Allegato 1 Schema di contratto per la fornitura di energia elettrica
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Allegato 1 Schema di contratto per la fornitura di energia elettrica
Allegato 1 Schema di contratto per la fornitura di energia elettrica immobili ULSS n. 6. CIG 3499780DCE Tra L’ ULSS n. 6 Vicenza (di seguito denominato Committente) con sede legale in Via Rodolfi, 37 C.F. e P.IVA. 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio Alessandri, e Il Fornitore (di seguito denominato Fornitore) con sede legale in Via ....... , qui di seguito denominati congiuntamente "Parti", o singolarmente "Parte" si conviene e si stipula quanto segue: PREMESSO Con deliberazione n. in data è stata indetta una gara ad evidenza pubblica europea da espletarsi con procedura aperta e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’importo convenzionale della fornitura a base d’asta pari a euro 3.000.000,00 + IVA; In seguito alla predetta procedura, con deliberazione n. in data , la fornitura è stata aggiudicata in via definitiva al sunnominato Appaltatore, per il prezzo complessivo di Euro ............/00. In sede di premessa si dà altresì atto che l’ULSS n. 6 ha provveduto ad acquisire dalla competente Prefettura le informazioni previste dalla vigente normativa antimafia e che da tali verifiche non sono emerse irregolarità. In sede di premessa si dà altresì atto che, in data .../..../2010, ........................ è pervenuto il DURC attestante la regolarità contributiva del Fornitore e che il Fornitore medesimo ha inoltre presentato le cauzioni e le coperture assicurative di Legge,. La presente premessa costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Ciò premesso, il Fornitore e il Committente qui di seguito denominati congiuntamente "Parti", o singolarmente "Parte", convengono che la somministrazione di energia elettrica sarà regolata dalle condizioni di seguito riportate. ART. 1 - OGGETTO, DURATA DEL CONTRATTO Il presente contratto ha per oggetto la "FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMMOBILI ULSS N. 6", a servizio delle utenze di media e bassa tensione relative ai siti di ULSS 6 Vicenza elencati nell’Allegato ‘D’ dei documenti di gara, parte integrante della presente scrittura. Il Fornitore si impegna a somministrare al Committente il quantitativo di energia elettrica necessario al fabbisogno dei propri impianti per tutta la durata del contratto. Il presente contratto avrà validità di 12 mesi, con decorrenza dalle ore 00:00 del 1 marzo 2012 e fino alle ore 24:00 del 28 febbraio 2013. ART. 2 - ACCESSO ED USO DELLA RETE ART. 2.1 - Accesso alla rete L'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, nonché delle reti di distribuzione, sono regolati dalle delibere emanate dalle competenti Autorità. ART. 2.2 - Costi di trasporto I costi relativi al trasporto, alle perdite, ad eventuali costi di rifasamento, al dispacciamento, alle componenti di sistema (ad esempio A, UC, MCT, etc.), ed alle imposte che per le utenze del mercato libero sono a carico del Committente nella misura stabilita dall'AEEG, sono anticipati dal Fornitore e riportati - senza maggiorazioni - in fattura al Committente. ART 2.3 - Mandato al Fornitore per la stipula di contratti di trasporto e dispacciamento Il Committente autorizza e conferisce mandato esclusivo senza rappresentanza al Fornitore per la stipula dei Contratti: • di trasporto con l'impresa Distributrice competente territorialmente; • di dispacciamento per i punti di fornitura. Il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per conto del Committente i necessari Contratti con il Gestore della Rete e con l'Impresa Distributrice competente territorialmente. Con il mandato al Fornitore, il Committente conferisce delega al Fornitore stesso per la richiesta di assegnazione di capacità di trasporto con l'estero, per la partecipazione ad aste con assegnazione di energia CIP 6/92 o altre assegnazioni particolari eventualmente disposte dalle Autorità competenti e dalle norme vigenti (D.Lgs 79/09 ss.mm.). Le eventuali assegnazioni non comporteranno modifiche alle condizioni economiche previste dal presente contratto. ART. 3 - QUANTITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA La fornitura di energia elettrica dovrà riguardare tutte le utenze già elencate nell’Allegato ‘D’ dei documenti di gara, ove sono riportate anche le condizioni tecniche di fornitura (Codice POD, Tensione e Potenza disponibile), e eventuali nuove utenze che verranno realizzate nel corso del 2012 qualora alimentate in bassa tensione e con potenza disponibile inferiore ai 100 kW. I punti di consegna e i quantitativi presunti di energia su base annua sono nuovamente riportati nella seguente tabella. Previsione consumi 03/2012-02/2013 POD Denominazione Sito MWh F1 F2 F3 Tensione di Consegna Potenza impegnata IT001E00068658 Noventa Vicentina 1.879 41,9% 22,3% 35,7% 20.000 Volt 499 IT001E00070784 Sandrigo 691 45,8% 22,9% 31,3% 20.000 Volt 307 IT025E00648878 Vicenza - V° Lotto 4.156 38,3% 22,3% 39,4% 20.000 Volt 1.354 IT025E00666585 SS. Felice e Fortunato 425 40,6% 22,0% 37,4% 20.000 Volt 230 IT025E00631774 F.lli Bandiera 13.360 39,6% 22,2% 38,2% 20.000 Volt 2.722 IT025E00871452 Contrà San Bortolo 290 48,1% 19,5% 32,5% 20.000 Volt 138 IT025E00626375 Vicenza - Contrà Mure Corpus Domini, 15 84,1 380 Volt 70 IT025E00658865 Vicenza - Contrà Mure Corpus Domini, 21 1,5 380 Volt 10 IT025E00042803 Vicenza - Contrà Mure Porta S. Lucia, 34 127,1 380 Volt 69 IT025E00042833 Vicenza - Contrà Mure S. Domenico, 8 1,3 220 Volt 3 IT025E00061160 Vicenza - Contrà Mure S. Domenico, 37 20,6 380 Volt 20 IT025E00068125 Vicenza - Contrà Santi Apostoli, 21 76,1 380 Volt 60 IT025E00036429 Vicenza - Strada Marosticana, 87 31,3 380 Volt 10 IT025E00676910 Vicenza - Via IV Novembre, 46 119,4 380 Volt 110 IT025E00005703 Vicenza - Via A. Boito, 82 1,1 380 Volt 20 IT025E00005704 Vicenza - Via A. Boito, 82 12,9 380 Volt 10 IT025E00028216 Vicenza - Via A. Giuriato, 64 1,4 380 Volt 10 IT025E00028244 Vicenza - Via A. Giuriato, 72 16,8 380 Volt 15 IT025E00075925 Vicenza - Via G. Volpato, 14 3,2 220 Volt 3 IT025E00055450 Vicenza - Via P. Porto Godi, 2 3,9 220 Volt 3 IT025E00666380 Vicenza - Via R. Pasi, 25 40,4 380 Volt 100 IT025E00000460 Vicenza - Via T. Albinoni, 9 4,4 380 Volt 6 IT025E00638240 Vicenza - Viale Camisano, 61 39,6 380 Volt 35 IT025E00071620 Vicenza - Viale Trento, 106 5,2 220 Volt 3 IT025E00015303 Vicenza - Via Chinotto, 24 1,8 220 Volt 3 IT025E00075926 Vicenza - Via Volpato, 14 5,8 380 Volt 6 IT025E00075927 Vicenza - Via Volpato, 14 1,8 220 Volt 3 IT025E00687887 Vicenza - Via Divisione Julia, 57 B/1/29 220 Volt 3 IT025E00685573 Vicenza - Via Divisione Julia, 57 B/1/27 220 Volt 3 IT025E00685794 Vicenza - Via Divisione Julia, 59 A/5 220 Volt 3 IT025E00689123 Vicenza - Via Divisione Julia, 59 A/1/9 220 Volt 3 IT025E00040166 Vicenza - Via dei Mille, 71 220 Volt 3 IT025E00040177 Vicenza - Via dei Mille, 85 220 Volt 3 IT025E00040181 Vicenza - Via dei Mille, 87 220 Volt 3 IT025E00950434 Vicenza-Via S.Francesco, 41 380 Volt 140 IT025E00950435 Vicenza-Via S.Francesco, 41 380 Volt 180 IT025E20000374 Vicenza-Strada Postumia 220 Volt 3 IT001E30237369 Caldogno - Via Chiesa Cresole 3,8 220 Volt 3 IT001E30291340 Povolaro - Via Cavour, 26 6 380 Volt 6 IT001E31437236 Montegalda - Piazza Marconi, 92 10,9 380 Volt 11 IT001E32532722 Arcugnano - Via Torri, 19 0,4 220 Volt 3 IT001E32532725 Arcugnano - Via Torri, 19/21 2,1 220 Volt 3 IT001E32532720 Arcugnano - Via Torri, SN 0,0 220 Volt 3 IT025E00011234 Vicenza - Via Cappellari, 3 40 380 volt 69 IT001E37391652 Torri di Quartesolo - Via Vicenza, 6/A 16,8 380 Volt 17 IT001E37395682 Camisano Vicentino - Via Rasega, 2 29,9 380 Volt 50 IT001E37483438 Grisignano di Zocco - Via Bedinella, 5 3,9 380 Volt 7 IT001E37510580 Barbarano Vicentino - Via Giovanni XXIII, 4 6,1 380 Volt 17 IT001E37543310 Olmo - Viale Italia, 14 41,8 380 Volt 17 IT001E37568346 Monticello Conte Otto - Via Dante, 26 34,6 380 Volt 33 IT001E37572935 Longare - Via G. Marconi, 24 15,4 380 Volt 30 IT001E37576741 Isola Vicentina - Via Cantarana, 1 1,5 220 Volt 3 IT001E37580954 Dueville - Via Garibaldi, 22 9,6 380 Volt 17 IT001E37584338 Costabissara - Via Brg. Sassari, 1 19,0 380 Volt 20 La ripartizione dei consumi nelle 3 Fasce esposta nella precedente tabella è frutto delle analisi sui consumi storici dei siti in esame e delle proiezioni effettuate sui fabbisogni per il periodo 03/201202/2013. Per tale motivo la ripartizione indicata è da considerarsi puramente indicativa e non impegnativa per ULSS 6 Vicenza, potendo la stessa, in rapporto all'andamento dei prelievi effettivi, subire incrementi o decrementi, anche a seguito di interventi tecnologici tesi al miglioramento dell’efficienza energetica degli stabili. ART. 4 – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO I corrispettivi dell'energia, al netto delle perdite, che saranno applicati in base alla normativa vigente dal Fornitore ai quantitativi di energia prelevati Fascia per Fascia in ciascun punto di prelievo, verranno calcolati secondo la seguente formula: Pf,m = PUNf,m + Delta Dove: Pf,m Delta PUNf,m = prezzo dell’energia in (€/MWh) applicato ad ogni MWh prelevato per ogni Fascia "f" nel mese “m”; = variazione, come definita all'ART. 5, applicata all’indice PUNf,m = valore in (€/MWh) nella fascia “f” del mese “m” dell’indice PUN-Prezzo Unico Nazionale, come pubblicato dal GME – Gestore dei Mercati Energetici www.mercatoelettrico.org Tutti i prezzi dovranno essere espressi in €/MWh con due cifre decimali. Nel solo caso in cui il distributore locale non metta a disposizione la curva di prelievo o i consumi riportati per fascia sarà permesso, in luogo della fatturazione a fasce, la fatturazione mono-oraria applicando la seguente formula: Pm = PUNm + Delta Dove: Pm Delta PUNm = prezzo dell’energia in (€/MWh) applicato ad ogni MWh prelevato nel mese “m”; = variazione, come definita all'ART. 5, applicata all’indice PUNm = valore della media aritmetica in (€/MWh) del mese “m” dell’indice PUN-Prezzo Unico Nazionale, come pubblicato dal GME – Gestore dei Mercati Energetici www.mercatoelettrico.org ART. 5 – ∆ DELTA ULSS 6 Vicenza, in relazione all'energia effettivamente prelevata, si impegna a pagare mensilmente al Fornitore, per ogni MWh prelevato, il prezzo così come definito all'ART. 4 il cui parametro Delta è derivato dall'offerta presentata in sede di gara: Delta = ....... €/MWh Il Delta dovrà essere espresso in numero razionale, comprensivo del segno + in caso di incremento o segno – in caso di decremento. In caso di valore espresso senza alcun segno si considererà il segno positivo. ART.6 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI I prezzi dell'energia elettrica corrisposti da ULSS 6 Vicenza includono: • • • • gli oneri derivanti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva 2003/87/CE, la quale istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissione dei gas ad effetto serra all'interno della Comunità Europea; gli oneri di sbilanciamento; i benefici derivanti dall'assegnazione di energia di importazione, diritti CIP 6, DCT ed eventuali altri diritti che le Autorità dovessero assegnare ai Clienti Finali; gli eventuali benefici derivanti dall'assegnazione di "Certificati Verdi". Sono invece esclusi, e pertanto saranno fatturati a parte dal Fornitore: • le perdite di rete; • il corrispettivo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica risultante dall'applicazione dell'opzione tariffaria del distributore vigente per il mercato libero, comprensiva dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva; • le maggiorazioni (oneri A1, ..., An) e le componenti UC relative al mercato libero, nonché di eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall'AEEG; • le imposte erariali ed addizionali (ove dovute) gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché l'IVA, tasse, imposte o tributi sull'elettricità; • tutte le componenti passanti, relative al mercato libero, a copertura dei costi di dispacciamento e scambio, dei costi sostenuti da GSE/TERNA per la remunerazione della disponibilità capacitiva, dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità e dei costi per la remunerazione della riconciliazione del sistema elettrico dell'anno 2001, come definite dalle delibere A.E.E.G. 168/03, 46/04, 11/06 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO La fatturazione mensile di tutti i corrispettivi di cui al presente contratto sarà effettuata sul valore reale di energia elettrica consumata evitando qualsiasi previsione di consumo e i conseguenti conguagli per tutte le forniture alimentate in media tensione. E' permessa la fatturazione mensile in stima per le sole forniture alimentate in bassa tensione qualora l'importo mensile sia inferiore ai 250 €. In tal caso la stima dei consumi per la fatturazione non potrà essere superiore all'85% di un dodicesimo del consumo annuo stimato per il bando di gara. La fattura sarà recapitata al ULSS 6 Vicenza all'indirizzo e-mail [email protected] unitamente al DURC in corso di validità (novanta giorni dalla data di rilascio) entro il 10 del mese successivo a quello di prelievo ed il pagamento avverrà a mezzo RID Bancaria da addebitarsi l'ottavo giorno del mese successivo a quello di emissione della fattura. Nel caso in cui le fatture dovessero pervenire dopo il 10 del mese successivo a quello di erogazione del servizio oppure risultino prive di DURC, ULSS 6 Vicenza si riserverà la facoltà di revocare la RID e procedere con il pagamento a mezzo Bonifico Bancario 30gg data fattura; in quest'ultima ipotesi ULSS 6 Vicenza non sarà responsabile di eventuali ritardi al pagamento delle fatture emesse in tempi successivi a questo termine. ART. 8 - GARANZIE ULSS 6 Vicenza non rilascerà alcuna garanzia fideiussoria bancaria a garanzia dell'esatto, puntuale ed integrale pagamento delle fatture emesse per la fornitura dell'energia elettrica. A garanzia degli obblighi contrattuali il Fornitore ha presentato la ….. n. dalla per la somma di euro . emessa il ART. 9 - FORZA MAGGIORE Per "Forza Maggiore" si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza non imputabile alla Parte che la invoca e che sia tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, la fornitura da parte del Fornitore o il prelievo da parte del Committente fintantoché la causa di forza maggiore perduri e che non sia possibile evitare usando con continuità la dovuta diligenza e le specifiche competenze necessarie. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, e a condizione che soddisfino i suddetti requisiti, le Parti si danno reciprocamente atto che costituiscono causa di forza maggiore: • • • • Guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse; Fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi ed inondazioni; Esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche; Scioperi, serrate ed ogni forma di agitazioni a carattere industriale, dichiarati in occasione della contrattazione collettiva. In presenza di cause di forza maggiore la Parte interessata sarà sollevata da ogni responsabilità circa il mancato adempimento degli impegni previsti nel presente contratto, nonché per qualsiasi danno o perdita sopportata dall'altra Parte, nella misura in cui gli stessi siano causati da causa di forza maggiore per il periodo per cui sussista tale causa. La Parte interessata dovrà comunque adoperarsi, per quanto nelle proprie possibilità, per limitare gli effetti negativi dell'evento e rimuovere, nel più breve tempo possibile, l'impedimento. L'impossibilità ad adempiere al proprio obbligo di pagamento non è considerata forza maggiore. La Parte interessata sarà tenuta a notificare tempestivamente all'altra Parte: • il verificarsi dell'evento, dando una chiara indicazione della natura dell'evento stesso ed indicando, qualora fosse possibile effettuare una stima ragionevole, il tempo necessario per porvi rimedio; • lo sviluppo dell'evento; • l'intervenuta cessazione dell'evento di forza maggiore. ART. 10 - DOMICILIO Agli effetti del presente contratto le parti eleggono il proprio domicilio: Il Stazione Appaltante, in Via Il Fornitore, in Via ART. 11 - FORO COMPETENTE Le Parti convengono che qualsiasi controversia in ordine alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Vicenza. ART. 12 - INFORMATIVA Informativa ai sensi dell'Art. 13 D.Lgs 196/2003 - I dati raccolti sono trattati mediante supporti cartacei e attraverso l'ausilio di strumenti elettronici per adempiere agli obblighi contrattuali, legali e fiscali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per lo svolgimento del rapporto contrattuale. Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati personali o sensibili, qualora necessario per l’esecuzione del presente contratto, sarà effettuato in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.vo n. 196/2003. ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO Il contratto non potrà essere ceduto da nessuna delle Parti a Terzi. ART. 14 - RECESSO 14.1 Risoluzione consensuale del Contratto Il contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale. 14.2 Recesso del Fornitore Il presente Contratto potrà essere risolto dal Fornitore con un termine di preavviso di 30 giorni nei seguenti casi: • mancato pagamento di una fattura decorsi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento di una diffida scritta inviata alla Stazione Appaltante. In detto periodo di preavviso, la fornitura di energia dovrà continuare agli stessi termini ed alle stesse condizioni del Contratto di Fornitura in essere tra le Parti; • prelievi fraudolenti di energia. 14.3 Recesso della Stazione appaltante La Stazione appaltante che recede dal presente contratto è tenuta indenne da penalità se esercita il diritto di recesso con un termine di preavviso di 2 mesi, esercitabile in qualsiasi momento, fermo restando l'obbligo del pagamento degli importi spettanti al Fornitore per la fornitura di energia eseguita fino alla data di cessazione della fornitura. 14.4 Risoluzione per colpa del Fornitore Il presente Contratto potrà essere risolto dalla Stazione Appaltante in danno al Fornitore, con un termine di preavviso di 30 (trenta) giorni, nel caso in cui lo stesso Fornitore non adempia in tutto o in parte, agli obblighi posti a suo carico dal presente Contratto. In tal caso il Fornitore sarà tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute della Stazione Appaltante, per provvedersi dell'energia elettrica necessaria al proprio fabbisogno presso altro Fornitore, maggiorate di una percentuale fissa del 10% per spese generali, salvo il pagamento degli ulteriori danni subiti. 14.5 Tracciabilità dei flussi finanziari L’appaltatore si impenga a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Ai sensi del combinato disposto degli art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e 1456 del codice civile, il presente contratto dovrà considerarsi risolto qualora l’appaltatore esegua transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.; in caso di appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d’impresa la risoluzione opera anche nel caso in cui l’inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite. L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e il Prefetto territorialmente competente. Ai sensi del combinato disposto degli art. 3, comma 7 e art. 6, comma 4 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’appaltatore è obbligato a comunicare a ULSS n. 6 il numero del c/c e le generalità delle persone che vi possono operare entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto da parte dell’Appaltatore. Le parti si danno reciproco atto che trovano altresì applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli artt. 134, 135 e 136 del D.Lgs.vo n. 163/2006, riguardante i contratti pubblici. ART. 15 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, il presente Contratto potrà essere risolto ipso iure, con le consequenziali di Legge, nel caso di inosservanza di uno o più di uno dei patti contenuti negli articoli qui di segui riportati, da considerare come integralmente trascritti: ART. 1 - OGGETTO, DURATA DEL CONTRATTO,ART. 2 - ACCESSO ED USO DELLA RETE, ART. 3 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA, ART. 4 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO, ART. 5 – DELTA, ART. 6 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI, ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO, ART. 8 - GARANZIE ART. 9 - FORZA MAGGIORE, ART.10 – DOMICILIO, ART.11 - FORO COMPETENTE, ART.12 – INFORMATIVA, ART.13 - CESSIONE DEL CONTRATTO, ART.14 - RECESSO Letto, approvato e sottoscritto. Vicenza, Per ULSS 6 Vicenza Il Direttore Generale Per l'Impresa Il Legale Rappresentate Il sottoscritto......., come sopra abilitato, dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, di accettare espressamente e specificamente le sottoelencate clausole: ART. 1 - OGGETTO, DURATA DEL CONTRATTO ART. 2 - ACCESSO ED USO DELLA RETE ART. 3 - QUANTITA' E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO ART. 5 - DELTA ART. 6 - INCLUSIONI ED ESCLUSIONI ART. 7 - FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO ART. 8 - GARANZIE ART. 9 - FORZA MAGGIORE ART.10 - DOMICILIO ART.11 - FORO COMPETENTE ART.12 - INFORMATIVA ART.13 - CESSIONE DEL CONTRATTO ART.14 - RECESSO Data Per l'Impresa Il Legale Rappresentate