commissione - EU Law and Publications

Transcript

commissione - EU Law and Publications
Gazzetta ufficiale delle Comunità
23 . 5 . 69
N. L 123 /25
europee
II
(Atti per i quali la pubblicazione
non e una
condizione di applicabilità)
COMMISSIONE
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 maggio 1969
che autorizza la Francia ad
(Il
applicare
testo
in
misure
particolari d'intervento
lingua francese
è il solo facente
nel
settore
dell'orzo
fede)
(69/158/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ
EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea ,
120/67/CEE del Consiglio,
relativo
all'organizzazione co
giugno 1967,
mune dei mercati nel settore dei cereali (*), modifi
2
cato da ultimo dal regolamento (CEE) n . 831 /69 ( ),
in particolare l' articolo 8, secondo comma ,
visto il
del 13
regolamento
prima della fine di maggio, in modo da beneficiare
ancora dell'ultima maggiorazione mensile del prezzo
d'intervento prima dell'applicazione in giugno e
luglio del prezzo fissato per il primo mese della
prossima campagna ;
n.
­
­
considerando che, a cagione sia dei prezzi di mercato ,
sia delle norme che regolano la rivendita, da parte
degli organismi d'intervento, dei cereali in loro
possesso , sarebbe praticamente impossibile all'orga
nismo francese smerciare l' orzo consegnatogli, seb
bene esistano o possano presentarsi possibilità di
commercializzazione al prezzo di mercato tanto all'in
terno della Francia quanto in direzione di altri Stati
membri ;
­
­
visto il regolamento n . 174/67/CEE del
del 27 giugno 1967, relativo alle misure
Consiglio,
particolari
­
d'intervento nel settore dei cereali ( 3 ), modificato
dal regolamento ( CEE) n . 445/68 ( 4 ), in particolare
l' articolo 1 ,
vista la richiesta della
alla Commissione il 7
Repubblica francese,
pervenuta
maggio 1969,
considerando che la campagna 1968/ 1969 è carat
terizzata da un'eccezionale produzione di orzo , che
in Francia darà luogo a una raccolta superiore a
5.200.000 tonnellate ; che le scorte esistenti alla fine
di maggio si situeranno probabilmente a un livello
vicino alle 800.000 tonnellate ; che a causa del
l'esistenza di tali scorte, nonché del modesto volume
sia delle transazioni constatate sul mercato comu
nitario, sia delle esportazioni verso i paesi terzi, i
prezzi di mercato sono attualmente assai bassi ; che
tale situazione indurrebbe senz' altro i detentori a
consegnare all'intervento le scorte in loro possesso
­
­
­
(»)
GUn . 117 del 19 . 6.
1967, pag. 2269/67.
( 2 ) GU n . L 107 del 6. 5 . 1969, pag. 1 .
( 3 ) GU n . 130 del 28 . 6 . 1967, pag. 2609/67.
( 4 ) GU
n.
L 91 del 12 . 4.
1968,
pag. 3 .
considerando che è pertanto opportuno adottare mi
sure adeguate alle circostanze sopra descritte, per
evitare che l'organismo d'intervento sia costretto
a procedere a rilevanti acquisti di orzo e per con
sentire la normale commercializzazione di questo
cereale nella Comunità ;
­
­
considerando che, per raggiungere i citati obiettivi,
occorre offrire ai detentori di orzo la possibilità
di cercare di commercializzare il loro prodotto fino
verso la fine di luglio senza il timore di subire, in
caso d'insuccesso, la sensibile perdita che essi potreb
bero viceversa paventare in seguito all'applicazione
del prezzo d' intervento valido all'inizio della pros
sima campagna ; che è inoltre opportuno dar loro
la certezza che, se riusciranno a collocare il proprio
orzo sul mercato entro il mese di luglio, riceveranno
un'indennità per le spese di magazzinaggio sostenute ,
spese che graverebbero automaticamente ed integrai
­
­
-
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
N. L 123 /26
sull'organismo d'intervento ove le
venissero consegnate prima del 31 maggio
mente
scorte
taria di
gli
per i
magazzinaggio pari
0,70 unità di
a
conto
per tonnellata .
;
Tale importo ammonta a 0,85 unità di conto alla
tonnellata se il detentore si avvale della predetta
facoltà a decorrere dall' I 1 e prima del 26 luglio
considerando che le misure previste nella presente
decisione sono conformi al parere del Comitato di
gestione
23 . 5 . 69
cereali,
1969 .
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE
organismo controlla l'esistenza delle scorte dei
richiedenti prima della conclusione del contratto .
Detto
:
Articolo 1
La Francia , nell' ambito delle disposizioni sopra
citate ed a concorrenza di 300.000 tonnellate, ipuò
proprio organismo d'intervento a pro
operazioni particolari nel settore dell' orzo .
autorizzare il
cedere ad
­
operazioni d'intervento comportano la con
clusione, prima del 31 maggio 1969, di contratti tra
il citato organismo e i detentori di orzo che ne
facciano richiesta, contratti ai sensi dei quali :
Tali
­
a) l'organismo d'intervento garantisce al detentore
la possibilità, sino al 25 luglio 1969, di consegnare
proprie scorte all'intervento entro il limite
quantitativo fissato dall'organismo stesso al prezzo
d'intervento valido al momento della stipulazione
le
nel 'centro designato dal detentore
in conformità dell' articolo 1 del regolamento
n . 132/67/CEE, del 13 giugno 1967, che fissa le
nome
generali dell' intervento nel settore dei
cereali ( 1 ) ;
del
Articolo 2
operazioni citate all' articolo 1 si applicano all' orzo
immagazzinato nelle regioni economiche di Auvergne,
Bourgogne, Centre, Champagne, Haute-Normandie,
Le
Midi-Pyrénées, Nord, Picardie
compreso tra la conclusione del con
25 luglio 1969, il detentore potrà
e
­
c) qualora a decorrere dal 1° e prima dell ' 11 luglio
1969, il detentore si avvalga della facoltà di con
­
e
­
Articolo 4
La Francia terrà la Commissione informata dello
svolgimento delle operazioni previste dalla
propri prodotti all'intervento, l'orga
relativo gli accorda un'indennità forfet
­
Articolo 5
La
Repubblica francese è destinataria della
decisione.
Fatto
a
Bruxelles, il
20
maggio
1969 .
Per la Commissione
(!) GU
n.
Il Presidente
i
-
nismo
120 del 21 . 6. 1967, pag. 2364/67.
presente
decisione.
­
segnare
Parisienne.
la rivendita da parte del
l'organismo d'intervento dell'orzo ad esso consegnato
dai detentori di cui all' artìcolo 1, lettera c), si effet
tuano conformemente alle disposizioni adottate in
virtù dell' articolo 7 del regolamento n . 120/67/CEE.
La presa in consegna
­
il
disporre dell'orzo in suo possesso e commer
cializzarlo, fermo restando che l'uso di tale facoltà
implica da parte sua la rinuncia alla garanzia di
cui alla lettera a) ;
tratto
Région
Articolo 3
contratto
b ) nel .periodo
e
Jean
REY
presente