La tutela della maternità

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La tutela della maternità
La tutela della maternità:
confronto tra medici e altre lavoratrici
Riferimenti di legge:
Le disposizioni per il sostegno e la tutela della maternità e paternità e per il diritto alla
formazione dei figli fanno riferimento alla legge dell’8/3/2000, successivamente integrata
dal testo coordinato del decreto legislativo del 26/3/2001 e del 23/4/2003, a formare il testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
paternità.
Commenteremo le modalità e condizioni di tutela e retribuzione per le diverse categorie di
lavoro prese in esame per quanto riguarda:
• l’interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione
• l’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (congedo di maternità)
• l’astensione facoltativa generale nei primi 8 anni di vita del bambino
(congedo parentale)
• l’astensione facoltativa per malattia del bambino nei primi 8 anni di vita
(congedo parentale per malattia del figlio)
• la riduzione dell’orario di lavoro nel primo anno di vita del bambino (periodi di
riposo-orario per allattamento)
• i controlli pre-natali
Le disposizioni fanno riferimento al testo unico, quindi della legge attualmente
vigente e valida per tutte le categorie di lavoratori.
Quando non compaiono clausole o postille particolari nelle colonne relative alle
diverse categorie di lavoratori significa dunque che rimane valido in termini di norme
e retribuzione quanto riportato nel suddetto testo.
Le eventuali modifiche o diciture differenti rispetto al testo unico per ogni specifica
categoria di lavoratori verranno segnalate voce per voce.
Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione: si riferisce
al periodo di astensione dal lavoro antecedente al congedo obbligatorio di maternità per
comprovate e certificate gravi complicanze della gestazione.
Per i Medici, Ente Poste ed Ente Ferrovie:
• Alle lavoratrici delle poste, ferrovie e ai medici spetta una retribuzione dell’80%
previa presentazione al datore di lavoro dell’istanza disposta dall’Ispettorato del
Lavoro (come riportato dal testo unico che prevede l’80% della retribuzione).
Per la Scuola:
• Per le lavoratrici del comparto scuola vigono invece delle norme diverse, a seconda
della tipologia del contratto di assunzione a tempo indeterminato o a tempo
determinato:
se a tempo determinato godono di una retribuzione dall’80 al 100% a
seconda che l’insegnante stia o meno lavorando durante il periodo di
gestazione).
se è assunta a tempo indeterminato gode sempre di una retribuzione del
100%.
Ricordiamo che il lavoro a tempo indeterminato corrisponde alla
cosiddetta “assunzione in ruolo”, prevede 22 ore settimanali di
insegnamento sempre nella stessa sede, la retribuzione per l’intero
anno solare (periodi di vacanza inclusi) e il successivo trattamento
pensionistico calcolato sempre sull’intero anno solare.
Il lavoro a tempo determinato corrisponde all’assunzione con ruolo
“precario” (supplenti annuali, nomine provvisorie) con 22 ore di
insegnamento effettuabili anche in sedi diverse, la retribuzione in base
al periodo di effettivo lavoro scolastico e il successivo trattamento
pensionistico calcolato sui mesi di effettivo lavoro.
E’ evidente quindi che la categoria delle insegnanti a tempo indeterminato ha quindi
un trattamento economico migliore rispetto alle altre.
Per quanto riguarda il congedo di maternità (astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità) il testo unico prevede per il periodo che va dai due mesi prima del parto ai tre
mesi dopo il parto il godimento di un’indennità pari all’80% della retribuzione. L’interessata
può, su presentazione del certificato medico ASL chiedere la flessibilità un mese prima del
parto e 4 mesi dopo il parto. In caso di parto prematuro l’astensione obbligatoria si proroga
dopo il parto dei giorni di anticipo, previa istanza e certificato di nascita.
• questo vale per le insegnanti a tempo determinato
• le insegnanti a tempo indeterminato, lavoratrici delle poste, ferrovie e medici
percepiscono l’intera retribuzione (ma l’articolo 83 dell’Accordo Collettivo Nazionale
stabilisce per i medici che si occupano di medicina dei servizi che durante la
gravidanza e il puerperio l’azienda corrisponda l’intero trattamento economico
goduto durante il servizio per un periodo massimo di sole 14 settimane,
penalizzando quindi le dottoresse che lavorano in questo settore della sanità).
• Per i medici di medicina generale (in convenzione):
per quanto riguarda il congedo di maternità l’articolo 18 dell’Accordo
Collettivo Nazionale attualmente ancora in corso (ma effettivamente scaduto
il 31 dicembre 2005) riporta che il medico di medicina generale può usufruire
anche di una sospensione parziale dell’attività convenzionale con
sostituzione part-time e per periodi anche superiori a 6 mesi (ma non oltre i
18 mesi in 5 anni) per l’adozione di un minore nei primi 12 mesi dall’adozione
stessa. La stessa sospensione è prevista anche per l’allattamento,
l’assistenza al bambino entro il primo anno, l’assistenza ai minori conviventi
non autosufficienti, l’assistenza ai familiari conviventi – anche
temporaneamente- con invalidità pari al 100% e titolari di assegno di
accompagnamento. Nell’articolo 18 dello stesso accordo non si fa però alcun
riferimento all’indennità economica spettante in questi casi.
si ricorda inoltre che l’Accordo Collettivo Nazionale attualmente vigente
prevede che per i medici che lavorano per l’emergenza territoriale i periodi di
assenza per gravidanza, puerperio (ma anche malattia o infortunio e
astensione obbligatoria) non siano più considerati come servizio effettivo e
quindi non vengano conteggiati come punteggio o come anzianità di servizio,
come invece previsto dalla precedente convenzione.
a tutti i medici che abbiano un figlio nato prematuramente spetta
comunque l’intero periodo di astensione obbligatoria non goduto prima della
data presunta del parto. In questo caso se il figlio nato prematuro necessita
di successivo ricovero presso una struttura ospedaliera (pubblica o privata)
la madre può rientrare in servizio (previo certificato medico che attesti
l’idoneità alla ripresa del lavoro) e fruire del restante periodo di congedo di
maternità (pre e post-parto) quando il figlio viene dimesso dall’ospedale.
Astensione facoltativa generale nei primi 8 anni di vita del bambino (congedo
parentale).
Per i Medici:
• Il testo unico prevede che entrambi i genitori possano richiedere un congedo
parentale indipendentemente dal contratto di lavoro dell’altro coniuge. Ciò significa
che il diritto del padre è riconosciuto anche se la madre è casalinga o disoccupata o
libera professionista o comunque non ha un lavoro dipendente. Tale periodo di
astensione può essere utilizzato da entrambi i genitori nello stesso periodo.
Il periodo di astensione previsto nei primi 8 anni di vita del bambino è
complessivamente di 6 mesi (continuativi o frazionati) per ogni genitore, elevabile a
10 mesi se vi è un solo genitore e con decorrenza a partire dalla fine del congedo di
maternità (per la madre ovviamente).
• La domanda di fruizione va consegnata (anche tramite raccomandata RR) con un
preavviso minimo di 15 giorni.
• Il periodo di astensione facoltativa viene conteggiato ai fini dell’anzianità di servizio
e retribuito fino a 3 anni di vita del bambino e per un massimo di sei mesi al 30%
dello stipendio. Questo periodo è coperto da contribuzione figurativa mantenendo la
contribuzione configurativa stessa (ossia la contribuzione determinata dall’INPS ai
fini della determinazione e della misura delle prestazioni pensionistiche). Dai 3 agli
8 anni viene corrisposta un’indennità pari al 30% dello stipendio a patto che il
reddito individuale dell’avente diritto sia inferiore a 2.5 volte l’importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Per la Scuola:
• Nel comparto scuola, invece, i primi 30 giorni di astensione facoltativa (per gli
insegnanti a tempo indeterminato) vengono retribuiti per intero e solo
successivamente con il 30% dello stipendio.
• Questo vale anche per le insegnanti a tempo determinato se l’astensione si verifica
mentre sono in servizio mentre se non lo sono la retribuzione si riduce all’80%.
Per l’Ente Poste:
• Per le lavoratrici delle poste la retribuzione è dell’80% per i primi 60 giorni entro i
primi 3 anni di vita del bambino e del 30% per i successivi 4 mesi.
• Anche in questo caso la condizione retributiva appare migliore rispetto a quanto
previsto per i medici.
Per l’Ente Ferrovie:
• Per le lavoratrici delle ferrovie la retribuzione è del 30% dello stipendio per un
periodo massimo di 6 mesi per entrambi i genitori per assistenza al bambino fino a
3 anni di vita.
• Dal terzo all’ottavo anno il trattamento economico rimane sempre del 30% a patto
che il reddito del genitore sia inferiore rispetto all’importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, moltiplicato per 2.5.
Astensione facoltativa per malattia del bambino di età fino a 8 anni (congedo
parentale per malattia del figlio).
Per l’Ente Poste ed Ente Ferrovie:
• Il testo unico prevede che a uno dei due genitori (non contemporaneamente)
spetti senza limiti di tempo entro i primi 3 anni di vita (previa presentazione del
certificato del medico di famiglia). Il periodo di astensione non viene retribuito ma è
•
coperto da contribuzione figurativa. Per fruire di tale astensione è necessario
presentare certificato del medico di famiglia.
Dai 3 agli 8 anni del bambino spettano per ciascun genitore fino a 5 giorni lavorativi
per ogni anno di età del bambino, sempre senza retribuzione e con contribuzione
figurativa, attribuendo come valore retributivo convenzionale per tale periodo il
200% del valore massimo dell’assegno sociale (circa 750 euro complessivamente,
essendo l’assegno sociale pari a 374,97 euro), proporzionato al periodo di
riferimento. Per godere di tale astensione è necessario presentare certificato di
specialista convenzionato.
Questi periodi di astensione vengono conteggiati come anzianità di servizio.
•
•
Per la Scuola:
• Nel comparto scuola, invece, fino ai 3 anni di età del bambino, sia alle lavoratrici
che ai lavoratori padri sono concessi 30 giorni lavorativi all’anno (cumulativi per
entrambi i genitori) di permesso retribuito per intero e sempre validi ai fini
dell’anzianità di servizio, mentre i 5 giorni lavorativi annui per gli anni successivi non
vengono retribuiti.
• Anche in questo caso la condizione retributiva appare migliore rispetto alle altre
categorie, almeno per quanto riguarda l’astensione per malattia del figlio fino a 3
anni di età.
Per i medici:
• Per i medici le cose vanno così: fino a 3 anni di vita del bambino entrambi i genitori
possono astenersi (previa certificazione del medico di famiglia) per periodi
corrispondenti alla durata della malattia del figlio. Ogni genitore, alternativamente,
può astenersi 5 giorni lavorativi all’anno per le malattie di ogni figlio di età tra i 3 e
gli 8 anni. Se il bambino viene ricoverato il genitore può richiedere l’interruzione del
decorso delle ferie.
• Durante il periodo di astensione non sono previsti controlli da parte del medico
fiscale.
• La retribuzione viene calcolata secondo quanto riportato sopra dal testo unico e
cioè: nessuna retribuzione e accreditamento della contribuzione figurativa fino ai 3
anni di età del bambino e anche per i periodi di astensione successivi con
contribuzione figurativa, attribuendo, in tal caso, come valore retributivo
convenzionale per tale periodo, il 200% del valore massimo dell’assegno sociale
proporzionato al periodo di riferimento(quindi solo se lo stipendio è pari al doppio
dell’assegno sociale, per un ammontare totale cioè di circa 750 euro).
Riduzione dell’orario nel 1° anno di vita del bambi no (periodi di riposo orario per
allattamento).
Il testo unico vale come riferimento per medici, insegnanti a tempo indeterminato e
lavoratrici delle poste e prevede una riduzione di 2 ore di lavoro al giorno, ridotte a
un’ora se il lavoro giornaliero è inferiore alle 6 ore al giorno. In caso di parti gemellari o
plurimi questo periodo si raddoppia ed è fruibile anche dal padre durante i periodi di
congedo di maternità e astensione facoltativa della madre. E’ prevista l’intera retribuzione.
Per le lavoratrici dell’ente ferrovie sono previsti 2 periodi di riposo di un’ora ciascuno
durante la giornata anche cumulabili) durante il primo anno di vita del figlio; questi periodi
si riducono a mezz’ora se la lavoratrice usufruisce dei nidi aziendali e sono raddoppiabili in
caso di parto plurimo (in questo caso sono utilizzabili anche dal padre. Il padre può inoltre
fruirne in caso abbia l’affidamento dei figli, se la madre non ne fa richiesta e se la madre
non è una lavoratrice dipendente, se è deceduta o gravemente inferma).
Controlli pre-natali.
Tutte le categorie esaminate fanno riferimento al testo unico che prevede il diritto
retribuito per intero ad assentarsi durante l’orario di lavoro per accertamenti clinici o visite
specialistiche (previa presentazione di richiesta medica pre-accertamento e certificato
successivo di avvenuta prestazione sanitaria).
Dalla comparazione delle diverse clausole per la tutela della maternità, paternità, sostegno
e formazione dei figli emerge che i medici sono penalizzati nella retribuzione per
l’interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gestazione rispetto
alla categoria di lavoratrici del comparto scuola e parzialmente penalizzati per il
congedo di maternità rispetto al comparto scuola, per il congedo parentale
(generale e per malattia del figlio) (riconoscibile anche al padre) rispetto alle altre
categorie.
La conoscenza delle leggi che regolano e tutelano la maternità /paternità potranno
permetterci un corretto utilizzo delle stesse per un giusto diritto alla cura dei figli e un
adeguamento migliorativo dei prossimi rinnovi contrattuali.
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Vi segnalo alcune definizioni utili per una semplice lettura del testo e di frequente
ricorrenza:
LAVORATRICE/LAVORATORE:
o salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi
quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati
datori di lavoro nonché i soci di cooperative.
CONGEDO DI MATERNITA’:
o astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice.
CONGEDO DI PATERNITA’:
o astensione dal lavoro del lavoratore, fruito in alternativa al congedo di
maternità.
CONGEDO PARENTALE:
o astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore.
CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO:
o astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in
dipendenza dalla malattia stessa.
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA:
o è la contribuzione calcolata dall’INPS o dall’istituto pensionistico in presenza
di periodi non retribuiti o retribuiti parzialmente per le cause di cui sopra e nei
casi previsti. Tale contribuzione viene accreditata ai fini della determinazione
del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche.
NB - Il congedo di paternità in Italia è utilizzato da circa l’1% degli aventi diritto, contro
l’11% di quanto rilevato nei paesi del Nord Europa.