condizioni generali per la fornitura di gas naturale
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CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE Il presente documento contiene le condizioni applicate dalla MADOGAS S.r.l., con sede legale in Via Vecchia Trani a.c. – 70033 Corato(BA), per la fornitura del gas naturale. Esso è parte integrante di ogni singolo contratto di fornitura senza che ne occorra la apposita sottoscrizione. Al “Cliente” sarà fornita copia. I contenuti del presente documento sono conformi al disposto di cui agli artt. 11 e 13 dell’allegato “A” della delibera dell’AEEG n°126/04 s.m.e i.; il mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt. citati comporta la corresponsione di “indennizzo automatico” a favore del “Cliente” nelle entità indicate all’ art. 14 dell’allegato A della citata delibera. Art. 1. - Definizioni (a) Autorità o AEEG: è L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, istituita con Legge 14 novembre 1995 n° 481. (b) Cliente Finale : e’ un soggetto che acquista gas naturale per uso proprio. (c) Cliente Finale domestico, in seguito “Cliente”: è il consumatore allacciato alla rete di distribuzione che acquista gas per uso proprio per volumi annui non superiori a 200.000 m3; e la cui categoria d’uso è prevista nella Tabella 1 della delibera AEEG.157/07 e s.m.i. (d) Cliente in regime di tutela: è il Cliente finale che non ha mai esercitato la propria idoneità e al quale sono applicate le condizioni economiche di cui alla deliberazione del l’AEEG n. 138/03. (e) Cliente non in regime di tutela: è il Cliente finale diverso dal Cliente servito in regime di tutela. (f) Impresa di Distribuzione: è l’azienda che esercita l’attività di distribuzione del gas naturale, tramite reti di gasdotti locali, per la consegna ai Clienti. Di seguito denominata “Distributore”. (g) Impresa di trasporto: è l’azienda che opera il trasporto del gas naturale tramite la rete nazionale e regionale di gasdotti. (h) Società di Vendita: è l’azienda che vende gas naturale ai Clienti. Nel presente contratto la società è MADOGAS S.r.l. – sede legale in CORATO (BA), autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico. (i) Autolettura: è la rilevazione da parte del “Cliente finale”, con conseguente comunicazione all’esercente (Distributore e/o Società di Vendita), dei dati espressi dal contatore. (j) Categoria d’uso: è la variabile che caratterizza il profilo di prelievo di un punto di riconsegna in funzione dell’utilizzo del gas. (k) Classe di prelievo: è la variabile che caratterizza il profilo di prelievo di un punto di riconsegna in funzione dei giorni settimanali in cui il prelievo ha valore significativo. (l) Codice di condotta commerciale: testo di norme che regolano i rapporti fra la società di vendita e i Clienti finali. (m) Codice di Rete: testo che contiene regole e modalità per la gestione e il funzionamento della rete di trasporto del gas. (n) Codice di Rete per la distribuzione: testo con regole per l’accesso e i rapporti tra le imprese che gestiscono gli impianti di distribuzione e le imprese di vendita per l’erogazione del servizio di distribuzione su rete cittadina del gas naturale. (o) Coefficente “M”: E’ un valore previsto nell’allegato 2 alla delibera n° 237/2000 dell’AEEG per l’adeguamento delle “Tariffe” alla quota altimetrica e alla zona climatica della località della fornitura del gas. L’ ”M”è uguale ad 1,00 per il “Cliente “allacciato alla rete di distribuzione in”MP”o in”BP”con misuratore provvisto di correttore dei volumi. (p) Contatore o misuratore: si intende lo strumento di misurazione dei volumi di gas munito di totalizzatore numerico, installato dal Distributore presso il Cliente. (q) Contratto di fornitura o di vendita: elaborato con il quale l'esercente il servizio di vendita del gas naturale è obbligato, a fronte del versamento di una tariffa o di un prezzo, ad eseguire a favore del Cliente finale prestazioni periodiche o continuative. (r) Deposito cauzionale: è la somma versata dal Cliente finale all’esercente per garantire l’esatto adempimento del contratto di vendita. (s) Diritto di recesso: è il diritto potestativo, riconosciuto alle Parti, di recedere unilateralmente da un contratto di fornitura senza penalità e senza spese di chiusura. (t) Domiciliazione bancaria o postale: è il sistema di pagamento delle fatture o bollette con il quale il “Cliente” attribuisce mandato ad una banca o ad un'impresa esercente il servizio postale di effettuare il relativo addebito sul proprio conto corrente. (u) Fatturazione stimata o in acconto: è la fatturazione, in assenza dei dati di prelievo misurati, effettuata con l’utilizzo del “profilo di prelievo” determinato dal “Distributore” al Cliente finale secondo delib.AEEG n°17/07 e s.m.i. . (v) Gruppo di misura: è la parte dell’impianto di alimentazione del Cliente finale che serve per l’intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all’impianto interno del Cliente; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati. (w) impianto di distribuzione: è una rete di gasdotti locali, integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l’attività di distribuzione. Esso è costituito dall’insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di riconsegna (P D R) o di vendita e dai gruppi di misura. (x) Impianto interno o di utenza del Cliente finale: è il complesso costituito dalle tubazioni a valle del contatore, dagli utilizzatori, dalle apparecchiature di controllo e dai sistemi per lo scarico dei prodotti della combustione. L’alloggiamento del contatore fa parte integrante dell’impianto interno. (y) Lettura: è la rilevazione da parte dell'esercente dei dati espressi dal totalizzatore numerico del gruppo di misura. (z) Livello specifico di qualità commerciale: indicatori riferiti alla singola prestazione da garantire al Cliente (delibera AEEG 168/04e 120/08). Ad ogni livello specifico si applica la disciplina degli indennizzo automatici. (aa)MAV: modalità di pagamento gratuito mediante avviso. (bb) PCS: è la quantità di calore prodotta dalla combustione completa, a pressione costante di 1,01325 bar e temperatura di 15° C, dell’unità di volume del gas. L’unità di misura è il megajoule(MJ) al m3. (cc) Pressione del gas naturale: si articola secondo le definizioni del Decreto Ministeriale 24 novembre 1984: “Alta” (AP) superiore a 5 bar (1a, 2a e 3a specie), “Media” (MP), superiore a 0,04 bar e non superiore a 5 bar (4a, 5a e 6a specie), “Bassa” (BP) non superiore a 0,04 bar (7a specie). (dd)Procedura di reclamo: sono le regole che la società di vendita e il Cliente sono tenuti ad osservare in caso di ricevimento o formulazione di un reclamo. (ee)Profilo di prelievo: è la ripartizione temporale dei prelievi per il punto di riconsegna rilevati sino alla data dell’ultima lettura e una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo, tenuto conto del prelievo annuo. (delibera AEEG.n°17/07) (ff) Proposta di adesione contrattuale: è la richiesta, completa di tutti gli elementi e formalizzata anche a mezzo della modulistica della S ocietà di vendita, con la quale il Cliente finale richiede la fornitura di gas naturale. (gg)Punto di riconsegna (PdR): è il punto in cui la Società di Vendita mette a disposizione il gas al Cliente finale; identifica il confine tra l’impianto di distribuzione e l’impianto interno del Cliente. (hh)Reclamo: è ogni comunicazione, verbale o scritta, presentata alla società di vendita, con la quale il “Cliente” esprime una lamentela per quanto concerne la non rispondenza del servizio ottenuto a uno o più requisiti definiti da leggi o provvedimenti amministrativi, ovvero dal contratto di vendita sottoscritto, e per quanto concerne altri aspetti del rapporto tra società e “Cliente”. (ii) Standard m3 (ST/m3): è, ai fini tariffari, il m3 di gas alle condizioni standard:temperatura 15°C E PRESSIONE ASSOLUTA DI 1,01325 BAR (jj) TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità di servizi di vendita di gas naturale.(Delibera AEEG n°164/08) (kk) TUDG: è Il Testo Unico delle disposizioni emanate dall’AEEG per la regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas (Delibere AEEG n° 120/08 e 159/08). Per ulteriori definizioni si rimanda al D.Lgs. n°164/2000 e alle delibere dell’AEEG.n°229/01,138/03,126/04,138/04,168/04,144/07,120/08,159/08,164/0 8 ecc. Art. 2 – Oggetto del contratto Oggetto del contratto è la fornitura di gas naturale da parte di MADOGAS S.r.l. con sede legale in Via Vecchia Trani a.c. 70033 Corato (BA), P.I. 04824790721 REA n° 279920/1996 BA (di seguito MADOGAS S.r.l.) a favore del “Cliente finale” (art. 1 definizioni) nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Art. 3 - Proposta di adesione contrattuale – Accettazione - Revoca della Proposta – Decorrenza e Durata del contratto La “Proposta di adesione contrattuale” per la fornitura di gas naturale (di seguito “Proposta”), formulata e sottoscritta dal “Cliente”, accettata da MADOGAS S.r.l., entro i termini previsti dalla delibera dell’AEEG n° 144/07, renderà il contratto perfezionato e valido a tutti gli effetti di legge e comporterà, per la Società di Vendita, l'obbligo dell'avvio del servizio nei tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa. MADOGAS S.r.l. si riserverà, comunque, il diritto di non accettare la “Proposta” fatta dal “Cliente” e quindi di non attivare la fornitura. E’ facoltà del Cliente esercitare la revoca della “Proposta” entro 10 giorni dalla sottoscrizione, senza addebito di alcun onere, inviando una comunicazione scritta a MADOGAS S.r.l. tramite raccomandata A.R. La data di decorrenza della fornitura, in caso di recesso per cambio di fornitore, potrà essere quella indicata dal Cliente nel modulo: “Recesso per cambio fornitore gas naturale”, allegato alla “Proposta”, ovvero quella indicata nella prima fattura utile. In ogni caso, sarà subordinata alle regole tecniche ed amministrative del “Distributore” locale. Qualora per cause non imputabili a MADOGAS S.r.l., la data d’inizio della fornitura per il punto di riconsegna venga differita ad altra data, la decorrenza della fornitura di gas naturale si intenderà rinviata alla prima data utile successiva che verrà tempestivamente comunicata da MADOGAS S.r.l. al “Cliente”. Il contratto avrà una durata di 12 mesi. Alla scadenza esso si intenderà tacitamente rinnovato ogni volta per un periodo di ulteriori dodici mesi, salvo recesso da inviarsi secondo le modalità di cui all’art. 7.2. Per il “Cliente”, l’attivazione della fornitura comporterà l’assunzione di obblighi indicati nei successivi articoli. Art. 4 -Presupposti per ottenere la fornitura L’inizio della fornitura del gas naturale, tramite rete di distribuzione cittadina da parte di MADOGAS SRL per “sostituzione del fornitore” avverrà nei tempi e con le procedure previste dal “codice di rete di distribuzione” vigente nel luogo della fornitura. Per la nuova fornitura, l’inizio della stessa sarà subordinato al soddisfacimento delle condizioni che seguono: 1. possibilità di allacciamento alla rete del gas naturale cittadina ed impianto interno del Cliente realizzato ai sensi della legge 46/90 e risultante dalla apposita “dichiarazione di conformità”; 2. disponibilità di un punto di riconsegna di gas presso il luogo di fornitura; ottenimento di autorizzazioni da parte del “Distributore” e del “Cliente” per quanto di ciascuna pertinenza; 3. accettazione e pagamento degli oneri contrattuali che, di norma, sono addebitati nella prima fattura quali: - 4. contributo, ove dovuto e richiesto, di allacciamento o di attivazione come determinato dalle norme vigenti o, in mancanza di queste, direttamente dal “Distributore”. Qualora le caratteristiche tecniche per la erogazione della fornitura risultassero diverse da quelle considerate come base per la determinazione preventiva del contributo, esso sarà soggetto a conguaglio; deposito cauzionale, o equivalente garanzia con misure e modalità indicate al successivo Art. 9. prova della regolarità edilizia dell’immobile con i dati catastali, da esibire eventualmente con autocertificazione (modulo allegato). Art. 5 - Competenze e responsabilità Le denunce degli usi del gas naturale previste da disposizioni di legge in materie fiscali e/o amministrative presenti e future avverranno a cura del “Cliente” ad eccezione di quelle per le quali fosse esplicitamente prescritto che debbano esser fatte dalla Società di Vendita. In questo caso, il “Cliente” si obbligherà a fornire tempestivamente a MADOGAS SRL tutti i necessari elementi, assumendo la responsabilità dell’esattezza dei medesimi. Il “Cliente” autorizzerà MADOGAS SRL ad effettuare in qualsiasi momento il controllo dei suoi impianti per l’accertamento dell’uso del gas naturale fornitogli. L’esecuzione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto interno e degli apparecchi di utilizzazione sono di esclusiva competenza e responsabilità del “Cliente”. Pertanto il “Cliente” dovrà adempiere alle disposizioni previste dalla delibera dell’AEEG n° 40/04 e successive modifiche ed integrazioni. L’attivazione della fornitura resta subordinata alla verifica degli impianti e della documentazione prevista dalla suddetta delibera da parte del “Distributore”. E’ inoltre responsabilità del “Cliente” provvedere alla cura e protezione del contatore. In caso di difettoso funzionamento dello stesso, o di altra parte dell’impianto di proprietà del “Distributore”, il “Cliente” dovrà avvertire immediatamente, il”Distributore”e dovrà permettere ad esso l’accesso al proprio impianto. I numeri telefonici di “pronto intervento”del “Distributore” sono riportati in ogni fattura dei prelievi del “Cliente”e nei rispettivi siti internet. Art. 6 – Condizioni tecniche di erogazione del servizio Il gas naturale verrà fornito in corrispondenza del punto di riconsegna del “Distributore”, dove a tutti gli effetti si intenderà effettuata la riconsegna. Essa potrà avvenire con valori di pressione compresi tra 0,02 bar e 0,04 bar per forniture in “BP” e tra gli 0,04 bar e i 5 bar per le forniture in “MP”. L’unità di misura del consumo dei prelievi è il metro cubo (m3) alle condizioni standard (S.t./m 3) con P.C.S. (Potere Calorifico Superiore) espresso in MJ/m3. I prelievi saranno determinati a mezzo di appositi apparecchi misuratori (contatori) la cui portata, numero, tipo ed ubicazione sono stabiliti dal “Distributore”. Gli stessi potranno essere eventualmente integrati con idonee apparecchiature per la rettifica dei volumi di gas naturale registrati. Le apparecchiature di misura esistenti presso il Punto di riconsegna sono di proprietà del “Distributore”. La procedura di collocamento ed attivazione di nuovi Punti di riconsegna nonché le opere murarie, se necessarie, sono a carico del “Cliente”. Il “Cliente” sarà responsabile dell’eventuale manomissione degli apparecchi di misura. Ogni tentativo per alterare la misura del gas o per sottrarre in modo fraudolento gas non misurato darà la facoltà a MADOGAS SRL, ai sensi dell’Art. 1456 c.c., di risolvere il presente contratto, salvo ogni diritto a risarcimento del danno. MADOGAS SRL potrà sospendere o limitare la fornitura del gas naturale non solo per cause di forza maggiore (fra queste compresi scioperi, eventi naturali, nonché diminuzioni nella disponibilità globale di gas naturale dovute a sospensioni o limitazione degli approvvigionamenti di qualsiasi provenienza), ma anche per ragioni di carattere tecnico o per lavori da eseguire lungo la rete. Tali interruzioni saranno limitate al tempo strettamente indispensabile. Le sospensioni parziali o totali della fornitura non dovute a cause di forza maggiore verranno, ove possibile, preannunciate da MADOGAS SRL al “Cliente” con almeno un giorno di anticipo. Le sospensioni o riduzioni della fornitura dovute a sciopero saranno preannunciate nei tempi e modi previsti dalla legge. In ogni caso tali sospensioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento di danni di qualsiasi genere o natura, né potranno costituire motivo per il “Cliente” di anticipata risoluzione del presente contratto. Le variazioni di pressione o delle caratteristiche fisico/chimiche del gas naturale, nonché le interruzioni o limitazioni della fornitura, in caso di lavori programmati sulle condotte di distribuzione o di trasporto del gas naturale, o cause accidentali o di forza maggiore, o da esigenze di sicurezza degli impianti, o disposte dalle competenti Autorità, non danno diritto né a riduzioni del corrispettivo, né al risarcimento di danni, né alla risoluzione del contratto. Art. 7 – Diritto di ripensamento - di recesso - Cessione del contratto Art. 7.1 - Diritto di ripensamento Nei contratti conclusi attraverso forme di comunicazione a distanza, ovvero conclusi in un luogo diverso dai locali commerciali dell’esercente il “Cliente” può recedere senza oneri entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dei documenti contrattuali, inviando una lettera raccomandata A.R. all’indirizzo della sede di MADOGAS SRL. Art. 7.2 – Diritto di recesso E’ facoltà del Cliente finale esercitare il diritto di recesso dal contratto di somministrazione, in anticipo rispetto alla scadenza contrattuale e con termini di preavviso determinati con delibera n° 144/07 dell’AEEG e di seguito indicati: - “Cliente finale domestico” in regime di tutela o non in regime di tutela, non superiore ad un mese ed è esercitabile in qualsiasi momento. - “Cliente domestico” che recede senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, non superiore ad un mese; - “Cliente non domestico” con consumi di gas naturale non superiori a 200.000m3 anno, non superiore a tre mesi. Il termine di preavviso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della comunicazione del recesso da parte di MADOGAS SRL. Il recesso dovrà essere manifestato dal “Cliente” in forma scritta con inoltro tramite raccomandata A.R. con allegata copia del documento di riconoscimento. Contestualmente al recesso, il “Cliente” dovrà inoltre comunicare l’indirizzo dove spedire la fattura del conguaglio finale. La cessazione del contratto diviene efficace dal momento in cui il “Distributore” accede al misuratore per verificarne lo stato, rilevare la lettura dei prelievi residui da fatturare e procedere alla chiusura del misuratore. In ogni caso il “Cliente” rimane responsabile dei prelievi e di eventuali danni arrecati alle apparecchiature e di quant’altro dovuto nel caso in cui, pur provvedendo a disdire la fornitura, non renda possibile la rilevazione finale dei prelievi e la chiusura del contatore, e ciò sino alla effettiva chiusura del contatore medesimo. MADOGAS SRL può esercitare, in ogni momento, il diritto di recesso, relativamente a un contratto concluso con un “Cliente non in regime di tutela”, in forma scritta. Il recesso sarà esercitato tramite raccomandata A.R. con un preavviso, previsto dalla sopraccitata delibera, non inferiore a sei mesi, calcolato a partire dal primo giorno del primo mese successivo dal recapito al Cliente della comunicazione di recesso. Art. 7.3 - Cessione del contratto Il Cliente non potrà cedere in nessun caso il contratto a terzi senza il consenso scritto di MADOGAS SRL. La stessa potrà cedere, dandone preavviso in tutto o in parte, il presente contratto a soggetto che sia in grado di svolgere il medesimo servizio e a società controllate, controllanti o comunque collegate. Art. 8 – Condizioni economiche di fornitura - Modalità delle variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi – PCS - Prezzo Art. 8.1- Condizioni economiche di fornitura Le condizioni economiche di fornitura del gas naturale (tariffe) proposte dalla Società di Vendita per il “Cliente finale Domestico” (tab. 1 delib. AEEG n° 138/03) per gli “usi civili”, compreso l’utilizzo del gas naturale per “riscaldamento centralizzato”, con prelievi annui inferiori a 200.000 m3, , sono determinate dagli specifici criteri emanati dall’AEEG e pubblicate nel suo sito internet e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. MADOGAS SRL le rende note sul proprio sito web e nelle “comunicazioni” esposte in fattura. Le tariffe di fornitura, per singolo punto di riconsegna, offerte alla clientela di cui sopra sono costituite da due componenti: A - “Tariffa per i servizi di “Distribuzione e Misura”,composta da: A1) componenti fissi espressi in €/anno per “PDR”addebitati in quote mensili; A2) c om ponenti v ari abi li per v olumi prel ev ati dal Cl ient e es press i in cent es imi di euro per St /m 3, dif f erenzi ati per s c agli oni di c onsumo annuo previ s ti dall ’ A EE G c on del ibera 159/ 08; B – “Tariffa vendita al Dettaglio” composta dai seguenti corrispettivi: B1) “Quota Fissa” in €/cliente/anno; tale quota è indipendente dai prelievi effettuati e dovrà essere corrisposta anche in caso di mancati prelievi; B2) “Quota Variabile”, espressa in centesimi di Euro per St/m3, attiene essenzialmente al valore di cessione dell’energia consegnata (“materia prima”). Essa, espressa sino giugno 2009 in €/GJ o in €/m3, è determinata dalla sommatoria delle seguenti componenti: b1) “QTi” componente tariffaria a copertura dei costi di trasporto e dispacciamento su rete nazionale e regionale dei gasdotti; b2) “QS” componente tariffaria a copertura dei costi di stoccaggio minerario strategico e di modulazione; b3) “CCI”, corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all’ingrosso con la maggiorazione del corrispettivo unitario variabile “CFGUI”(fondo Oneri Fornitore Grossista di Ultima istanza – istituito con delib.AEEG 39/08) ; b4) “QVD”, componente tariffaria variabile relativa alla vendita al dettaglio. L’esposizione in fattura del prezzo per m3 potrà anche essere la sommatoria delle due “quote variabili” (A2+B2). Le quote saranno gravate dalle imposte previste in materia. Art. 8.2 - Determinazione delle variazioni e/o adeguamenti automatici Le variazioni delle condizioni economiche della “Tariffa di distribuzione” decorrono, normalmente, dal 1 Gennaio di ogni anno in conformità con i relativi provvedimenti emanati dall’AEEG in materia. La “Tariffa vendita al Dettaglio” può variare in corso di anno termico anche per effetto degli adeguamenti deliberati dall’AEEG relativi: - al costo della “materia prima” (“CCI”), con cadenza trimestrale (1° gennaio – 1° aprile – 1° luglio – 1° ottobre); laddove l’indice energetico “It” riferito ai prodotti petroliferi di riferimento (gasolio + BTZ + Brent) risulti variato rispetto al trimestre precedente; - alla tariffa del trasporto sulla rete nazionale e regionale dei gasdotti; - alla tariffa dello stoccaggio per la modulazione dei prelievi ; - provvedimenti governativi o delle Autorità preposte. MADOGAS SRL rende note sul proprio sito web e nelle “comunicazioni” esposte in fattura le variazioni intervenute e deliberate dall’ AEEG. Art. 8.3 - Determinazione del PCS e dei coefficienti di adeguamento tariffario e di correzione dei volumi La determinazione del Potere Calorifico Superiore (PCS) del gas naturale, espresso in MJ/m3 è effettuata dall’impresa di trasporto. Per gli “usi domestici” si adotta con validità per anno termico il “PCS di ambito” determinato secondo le disposizioni e direttive dell’AEEG. Il coefficiente “M” di adeguamento delle “Tariffe” alla quota altimetrica e alla zona climatica, per il “Cliente” dotato di gruppo di misura e/o contatore volumetrico con misura del gas in bassa pressione e non provvisto di correttore, sarà conforme a quanto previsto nell’allegato 2 alla delibera 237/2000 dell’AEEG. L’”M” sarà uguale ad 1,00 per il “Cliente” allacciato alla rete di distribuzione locale in “MP” o in “BP” con misuratore provvisto di correttore di volumi. Per il “Cliente” il cui “PDR” è alimentato in “MP” o in “BP” con misuratore di classe non inferiore a G40, in assenza di correttore di volumi, il dato del volume prelevato sarà riportato alle condizioni standard con le modalità previste dall’ art. 38 della delibera AEEG n°159/08- allegato A..In tal caso il coefficiente correttivo “M”sarà uguale ad 1,00. I valori del presente articolo saranno esposti in fattura . Art. 8.4 - Prezzo Il “Cliente”, in relazione ai sottostanti parametri contrattuali concordati per il punto di riconsegna di cui alla “Proposta”: - tipologia di utilizzo; - valore del “PCS di Ambito”, o rapportato a 38,1 MJ/m3 per gli “usi non domestici”; - volume annuo, prelievo orario massimo richiesto (valori espressi in m3 Standard), potenzialità termica totale degli apparecchi installati (solo per forniture con prelievi previsti maggiori di 200.000 m3/anno); si impegna a pagare, per ogni m3 prelevato, il prezzo determinato da MADOGAS SRL, comprensivo delle eventuali variazioni di aggiornamento intervenute nell’anno termico, (prezzo e variazioni approvati e deliberati dall’AEEG), al netto di imposte e tasse ed incluse quote fisse. MADOGAS SRL rende noto sul proprio sito web le tariffe vigenti per scaglioni di prelievo crescenti in vigore nei vari periodi dell’anno termico. Art. 9 - Garanzie richieste al “Cliente” Il “Cliente” è tenuto a versare un deposito cauzionale (fruttifero), a titolo di garanzia delle obbligazioni assunte. Il valore massimo di esso, previsto dall’AEEG con delibera 229/01 e successive modifiche ed integrazioni, è così determinato: - € 25,00 per prelievi previsti fino a 500 m3/anno; - € 77,00 per prelievi previsti fino a 5.000 m3/anno; - Per prelievi anno superiore a 5.000 sarà rapportato ad una mensilità di consumo medio previsto. Gli importi relativi ai consumi vanno considerati al netto delle imposte; al momento della cessazione del contratto il deposito cauzionale verrà restituito, maggiorato degli interessi legali, con la fattura di conguaglio finale e secondo le modalità stabilite nella citata delibera, previa regolazione da parte del “Cliente” di ogni altra pendenza per qualsiasi titolo. Diversamente, qualora il “Cliente” autorizzi nella “Proposta” la domiciliazione bancaria delle fatture su proprio conto corrente, essa sarà considerata forma di garanzia equivalente a deposito cauzionale per i soli Clienti con prelievi sino a 5.000 m3/anno. Art. 10 –Garanzie riconosciute al “Cliente” Art. 10.1 – “Carta dei Servizi”. MADOGAS SRL con l’emanazione della propria “Carta dei Servizi”, in attuazione delle direttive impartite dal P.C.d.M. il 27/01/1994 e dall’AEEG con varie delibere ha formalmente stabilito i Principi generali ed i criteri del livello di qualità commerciale del servizio di vendita del gas naturale offerto al “Cliente” misurabile con l’indicazione di standard generali e specifici, e teso al suo continuo miglioramento anche con il contributo dei Clienti. La “Carta dei Servizi” è a disposizione del “Cliente” sin dal momento di una richiesta per qualunque prestazione. Art. 10.2 – “Procedura conciliativa e di Arbitrato” E’ facoltà del “Cliente” laddove ritenesse insoddisfacente le risposte ad un reclamo inoltrato, al fine di una tempestiva soluzione dell’eventuale contenzioso,adire ad una procedura extragiudiziale, rivolgendo una istanza alla Segreteria della Camera Arbitrale e della Mediazione di Trani, onde attivare, sia direttamente, sia unitamente ad una delle Associazioni dei Consumatori, firmataria con Madogas di un “Regolamento Commissione di Mediazione” . Art. 10.3 – “Assicurazione dei Clienti Finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali. Il “Cliente” come sopra indicato, è garantito da una polizza per gli infortuni, anche subiti dai familiari conviventi e dai dipendenti e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas fornito tramite un impianto di distribuzione a valle del punto di riconsegna (delib. AEEG 152/03), il Comitato Italiano Gas (C.I.G.) ha stipulato con l’Aurora Assicurazioni, a garanzia di tutti i “Clienti Finali” civili del gas, un contratto di assicurazione. Le condizioni sono riportate nell’allegato estratto di polizza. Dal sito web www.cig.it sono fruibili informazioni aggiornate e modulistica d’uso. Art. 11 - Rilevazione dei prelievi - Fatturazione dei prelievi e modalità di pagamento – Rateizzazione dei pagamenti Sospensione per morosità o per prelievo fraudolento Art. 11.1 - Rilevazione dei prelievi MADOGAS SRL, ovvero il “Distributore” o altra ditta dagli esercenti incaricata, sono tenuti ad inviare presso il domicilio del “Cliente” un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del contatore o del gruppo di misura: - almeno una volta l'anno, per prelievi fino a 500 m3/anno; - almeno una volta ogni sei mesi per prelievi da 501 a 5.000 m3/anno; - almeno una volta al mese per prelievi superiori a 5.000 m3/anno ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili. Il numero di letture indicato sopra sarà effettuato solo se il contatore del Cliente è collocato in posizione accessibile, anche senza la presenza del cliente o di altra persona da questi incaricata a presiedere tali compiti. Il “Cliente” si impegna a consentire al personale di MADOGAS SRL o del “Distributore” o di altra ditta da questi incaricata, l’accesso alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali: lettura, controllo, chiusura e sostituzione dei contatori, verifica delle condizioni di sicurezza, sospensione per motivi di carattere tecnico o per morosità. In presenza di un gruppo di misura accessibile, ogni qualvolta sia inviato presso il “Cliente” un operatore con l'incarico di eseguire la lettura del gruppo di misura, l'esito deve essere una lettura effettiva. MADOGAS SRL, relativamente al “Cliente” con prelievi fino a 5.000 m3/anno potrà mettere a disposizione una modalità di autolettura degli stessi. L'autolettura è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal “Cliente” rispetto ai prelievi storici del “Cliente” stesso. L'autolettura, se comunicata a MADOGAS SRL nel periodo indicato in bolletta, sarà valida ai fini della fatturazione a conguaglio. In caso di assenza del “Cliente”, l’incaricato della misura rilascerà una “cartolina postale” da compilare e spedire a MADOGAS SRL per l’autolettura che, a tutti gli effetti, è considerata effettiva e quindi addebitata a conguaglio nel periodo di riferimento. Altresì, il “Cliente” può effettuare la modalità dell’ “autolettura”, dandone comunicazione al numero verde telefonico 800 013 337 riportato in fattura e/o indirizzo internet [email protected] e/o con modalità riportata in fattura. Qualora la rilevazione dei consumi effettuata non fosse ritenuta attendibile per anomalie o manomissioni riscontrate nel misuratore e, fermo restando la facoltà del “Distributore” di sospendere immediatamente la fornitura, verrà assunto, quale valore di riferimento, quello risultante da analoghi periodi precedentemente fatturati, o in mancanza di tali dati tramite stima mediante l’utilizzo dei profili di prelievo standard associati alla categoria d’uso attribuita al Cliente (Tabella 2 allegata). Analogamente si adotterà il procedimento sopradescritto laddove non sia stato possibile effettuare la lettura del misuratore per inaccessibilità dei locali ove è posto il contatore. In tale evenienza, verrà fatta al “Cliente” apposita comunicazione nella prima fattura dei consumi. Art. 11.1.2. Mancata lettura del gruppo di misura e o misuratore La mancata lettura del “misuratore accessibile” comporta la corresponsione in favore del “Cliente” di un indennizzo automatico secondo modalità e misure di cui all’art. 14.2 della delibera dell’AEEG n° 29/03. Art. 11.2 Fatturazione dei prelievi (Periodicità e modalità di pagamento) I prelievi di gas naturale verranno fatturati da MADOGAS SRL in ottemperanza alle norme vigenti e ai contenuti delle presenti Condizioni Generali e con l’addebito dei tributi previsti dalle leggi a carico del “Cliente”. Le rilevazioni dei prelievi di gas naturale registrati dal contatore verranno utilizzate da MADOGAS SRL per la emissione delle relative fatture che saranno, di norma, emesse in funzione dei prelievi annui attribuibili al “Cliente” con la periodicità di seguito indicata: - per prelievi fino a 500 m3/anno, almeno quadrimestrale; - per prelievi superiori a 500 m3/anno e fino a 5.000 m3/anno, almeno trimestrale; - per prelievi superiori a 5.000 m3/anno, almeno mensile ad esclusione dei mesi in cui i prelievi storici sono inferiori del 90% ai prelievi medi mensili. Nelle fatture di “acconto o stimati” i prelievi presunti saranno determinati con l’utilizzo dei profili di prelievo standard associati alla categoria d’uso dichiarati dal “Cliente” in riferimento alla casistica di cui alla tabella 2 allegata. Gli eventuali errori di determinazione dei volumi derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso sia in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati. Il “Cliente” è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la data di scadenza indicata in fattura, nelle modalità previste ed ivi indicate, ovvero: - domiciliazione bancaria o postale delle fatture (RID); - pagamento tramite MAV (senza accollo di oneri per il Cliente) presso le filiali di Istituto bancario con l’apposito modulo allegato alla fattura; - bonifico bancario con valuta fissa a favore di MADOGAS SRL, corrispondente alla data di scadenza della fattura. Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso al “Cliente” il diritto di differire o sospendere i pagamenti. In caso di ritardato pagamento, oltre al corrispettivo dovuto, il “Cliente” dovrà corrispondere gli interessi di mora, per ogni giorno di ritardo, nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) così come definito ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. 213/98, aumentato di tre punti e mezzo percentuali (3,5) su base annua. A seguito di pagamenti regolari da almeno due anni, o per tutto il periodo di consumo, se inferiore a due anni, verrà applicato il solo interesse di mora per i primi dieci giorni di ritardato pagamento, in misura pari al tasso di interesse legale. MADOGAS SRL si riserva, ai sensi dell’art. 1194 c.c., in caso di ritardato pagamento delle fatture, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso e successivamente a fronte della linea capitale, indipendentemente dall’imputazione eventualmente difforme indicata dal “Cliente” all’atto del pagamento. Art. 11.3 – Rateizzazione dei pagamenti Su espressa richiesta scritta del “Cliente”, formulata prima della scadenza del termine di pagamento della fattura, l’importo dovuto può essere rateizzato, secondo quanto previsto in merito alla delibera n° 229/01 dell’AEEG. Per corrispettivi inferiori a €. 50,00 la rateizzazione non viene offerta. Art. 11.4 – Sospensione per morosità e risoluzione del contratto per prelievo fraudolento In caso di omesso o ritardato pagamento delle fatture, fermo restando l’applicazione di cui sopra, MADOGAS SRL a mezzo raccomandata, sollecita il pagamento degli importi insoluti ed avvisa il “Cliente” della eventuale sospensione per morosità. Tra l’invio del sollecito e la sospensione per morosità è previsto un tempo minimo di 10 (dieci) giorni. La sospensione per morosità avviene con le garanzie previste dalla delibera 229/01 dell’AEEG. MADOGAS SRL in tale evenienza rimane comunque esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni che ne potessero derivare. Gli oneri relativi alla eventuale sospensione e riattivazione per morosità, richiesti dal “Distributore”, saranno addebitati al “Cliente” sulla prima fattura successiva alla riapertura del misuratore. In caso di risoluzione del contratto, per perdurante morosità, le spese di chiusura per morosità verranno addebitate sulla fattura di cessazione della fornitura. Il prelievo fraudolento di gas naturale comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell’Art. 1456 c.c. MADOGAS SRL, altresì può sospendere la fornitura anche senza preavviso a motivo di accertata appropriazione fraudolenta del gas naturale, di manomissione e rottura dei sigilli del gruppo di misura. In ogni caso ed indipendentemente dalla sospensione della fornitura, MADOGAS SRL si riserva di procedere, comunque, per il recupero del proprio credito nei modi e termini di legge. Art.12 – Qualità commerciale-Indennizzo automatico-Prestazioni accessorie dei servizi gas Art. 12.1 - Qualità commerciale La qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas naturale sono normate dalla delibera dell’AEEG n°168/04, con esposizioni degli indicatori ed obblighi del servizio di distribuzione nella “Parte II” dell’Allegato A. Nella “Parte III” è esposta la “Qualità commerciale” dei servizi di distribuzione e di vendita resi al “Cliente” con indicatori, livelli specifici, indennizzi automatici etc. Da Gennaio 2010 per i livelli specifici di qualità per il servizio di distribuzione e misura si adotterà quanto previsto dalla delibera dell’ AEEG n°120/08. Per il sevizio di vendita gli indicatori della qualità di cui alla delibera 168/04 verranno sostituiti con quanto previsto dalla delibera n°164/08Allegati A dal 1 luglio 2009 per le “Parte I” e “Parte II” e da Gennaio 2010 per la “Parte III”. Art. 12.2. – Indennizzo automatico In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di qualità verrà corrisposto, dal fornitore della prestazione richiesta dal “Cliente”, un “Indennizzo Automatico” secondo la tipologia e relativa entità prevista nelle delibere dell’AEEG ed esposte in “tabelle” allegate alla “proposta”. Art. 12.3. - Prestazioni accessorie Il “Cliente” può richiedere, per il tramite della “Società di Vendita”, ulteriori prestazioni quali: preventivazioni per la esecuzione di lavori attinenti agli impianti per la fornitura, appuntamenti personalizzati, verifica del misuratore e della pressione di fornitura, calcolo dettagliato per la eventuale rettifica di fatturazione, ecc. La verifica funzionale del misuratore e della pressione, in relazione della classe del misuratore, laddove l’accertamento dovesse rilevare un errore non superiore ai valori ammissibili fissati dalla normativa tecnica vigente, potrà far scaturire oneri per il “Cliente” nelle misure previste dalla legge AEEG n°168/04-“Allegato A”. I corrispettivi summenzionati saranno gravati dalle imposte previste in materia. Art. 13 -Modifiche del contratto MADOGAS SRL si riserva la facoltà di modificare unilateralmente il presente contratto. In ottemperanza a quanto previsto dalla delibera 126/04 dell’AEEG, nell’ipotesi in cui per giustificato motivo si renda necessario il ricorso da parte di MADOGAS SRL a tale facoltà, quest’ultima ne darà comunicazione in forma scritta al “Cliente” con un preavviso di 60 giorni di calendario rispetto alla data di decorrenza della variazione medesima. Il mancato rispetto di tale termine comporta la corresponsione in favore del “Cliente” di un indennizzo automatico secondo modalità e misure di cui all’art. 14.2 della delibera dell’AEEG n°126/04. Art. 14 - Informazioni – Reclami Il “Cliente” può richiedere informazioni o proporre reclamo mettendosi in contatto con il numero verde a servizio dei Clienti 800 013 337 o recandosi presso la sede MADOGAS SRL in via Vecchia Trani a.c. CORATO (BA) sia di presenza, sia inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected] . E inoltre possibile inviare una nota scritta alla sede MADOGAS SRL di CORATO, tramite posta o fax n° 080-3591945. I reclami scritti possono anche essere presentati utilizzando l’apposito modulo prestampato con le modalità e procedure per l’inoltro. Essi saranno gestiti secondo le procedure di cui alle delibere n° 229/01 e n° 168/04 e n° 164/08 dell’AEEG. Art. 15 - Comunicazioni Le comunicazioni dirette al “Cliente” saranno validamente effettuate da MADOGAS SRL mediante lettera semplice, se non diversamente previsto dagli articoli sopraesposti, all’ultimo indirizzo indicato dal “Cliente”. Se le comunicazioni avranno carattere generale potranno essere diffuse attraverso quotidiani o emittenti radiotelevisive locali ed entreranno in vigore con le decorrenze indicate in tali comunicazioni o avvisi. Il “Cliente” ha l’obbligo di comunicare ogni variazione del suo indirizzo restando, pertanto, responsabile di qualsiasi disguido conseguente alla mancata comunicazione della variazione. Art.16 - Cause di forza maggiore e caso fortuito Il mancato adempimento delle Parti ad uno o più obbligazioni di cui al contratto di fornitura, ad eccezione delle obbligazioni riguardanti corresponsione di somme di denaro, sarà esente da responsabilità tra le Parti qualora l’inadempimento sia riconducibile ad una causa di forza maggiore, intendendosi per tale ogni evento, fatto, atto o circostanza non imputabile alla Parte che lo invoca, che non sia stato possibile prevenire, evitare o eliminare usando l’ordinaria diligenza e che abbia reso impossibile in modo assoluto l’adempimento di dette obbligazioni. La Parte che invochi una causa di forza maggiore dovrà fornire evidenza del fatto che tale circostanza non sia stata determinata da essa in maniera diretta o indiretta e ne darà comunicazione scritta all’altra Parte non appena ne abbia potuto prendere conoscenza, descrivendo con la massima precisione la suddetta causa e comunicando tutte le informazioni relative, al fine di consentire l’esatta valutazione dell’avvenimento invocato e l’incidenza dello stesso sull’esecuzione degli obblighi contrattuali, al fine di individuare le soluzioni e le misure adeguate volte a limitare le incidenze di tale evento. Art.17 – Clausola risolutiva espressa Fermo restando i casi già previsti, MADOGAS SRL potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno, mediante invio di comunicazione scritta al Cliente nei seguenti casi: - il “Cliente” sia stato inadempiente in precedenti contratti di fornitura di gas naturale; - il “Cliente” sia iscritto nel registro dei protesti e/o sottoposto a procedure esecutive e/o concorsuali. Art. 18 – Privacy Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali forniti dal “Cliente” per l’attivazione del servizio richiesto di fornitura di gas naturale saranno trattati da parte di MADOGAS SRL adottando le misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto della normativa sopra richiamata. Presso MADOGAS SRL saranno raccolti e archiviati i dati anagrafici e commerciali relativi al presente contratto. I dati verranno utilizzati: - a) per scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale. A tal fine, i dati potranno essere trattati con la collaborazione di soggetti terzi nominati da MADOGAS SRL responsabili o incaricati del trattamento; - b) per finalità connesse alla tutela del credito, all’identificazione del cliente e per l’esperimento di informative atte ad accertare la veridicità dei dati forniti; - c) per finalità di promozione commerciale verso il cliente e verso il pubblico, a tal fine i dati potranno essere comunicati a società esterne della cui collaborazione MADOGAS SRL potrà avvalersi. Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per il punto a), in quanto, in caso di rifiuto a fornire dati anagrafici e fiscali, MADOGAS SRL sarà impossibilitata all’erogazione del servizio di fornitura. Ha invece natura facoltativa per i punti b) e c). Il trattamento dei dati personali sarà effettuato sia manualmente sia con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 196/03, tutte le operazioni, o complesso di operazioni, previste dallo stesso decreto con il termine “trattamento”. Titolare del trattamento dei dati personali è: MADOGAS SRL, Via Vecchia Trani a.c. 70033 CORATO (BA). In relazione al trattamento dei dati personali, l’interessato ha diritto a quanto previsto ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. Art. 19 - Foro competente Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione, alla validità alla risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Trani. Art. 20 – Altre condizioni Per quanto qui non indicato si farà riferimento al codice civile e alle disposizioni deliberate dall’AEEG ed in particolar modo alle: n° 229/01 (adozione di direttiva concernente le condizioni contrattuali del servizio di vendita del gas ai Clienti Finali ecc.), 138/03 (Criteri per la determinazione delle condizioni economiche di fornitura gas ai Clienti Finali ecc. ), 126/04 (“Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai Clienti Finali”) e 168/04 (“Disposizioni in materia dei servizi di distribuzione, misura e vendita di gas”) e successive modifiche e integrazioni, n°138/04 (adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale), n°108/06 (“Codice distribuzione”), n° 79/07 (criteri per l’aggiornamento delle condizioni economiche di fornitura di gas naturale), 120/08 e 159/08 (Regolazione qualità dei servizi di distribuzione e misura e relative tariffe), 164/08 ( Testo integrato della regolazione dei servizi di vendita di gas naturale.