chiarimenti passi carrabili - Unione della Sabina Romana

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chiarimenti passi carrabili - Unione della Sabina Romana
“ UNIONE DELLA SABINA ROMANA“
tra i Comuni di
Monteflavio
Montorio Romano
Nerola
Corpo di Polizia Locale
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
Prot. 782/14/IX-2
Data, 13.05.2014
Oggetto: Regolarizzazione dei passi carrabili. Chiarimenti.
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Molti cittadini chiedono chiarimenti in merito alla necessità di regolarizzazione anche dei
cosiddetti passi carrabili “a raso”, cioè di quei passi carrabili che non prevedano alcun manufatto,
alcun taglio o abbassamento del marciapiede e nessun’altra modifica del piano stradale.
In particolare, da alcuni viene citata la sentenza della Corte di Cassazione n. 16733/2007 che
ha stabilito che non sono soggetti a tassa i passi c.d. “a raso”.
Pertanto, ricorre l’obbligo, a carico di questo Comando, di fornire chiarimenti maggiormente
dettagliati utili a dirimere, si spera definitivamente, la questione.
Va precisato, innanzitutto, che l’autorizzazione al passo carrabile non ha finalità dirette
ed automatiche di tassazione, e che, quindi, l’obbligo di regolarizzare i passi carrabili già esistenti
(nonché l’obbligo di richiedere sempre l’autorizzazione per i nuovi) rimane e va adempiuto in ogni
caso, pur se nella stragrande maggioranza dei casi non vi saranno tasse da pagare né oggi né in futuro,
riconducibili direttamente alla natura di detta autorizzazione.
L’art. 22 del Codice della Strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.) impone l’obbligo
di preventiva autorizzazione dell’ente proprietario per l’apertura di accessi e diramazioni dalla strada
ai fondi o fabbricati laterali e di innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
La norma è posta a tutela della sicurezza e fluidità del traffico, così come ogni altra
disposizione del Codice della Strada (art. 1 commi 1 e 2), e non ha quindi alcuna finalità di tassazione,
ma solo quella di consentire all’ente proprietario della strada (e per esso alla Polizia Locale) di
valutare l’eventuale pericolosità dell’accesso e le condizioni dei luoghi (distanza dalle intersezioni,
spazi di manovra, intensità e velocità media del flusso veicolare, presenza di isole pedonali, ecc.).
Dall’autorizzazione di passo carrabile discende, di norma, l’obbligo di apposizione del relativo
segnale e la conseguente occupazione di suolo pubblico nello spazio antistante.
Quest’ultimo principio viene più dettagliatamente specificato e articolato nel Regolamento di
Esecuzione al Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) che, infatti, all’art. 46, comma
3, distingue fra:
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Sede: Via IV Novembre 115 – 00010 Montorio Romano (RM) –
Cod. Fisc. e P.I. 07077881006
Tel. e Fax 0774/62854 Cell. 334/5887757
E-mail: [email protected] o [email protected]
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Montorio Romano
Nerola
Corpo di Polizia Locale
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione.
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i passi carrabili rientranti nella definizione dell’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 (accessi composti da “manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra
od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del
piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata”) ove è obbligatoria
l’apposizione del segnale di “passo carrabile” ed il conseguente divieto di sosta;
*
gli altri passi carrabili ( normalmente definiti “a raso” ) ove il posizionamento del segnale di
“passo carrabile” ed il conseguente divieto di sosta sono subordinati alla richiesta di occupazione del
suolo pubblico da parte del privato.
Questa differenziazione, però, non si riferisce all’autorizzazione di passo carrabile di cui
all’art. 22 del Codice della Strada, che rimane in ogni caso obbligatoria, ma si riferisce (come
chiaramente enunciato nella norma) unicamente alla consequenziale occupazione del suolo pubblico
antistante il passo ed all’apposizione del relativo segnale.
Una diversa interpretazione non ha ragione di esistere, in quanto di fatto non consentirebbe
all’ente proprietario della strada (e per esso al Comando di Polizia Locale) di verificare, in seguito alla
richiesta autorizzazione, le condizioni dei luoghi per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico.
Tale verifica delle condizioni di sicurezza e fluidità del traffico si rende, in particolar modo,
necessaria soprattutto per i passi c.d. “a raso”, che seppur privi di manufatti, in genere, possono
essere, in considerazione della immediata confluenza con la strada pubblica, causa e motivo di insidia
e pericolo stradale per pedoni e veicoli.
.
Quindi, riepilogando:
*
il proprietario del passo “non a raso” deve richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 22 del
Codice della Strada e deve esporre il relativo segnale per evitare la sosta di eventuali veicoli, compresi
quelli appartenenti allo stesso proprietario;
*
il proprietario del passo “a raso” deve richiedere l’autorizzazione di cui all’art. 22 del Codice
della Strada, ma potrà scegliere di richiedere o meno l’occupazione dell’antistante suolo pubblico,
consentendo, in caso di mancata richiesta, a chiunque di sostare davanti al proprio accesso e non
avendo obbligo di apporre il segnale di “passo carrabile”.
Entrambi devono quindi richiedere la regolarizzazione, se già non muniti di autorizzazione .
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Costituzione.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 16733/2007 conferma, in ultima analisi, quanto sopra
detto, sebbene essa non sia destinata ad avere influenza diretta sulla regolarizzazione in corso (né
potrebbe averlo, posto che essa fa stato solo fra le parti e loro eredi o aventi causa) poiché si basa
sull’applicazione dell’art. 44, comma 7, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 ( vigente all’epoca dei
fatti considerati ) il quale prevedeva il non assoggettamento a tassazione per “i semplici accessi,
carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi
un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico”.
Tale comma è stato abrogato dall’art. 3, comma 60, lett. b), della Legge 28 dicembre 1995, n.
549, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, lasciando intendere chiaramente la volontà del legislatore di
far rientrare, anche i passi “a raso” nel regime di tassazione ordinario, lasciandone l’opzione a
Comuni e Province
A conferma di quest’ultima considerazione, il Comune di Montorio Romano, ad esempio, ha
stabilito di sottoporre al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico anche gli “accessi
carrabili o pedonali a raso, per i quali, a seguito di rilascio di apposito cartello segnaletico, sia
vietata la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi…”, come si evince anche
dall’ “Allegato” alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 106 del 7 novembre 2013.
Infine, si puntualizza che, per i fabbricati ove vi siano più accessi carrabili ma adibiti tutti allo
stesso locale ( o area privata ) che non presenti divisioni apprezzabili, si deve presentare una sola
domanda di regolarizzazione, fermo restando l’obbligo di richiedere una ulteriore autorizzazione nel
caso in cui dovesse avvenire il frazionamento del locale o dell’area privata.
Per tutte le considerazioni sopra elaborate, si invitano i cittadini a presentare senza ulteriore
indugio la richiesta di regolarizzazione dei passi carrabili in ogni caso, indipendentemente dalla loro
tipologia, e si conferma la piena disponibilità ed assistenza tecnica da parte di questo Comando,
anche nei casi di dismissione delle autorizzazioni già rilasciate dalla Provincia di Roma all’interno del
centro abitato, così come delimitato con apposita deliberazione di Giunta Municipale in osservanza
dell’art. 4 del vigente Codice della Strada.
IL COMANDANTE DELLA P.L.
F.to. Cap. Augusto DE PAOLIS
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