Allegato 1 Schema di contratto per la fornitura di energia elettrica

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Allegato 1 Schema di contratto per la fornitura di energia elettrica
Allegato 1
Schema di contratto per la fornitura di energia elettrica immobili ULSS n. 6.
CIG 3499780DCE
Tra
L’ ULSS n. 6 Vicenza (di seguito denominato Committente) con sede legale in Via Rodolfi, 37
C.F. e P.IVA. 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio Alessandri,
e
Il Fornitore (di seguito denominato Fornitore) con sede legale in Via ....... ,
qui di seguito denominati congiuntamente "Parti", o singolarmente "Parte" si conviene e si stipula
quanto segue:
PREMESSO
Con deliberazione n.
in data
è stata indetta una gara ad evidenza pubblica europea
da espletarsi con procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo n. 163/2006, determinato mediante
ribasso sull’importo convenzionale della fornitura a base d’asta pari a euro 3.000.000,00 + IVA;
In seguito alla predetta procedura, con deliberazione n.
in data
, la fornitura è stata
aggiudicata in via definitiva al sunnominato Appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro
............/00.
In sede di premessa si dà altresì atto che l’ULSS n. 6 ha provveduto ad acquisire dalla competente
Prefettura le informazioni previste dalla vigente normativa antimafia e che da tali verifiche non
sono emerse irregolarità.
In sede di premessa si dà altresì atto che, in data .../..../2010, ........................ è pervenuto il DURC
attestante la regolarità contributiva del Fornitore e che il Fornitore medesimo ha inoltre presentato
le cauzioni e le coperture assicurative di Legge,.
La presente premessa costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Ciò premesso, il Fornitore e il Committente qui di seguito denominati congiuntamente "Parti", o
singolarmente "Parte", convengono che la somministrazione di energia elettrica sarà regolata dalle
condizioni di seguito riportate.
ART. 1 - OGGETTO, DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI
IMMOBILI ULSS N. 6", a servizio delle utenze di media e bassa tensione relative ai siti di ULSS 6
Vicenza elencati nell’Allegato ‘D’ dei documenti di gara, parte integrante della presente scrittura.
Il Fornitore si impegna a somministrare al Committente il quantitativo di energia elettrica
necessario al fabbisogno dei propri impianti per tutta la durata del contratto.
Il presente contratto avrà validità di 12 mesi, con decorrenza dalle ore 00:00 del 1 marzo 2012 e
fino alle ore 24:00 del 28 febbraio 2013.
ART. 2 - ACCESSO ED USO DELLA RETE
ART. 2.1 - Accesso alla rete
L'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, nonché delle reti di distribuzione, sono
regolati dalle delibere emanate dalle competenti Autorità.
ART. 2.2 - Costi di trasporto
I costi relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle
componenti di sistema (ad esempio A, UC, MCT, etc.), ed alle imposte che per le utenze del
mercato libero sono a carico del Committente nella misura stabilita dall'AEEG, sono anticipati dal
Fornitore e riportati - senza maggiorazioni - in fattura al Committente.
ART 2.3 - Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento
Il Committente autorizza e conferisce mandato esclusivo senza rappresentanza al Fornitore per la
stipula dei Contratti:
• di trasporto con l'impresa Distributrice competente territorialmente;
• di dispacciamento per i punti di fornitura.
Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per conto del Committente i necessari Contratti con il Gestore
della Rete e con l'Impresa Distributrice competente territorialmente.
Con il mandato al Fornitore, il Committente conferisce delega al Fornitore stesso per la richiesta di
assegnazione di capacità di trasporto con l'estero, per la partecipazione ad aste con assegnazione di
energia CIP 6/92 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti e
dalle norme vigenti (D.Lgs 79/09 ss.mm.). Le eventuali assegnazioni non comporteranno modifiche
alle condizioni economiche previste dal presente contratto.
ART. 3 - QUANTITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
La fornitura di energia elettrica dovrà riguardare tutte le utenze già elencate nell’Allegato ‘D’ dei
documenti di gara, ove sono riportate anche le condizioni tecniche di fornitura (Codice POD,
Tensione e Potenza disponibile), e eventuali nuove utenze che verranno realizzate nel corso del
2012 qualora alimentate in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore ai 100 kW. I punti di
consegna e i quantitativi presunti di energia su base annua sono nuovamente riportati nella seguente
tabella.
Previsione consumi 03/2012-02/2013
POD
Denominazione Sito
MWh
F1
F2
F3
Tensione di
Consegna
Potenza
impegnata
IT001E00068658
Noventa Vicentina
1.879
41,9%
22,3%
35,7%
20.000 Volt
499
IT001E00070784
Sandrigo
691
45,8%
22,9%
31,3%
20.000 Volt
307
IT025E00648878
Vicenza - V° Lotto
4.156
38,3%
22,3%
39,4%
20.000 Volt
1.354
IT025E00666585
SS. Felice e Fortunato
425
40,6%
22,0%
37,4%
20.000 Volt
230
IT025E00631774
F.lli Bandiera
13.360
39,6%
22,2%
38,2%
20.000 Volt
2.722
IT025E00871452
Contrà San Bortolo
290
48,1%
19,5%
32,5%
20.000 Volt
138
IT025E00626375
Vicenza - Contrà Mure Corpus Domini, 15
84,1
380 Volt
70
IT025E00658865
Vicenza - Contrà Mure Corpus Domini, 21
1,5
380 Volt
10
IT025E00042803
Vicenza - Contrà Mure Porta S. Lucia, 34
127,1
380 Volt
69
IT025E00042833
Vicenza - Contrà Mure S. Domenico, 8
1,3
220 Volt
3
IT025E00061160
Vicenza - Contrà Mure S. Domenico, 37
20,6
380 Volt
20
IT025E00068125
Vicenza - Contrà Santi Apostoli, 21
76,1
380 Volt
60
IT025E00036429
Vicenza - Strada Marosticana, 87
31,3
380 Volt
10
IT025E00676910
Vicenza - Via IV Novembre, 46
119,4
380 Volt
110
IT025E00005703
Vicenza - Via A. Boito, 82
1,1
380 Volt
20
IT025E00005704
Vicenza - Via A. Boito, 82
12,9
380 Volt
10
IT025E00028216
Vicenza - Via A. Giuriato, 64
1,4
380 Volt
10
IT025E00028244
Vicenza - Via A. Giuriato, 72
16,8
380 Volt
15
IT025E00075925
Vicenza - Via G. Volpato, 14
3,2
220 Volt
3
IT025E00055450
Vicenza - Via P. Porto Godi, 2
3,9
220 Volt
3
IT025E00666380
Vicenza - Via R. Pasi, 25
40,4
380 Volt
100
IT025E00000460
Vicenza - Via T. Albinoni, 9
4,4
380 Volt
6
IT025E00638240
Vicenza - Viale Camisano, 61
39,6
380 Volt
35
IT025E00071620
Vicenza - Viale Trento, 106
5,2
220 Volt
3
IT025E00015303
Vicenza - Via Chinotto, 24
1,8
220 Volt
3
IT025E00075926
Vicenza - Via Volpato, 14
5,8
380 Volt
6
IT025E00075927
Vicenza - Via Volpato, 14
1,8
220 Volt
3
IT025E00687887
Vicenza - Via Divisione Julia, 57 B/1/29
220 Volt
3
IT025E00685573
Vicenza - Via Divisione Julia, 57 B/1/27
220 Volt
3
IT025E00685794
Vicenza - Via Divisione Julia, 59 A/5
220 Volt
3
IT025E00689123
Vicenza - Via Divisione Julia, 59 A/1/9
220 Volt
3
IT025E00040166
Vicenza - Via dei Mille, 71
220 Volt
3
IT025E00040177
Vicenza - Via dei Mille, 85
220 Volt
3
IT025E00040181
Vicenza - Via dei Mille, 87
220 Volt
3
IT025E00950434
Vicenza-Via S.Francesco, 41
380 Volt
140
IT025E00950435
Vicenza-Via S.Francesco, 41
380 Volt
180
IT025E20000374
Vicenza-Strada Postumia
220 Volt
3
IT001E30237369
Caldogno - Via Chiesa Cresole
3,8
220 Volt
3
IT001E30291340
Povolaro - Via Cavour, 26
6
380 Volt
6
IT001E31437236
Montegalda - Piazza Marconi, 92
10,9
380 Volt
11
IT001E32532722
Arcugnano - Via Torri, 19
0,4
220 Volt
3
IT001E32532725
Arcugnano - Via Torri, 19/21
2,1
220 Volt
3
IT001E32532720
Arcugnano - Via Torri, SN
0,0
220 Volt
3
IT025E00011234
Vicenza - Via Cappellari, 3
40
380 volt
69
IT001E37391652
Torri di Quartesolo - Via Vicenza, 6/A
16,8
380 Volt
17
IT001E37395682
Camisano Vicentino - Via Rasega, 2
29,9
380 Volt
50
IT001E37483438
Grisignano di Zocco - Via Bedinella, 5
3,9
380 Volt
7
IT001E37510580
Barbarano Vicentino - Via Giovanni XXIII, 4
6,1
380 Volt
17
IT001E37543310
Olmo - Viale Italia, 14
41,8
380 Volt
17
IT001E37568346
Monticello Conte Otto - Via Dante, 26
34,6
380 Volt
33
IT001E37572935
Longare - Via G. Marconi, 24
15,4
380 Volt
30
IT001E37576741
Isola Vicentina - Via Cantarana, 1
1,5
220 Volt
3
IT001E37580954
Dueville - Via Garibaldi, 22
9,6
380 Volt
17
IT001E37584338
Costabissara - Via Brg. Sassari, 1
19,0
380 Volt
20
La ripartizione dei consumi nelle 3 Fasce esposta nella precedente tabella è frutto delle analisi sui
consumi storici dei siti in esame e delle proiezioni effettuate sui fabbisogni per il periodo 03/201202/2013. Per tale motivo la ripartizione indicata è da considerarsi puramente indicativa e non
impegnativa per ULSS 6 Vicenza, potendo la stessa, in rapporto all'andamento dei prelievi
effettivi, subire incrementi o decrementi, anche a seguito di interventi tecnologici tesi al
miglioramento dell’efficienza energetica degli stabili.
ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
I corrispettivi dell'energia, al netto delle perdite, che saranno applicati in base alla normativa
vigente dal Fornitore ai quantitativi di energia prelevati Fascia per Fascia in ciascun punto di
prelievo, verranno calcolati secondo la seguente formula:
Pf,m
=
PUNf,m + Delta
Dove:
Pf,m
Delta
PUNf,m
= prezzo dell’energia in (€/MWh) applicato ad ogni MWh
prelevato per ogni Fascia "f" nel mese “m”;
= variazione, come definita all'ART. 5, applicata all’indice PUNf,m
= valore in (€/MWh) nella fascia “f” del mese “m” dell’indice
PUN-Prezzo Unico Nazionale, come pubblicato dal GME –
Gestore dei Mercati Energetici www.mercatoelettrico.org
Tutti i prezzi dovranno essere espressi in €/MWh con due cifre decimali.
Nel solo caso in cui il distributore locale non metta a disposizione la curva di prelievo o i consumi
riportati per fascia sarà permesso, in luogo della fatturazione a fasce, la fatturazione mono-oraria
applicando la seguente formula:
Pm
=
PUNm + Delta
Dove:
Pm
Delta
PUNm
= prezzo dell’energia in (€/MWh) applicato ad ogni MWh
prelevato nel mese “m”;
= variazione, come definita all'ART. 5, applicata all’indice PUNm
= valore della media aritmetica in (€/MWh) del mese “m”
dell’indice PUN-Prezzo Unico Nazionale, come pubblicato dal
GME – Gestore dei Mercati Energetici www.mercatoelettrico.org
ART. 5 – ∆ DELTA
ULSS 6 Vicenza, in relazione all'energia effettivamente prelevata, si impegna a pagare mensilmente
al Fornitore, per ogni MWh prelevato, il prezzo così come definito all'ART. 4 il cui parametro Delta
è derivato dall'offerta presentata in sede di gara:
Delta = ....... €/MWh
Il Delta dovrà essere espresso in numero razionale, comprensivo del segno + in caso di incremento
o segno – in caso di decremento. In caso di valore espresso senza alcun segno si considererà il
segno positivo.
ART.6 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI
I prezzi dell'energia elettrica corrisposti da ULSS 6 Vicenza includono:
•
•
•
•
gli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE, la
quale istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra
all'interno della Comunità Europea;
gli oneri di sbilanciamento;
i benefici derivanti dall'assegnazione di energia di importazione, diritti CIP 6, DCT ed
eventuali altri diritti che le Autorità dovessero assegnare ai Clienti Finali;
gli eventuali benefici derivanti dall'assegnazione di "Certificati Verdi".
Sono invece esclusi, e pertanto saranno fatturati a parte dal Fornitore:
•
le perdite di rete;
•
il corrispettivo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica risultante dall'applicazione
dell'opzione tariffaria del distributore vigente per il mercato libero, comprensiva dei corrispettivi
per il prelievo di energia reattiva;
•
le maggiorazioni (oneri A1, ..., An) e le componenti UC relative al mercato libero, nonché di
eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'AEEG;
•
le imposte erariali ed addizionali (ove dovute) gravanti sui consumi di energia elettrica,
nonché l'IVA, tasse, imposte o tributi sull'elettricità;
•
tutte le componenti passanti, relative al mercato libero, a copertura dei costi di
dispacciamento e scambio, dei costi sostenuti da GSE/TERNA per la remunerazione della
disponibilità capacitiva, dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità e dei costi per
la remunerazione della riconciliazione del sistema elettrico dell'anno 2001, come definite dalle
delibere A.E.E.G. 168/03, 46/04, 11/06 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
La fatturazione mensile di tutti i corrispettivi di cui al presente contratto sarà effettuata sul valore
reale di energia elettrica consumata evitando qualsiasi previsione di consumo e i conseguenti
conguagli per tutte le forniture alimentate in media tensione. E' permessa la fatturazione mensile in
stima per le sole forniture alimentate in bassa tensione qualora l'importo mensile sia inferiore ai 250
€. In tal caso la stima dei consumi per la fatturazione non potrà essere superiore all'85% di un
dodicesimo del consumo annuo stimato per il bando di gara.
La fattura sarà recapitata al ULSS 6 Vicenza all'indirizzo e-mail [email protected]
unitamente al DURC in corso di validità (novanta giorni dalla data di rilascio) entro il 10 del mese
successivo a quello di prelievo ed il pagamento avverrà a mezzo RID Bancaria da addebitarsi
l'ottavo giorno del mese successivo a quello di emissione della fattura.
Nel caso in cui le fatture dovessero pervenire dopo il 10 del mese successivo a quello di erogazione
del servizio oppure risultino prive di DURC, ULSS 6 Vicenza si riserverà la facoltà di revocare la
RID e procedere con il pagamento a mezzo Bonifico Bancario 30gg data fattura; in quest'ultima
ipotesi ULSS 6 Vicenza non sarà responsabile di eventuali ritardi al pagamento delle fatture emesse
in tempi successivi a questo termine.
ART. 8 - GARANZIE
ULSS 6 Vicenza non rilascerà alcuna garanzia fideiussoria bancaria a garanzia dell'esatto, puntuale
ed integrale pagamento delle fatture emesse per la fornitura dell'energia elettrica.
A garanzia degli obblighi contrattuali il Fornitore ha presentato la ….. n.
dalla
per la somma di euro
.
emessa il
ART. 9 - FORZA MAGGIORE
Per "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che
la invoca e che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura da parte del Fornitore
o il prelievo da parte del Committente fintantoché la causa di forza maggiore perduri e che non sia
possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le Parti
si danno reciprocamente atto che costituiscono causa di forza maggiore:
•
•
•
•
Guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
Fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi ed inondazioni;
Esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
Scioperi, serrate ed ogni forma di agitazioni a carattere industriale, dichiarati in occasione
della contrattazione collettiva.
In presenza di cause di forza maggiore la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa
il mancato adempimento degli impegni previsti nel presente contratto, nonché per qualsiasi danno o
perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano causati da causa di forza
maggiore per il periodo per cui sussista tale causa. La Parte interessata dovrà comunque adoperarsi,
per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento e rimuovere, nel più
breve tempo possibile, l'impedimento.
L'impossibilità ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata forza maggiore.
La Parte interessata sarà tenuta a notificare tempestivamente all'altra Parte:
•
il verificarsi dell'evento, dando una chiara indicazione della natura dell'evento stesso ed
indicando, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo necessario per porvi
rimedio;
•
lo sviluppo dell'evento;
•
l'intervenuta cessazione dell'evento di forza maggiore.
ART. 10 - DOMICILIO
Agli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio:
Il Stazione Appaltante, in Via
Il Fornitore, in Via
ART. 11 - FORO COMPETENTE
Le Parti convengono che qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione,
esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Vicenza.
ART. 12 - INFORMATIVA
Informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs 196/2003 - I dati raccolti sono trattati mediante supporti
cartacei e attraverso l'ausilio di strumenti elettronici per adempiere agli obblighi contrattuali, legali
e fiscali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per lo svolgimento del rapporto
contrattuale.
Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali o sensibili, qualora
necessario per l’esecuzione del presente contratto, sarà effettuato in conformità alle disposizioni di
cui al D.Lgs.vo n. 196/2003.
ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non potrà essere ceduto da nessuna delle Parti a Terzi.
ART. 14 - RECESSO
14.1 Risoluzione consensuale del Contratto
Il contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale.
14.2 Recesso del Fornitore
Il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di 30 giorni nei
seguenti casi:
•
mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una
diffida scritta inviata alla Stazione Appaltante. In detto periodo di preavviso, la fornitura di
energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di Fornitura
in essere tra le Parti;
•
prelievi fraudolenti di energia.
14.3 Recesso della Stazione appaltante
La Stazione appaltante che recede dal presente contratto è tenuta indenne da penalità se esercita il
diritto di recesso con un termine di preavviso di 2 mesi, esercitabile in qualsiasi momento, fermo
restando l'obbligo del pagamento degli importi spettanti al Fornitore per la fornitura di energia
eseguita fino alla data di cessazione della fornitura.
14.4 Risoluzione per colpa del Fornitore
Il presente Contratto potrà essere risolto dalla Stazione Appaltante in danno al Fornitore, con un
termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o
in parte, agli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a
rimborsare, al costo, le spese sostenute della Stazione Appaltante, per provvedersi dell'energia
elettrica necessaria al proprio fabbisogno presso altro Fornitore, maggiorate di una percentuale fissa
del 10% per spese generali, salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti.
14.5 Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore si impenga a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456
del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora l’appaltatore esegua
transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane
S.p.A.; in caso di appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d’impresa la
risoluzione opera anche nel caso in cui l’inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite.
L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di
nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
13 agosto 2010 n. 136.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e il
Prefetto territorialmente competente.
Ai sensi del combinato disposto degli art. 3, comma 7 e art. 6, comma 4 della Legge 13 agosto 2010
n. 136, l’appaltatore è obbligato a comunicare a ULSS n. 6 il numero del c/c e le generalità delle
persone che vi possono operare entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto da parte
dell’Appaltatore.
Le parti si danno reciproco atto che trovano altresì applicazione per la risoluzione ed il recesso del
contratto le disposizioni di cui agli artt. 134, 135 e 136 del D.Lgs.vo n. 163/2006, riguardante i
contratti pubblici.
ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto ipso iure, con le
consequenziali di Legge, nel caso di inosservanza di uno o più di uno dei patti contenuti negli
articoli qui di segui riportati, da considerare come integralmente trascritti:
ART. 1 - OGGETTO, DURATA DEL CONTRATTO,ART. 2 - ACCESSO ED USO DELLA RETE,
ART. 3 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA, ART. 4 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, ART. 5 – DELTA, ART. 6 - INCLUSIONI ED
ESCLUSIONI, ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO, ART. 8 - GARANZIE
ART. 9 - FORZA MAGGIORE, ART.10 – DOMICILIO, ART.11 - FORO COMPETENTE, ART.12 –
INFORMATIVA, ART.13 - CESSIONE DEL CONTRATTO, ART.14 - RECESSO
Letto, approvato e sottoscritto.
Vicenza,
Per ULSS 6 Vicenza
Il Direttore Generale
Per l'Impresa
Il Legale Rappresentate
Il sottoscritto......., come sopra abilitato, dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e
1342 Codice Civile, di accettare espressamente e specificamente le sottoelencate clausole:
ART. 1 - OGGETTO, DURATA DEL CONTRATTO
ART. 2 - ACCESSO ED USO DELLA RETE
ART. 3 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA
ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
ART. 5 - DELTA
ART. 6 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI
ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
ART. 8 - GARANZIE
ART. 9 - FORZA MAGGIORE
ART.10 - DOMICILIO
ART.11 - FORO COMPETENTE
ART.12 - INFORMATIVA
ART.13 - CESSIONE DEL CONTRATTO
ART.14 - RECESSO
Data
Per l'Impresa
Il Legale Rappresentate