contratti di solidarietà: integrazione salariale del 10
Transcript
contratti di solidarietà: integrazione salariale del 10
Giovedì,16Marzo2017-Direttore:AntonioGigliotti LAVORO&PREVIDENZA 26APRILE2016 CONTRATTIDISOLIDARIETÀ:INTEGRAZIONESALARIALE DEL10%ANCHEPERIL2016 Ancheperl’anno2016,entroillimitedispesadi50milionidi euro, opera l’incremento del trattamento d’integrazione salarialestraordinarionellamisuradel10%,pericontrattidi solidarietà,dicuiall’art.1delD.L.n.726/1984,stipulatiprima del24settembre2015(datadientratainvigoredelD.Lgs.n. 148/2015) e le cui istanze siano state presentate entro la stessadata. A renderlo noto è l'INPS con il Messaggio n. 1760 del 20 aprile 2016 che ha evidenziato che per gli incrementi d’integrazione salariale anticipati dalle aziende e posti a conguaglio nei flussi UniEmens, le suddette operazioni andranno effettuate entro e non oltre il periodo di paga di gennaio2017. Integrazione salariale per i contratti di solidarietà - Il DecretoLegge30dicembre2015,n.210,recantelaproroga diterminiprevistidadisposizionilegislative-convertitoinlegge,conmodificazioni,dall’art.1,comma1,dellaLegge 25 febbraio 2016, n. 21 - all’art. 2-quater, comma 2, prevede che per i contratti di solidarietà, di cui all’art. 1 del DecretoLegge30ottobre1984,n.726,stipulatiprimadel24settembre2015,lecuiistanzediintegrazionesalariale sianostatepresentateentrolastessadata,l’ammontaredeltrattamentodiintegrazionesalarialeèaumentato,per ilsoloanno2016, per una durata massima di12mesi, nella misura del10% della retribuzione persa a seguito dellariduzioned’orario,finoaconcorrenzadell’importomassimocomplessivodi50milionidieuro. Conriguardoaltrattamentod’integrazionesalarialepericontrattidisolidarietàerogatonelcorsodel2015,l’INPS ha rilevato che alcuni dei predetti contratti sono stati autorizzatiallafinedel2015, senza mettere in condizioni le aziendeinteressatedipoterconguagliarel’incrementodelpredettotrattamentostabilito,nellamisuradel10%del trattamento. Per risolvere la questione, è permesso alle aziende di poter avviare il recupero del predetto incremento del trattamento d’integrazione salariale, connessi ai contratti di solidarietà debitamente autorizzati sulla base della previgentedisciplinadicuiallaLeggen.863/1984,erogatonelcorsodell’anno2015,medianteconguaglioentroe nonoltreilperiododipagagiugno2016. Istruzioni operative - Per consentire l’esatto monitoraggio della spesa effettiva relativa alla maggiorazione in oggetto, le aziende destinatarie di contratti di solidarietà dovranno esporre mensilmente nel flusso UniEmens a partiredalperiododipagadicompetenzaaprile2016. Perl’esposizionedell’importodell’integrazionenellamisuradel60%dellaretribuzionepersa(dadecurtaredella percentuale di riduzione 5,84%, ai sensi dell’art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986), si conferma la prassi in uso, basatasull’utilizzodelcodice“G603”. Mentre per la maggiorazione del 10% relativa ai periodi di paga correnti riferiti all’anno 2016, i datori di lavoro valorizzeranno, nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS”, il codice di nuova istituzione “G709” e, nell’Elemento“DenunciaIndividuale”“ImportoCongCIGS”,l’importopostoaconguaglio. Ancora, per l’esposizione della maggiorazione del 10%, riferita a periodi di paga pregressi del 2016 (gennaio, febbraio, marzo), e non conguagliata valorizzeranno, nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS”, il codice di nuova istituzione “G710” e, nell’Elemento “DenunciaIndividuale” “ImportoCongCIGS”, l’importo posto a conguaglio. Per l’indicazione dell’importo dei ratei di competenze annuali o periodiche relative al trattamento straordinario d’integrazione salariale, derivante da contratto di solidarietà per l’anno 2016, dovranno valorizzare, nell’elemento “DenunciaIndividuale” “CausaleCongCIGS”, il codice di nuova istituzione “F505” e, nell’Elemento “DenunciaIndividuale”“ImportoCongCIGS”,l’importopostoaconguaglio. Inconseguenzadelcontingentamentodellerisorsefinanziarieedell’obbligodimonitoraggiomensiledellestesse, leoperazionidirecuperodellamaggiorazionedel10%riferitaaperiodigennaio,febbraioemarzo2016dovranno essereeffettuateconledenuncecontributiverelativeaiperiodidipagadiaprile,maggioe/ogiugno2016.Apartire dallacompetenzadigiugno2016,cesseràl’operativitàdelpredettocodice“G710”. AUTORE:REDAZIONEFISCALFOCUS ©InformatiS.r.l.–RiproduzioneRiserv ata CATEGORIE:PREVIDENZAELAVORO>CIGS ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it