informazioni sulla banca che cos`è il “prestito della speranza”

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informazioni sulla banca che cos`è il “prestito della speranza”
FOGLIO INFORMATIVO
MUT: PRESTITO DELLA SPERANZA FAMIGLIE
Decorrenza condizioni: 02/12/2013
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PRESTITO DELLA SPERANZA ALLE FAMIGLIE S/C 616
Il finanziamento è destinato alle famiglie che si trovano in una situazione particolarmente disagiata, sia economica che sociale.
L'accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana e l'Associazione Bancaria Italiana permette l'erogazione di finanziamenti alle famiglie
a tassi di interesse particolarmente vantaggiosi.
INFORMAZIONI SULLA BANCA
B.C.C. S.VINCENZO DE' PAOLI
VIA MADONNA DI POMPEI 4
81022 CASAGIOVE (CE)
Tel.: 0823 254111-200 – Fax: 0823 492527
Email: [email protected] / sito internet: www.bancadicasagiove.it
Registro delle Imprese della CCIAA di Caserta n. 00094970613
Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 562.9.0 - cod. ABI 08987
Iscritta all’Albo delle società cooperative n. A 123837
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito
Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia ex d.lgs. N° 415/1996.
CHE COS’È IL “PRESTITO DELLA SPERANZA” ?
E' un'iniziativa della Conferenza Episcopale Italiana e dell'Associazione Bancaria Italiana per l'erogazione di finanziamenti a tasso
agevolato, concessi dalle banche aderenti all'iniziativa e garantiti da un Fondo straordinario specificamente costituito. Il nuovo
accordo CEI-ABI siglato il 23 dicembre 2010, in coerenza con la normativa in materia (art. 111 dlgs 141/2010), ammette due forme
di finanziamento:
- il microcredito sociale di importo non superiore a 6 mila euro per le famiglie in condizioni di particolare vulnerabilità economica e
sociale; il prestito potrà essere rinnovato per una sola volta e per non più di altri 6 mila euro se sussistono i requisiti e previa
valutazione della banca
- il microcredito di impresa di importo non superiore a 25 mila euro a persone fisiche o società di persone o società cooperative, per
l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa.
I destinatari
Per il microcredito sociale sono le famiglie giuridicamente costituite o il genitore affidatario dei figli, in temporanea difficoltà
economica, perchè rappresentano uno degli ammortizzatori sociali più efficienti e la trama relazionale per un armonico sviluppo
delle persone e della società.
Documentazione obbligatoria per istituire la pratica (a cura dell'Ufficio Diocesano di zona):
- attestato rilasciato dall'Ufficio Diocesano;
- scheda di valutazione di accessibilità al fondo, compilata da parte dell'Ufficio Diocesano;
- questionario di valutazione dei requisiti per la richiesta di finanziamento, vidimato dall'Ufficio Diocesano;
- progetto di reinserimento lavorativo o avvio di una nuova attività imprenditoriale, vidimato dall'Ufficio Diocesano.
I tempi di erogazione
- L'Ufficio diocesano verifica la presenza dei requisiti soggettivi e la sostenibilità della richiesta
- Entro 15 giorni lavorativi inoltra la pratica ad un Istituto di credito convenzionato
- La banca entro 15 giorni valuta il merito del credito e se approvato, entro altri 15 giorni lavorativi eroga il finanziamento.
Il fondo di garanzia
E' costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana con il contributo di offerte liberali provenienti da istituzioni e privati. La
consistenza di 30 milioni di euro permette di erogare finanziamenti per 120 milioni di euro.
A chi rivolgersi per presentare la domanda
Alla Caritas o Ufficio diocesano incaricato. L'elenco aggiornato è disponibile sul sito www.caritasitaliana.it
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CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione
del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
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–
Per i finanziamenti alla famiglia (“credito sociale”) il tasso annuo effettivo globale (TAEG) applicato non potrà essere
superiore al 4,00 per cento omnicomprensivo di ogni costo.
Per i finanziamenti alle imprese, il TAEG applicato non potrà essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM) della
categoria corrispondente, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 108/1996, decurtato del
30%.
QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO A TASSO FISSO
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Socio
Non socio
4,0740 %
4,0740 %
Il TAEG è calcolato su un finanziamento di euro 6.000,00, di durata pari a 60 mesi, con una periodicità della rata Mensile, con spese di
istruttoria iniziale, e spesa per singola rata,
al tasso nominale fisso del 4,0000% per i soci, al tasso nominale fisso del 4,0000% per i non soci.
Oltre al TAEG vanno considerati altri eventuali costi, ad esempio gli oneri fiscali diversi dall'imposta sostitutiva (che è già inclusa nel TAEG).
Importo massimo finanziabile
€ 6.000,00
Durata minima
12 mesi
Durata massima
60 mesi
Criterio di calcolo degli interessi
TASSO FISSO MASSIMO
Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni)
Socio
Non socio
Tasso di interesse nominale annuo
Tasso di interesse di preammortamento
Tasso di mora
Calcolo interessi di mora :
Periodo di franchigia
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4,0000%
4,0000%
Uguale al tasso di interesse annuo di ammortamento applicato
6,5000%
6,5000%
anno civile
anno civile
5 giorni fissi
5 giorni fissi
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SPESE MASSIME
Spese per la stipula del contratto
Spese di istruttoria
Rilascio schema contratto, privo delle condizioni economiche o di
preventivo contenente le
condizioni economiche basate sulle
informazioni fornite dal cliente :
Spese per la gestione del rapporto
Gestione pratica
Incasso rata :
Con addebito automatico in c/c
Con pagamento per cassa
Commissione incasso rata tramite RID
Avviso rata:
Con addebito automatico in c/c
Con pagamento per cassa
Invio comunicazioni periodiche
In forma cartacea
Spese per altre comunicazioni, ad eccezione di quelle concernenti
variazioni unilaterali
Spese per informazioni o comunicazioni ulteriori o piu' frequenti rispetto
a quelle previste ai sensi di legge, richieste dal cliente,ovvero trasmesse,
su richiesta del cliente, con strumenti diversi da quelli previsti nel
contratto
Sospensione pagamento rate
Spese per estinzione anticipata (in percentuale sul debito residuo) (2)
Spese per decurtazione del mutuo in corso di ammortamento
Spese per sollecito di pagamento
(2)
Socio
Non socio
€ 0,00
€ 0,00
Gratuito
Gratuito
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
Non sono dovute penali per estinzione anticipata ai sensi del comma 6, art. 2, Accordo Quadro CEI-ABI del 23/12/2010.
PIANO DI AMMORTAMENTO
Tipo di ammortamento
Tipologia di rata
Periodicità delle rate
Rata fissa francese
Costante
Mensile
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato
allegato al documento di sintesi.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL’IMPORTO DELLA RATA IN PRESENZA DI TASSO FISSO
Tasso di
interesse
applicato
soci
4,0000%
4,0000%
4,0000%
4,0000%
4,0000%
non soci
4,0000%
4,0000%
4,0000%
4,0000%
4,0000%
Durata del
finanziamento
(mesi)
soci/non soci
12
24
36
48
60
Importo della rata
mensile per euro 6.000,00 di
capitale
soci
510,90
260,55
177,15
135,48
110,50
non soci
510,90
260,55
177,15
135,48
110,50
Se il tasso di interesse
aumenta del 2%
dopo 12 mesi
Se il tasso di
interesse diminuisce
del 2% dopo 12 mesi
soci
non soci
soci
non soci
NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO
NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO
NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO
NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO
NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO NON PREVISTO
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di mutui
chirografari, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancadicasagiove.it.
SERVIZI ACCESSORI
Polizza assicurativa a copertura del rimborso del credito in caso di morte, Polizza "Protezione Mutuo BCC" a copertura del rischio di mancato
invalidita' o disoccupazione del cliente.
pagamento delle rate a seguito di inabilita' totale o parziale, permanente
o temporanea, da infortunio e malattia, perdita involontaria dell'impiego,
ricovero ospedaliero da infortunio e malattia , morte.
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Al momento della stipula del “Prestito della Speranza” il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE SOCI E NON SOCI
Bollo cambiale D.P.R. 601/73 (finanz. durata superiore a 18 mesi)
Bollo cambiale (finanz. durata inferiore a 18 mesi)
Imposta sostitutiva (D.P.R. 601/73) - secondo la prescrizione di legge
Imposta di bollo sul contratto (per finanziamenti di durata pari o inferiore
a 18 mesi non regolati in conto corrente)
0,1 per mille dell'importo della cambiale
11 per mille
0,25% o 2,00%
€ 16,00
TEMPI DI EROGAZIONE
Valutazione merito del credito
entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'Ufficio Diocesano
Disponibilità dell’importo
entro 15 giorni lavorativi dalla stipula del contratto e raccolta delle eventuali garanzie previste.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITA’ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può esercitare in ogni momento il diritto di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo, senza applicazioni di penali,
oneri e spese.
L' estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme –
prima della scadenza del finanziamento.
Risoluzione del contratto e decadenza del beneficio del termine
In determinate ipotesi (ad es.: mancato pagamento delle rate; vicende riguardanti il cliente o gli eventuali garanti che – incidendo
sulla loro situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme alla banca), il contratto
si scioglie, automaticamente o a richiesta della banca, che, conseguentemente, ha diritto di ottenere l’immediato pagamento di quanto
dovutole. In caso di inadempimento del cliente, la banca, decorsi 30 giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta insoluta,
anche parzialmente, invia all'Ufficio Diocesano del territorio una segnalazione attraverso l'apposito applicativo telematico, per
favorirne l'intervento di sollecito nei confronti del cliente.
Trascorsi ulteriori 60 giorni senza che sia avvenuto il pagamento, la banca comunica al cliente l'intimazione di pagamento
dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. Eguale comunicazione viene fornita per conoscenza
all'Ufficio Diocesano tramite l'applicativo informatico. Trascorsi infruttuosamente 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del
cliente dell'intimazione, la Banca può avviare la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal
Fondo di Garanzia di cui all'accordo CEI-ABI del 23/12/2010.
Portabilità del finanziamento
Nel caso in cui, per rimborsare il prestito, il cliente ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non
deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i
diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
La banca conclude gli adempimenti connessi alla richiesta del cliente entro 30 giorni decorrenti dalla data di integrale pagamento di
quanto dovutole a seguito del recesso.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca di Credito Cooperativo “S. Vincenzo de’ Paoli” di Casagiove (via Madonna
di Pompei, 4 – 81022 Casagiove -CE-, e-mail [email protected]), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può rivolgersi a:
·
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
·
Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione
finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un
conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel
Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet
www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al
giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una
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procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare,
anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore
BancarioFinanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale.
LEGENDA
Accollo
Imposta sostitutiva
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore.
Imposta pari allo 0,25% della somma erogata, per mutui superiori a 18 mesi, sull'ammontare del
finanziamento nel caso di:
- acquisto, costruzione o ristrutturazione della propria prima casa, destinandola ad abitazione
principale;
- destinazione del finanziamento al ripristino della liquidità del cliente nonché generiche
esigenze di spesa da parte di persone fisiche.
L’imposta sostitutiva è pari al 2,00% dell’ammontare del finanziamento negli altri casi.
Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Istruttoria
Parametro di indicizzazione (per i
mutui a tasso variabile)/
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di
Parametro di riferimento (per i
interesse.
mutui a tasso fisso)
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota
Piano di ammortamento
capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e
Piano di ammortamento
una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il
“francese”
capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Quota capitale
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito.
Quota interessi
Quota della rata costituita dagli interessi maturati..
Rata costante
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
L’intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le
Rimborso in un’unica soluzione
rate sono costituite dai soli interessi.
Spread
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del
Tasso annuo effettivo globale
finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese
(TAEG)
di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Tasso di interesse di
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula
preammortamento
del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale
annuo
prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come
previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato,
bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei
Tasso effettivo globale medio
mutui chirografari per il credito al consumo, aumentarlo di un quarto, aggiungere quattro punti
(TEGM)
percentuali, verificare che la differenza tra il lasso così ottenuto e il TEGM non sia superiore a
otto punti percentuali (se la differenza è superiore bisogna ridurre il tasso in misura tale che la
differenza con il TEGM non superi gli otto punti) e accertare che quanto richiesto dalla banca
non sia superiore.
Sigla di stampa: DV; Nome file: fipsperfam.odt
Codifica foglio informativo: BMFCC06 Descrizione foglio: MUT: PRESTITO DELLA SPERANZA FAMIGLIE; Categoria foglio: 03 MUTUI
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