Consiglio di Stato, sez. IV, 12.11.2015 n. 5157

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Consiglio di Stato, sez. IV, 12.11.2015 n. 5157
Consiglio di Stato, sez. IV, 12.11.2015 n. 5157;
Materia: Mancata ammissione concorso
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 7391 del 2015, proposto da:
L. S., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Tamburello, Luigi Medugno,
con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, Via Panama N°58;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; in persona
dei legali rappresentanti pro-tempore,
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione I bis n. 09287/2015, resa tra
le parti, concernente mancata ammissione concorso pubblico per esami e titoli per
reclutamento di 602 allievi carabinieri effettivi, riservato ai volontari delle forze
armate – mcp;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015 il Cons. Francesco
Mele e uditi per le parti gli avvocati Federico Freni su delega dell'avvocato Luigi
Medugno;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., n. 9287/2015 del 9-7-2015, il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione Prima Bis, ha dichiarato
l’improcedibilità del ricorso proposto dal signor S. L. avverso il provvedimento di
non ammissione per superamento del limite di età al concorso pubblico per il
reclutamento di 602 carabinieri effettivi, riservato ai volontari delle forze armate in
ferma prefissata annuale o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o
in congedo, nonché avverso l’articolo 2, comma1, lettera c del relativo bando,
prevedente, tra i requisiti di partecipazione, “ se volontari in ferma prefissata di cui
alla lettera a, non abbiano superato il ventottesimo anno di età alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell’art. 3, cioè siano
nati dopo il 25 maggio 1987 compreso”.
A fondamento della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di
interesse il giudice di prime cure ha rilevato “che il ricorrente , ammesso con
riserva a sostenere le prove scritte per il reclutamento a 602 carabinieri effettivi, ha
conseguito il punteggio di 83/100, punteggio non idoneo a superare la prova
concorsuale”.
Ciò premesso, ritiene la Sezione che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice
di primo grado, il signor S. abbia interesse alla decisione di merito della domanda
giurisdizionale proposta.
Va, invero, rilevato che il bando di cui trattasi non prevede un punteggio minimo
assoluto per il superamento della prova scritta, ma prescrive al comma 4 che,
all’esito di essa, l’amministrazione “determinerà la formazione di una graduatoria
per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica
di cui all’art. 9 (l’entità dei concorrenti da ammettere a dette prove sarà determinata
moltiplicando per 2,3 il numero dei posti a concorso…), così collegandolo al
numero dei posti messi a concorso, in relazione ai quali l’articolo 1, comma 7,
prevede che esso “potrà essere incrementato qualora dovessero essere rese
disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse
finanziarie”.
Orbene, il punteggio riportato dal signor S. all’esito della prova scritta (83/100)
non gli consentiva il superamento della stessa sulla base dell’originario numero di
posti messi a concorso. Il suddetto punteggio, peraltro, gli avrebbe consentito
l’ammissione alla prova successiva nel caso di incremento degli stessi, possibilità
espressamente prevista dalla lex specialis e concretamente verificatasi a seguito del
provvedimento del Comandante Generale dell’Arma , n. 114/9-5-2014 CC del 19
agosto 2015, il quale ha disposto (art. 1) che “il numero dei posti … è
complessivamente incrementato di n. 630 unità, dal n. 602 al n. 1232”,
richiamando in proposito il reclutamento straordinario autorizzato con il d.l. n. 78
del 19-6-2015.
Sulla base del richiamato incremento e del criterio di individuazione del punteggio
minimo utile previsto dal bando, il punteggio concretamente riportato dal signor S.
– ripetesi ammesso con riserva in virtù di decreto monocratico presidenziale – gli
avrebbe consentito di partecipare alla prova successiva.
Le suddette considerazioni, dunque, consentono di ritenere – contrariamente a
quanto affermato dal TAR – la sussistenza dell’interesse del ricorrente ad ottenere
una decisione di merito sulla domanda proposta.
Va tuttavia rilevato che le doglianze articolate dall’appellante non possono
condurre all’accoglimento della domanda demolitoria, risultando la stessa
infondata nel merito.
Di conseguenza, l’appello deve essere rigettato per le considerazioni che di seguito
si svolgono.
Viene contestata dall’appellante la legittimità della previsione del bando che,
fissando al non superamento del 28° anno di età e, dunque, all’essere “nati dopo il
25 maggio 1987 compreso” un requisito di partecipazione alla procedura, ne ha
determinato l’esclusione, essendo egli nato l’11-4-1987.
Parte appellante deduce in primo luogo la violazione e l’errata applicazione dell’art.
2049 del d.lgs. n. 66/2010 ed eccesso di potere, rilevando che la contestata
prescrizione della lex specialis si porrebbe in contrasto con la richiamata norma, la
quale prescrive che “per la partecipazione ai pubblici concorsi il limite massimo di
età richiesto è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio prestato, comunque
non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare”.
Assume, pertanto, che egli avrebbe avuto diritto all’innalzamento del limite di età
in virtù del servizio prestato per un anno (servizio in ferma prefissata dal 6-9-2011
al 6-9-2012) e, dunque, ove il bando avesse fatto corretta applicazione della citata
disposizione, evidentemente prevedendo il diritto all’innalzamento, egli non
sarebbe stato escluso.
La censura è infondata per due ordini di ragioni.
Rileva in primo luogo la Sezione che la disposizione di innalzamento del limite di
età invocata dal ricorrente non è applicabile al concorso in esame (per il
reclutamento nell’Arma dei Carabinieri), trattandosi di disposizione contenuta nel
decreto legislativo n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) alla sezione VIII
del capo VI , titolo II del libro VIII , espressamente rubricata “diritti inerenti al
lavoro civile”.
Di conseguenza, la “elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi
pubblici” prevista dall’articolo 2049 si riferisce ai concorsi pubblici per l’accesso a
carriere civili e non anche a quelli relativi all’accesso alla carriera militare.
Sotto altro profilo, si osserva, di poi, che il bando di gara oggetto di impugnativa è
pienamente rispettoso delle disposizioni del codice dell’ordinamento militare
relative al limite di età per l’accesso alla relativa carriera, le quali pure prevedono un
innalzamento del limite ordinario in caso di avvenuta previa prestazione di servizio
militare.
Va, invero, in proposito considerato che l’articolo 707 del decreto legislativo n.
66/2010 (inserito nella parte di esso relativa al reclutamento nell’Arma dei
Carabinieri) prevede, in via ordinaria, il limite massimo del non superamento del
ventiseiesimo anno di età, disponendo poi che lo stesso “è elevato a ventotto anni
per i giovani che hanno già prestato servizio militare”.
Da quanto sopra consegue che il bando di cui trattasi, nella determinazione del
limite massimo di età per la partecipazione alla procedura in oggetto (riservata a
soggetti che già abbiano prestato servizio militare), risulta legittimo sotto il
denunziato profilo, sia per inapplicabilità della norma invocata, sia perché tiene
conto (prevedendo come limite massimo il 28° anno di età) dello specifico e
peculiare innalzamento di esso contemplato dalla normativa disciplinante il
reclutamento per l’accesso alla carriera militare.
Parte appellante deduce, altresì, la violazione della Direttiva Europea 2000/78/Ce
del 27 novembre 2000, articolo 6, denunziando eccesso di potere, difetto di
motivazione e violazione dei principi di par condicio dei concorrenti.
La denunziata violazione dell’art. 6 della invocata Direttiva, a giudizio della
Sezione, non sussiste.
La norma prevede che “le disparità di trattamento in ragione dell’età non
costituiscono
discriminazione
laddove
esse
siano
oggettivamente
e
ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità
legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro
e di formazione professionale”.
Orbene, non vi è chi non veda come la fissazione di un limite massimo di età per
l’accesso alla carriera militare risulta ragionevolmente giustificata da una finalità
legittima, in considerazione del particolare status e della peculiarità delle funzioni
svolte dagli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, le quali evidentemente
giustificano la previsione di un limite massimo di età per l’accesso, correlato ad
esigenze di efficienza fisica, carattere particolarmente impegnativo delle
prestazioni, natura usurante delle stesse, nonché esigenze di formazione.
D’altra parte, lo stesso bando, nelle premesse, dà atto di quanto sopra, laddove
precisa: “Considerata la specialità della disciplina complessiva in ordine al
personale militare, desumibile dal combinato disposto dell’articolo 625, comma 1,
del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato “rapporti con l’ordinamento
generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri
ordinamenti speciali”, dell’art. 19 comma 1 della legge 4-11-2010, n. 183, rubricato
“Specificità delle Forze Armate., delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei
Vigili del fuoco”, dell’art. 51, ultimo periodo, della legge n. 388/2000, rubricato
“programmazione delle assunzioni e norme interpretative” e dell’art. 3, comma 1,
del decreto legislativo 30-3-2001, n. 165, concernente “Personale in regime di
diritto pubblico”; Considerato che la specialità sopra descritta si giustifica alla luce
dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del
quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di
prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all’età, all’efficienza
fisica e al profilo psico-attitudinale ….”.
I richiamati caratteri di specificità delle funzioni e delle prestazioni richieste e di
peculiarità di status del personale militare giustificano il richiesto limite di età e,
dunque, trattandosi di disciplina particolare ragionevolmente correlata alla
tipologia del rapporto, non si ravvisa neppure violazione degli articoli 3 e 4 della
Costituzione, non risultando violati i canoni di parità di trattamento e di
ragionevolezza.
Né può accedersi alla interpretazione (ed alle conseguenti censure formulate nei
motivi 2c e 2d dell’atto di appello), secondo cui la previsione del non superamento
del 28° anno di età andrebbe letta nel senso del non avvenuto “compimento dei
ventinove anni”, altrimenti violandosi i principi di affidamento, di favor
partecipationis, di parità di trattamento e di ragionevolezza.
Le doglianze non sono meritevoli di favorevole considerazione, ove si consideri:
che una lettura diversa ed estensiva della disposizione del bando viene a scontrarsi
con la lettera della disposizione, laddove questa, dopo essersi riferita a candidati
che “non abbiano superato il ventottesimo anno di età”, ne esplicita chiaramente la
concreta portata temporale, espressamente prescrivendo che possono partecipare
soggetti “che siano nati dopo il 25 maggio 1987 compreso”, così indicando che il
periodo intercorrente tra il compimento del ventottesimo anno di età ed il
compimento del ventinovesimo non è utile ai fini dell’ammissione al concorso;
che, in disparte la espressa previsione della lex specialis, anche oggettivamente tale
ultimo periodo costituisce “superamento” del ventottesimo anno di età;
che risulta logica e ragionevole, dovendosi comunque fissare un limite, la scelta di
fare riferimento all’età in termini di compimento dell’anno e non considerare
conseguentemente periodi ulteriori ad esso (anche se inferiori all’anno), risultando
l’anno, in materia di età, termine di riferimento comune ed ordinariamente
utilizzato (in luogo dei mesi o dei giorni).
L’appello è in conclusione infondato e deve, per l’effetto, essere respinto, così
confermandosi il non accoglimento della domanda del giudice di primo grado, sia
pure per le ragioni di merito più sopra esposte, le quali conducono alla
infondatezza del ricorso originario ed alla sua reiezione.
Nulla è dovuto per le spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della
intimata Amministrazione.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello così come in
motivazione specificato.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2015