commissione - EU Law and Publications
Transcript
commissione - EU Law and Publications
Gazzetta ufficiale delle Comunità 23 . 5 . 69 N. L 123 /25 europee II (Atti per i quali la pubblicazione non e una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1969 che autorizza la Francia ad (Il applicare testo in misure particolari d'intervento lingua francese è il solo facente nel settore dell'orzo fede) (69/158/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , 120/67/CEE del Consiglio, relativo all'organizzazione co giugno 1967, mune dei mercati nel settore dei cereali (*), modifi 2 cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 831 /69 ( ), in particolare l' articolo 8, secondo comma , visto il del 13 regolamento prima della fine di maggio, in modo da beneficiare ancora dell'ultima maggiorazione mensile del prezzo d'intervento prima dell'applicazione in giugno e luglio del prezzo fissato per il primo mese della prossima campagna ; n. considerando che, a cagione sia dei prezzi di mercato , sia delle norme che regolano la rivendita, da parte degli organismi d'intervento, dei cereali in loro possesso , sarebbe praticamente impossibile all'orga nismo francese smerciare l' orzo consegnatogli, seb bene esistano o possano presentarsi possibilità di commercializzazione al prezzo di mercato tanto all'in terno della Francia quanto in direzione di altri Stati membri ; visto il regolamento n . 174/67/CEE del del 27 giugno 1967, relativo alle misure Consiglio, particolari d'intervento nel settore dei cereali ( 3 ), modificato dal regolamento ( CEE) n . 445/68 ( 4 ), in particolare l' articolo 1 , vista la richiesta della alla Commissione il 7 Repubblica francese, pervenuta maggio 1969, considerando che la campagna 1968/ 1969 è carat terizzata da un'eccezionale produzione di orzo , che in Francia darà luogo a una raccolta superiore a 5.200.000 tonnellate ; che le scorte esistenti alla fine di maggio si situeranno probabilmente a un livello vicino alle 800.000 tonnellate ; che a causa del l'esistenza di tali scorte, nonché del modesto volume sia delle transazioni constatate sul mercato comu nitario, sia delle esportazioni verso i paesi terzi, i prezzi di mercato sono attualmente assai bassi ; che tale situazione indurrebbe senz' altro i detentori a consegnare all'intervento le scorte in loro possesso (») GUn . 117 del 19 . 6. 1967, pag. 2269/67. ( 2 ) GU n . L 107 del 6. 5 . 1969, pag. 1 . ( 3 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967, pag. 2609/67. ( 4 ) GU n. L 91 del 12 . 4. 1968, pag. 3 . considerando che è pertanto opportuno adottare mi sure adeguate alle circostanze sopra descritte, per evitare che l'organismo d'intervento sia costretto a procedere a rilevanti acquisti di orzo e per con sentire la normale commercializzazione di questo cereale nella Comunità ; considerando che, per raggiungere i citati obiettivi, occorre offrire ai detentori di orzo la possibilità di cercare di commercializzare il loro prodotto fino verso la fine di luglio senza il timore di subire, in caso d'insuccesso, la sensibile perdita che essi potreb bero viceversa paventare in seguito all'applicazione del prezzo d' intervento valido all'inizio della pros sima campagna ; che è inoltre opportuno dar loro la certezza che, se riusciranno a collocare il proprio orzo sul mercato entro il mese di luglio, riceveranno un'indennità per le spese di magazzinaggio sostenute , spese che graverebbero automaticamente ed integrai - Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 123 /26 sull'organismo d'intervento ove le venissero consegnate prima del 31 maggio mente scorte taria di gli per i magazzinaggio pari 0,70 unità di a conto per tonnellata . ; Tale importo ammonta a 0,85 unità di conto alla tonnellata se il detentore si avvale della predetta facoltà a decorrere dall' I 1 e prima del 26 luglio considerando che le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione 23 . 5 . 69 cereali, 1969 . HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE organismo controlla l'esistenza delle scorte dei richiedenti prima della conclusione del contratto . Detto : Articolo 1 La Francia , nell' ambito delle disposizioni sopra citate ed a concorrenza di 300.000 tonnellate, ipuò proprio organismo d'intervento a pro operazioni particolari nel settore dell' orzo . autorizzare il cedere ad operazioni d'intervento comportano la con clusione, prima del 31 maggio 1969, di contratti tra il citato organismo e i detentori di orzo che ne facciano richiesta, contratti ai sensi dei quali : Tali a) l'organismo d'intervento garantisce al detentore la possibilità, sino al 25 luglio 1969, di consegnare proprie scorte all'intervento entro il limite quantitativo fissato dall'organismo stesso al prezzo d'intervento valido al momento della stipulazione le nel 'centro designato dal detentore in conformità dell' articolo 1 del regolamento n . 132/67/CEE, del 13 giugno 1967, che fissa le nome generali dell' intervento nel settore dei cereali ( 1 ) ; del Articolo 2 operazioni citate all' articolo 1 si applicano all' orzo immagazzinato nelle regioni economiche di Auvergne, Bourgogne, Centre, Champagne, Haute-Normandie, Le Midi-Pyrénées, Nord, Picardie compreso tra la conclusione del con 25 luglio 1969, il detentore potrà e c) qualora a decorrere dal 1° e prima dell ' 11 luglio 1969, il detentore si avvalga della facoltà di con e Articolo 4 La Francia terrà la Commissione informata dello svolgimento delle operazioni previste dalla propri prodotti all'intervento, l'orga relativo gli accorda un'indennità forfet Articolo 5 La Repubblica francese è destinataria della decisione. Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1969 . Per la Commissione (!) GU n. Il Presidente i - nismo 120 del 21 . 6. 1967, pag. 2364/67. presente decisione. segnare Parisienne. la rivendita da parte del l'organismo d'intervento dell'orzo ad esso consegnato dai detentori di cui all' artìcolo 1, lettera c), si effet tuano conformemente alle disposizioni adottate in virtù dell' articolo 7 del regolamento n . 120/67/CEE. La presa in consegna il disporre dell'orzo in suo possesso e commer cializzarlo, fermo restando che l'uso di tale facoltà implica da parte sua la rinuncia alla garanzia di cui alla lettera a) ; tratto Région Articolo 3 contratto b ) nel .periodo e Jean REY presente