Diapositiva 1 - Scuola di Formazione Ipsoa
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Aspetti doganali delle operazioni con l'estero, origine delle merci, pianificazione dei costi doganali Milano, 9-10 Luglio 2013 A cura di MICHELA ORLANDO TERRITORIO DOGANALE E’ l’area circoscritta dalla linea doganale che coincide col lido del mare o con il confine politico. Comprende la fascia di mare compresa entro le 12 miglia marittime dalla costa verso l’esterno e tutto lo spazio aereo che sovrasta il territorio. TERRITORIO DOGANALE COMUNITARIO Ogni Paese Membro dell’U.E. ha un proprio territorio doganale. L'insieme dei territori doganali nazionali costituisce il TERRITORIO DOGANALE DELL' U.E. I 27 PAESI MEMBRI U.E. • BELGIO – ITALIA – FRANCIA – GERMANIA – PAESI BASSI – LUSSEMBURGO (1952) • DANIMARCA – REGNO UNITO – IRLANDA (1973) • GRECIA (1981) • PORTOGALLO – SPAGNA (1986) • AUSTRIA - SVEZIA – FINLANDIA (1995) • CIPRO – LETTONIA – LITUANIA – ESTONIA – MALTA – REP. CECA – UNGHERIA – SLOVACCHIA – SLOVENIA – POLONIA (2004) • ROMANIA – BULGARIA (2007) • (CROAZIA – Luglio 2013) TERRITORIO DOGANALE COMUNITARIO: effetti All'interno del territorio doganale dell' U.E. vige la LIBERA CIRCOLAZIONE delle merci, delle persone, dei servizi, dei capitali. La libera circolazione delle merci implica il divieto di imporre dazi doganali e restrizioni quantitative negli scambi commerciali tra gli Stati Membri. TERRITORIO DOG.LE COMUNITARIO: esclusioni Non sempre il territorio doganale comunitario coincide con il territorio politico o con le zone di sovranità di ogni Stato Membro. TERRITORIO DOGANALE U.E. E ccezioni Ci sono delle Zone che, seppur INCLUSE nel T.D. Comunitario, non applicano tuttavia le norme comunitarie in materia di IVA T ERRITORIO DOGANALE U.E. Eccezioni Pur non rientrando nella sfera politica di alcuno Paese Membro, vengono tuttavia trattati come parte del territorio doganale, in virtù di accordi e convenzioni specifici: Il Principato di Monaco (FR) La Repubblica di San Marino (IT) A Cipro, le zone di Akrotiri e Dekelia (UK) Territori legati all’U.E. da accordi Sono legati all’Unione Europea da particolari trattati i Territori Sovrani di: Principato di Andorra Stato del Vaticano SPAZIO DOGANALE E’ costituito dall’insieme di aree, stabilimenti, banchine, magazzini, strutture dove è operativamente presente l’Amministrazione Doganale. Al suo interno, oltre alla collaborazione fattiva sempre prevista nell’ambito di un accertamento doganale, l’onere della prova ad esso relativo è a carico di chi detiene la merce. FONTI DEL DIRITTO DOGANALE CODICE DOGANALE COMUNITARIO (CDC) Reg. CEE n. 2913/92 del 12/10/92 che ha riunito in 252 artt. tutti i principali Regolamenti emessi dalla Comunità prima di quell’anno SOSTITUITO DAL Reg. CE 450/2008 del 23/04/2008 che istituisce il CODICE DOGANALE AGGIORNATO (non operativo) DISPOSIZIONI D’APPLICAZIONE del CODICE (DAC) Reg. CE n. 2454/93 del 02/07/93 costituito da 913 artt. e oltre 113 allegati TESTO UNICO DELLA LEGGE DOGANALE (TULD) D.P.R. 23 Gennaio 1973, n. 43 L’AGENZIA DELLE DOGANE (Soggetto attivo) Istituita dal D.Lgs. 30 luglio 1999, no. 300, ha una struttura organizzativa di tipo piramidale che, partendo del vertice comprende: Il DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, facente capo al Ministero delle Finanze e suddiviso in quattro Aree di competenza: Area Personale e Organizzazione Informatica Area Affari Giuridici e Contenzioso Area Tributi Area Verifiche e Controlli su Tributi ed Accise Organizzazione comunitaria Commissione Europea Direzione Gen. Fiscalità e Unione Doganale Comitato per il Codice Doganale Uff. Europeo Antifrode (OLAF) Guardia di Finanza Tra le funzioni svolte dal Corpo, c’è quella di coadiuvare l’Amministrazione nell’ambito dell’accertamento doganale e di subentrare ad essa, con funzioni di controllo e vigilanza, negli orari di chiusura degli Uffici doganali. Uffici in regime di collaborazione esterna - Ufficio di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) – Ministero della Salute - Ufficio del Veterinario – Ministero della Salute - Ufficio del Fitopatologo - Ministero delle Politiche Agricole - Ufficio dei Beni Culturali – Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Nuclei Operativi CITES – Corpo Forestale dello Stato - ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Esperti e Tecnici Accreditati IL DICHIARANTE (Soggetto Passivo) Per l'obbligazione doganale soggetto fiscalmente rilevante è il DICHIARANTE, che può essere persona fisica o giuridica o assimilati secondo legge. Il dichiarante può scegliere di operare: DIRETTAMENTE IN PRIMA PERSONA ovvero FACENDOSI RAPPRESENTARE DA ALTRO SOGGETTO TIPI DI RAPPRESENZANZA RAPPRESENTANZA DIRETTA: assunta dal rappresentante in nome e per conto del rappresentato (Doganalista) RAPPRESENTANZA INDIRETTA: assunta dal rappresentante in nome proprio per conto del rappresentato (Impresa di Sped., C.A.D., Corrieri, altro soggetto accreditato in Dogana) MANDATO DI RAPPRESENTANZA Art. 12 CDA: La Dogana può imporre al rappresentante di fornire prova della delega conferitagli dal rappresentato. La persona che agisca in veste di rappresentante senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire in nome e per conto proprio. IL RAPPORTO GIURIDICO TRIBUTARIO L'inizio del rapporto giuridico tributario tra soggetto attivo e soggetto passivo avviene quando una merce, destinata a ovvero proveniente da Paese extra-UE viene presentata ad una qualsiasi dogana competente dell'UE stessa. DICHIARAZIONE DOGANALE L'inizio del rapporto doganale implica per il dichiarante l'obbligo di una “dichiarazione doganale”, atto giuridico con il quale egli, in forma scritta o verbale, comunica la sua volontà riguardo alla destinazione doganale da dare alla merce. L'OBBLIGAZIONE DOGANALE sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in Dogana. DUE PRINCIPI FONDAMENTALI TERRITORIALITA': Condicio iuris dell'obbligazione doganale è l'effettiva entrata/uscita della merce nel/dal territorio doganale UE MATERIALITA': Oggetto dell'obbligazione doganale sono beni materiali e mobili scambiati nell'ambito di transazioni con Paesi extra-UE SISTEMA DEI DIVIETI Il principio generale prevede che tutto si possa esportare e tutto si possa importare, tranne ciò che sia sottoposto ad un vincolo di esportabilita’ o importabilità. Di limitata o proibita esportabilità/importabilità sono considerate tutta una serie di tipologie merceologiche che, per vari motivi, vengono ritenute pregiudizievoli nei confronti dei cittadini dell’UE. SISTEMA DEI DIVIETI In particolare, sono considerate di limitata o vietata importabilità le tipologie merceologiche: a) non conformi alle normative e alle disposioni comunitarie ai fini dell'immissione in consumo; b) lesive degli interessi economici delle Aziende dei Paesi Membri: c) non in linea con gli Accordi internazionali in materia di salute pubblica, salvaguardia dell'ambiente, tutela dei patrimoni artistici ecc. Di limitata o vietata esportabilità sono considerate le tipologie merceologiche che ricadono soprattutto in quest'ultima fattispecie. Prodotti a duplice uso: fonti normative Reg. CE N. 428/2009 del 05/05/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso Reg. UE N. 388/2012 del 19/04/2012 che modifica il Reg. CE 428/2009 Decreto L.vo 14 maggio 2009 n. 64: Disciplina sanzionatoria Prodotti a duplice uso: definizione Per PRODOTTI A DUPLICE USO (“Dual Use”) si intendono tutti i prodotti, inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare, nonchè tutti i beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo che un qualche impiego nella fabbricazione di armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari. Convenzione di Washington La Convenzione di Washington del 1973 in materia di salvaguardia di flora o fauna selvatiche (conosciuta con l’acronimo CITES) è stata recepita dall’U.E. con Reg. CE n. 3626/82 del 31-12-1982 e n. 3418/83 del 28-11-83 e succ. e stabilisce che il commercio di specie vegetali ed animali e loro derivati considerati in pericolo o in via di estinzione debba essere compatibile con la sopravvivenza della specie in natura. Altre tipologie soggette a “divieto” Beni culturali ed artistici sottoposti a possibile vincolo patrimoniale nazionale Armi e materiali di armamento Articoli utilizzabili per tortura o repressione Prodotti che riducono lo strato dell'ozono Prodotti fluoranti ad effetto serra Beni che incorporano peli di cane o gatto Beni derivati o incorporanti pelli di foca Rifiuti o scarti di lavorazione Dichiarazioni Per l’ESPORTAZIONE di merci potenzialmente ma non certamente pregiudizievoli per il Cittadino Membro o la Comunità internazionale, si richiede: DICHIARAZIONE SOTTOSCRITTA del venditore della merce riguardo l’esportabilità della stessa Autorizzazioni all'Esportazione Le merci sottoposte a vincoli all'esportazione sono comunque esportabili se scortate da specifica AUTORIZZAZIONE COMUNITARIA (Licenza di Esportazione) rilasciata dal Ministero competente Nulla Osta all'Importazione Per l’IMPORTAZIONE di merci potenzialmente ma non certamente pregiudizievoli per il Cittadino Membro o la Comunità internazionale, si richiede: NULLA OSTA AL PROCEDIMENTO DOG.LE da parte degli Organismi competenti (USMAF, Veterinario, CITES ecc.): prodotti destinati a consumo umano o animale; al contatto con gli alimenti; materiale artistico; presidi medicochirurgici ecc. DICHIARAZIONE sottoscritta dell'importatore di non appartenza del materiale alle succitate categorie DIVIETI ECONOMICI Riguarda una serie di limitazioni all’importazione per tipologie merceologiche che, se introdotte in modo indiscriminato nell’U.E., possono risultare pregiudizievoli per le industrie dei Paesi Membri. I settori maggiormente “sensibili” sono: - Il settore dei tessili e dell’abbigliamento - Il settore dei prodotti siderurgici - Il settore dei prodotti agricoli I documenti che autorizzano l’importazione sono: - Le autorizzazioni d importazione (licenze) - I documenti di vigilanza - I titoli di importazione (AGRIM) Per i prodotti agricoli può essere richiesto la presentazione del titolo anche in esportazione (AGREX) D.A.U. Il DAU (Documento Amministrativo Unico) è il modulo unico utilizzato dal 1988 in tutta l'UE per la compilazione di dichiarazioni doganali relative a qualsiasi destinazione doganale. E' costituito da fogli numerati a seconda della funzione, i principali dei quali sono la “matrice” e la “figlia”. Ogni foglio è diviso in caselle, anch'esse numerate a seconda della funzione. CENNI DI PRASSI DOGANALE La prassi doganale, identica in tutta l'UE, prevede: • Presentazione delle merci in dogana • Presentazione della dichiarazione doganale • Controllo formale della dichiarazione • Numerazione ed incasso diritti • Assegnazione di un circuito di controllo • Rilascio del codice di svincolo CIRCUITI DOGANALI DI CONTROLLO CONTROLLO AUTOMATICO – CA CONTROLLO DOCUMENTALE – CD VISITA MERCI – VM VISITA SCANNER – VS RISCONTRO SOMMARIO – RS Assegnazione del codice di svincolo E' il codice che riporta le annotazioni della dogana relativamente al tipo di circuito applicato e definisce la dichiarazione, consentendo così il rilascio della merce secondo la destinazione doganale richiesta. La data del rilascio svincolo costituisce il momento in cui l'accertamento diviene definitivo. L’ACCERTAMENTO DOGANALE L’accertamento è la procedura con la quale l’Autorità doganale verifica, in contraddittorio con il Dichiarante, la corrispondenza o la congruità degli elementi relativi alla spedizione indicati sulla dichiarazione doganale. La procedura di accertamento può avvenire: - in fase contestuale all’emissione della bolletta doganale, tramite CD o VM - posteriormente all’emissione della bolletta doganale, per il circuito CA Prerogative del dichiarante ai fini dell'accertamento Il dichiarante, prima del rilascio delle merci, può cambiare uno o più elementi della dichiarazione, fatto salvo: • Che la modifica non consista nella indicazione di merci diverse da quelle che hanno formato oggetto della dichiarazione medesima; • Che la dogana non abbia già annunciato visita; • Che la dogana non abbia già riscontrato l'inesattezza degli elementi che si intendono modificare. La modifica non preclude l'applicazione di eventuali sanzioni. Invalidazione della dichiarazione Il dichiarante, prima del rilascio delle merci, può ottenere l'annullamento della dichiarazione, a condizione che la stessa sia stata presentata per errore scusabile ovvero non sia più giustificata per circostanze sopravvenute. Se è già stata prevista la VM, l'annullamento potrà avvenire solo dopo la conclusione di tale visita. L'invalidazione non preclude l'applicazione di eventuali sanzioni. Prerogative della dogana ai fini dell'accertamento Durante il corso dell'accertamento, l'ufficio dog.le ha potestà di: • Effettuare visita merci anche quando il circuito di controllo non lo preveda; • Prelevare campioni e disporne l'invio al laboratorio di analisi; • Richiedere supplementi informativi al dichiarante; • Richiedere perizie specifiche da parte di terzi qualificati. REVISIONE DELL'ACCERTAMENTO Consiste nel riesame di una dichiarazione già perfezionata che permetta di modificarne uno o più elementi dell' accertamento anche quando le merci siano già state rese disponibili per l'operatore oppure abbiano lasciato il territorio doganale della UE. (D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374) Può essere effettuata d'ufficio oppure su istanza di parte, entro tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Sanzioni amministrative Art. 303 T.U.L.D. Differenze riscontrate nel corso dell'accertamento e relative a quantità, qualità e valore sono punite con sanzione da € 103,00 a € 516,00. Se i diritti di confine dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati nella dichiarazione e la differenza supera il 5%, si applica una sanzione amm.va progressiva secondo l'importo evaso. D.l. n. 16 del 02/03/2012 “Semplificazioni fiscali” DIRITTI EVASI Fino a € 500 Da € 500,1 a € 1000 Da € 1000,1 a € 2000 Da € 2000,1 a € 3999,99 Oltre € 4000 evaso SANZIONE da € 103 a € 500; da €1000 a € 5000 da € 5000 a € 15000 da € 15000 a € 30000 da € 30000 a dieci volte l'importo ELEMENTI DELL’ACCERTAMENTO QUANTITA’ QUALITA’ VALORE ORIGINE QUANTITA’ Sulla dichiarazione indicati: doganale devono essere NUMERO E TIPO COLLI (imballaggi che si presentano alla vista) NUMERO CONTAINER (per merce containerizzata) PESO LORDO MERCE (non si considera la tara container) PESO NETTO MERCE UNITA' SUPPLEMENTARI (per le tipologie merceologiche che lo richiedano in Tariffa) QUALITA' Codice delle merci La dichiarazione doganale deve riportare l’esatta natura della tipologia merceologica oggetto di transazione. Indicazione vincolante è l'iscrizione al campo 33 del DAU del “codice delle merci”, descrizione della merce in forma numerica (8 cifre in export, 10 in import) SISTEMA ARMONIZZATO Nel 1988 è entrata in vigore la convenzione internazionale che ha integrato e riunito tra loro tutte le nomenclature dog. allora esistenti. Il risultato è il c.d. SISTEMA ARMONIZZATO, insieme di codifiche merceologiche a sei cifre composte da VOCE DOGANALE (capitolo e voce) prime 4 cifre SOTTOVOCE ulteriori 2 cifre NOMENCLATURA COMBINATA A queste 6 cifre, l'UE ha aggiunto: Due ulteriori cifre di specifica merceologica Due cifre di TARIC, indicative non tanto della composizione bensì della destinazione d'uso o delle modalità di fabbricazione merce o ai fini delle rilevazioni statistiche comunitarie Questo sistema di codifica è definito NOMENCLATURA COMBINATA TARIFFA DOGANALE COMUNE Istituita con Reg. CEE 2658/1987 si compone di due volumi: VOLUME I: Elenco di tutte le Nomenclature Combinate VOLUME II: Normativa di riferimento generale TARIFFA DOGANALE COMUNE – Vol. I VOLUME I: È suddiviso 99 capitoli, raggruppati in 21 sezioni, e contiene l'elenco di tutte le N.C. (circa 15000), le quali, se complete dell'indicazione dei dazi applicabili, delle misure economiche specifiche e degli eventuali divieti, vanno a formare la TARIFFA DOGANALE D'USO INTEGRATA (TARIC). Classifica delle merci La classificazione delle merci è determinata legalmente: - dal testo delle voci - dal testo delle note premesse alle sezioni e ai capitoli - da una serie di regole generali di interpretazione. - da una I.T.V. La classificazione delle merci può fare riferimento: - Alle Note Esplicative della Nomenclatura - Ai Regolamenti comunitari della Commissione relativi alla classificazione delle merci I.T.V. Informazione Tariffaria Vincolante Chiunque può un'informazione doganale chiedere all'autorità sull'applicazione della doganale normativa L'I.T.V. Impegna l'amministrazione al rilascio di un parere di classifica valido sei anni che vincola le Autorità Doganali dell'Unione per quanto riguarda la classificazione tariffaria. Regole generali di classifica L'oggetto incompleto o non finito va classificato come l'oggetto finito, purchè ne presenti, nello stato in cui si trova, tutte le caratteristiche essenziali. Qualsiasi menzione nel testo ad una materia di composizione fa riferimento alla stessa sia che si presenti allo stato puro che sia mescolata con altre materie. Regole generali di classifica Qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, si seguono, nell'ordine, i segg. principi: a) la voce più specifica ha priorità su quella più generale; b) merci risultato di assemblaggio di oggetti differenti o presentati in assortimento ovvero composti di materiali diversi, sono classificabili secondo l'oggetto o la materia che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale; c) quando le regole a/b non sono applicabili, la merce va classificata nella voce posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. Regole gen. di classifica Le merci che non sono classificabili secondo alcuna delle precedenti regole, vanno alla voce che con detta merce ha maggiore analogia. Gli astucci e contenitori simili accessori alla merce e venduti con essa sono classificabili con le merci stesse. Gli imballaggi che contengono le merci sono da classificare con queste ultime. TRIBUTI - DAZI DELLA TDC - DAZI ANTIDUMPING - DAZI COMPENSATORI - ELEMENTI AGRICOLI + DAZI ADDIZIONALI (ZUCCHERI/FARINE) - SOVRIMPOSTE DI CONFINE - IMPOSTE DI CONSUMO - TASSE ERARIALI E PORTUALI - MARCHI DI ESPORTAZIONE - CONTRIBUTO STAZ. SPERIMENTALI - IVA Dazi doganali: applicabilità I dazi doganali si riscuotono senza riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare per avaria, qualsiasi ne sia stata la causa, fatta salva la giusta determinazione del valore imponibile. I dazi si applicano alle merci in importazione secondo l'aliquota vigente alla data di accettazione della dichiarazione da parte della Dogana. L'applicazione della tariffa non esonera dall'osservanza del regime dei divieti o da altre disposizioni che disciplinano l'importazione. Dazi doganali:modalità di calcolo I dazi doganali sono generalmente espressi in forma di PERCENTUALE SUL VALORE IMPONIBILE (“ad valorem”). I dazi possono essere però essere anche unitari specifici (un tanto a peso o a pezzo – p.e. gli zuccheri ), oppure misti (ad valorem + unitario - p.e. le preparazioni alimentari). Dazi della T.D.C. DAZI AUTONOMI = applicati dalla UE per decisione autonoma e revocabile DAZI CONVENZIONALI = applicati dalla UE nell'ambito di accordi internazionali comprendenti la clausola della nazione più favorita in materia tariffaria (GATT) Tra i due tipi, si applica sempre il più favorevole al dichiarante; fissa l'aliquota daziaria massima da corrispondere a fronte di una N.C. (fatto salvo l'obbligo di applicazione di dazi addizionali) ovvero il c.d. DAZIO PIENO Dazi preferenziali Sono i dazi applicati nell'ambito di accordi internazionali tra U.E. e Paesi non membri , in deroga alla clausola della nazione più favorita. In virtù dell'osservanza delle specifiche regole in materia di origine preferenziale previste dai singoli protocolli, il “dazio pieno” relativo ad una determinata N.C. viene totalmente o parzialmente abbattuto. Dazi antidumping e compensatori DAZI ANTIDUMPING: sono applicati nei confronti di imprese di Paesi non membri che esportano i loro prodotti nell'UE ad un prezzo inferiore a quello di vendita sul mercato di origine DAZI COMPENSATORI: sono applicati nei confronti di merci che godono di contributi statali nel Paese non membro di produzione (misure antisovvenzione) oppure l'importazione delle quali costituisca una distorsione di mercato pregiudizievole per le imprese dei Paesi Membri (misure di salvaguardia) Politica Agricola Comune Scopo della P.A.C. è quello di garantire ai produttori degli Stati membri la stabilità del prezzo minimo di produzione nell'ambito di una transazione con un Paese non membro. Questo scopo viene realizzato attraverso: - l'imposizione di un “elemento agricolo” e/o un “dazio addizionale” sui prodotti importati, per compensare la differenza tra il minor costo dei prodotti terzi e il maggior costo di quelli comunitari (ex prelievi agricoli). - l'erogazione di fondi comunitari, sotto forma di RESTITUZIONI all'esportazione, atta ad incentivare le vendite verso Paesi non membri ACCISE E' la forma di imposizione indiretta gravante sulla produzione o sul consumo di: ALCOLE ETILICO E BEVANDE ALCOLICHE PRODOTTI ENERGETICI ED ENERGIA ELETTRICA TABACCHI LAVORATI La misura del tributo è stabilita autonomamente da ciascuno Stato Membro VALORE Il Codice Doganale disciplina il valore all'importazione ai fini dell'applicazione della Tariffa Doganale e delle altre misure non Tariffarie e lo definisce come IL VALORE DI TRANSAZIONE Valore di transazione Si considera il prezzo pagato o da pagare per merci vendute per l'esportazione a destinazione del t.d. della Comunità. Detto prezzo comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire dal compratore al venditore come condizione della vendita e per soddisfare il proprio obbligo verso il venditore. CONDIZIONI La dichiarazione di valore è accettata purchè: Non esistano restrizioni di cessione o di utilizzo merce da parte del compratore Vendita o prezzo non siano subordinati a prestazioni accessorie o condizioni non determinabili Nessuna parte dei proventi di successiva rivendita o cessione da parte del compratore ritorni direttamente o indirettamente all'esportatore Compratore e venditore non siano collegati o la loro relazione non abbia influito sul prezzo Criteri di determinazione del valore In assenza di un documento fiscale o quando sussistano del dubbi in ordine al dichiarato, la dogana prende in considerazione nell'ordine: a) il valore di transazione di merci identiche o simili vendute circa nello stesso periodo per l'esportazione verso l'UE; b) il prezzo di rivendita nella UE di merci identiche o simili importate; c) il valore risultante dalla somma dei costi di produzione, degli utili e delle spese generalmente connesse a merci identiche o simili sostenuti nel Paese di esportazione; d) il valore stabilito con mezzi ragionevoli sulla base dei dati disponibili nella Comunità e compatibile con il GATT ELEMENTI ADDIZIONALI Quando a carico del compratore e non già inclusi nel prezzo, al valore di fattura vanno aggiunti: Spese di mediazione e commissioni Corrispettivi e diritti di licenza Prodotto di sucessiva rivendita o cessione spettante al venditore Costo di imballaggi e cntrs “own equipment” Costi di matrice, stampo, diritti di marchio o brevetto, piani e schizzi di ingegneria, design, architettura Materiale usato a fondo perduto o incorporato Costi di trasporto, assicurazione, carico, movimentazione fino al confine comunitario. ELEMENTI NON COMPRESI - Spese di trasporto merci dopo il loro arrivo nell'UE; - Lavori di costruzione, installazione, montaggio, assistenza effettuati dopo l'importazione; - Interessi derivati da accordi di finanziamento; - Spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate; - Commissioni di acquisto, cioè le somme versate dall'importatore al suo agente per servizio di rappresentanza al momento dell'acquisto stesso - Dazi e le altre imposizioni D.V. 1 E' la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana, da sottoscrivere obbligatoriamente per merci importate che superino il valore di Euro 10.000. ORIGINE Il concetto di origine è strettamente legato all'idea di “produzione” di un bene e non è quindi da confondere con la PROVENIENZA dello stesso. Dal punto di vista doganale si distinguono ORIGINE NON PREFERENZIALE e ORIGINE PREFERENZIALE ORIGINE NON PREFERENZIALE Viene definita ORIGINE NON PREFERENZIALE quella determinata in base alle regole generali ed uniformi che l'U.E. in via autonoma stabilisce nei confronti dei Paesi non Membri. Il conferimento di carattere originario non preferenziale di un determinato Paese o Territorio di una merce ne condiziona il trattamento ai fini della sua esportazione o importazione in quanto consente: ORIGINE NON PREFERENZIALE: Made in Di attribuire “origine comunitaria” alle merci oggetto di esportazione al fine di pote definire MADE IN...... (Paese UE) una merce prodotta nella Comunità e di ottenere il Certificato di Origine dalle CCIAA. Di attribuire “origine non comunitaria” alle merci oggetto di importazione ai fini della tutela del consumatore in materia dell'indicazione dell'origine. ORIGINE NON PREFERENZIALE: Misure della TDC Di applicare le misure tariffarie (dazi convenzionali, antidumping, addizionali, massimali, contingenti) e non tariffarie (dazi convenzionali, antidumping, addizionali, massimali, contingenti) della TDC alle merci in importazione. ORIGINE NP: Art. 23 CDC PRODOTTI INTERAMENTE OTTENUTI Le merci interamente ottenute in un unico Paese o Territorio sono considerate originarie di tale Paese o Territorio Per interamente ottenuti in un territorio si indendono, tra gli altri: I prodotti minerali estratti in tale Paese; I prodotti del regno vegetale ivi raccolti; Gli animali vivi, ivi nati ed allevati ed I prodotti che da loro provengono I prodotti della caccia e della pesca ivi praticate ORIGINE NP: Art. 24 CDC PRODOTTI NON INTERAMENTE OTTENUTI Le merci alla cui produzione abbiano contribuito più Paesi o Territori sono considerate originarie di quello dove abbiano subito l'ultima trasformazione sostanziale - economicamente giustificata, - effettuata da un'impresa attrezzata a tale scopo, - conclusasi con la fabbricazione di un prodotto nuovo o che abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione Dette condizioni devono verificarsi tutte fattivamente, nessuna esclusa. LAVORAZIONE SOSTANZIALE “Salto tariffario” La regola prevista per il settore tessile dall'art. 37 delle D.A.C, considera SOSTANZIALE una lavorazione che abbia come effetto quello di classificare i prodotti ottenuti in una voce doganale diversa da ciascuno dei prodotti non originari utilizzati. (criterio del c.d. “salto tariffario”) Sono comunque ritenute sostanziali anche le lavorazioni che, pur non determinando un cambio di nomenclatura, abbiano come effetto la produzione di merci completamente diverse nelle loro funzioni e caratteristiche rispetto al prodotto iniziale (Corte di G. UE - Sent. 10-12-2009 – Causa c-260/08). LAVORAZIONE SUFFICIENTE Per alcuni prodotti il criterio del salto tariffario non è considerato SUFFICIENTE ai fini del conferimento di origine. Affinchè a detti prodotti finiti possa essere conferito carattere originario essi devono essere sottoposti ad una lavorazione o trasformazione specifica (“regole di lista”). p.e.: scialli, sciarpe, foulard e simili (6214): fabbricazione a partire dai filati Origine n.p.: REGOLE DI LISTA Elenchi delle lavorazioni o trasformazioni alle quali devono essere sottoposti materiali non originari affinchè il prodotto finito possa avere carattere di prodotto originario ALLEGATO 9 – DAC: Note introduttive agli elenchi ALLEGATO 10 – DAC: Materie tessili ALLEGATO 11 – DAC: Prodotti diversi Lavorazioni insufficienti Riprendendo le regole previste più specificatamente per il settore tessile (art. 38 CDC), in linea generale, sono sempre considerate lavorazioni insufficienti ai fini dell'origine quelle che non cambiano nella sostanza l'aspetto del bene o la sua natura, come: - le manipolazioni atte alla conservazione dei prodotti - la spolveratura, la cernita, il vaglio, l'assortimento, la lavatura, la riduzione in pezzi - i cambiamenti di imballaggio, la suddivisione in partite, il condizionamento, l'etichettatura - l'assemblaggio ORIGINE NP: Parti ricambio Le parti ricambio di macchinari o apparecchi dei quali ai capp. 84./. 92 della TDC, anche quando importate seguono il regime di origine del macchinario cui appartengono purchè: Siano elementi CARATTERISTICI dell'apparecchio, NECESSARI al suo funzionamento, SOSTITUTIVI di pezzi della stessa specie, danneggiati. Ricambi non venduti a seguito di una partita madre ed inviati successivamente, seguono le regole sull'origine proprie di ciascun articolo. ORIGINE NP: DOCUMENTI CERTIFICATO DI ORIGINE (artt. 47./.65 DAC) - Deve essere compilato da un'autorità od organismo ufficialmente riconosciuto - Deve contenere gli elementi necessari al riconoscimento della merce - Deve indicare senza ambiguità che la merce cui si riferisce è originaria di uno specifico Paese, singolarmente inteso. MADE IN Accordo di Madrid 31-10-1958 L'Accordo internazionale prevede il divieto di apporre sulle merci o sulle confezioni false o fallaci indicazioni dell'origine. NON ESISTE DUNQUE L'OBBLIGO DI INDICAZIONE DI ORIGINE SULLE MERCI Il venditore può apporre il suo nome e indirizzo su prodotti originari di un Paese diverso da quello di vendita, ma deve allora indicare chiaramente il Paese di fabbricazione del bene o altra indicazione sufficiente ad evitare equivoci sull'origine reale delle merci. MADE IN: Art. 4 comma 49 Legge 350 del 24.12.2003 (Finanziaria del 2004) Modificata con decreto n. 35 del 140305 e precisata con circ. n. 20/D del 130505 FALSA INDICAZIONE DELL'ORIGINE: consiste nell'apporre il MADE IN.... su prodotti che non soddisfino le disposizioni in materia di origine n.p relativamente al Paese in questione FALLACE INDICAZIONE DELL'ORIGINE: consiste nell'apporre segni o indicazioni che possano indurre in inganno il consumatore riguardo l'effettiva origine della merce e questo anche quando essa riporti la corretta indicazione dell'origine. MADE IN: Sanzioni Le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione delle merci in dogana per l'immissione in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio. MADE IN: Sanzioni La falsa indicazione dell'origine comporta il fermo della merce e la segnalazione alla Procura della Repubblica. Può essere sanata sul piano amministrativo con l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione della stampigliatura risultata mendace. La fallace indicazione dell'origine può essere sanata sul piano amministrativo tramite la regolarizzazione delle etichette/marcature. MADE IN: Ammende La falsa o fallace indicazione dell'origine può costituire reato ai sensi dell'art. 517 del codice penale: “Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità del prodotto è punito, se il fatto non costituisce altro reato, con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a ventimila euro” Legge 20 Nov 2009 n. 166 ex “Decreto Ronchi” Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio da parte del titolare o del licenziatario con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che la merce sia di origine italiana, senza che la stessa sia accompagnata da indicazione precisa ed evidente sulla sua origine estera o comunque sufficiente ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore circa l'effettiva origine del prodotto. ATTESTAZIONE L'exl Decreto Ronchi stabilisce la possibilità per l'importatore di presentare, al momento dell' importazione della merce, una “attestazione” circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Il contravventore è punito con sanzione amm.va da euro 10.000 a euro 250.000 ORIGINE PREFERENZIALE Al fine di favorire ed incentivare i propri rapporti commerciali, Paese concordatario e U.E. stabiliscono la reciproca o univoca circolazione delle merci in esenzione totale o parziale da dazi e senza restrizioni quantitative. Alla base di questo sistema sta l'accertamento dell‘ORIGINE PREFERENZIALE di una merce, da dimostrare tramite esibizione in import di un certificato di origine preferenziale rilasciato dalle Autorità competenti del Paese di esportazione ACCORDI INTERNAZIONALI Gli accordi che nel tempo la C.E. ha stipulato con altri Paesi nel mondo sono, sostanzialmente: - Unioni doganali - Accordi preferenziali reciproci - Accordi preferenziali senza obbligo di reciprocità - Accordi unilaterali ed autonomi Schema generale delle regole che definiscono l’O.P. Gli accordi in virtù dei quali si determina l'O.P. seguono uno schema simile: - Elenco dei prodotti che si considerano interamente ottenuti - Lavorazioni che conferiscono l’origine a prodotti non interamente ottenuti (lavorazione sufficiente) - Percentuali di prodotto non originario ammesse - Indicazioni delle prove documentali che certificano l’origine - Regole di cooperazione amministrativa tra Paesi concordatari Origine preferenziale: Regole di lista Lavorazioni sufficienti: ALLEGATO 15 – DAC Criterio del valore aggiunto Merci prodotte con materiali non originari possono assumere carattere originario solo se il valore di detti materiali non supera una certa percentuale rispetto al prezzo franco fabbrica del prodotto finito. p.e. Altri manufatti tessili confezionati (6307): fabbricazione con utilizzo materiali non originari non superiore al 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito. PROVE DOCUMENTALI Certificato di circolazione ATR Certificato di origine preferenziale EUR1 (EUR2) Certificato di origine preferenziale EUR-MED Certificato di origine preferenziale FORM A Dichiarazione in fattura Qualifica di “esportatore autorizzato” DICHIARAZIONE IN FATTURA • Allegato 22 Reg. CE 2454/93 “L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.......) dichiarar che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale.......... Luogo e data Firma (leggibile) dell'esportatore REGOLE DI COOPERAZIONE I Paesi accordisti sono tenuti all’informazione reciproca in caso di dubbio sulla veridicità delle certificazioni preferenziali. I controllo possono avvenire su richiesta oppure per sondaggio UNIONE DOGANALE TURCHIA: comporta la libera circolazione di tutti i prodotti immessi in libera pratica in Turchia e nell'U.E. e scortati dal certificato di circ. ATR, ad eccezione dei prodotti siderurgici e per i prodotti agricoli, per i quali si richiede l’origine preferenziale (EUR1) L’ ATR dunque NON E’ UN CERITIFICATO DI ORIGINE. ACCORDI PREFERENZIALI RECIPROCI EFTA (European Free Trade Association): CH, LIE, NO, IS. Zona di libero scambio con l'UE (EUR1) SEE (Spazio Economico Europeo): LIE, NO, IS. Zona di libero scambio con l'UE con riconoscimento di alcune disposizioni comunitarie (EUR1) ISRAELE (IL): Zona di libero scambio; abbattimento progressivo del dazio (EUR1) Per tutti la zona di libero scambio non riguarda i prodotti agricoli ACCORDI PREFERENZIALI SENZA OBBLIGO DI RECIPROCITA' I prodotti di origine preferenziale da questi Paesi e scortati da EUR1 sono ammessi nell'U.E. In esenzione daziaria e senza restrizioni quantitative, fatta salva la P.A.C. L’EUR1 viene tendenzialmente emesso verso questi Paesi in regime di perfezionamento passivo o ammissione temporanea in esportazione. PAESI ACCORDISTI 2010-2013 ACCORDO PANEUROPEO:TR, NO, CH, LIE, IS ACCORDO BALCANICO: AL, BA, HR, MK, ME, RS, TR MAGHREB: DZ, MA, TN MACHRAK: EG, LB, JO, SY ANDORRA SAN MARINO CEUTA E MELILLA CILE MESSICO COREA DEL SUD SUD AFRICA PALESTINA ISOLE FAROER ACP: 79 Stati Africani, dei Caraibi, del Pacifico PTOM: 20 Territori costituzionalmente dipendenti da FR, NL, UK, DK ma non considerati parte del territorio doganale U.E. CUMULO DELL'ORIGINE Quando due o più Paesi concordatari applicano le stesse regole per determinare l'O.P. e la cosa è prevista dall'accordo medesimo, essi possono, al fine di agevolare gli scambi reciproci, “cumulare l'origine”. ACCORDI UNILATERALI Si tratta di accordi volti ad incentivare lo sviluppo economico di aree in fase di crescita ma ancora bisognose di sostegno internazionale. In base a questi accordi si intende riservare, a seconda della tipologia merceologica, trattamenti preferenziali e concessioni tariffarie a determinati Paesi cosiddetti “in via di sviluppo” (PVS). Questo tipo di benefici, pur studiati su base programmatica, vengono comunque riveduti ogni anno. ACCORDI UNILATERALI S.P.G. A seconda dell'indice di sviluppo di ogni Paese beneficiario e della “sensibilità” della tipologia merceologica oggetto di transazione, si stabilisce la percentuale dazio Paesi Terzi dovuta all'importazione nell'U.E. La concessione del beneficio tariffario è subordinato a: - presentazione nel Paese di importazione del certificato di origine preferenziale FORM A, generalmente rilasciato dalle Camere di Commercio del PVS. Cumulo regionale Nell'ambito SPG è previsto che merci prodotte utilizzando materiali originari di uno o più Paesi facenti parte una “regione” vengano considerati originari del Paese dove avviene la fabbricazione del prodotto ultimo. Le regioni sono: ASEAN o ANASE : Ass. Sud-Est Asiatico ID, PH, SG, TH, VN, BN MCCA : Mercato Comune Centro Americano HN, CR, SV, NI, GT Gruppo Andino: BO, CO, PE, VE, EC DESTINAZIONI DOGANALI L’espressione sta ad indicare l’esito che si intende dare alle merci ai fini doganali. Il Titolo 4 del CDC le elenca come - Vincolo ad un regime doganale - Introduzione in zona o deposito franco - Riesportazione - Distruzione - Abbandono VINCOLO AD UN REGIME DOGANALE REGIMI DEFINITIVI: Immissione in Libera Pratica, Esportazione REGIMI SPECIALI: Transito, Deposito, Perfezionamento attivo e passivo, Ammissione temporanea Immissione in Libera Pratica ed Importazione definitiva L’art. 129 del CDA definisce l’immissione in libera pratica come il regime doganale che attribuisce posizione doganale di merce comunitaria a prodotti introdotti nell’Unione da Paese non Membro. Si configura come l’espletamento delle formalità previste per l’importazione e cioè osservanza del regime dei divieti e pagamento dei dazi e degli altri oneri gravanti sulle merci. Il TULD parla di “importazione definitiva” e prevede anche il contestuale pagamento dell’IVA. . Alla base di questo regime c’è la volontà dell’operatore di acquisire un bene in via definitiva, senza ulteriore destinazione. ESPORTAZIONE L’esportazione, consente l’uscita dalla U.E., fatta salva l’osservanza del regime dei divieti, di tutte le merci, autoctone o immesse, col beneficio della non imponibilità IVA. Attualmente non sono previsti dazi all’esportazione. Alla base di questo regime c’è la volontà dell’operatore di cedere un bene in via definitiva, senza ulteriore destinazione. PROVA DELL'AVVENUTA ESPORTAZIONE La prova dell'avvenuta esportazione viene ritenuta necessaria allo scopo veder dimostrato il principio di territorialità. Per convenzione, si stabilisce che detta prova debba essere ottenuta dall'esportatore entro il termine di novanta giorni dalla consegna della merce. Passato questo termine e in assenza di prove alternative, l'Azienda è tenuta ad autofatturarsi l'IVA TELEMATIZZAZIONE DELL'ESPORTAZIONE Dal 01/07/2009 è fatto obbligo ai dichiaranti di presentare in FORMA TELEMATICA sia in procedura ordinaria che in domiciliata le seguenti dichiarazioni: ESPORTAZIONE ESPORTAZIONE + TRANSITO TRANSITO T.I.R. BOLLA IN FORMATO PDF La telematizzazione della dichiarazione comporta la sua presentazione in formato PDF, fermi restando i campi di compilazione e la definizione del regime tramite indicazione al campo D/J del codice di svincolo. Transito TRANSITO ESTERNO: Consiste nella possibilità di circolazione nel t.d. dell’U.E. per - merci non comunitarie che non abbiano ancora assolto l’obbligazione doganale; - merci comunitarie che usufruiscano di rimborsi o finanziamenti all’esportazione TRANSITO INTERNO: Consiste nella possibilità per merci comunitarie di attraversare il territorio doganale di Paesi non Membri senza aver assolto l’obbligazione doganale del territorio in questione Il documento di transito, emesso da dogana verso altra dogana, viene rilasciato dietro garanzia dei diritti doganali eventualmente gravanti sulla merce. La garanzia viene svincolata all’arrivo della merce alla dogana di destinazione. Deposito L’art. 148 del CDA definisce il deposito doganale come il regime che consente al titolare di una autorizzazione doganale di detenere in giacenza, senza limitazione di tempo, merci terze non ancora assoggettate all’obbligazione doganale o merci comunitarie che godano di rimborsi o agevolazioni all’esportazione (regime economico sospensivo). I soggetti coinvolti nel regime sono: il DEPOSITARIO, al quale spetta di garantire all'Amministrazione che le merci introdotte a deposito non vengano sottratte alla sorveglianza doganale durante il periodo d igiacenza , nonchè la tenuta dei registri di carico e scarico; il DEPOSITANTE, che ha la responsabilità degli obblighi connessi alla gestione del regime stesso. PERFEZIONAMENTO ATTIVO Permette di importare in esenzione da dazio ed IVA una merce non comunitaria destinata ad essere lavorata nell’U.E. per poi essere riesportata sotto forma di PRODOTTO COMPENSATORE Il regime è applicabile con due sistemi: SISTEMA DELLA SOSPENSIONE: I diritti eventualmente gravanti sulle merci da introdurre vengono garantiti e restituiti poi dietro presentazione del “conto di appuramento” del regime (riesportazione).Il sistema è applicabile a qualsiasi tipo di merce. SISTEMA DEL RIMBORSO: I diritti gravanti sulle merci vengono pagati e rimborsati poi al momento della riesportazione. Il sistema non è applicabile alle merci soggette a restrizioni quantitative, contingentamenti tariffari, prelievi agricoli e restituzioni all'esportazione. PERFEZIONAMENTO PASSIVO Permette di esportare una merce comunitaria destinata ad essere lavorata in un Paese non membro e di reimportare poi in parziale o totale esenzione da dazi.i prodotti compensatori ottenuti, a seconda di quanto risulti dalla sottrazione dei dazi dovuti sui prodotti compensatori e quelli eventualmente dovuti per le merci temporaneamente esportate. Il regime comporta l'osservanza di tutte le formalità previste per l'immissione in libera pratica. Trasformazioni sotto controllo doganale Consente di introdurre, dietro garanzia dei dazi su di essa eventualmente gravanti, ma pagamento immediato dell’IVA , merci non comunitarie destinate a trasformazione e a successiva immissione in libera pratica dei “prodotti trasformati” con pagamento dei dazi doganali propri di questi ultimi. Tale regime risulta utile quando i dazi dei prodotti trasformati sono inferiori a quelli delle merci estere da trasformare (p.e. riduzioni in cascami o rottami, recupero di parti, distruzione di parti avariate ecc.) oppure quando le merci devono subire trasformazioni atte a renderle conformi alle normative comunitarie. Ammissione temporanea Comporta la possibilità di ammettere in importazione (ed in esportazione) merci destinate ad essere riesportate (o reimportate) tal e quali. In questi casi, la merce non viene trasformata, bensì utilizzata a vari fini come per esempio: - tentata vendita - fiera o esposizione - utilizzo ai fini cantieristici - omologazione, rodaggio o verifica INTRODUZIONE IN ZONA O DEPOSITO FRANCO Possono essere costituiti da aree poco estese all’interno di una città o di un territorio (come, ad esempio, i porti, i punti, i depositi franchi), oppure da vere e proprie zone territoriali in grado di racchiudere al loro interno anche varie città. Queste realtà, in virtu’ di motivi storici legati alla localizzazione o all’economia del luogo nel quale si inseriscono, godono di speciali regimi doganali e fiscali, tanto che il CDC li definisce come “parti del territorio doganale della Comunità separate dal resto di esso” . RIESPORTAZIONE Si tratta della rispedizione al di fuori della U.E. di: - Merce non comunitaria in condizione di temporanea custodia - Merce non comunitaria vincolata a regime di perfezionamento attivo ABBANDONO E DISTRUZIONE Possono verificarsi nei seguenti casi: Su richiesta del titolare delle merci, prima della presentazione della dichiarazione Quando la dichiarazione dog.le sia già stata accettata ma le merci non possano essere svincolate Motu proprio da parte delle Autorità doganali