Diapositiva 1 - Scuola di Formazione Ipsoa

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Diapositiva 1 - Scuola di Formazione Ipsoa
Aspetti doganali delle operazioni
con l'estero, origine delle merci,
pianificazione dei costi doganali
Milano, 9-10 Luglio 2013
A cura di MICHELA ORLANDO
TERRITORIO DOGANALE
E’ l’area circoscritta dalla linea doganale che
coincide col lido del mare o con il confine
politico.
Comprende la fascia di mare compresa entro le
12 miglia marittime dalla costa verso l’esterno e
tutto lo spazio aereo che sovrasta il territorio.
TERRITORIO DOGANALE
COMUNITARIO
Ogni Paese Membro dell’U.E. ha un proprio
territorio doganale.
L'insieme dei territori doganali nazionali
costituisce il TERRITORIO DOGANALE
DELL' U.E.
I 27 PAESI MEMBRI U.E.
•
BELGIO – ITALIA – FRANCIA – GERMANIA – PAESI
BASSI – LUSSEMBURGO (1952)
•
DANIMARCA – REGNO UNITO – IRLANDA (1973)
•
GRECIA (1981)
•
PORTOGALLO – SPAGNA (1986)
•
AUSTRIA - SVEZIA – FINLANDIA (1995)
•
CIPRO – LETTONIA – LITUANIA – ESTONIA – MALTA
– REP. CECA – UNGHERIA – SLOVACCHIA –
SLOVENIA – POLONIA (2004)
•
ROMANIA – BULGARIA (2007)
•
(CROAZIA – Luglio 2013)
TERRITORIO DOGANALE
COMUNITARIO: effetti
All'interno del territorio doganale dell' U.E.
vige la LIBERA CIRCOLAZIONE delle
merci, delle persone, dei servizi, dei
capitali.
La libera circolazione delle merci implica il
divieto di imporre dazi doganali e
restrizioni quantitative negli scambi
commerciali tra gli Stati Membri.
TERRITORIO DOG.LE
COMUNITARIO: esclusioni
Non
sempre
il
territorio
doganale
comunitario coincide con il territorio politico
o con le zone di sovranità di ogni Stato
Membro.
TERRITORIO DOGANALE U.E.
E ccezioni
Ci sono delle Zone che, seppur INCLUSE
nel T.D. Comunitario, non applicano
tuttavia le norme comunitarie in materia di
IVA
T ERRITORIO DOGANALE U.E.
Eccezioni
Pur non rientrando nella sfera politica di alcuno
Paese Membro, vengono tuttavia trattati come
parte del territorio doganale, in virtù di accordi e
convenzioni specifici:
Il Principato di Monaco (FR)
La Repubblica di San Marino (IT)
A Cipro, le zone di Akrotiri e Dekelia (UK)
Territori legati all’U.E. da accordi
Sono legati all’Unione Europea da particolari
trattati i Territori Sovrani di:
Principato di Andorra
Stato del Vaticano
SPAZIO DOGANALE
E’ costituito dall’insieme di aree, stabilimenti,
banchine, magazzini, strutture dove è
operativamente
presente
l’Amministrazione Doganale.
Al suo interno, oltre alla collaborazione
fattiva sempre prevista nell’ambito di un
accertamento doganale, l’onere della
prova ad esso relativo è a carico di chi
detiene la merce.
FONTI DEL DIRITTO DOGANALE
CODICE DOGANALE COMUNITARIO (CDC) Reg. CEE
n. 2913/92 del 12/10/92 che ha riunito in 252 artt. tutti i
principali Regolamenti emessi dalla Comunità prima di
quell’anno SOSTITUITO DAL
Reg. CE 450/2008 del 23/04/2008 che istituisce il
CODICE DOGANALE AGGIORNATO (non operativo)
DISPOSIZIONI D’APPLICAZIONE del CODICE (DAC)
Reg. CE n. 2454/93 del 02/07/93 costituito da 913 artt.
e oltre 113 allegati
TESTO UNICO DELLA LEGGE DOGANALE (TULD)
D.P.R. 23 Gennaio 1973, n. 43
L’AGENZIA DELLE DOGANE
(Soggetto attivo)
Istituita dal D.Lgs. 30 luglio 1999, no. 300, ha una struttura
organizzativa di tipo piramidale che, partendo del vertice
comprende:
Il DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE
INDIRETTE, facente capo al Ministero delle Finanze e suddiviso
in quattro Aree di competenza:
Area Personale e Organizzazione Informatica
Area Affari Giuridici e Contenzioso
Area Tributi
Area Verifiche e Controlli su Tributi ed Accise
Organizzazione comunitaria
Commissione Europea
Direzione Gen. Fiscalità e Unione Doganale
Comitato per il Codice Doganale
Uff. Europeo Antifrode (OLAF)
Guardia di Finanza
Tra le funzioni svolte dal Corpo, c’è quella di
coadiuvare
l’Amministrazione
nell’ambito
dell’accertamento doganale e di subentrare ad
essa, con funzioni di controllo e vigilanza, negli
orari di chiusura degli Uffici doganali.
Uffici in regime di collaborazione
esterna
- Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) –
Ministero della Salute
- Ufficio del Veterinario – Ministero della Salute
- Ufficio del Fitopatologo - Ministero delle Politiche Agricole
- Ufficio dei Beni Culturali – Ministero per i Beni e le Attività
Culturali
- Nuclei Operativi CITES – Corpo Forestale dello Stato
- ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente
- Esperti e Tecnici Accreditati
IL DICHIARANTE
(Soggetto Passivo)
Per l'obbligazione doganale soggetto fiscalmente
rilevante è il DICHIARANTE, che può essere persona
fisica o giuridica o assimilati secondo legge. Il
dichiarante può scegliere di operare:
DIRETTAMENTE IN PRIMA PERSONA ovvero
FACENDOSI
RAPPRESENTARE
DA
ALTRO
SOGGETTO
TIPI DI RAPPRESENZANZA
RAPPRESENTANZA
DIRETTA:
assunta
dal
rappresentante in nome e per conto del rappresentato
(Doganalista)
RAPPRESENTANZA
INDIRETTA:
assunta
dal
rappresentante in nome proprio per conto del
rappresentato (Impresa di Sped., C.A.D., Corrieri, altro
soggetto accreditato in Dogana)
MANDATO DI RAPPRESENTANZA
Art. 12 CDA: La Dogana può imporre al rappresentante
di fornire prova della delega conferitagli dal
rappresentato.
La persona che agisca in veste di rappresentante senza
disporre del potere di rappresentanza è considerata
agire in nome e per conto proprio.
IL RAPPORTO GIURIDICO
TRIBUTARIO
L'inizio del rapporto giuridico tributario tra soggetto attivo
e soggetto passivo avviene quando una merce,
destinata a ovvero proveniente da Paese extra-UE
viene presentata ad una qualsiasi dogana competente
dell'UE stessa.
DICHIARAZIONE DOGANALE
L'inizio del rapporto doganale implica per il dichiarante
l'obbligo di una “dichiarazione doganale”, atto giuridico
con il quale egli, in forma scritta o verbale, comunica la
sua volontà riguardo alla destinazione doganale da
dare alla merce.
L'OBBLIGAZIONE DOGANALE sorge al momento
dell'accettazione della dichiarazione in Dogana.
DUE PRINCIPI FONDAMENTALI
TERRITORIALITA': Condicio iuris dell'obbligazione
doganale è l'effettiva entrata/uscita della merce nel/dal
territorio doganale UE
MATERIALITA': Oggetto dell'obbligazione doganale sono
beni materiali e mobili scambiati nell'ambito di
transazioni con Paesi extra-UE
SISTEMA DEI DIVIETI
Il principio generale prevede che tutto si possa
esportare e tutto si possa importare, tranne ciò
che sia sottoposto ad un vincolo di esportabilita’ o
importabilità.
Di limitata o proibita esportabilità/importabilità sono
considerate tutta una serie di tipologie
merceologiche che, per vari motivi, vengono
ritenute pregiudizievoli nei confronti dei cittadini
dell’UE.
SISTEMA DEI DIVIETI
In particolare, sono considerate di limitata o vietata
importabilità le tipologie merceologiche:
a) non conformi alle normative e alle disposioni
comunitarie ai fini dell'immissione in consumo;
b) lesive degli interessi economici delle Aziende dei
Paesi Membri:
c) non in linea con gli Accordi internazionali in materia di
salute pubblica, salvaguardia dell'ambiente, tutela dei
patrimoni artistici ecc.
Di limitata o vietata esportabilità sono considerate le
tipologie merceologiche che ricadono soprattutto in
quest'ultima fattispecie.
Prodotti a duplice uso: fonti normative
Reg. CE N. 428/2009 del 05/05/2009 che istituisce un
regime comunitario di controllo delle esportazioni, del
trasferimento, dell'intermediazione e del transito di
prodotti a duplice uso
Reg. UE N. 388/2012 del 19/04/2012 che modifica il
Reg. CE 428/2009
Decreto L.vo 14 maggio 2009 n. 64: Disciplina
sanzionatoria
Prodotti a duplice uso: definizione
Per PRODOTTI A DUPLICE USO (“Dual Use”) si
intendono tutti i prodotti, inclusi il software e le
tecnologie, che possono avere un utilizzo sia
civile che militare, nonchè tutti i beni che
possono avere sia un utilizzo non esplosivo che
un qualche impiego nella fabbricazione di armi
nucleari o altri congegni esplosivi nucleari.
Convenzione di Washington
La Convenzione di Washington del 1973 in materia di
salvaguardia di flora o fauna selvatiche (conosciuta
con l’acronimo CITES) è stata recepita dall’U.E. con
Reg. CE n. 3626/82 del 31-12-1982 e n. 3418/83 del
28-11-83 e succ. e stabilisce che il commercio di
specie vegetali ed animali e loro derivati considerati in
pericolo o in via di estinzione debba essere compatibile
con la sopravvivenza della specie in natura.
Altre tipologie soggette a “divieto”
Beni culturali ed artistici sottoposti a possibile vincolo
patrimoniale nazionale
Armi e materiali di armamento
Articoli utilizzabili per tortura o repressione
Prodotti che riducono lo strato dell'ozono
Prodotti fluoranti ad effetto serra
Beni che incorporano peli di cane o gatto
Beni derivati o incorporanti pelli di foca
Rifiuti o scarti di lavorazione
Dichiarazioni
Per l’ESPORTAZIONE di merci potenzialmente ma non
certamente pregiudizievoli per il Cittadino Membro o
la Comunità internazionale, si richiede:
DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA del venditore della
merce riguardo l’esportabilità della stessa
Autorizzazioni all'Esportazione
Le merci sottoposte a vincoli all'esportazione sono
comunque esportabili se scortate da specifica
AUTORIZZAZIONE COMUNITARIA (Licenza di
Esportazione) rilasciata dal Ministero competente
Nulla Osta all'Importazione
Per l’IMPORTAZIONE di merci potenzialmente ma
non certamente pregiudizievoli per il Cittadino
Membro o la Comunità internazionale, si
richiede:
NULLA OSTA AL PROCEDIMENTO DOG.LE da parte
degli
Organismi
competenti
(USMAF,
Veterinario, CITES ecc.): prodotti destinati a
consumo umano o animale; al contatto con gli
alimenti; materiale artistico; presidi medicochirurgici ecc.
DICHIARAZIONE sottoscritta dell'importatore di
non appartenza del materiale alle succitate
categorie
DIVIETI ECONOMICI
Riguarda una serie di limitazioni all’importazione per tipologie
merceologiche che, se introdotte in modo indiscriminato
nell’U.E., possono risultare pregiudizievoli per le industrie dei
Paesi Membri.
I settori maggiormente “sensibili” sono:
- Il settore dei tessili e dell’abbigliamento
- Il settore dei prodotti siderurgici
- Il settore dei prodotti agricoli
I documenti che autorizzano l’importazione sono:
- Le autorizzazioni d importazione (licenze)
- I documenti di vigilanza
- I titoli di importazione (AGRIM)
Per i prodotti agricoli può essere richiesto la presentazione del
titolo anche in esportazione (AGREX)
D.A.U.
Il DAU (Documento Amministrativo Unico) è il modulo
unico utilizzato dal 1988 in tutta l'UE per la
compilazione di dichiarazioni doganali relative a
qualsiasi destinazione doganale.
E' costituito da fogli numerati a seconda della funzione, i
principali dei quali sono la “matrice” e la “figlia”.
Ogni foglio è diviso in caselle, anch'esse numerate a
seconda della funzione.
CENNI DI PRASSI DOGANALE
La prassi doganale, identica in tutta l'UE, prevede:
• Presentazione delle merci in dogana
• Presentazione della dichiarazione doganale
• Controllo formale della dichiarazione
• Numerazione ed incasso diritti
• Assegnazione di un circuito di controllo
• Rilascio del codice di svincolo
CIRCUITI DOGANALI DI
CONTROLLO
CONTROLLO AUTOMATICO – CA
CONTROLLO DOCUMENTALE – CD
VISITA MERCI – VM
VISITA SCANNER – VS
RISCONTRO SOMMARIO – RS
Assegnazione del codice di svincolo
E' il codice che riporta le annotazioni della dogana
relativamente al tipo di circuito applicato e definisce la
dichiarazione, consentendo così il rilascio della merce
secondo la destinazione doganale richiesta.
La data del rilascio svincolo costituisce il momento in cui
l'accertamento diviene definitivo.
L’ACCERTAMENTO DOGANALE
L’accertamento è la procedura con la quale l’Autorità
doganale verifica, in contraddittorio con il Dichiarante,
la corrispondenza o la congruità degli elementi relativi
alla spedizione indicati sulla dichiarazione doganale.
La procedura di accertamento può avvenire:
- in fase contestuale all’emissione della bolletta
doganale, tramite CD o VM
- posteriormente all’emissione della bolletta doganale,
per il circuito CA
Prerogative del dichiarante ai fini
dell'accertamento
Il dichiarante, prima del rilascio delle merci, può cambiare
uno o più elementi della dichiarazione, fatto salvo:
• Che la modifica non consista nella indicazione di merci
diverse da quelle che hanno formato oggetto della
dichiarazione medesima;
• Che la dogana non abbia già annunciato visita;
• Che la dogana non abbia già riscontrato l'inesattezza
degli elementi che si intendono modificare.
La modifica non preclude l'applicazione di eventuali
sanzioni.
Invalidazione della dichiarazione
Il dichiarante, prima del rilascio delle merci, può ottenere
l'annullamento della dichiarazione, a condizione che la
stessa sia stata presentata per errore scusabile ovvero
non sia più giustificata per circostanze sopravvenute.
Se è già stata prevista la VM, l'annullamento potrà
avvenire solo dopo la conclusione di tale visita.
L'invalidazione non preclude l'applicazione di eventuali
sanzioni.
Prerogative della dogana ai fini
dell'accertamento
Durante il corso dell'accertamento, l'ufficio dog.le ha
potestà di:
• Effettuare visita merci anche quando il circuito di
controllo non lo preveda;
• Prelevare campioni e disporne l'invio al laboratorio di
analisi;
• Richiedere supplementi informativi al dichiarante;
• Richiedere perizie specifiche da parte di terzi qualificati.
REVISIONE DELL'ACCERTAMENTO
Consiste nel riesame di una dichiarazione già
perfezionata che permetta di modificarne uno o più
elementi dell' accertamento anche quando le merci
siano già state rese disponibili per l'operatore oppure
abbiano lasciato il territorio doganale della UE.
(D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374)
Può essere effettuata d'ufficio oppure su istanza di parte,
entro tre anni dalla data in cui l'accertamento è
divenuto definitivo.
Sanzioni amministrative
Art. 303 T.U.L.D.
Differenze riscontrate nel corso dell'accertamento e
relative a quantità, qualità e valore sono punite con
sanzione da € 103,00 a € 516,00.
Se i diritti di confine dovuti secondo l'accertamento sono
maggiori di quelli calcolati nella dichiarazione e la
differenza supera il 5%, si applica una sanzione
amm.va progressiva secondo l'importo evaso.
D.l. n. 16 del 02/03/2012
“Semplificazioni fiscali”
DIRITTI EVASI
Fino a € 500
Da € 500,1 a € 1000
Da € 1000,1 a € 2000
Da € 2000,1 a € 3999,99
Oltre € 4000
evaso
SANZIONE
da € 103 a € 500;
da €1000 a € 5000
da € 5000 a € 15000
da € 15000 a € 30000
da € 30000 a dieci
volte l'importo
ELEMENTI
DELL’ACCERTAMENTO
QUANTITA’
QUALITA’
VALORE
ORIGINE
QUANTITA’
Sulla dichiarazione
indicati:
doganale
devono
essere
NUMERO E TIPO COLLI (imballaggi che si
presentano alla vista)
NUMERO CONTAINER (per merce containerizzata)
PESO LORDO MERCE (non si considera la tara
container)
PESO NETTO MERCE
UNITA'
SUPPLEMENTARI
(per
le
tipologie
merceologiche che lo richiedano in Tariffa)
QUALITA'
Codice delle merci
La dichiarazione doganale deve riportare l’esatta natura
della tipologia merceologica oggetto di transazione.
Indicazione vincolante è l'iscrizione al campo 33 del DAU
del “codice delle merci”, descrizione della merce in
forma numerica (8 cifre in export, 10 in import)
SISTEMA ARMONIZZATO
Nel 1988 è entrata in vigore la convenzione
internazionale che ha integrato e riunito tra loro tutte le
nomenclature dog. allora esistenti.
Il risultato è il c.d. SISTEMA ARMONIZZATO, insieme di
codifiche merceologiche a sei cifre composte da
VOCE DOGANALE (capitolo e voce) prime 4 cifre
SOTTOVOCE ulteriori 2 cifre
NOMENCLATURA COMBINATA
A queste 6 cifre, l'UE ha aggiunto:
Due ulteriori cifre di specifica merceologica
Due cifre di TARIC, indicative non tanto della
composizione bensì della destinazione d'uso o delle
modalità di fabbricazione merce o ai fini delle
rilevazioni statistiche comunitarie
Questo sistema di codifica è definito NOMENCLATURA
COMBINATA
TARIFFA DOGANALE COMUNE
Istituita con Reg. CEE 2658/1987 si compone di due
volumi:
VOLUME I: Elenco di tutte le Nomenclature Combinate
VOLUME II: Normativa di riferimento generale
TARIFFA DOGANALE COMUNE – Vol. I
VOLUME I:
È suddiviso 99 capitoli, raggruppati in 21 sezioni, e
contiene l'elenco di tutte le N.C. (circa 15000), le quali,
se complete dell'indicazione dei dazi applicabili, delle
misure economiche specifiche e degli eventuali divieti,
vanno a formare la TARIFFA DOGANALE D'USO
INTEGRATA (TARIC).
Classifica delle merci
La classificazione delle merci è determinata legalmente:
- dal testo delle voci
- dal testo delle note premesse alle sezioni e ai capitoli
- da una serie di regole generali di interpretazione.
- da una I.T.V.
La classificazione delle merci può fare riferimento:
- Alle Note Esplicative della Nomenclatura
- Ai Regolamenti comunitari della Commissione relativi
alla classificazione delle merci
I.T.V.
Informazione Tariffaria Vincolante
Chiunque
può
un'informazione
doganale
chiedere
all'autorità
sull'applicazione della
doganale
normativa
L'I.T.V. Impegna l'amministrazione al rilascio di un parere
di classifica valido sei anni che vincola le Autorità
Doganali dell'Unione per quanto riguarda la
classificazione tariffaria.
Regole generali di classifica
L'oggetto incompleto o non finito va classificato come
l'oggetto finito, purchè ne presenti, nello stato in cui si
trova, tutte le caratteristiche essenziali.
Qualsiasi menzione nel testo ad una materia di
composizione fa riferimento alla stessa sia che si
presenti allo stato puro che sia mescolata con altre
materie.
Regole generali di classifica
Qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più
voci, si seguono, nell'ordine, i segg. principi:
a) la voce più specifica ha priorità su quella più generale;
b) merci risultato di assemblaggio di oggetti differenti o
presentati in assortimento ovvero composti di materiali
diversi, sono classificabili secondo l'oggetto o la
materia che conferisce agli stessi il loro carattere
essenziale;
c) quando le regole a/b non sono applicabili, la merce va
classificata nella voce posta per ultima tra quelle
suscettibili di essere prese in considerazione.
Regole gen. di classifica
Le merci che non sono classificabili secondo alcuna delle
precedenti regole, vanno alla voce che con detta
merce ha maggiore analogia.
Gli astucci e contenitori simili accessori alla merce e
venduti con essa sono classificabili con le merci
stesse.
Gli imballaggi che contengono le merci sono da
classificare con queste ultime.
TRIBUTI
- DAZI DELLA TDC
- DAZI ANTIDUMPING
- DAZI COMPENSATORI
- ELEMENTI AGRICOLI + DAZI ADDIZIONALI
(ZUCCHERI/FARINE)
- SOVRIMPOSTE DI CONFINE
- IMPOSTE DI CONSUMO
- TASSE ERARIALI E PORTUALI
- MARCHI DI ESPORTAZIONE
- CONTRIBUTO STAZ. SPERIMENTALI
- IVA
Dazi doganali: applicabilità
I dazi doganali si riscuotono senza riguardo allo stato
delle merci e non si possono abbuonare per avaria,
qualsiasi ne sia stata la causa, fatta salva la giusta
determinazione del valore imponibile.
I dazi si applicano alle merci in importazione secondo
l'aliquota vigente alla data di accettazione della
dichiarazione da parte della Dogana.
L'applicazione della tariffa non esonera dall'osservanza
del regime dei divieti o da altre disposizioni che
disciplinano l'importazione.
Dazi doganali:modalità di calcolo
I dazi doganali sono generalmente espressi in forma di
PERCENTUALE SUL VALORE IMPONIBILE (“ad
valorem”).
I dazi possono essere però essere anche unitari specifici
(un tanto a peso o a pezzo – p.e. gli zuccheri ), oppure
misti (ad valorem + unitario - p.e. le preparazioni
alimentari).
Dazi della T.D.C.
DAZI AUTONOMI = applicati dalla UE per decisione
autonoma e revocabile
DAZI CONVENZIONALI = applicati dalla UE nell'ambito
di accordi internazionali comprendenti la clausola della
nazione più favorita in materia tariffaria (GATT)
Tra i due tipi, si applica sempre il più favorevole al
dichiarante; fissa l'aliquota daziaria massima da
corrispondere a fronte di una N.C. (fatto salvo l'obbligo
di applicazione di dazi addizionali) ovvero il c.d.
DAZIO PIENO
Dazi preferenziali
Sono i dazi applicati nell'ambito di accordi internazionali
tra U.E. e Paesi non membri , in deroga alla clausola
della nazione più favorita.
In virtù dell'osservanza delle specifiche regole in materia
di origine preferenziale previste dai singoli protocolli, il
“dazio pieno” relativo ad una determinata N.C. viene
totalmente o parzialmente abbattuto.
Dazi antidumping e compensatori
DAZI ANTIDUMPING: sono applicati nei confronti di
imprese di Paesi non membri che esportano i loro
prodotti nell'UE ad un prezzo inferiore a quello di
vendita sul mercato di origine
DAZI COMPENSATORI: sono applicati nei confronti di
merci che godono di contributi statali nel Paese non
membro di produzione (misure antisovvenzione)
oppure l'importazione delle quali costituisca una
distorsione di mercato pregiudizievole per le imprese
dei Paesi Membri (misure di salvaguardia)
Politica Agricola Comune
Scopo della P.A.C. è quello di garantire ai produttori degli
Stati membri la stabilità del prezzo minimo di
produzione nell'ambito di una transazione con un
Paese non membro.
Questo scopo viene realizzato attraverso:
- l'imposizione di un “elemento agricolo” e/o un “dazio
addizionale” sui prodotti importati, per compensare la
differenza tra il minor costo dei prodotti terzi e il
maggior costo di quelli comunitari (ex prelievi agricoli).
- l'erogazione di fondi comunitari, sotto forma di
RESTITUZIONI all'esportazione, atta ad incentivare le
vendite verso Paesi non membri
ACCISE
E' la forma di imposizione indiretta gravante sulla
produzione o sul consumo di:
ALCOLE ETILICO E BEVANDE ALCOLICHE
PRODOTTI ENERGETICI ED ENERGIA ELETTRICA
TABACCHI LAVORATI
La misura del tributo è stabilita autonomamente da
ciascuno Stato Membro
VALORE
Il Codice Doganale disciplina il valore all'importazione ai
fini dell'applicazione della Tariffa Doganale e delle altre
misure non Tariffarie e lo definisce come
IL VALORE DI TRANSAZIONE
Valore di transazione
Si considera il prezzo pagato o da pagare per merci
vendute per l'esportazione a destinazione del t.d. della
Comunità.
Detto prezzo comprende la totalità dei pagamenti
eseguiti o da eseguire dal compratore al venditore
come condizione della vendita e per soddisfare il
proprio obbligo verso il venditore.
CONDIZIONI
La dichiarazione di valore è accettata purchè:
Non esistano restrizioni di cessione o di utilizzo merce da
parte del compratore
Vendita o prezzo non siano subordinati a prestazioni
accessorie o condizioni non determinabili
Nessuna parte dei proventi di successiva rivendita o
cessione da parte del compratore ritorni direttamente o
indirettamente all'esportatore
Compratore e venditore non siano collegati o la loro
relazione non abbia influito sul prezzo
Criteri di determinazione del valore
In assenza di un documento fiscale o quando sussistano del
dubbi in ordine al dichiarato, la dogana prende in
considerazione nell'ordine:
a) il valore di transazione di merci identiche o simili vendute
circa nello stesso periodo per l'esportazione verso l'UE;
b) il prezzo di rivendita nella UE di merci identiche o simili
importate;
c) il valore risultante dalla somma dei costi di produzione,
degli utili e delle spese generalmente connesse a merci
identiche o simili sostenuti nel Paese di esportazione;
d) il valore stabilito con mezzi ragionevoli sulla base dei dati
disponibili nella Comunità e compatibile con il GATT
ELEMENTI ADDIZIONALI
Quando a carico del compratore e non già inclusi nel
prezzo, al valore di fattura vanno aggiunti:
Spese di mediazione e commissioni
Corrispettivi e diritti di licenza
Prodotto di sucessiva rivendita o cessione spettante al
venditore
Costo di imballaggi e cntrs “own equipment”
Costi di matrice, stampo, diritti di marchio o brevetto,
piani e schizzi di ingegneria, design, architettura
Materiale usato a fondo perduto o incorporato
Costi di trasporto, assicurazione, carico, movimentazione
fino al confine comunitario.
ELEMENTI NON COMPRESI
- Spese di trasporto merci dopo il loro arrivo nell'UE;
-
Lavori di costruzione, installazione, montaggio,
assistenza effettuati dopo l'importazione;
- Interessi derivati da accordi di finanziamento;
- Spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità
delle merci importate;
- Commissioni di acquisto, cioè le somme versate
dall'importatore al suo agente per servizio di
rappresentanza al momento dell'acquisto stesso
- Dazi e le altre imposizioni
D.V. 1
E' la dichiarazione degli elementi relativi al valore
in dogana, da sottoscrivere obbligatoriamente
per merci importate che superino il valore di
Euro 10.000.
ORIGINE
Il concetto di origine è strettamente legato all'idea di
“produzione” di un bene e non è quindi da
confondere con la PROVENIENZA dello stesso.
Dal punto di vista doganale si distinguono
ORIGINE NON PREFERENZIALE e
ORIGINE PREFERENZIALE
ORIGINE NON PREFERENZIALE
Viene definita ORIGINE NON PREFERENZIALE quella
determinata in base alle regole generali ed uniformi
che l'U.E. in via autonoma stabilisce nei confronti dei
Paesi non Membri.
Il conferimento di carattere originario non preferenziale di
un determinato Paese o Territorio di una merce ne
condiziona il trattamento ai fini della sua esportazione
o importazione in quanto consente:
ORIGINE NON PREFERENZIALE:
Made in
Di attribuire “origine comunitaria” alle merci oggetto di
esportazione al fine di pote definire MADE IN......
(Paese UE) una merce prodotta nella Comunità e di
ottenere il Certificato di Origine dalle CCIAA.
Di attribuire “origine non comunitaria” alle merci oggetto
di importazione ai fini della tutela del consumatore in
materia dell'indicazione dell'origine.
ORIGINE NON PREFERENZIALE:
Misure della TDC
Di applicare le misure tariffarie (dazi convenzionali,
antidumping, addizionali, massimali, contingenti) e
non tariffarie (dazi convenzionali, antidumping,
addizionali, massimali, contingenti) della TDC alle
merci in importazione.
ORIGINE NP: Art. 23 CDC
PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI
Le merci interamente ottenute in un unico Paese o
Territorio sono considerate originarie di tale Paese o
Territorio
Per interamente ottenuti in un territorio si indendono, tra
gli altri:
I prodotti minerali estratti in tale Paese;
I prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
Gli animali vivi, ivi nati ed allevati ed I prodotti che da loro
provengono
I prodotti della caccia e della pesca ivi praticate
ORIGINE NP: Art. 24 CDC
PRODOTTI NON INTERAMENTE OTTENUTI
Le merci alla cui produzione abbiano contribuito più
Paesi o Territori sono considerate originarie di quello
dove abbiano subito l'ultima trasformazione sostanziale
- economicamente giustificata,
- effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo,
- conclusasi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o
che abbia rappresentato una fase importante del
processo di fabbricazione
Dette condizioni devono verificarsi tutte fattivamente,
nessuna esclusa.
LAVORAZIONE SOSTANZIALE
“Salto tariffario”
La regola prevista per il settore tessile dall'art. 37 delle
D.A.C, considera SOSTANZIALE una lavorazione
che abbia come effetto quello di classificare i prodotti
ottenuti in una voce doganale diversa da ciascuno dei
prodotti non originari utilizzati. (criterio del c.d. “salto
tariffario”)
Sono comunque ritenute sostanziali anche le
lavorazioni che, pur non determinando un cambio di
nomenclatura, abbiano come effetto la produzione di
merci completamente diverse nelle loro funzioni e
caratteristiche rispetto al prodotto iniziale (Corte di G.
UE - Sent. 10-12-2009 – Causa c-260/08).
LAVORAZIONE SUFFICIENTE
Per alcuni prodotti il criterio del salto tariffario non è
considerato SUFFICIENTE ai fini del conferimento di
origine.
Affinchè a detti prodotti finiti possa essere conferito
carattere originario essi devono essere sottoposti ad
una lavorazione o trasformazione specifica (“regole di
lista”).
p.e.: scialli, sciarpe, foulard e simili (6214): fabbricazione
a partire dai filati
Origine n.p.: REGOLE DI LISTA
Elenchi delle lavorazioni o trasformazioni alle quali
devono essere sottoposti materiali non originari
affinchè il prodotto finito possa avere carattere di
prodotto originario
ALLEGATO 9 – DAC: Note introduttive agli elenchi
ALLEGATO 10 – DAC: Materie tessili
ALLEGATO 11 – DAC: Prodotti diversi
Lavorazioni insufficienti
Riprendendo le regole previste più specificatamente per
il settore tessile (art. 38 CDC), in linea generale, sono
sempre considerate lavorazioni insufficienti ai fini
dell'origine quelle che non cambiano nella sostanza
l'aspetto del bene o la sua natura, come:
- le manipolazioni atte alla conservazione dei prodotti
- la spolveratura, la cernita, il vaglio, l'assortimento, la
lavatura, la riduzione in pezzi
- i cambiamenti di imballaggio, la suddivisione in partite, il
condizionamento, l'etichettatura
- l'assemblaggio
ORIGINE NP: Parti ricambio
Le parti ricambio di macchinari o apparecchi dei quali ai
capp. 84./. 92 della TDC, anche quando importate
seguono il regime di origine del macchinario cui
appartengono purchè:
Siano elementi CARATTERISTICI dell'apparecchio,
NECESSARI al suo funzionamento, SOSTITUTIVI di
pezzi della stessa specie, danneggiati.
Ricambi non venduti a seguito di una partita madre ed
inviati successivamente, seguono le regole sull'origine
proprie di ciascun articolo.
ORIGINE NP: DOCUMENTI
CERTIFICATO DI ORIGINE (artt. 47./.65 DAC)
- Deve essere compilato da un'autorità od organismo
ufficialmente riconosciuto
- Deve contenere gli elementi necessari al
riconoscimento della merce
- Deve indicare senza ambiguità che la merce cui si
riferisce è originaria di uno specifico Paese,
singolarmente inteso.
MADE IN
Accordo di Madrid 31-10-1958
L'Accordo internazionale prevede il divieto di apporre
sulle merci o sulle confezioni false o fallaci indicazioni
dell'origine.
NON ESISTE DUNQUE L'OBBLIGO DI INDICAZIONE
DI ORIGINE SULLE MERCI
Il venditore può apporre il suo nome e indirizzo su
prodotti originari di un Paese diverso da quello di
vendita, ma deve allora indicare chiaramente il Paese
di fabbricazione del bene o altra indicazione sufficiente
ad evitare equivoci sull'origine reale delle merci.
MADE IN: Art. 4 comma 49 Legge 350
del 24.12.2003 (Finanziaria del 2004)
Modificata con decreto n. 35 del 140305 e precisata con
circ. n. 20/D del 130505
FALSA
INDICAZIONE
DELL'ORIGINE:
consiste
nell'apporre il MADE IN.... su prodotti che non
soddisfino le disposizioni in materia di origine n.p
relativamente al Paese in questione
FALLACE INDICAZIONE DELL'ORIGINE: consiste
nell'apporre segni o indicazioni che possano indurre in
inganno il consumatore riguardo l'effettiva origine della
merce e questo anche quando essa riporti la corretta
indicazione dell'origine.
MADE IN: Sanzioni
Le fattispecie sono commesse sin dalla
presentazione delle merci in dogana per
l'immissione in libera pratica e sino alla
vendita al dettaglio.
MADE IN: Sanzioni
La falsa indicazione dell'origine comporta il fermo della
merce e la segnalazione alla Procura della Repubblica.
Può essere sanata sul piano amministrativo con l'esatta
indicazione
dell'origine
o
l'asportazione
della
stampigliatura risultata mendace.
La fallace indicazione dell'origine può essere sanata sul
piano amministrativo tramite la regolarizzazione delle
etichette/marcature.
MADE IN: Ammende
La falsa o fallace indicazione dell'origine può costituire
reato ai sensi dell'art. 517 del codice penale:
“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in
circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali
con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti
ad indurre in inganno il compratore sull'origine,
provenienza o qualità del prodotto è punito, se il fatto
non costituisce altro reato, con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a ventimila euro”
Legge 20 Nov 2009 n. 166
ex “Decreto Ronchi”
Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio da parte
del titolare o del licenziatario con modalità tali da indurre
il consumatore a ritenere che la merce sia di origine
italiana, senza che la stessa sia accompagnata da
indicazione precisa ed evidente sulla sua origine estera
o
comunque
sufficiente
ad
evitare
qualsiasi
fraintendimento del consumatore circa l'effettiva origine
del prodotto.
ATTESTAZIONE
L'exl Decreto Ronchi stabilisce la possibilità per
l'importatore di presentare, al momento dell'
importazione della merce, una “attestazione”
circa le informazioni che, a sua cura, verranno
rese in fase di commercializzazione sulla
effettiva origine estera del prodotto.
Il contravventore è punito con sanzione amm.va
da euro 10.000 a euro 250.000
ORIGINE PREFERENZIALE
Al fine di favorire ed incentivare i propri rapporti
commerciali, Paese concordatario e U.E. stabiliscono
la reciproca o univoca circolazione delle merci in
esenzione totale o parziale da dazi e senza restrizioni
quantitative.
Alla base di questo sistema sta l'accertamento
dell‘ORIGINE PREFERENZIALE di una merce, da
dimostrare tramite esibizione in import di un certificato
di origine preferenziale rilasciato dalle Autorità
competenti del Paese di esportazione
ACCORDI INTERNAZIONALI
Gli accordi che nel tempo la C.E. ha stipulato con altri
Paesi nel mondo sono, sostanzialmente:
- Unioni doganali
- Accordi preferenziali reciproci
- Accordi preferenziali senza obbligo di reciprocità
- Accordi unilaterali ed autonomi
Schema generale delle regole che
definiscono l’O.P.
Gli accordi in virtù dei quali si determina l'O.P. seguono
uno schema simile:
- Elenco dei prodotti che si considerano interamente
ottenuti
- Lavorazioni che conferiscono l’origine a prodotti non
interamente ottenuti (lavorazione sufficiente)
- Percentuali di prodotto non originario ammesse
- Indicazioni delle prove documentali che certificano
l’origine
- Regole di cooperazione amministrativa tra Paesi
concordatari
Origine preferenziale:
Regole di lista
Lavorazioni sufficienti:
ALLEGATO 15 – DAC
Criterio del valore aggiunto
Merci prodotte con materiali non originari possono
assumere carattere originario solo se il valore di detti
materiali non supera una certa percentuale rispetto al
prezzo franco fabbrica del prodotto finito.
p.e. Altri manufatti tessili confezionati (6307):
fabbricazione con utilizzo materiali non originari non
superiore al 40% del prezzo franco fabbrica del
prodotto finito.
PROVE DOCUMENTALI
Certificato di circolazione ATR
Certificato di origine preferenziale EUR1 (EUR2)
Certificato di origine preferenziale EUR-MED
Certificato di origine preferenziale FORM A
Dichiarazione in fattura
Qualifica di “esportatore autorizzato”
DICHIARAZIONE IN FATTURA
•
Allegato 22 Reg. CE 2454/93
“L'esportatore delle merci contemplate nel
presente documento (autorizzazione doganale
n.......) dichiarar che, salvo indicazione
contraria, le merci sono di origine
preferenziale..........
Luogo e data
Firma (leggibile) dell'esportatore
REGOLE DI COOPERAZIONE
I Paesi accordisti sono tenuti all’informazione reciproca
in caso di dubbio sulla veridicità delle certificazioni
preferenziali.
I controllo possono avvenire su richiesta oppure per
sondaggio
UNIONE DOGANALE
TURCHIA: comporta la libera circolazione di tutti i
prodotti immessi in libera pratica in Turchia e
nell'U.E. e scortati dal certificato di circ. ATR, ad
eccezione dei prodotti siderurgici e per i prodotti
agricoli, per i quali si richiede l’origine preferenziale
(EUR1)
L’ ATR dunque NON E’ UN CERITIFICATO DI
ORIGINE.
ACCORDI PREFERENZIALI
RECIPROCI
EFTA (European Free Trade Association): CH, LIE, NO,
IS. Zona di libero scambio con l'UE (EUR1)
SEE (Spazio Economico Europeo): LIE, NO, IS. Zona di
libero scambio con l'UE con riconoscimento di alcune
disposizioni comunitarie (EUR1)
ISRAELE (IL): Zona di libero scambio; abbattimento
progressivo del dazio (EUR1)
Per tutti la zona di libero scambio non riguarda i prodotti
agricoli
ACCORDI PREFERENZIALI SENZA
OBBLIGO DI RECIPROCITA'
I prodotti di origine preferenziale da questi Paesi e
scortati da EUR1 sono ammessi nell'U.E. In esenzione
daziaria e senza restrizioni quantitative, fatta salva la
P.A.C.
L’EUR1 viene tendenzialmente emesso verso questi
Paesi in regime di perfezionamento passivo o
ammissione temporanea in esportazione.
PAESI ACCORDISTI 2010-2013
ACCORDO PANEUROPEO:TR, NO, CH, LIE, IS
ACCORDO BALCANICO: AL, BA, HR, MK, ME, RS, TR
MAGHREB: DZ, MA, TN
MACHRAK: EG, LB, JO, SY
ANDORRA
SAN MARINO
CEUTA E MELILLA
CILE
MESSICO
COREA DEL SUD
SUD AFRICA
PALESTINA
ISOLE FAROER
ACP: 79 Stati Africani, dei Caraibi, del Pacifico
PTOM: 20 Territori costituzionalmente dipendenti da FR, NL, UK, DK ma non
considerati parte del territorio doganale U.E.
CUMULO DELL'ORIGINE
Quando due o più Paesi concordatari applicano le
stesse regole per determinare l'O.P. e la cosa è
prevista dall'accordo medesimo, essi possono,
al fine di agevolare gli scambi reciproci,
“cumulare l'origine”.
ACCORDI UNILATERALI
Si
tratta di accordi volti ad incentivare lo sviluppo
economico di aree in fase di crescita ma ancora
bisognose di sostegno internazionale.
In base a questi accordi si intende riservare, a seconda
della tipologia merceologica, trattamenti preferenziali e
concessioni tariffarie a determinati Paesi cosiddetti “in
via di sviluppo” (PVS).
Questo tipo di benefici, pur studiati su base
programmatica, vengono comunque riveduti ogni anno.
ACCORDI UNILATERALI
S.P.G.
A seconda dell'indice di sviluppo di ogni Paese
beneficiario e della “sensibilità” della tipologia
merceologica oggetto di transazione, si
stabilisce la percentuale dazio Paesi Terzi
dovuta all'importazione nell'U.E.
La concessione del beneficio tariffario è
subordinato a:
- presentazione nel Paese di importazione del
certificato di origine preferenziale FORM A,
generalmente rilasciato dalle Camere di
Commercio del PVS.
Cumulo regionale
Nell'ambito SPG è previsto che merci prodotte
utilizzando materiali originari di uno o più Paesi facenti
parte una “regione” vengano considerati originari del
Paese dove avviene la fabbricazione del prodotto
ultimo.
Le regioni sono:
ASEAN o ANASE : Ass. Sud-Est Asiatico ID, PH, SG,
TH, VN, BN
MCCA : Mercato Comune Centro Americano HN, CR,
SV, NI, GT
Gruppo Andino: BO, CO, PE, VE, EC
DESTINAZIONI DOGANALI
L’espressione sta ad indicare l’esito che si intende dare
alle merci ai fini doganali.
Il Titolo 4 del CDC le elenca come
- Vincolo ad un regime doganale
- Introduzione in zona o deposito franco
- Riesportazione
- Distruzione
- Abbandono
VINCOLO AD UN REGIME
DOGANALE
REGIMI DEFINITIVI: Immissione in Libera
Pratica, Esportazione
REGIMI SPECIALI: Transito, Deposito,
Perfezionamento attivo e passivo, Ammissione
temporanea
Immissione in Libera Pratica ed
Importazione definitiva
L’art. 129 del CDA definisce l’immissione in libera pratica
come il regime doganale che attribuisce posizione
doganale di merce comunitaria a prodotti introdotti
nell’Unione da Paese non Membro.
Si configura come l’espletamento delle formalità previste
per l’importazione e cioè osservanza del regime dei
divieti e pagamento dei dazi e degli altri oneri gravanti
sulle merci.
Il TULD parla di “importazione definitiva” e prevede
anche il contestuale pagamento dell’IVA.
.
Alla base di questo regime c’è la volontà dell’operatore di
acquisire un bene in via definitiva, senza ulteriore
destinazione.
ESPORTAZIONE
L’esportazione, consente l’uscita dalla U.E., fatta salva
l’osservanza del regime dei divieti, di tutte le merci,
autoctone o immesse, col beneficio della non
imponibilità IVA.
Attualmente non sono previsti dazi all’esportazione.
Alla base di questo regime c’è la volontà dell’operatore di
cedere un bene in via definitiva, senza ulteriore
destinazione.
PROVA DELL'AVVENUTA
ESPORTAZIONE
La prova dell'avvenuta esportazione viene ritenuta
necessaria allo scopo veder dimostrato il principio di
territorialità.
Per convenzione, si stabilisce che detta prova debba
essere ottenuta dall'esportatore entro
il termine di
novanta giorni dalla consegna della merce.
Passato questo termine e in assenza di prove alternative,
l'Azienda è tenuta ad autofatturarsi l'IVA
TELEMATIZZAZIONE
DELL'ESPORTAZIONE
Dal 01/07/2009 è fatto obbligo ai dichiaranti di
presentare in FORMA TELEMATICA sia in
procedura ordinaria che in domiciliata le
seguenti dichiarazioni:
ESPORTAZIONE
ESPORTAZIONE + TRANSITO
TRANSITO
T.I.R.
BOLLA IN FORMATO PDF
La telematizzazione della dichiarazione comporta
la sua presentazione in formato PDF, fermi
restando i campi di compilazione e la definizione
del regime tramite indicazione al campo D/J del
codice di svincolo.
Transito
TRANSITO ESTERNO: Consiste nella possibilità di circolazione
nel t.d. dell’U.E. per
- merci non comunitarie che non abbiano ancora assolto
l’obbligazione doganale;
- merci comunitarie che usufruiscano di rimborsi o finanziamenti
all’esportazione
TRANSITO INTERNO: Consiste nella possibilità per merci
comunitarie di attraversare il territorio doganale di Paesi non
Membri senza aver assolto l’obbligazione doganale del territorio
in questione
Il documento di transito, emesso da dogana verso altra dogana,
viene rilasciato dietro garanzia dei diritti doganali eventualmente
gravanti sulla merce. La garanzia viene svincolata all’arrivo della
merce alla dogana di destinazione.
Deposito
L’art. 148 del CDA definisce il deposito doganale come il
regime che consente al titolare di una autorizzazione
doganale di detenere in giacenza, senza limitazione di
tempo,
merci
terze
non
ancora
assoggettate
all’obbligazione doganale o merci comunitarie che godano
di rimborsi o agevolazioni all’esportazione (regime
economico sospensivo).
I soggetti coinvolti nel regime sono:
il
DEPOSITARIO,
al
quale
spetta
di
garantire
all'Amministrazione che le merci introdotte a deposito non
vengano sottratte alla sorveglianza doganale durante il
periodo d igiacenza , nonchè la tenuta dei registri di carico
e scarico;
il DEPOSITANTE, che ha la responsabilità degli obblighi
connessi alla gestione del regime stesso.
PERFEZIONAMENTO ATTIVO
Permette di importare in esenzione da dazio ed IVA una merce
non comunitaria destinata ad essere lavorata nell’U.E. per poi
essere
riesportata
sotto
forma
di
PRODOTTO
COMPENSATORE
Il regime è applicabile con due sistemi:
SISTEMA DELLA SOSPENSIONE: I diritti eventualmente gravanti
sulle merci da introdurre vengono garantiti e restituiti poi dietro
presentazione del “conto di appuramento” del regime
(riesportazione).Il sistema è applicabile a qualsiasi tipo di merce.
SISTEMA DEL RIMBORSO: I diritti gravanti sulle merci vengono
pagati e rimborsati poi al momento della riesportazione. Il
sistema non è applicabile alle merci soggette a restrizioni
quantitative, contingentamenti tariffari, prelievi agricoli e
restituzioni all'esportazione.
PERFEZIONAMENTO PASSIVO
Permette di esportare una merce comunitaria destinata ad essere
lavorata in un Paese non membro e di reimportare poi in
parziale o totale esenzione da dazi.i prodotti compensatori
ottenuti, a seconda di quanto risulti dalla sottrazione dei dazi
dovuti sui prodotti compensatori e quelli eventualmente dovuti
per le merci temporaneamente esportate.
Il regime comporta l'osservanza di tutte le formalità previste per
l'immissione in libera pratica.
Trasformazioni sotto controllo doganale
Consente di introdurre, dietro garanzia dei dazi su di essa
eventualmente gravanti, ma pagamento immediato dell’IVA ,
merci non comunitarie destinate a trasformazione e a
successiva immissione in libera pratica dei “prodotti trasformati”
con pagamento dei dazi doganali propri di questi ultimi.
Tale regime risulta utile quando i dazi dei prodotti trasformati sono
inferiori a quelli delle merci estere da trasformare (p.e. riduzioni
in cascami o rottami, recupero di parti, distruzione di parti
avariate ecc.) oppure quando le merci devono subire
trasformazioni atte a renderle conformi alle normative
comunitarie.
Ammissione temporanea
Comporta la possibilità di ammettere in importazione (ed
in esportazione) merci destinate ad essere riesportate
(o reimportate) tal e quali.
In questi casi, la merce non viene trasformata, bensì
utilizzata a vari fini come per esempio:
- tentata vendita
- fiera o esposizione
- utilizzo ai fini cantieristici
- omologazione, rodaggio o verifica
INTRODUZIONE IN ZONA O
DEPOSITO FRANCO
Possono essere costituiti da aree poco estese all’interno di una
città o di un territorio (come, ad esempio, i porti, i punti, i depositi
franchi), oppure da vere e proprie zone territoriali in grado di
racchiudere al loro interno anche varie città.
Queste realtà, in virtu’ di motivi storici legati alla localizzazione o
all’economia del luogo nel quale si inseriscono, godono di
speciali regimi doganali e fiscali, tanto che il CDC li definisce
come “parti del territorio doganale della Comunità separate dal
resto di esso” .
RIESPORTAZIONE
Si tratta della rispedizione al di fuori della U.E. di:
- Merce non comunitaria in condizione di
temporanea custodia
- Merce non comunitaria vincolata a regime di
perfezionamento attivo
ABBANDONO E DISTRUZIONE
Possono verificarsi nei seguenti casi:
Su richiesta del titolare delle merci, prima della
presentazione della dichiarazione
Quando la dichiarazione dog.le sia già stata
accettata ma le merci non possano essere
svincolate
Motu proprio da parte delle Autorità doganali