Diffama l`amministratore che affigge nella bacheca il nome di chi

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Diffama l`amministratore che affigge nella bacheca il nome di chi
Cesare Romanazzi
Diffama l’amministratore che affigge nella bacheca il nome di chi tarda a pagare
Integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con cui un condomino
venga indicato come moroso nel pagamento delle spese, qualora esso venga affisso in un luogo accessibile - non già ai
soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza dei fatti ma ad un numero indeterminato di altri soggetti: in tal caso, invero, il requisito della comunicazione con più persone si può
ritenere in re ipsa (si veda: Cass. 18-9-07 n. 35543 rv. 237728). Svolgimento del processo e motivi della decisione Con
sentenza 24-1-06 il Giudice di pace di Trinitapoli assolveva De R. Umberto dall'imputazione ascrittagli ex art. 595 c.p., di
diffamazione ai danni di B. Michelina (per avere, affiggendo all'interno della bacheca del condominio denominato "dei
giovani pescatori" un cartello con scritto: "si avvisa i sigg. condomini che la signora M. Michelina non vuole pagare la
quota dell'acqua da lei consumata", offeso la reputazione di B. Michelina, moglie di M. Antonio"). A seguito di appello
della parte civile il Tribunale di Foggia, sezione dist. di Trinitapoli, con pronuncia del 21.2.2007 - condannava l'imputato
al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della B. . Avverso quest'ultima decisione ha proposto
ricorso per cassazione il De R. nei termini infradescritti. 1 - Violazione dell'art. 595 c.p. per essersi ritenuta sussistere
l'ipotesi criminosa de qua, pur mancando la prova che terzi soggetti potessero avere preso conoscenza del
"comunicato".2 - Vizio di motivazione sul punto di cui sopra. 3 - Violazione di legge per omessa valutazione delle
dichiarazioni dei testi a discarico e mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 50 c.p.. Le censure sub 1 e 2
sono infondate. Integra il delitto di diffamazione il comunicato, redatto all'esito di un'assemblea condominiale, con cui un
condomino venga indicato come moroso nel pagamento delle spese, qualora esso venga affisso in un luogo accessibile non già ai soli condomini dell'edificio per i quali può sussistere un interesse giuridicamente apprezzabile alla conoscenza
dei fatti - ma ad un numero indeterminato di altri soggetti: in tal caso, invero, il requisito della comunicazione con più
persone si può ritenere in re ipsa (si veda: Cass. 18-9-07 n. 35543 rv. 237728). L'ultimo motivo è generico non indicandosi
la collocazione nell'ambito degli atti delle emergenze invocate né lo specifico contenuto delle medesime, limitandosi il
ricorrente ad affermare apoditticamente che da queste si evinceva il consenso della persona offesa al comportamento
incriminato. In conclusione s'impone il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento. Studio Legale Romanazzi70010 Turi (Ba) - Via XX Settembre, n.39Tel. e Fax (+39) 080.8915903 Mob.
340 3038255Email [email protected] Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per
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C.F. RMN CSR 76D28 E038T P. IVA. 04628620728 P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento.
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Generata: 16 March, 2017, 06:30