condizioni generali per la fornitura di gas naturale

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condizioni generali per la fornitura di gas naturale
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
Il presente documento contiene le condizioni applicate dalla MADOGAS S.r.l., con sede legale in Via Vecchia Trani a.c. – 70033 Corato(BA), per la
fornitura del gas naturale. Esso è parte integrante di ogni singolo contratto di fornitura senza che ne occorra la apposita sottoscrizione. Al “Cliente” sarà
fornita copia. I contenuti del presente documento sono conformi al disposto di cui agli artt. 11 e 13 dell’allegato “A” della delibera dell’AEEG n°126/04
s.m.e i.; il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt. citati comporta la corresponsione di “indennizzo automatico” a favore del “Cliente” nelle
entità indicate all’ art. 14 dell’allegato A della citata delibera.
Art. 1. - Definizioni
(a) Autorità o AEEG: è L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, istituita con
Legge 14 novembre 1995 n° 481.
(b) Cliente Finale : e’ un soggetto che acquista gas naturale per uso proprio.
(c) Cliente Finale domestico, in seguito “Cliente”: è il consumatore
allacciato alla rete di distribuzione che acquista gas per uso proprio per
volumi annui non superiori a 200.000 m3; e la cui categoria d’uso è
prevista nella Tabella 1 della delibera AEEG.157/07 e s.m.i.
(d) Cliente in regime di tutela: è il Cliente finale che non ha mai
esercitato la propria idoneità e al quale sono applicate le condizioni
economiche di cui alla deliberazione del l’AEEG n. 138/03.
(e) Cliente non in regime di tutela: è il Cliente finale diverso dal
Cliente servito in regime di tutela.
(f) Impresa di Distribuzione: è l’azienda che esercita l’attività di
distribuzione del gas naturale, tramite reti di gasdotti locali, per la consegna
ai Clienti. Di seguito denominata “Distributore”.
(g) Impresa di trasporto: è l’azienda che opera il trasporto del gas
naturale tramite la rete nazionale e regionale di gasdotti.
(h) Società di Vendita: è l’azienda che vende gas naturale ai Clienti.
Nel presente contratto la società è MADOGAS S.r.l. – sede legale in
CORATO (BA), autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico.
(i) Autolettura: è la rilevazione da parte del “Cliente finale”, con
conseguente comunicazione
all’esercente (Distributore e/o Società di
Vendita), dei dati espressi dal contatore.
(j) Categoria d’uso: è la variabile che caratterizza il profilo di prelievo di
un punto di riconsegna in funzione dell’utilizzo del gas.
(k) Classe di prelievo: è la variabile che caratterizza il profilo di prelievo di
un punto di riconsegna in funzione dei giorni settimanali in cui il prelievo
ha valore significativo.
(l) Codice di condotta commerciale: testo di norme che regolano i
rapporti fra la società di vendita e i Clienti finali.
(m) Codice di Rete: testo che contiene regole e modalità per la gestione e il
funzionamento della rete di trasporto del gas.
(n) Codice di Rete per la distribuzione: testo con regole per l’accesso
e i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e le
imprese di vendita per l’erogazione del servizio di distribuzione su rete
cittadina del gas naturale.
(o) Coefficente “M”: E’ un valore previsto nell’allegato 2 alla delibera
n°
237/2000 dell’AEEG per l’adeguamento delle “Tariffe” alla quota altimetrica e
alla zona climatica della località della fornitura del gas.
L’ ”M”è uguale ad
1,00 per il “Cliente “allacciato alla rete di distribuzione in”MP”o in”BP”con
misuratore provvisto di correttore dei volumi.
(p) Contatore o misuratore: si intende lo strumento di misurazione dei
volumi di gas munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore
presso il Cliente.
(q) Contratto di fornitura o di vendita: elaborato con il quale
l'esercente il servizio di vendita del gas naturale è obbligato, a fronte del
versamento di una tariffa o di un prezzo, ad eseguire a favore del Cliente
finale prestazioni periodiche o continuative.
(r) Deposito cauzionale: è la somma versata dal Cliente finale all’esercente per
garantire l’esatto adempimento del contratto di vendita.
(s) Diritto di recesso: è il diritto potestativo, riconosciuto alle Parti, di
recedere unilateralmente da un contratto di fornitura senza penalità e senza
spese di chiusura.
(t) Domiciliazione bancaria o postale: è il sistema di pagamento delle fatture
o bollette con il quale il “Cliente” attribuisce mandato ad una banca o ad
un'impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul
proprio conto corrente.
(u) Fatturazione stimata o in acconto: è la fatturazione, in assenza dei dati
di prelievo misurati, effettuata con l’utilizzo del “profilo di prelievo”
determinato dal “Distributore” al Cliente finale secondo delib.AEEG n°17/07 e
s.m.i. .
(v) Gruppo di misura: è la parte dell’impianto di alimentazione del Cliente
finale che serve per l’intercettazione, per la misura del gas e per il
collegamento all’impianto interno del Cliente; è comprensivo di un eventuale
correttore dei volumi misurati.
(w) impianto di distribuzione: è una rete di gasdotti locali,
integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di
distribuzione. Esso è costituito dall’insieme di punti di alimentazione della
rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai
gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai
punti di riconsegna (P D R) o di vendita e dai gruppi di misura.
(x) Impianto interno o di utenza del Cliente finale: è il complesso
costituito dalle tubazioni
a valle del contatore, dagli utilizzatori, dalle
apparecchiature di controllo e dai sistemi per lo scarico dei prodotti
della
combustione. L’alloggiamento del contatore fa parte integrante
dell’impianto interno.
(y) Lettura: è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal
totalizzatore numerico del gruppo di misura.
(z) Livello specifico di qualità commerciale: indicatori riferiti alla
singola prestazione da garantire al Cliente (delibera AEEG 168/04e 120/08).
Ad ogni livello specifico si applica la disciplina degli indennizzo automatici.
(aa)MAV: modalità di pagamento gratuito mediante avviso.
(bb) PCS: è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione
costante di 1,01325 bar e temperatura di 15° C, dell’unità di volume del gas.
L’unità di misura è il megajoule(MJ) al m3.
(cc) Pressione del gas naturale: si articola secondo le definizioni del
Decreto Ministeriale 24 novembre 1984: “Alta” (AP) superiore a 5 bar (1a,
2a e 3a specie), “Media” (MP), superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar
(4a, 5a e 6a specie), “Bassa” (BP) non superiore a 0,04 bar (7a specie).
(dd)Procedura di reclamo: sono le regole che la società di vendita e il Cliente
sono tenuti ad osservare in caso di ricevimento o formulazione di un reclamo.
(ee)Profilo di prelievo: è la ripartizione temporale dei prelievi per il punto
di riconsegna rilevati sino alla data dell’ultima lettura e una proiezione
dei prelievi presunti nel periodo successivo, tenuto conto del prelievo annuo.
(delibera AEEG.n°17/07)
(ff) Proposta di adesione contrattuale: è la richiesta, completa di tutti
gli elementi e formalizzata anche a mezzo della modulistica della S ocietà
di vendita, con la quale il Cliente finale richiede la fornitura di gas naturale.
(gg)Punto di riconsegna (PdR): è il punto in cui la Società di Vendita mette a
disposizione il gas al Cliente finale; identifica il confine tra l’impianto di
distribuzione e l’impianto interno del Cliente.
(hh)Reclamo: è ogni comunicazione, verbale o scritta, presentata alla società di
vendita, con la quale il “Cliente” esprime una lamentela per quanto concerne
la non rispondenza del servizio ottenuto a uno o più requisiti definiti da leggi o
provvedimenti amministrativi, ovvero dal contratto di vendita sottoscritto, e
per quanto concerne altri aspetti del rapporto tra società e “Cliente”.
(ii) Standard m3 (ST/m3): è, ai fini tariffari, il m3 di gas alle condizioni
standard:temperatura 15°C E PRESSIONE ASSOLUTA DI 1,01325 BAR
(jj) TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità di servizi di vendita di
gas naturale.(Delibera AEEG n°164/08)
(kk) TUDG: è Il Testo Unico delle disposizioni emanate dall’AEEG per la
regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del
gas (Delibere AEEG n° 120/08 e 159/08).
Per ulteriori definizioni si rimanda al D.Lgs. n°164/2000 e alle delibere
dell’AEEG.n°229/01,138/03,126/04,138/04,168/04,144/07,120/08,159/08,164/0
8 ecc.
Art. 2 – Oggetto del contratto
Oggetto del contratto è la fornitura di gas naturale da parte di MADOGAS S.r.l.
con sede legale in Via Vecchia Trani a.c. 70033 Corato (BA), P.I.
04824790721 REA n° 279920/1996 BA (di seguito MADOGAS S.r.l.) a favore
del “Cliente finale” (art. 1 definizioni) nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
Art. 3 - Proposta di adesione contrattuale – Accettazione - Revoca
della Proposta – Decorrenza e Durata del contratto
La “Proposta di adesione contrattuale” per la fornitura di gas naturale (di
seguito “Proposta”), formulata e sottoscritta dal “Cliente”, accettata da
MADOGAS S.r.l., entro i termini previsti dalla delibera dell’AEEG n° 144/07,
renderà il contratto perfezionato e valido a tutti gli effetti di legge e
comporterà, per la Società di Vendita, l'obbligo dell'avvio del servizio nei
tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa.
MADOGAS S.r.l. si riserverà, comunque, il diritto di non accettare la
“Proposta” fatta dal “Cliente” e quindi di non attivare la fornitura.
E’ facoltà del Cliente esercitare la revoca della “Proposta” entro 10 giorni
dalla sottoscrizione, senza addebito di alcun onere, inviando una comunicazione
scritta a MADOGAS S.r.l. tramite raccomandata A.R.
La data di decorrenza della fornitura, in caso di recesso per cambio di
fornitore, potrà essere quella indicata dal Cliente nel modulo: “Recesso per
cambio fornitore gas naturale”, allegato alla “Proposta”, ovvero quella
indicata nella prima fattura utile. In ogni caso, sarà subordinata alle regole
tecniche ed amministrative del “Distributore” locale.
Qualora per cause non imputabili a MADOGAS S.r.l., la data d’inizio della
fornitura per il punto di riconsegna venga differita ad altra data, la decorrenza
della fornitura di gas naturale si intenderà rinviata alla prima data utile
successiva che verrà tempestivamente comunicata da MADOGAS S.r.l. al
“Cliente”.
Il contratto avrà una durata di 12 mesi.
Alla scadenza esso si intenderà tacitamente rinnovato ogni volta per un periodo
di ulteriori dodici mesi, salvo recesso da inviarsi secondo le modalità di cui all’art.
7.2.
Per il “Cliente”, l’attivazione della fornitura comporterà l’assunzione di
obblighi indicati nei successivi articoli.
Art. 4 -Presupposti per ottenere la fornitura
L’inizio della fornitura del gas naturale, tramite rete di distribuzione
cittadina da parte di MADOGAS SRL per “sostituzione del fornitore” avverrà
nei tempi e con le procedure previste dal “codice di rete di distribuzione”
vigente nel luogo della fornitura.
Per la nuova fornitura, l’inizio della stessa sarà subordinato al soddisfacimento delle
condizioni che seguono:
1. possibilità di allacciamento alla rete del gas naturale cittadina ed impianto
interno del Cliente realizzato ai sensi della legge 46/90 e risultante dalla
apposita “dichiarazione di conformità”;
2. disponibilità di un punto di riconsegna di gas presso il luogo di fornitura;
ottenimento di autorizzazioni da parte del “Distributore” e del “Cliente” per
quanto di ciascuna pertinenza;
3. accettazione e pagamento degli oneri contrattuali che, di norma, sono
addebitati nella prima fattura quali:
-
4.
contributo, ove dovuto e richiesto, di allacciamento o di attivazione come
determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, direttamente dal
“Distributore”. Qualora le caratteristiche tecniche per la erogazione della
fornitura risultassero diverse da quelle considerate come base per la
determinazione preventiva del contributo, esso sarà soggetto a conguaglio;
deposito cauzionale, o equivalente garanzia con misure e modalità indicate al
successivo Art. 9.
prova della regolarità edilizia dell’immobile con i dati catastali, da esibire
eventualmente con autocertificazione (modulo allegato).
Art. 5 - Competenze e responsabilità
Le denunce degli usi del gas naturale previste da disposizioni di legge in materie
fiscali e/o amministrative presenti e future avverranno a cura del “Cliente” ad
eccezione di quelle per le quali fosse esplicitamente prescritto che debbano esser
fatte dalla Società di Vendita. In questo caso, il “Cliente” si obbligherà a fornire
tempestivamente a MADOGAS SRL tutti i necessari elementi, assumendo la
responsabilità dell’esattezza dei medesimi.
Il “Cliente” autorizzerà MADOGAS SRL ad effettuare in qualsiasi momento il
controllo dei suoi impianti per l’accertamento dell’uso del gas naturale fornitogli.
L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno e degli apparecchi di
utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del “Cliente”. Pertanto
il “Cliente” dovrà adempiere alle disposizioni previste dalla delibera dell’AEEG n°
40/04 e successive modifiche ed integrazioni.
L’attivazione della fornitura resta subordinata alla verifica degli impianti e della
documentazione prevista dalla suddetta delibera da parte del “Distributore”.
E’ inoltre responsabilità del “Cliente” provvedere alla cura e protezione del
contatore. In caso di difettoso funzionamento dello stesso, o di altra parte
dell’impianto di proprietà del “Distributore”, il “Cliente” dovrà avvertire
immediatamente, il”Distributore”e dovrà permettere ad esso l’accesso al proprio impianto.
I numeri telefonici di “pronto intervento”del “Distributore” sono riportati in ogni fattura dei
prelievi del “Cliente”e nei rispettivi siti internet.
Art. 6 – Condizioni tecniche di erogazione del servizio
Il gas naturale verrà fornito in corrispondenza del punto di riconsegna del
“Distributore”, dove a tutti gli effetti si intenderà effettuata la riconsegna.
Essa potrà avvenire con valori di pressione compresi tra 0,02 bar e 0,04 bar per
forniture in “BP” e tra gli 0,04 bar e i 5 bar per le forniture in “MP”.
L’unità di misura del consumo dei prelievi è il metro cubo (m3) alle condizioni
standard (S.t./m 3) con P.C.S. (Potere Calorifico Superiore) espresso in MJ/m3.
I prelievi saranno determinati a mezzo di appositi apparecchi misuratori (contatori) la
cui portata, numero, tipo ed ubicazione sono stabiliti dal “Distributore”. Gli stessi
potranno essere eventualmente integrati con idonee apparecchiature per la rettifica
dei volumi di gas naturale registrati.
Le apparecchiature di misura esistenti presso il Punto di riconsegna sono di
proprietà del “Distributore”.
La procedura di collocamento ed attivazione di nuovi Punti di riconsegna nonché le
opere murarie, se necessarie, sono a carico del “Cliente”.
Il “Cliente” sarà responsabile dell’eventuale manomissione degli apparecchi di
misura. Ogni tentativo per alterare la misura del gas o per sottrarre in modo
fraudolento gas non misurato darà la facoltà a MADOGAS SRL, ai sensi dell’Art.
1456 c.c., di risolvere il presente contratto, salvo ogni diritto a risarcimento del
danno.
MADOGAS SRL potrà sospendere o limitare la fornitura del gas naturale non solo
per cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi, eventi naturali, nonché
diminuzioni nella disponibilità globale di gas naturale dovute a sospensioni o
limitazione degli approvvigionamenti di qualsiasi provenienza), ma anche per ragioni di
carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete. Tali interruzioni saranno
limitate al tempo strettamente indispensabile. Le sospensioni parziali o totali della
fornitura non dovute a cause di forza maggiore verranno, ove possibile,
preannunciate da MADOGAS SRL al “Cliente” con almeno un giorno di anticipo.
Le sospensioni o riduzioni della fornitura dovute a sciopero saranno preannunciate
nei tempi e modi previsti dalla legge. In ogni caso tali sospensioni non
comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi
genere o natura, né potranno costituire motivo per il “Cliente” di anticipata
risoluzione del presente contratto.
Le variazioni di pressione o delle caratteristiche fisico/chimiche del gas naturale,
nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura, in caso di lavori programmati
sulle condotte di distribuzione o di trasporto del gas naturale, o cause accidentali o di
forza maggiore, o da esigenze di sicurezza degli impianti, o disposte dalle
competenti Autorità, non danno diritto né a riduzioni del corrispettivo, né al
risarcimento di danni, né alla risoluzione del contratto.
Art. 7 – Diritto di ripensamento - di recesso - Cessione del contratto
Art. 7.1 - Diritto di ripensamento
Nei contratti conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza, ovvero conclusi in
un luogo diverso dai locali commerciali dell’esercente il “Cliente” può recedere
senza oneri entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dei documenti contrattuali,
inviando una lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della sede di MADOGAS SRL.
Art. 7.2 – Diritto di recesso
E’ facoltà del Cliente finale esercitare il diritto di recesso dal contratto
di somministrazione, in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale e con termini
di preavviso determinati con delibera n° 144/07 dell’AEEG e di seguito indicati:
- “Cliente finale domestico” in regime di tutela o non in regime di tutela, non
superiore ad un mese ed è esercitabile in qualsiasi momento.
- “Cliente domestico” che recede senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di
cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, non superiore ad un mese;
- “Cliente non domestico” con consumi di gas naturale non superiori a 200.000m3
anno, non superiore a tre mesi.
Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo
al ricevimento della comunicazione del recesso da parte di MADOGAS SRL.
Il recesso dovrà essere manifestato dal “Cliente” in forma scritta con inoltro tramite
raccomandata
A.R. con allegata copia del documento di riconoscimento.
Contestualmente al recesso, il “Cliente” dovrà inoltre comunicare l’indirizzo
dove spedire la fattura del conguaglio finale.
La cessazione del contratto diviene efficace dal momento in cui il “Distributore”
accede al misuratore per verificarne lo stato, rilevare la lettura dei prelievi residui
da fatturare e procedere alla chiusura del misuratore.
In ogni caso il “Cliente” rimane responsabile dei prelievi e di eventuali danni arrecati
alle apparecchiature e di quant’altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a
disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei prelievi e la chiusura
del contatore, e ciò sino alla effettiva chiusura del contatore medesimo.
MADOGAS SRL può esercitare, in ogni momento, il diritto di recesso,
relativamente a un contratto concluso con un “Cliente non in regime di tutela”, in
forma scritta. Il recesso sarà esercitato tramite raccomandata A.R. con un
preavviso, previsto dalla sopraccitata delibera, non inferiore a sei mesi, calcolato a
partire dal primo giorno del primo mese successivo dal recapito al Cliente della
comunicazione di recesso.
Art. 7.3 - Cessione del contratto
Il Cliente non potrà cedere in nessun caso il contratto a terzi senza il
consenso scritto di MADOGAS SRL. La stessa potrà cedere, dandone preavviso in
tutto o in parte, il presente contratto a soggetto che sia in grado di svolgere il
medesimo servizio e a società controllate, controllanti o comunque collegate.
Art. 8 – Condizioni economiche di fornitura - Modalità delle variazioni
e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi – PCS - Prezzo
Art. 8.1- Condizioni economiche di fornitura
Le condizioni economiche di fornitura del gas naturale (tariffe) proposte dalla
Società di Vendita per il “Cliente finale Domestico” (tab. 1 delib. AEEG n° 138/03)
per
gli
“usi
civili”,
compreso
l’utilizzo
del
gas
naturale
per
“riscaldamento centralizzato”, con prelievi annui inferiori a 200.000 m3, , sono
determinate dagli specifici criteri emanati dall’AEEG e pubblicate nel suo sito
internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. MADOGAS SRL le rende
note sul proprio sito web e nelle “comunicazioni” esposte in fattura.
Le tariffe di fornitura, per singolo punto di riconsegna, offerte alla clientela di cui
sopra sono costituite da due componenti:
A - “Tariffa per i servizi di “Distribuzione e Misura”,composta da:
A1) componenti fissi espressi in €/anno per “PDR”addebitati in quote mensili;
A2) c om ponenti v ari abi li per v olumi prel ev ati dal Cl ient e es press i in
cent es imi di euro per St /m 3, dif f erenzi ati per s c agli oni di c onsumo
annuo previ s ti dall ’ A EE G c on del ibera 159/ 08;
B – “Tariffa vendita al Dettaglio” composta dai seguenti corrispettivi:
B1) “Quota Fissa” in €/cliente/anno; tale quota è indipendente dai prelievi
effettuati e dovrà essere corrisposta anche in caso di mancati prelievi;
B2) “Quota Variabile”, espressa in centesimi di Euro per St/m3, attiene
essenzialmente al valore di cessione dell’energia consegnata (“materia prima”).
Essa, espressa sino giugno 2009 in €/GJ o in €/m3, è determinata dalla
sommatoria delle seguenti componenti:
b1) “QTi” componente tariffaria a copertura dei costi di trasporto e dispacciamento
su rete nazionale e regionale dei gasdotti;
b2) “QS” componente tariffaria a copertura dei costi di stoccaggio minerario
strategico e di modulazione;
b3) “CCI”, corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso con
la maggiorazione del corrispettivo unitario variabile “CFGUI”(fondo Oneri
Fornitore Grossista di Ultima istanza – istituito con delib.AEEG 39/08) ;
b4) “QVD”, componente tariffaria variabile relativa alla vendita al dettaglio.
L’esposizione in fattura del prezzo per m3 potrà anche essere la sommatoria delle
due “quote variabili” (A2+B2).
Le quote saranno gravate dalle imposte previste in materia.
Art. 8.2 - Determinazione delle variazioni e/o adeguamenti automatici
Le variazioni delle condizioni economiche della “Tariffa di distribuzione” decorrono,
normalmente, dal 1 Gennaio di ogni anno in conformità con i relativi provvedimenti
emanati dall’AEEG in materia.
La “Tariffa vendita al Dettaglio” può variare in corso di anno termico anche per
effetto degli adeguamenti deliberati dall’AEEG relativi:
- al costo della “materia prima” (“CCI”), con cadenza trimestrale (1° gennaio – 1°
aprile – 1° luglio – 1° ottobre); laddove l’indice energetico “It” riferito ai prodotti
petroliferi di riferimento (gasolio + BTZ + Brent) risulti variato rispetto al
trimestre precedente;
- alla tariffa del trasporto sulla rete nazionale e regionale dei gasdotti;
- alla tariffa dello stoccaggio per la modulazione dei prelievi ;
- provvedimenti governativi o delle Autorità preposte.
MADOGAS SRL rende note sul proprio sito web e nelle “comunicazioni” esposte in
fattura le variazioni intervenute e deliberate dall’ AEEG.
Art. 8.3 - Determinazione del PCS e dei coefficienti di adeguamento tariffario
e di correzione dei volumi
La determinazione del Potere Calorifico Superiore (PCS) del gas naturale, espresso
in MJ/m3 è effettuata dall’impresa di trasporto. Per gli “usi domestici” si adotta con
validità per anno termico il “PCS di ambito” determinato secondo le disposizioni e
direttive dell’AEEG.
Il coefficiente “M” di adeguamento delle “Tariffe” alla quota altimetrica e alla zona
climatica, per il “Cliente” dotato di gruppo di misura e/o contatore volumetrico con
misura del gas in bassa pressione e non provvisto di correttore, sarà
conforme a quanto previsto nell’allegato 2 alla delibera 237/2000 dell’AEEG.
L’”M” sarà uguale ad 1,00 per il “Cliente” allacciato alla rete di distribuzione locale in
“MP” o in “BP” con misuratore provvisto di correttore di volumi.
Per il “Cliente” il cui “PDR” è alimentato in “MP” o in “BP” con misuratore di
classe non inferiore a G40, in assenza di correttore di volumi, il dato del volume
prelevato sarà riportato alle condizioni standard con le modalità previste dall’ art. 38
della delibera AEEG n°159/08- allegato A..In tal caso il coefficiente correttivo “M”sarà uguale ad 1,00. I
valori del presente articolo saranno esposti in fattura .
Art. 8.4 - Prezzo
Il “Cliente”, in relazione ai sottostanti parametri contrattuali concordati per il punto
di riconsegna di cui alla “Proposta”:
- tipologia di utilizzo;
- valore del “PCS di Ambito”, o rapportato a 38,1 MJ/m3 per gli “usi non
domestici”;
- volume annuo, prelievo orario massimo richiesto (valori espressi in m3
Standard), potenzialità termica totale degli apparecchi installati (solo per
forniture con prelievi previsti maggiori di 200.000 m3/anno);
si impegna a pagare, per ogni m3 prelevato, il prezzo determinato da MADOGAS
SRL, comprensivo delle eventuali variazioni di aggiornamento intervenute nell’anno
termico, (prezzo e variazioni approvati e deliberati dall’AEEG), al netto di imposte e
tasse ed incluse quote fisse.
MADOGAS SRL rende noto sul proprio sito web le tariffe vigenti per scaglioni di
prelievo crescenti in vigore nei vari periodi dell’anno termico.
Art. 9 - Garanzie richieste al “Cliente”
Il “Cliente” è tenuto a versare un deposito cauzionale (fruttifero), a titolo
di garanzia delle obbligazioni assunte. Il valore massimo di esso, previsto
dall’AEEG con delibera 229/01 e successive modifiche ed integrazioni, è così
determinato:
- € 25,00 per prelievi previsti fino a 500 m3/anno;
- € 77,00 per prelievi previsti fino a 5.000 m3/anno;
- Per prelievi anno superiore a 5.000 sarà rapportato ad una mensilità di consumo
medio previsto.
Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte; al momento
della cessazione del contratto il deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato
degli interessi legali, con la fattura di conguaglio finale e secondo le modalità
stabilite nella citata delibera, previa regolazione da parte del “Cliente” di ogni altra
pendenza per qualsiasi titolo.
Diversamente, qualora il “Cliente” autorizzi nella “Proposta” la domiciliazione
bancaria delle fatture su proprio conto corrente, essa sarà considerata forma di
garanzia equivalente a deposito cauzionale per i soli Clienti con prelievi sino a 5.000
m3/anno.
Art. 10 –Garanzie riconosciute al “Cliente”
Art. 10.1 – “Carta dei Servizi”.
MADOGAS SRL con l’emanazione della propria “Carta dei Servizi”, in attuazione delle
direttive impartite dal P.C.d.M. il 27/01/1994 e dall’AEEG con varie delibere ha
formalmente stabilito i Principi generali ed i criteri del livello di qualità commerciale
del servizio di vendita del gas naturale offerto al “Cliente” misurabile
con l’indicazione di standard generali e specifici, e teso al suo continuo
miglioramento anche con il contributo dei Clienti.
La “Carta dei Servizi” è a disposizione del “Cliente” sin dal momento di una richiesta
per qualunque prestazione.
Art. 10.2 – “Procedura conciliativa e di Arbitrato”
E’ facoltà del “Cliente” laddove ritenesse insoddisfacente le risposte ad un reclamo
inoltrato, al fine di una tempestiva soluzione dell’eventuale contenzioso,adire ad
una procedura extragiudiziale, rivolgendo una istanza alla Segreteria della Camera
Arbitrale e della Mediazione di Trani, onde attivare, sia direttamente, sia
unitamente ad una delle Associazioni dei Consumatori, firmataria con
Madogas di un “Regolamento Commissione di Mediazione” .
Art. 10.3 – “Assicurazione dei Clienti Finali civili del gas distribuito a mezzo
di gasdotti locali.
Il “Cliente” come sopra indicato, è garantito da una polizza per gli infortuni, anche
subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti e la responsabilità civile, derivanti
dall’uso del gas fornito tramite un impianto di distribuzione a valle del punto di
riconsegna (delib. AEEG 152/03), il Comitato Italiano Gas (C.I.G.) ha stipulato
con l’Aurora Assicurazioni, a garanzia di tutti i “Clienti Finali” civili del gas, un
contratto di assicurazione. Le condizioni sono riportate nell’allegato estratto di
polizza. Dal sito web www.cig.it sono fruibili informazioni aggiornate e modulistica
d’uso.
Art. 11 - Rilevazione dei prelievi - Fatturazione dei prelievi e
modalità di pagamento – Rateizzazione dei pagamenti Sospensione per morosità o per prelievo fraudolento
Art. 11.1 - Rilevazione dei prelievi
MADOGAS SRL, ovvero il “Distributore” o altra ditta dagli esercenti incaricata,
sono tenuti ad inviare presso il domicilio del “Cliente” un operatore con
l'incarico di eseguire la lettura del contatore o del gruppo di misura:
- almeno una volta l'anno, per prelievi fino a 500 m3/anno;
- almeno una volta ogni sei mesi per prelievi da 501 a 5.000 m3/anno;
- almeno una volta al mese per prelievi superiori a 5.000 m3/anno ad esclusione dei
mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. Il numero
di letture indicato sopra sarà effettuato solo se il contatore del Cliente è
collocato in posizione accessibile, anche senza la presenza del cliente o di altra
persona da questi incaricata a presiedere tali compiti.
Il “Cliente” si impegna a consentire al personale di MADOGAS SRL o del
“Distributore” o di altra ditta da questi incaricata, l’accesso alla proprietà privata per
effettuare le normali operazioni di servizio quali: lettura, controllo, chiusura
e sostituzione dei contatori, verifica delle condizioni di sicurezza, sospensione
per motivi di carattere tecnico o per morosità.
In presenza di un gruppo di misura accessibile, ogni qualvolta sia inviato presso il
“Cliente” un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura,
l'esito deve essere una lettura effettiva. MADOGAS SRL, relativamente al “Cliente”
con prelievi fino a 5.000 m3/anno potrà mettere a disposizione una modalità di
autolettura degli stessi. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso
di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal “Cliente” rispetto ai prelievi
storici del “Cliente” stesso. L'autolettura, se comunicata a MADOGAS SRL
nel periodo indicato in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione a conguaglio.
In caso di assenza del “Cliente”, l’incaricato della misura rilascerà una “cartolina
postale” da compilare e spedire a MADOGAS SRL per l’autolettura che, a tutti
gli effetti, è considerata effettiva e quindi addebitata a conguaglio nel periodo
di riferimento.
Altresì,
il
“Cliente” può
effettuare
la modalità dell’ “autolettura”,
dandone comunicazione al numero verde telefonico 800 013 337 riportato in
fattura e/o indirizzo internet [email protected] e/o con modalità riportata in
fattura.
Qualora la rilevazione dei consumi effettuata non fosse ritenuta attendibile per
anomalie o manomissioni riscontrate nel misuratore e, fermo restando la facoltà del
“Distributore” di sospendere immediatamente la fornitura, verrà assunto, quale
valore di riferimento, quello risultante da analoghi periodi precedentemente
fatturati, o in mancanza di tali dati tramite stima mediante l’utilizzo dei profili
di prelievo standard associati alla categoria d’uso attribuita al Cliente (Tabella 2
allegata).
Analogamente si adotterà il procedimento sopradescritto laddove non sia stato
possibile effettuare la lettura del misuratore per inaccessibilità dei locali ove è posto
il contatore. In tale evenienza, verrà fatta al “Cliente” apposita comunicazione nella
prima fattura dei consumi.
Art. 11.1.2. Mancata lettura del gruppo di misura e o misuratore
La mancata lettura del “misuratore accessibile” comporta la corresponsione in
favore del “Cliente” di un indennizzo automatico secondo modalità e misure di cui
all’art. 14.2 della delibera dell’AEEG n° 29/03.
Art. 11.2 Fatturazione dei prelievi (Periodicità e modalità di pagamento)
I prelievi di gas naturale verranno fatturati da MADOGAS SRL in ottemperanza alle
norme vigenti e ai contenuti delle presenti Condizioni Generali e con l’addebito
dei tributi previsti dalle leggi a carico del “Cliente”.
Le rilevazioni dei prelievi di gas naturale registrati dal contatore verranno utilizzate
da MADOGAS SRL per la emissione delle relative fatture che saranno, di
norma, emesse in funzione dei prelievi annui attribuibili al “Cliente” con la
periodicità di seguito indicata:
- per prelievi fino a 500 m3/anno, almeno quadrimestrale;
- per prelievi superiori a 500 m3/anno e fino a 5.000 m3/anno, almeno trimestrale;
- per prelievi superiori a 5.000 m3/anno, almeno mensile ad esclusione dei mesi in
cui i prelievi storici sono inferiori del 90% ai prelievi medi mensili.
Nelle fatture di “acconto o stimati” i prelievi presunti saranno determinati con
l’utilizzo dei profili di prelievo standard associati alla categoria d’uso dichiarati dal
“Cliente” in riferimento alla casistica di cui alla tabella 2 allegata.
Gli eventuali errori di determinazione dei volumi derivanti da qualsiasi causa, sia in
eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente
fatturati.
Il “Cliente” è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la data
di scadenza indicata in fattura, nelle modalità previste ed ivi indicate, ovvero:
- domiciliazione bancaria o postale delle fatture (RID);
- pagamento tramite MAV (senza accollo di oneri per il Cliente) presso le filiali di
Istituto bancario con l’apposito modulo allegato alla fattura;
- bonifico bancario con valuta fissa a favore di MADOGAS SRL, corrispondente alla
data di scadenza della fattura.
Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso al “Cliente” il diritto di
differire o sospendere i pagamenti.
In caso di ritardato pagamento, oltre al corrispettivo dovuto, il “Cliente” dovrà
corrispondere gli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, nella misura pari al
tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) così come definito ai sensi dell’art.2 del D.Lgs.
213/98, aumentato di tre punti e mezzo percentuali (3,5) su base annua.
A seguito di pagamenti regolari da almeno due anni, o per tutto il periodo di
consumo, se inferiore a due anni, verrà applicato il solo interesse di mora per i primi
dieci giorni di ritardato pagamento, in misura pari al tasso di interesse legale.
MADOGAS SRL si riserva, ai sensi dell’art. 1194 c.c., in caso di ritardato pagamento
delle fatture, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva
degli interessi maturati alla data dell’incasso e successivamente a fronte della linea
capitale, indipendentemente dall’imputazione eventualmente difforme indicata dal
“Cliente” all’atto del pagamento.
Art. 11.3 – Rateizzazione dei pagamenti
Su espressa richiesta scritta del “Cliente”, formulata prima della scadenza
del termine di pagamento della fattura, l’importo dovuto può essere rateizzato,
secondo quanto previsto in merito alla delibera n° 229/01 dell’AEEG.
Per corrispettivi inferiori a €. 50,00 la rateizzazione non viene offerta.
Art. 11.4 – Sospensione per morosità e risoluzione del contratto per
prelievo fraudolento
In
caso
di
omesso
o
ritardato
pagamento
delle
fatture,
fermo
restando l’applicazione di cui sopra, MADOGAS SRL a mezzo raccomandata,
sollecita il pagamento degli importi insoluti ed avvisa il “Cliente” della eventuale
sospensione per morosità. Tra l’invio del sollecito e la sospensione per morosità è
previsto un tempo minimo di 10 (dieci) giorni.
La sospensione per morosità avviene con le garanzie previste dalla delibera 229/01
dell’AEEG. MADOGAS SRL in tale evenienza rimane comunque esonerata da ogni
responsabilità per eventuali danni che ne potessero derivare.
Gli oneri relativi alla eventuale sospensione e riattivazione per morosità, richiesti dal
“Distributore”, saranno addebitati al “Cliente” sulla prima fattura successiva alla
riapertura del misuratore.
In caso di risoluzione del contratto, per perdurante morosità, le spese di chiusura
per morosità verranno addebitate sulla fattura di cessazione della fornitura.
Il prelievo fraudolento di gas naturale comporta la risoluzione del contratto ai sensi
dell’Art. 1456 c.c.
MADOGAS SRL, altresì può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo
di accertata appropriazione fraudolenta del gas naturale, di manomissione e rottura
dei sigilli del gruppo di misura.
In ogni caso ed indipendentemente dalla sospensione della fornitura, MADOGAS
SRL si riserva di procedere, comunque, per il recupero del proprio credito nei modi
e termini di legge.
Art.12 – Qualità commerciale-Indennizzo automatico-Prestazioni
accessorie dei servizi gas
Art. 12.1 - Qualità commerciale
La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas naturale sono
normate dalla delibera dell’AEEG n°168/04, con esposizioni degli indicatori ed
obblighi del servizio di distribuzione nella “Parte II” dell’Allegato A.
Nella “Parte III” è esposta la “Qualità commerciale” dei servizi di
distribuzione e di vendita resi al “Cliente” con indicatori, livelli specifici,
indennizzi automatici etc.
Da Gennaio 2010 per i livelli specifici di qualità per il servizio di
distribuzione e misura si adotterà quanto previsto dalla delibera dell’
AEEG n°120/08.
Per il sevizio di vendita gli indicatori della qualità di cui alla delibera
168/04 verranno sostituiti con quanto previsto dalla delibera n°164/08Allegati A dal 1 luglio 2009 per le “Parte I” e “Parte II” e da Gennaio
2010 per la “Parte III”.
Art. 12.2. – Indennizzo automatico
In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità verrà corrisposto, dal
fornitore della prestazione richiesta dal “Cliente”, un “Indennizzo Automatico”
secondo la tipologia e relativa entità prevista nelle delibere dell’AEEG ed esposte
in “tabelle” allegate alla “proposta”.
Art. 12.3. - Prestazioni accessorie
Il “Cliente” può richiedere, per il tramite della “Società di Vendita”,
ulteriori prestazioni quali: preventivazioni per la esecuzione di lavori attinenti agli
impianti per la fornitura, appuntamenti personalizzati, verifica del misuratore
e della pressione di fornitura, calcolo dettagliato per la eventuale rettifica di
fatturazione, ecc.
La verifica funzionale del misuratore e della pressione, in relazione della classe del
misuratore, laddove l’accertamento dovesse rilevare un errore non superiore ai
valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, potrà far scaturire oneri
per il “Cliente” nelle misure previste dalla legge AEEG n°168/04-“Allegato A”.
I corrispettivi summenzionati saranno gravati dalle imposte previste in materia.
Art. 13 -Modifiche del contratto
MADOGAS SRL si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il
presente contratto. In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera 126/04
dell’AEEG, nell’ipotesi in cui per giustificato motivo si renda necessario il ricorso
da parte di MADOGAS SRL a tale facoltà, quest’ultima ne darà comunicazione in
forma scritta al “Cliente” con un preavviso di 60 giorni di calendario rispetto alla
data di decorrenza della variazione medesima. Il mancato rispetto di tale
termine comporta la corresponsione in favore del “Cliente” di un indennizzo
automatico secondo modalità e misure di cui all’art. 14.2 della delibera dell’AEEG
n°126/04.
Art. 14 - Informazioni – Reclami
Il “Cliente” può richiedere informazioni o proporre reclamo mettendosi in
contatto con il numero verde a servizio dei Clienti 800 013 337 o recandosi
presso la sede MADOGAS SRL in via Vecchia Trani a.c. CORATO (BA) sia di
presenza,
sia inviando una
e-mail all’indirizzo di posta elettronica
[email protected] .
E inoltre possibile inviare una nota scritta alla sede MADOGAS SRL di
CORATO, tramite posta o fax n° 080-3591945.
I reclami scritti possono anche essere presentati utilizzando l’apposito
modulo prestampato con le modalità e procedure per l’inoltro. Essi saranno
gestiti secondo le procedure di cui alle delibere n° 229/01 e n° 168/04 e n°
164/08 dell’AEEG.
Art. 15 - Comunicazioni
Le comunicazioni dirette al “Cliente” saranno validamente effettuate da MADOGAS
SRL mediante lettera semplice, se non diversamente previsto dagli articoli
sopraesposti, all’ultimo indirizzo indicato dal “Cliente”. Se le comunicazioni avranno
carattere
generale
potranno
essere
diffuse
attraverso
quotidiani
o
emittenti radiotelevisive locali ed entreranno in vigore con le decorrenze
indicate in tali comunicazioni o avvisi.
Il “Cliente” ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del suo indirizzo restando,
pertanto,
responsabile
di
qualsiasi
disguido
conseguente
alla
mancata comunicazione della variazione.
Art.16 - Cause di forza maggiore e caso fortuito
Il mancato adempimento delle Parti ad uno o più obbligazioni di cui al contratto di
fornitura, ad eccezione delle obbligazioni riguardanti corresponsione di somme di
denaro, sarà esente da responsabilità tra le Parti qualora l’inadempimento sia
riconducibile ad una causa di forza maggiore, intendendosi per tale ogni evento,
fatto, atto o circostanza non imputabile alla Parte che lo invoca, che non sia stato
possibile prevenire, evitare o eliminare usando l’ordinaria diligenza e che abbia reso
impossibile in modo assoluto l’adempimento di dette obbligazioni.
La Parte che invochi una causa di forza maggiore dovrà fornire evidenza del fatto
che tale circostanza non sia stata determinata da essa in maniera diretta o indiretta
e ne darà comunicazione scritta all’altra Parte non appena ne abbia potuto prendere
conoscenza, descrivendo con la massima precisione la suddetta causa
e comunicando tutte le informazioni relative, al fine di consentire l’esatta
valutazione dell’avvenimento invocato e l’incidenza dello stesso sull’esecuzione
degli obblighi contrattuali, al fine di individuare le soluzioni e le misure adeguate
volte a limitare le incidenze di tale evento.
Art.17 – Clausola risolutiva espressa
Fermo restando i casi già previsti, MADOGAS SRL potrà risolvere il contratto, salvo il
risarcimento del danno, mediante invio di comunicazione scritta al Cliente
nei seguenti casi:
- il “Cliente” sia stato inadempiente in precedenti contratti di fornitura di gas
naturale;
- il “Cliente” sia iscritto nel registro dei protesti e/o sottoposto a procedure
esecutive e/o concorsuali.
Art. 18 – Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dal
“Cliente” per l’attivazione del servizio richiesto di fornitura di gas naturale saranno
trattati da parte di MADOGAS SRL adottando le misure idonee a garantire
la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Presso MADOGAS SRL saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali
relativi al presente contratto. I dati verranno utilizzati:
- a) per scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale. A tal
fine, i dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi nominati
da MADOGAS SRL responsabili o incaricati del trattamento;
- b) per finalità connesse alla tutela del credito, all’identificazione del cliente e per
l’esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti;
- c) per finalità di promozione commerciale verso il cliente e verso il pubblico, a tal
fine i dati potranno essere comunicati a società esterne della cui collaborazione
MADOGAS SRL potrà avvalersi.
Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per il punto a), in quanto,
in caso di rifiuto a fornire dati anagrafici e fiscali, MADOGAS SRL sarà impossibilitata
all’erogazione del servizio di fornitura.
Ha invece natura facoltativa per i punti b) e c).
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di
mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e
delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 196/03, tutte le operazioni,
o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine “trattamento”.
Titolare del trattamento dei dati personali è:
MADOGAS SRL, Via Vecchia Trani a.c. 70033 CORATO (BA).
In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto a quanto
previsto ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.
Art. 19 - Foro competente
Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità alla
risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di
Trani.
Art. 20 – Altre condizioni
Per quanto qui non indicato si farà riferimento al codice civile e alle disposizioni
deliberate dall’AEEG ed in particolar modo alle: n° 229/01 (adozione di direttiva
concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai Clienti
Finali ecc.), 138/03 (Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di
fornitura gas ai Clienti Finali ecc. ), 126/04 (“Codice di condotta commerciale
per la vendita di gas naturale ai Clienti Finali”) e 168/04 (“Disposizioni
in materia dei servizi
di distribuzione, misura e vendita di gas”) e
successive modifiche e integrazioni, n°138/04 (adozione di garanzie per il libero
accesso al servizio di distribuzione del gas naturale),
n°108/06
(“Codice
distribuzione”), n° 79/07 (criteri per l’aggiornamento
delle
condizioni
economiche
di
fornitura
di
gas
naturale), 120/08 e 159/08
(Regolazione qualità dei servizi di distribuzione e misura e relative tariffe),
164/08 ( Testo integrato della regolazione dei servizi di vendita di gas
naturale.