Daspo manifestazioni sportive - Atti e modelli di Polizia Giudiziaria
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Daspo manifestazioni sportive - Atti e modelli di Polizia Giudiziaria
DASPO MANIFESTAZIONI SPORTIVE E PROVVEDIMENTI Per manifestazioni sportive si intendono le competizioni che si svolgono nell’ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico nazionale Italiano (CONI) (art. 2 bis del D.L. n. 336/2001). Al fine di garantire sicurezza e incolumità fisica a chi si reca allo stadio, sono state introdotte norme per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza, che si applicano ai fatti accaduti in occasione o a causa di manifestazioni sportive di qualsiasi tipo. Per i campi di calcio sono in vigore particolari regole strutturali. La disciplina di base in materia di repressione degli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive è rappresentata essenzialmente dalla legge 13 dicembre 1989 n. 401 che prevede diverse forme di intervento: a) provvedimenti di polizia di sicurezza; b) specifici reati e particolari attività di polizia giudiziaria; c) disposizioni processuali speciali relative ai giudizi concernenti questi reati. Per arginare la violenza connessa con le manifestazioni sportive, la legge prevede la possibilità di applicare a determinati soggetti “pericolosi” misure di prevenzione personali e patrimoniali ed una misura di prevenzione “atipica” (il DASPO), e parallelamente attribuisce al prefetto il potere di differire e vietare determinate manifestazioni sportive: 1. Il questore può vietare l’accesso ai luoghi (anche all’estero)(1) in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché ad altri luoghi, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime (DASPO), ai soggetti denunciati o condannati nel corso degli ultimi cinque anni per reati connessi ad episodi di violenza. 2. Nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza possono essere applicate anche misure di prevenzione personali e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 1423/1956 e alla legge 575/1965. 3. Il prefetto, per urgenti e gravi necessità pubbliche, connesse allo svolgimento di manifestazioni sportive, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre il differimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea oppure, in situazioni connotate dal pericolo di grave turbativa, può vietare lo svolgimento di manifestazioni sportive per periodi non superiori a trenta giorni. Prima di adottare il provvedimento deve sentire il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e del CONI. Reati e violazioni amministrative La legge 401/1989 punisce una pluralità di comportamenti illeciti (reati e violazioni amministrative(2)) connessi con le manifestazioni sportive Danneggiamento (art. 635 c. p.) In base alla nuova formulazione dell’art. 635 c.p., chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, con la reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, anche quando il fatto è commesso sopra attrezzature ed impianti sportivi al fine (dolo specifico) di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. L’ipotesi rientra ora nella previsione dell’art. 381, lett. h) c.p., che consente l’arresto facoltativo in flagranza Lancio di materiale pericoloso (art. 6bis L. 401/1989) Nei luoghi interessati alle manifestazioni sportive è vietato lanciare o utilizzare, in modo da creare un concreto pericolo per le persone razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere. Si tratta di un delitto, punito con la reclusione da uno a quattro anni (con facoltà di arresto in flagranza), che si configura nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, ed a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa Il fatto costituisce reato se avviene nei luoghi o nelle immediate vicinanze:• in cui si svolgono manifestazioni sportive• oppure interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. E’ sufficiente che il lancio o l’utilizzo del materiale abbia creato un pericolo per le persone; se dal fatto è derivato un danno alle persone, la pena è aumentata fino alla metà. Inoltre la pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione. Possesso di materiale pericoloso (art. 6bis L. 401/1989) Possesso di materiale pericoloso (art. 6ter L. 401/1989). Nei luoghi interessati alle manifestazioni sportive, è vietato anche il semplice possesso di: razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere. Si tratta di un delitto, punito con la reclusione e la multa, che si configura nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, ed a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa. Il fatto costituisce reato se avviene nei luoghi o nelle immediate vicinanze:• in cui si svolgono manifestazioni sportive• oppure interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Scavalcamento ed invasione di campo (art. 6bis L. 401/1989). Chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, con l'arresto e con l'ammenda. La pena è della reclusione(da sei mesi a quattro anni) se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica. Attenzione! Il reato, che può configurarsi nelle manifestazioni sportive (anche non competitive), è una contravvenzione. Nell’ ipotesi aggravata, costituisce invece delitto con facoltà di arresto in flagranza, ma riguarda unicamente le competizioni calcistiche. Ad esempio: l’invasione di campo con conseguente sospensione di un campionato internazionale di tennis, non rientra nell’ipotesi aggravata e costituisce quindi contravvenzione. Anche in questo caso, peraltro, si ripete il già segnalato difetto di tassatività, che impedisce di stabilire con certezza il confine tra rilevanza e irrilevanza del ritardo e quindi valutare la possibilità di operare l’arresto. Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 583quater c.p.). Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni. Al riguardo, sembra facile prevedere una eccezione di illegittimità costituzionale, quanto meno per violazione dell’art. 3 della Cost. (principio di eguaglianza). Basti pensare che le lesioni gravi o gravissime provocate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive sono ora punite più gravemente rispetto alle medesime lesioni causate durante una pubblica riunione non preavvisata a carattere xenofobo o razzista. Violenza o minaccia a P.U. aggravata (art. 339 c.p.). Se la violenza o la minaccia ad un pubblico ufficiale è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi previsti dalla prima parte dell'art. 336 c.p. (per costringerlo a fare un atto contrario a propri doveri o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio) e dagli articoli 337 c. p. (resistenza a P.U), della reclusione da cinque a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'art. 336 (per costringerlo a compiere un atto del proprio ufficio o servizio o per influire comunque su di esso) , della reclusione da due a otto anni. Questa disposizione si applica anche nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (art. 6quater L. 401/1989). Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 (Violenza o minaccia a P.U.) e 337 (resistenza a P.U.) del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Attenzione! Gli addetti ai controlli non sono pubblici ufficiali: solo le pene inflitte a chi commette determinati reati nei loro confronti, sono le medesime. L’ipotesi rientra nella previsione dell’art. 381 c.p.p., che consente l’arresto facoltativo in flagranza per i delitti con pena edittale superiore nel massimo a tre anni. Divieto di striscioni e cartelloni incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce (art. 2-bis, D.L. 8/07) Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. E’ anche vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (art. 2 D.L. n. 122/1993)(3). In ambedue i casi si tratta di una contravvenzione punita con l'arresto. Nota: i concetti di “impianti sportivi” e di “luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche” non coincidono. Ad esempio: solo la contravvenzione relativa al possesso di simboli xenofobi o razzisti si configura anche sulle strade in cui transita una gara ciclistica. Violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo (art. 1septies del D.L. n. 28/2003). Chiunque, fuori dei casi di accesso in un impianto di capienza superiore a 7.500 persone, privo del biglietto numerato, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l'infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo. In quest’ultimo caso, al contravventore possono essere applicati DASPO, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La seconda parte della norma, redatta con una pessima tecnica giuridica, è il tipico esempio di grida manzoniana. Per i principi generali relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie, infatti (art. 8bis L. 689/81), si ha reiterazione solo quando la violazione amministrativa viene accertata con provvedimento esecutivo: essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Conclusione: anche nel caso di ripetute violazioni, quando la persona interessata si avvale della facoltà di effettuare il P.M.R. ex art. 16 della legge 689/81, non opera la reiterazione, non scatta l’aumento fino alla metà del massimo e non è consentito applicare il DASPO. Vendita abusiva di biglietti (art. 1 sexies del D.L. n. 28/ 2003). Chiunque, nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima, vende abusivamente titoli di accesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria. Per espressa disposizione della legge, al trasgressore, il questore può infliggere il divieto di accesso e le prescrizioni (DASPO) anche nel caso in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge 689/1981(4) Turbativa di manifestazioni sportive (art. 7 L. 401/1989). Chiunque turba il regolare svolgimento di una manifestazione sportiva è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 154. Si tratta di una ipotesi residuale, che, tuttavia, non è alternativa ad altri comportamenti sanzionati in via amministrativa. Ad esempio, è possibile che questa violazione venga commessa congiuntamente alla violazione del regolamento d’uso dell’impianto. Arresto in flagranza e flagranza differita Oltre ai casi di arresto obbligatorio o facoltativo previsti dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto in flagranza è consentito nel caso di:• lancio o utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone (articolo 6-bis, comma 1);• possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive (articolo 6-ter);• violazione del divieto di accesso ai luoghi interessati alle manifestazioni sportive (art. 6 commi 1, 6 e 7) (6). Per i reati connessi con le manifestazioni sportive per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto, quando non è possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica(5), si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del c. p. p. colui il quale ne risulta autore, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto. Nella c.d. “flagranza differita” l'arresto deve essere eseguito non oltre il tempo necessario alla identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. I successivi provvedimenti dell’A.G. di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Perquisizione personale o locale Quando agiscono in “flagranza differita”, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono d’iniziativa a “perquisizione personale o locale quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta a indagini” (art. 352, comma 1 c.p.p.). Casi di giudizio direttissimo Salvo che siano necessarie speciali indagini, si procede sempre con il rito direttissimo nei seguenti casi:• Violazione del divieto di accesso del questore (art. 6, comma 6, L. n. 401/1989);• Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione (art. 6-bis, L. n. 401/1989);• Possesso di artifizi (art. 6-ter, L. n. 401/1989);• In tutti i casi di arresto in flagranza o in flagranza differita (art. 8 comma 1, L. n. 401/1989). Regole per gli impianti sportivi del calcio Dal 24 aprile 2006 gli impianti con capienza superiore alle 7.500 unità devono essere dotati di particolari attrezzature(7):• i titoli di accesso debbono essere numerati.• L'ingresso agli deve avvenire attraverso varchi dotati di metal detector, presidiati da personale appositamente incaricato.• deve essere effettuata la verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature.• Gli impianti devono essere dotati di mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.• Deve essere possibile la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze. Negli stadi non ancora a norma, la competizione deve avvenire in assenza di pubblico. Per tutte le violazioni delle disposizioni relative a questi impianti sportivi, sono revocate le concessioni per l’utilizzo degli stadi stessi, che comunque non possono essere utilizzati per ospitare incontri di calcio organizzati dalla Federazione italiana gioco calcio. Vendita dei biglietti (art. 1quinquies del D.L. n. 28/2003). Negli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori, la violazione delle disposizioni che prescrivono la numerazione dei titoli di accesso è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria. Analoga sanzione si applica qualora siano emessi titoli di accesso in numero superiore a quello stabilito per l'impianto o per un settore dello stesso ovvero sia consentito l'accesso di un numero di spettatori superiore al numero dei posti di cui dispone l'impianto o il settore. Doveri degli addetti alla vendita ed ai controlli (art. 1 del D.L. n. 8/2007). In occasione di competizioni calcistiche, la richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. Il personale addetto deve accertare la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. In caso di omissione il personale addetto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro. Successivamente la legge prevede che le società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso non possano (per quanto tempo?) adibire a tale servizio le persone nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui sopra. In caso di violazione, è irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Attenzione! Appare evidente l’illegittimità di una sanzione accessoria connessa ad una violazione amministrativa, priva di un termine. Peraltro, difficilmente la questione sarà sottoposta al giudizio della suprema corte, atteso che si tratta dell’ennesima grida manzoniana, pressoché inapplicabile. Infatti solo se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta, il rapporto é inviato (art. 17 L. 689/1981) al prefetto, il quale, unicamente in questo caso, è chiamato a valutare se debba infliggere la sanzione. Conseguentemente, solo nel caso in cui viene emessa l’ordinanza ingiunzione (art. 18 L. 689/81), scatta per la società il divieto di impiego. Riassumendo: Il personale addetto eventualmente sanzionato in via amministrativa per aver omesso i controlli, può avvalersi della facoltà di effettuare il P.M.R., vanificando ogni possibilità di intervento prefettizio. In caso di ordinanza ingiunzione, poi, l’eventuale divieto di impiego è circoscritto al servizio di vendita e controllo dei biglietti. Nessun’altra limitazione sussiste invece in ordine all’attribuzione di incarichi diversi. Divieto di vendita dei biglietti a determinati soggetti (art. 9 D.L. n. 8/2007). Le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno(8), non possono emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai soggetti che siano stati destinatari di DASPO, nè a soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate. Alle società che non osservano il divieto , è irrogata dal prefetto la sanzione amministrativa da 40.000 a 200.000 euro. Divieto di vendita di biglietti (art. 1 quater, comma 7 bis D.L. n. 28/2003). Le società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio non possono di porre in vendita o cedere alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso riservati ai sostenitori della stessa. Inoltre non possono porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni si applicano una sanzione amministrativa Attenzione! La norma riguarda tutte le società, indipendentemente dalla capienza dello stadio, tuttavia diverse sono gli obblighi se l’impianto ha capienza superiore a 7.500 persone. Qui l’acquisto deve essere corredato dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. e l’acquirente si trova ad agire come un procuratore di soggetti già individuati (i titolari dei documenti esibiti allo sportello) Requisiti degli stewards (art. 6 quater L. 401/1989). I soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori e quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 TULPS. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra persone prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del TULPS, è irrogata, dal prefetto la sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Le società sportive e quelle incaricate dei servizi devono comunicare i nominativi del personale da impiegare al prefetto della provincia che, se constata per taluno la mancanza dei requisiti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società (art. 2ter D.L. n. 8/2007). Che avviene se la società impiega una o più persone contro il divieto del prefetto? Rispetto alla fattispecie relativa all’utilizzo di persone prive dei requisiti ex art.11 TULPS, punita in via amministrativa, in quest’ultimo caso sussiterebbe anche la violazione del provvedimento dell’autorità, penalmente sanzionata dall’art. 650 c.p. Divieto di agevolazioni nei confronti di determinati soggetti (art. 8. D.L. 8/2007). Le società sportive non possono corrispondere sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura a determinati soggetti indicati dalla legge. Quali sono questi soggetti?• i destinatari del DASPO Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive;• i destinatari di Misure di prevenzione (legge n. 1423/1956);• i condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Per consentire alle società sportive di attenersi alla disposizione, un decreto del Ministro dell'interno deve definire le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi. Il divieto di agevolazioni e facilitazioni riguarda anche le associazioni di tifosi, tuttavia le società sportive possono stipulare contratti e convenzioni con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza. Alle società sportive inosservanti è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa da 50.000 a 200.000 euro. La norma ripropone in parte, senza abrogarlo esplicitamente, l’art. 1bis del D.L. 717/1994 (9) che resta quindi in vigore nelle parti non disciplinate dal D.L. n. 8/2007. Informazioni al pubblico (art. 9 D.L. 8/2007). Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime società devono curare che sul retro dei biglietti sia indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio. Chiunque accede indebitamente all'interno di un impianto sportivo con capienza superiore a 7.500 spettatori, privo del titolo di accesso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria. (art. 1 quinquies del D.L. 28/2003). Il G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza), art. 19 ter, del D.M. (Int) 18 marzo 1996. Per la gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica all'interno degli impianti di capienza superiore ai 10.000 posti dove si disputano incontri di calcio, è istituito il Gruppo operativo sicurezza, coordinato da un funzionario di Polizia designato dal questore e composto: a) da un rappresentante dei Vigili del fuoco; b) dal responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto della società sportiva; c) da un rappresentante del Servizio sanitario; d) da un rappresentante dei Vigili urbani; e) dal responsabile del pronto intervento strutturale ed impiantistico all'interno dello stadio; f) da un rappresentante della squadra ospite (eventuale); g) da eventuali altri rappresentanti, la cui presenza è ritenuta necessaria. Il G.O.S., che si riunisce periodicamente per gli aspetti di carattere generale e, in ogni caso, alla vigilia degli incontri, deve: a) verificare la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento, anche in relazione ad eventuali prescrizioni imposte; b) vigilare sulla corretta attuazione del piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, redatto dalla società utilizzatrice; c) adottare le iniziative necessarie a superare contingenti situazioni di criticità, fatte salve le direttive in materia di ordine e sicurezza pubblica emanate dal questore della provincia.