’eccedenza di ammortamenti civilistici, calcolati sulla
base del maggiore valore dei beni rivalutati, rispetto a quelli
fiscalmente riconosciuti.
I maggiori ammortamenti civilistici fiscalmente non riconosciuti
saranno recuperati al termine del processo di ammortamento
civilistico, nel rispetto dei limiti indicati nell’articolo 102 del Tuir,
come variazioni in dim. nel mod. UNICO.
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
riconoscimento ai fini fiscali ( art.15 c. 20)
Analogamente, fino al 2013 il costo
complessivo di riferimento per il calcolo del
5% di deducibilità delle spese di
manutenzione ( art. 102, c.6 TUIR) non può tener
conto dei nuovi maggiori valori
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
riconoscimento ai fini fiscali ( art.15 c. 21)
Attendere il 2014, invece, per il
riconoscimento fiscale della rivalutazione ai
fini delle minusvalenze e plusvalenze
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
obblighi per riconoscimento ai fini fiscali
( art.15 c. 20)
versamento di un'imposta sostitutiva dell‘IRPEF, dell‘IRES,
dell‘IRAP e di eventuali addizionali con la misura del:
3% ( D.L.5 / 2009 ) per gli immobili ammortizzabili
1,5% ( D.L.5 / 2009 ) per immobili non ammortizzabili
da computare in diminuzione del saldo attivo lordo della
rivalutazione.
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
obblighi per riconoscimento ai fini fiscali
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
versamento delle imposte sostitutive
devono essere versate, a scelta:
in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al
quale la rivalutazione e' eseguita ( 16.6.2009 ) .
in 3 rate di cui la prima entro il 16.6.2009 e le altre con scadenza
entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi
( 16.6.2010 e 16.6.2011).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura
del 3 % annuo.
Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
versamento delle imposte sostitutive
N.B. ( Circ. 11/E/2009)
l’opzione per la rivalutazione fiscale dei beni d’impresa si
perfeziona con l’indicazione in UNICO dei maggiori valori
rivalutati e della relativa imposta sostitutiva.
l’omesso, insufficiente e/o tardivo versamento della imposta
sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della
rivalutazione. In tali casi:
iscrizione a ruolo ai sensi degli artt.10 e seg. del DPR 29
settembre 1973, n. 602,
possibilità di avvalersi delle disposizioni dell’art.13 del D.Lgs.
n. 472 del 1997 (cosiddetto “ravvedimento operoso”)
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
perdita dei benefici fiscali (art.15, c.21)
ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze, si ha
riguardo al costo del bene prima della rivalutazione, nel caso di:
cessione a titolo oneroso
assegnazione ai soci
destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore
Lease-back ( cfr. teleconferenza Agenzia 17.1.2009 )
in data anteriore a quella di inizio del sesto esercizio ( 2014) successivo
a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata eseguita
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
perdita dei benefici fiscali
Nelle ipotesi di realizzo anticipato, al soggetto
che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un
credito di imposta pari all’ammontare
dell’imposta sostitutiva riferibile alla
rivalutazione dei beni oggetto delle operazioni
in esame ( D.M. 86/2002, art.3 c.3)
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
CASO ‘A’ alienazione ante 2014 = perdita
dei benefici
fiscali
nell’es.1, in caso di alienazione nel 2009:
( valore iniz.= 1.000,00, valore rival. 1428,57, f.do iniziale €
300,00, f.do rival. € 428,57, valore alien. € 2.000,00)
Plus. Civilistica = 2.000,00 – (1.428,57- 428,57) = 1.000,00
Plus. Fiscale = 2.000,00 ( 1.000,00 – 300,00 ) = 1.300,00
In UNICO rileveremo una variazione in aumento di € 300,00
con tassazione tot. di 408,20 ( 1.300,00 x 31,4%) – il credito di
imposta di 9,00 ( 300,00 x 3%)
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La rivalutazione degli immobili
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CASO ‘B’ alienazione post 2014 = conservazione
dei
benefici fiscali
nell’es.1, in caso di alienazione nel 2014:
(valore rival. 1428,57, f.do rival. € 685,73, valore alien. € 2.000,00)
Plus. Civilistica = Plus. Fiscale
2.000,00 – (1.428,57- 685,73) = 1.257,16
In UNICO avremo una tassazione tot. di 394,75 ( 1.257,16 x
31,4%)
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La rivalutazione degli immobili
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imposte anticipate e differite
poiché:
il riconoscimento fiscale dei maggiori valori
decorre generalmente dal 2013
per i 5 esercizi dal 2008 al 2012 saranno
iscritti ammortamenti temporaneamente non
deducibili
sarà necessario stanziare ATTIVITA’ PER
IMPOSTE ANTICIPATE
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La rivalutazione degli immobili
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imposte anticipate e differite
Considerando IRES al 27,5% e IRAP al 3,9% ( in tot.
31,4%) ogni anno, dal 2008 al 2012, occorrerà iscrivere
imposte anticipate per il 31,4% dei maggiori ammortamenti
fiscalmente non deducibili (es.1 = € 12,86 x 31,4%)
dare
Cred. per imposte
anticipate
Imposte
anticipate
avere
4,04
4,04
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La rivalutazione degli immobili
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imposte anticipate e differite
a partire dal 2013, fino ad azzeramento del conto ‘Cred. per
imposte anticipate’ , occorrerà contabilizzare l’utilizzo delle
attività per imposte anticipate
dare
Imposte di
esercizio ant.
Cred. per imposte
anticipate
avere
4,04
4,04
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La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite
deve essere imputato, alternativamente (art.15, c.18) :
al capitale
accantonato in una speciale riserva
designata con riferimento al presente
decreto
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La rivalutazione degli immobili
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affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
(art.15, c.19):
La società può affrancare il saldo attivo della
rivalutazione con l'applicazione di una imposta
sostitutiva dell‘IRPEF, dell‘IRES, dell‘IRAP e di
eventuali ADDIZIONALI nella misura del:
10 %
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La rivalutazione degli immobili
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affrancamento … (art.15, c.18 – circ. 11/E/2009) :
1°Caso = rival. solo civilistica
la speciale riserva:
costituisce una riserva di utili , tassata ordinariamente
su società e in capo alla soci come dividendo, all’atto
della distribuzione
ai fini fiscali non è riserva in sospensione di imposta
l’utilizzo per copertura perdite è irrilevante fiscalmente
in caso di utilizzazione a copertura perdite non si può dare
luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa
non è reintegrata o ridotta con deliberazione di assemblea
straordinaria
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La rivalutazione degli immobili
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affrancamento … (art.15, c.18 – circ. 11/E/2009) :
2°Caso = rival. con affrancamento della riserva
la speciale riserva:
ai fini fiscali costituisce una riserva in sospensione di
imposta ossia tassabile in capo ai soci in caso di
distribuzione
l’utilizzo per copertura perdite è irrilevante fiscalmente
in caso di utilizzazione a copertura perdite non si può dare
luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva stessa
non è reintegrata o ridotta con deliberazione di assemblea
straordinaria
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72
La rivalutazione degli immobili
ex D.L. 185/2008 convertito in L. 2/2009
affrancamento … (art.15, c.18 – circ. 11/E/2009):
Se la rivalutazione ha solo rilevanza civilistica,
il saldo attivo non costituisce riserva in
sospensione d’imposta e, di conseguenza, non
rientra nella disciplina dell’affrancamento in
esame.
l’affrancamento del saldo attivo riguarda
esclusivamente l’ipotesi in cui il contribuente abbia
dato rilevanza fiscale alla rivalutazione con il
versamento dell’imposta sostitutiva
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La rivalutazione degli immobili
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affrancamento .. (d.m. 86/2002, art.4 - circ. 11/E/2009):
nel calcolo x l’affrancamento il saldo attivo di
Riv. deve essere assunto al lordo
dell’imposta sostitutiva versata per il
riconoscimento fiscale degli effetti della
rivalutazione, senza tener conto della
circostanza che il saldo attivo viene esposto in
bilancio al netto dell’imposta sostitutiva.
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La rivalutazione degli immobili
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contabilizzazione affrancamento del saldo attivo di
rivalutazione (art.15, c.19):
l’imposta sostitutiva applicata ( 10% di € 300,00 ) si iscrive a
riduzione della riserva
Dare
Riserva ex art.15
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Deb. v/Erario per
imposta
sostitutiva
Avere
30,00
30,00
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La rivalutazione degli immobili
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affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (art.15, c.19):
Per i soci, riferimento agli artt. 47 o 59 tuir
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rinvio a altre normative ( art.15 c.23):
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni:
artt. 11, 13 e 15 della L. 21.11.2000, n. 342;
D.M. delle Finanze 13.4.2001, n. 162;
D.M. dell'Economia e delle Finanze 19.4.2002,
n. 86.
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La rivalutazione degli immobili
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principali circolari applicabili:
Circ. 207/E/2000
Circ. 5/E/2001
Circ. 57/E/2001
Circ. 18/E/2006
Circ. 8/E/2009
Circ. 11/E/2009
Circ. Assonime n.13/2001
Circ. Assonime n.23/2006
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La rivalutazione degli immobili
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the end
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