Gli effetti prodotti dal ritardo nei pagamenti e gli elementi di novità

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Gli effetti prodotti dal ritardo nei pagamenti e gli elementi di novità
Gli effetti prodotti dal ritardo nei pagamenti e gli elementi di novità della proposta di rifusione all'esame del Parlamento europeo Dati e cifre di un fenomeno in crescita NOTA ELABORATA DALL'UFFICIO DI FRANCESCO DE ANGELIS AL PARLAMENTO EUROPEO 1. Un problema che rischia di compromettere il funzionamento del mercato interno e la competitività delle nostre imprese L'index sui pagamenti europei attesta un incremento dei debiti pari all'8% a fronte dei dati del 2009. I crediti vantabili da parte dei fornitori, dunque, nel 2010 raggiungono la cifra record di 300 miliardi di euro, pari al debito nazionale della Grecia. Index dei tempi medi di pagamento da parte delle PP.AA.1 Stato Attesa media (gg.) Ritardo medio '09 Ritardo medio '10 Estonia 24 6 9 Finlandia 24 4 4 Polonia 30 8 5 Lettonia 33 14 13 Repubblica Ceca 35 10 10 Svezia 35 7 7 Germania 36 15 11 Danimarca 38 13 13 Ungheria 45 28 20 Regno Unito 48 20 19 Irlanda 49 15 13 Austria 49 11 14 Olanda 49 22 23 Slovacchia 50 14 21 Lituania 60 15 30 Unione europea 63 Francia 65 21 22 Cipro 75 15 20 Belgio 76 31 31 Portogallo 141 72 84 Spagna 153 51 65 Grecia 155 70 65 ITALIA 186 52 86 1
Intrum Justitia, European Payment Index 2010, Maggio 2010. 2. Italia maglia nera dell'Ue a 27: dati e cifre Studi ed analisi comparative effettuate nel 2009, sulla base dei dati 2008, indicano tempi medi di attesa anche più prolungati, suddivisi per categorie di mercato. Tempi medi di pagamento da parte delle PP.AA.2 Categoria Tempi di attesa (gg.) Confindustria >200 Confartigianato 138 Assifact 238 Farmindustria 251 Assobiomedica 269 Associazione nazionale Costruttori edili 60/180 "Monte crediti delle imprese: 60.000 ‐ 70.000 milioni di euro (di cui circa il 46% sono ritardi di pagamento da parte di enti del SSN)."3 "Ipotizzando nel quadriennio 2007‐2010 una evoluzione del fenomeno analoga a quella del precedente quadriennio, la sola esposizione debitoria delle ASL e delle Aziende Ospedaliere supererebbe i 50 miliardi di euro. Ipotizzando per il complesso delle altre amministrazioni pubbliche una esposizione pari al 40% di quella degli enti sanitari si perviene ad un valore di maggior debito della Pubblica Amministrazione pari a circa 4 punti di PIL. L'emersione della dinamica annua avrebbe comportato un maggior disavanzo, in ciascun esercizio, nell'ordine di 0,4 punti di PIL."4 "I rischi relativi al pagamento sono ancora estremamente alti in Italia, dove le fatture vengono pagate molto spesso oltre il periodo dei 60 giorni. La cattiva notizia è che il settore pubblico impiega sempre più tempo a regolare la sua situazione debitoria, con un forte incremento dei ritardi, dai 52 giorni del 2009 agli 86 del 2010. La stima delle perdite di pagamento è passata dal 2,5% al 2,6%. Un dato è evidente: le lunghe attese per i pagamenti, nel 32% dei casi ben oltre i 90 giorni, rendono l'Italia un paese sempre più problematico sotto il profilo della risoluzione degli impegni contrattuali. Il 50% degli interpellati pensa che nel corso del 2
Studio Legale Fratini‐Vergano, Ritardi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni in Italia, Maggio 2009. 3
Tavolo Interassociativo Imprese dei Servizi, Elaborazioni TAIIS sui ritardi di pagamento, novembre 2009. 4
Giorgio Macciotta, Il ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni: quale dimensione e quale soluzione, Rapporto Astrid per Tavolo TAIIS‐Sindacati, settembre 2010. 2010 i fattori di rischio per i pagamenti aumenteranno, mentre il 70% ha registrato forti perdite di liquidità come conseguenza del fenomeno".5 3. La rifusione della Direttiva 35 del 2000: elementi di novità rispetto alla normativa italiana "Il D. Lgs.vo 9 ottobre 2002, n.231, costituisce ad un tempo attuazione della delega inserita nell'art. 26 della Legge comunitaria 2001 (L. 1 marzo 2002, n. 39), nonché adempimento del Legislatore nazionale agli obblighi imposti dalla Direttiva Comunitaria 2000/35/CE sulla 'lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali'."6 Normative a confronto Ambito D. Lgs.vo 231 Proposta di Direttiva 2010 Pagamenti per Libertà contrattuale. In 60 gg. salvo altri accordi transazioni B2B assenza di una scadenza contrattuali che non rechino (Business to convenuta tra le parti, 30 gg. danno al creditore. business) Pagamenti per Libertà contrattuale. In 30 gg. estendibili a 60 gg. per transazioni B2PA assenza di una scadenza quelle PA soggette ai requisiti di (Business to convenuta tra le parti, 30 gg. trasparenza fissati nella Direttiva Public 2006/111/EC o che svolgano Administration) attività di assistenza medico‐
sanitaria. Tasso di Tasso d'interesse BCE + 7% Tasso d'interesse BCE + almeno interesse 8% Risarcimento dei Dovuto solo qualora il Dovuto sempre e sulla base di costi di recupero debitore non dimostri che il una somma minima di Euro 40 ritardo non sia a lui (maggiorabile in relazione al imputabile. valore della transazione) e con effetto automatico. Pratiche Nessuna disposizione Accordi contrattuali che contrattuali escludano gli interessi di mora, il inique risarcimento dei costi di recupero o che indichino termini di pagamento difformi da quelli indicati negli artt. B2B e B2PA sono iniqui e dunque irricevibili. 5
Intrum Justitia, European Payment Index 2010, (trad. propria). Consiglio Superiore della Magistratura, Il ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali e nelle altre obbligazioni pecuniarie, Roma 18 novembre 2009. 6
Procedure di recupero delle somme Nessuna disposizione Il decreto ingiuntivo deve essere emesso di norma entro i 90 gg. dall'avvio della procedura giudiziaria. Con legge del 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge Finanziaria 2010), art. 2 comma 89, si stabilisce che "al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari (...), per un periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali degli enti". Successivamente, anche in seguito a un esposto presentato alla Commissione europea dal parte del TAIIS (Tavolo Interassociativo Imprese dei Servizi), Governo e Parlamento hanno introdotto una norma correttiva che ha cancellato le disposizioni di cui all'art. 2 comma 89 della legge 191 del 23 dicembre 2009. Nonostante ciò, con decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), art. 11 (Controllo della spesa sanitaria) comma 2, il Consiglio dei Ministri stabilisce che "per le regioni già sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, (...) e già commissariate alla data di entrata in vigore del presente decreto‐legge, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi dei medesimi piani di rientro nella loro unitarietà, (...) non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime". Il 31 maggio 2010 il Tavolo TAIIS ha presentato un nuovo esposto alla Commissione europea, che il 26 luglio 2010 ha precisato che "per quanto riguarda la procedura di recupero dei crediti non contestati, l'articolo 5 della medesima direttiva si limita a richiedere che gli Stati membri assicurino che il titolo esecutivo, come definito dall'articolo 2(%) della Direttiva, possa essere ottenuto di norma entro 90 giorni dalla data in cui il creditore ha presentato ricorso o ha proposto una domanda dinanzi al giudice, ove non siano contestati il debito o gli aspetti procedurali. Di conseguenza, la Direttiva 2000/35/CE armonizza solo il termine per ottenere tale titolo esecutivo, senza disciplinare le procedure di esecuzione forzata, che restano sottoposte al diritto nazionale degli Stati membri".7 Le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari sono Liguria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Sicilia e Sardegna, per un totale debitorio di 31,54 7
Commissione europea, Risposta alla denuncia del 31 maggio 2010, IRA7el CHAP(2010) 02247, Bruxelles, luglio 2010. miliardi di euro, pari al 54,1% del totale debitorio delle ASL e Aziende Ospedaliere italiane.8 Debiti verso Fornitori (ASL e Aziende Ospedaliere) (Dati in miliardi)9 Regioni Totale debitorio Piemonte 3.696 Valle d'Aosta 72 Lombardia 5.633 Trentino‐Alto Adige 432 Veneto 3.683 Friuli‐Venezia Giulia 359 Emilia‐Romagna 4.791 Toscana 2.516 Umbria 424 Marche 1.152 Puglia 1.953 Basilicata 231 Calabria 1.805 TOTALE Regioni non soggette a piani di 26.747 rientro Liguria 1.214 Lazio 13.618 Abruzzo 2.041 Molise 190 Campania 9.238 Sicilia 4.438 Sardegna 804 TOTALE Regioni soggette a piani di 31.543 rientro 8
Giorgio Macciotta, Il ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni: quale dimensione e quale soluzione, Rapporto Astrid per Tavolo TAIIS‐Sindacati, settembre 2010. 9
Ibidem