Regime contabile: ordinario o semplificato

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Regime contabile: ordinario o semplificato
Fiscal Adempimento
La circolare di aggiornamento professionale
N. 02
20.01.2014
Regime contabile: ordinario o
semplificato
A cura di Devis Nucibella
Categoria: Versamenti
Sottocategoria: In compensazione
All’inizio dell’anno è richiesta la verifica dell’ammontare dei ricavi dell’anno precedente al fine di
“confermare” la tenuta della contabilità semplificata.
Tali opportunità, per il 2014, sono collegate al conseguimento di un determinato ammontare di ricavi
2013.
Infatti le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone, qualora i ricavi
conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di:
9 € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
9 € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività;
sono esonerate per l’anno successivo dalla tenuta della contabilità ordinaria.
Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa
riferimento all’ammontare dei ricavi relativi alla attività prevalente.
In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle
prestazioni di servizi.
Regimi
contabili
L’art. 13, co. 1, D.P.R. 600/1973 individua due regimi contabili che si distinguono
in:
¾
regime ordinario:
→
previsto per tutte le società di capitali (ed enti equiparati) e per
tutte le imprese esercenti attività che superano i limiti previsti
per l’accesso al regime di contabilità semplificata;
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¾
regime semplificato:
→
previsto per tutte le imprese (esercitate anche in forma
collettiva) che NON superano i limiti in questione.
I limiti
Le persone fisiche che esercitano imprese commerciali e le società di persone,
qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare
di:
¾ € 400.000,00, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
¾ € 700.000,00, per le imprese aventi per oggetto altre attività:
→
sono esonerati per l’anno successivo dalla tenuta della
contabilità ordinaria.
ATTIVITÀ
LIMITE
Prestazio i di servizi
€ 400.000
Altre attività
€ 700.000
Al fine di verificare quale regime contabile adottare per il 2014, è necessario
verificare che l’ammontare dei ricavi conseguito nel 2013 superi i predetti
limiti.
Ai fini in esame si evidenzia che:
9
i ricavi vanno individuati in base al principio di competenza;
9
in caso di inizio attività, è necessario ragguagliare ad anno i ricavi
presunti.
Per individuare i “ricavi” va fatto riferimento agli artt. 57 e 85, TUIR, in base ai
quali vanno considerati, ad esempio:
¾
i corrispettivi delle cessioni di beni/servizi alla cui produzione/scambio
è diretta l’attività dell’impresa;
¾
i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di
semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati
o prodotti per essere impiegati nella produzione;
¾
l’assegnazione dei predetti beni ai soci/autoconsumo del titolare;
¾
la destinazione dei predetti beni a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa;
¾
i contributi in c/esercizio a norma di legge.
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PRESTAZIONI DI SERVIZI
ATTIVITÀ DIVERSE DAI SERVIZI
(D.M. 17/01/1992)
Sono le attività classificate come tali
Trattasi in generale delle:
ai fini Iva (art. 3 D.P.R. 633/72)
- attività di commercio
- attività di produzione di beni
¾ I contribuenti che non superano i predetti limiti adottano la
contabilità semplificata quale “regime naturale”;
¾ i soggetti “naturalmente” in contabilità semplificata hanno la facoltà
di optare per il regime ordinario:
9
l’opzione si attua mediante comportamento concludente che
consiste nell’adozione del regime contabile prescelto e nel
corretto adempimento dei relativi obblighi;
9
il contribuente è obbligato a comunicare l'opzione o la revoca
nella prima dichiarazione annuale Iva da presentare relativamente
all'anno in cui la scelta è stata operata (barrare casella nel quadro
VO);
Comunicazione dell’opzione o revoca
9
l’opzione ha la durata minima di un anno ed è valida fino a
revoca.
Attività miste
Se i contribuenti svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre
attività, il limite dei ricavi varia a seconda che l’imprenditore tenga la
contabilità unica ovvero contabilità separate per ogni attività.
Nel caso di:
¾
contabilità unica per tutte le attività esercitate:
→
si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi, pertanto
il limite da prendere in considerazione è sempre di €
700.000,00;
¾
contabilità con separata annotazione dei ricavi per ciascuna attività:
→
si deve considerare l’ammontare dei ricavi relativo all’effettiva
attività prevalente, individuata con riferimento a quella che ha
conseguito il maggiore ammontare dei ricavi; quindi se è
prevalente l’attività di prestazione servizi, il limite è di €
400.000,00 altrimenti di € 700.000,00.
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Sul punto va considerato che, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate
nella Risoluzione 18.10.2007, n. 293/E, per individuare il regime di contabilità
da adottare è necessario:
9 identificare l’attività prevalente;
9 verificare il limite di ricavi riferiti all’attività prevalente;
9 verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti da tutte le
attività svolte risulti non superiore a € 700.000
Un soggetto esercita 2 attività, una di prestazioni di servizi, l’altra di
commercio al minuto. Nel 2014 ha conseguito i seguenti ricavi:
Prestazioni di servizi € 200.000 +
Commercio al minuto € 50.000
Ricavi complessivi € 250.000
Al fine di verificare la contabilità per il 2014 è necessario:
9 identificare l’attività prevalente, che nel caso specifico è quella di
prestazioni di servizi;
9 verificare il limite di ricavi riferito all’attività prevalente: nel caso in
esame il limite di € 400.000 è rispettato in quanto i ricavi derivanti
dall’attività di prestazioni di servizi sono pari a € 200.000;
9 verificare che il limite complessivo dei ricavi derivanti dalle 2 attività
esercitate risulti non superiore a € 700.000: anche tale limite,
essendo i ricavi complessivi pari a € 250.000, è rispettato.
Nel 2014 il soggetto può tenere la contabilità semplificata.
Per annotazione separata è sufficiente che siano tenuti distinti i mastrini
riferiti ai ricavi delle attività “di servizi” rispetto a quelli delle attività “non di
servizi”.
In caso di contabilità separata l’annotazione separata avviene inoltre
automaticamente in presenza di:
9 adozione di “registri sezionali” su vendite e/o corrispettivi (obbligo
del registro riepilogativo);
9 di contabilità separata ex art. 36 D.P.R. 633/72 (per obbligo o per
opzione.
Opzione Irap a
valore di
bilancio
Come noto, l’art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 prevede che le ditte individuali e le
società di persone determinano la base imponibile IRAP utilizzando il metodo
c.d. “fiscale”.
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In caso di tenuta della contabilità ordinaria, tali soggetti possono optare per la
determinazione della base imponibile IRAP con il metodo c.d. “da bilancio” ex
art. 5, D.Lgs. n. 446/97.
In particolare, tale scelta è:
Ö irrevocabile per un triennio (al termine del quale si intende tacitamente
rinnovata) e comporta l’obbligo di mantenere, per il periodo di validità
della stessa, la contabilità ordinaria.
Tenendo presente quanto sopra, un’impresa in contabilità ordinaria nel 2013,
per opzione o per obbligo, con un ammontare di ricavi 2013 non superiore ai
predetti limiti potrebbe tenere dal 2014 la contabilità semplificata. Tuttavia
va verificata la presenza dell’opzione ai fini IRAP per il metodo “da bilancio”,
in quanto, la possibilità di passare alla contabilità semplificata risulta
vincolata alla scelta fatta ai fini IRAP.
Professionisti
Per tutti i professionisti e gli artisti è previsto come regime naturale, a
prescindere dal volume d'affari conseguito nell’anno precedente, quello della:
→
contabilità semplificata.
Il regime di contabilità ordinaria è applicabile solo su opzione.
La tenuta della contabilità ordinaria è, infatti, possibile indipendentemente
dall’ammontare dei compensi conseguiti, solo a seguito di opzione, avente
durata annuale, esercitata mediante il comportamento concreto, poi
formalizzato mediante apposita comunicazione.
CASO
D. Un professionista che nel 2013 si trova in contabilità semplificata al
31.12.2013 consegue un volume d’affari pari a € 450.000. Quale regime
contabile deve adottare per il 2014?
R. Il professionista non è soggetto ad alcun obbligo di tenuta della
contabilità ordinaria. Per il 2014 il soggetto indicato nel quesito potrà
adottare il regime di contabilità semplificata (regime naturale) oppure
adottare per opzione il regime di contabilità ordinaria.
Anche il professionista qualora decida di optare per la contabilità ordinaria
effettua l’opzione mediante comportamento concludente e la comunica in
dichiarazione Iva nel quadro VO.
Comunicazione dell’opzione o
revoca
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L'opzione o la revoca viene comunicato nella prima dichiarazione annuale Iva
da presentare relativamente all'anno in cui la scelta è stata operata.
Un professionista per il periodo d’imposta 2013 decide di passare al regime
della contabilità ordinaria.
A partire dal 1.1.2013 il professionista effettua l’opzione mediante
comportamento concludente che si manifesta attraverso la redazione dei
registri previsti per i professionisti in contabilità ordinaria.
Nella Dichiarazione Iva 2014 per il periodo d’imposta 2013 il professionista
comunicherà l’opzione nel quadro VO.
Passaggio dalla
contabilità
semplificata a
quella
ordinaria
A seguito del passaggio dalla contabilità semplificata a quella ordinaria, le
imprese avevano l’obbligo di adempiere a quanto disposto dall’art. 10, comma
5, D.L. n. 69/89 in base al quale:
Ö “in tutti i casi di passaggio dalla contabilità semplificata alla contabilità
ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo
d’imposta vanno valutate con i criteri di cui al DPR n. 689/74 e riportate
sul libro degli inventari o su apposito prospetto da vidimarsi entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo di imposta precedente”.
La citata previsione normativa è stata soppressa dall’art. 5, comma 2, lett. a),
D.P.R. n. 126/2003 (Decreto semplificazioni) a decorrere dal 20.6.2003.
L’adempimento in esame è ora contenuto nell’art. 1 del citato Decreto n.
126/2003, in base al quale:
¾ “nei casi di passaggio dal regime di contabilità semplificata a quello di
contabilità ordinaria, le attività e le passività esistenti all’inizio del
periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al DPR n. 689/74 e
riportate sul libro degli inventari o su apposito prospetto da redigere
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa al periodo di imposta precedente”.
Da quanto sopra, ne consegue che l’elenco delle attività e passività esistenti
all’1.1.2014, che rappresenta la situazione patrimoniale di partenza (iniziale),
può alternativamente essere:
a)
redatto direttamente sul libro degli inventari;
b)
costituito da un prospetto a sé stante.
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Il prospetto delle attività e passività esistenti alla data del 01.01.2014 deve
essere redatto entro il 30.09.2014 (termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi del 2013).
Le poste attive e passive da iscrivere nel prospetto in esame devono essere
valutate secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 689/74 e, in particolare,
rispettando i seguenti criteri:
ATTIVITÀ
Cassa
Banche
Crediti
Ratei e risconti
CRITERIO DI VALUTAZIONE
Valore
del
denaro
fisicamente
esistente
in
cassa
all’1.1.2014.
Importo a credito risultante dai c/c bancari.
Valore nominale dei crediti, elencati nominativamente, al
netto delle perdite verificatesi prima dell’1.1.2014.
Importo di competenza dell’esercizio.
attivi
Rimanenze
Valore iniziale delle rimanenze corrispondente al valore
finale al 31.12.2013.
Valore di tutti i beni strumentali sia completamente
ammortizzati che in corso di ammortamento. Vanno
indicati anche gli acquisti di beni strumentali di importo
non superiore a € 516,45 (L. 1.000.000) dedotti interamente
Beni strumentali
nell’esercizio iscrivendo nel fondo ammortamento un
valore di ammontare pari a quello del bene.
Per i beni acquisiti in successione si deve assumere il
valore definito nella denuncia di successione o, in
mancanza della stessa, il valore fiscalmente riconosciuto
in capo al de cuius.
PASSIVITÀ
CRITERIO DI VALUTAZIONE
I debiti vanno iscritti al valore nominale. In particolare:
„ i debiti verso fornitori vanno rilevati singolarmente
sulla
base
della
documentazione
in
possesso
dell’impresa e devono essere iscritti al valore nominale
al netto di sconti commerciali;
Debiti
„ si deve tener conto anche dei debiti relativi alla merce
pervenuta entro il 31.12.2013 di cui non è stata ricevuta
la relativa fattura (“fatture da ricevere”);
„ vanno riportati anche i debiti nei confronti degli enti
previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL), dell’Erario
(IVA, IRPEF, ritenute d’acconto, ecc.) e delle banche (c/c
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passivi, mutui, finanziamenti ecc.).
Ratei e risconti
Importo di competenza dell’esercizio.
passivi
Il valore dei fondi di ammortamento è determinato:
„ per i beni di cui si conosce la data di acquisizione in
misura pari alla somma delle quote massime di
ammortamento calcolate dalla data di acquisizione
fino al 31.12.1973 in base ai coefficienti allora vigenti;
Fondi
dal 1974 in poi vanno considerate le quote di
ammortamento
ammortamento
contabilizzate
ed
esposte
in
dichiarazione;
„ per i beni di cui non si conosce la data di acquisizione e
la cui valutazione è stata effettuata in base al valore di
mercato al 31.12.1973 in misura pari al 50% di detto
valore.
L’importo da iscrivere nel fondo TFR è determinato:
„ per i dipendenti assunti in data successiva al 31.12.1973
Fondo
considerando
trattamento di
fine rapporto
l’ammontare
totale
degli
accantonamenti effettuati;
„ per
(T.F.R.)
i
dipendenti
assunti
prima
dell’1.1.1974,
all’ammontare degli accantonamenti effettuati dopo il
31.12.1973 si deve sommare il 50% delle quote
maturate fino a quella data.
Per le imprese individuali corrisponde al saldo risultante
Patrimonio
netto
dalla differenza tra attività e passività.
Per le società di persone tale voce va suddivisa nelle sue
componenti:
capitale
sociale
(risultante
dall’atto
costitutivo), utile dell’esercizio e riserve.
Riepilogo
Contabilità ordinaria per obbligo
Contabilità ordinaria per
superamento dei limiti di ricavi
spa, srl, sapa, cooperative e mutue le società in nome collettivo, le
assicuratrici
società in accomandita semplice e i
soggetti ad esse equiparate - art. 5
del TUIR
enti pubblici e privati diversi dalle le persone fisiche che esercitano
società,
che
hanno
per
oggetto imprese commerciali - art. 55 del
esclusivo o principale l'esercizio di TUIR
attività commerciali
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gli enti pubblici e privati diversi dalle
società, che, a latere dell'attività
istituzionale principale, esercitano
Trusts
un'attività commerciale in via non
prevalente
stabili organizzazioni di società ed enti
non residenti nel territorio dello Stato
associazioni non riconosciute, i consorzi
e le altre organizzazioni non
appartenenti ad altri soggetti passivi,
che hanno per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività
commerciali
Contribuenti
Imprenditori
individuali
Società di
persone
Enti non
commerciali
Esercenti arti e
professioni
Imprenditori
individuali
Società di
persone
Enti non
commerciali
Società di
capitali
Cooperative
Enti commerciali
Attività
esercitata
Limite di ricavi o
compensi
(anno
precedente)
Prestazioni di
servizi
=<€ 400.000,00
Altre attività
=<€ 700.000,00
__________
Qualsiasi
Prestazioni di
servizi
>€ 400.000,00
Altre attività
>€ 700.000,00
Qualsiasi attività
Nessun limite di
ricavi
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Regime
contabile
“naturale”
Semplificato
Ordinario
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ATTIVITÀ MISTE (SENZA DISTINTA ANNOTAZIONE DEI RICAVI)
Ricavi complessivi
=< € 700.000,00
> € 700.000,00
Regime semplificato
Regime ordinario
ATTIVITÀ MISTE (SENZA DISTINTA ANNOTAZIONE DEI RICAVI)
Prevalenza di servizi
Prevalenza altre attività
Ricavi dei servizi
Ricavi complessivi
=< € 400.000,00
> € 400.000,00
=< € 700.000,00
> € 700.000,00
Ricavi
Regime
Regime
Regime
complessivi
ordinario
semplificato
ordinario
=< € 700.000,00
> € 700.000,00
Regime semplificato
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