NOTA INFORMATIVA GABLE - Flotte

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NOTA INFORMATIVA GABLE - Flotte
www.gableinsurance.com
Gable Holdings Inc
GABLE Insurance AG
Gable Services (London) Limited
NOTA INFORMATIVA
(Ultimo aggiornamento dei dati contenuti: 01.03.2015)
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE
E DANNI MATERIALI E DIRETTI
GABLE - Flotte
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Edizione 01.03.2015
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è
soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A.
INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
Informazioni generali
a)
Il presente contratto viene stipulato con GABLE Insurance AG, una società per azioni a responsabilità limitata;
GABLE Insurance AG è una società controllata ed interamente di proprietà di GABLE Holdings Inc.
b)
GABLE Insurance AG ha Sede Legale e Direzione Generale nel Liechtenstein, Pflugstrasse 20 LI-9490 Vaduz, ed è
registrata a Vaduz, Liechtenstein con il N° FL-0002.161.375.
c)
La Sede di GABLE Insurance AG con cui sarà concluso il contratto è la Sede Principale della società, Pflugstrasse 20
LI-9490 Vaduz, Liechtenstein.
d)
GABLE Insurance AG opera nel territorio della Repubblica Italiana in regime di Libertà di Prestazione di Servizi; ai
sensi e per gli effetti dell'Art. 25 del D. Lgs. N° 209 del 7 Settembre 2005 e successive modifiche e integrazioni (in
seguito definito "Codice delle Assicurazioni") il Rappresentante per la Gestione dei Sinistri è la società Multi Serass
S.r.l., con sede a Milano, Via Roncaglia 13, 20146 Milano (MI), Italy - tel. +39 02 465474.1, fax +39 02
465474.858, e-mail [email protected], sito internet www.multiserass.com.
e)
Recapiti di GABLE Insurance AG: telefono +423 237 47 30, fax +423 237 47 39, sito internet www.gableinsurance.com,
indirizzo di posta elettronica [email protected].
f)
GABLE Insurance AG è iscritta all’Elenco II annesso all’Albo Imprese IVASS al N° II.00640, iscrizione in data 03
Gennaio 2008, codice IVASS Impresa 10865. GABLE Insurance AG opera nel territorio della Repubblica Italiana in
regime di Libertà di Prestazione di Servizi ai sensi della direttiva 92/49/EEC del 18 Giugno 1992 concernente
l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, nonché degli Artt. 1, lettera (e) e 24 del Codice delle
Assicurazioni. GABLE Insurance AG è sottoposta al controllo della Autorità di Vigilanza del Liechtenstein preposta
alla regolamentazione dei servizi finanziari, la Financial Market Authority (FMA).
Queste informazioni possono essere verificate sul sito internet della Financial Market Authority (http://www.fma-li.li)
e dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (www.ivass.it).
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Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 1 di 21
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GABLE Insurance AG
Gable Services (London) Limited
Pflugstrasse 20 LI-9490 Vaduz Telephone +423 237 47 30 Facsimile +423 237 47 39
UK Contact Office
Registered at the Public Register in Vaduz under FL-0002.161.375
34 Lime Street London EC3M 4AT
Regulated by the Liechtenstein Financial Market Authority
Telephone +44 (0)20 7337 7460
A member of the Liechtenstein Insurance Association
Facsimile + 44 (0)20 7337 7461
GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
Codice IVASS Impresa: 10865 Rappresentante Fiscale per l’Italia: Fiscal Reps S.r.l. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano MI Codice Fiscale N° 97652170156
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GABLE Insurance AG
Gable Services (London) Limited
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato (al 31 Dicembre 2013) di GABLE Insurance
AG è di 38,09 milioni di Euro, formato da un capitale sociale di 19,49 milioni di Euro e da riserve patrimoniali di 18,60
milioni di Euro. Il tasso di cambio utilizzato per la conversione valutaria degli importi di bilancio da Sterline UK ad Euro è
pari a £ 1 = € 1,2018 (tasso di cambio registrato il 31 Dicembre 2013).
L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è del 169 %.
Il patrimonio netto e l’indice di solvibilità sono calcolati applicando i criteri contabili internazionali (International Financial
Reporting Standards, IFRS) e la normativa regolamentare vigente nel Liechtenstein.
GABLE Insurance AG è una società controllata ed interamente di proprietà di GABLE Holdings Inc., con sede a 190 Elgin
Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-9005 Cayman Islands.
2.1 Informazioni sulla struttura distributiva dell’Impresa
Ai fini della corretta e completa informativa di cui all’Art. 22, comma 10 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di
conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, si segnala che GABLE Insurance AG si avvale per la
distribuzione e la gestione dei propri contratti assicurativi nei rami Auto, Responsabilità civile e Danni materiali e diretti,
della Società RFIB Group Limited, l’attività di intermediazione viene pertanto svolta in collaborazione tra più
intermediari.
La Società RFIB Group Limited, con sede legale a Londra, 20 Gracechurch Street London EC3V 0AF, United Kingdom,
opera nel Regno Unito nel ruolo di Managing General Agent di GABLE Insurance AG. RFIB Group Limited è autorizzata ad
operare in Italia in regime di Libertà di Prestazione di Servizi, è iscritta con il N. UE00003716 nell'Elenco degli Intermediari
dell'Unione Europea istituito dal Codice delle Assicurazioni ed opera nell’ambito di accordi di collaborazione a propria
volta stipulati con vari intermediari.
B.
INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3. a. Coperture assicurative offerte - Responsabilità civile
GABLE Insurance AG assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità civile per i quali è
obbligatoria l’assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e
spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del Veicolo
indicato in Polizza.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 1 e 6 delle
Condizioni Generali.
AVVERTENZA - Informativa pre-contrattuale
Ai sensi dell'Art. 30, comma 7 del Regolamento ISVAP N° 35 del 26 Maggio 2010, con riferimento ai contratti in
forma collettiva, in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei
premi o sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, è fatto obbligo
al Contraente di consegnare agli Assicurati, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, le Condizioni di
Assicurazione complete in ogni loro parte, oltre ad eventuali Appendici di precisazione o variazione
eventualmente emesse successivamente alla stipula della polizza.
Formula Tariffaria “Tariffa Fissa”
La formula tariffaria applicabile al contratto è del tipo a “Tariffa Fissa”, che prevede premi differenziati oppure
indifferenziati, eventualmente determinati a seconda del tipo di Veicolo, secondo la struttura tariffaria proposta da GABLE
Insurance AG.
La formula tariffaria a Tariffa Fissa non prevede maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o meno di
sinistri.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Art. 1 delle Condizioni Generali.
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GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
Codice IVASS Impresa: 10865 Rappresentante Fiscale per l’Italia: Fiscal Reps S.r.l. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano MI Codice Fiscale N° 97652170156
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GABLE Insurance AG
Gable Services (London) Limited
AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, ovvero condizioni di sospensione della
garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 1 e 2 delle
Condizioni Generali.
Si segnala, inoltre, che la garanzia assicurativa resta sospesa, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile, in caso di
mancato pagamento del premio.
AVVERTENZA - Esclusione Sanzioni Internazionali
La garanzia prestata con la presente polizza, o con certificati assicurativi o altri documenti che costituiscono
evidenza di copertura assicurativa, non opera qualora l’Assicurato o il Contraente o il danneggiato o il/i
soggetto/i eventualmente beneficiario/i della prestazione indennitaria o parte di essa siano oggetto o comunque
rientrino nella relativa disciplina delle Sanzioni economico-commerciali disposte dal Regno Unito,
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o dagli Stati Uniti d'America, quali a titolo esemplificativo e non
limitativo le Sanzioni disposte dal Ministero del Tesoro del Regno Unito (U.K. Treasury) o dall'Ufficio per il
Controllo dei Beni Stranieri (Office of Foreign Assets Control - "OFAC") del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti
(U.S. Treasury Department) o descritte nel Regolamento CE 27 Maggio 2002 modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) 4 Novembre 2013, N. 1091/2013.
E' tuttavia convenuto che la presente clausola non esclude la prestazione di garanzia assicurativa che risulti obbligatoria in
base alle Leggi vigenti.
AVVERTENZA - Rivalse
Sono previsti casi di rivalsa, per i quali GABLE Insurance AG ha diritto di recuperare l’importo pagato ai terzi
danneggiati nell’ipotesi in cui l’Impresa stessa avrebbe avuto il diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione
assicurativa.
Si rinvia, per i presupposti e per gli effetti per il Contraente, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione
Responsabilità civile, Art. 2 delle Condizioni Generali.
AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali
Il contratto può prevedere l’applicazione di una franchigia (formula tariffaria “Tariffa Fissa con franchigia fissa ed
assoluta”), in tal caso il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare a GABLE Insurance AG
l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia stessa. In difetto, GABLE Insurance AG eserciterà il
diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza
dell’inopponibilità di tale franchigia.
Il contratto non prevede l’applicazione di scoperti.
Inoltre, per i rischi della Responsabilità civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione, GABLE Insurance AG
corrisponde le somme dovute a titolo di risarcimento entro il massimale convenuto.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 1 delle
Condizioni Generali e Condizione Speciale S2 (valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza).
Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del meccanismo di funzionamento di franchigia e
massimale, si riportano di seguito alcune esemplificazioni numeriche:
Ipotesi danno
€
€
1.000,00
350,00
Ipotesi franchigia
Franchigia € 500,00
Franchigia € 500,00
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Indennizzo netto
a carico di
GABLE Insurance AG
€
€
500,00
0,00
Importo che rimane a
carico del Contraente
€
€
500,00
350,00
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GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
Codice IVASS Impresa: 10865 Rappresentante Fiscale per l’Italia: Fiscal Reps S.r.l. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano MI Codice Fiscale N° 97652170156
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Ipotesi danno
Ipotesi massimale
€ 2.000.000,00
€ 2.600.000,00
€
€
2.500.000,00
2.500.000,00
Indennizzo netto
a carico di
GABLE Insurance AG
€
€
2.000.000,00
2.500.000,00
Importo che rimane a
carico del Contraente
€
€
0,00
100.000,00
3. b. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni - Danni materiali e diretti
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative, previste dalle Condizioni di
Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Condizioni Particolari P1, P2, P3, P4, P5, P6 e P7, cui si rinvia per gli
aspetti di dettaglio:
•
Incendio - Garantisce il Veicolo per i danni materiali e diretti in caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio (vedi
Condizione Particolare P1);
•
Incendio e Furto - Oltre alla copertura Incendio, garantisce il Veicolo contro i rischi derivanti da furto o rapina, totale
o parziale, compresi i danni subiti nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati ed i danni subiti dal Veicolo in
conseguenza della circolazione successiva al furto od alla rapina (vedi Condizione Particolare P2);
•
Prestazioni Aggiuntive “GOLD” (prestabile solo in abbinamento alla copertura Incendio e Furto) - Si tratta di un
“pacchetto” di coperture che prevede le garanzie: Caduta aerei, Spese per sottrazione o smarrimento chiavi, Ricorso
terzi da incendio (vedi Condizione Particolare P3);
•
Eventi Speciali (prestabile solo in abbinamento alla copertura Incendio o Incendio e Furto) - Garantisce il Veicolo
per i danni materiali e diretti subiti a seguito di eventi sociopolitici (esempio: atti vandalici, scioperi, terrorismo) e di
eventi naturali (esempio: grandine, uragani, frane, terremoti) (vedi Condizione Particolare P4);
•
Cristalli (prestabile solo in abbinamento alla copertura Incendio e Furto) - Garantisce il Veicolo per i danni
materiali e diretti subiti a seguito di rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto, cristalli laterali) determinata da causa
accidentale o fatto involontario di terzi (vedi Condizione Particolare P5);
•
Collisione (prestabile solo in abbinamento alla copertura Incendio e Furto) - Garantisce il Veicolo per i danni
materiali e diretti subiti a seguito di collisione e/o scontro con Veicoli identificati con targa, durante la circolazione in
aree pubbliche o private e durante la sosta (vedi Condizione Particolare P6);
•
Kasko (prestabile solo in abbinamento alla copertura Incendio e Furto) - Garantisce il Veicolo per i danni materiali
e diretti subiti a seguito di urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada (vedi Condizione Particolare P7).
AVVERTENZA - Limitazioni ed esclusioni
Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, ovvero condizioni di sospensione della
garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Artt. 2 e 4
delle Condizioni Generali e Condizioni Particolari P1 e P2.
Si segnala inoltre che la garanzia assicurativa resta sospesa, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile, in caso di
mancato pagamento del premio.
AVVERTENZA - Esclusione Sanzioni Internazionali
La garanzia prestata con la presente polizza, o con certificati assicurativi o altri documenti che costituiscono
evidenza di copertura assicurativa, non opera qualora l’Assicurato o il Contraente o il danneggiato o il/i
soggetto/i eventualmente beneficiario/i della prestazione indennitaria o parte di essa siano oggetto o comunque
rientrino nella relativa disciplina delle Sanzioni economico-commerciali disposte dal Regno Unito,
dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o dagli Stati Uniti d'America, quali a titolo esemplificativo e non
limitativo le Sanzioni disposte dal Ministero del Tesoro del Regno Unito (U.K. Treasury) o dall'Ufficio per il
Controllo dei Beni Stranieri (Office of Foreign Assets Control - "OFAC") del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti
(U.S. Treasury Department) o descritte nel Regolamento CE 27 Maggio 2002 modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) 4 Novembre 2013, N. 1091/2013.
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GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
Codice IVASS Impresa: 10865 Rappresentante Fiscale per l’Italia: Fiscal Reps S.r.l. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano MI Codice Fiscale N° 97652170156
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AVVERTENZA - Rivalse
Relativamente agli indennizzi pagati, GABLE Insurance AG esercita il diritto di Rivalsa nei confronti dei
responsabili dei sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile.
AVVERTENZA - Franchigie, scoperti e massimali
Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo, che possono comportare la
riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Condizione
Particolare P2, nonché in Polizza in corrispondenza del richiamo di ciascuna copertura assicurativa acquistata.
Per franchigia si intende la somma contrattualmente pattuita che rimane a carico dell’Assicurato per ogni sinistro;
per scoperto si intende la percentuale della somma liquidabile a termini di Polizza che rimane a carico
dell’Assicurato per ogni sinistro, con il minimo indicato in Polizza.
Per facilitare la comprensione da parte del Contraente del meccanismo di funzionamento di franchigia, scoperto e
limite di indennizzo, si riportano le seguenti esemplificazioni numeriche:
Ipotesi
danno
€
€
€
€
1.000,00
350,00
7.500,00
2.500,00
Ipotesi
danno
€ 7.500,00
€ 12.500,00
Ipotesi franchigia o scoperto
Franchigia €
Franchigia €
Scoperto 10% con minimo €
Scoperto 10% con minimo €
500,00
500,00
500,00
500,00
Ipotesi limite di indennizzo
€
€
Indennizzo netto
a carico di
GABLE Insurance AG
10.000,00
10.000,00
€
€
€
€
500,00
0,00
6.750,00
2.000,00
Indennizzo netto
a carico di
GABLE Insurance AG
€
€
Importo che rimane a
carico del Contraente
7.500,00
10.000,00
€
€
€
€
500,00
350,00
750,00
500,00
Importo che rimane a
carico del Contraente
€
€
0,00
2.500,00
Si evidenzia, inoltre, che in caso di assicurazione parziale si applica la “Regola Proporzionale”, di cui all’Art. 1907
del Codice Civile; per gli effetti e gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni
materiali e diretti, Artt. 4 e 16 delle Condizioni Generali.
3. c. Rinnovo del contratto - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo
o non rinnovarlo senza dover dare alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale decisione.
Per consentire l’eventuale prosecuzione del contratto assicurativo, GABLE Insurance AG metterà comunque a
disposizione del Contraente le nuove condizioni di premio e di Polizza presso l’Intermediario al quale il contratto è
assegnato, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale.
AVVERTENZA - Termini e modalità per l’esercizio della disdetta
Il contratto, se non rinnovato dal Contraente prima della scadenza, cessa alla data di scadenza prevista senza
necessità di disdetta.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L.
N. 179 del 18 Ottobre 2012, per le sole garanzie prestate nell’ambito dell’assicurazione Responsabilità civile
GABLE Insurance AG è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno 30
(trenta) giorni, ed a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino
all’effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del
contratto.
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Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione:
§ Sezione Responsabilità civile, Artt. 7 e 12 delle Condizioni Generali;
§ Sezione Danni materiali e diretti, Artt. 8 e 13 delle Condizioni Generali.
3.1 Estensioni della copertura - Responsabilità civile
Per le estensioni di garanzia prestate nell’ambito dell’assicurazione per la Responsabilità civile, si rinvia alle Condizioni di
Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 1 delle Condizioni Generali.
Il contratto prevede la possibilità di limitare il diritto di rivalsa spettante a GABLE Insurance AG ai sensi dell’Art. 2 delle
Condizioni Generali, Sezione Responsabilità civile, qualora sia espressamente richiamata in Polizza una delle
seguenti Condizioni Aggiuntive:
§
§
§
§
Rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’ente proprietario / locatario o della società proprietaria / locataria;
Rinuncia alla rivalsa per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati;
Rinuncia alla rivalsa per i danni subiti dai trasportati e per i sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto di sostanze stupefacenti.
Le Condizioni Aggiuntive sopra descritte sono valide se per l’estensione di garanzia è stato pagato il relativo
premio.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Condizioni Aggiuntive
A1, A2, A3 e A4.
4.
Soggetti esclusi dalla garanzia - Responsabilità civile
L’assicurazione per la Responsabilità civile non comprende i danni alla persona né i danni alle cose subiti dal
conducente del Veicolo responsabile del sinistro (Art. 129 del Codice delle Assicurazioni).
Sono inoltre esclusi i soli danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:
§ il proprietario del Veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di
Veicolo concesso in leasing;
§ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali
o adottivi del conducente del Veicolo e dei soggetti elencati al punto precedente, nonché gli affiliati e gli altri
parenti ed affini fino al terzo grado dei predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in
quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;
§ ove l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno
dei rapporti indicati al punto precedente.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 3 delle
Condizioni Generali.
5. a. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità - Responsabilità civile e Danni
materiali e diretti
AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti
Eventuali dichiarazioni false e reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del
rischio, rese in sede di conclusione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa
consistenti nella perdita o nella riduzione del diritto all’indennizzo e negli altri effetti previsti dagli Artt. 1892,
1893 e 1894 del Codice Civile, fatti salvi, per l’assicurazione di Responsabilità civile, i diritti dei terzi.
Si rinvia per le relative conseguenze alle Condizioni di Assicurazione:
§ Sezione Responsabilità civile, Art. 4 delle Condizioni Generali;
§ Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali.
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
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Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 6 di 21
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AVVERTENZA - Nullità
Il Contratto non prevede cause di nullità diverse da quelle previste dalla Legge; pertanto, come previsto dall’Art.
1892 del Codice Civile, le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che
l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse
conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con
dolo o con colpa grave; si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione:
§ Sezione Responsabilità civile, Art. 4 delle Condizioni Generali;
§ Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali.
5. b. Aggravamento e diminuzione del rischio - Danni materiali e diretti
Durante la validità del contratto l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a GABLE Insurance AG di ogni
aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione di ogni successiva variazione delle circostanze
che comporti un aggravamento del rischio potrebbe comportare effetti sulla prestazione assicurativa consistenti
nella perdita o nella riduzione del diritto all’indennizzo.
A titolo esemplificativo, costituisce un’ipotesi di circostanza rilevante che determina una modificazione del rischio
(aggravamento) la variazione della residenza del proprietario del Veicolo, rispetto a quella dichiarata in Polizza,
che comporti una maggiore esposizione del Veicolo al rischio Furto.
Si rinvia, per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione
Danni materiali e diretti, Art. 3 delle Condizioni Generali, nonché al disposto degli Artt. 1897 e 1898 del Codice
Civile.
6. a. Premi - Responsabilità civile
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno, e - fatte salve le possibili causali di restituzione parziale,
specificamente previste nel contratto - è dovuto per intero, anche qualora ne sia stato concesso il frazionamento in
più rate.
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; il Contraente è tenuto a
pagare le rate successive alle scadenze convenute ed indicate in Polizza.
Il pagamento del premio a GABLE Insurance AG può essere eseguito, esclusivamente presso l’Intermediario incaricato
dal Contraente, con una delle seguenti modalità:
§ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a GABLE Insurance AG oppure
all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
§ ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
beneficiario GABLE Insurance AG oppure l’Intermediario, espressamente in tale qualità;
§ contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.
Il premio è determinato sulla base dei parametri previsti dalla tariffa; il relativo importo è comprensivo delle provvigioni
riconosciute da GABLE Insurance AG all’Intermediario.
Il pagamento del premio può essere effettuato, a seconda degli accordi intercorsi tra il Contraente e GABLE Insurance
AG, con frazionamento in due rate semestrali.
AVVERTENZA - Cessazione del rischio - Restituzione del premio
In caso di cessazione del rischio per trasferimento di proprietà, consegna in conto vendita, furto totale,
distruzione, demolizione o esportazione definitiva del Veicolo, il Contraente ha la possibilità, con le precisazioni di
cui agli articoli delle Condizioni di Assicurazione sotto indicati, di estinguere il contratto e di ottenere la
restituzione della parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 5, 8 e 9
delle Condizioni Generali e Condizione Speciale S1 (valida soltanto se espressamente richiamata in Polizza).
AVVERTENZA - Tecniche di vendita “multilevel marketing”
Qualora GABLE Insurance AG faccia ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbia attribuito il potere
di incassare premi assicurativi ai componenti della rete, questi ultimi possono ricevere esclusivamente seguenti
mezzi di pagamento:
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 14 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 7 di 21
GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
Codice IVASS Impresa: 10865 Rappresentante Fiscale per l’Italia: Fiscal Reps S.r.l. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano MI Codice Fiscale N° 97652170156
www.gableinsurance.com
Gable Holdings Inc
GABLE Insurance AG
Gable Services (London) Limited
§ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, che abbiano quale diretta
intestataria o beneficiaria GABLE Insurance AG;
§ ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano
quale diretta intestataria o beneficiaria GABLE Insurance AG,
e non possono ricevere denaro contante.
Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento GABLE Insurance AG riporta in
Polizza tutti i costi a carico del Contraente e del debitore / Assicurato, con indicazione della quota parte percepita in
media dall’Intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale.
AVVERTENZA - Estinzione anticipata, trasferimento del mutuo o del finanziamento
Ai sensi dell’Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione
con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del
mutuo o del finanziamento GABLE Insurance AG restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato
relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
GABLE Insurance AG può trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per
l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%.
In alternativa GABLE Insurance AG, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino
alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 11 delle
Condizioni Generali.
6. b. Premi - Danni materiali e diretti
Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche qualora ne sia stato
concesso il frazionamento in più rate.
Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della Polizza; il Contraente è tenuto a
pagare le rate successive alle scadenze convenute ed indicate in Polizza.
Il pagamento del premio a GABLE Insurance AG può essere eseguito, esclusivamente presso l’Intermediario incaricato
dal Contraente, con una delle seguenti modalità:
§ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati a GABLE Insurance AG oppure
all’Intermediario, espressamente in tale qualità;
§ ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale
beneficiario GABLE Insurance AG oppure l’Intermediario, espressamente in tale qualità;
§ contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.
Il pagamento del premio può essere effettuato, a seconda degli accordi intercorsi tra il Contraente e GABLE Insurance
AG, con frazionamento in due rate semestrali.
AVVERTENZA - Sconti di premio
GABLE Insurance AG o gli Intermediari possono applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni /
iniziative di carattere commerciale. Rivolgendosi agli Intermediari è possibile ottenere informazioni su eventuali
sconti da applicare al premio nel rispetto delle disposizioni impartite da GABLE Insurance AG.
AVVERTENZA - Tecniche di vendita “multilevel marketing”
Qualora GABLE Insurance AG faccia ricorso a tecniche di vendita multilevel marketing ed abbia attribuito il potere
di incassare premi assicurativi ai componenti della rete, questi ultimi possono ricevere esclusivamente seguenti
mezzi di pagamento:
§ assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, che abbiano quale diretta
intestataria o beneficiaria GABLE Insurance AG;
§ ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano
quale diretta intestataria o beneficiaria GABLE Insurance AG,
e non possono ricevere denaro contante.
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 15 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 8 di 21
GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
Codice IVASS Impresa: 10865 Rappresentante Fiscale per l’Italia: Fiscal Reps S.r.l. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano MI Codice Fiscale N° 97652170156
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Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento GABLE Insurance AG riporta in
Polizza tutti i costi a carico del Contraente e del debitore / Assicurato, con indicazione della quota parte percepita in
media dall’Intermediario, espressa sia in valore assoluto che percentuale.
AVVERTENZA - Estinzione anticipata, trasferimento del mutuo o del finanziamento
Ai sensi dell’Art. 22, commi da 15-quater a 15-septies della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione
con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del
mutuo o del finanziamento GABLE Insurance AG restituisce al debitore / Assicurato la parte di premio pagato
relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
GABLE Insurance AG può trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per
l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, nella misura massima del 3%.
In alternativa GABLE Insurance AG, su richiesta del debitore / Assicurato, fornisce la copertura assicurativa fino
alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Art. 12 delle
Condizioni Generali.
7.
Informativa in corso di contratto - Responsabilità civile
GABLE Insurance AG si impegna a trasmettere al Contraente, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza annuale del
contratto, una comunicazione scritta, unitamente all’Attestazione sullo stato del rischio, che contiene le indicazioni in
merito al premio di rinnovo nonché ogni altra informativa prevista dalle disposizioni vigenti.
8.
Attestazione sullo stato del rischio - Responsabilità civile
GABLE Insurance AG invia al Contraente con comunicazione scritta, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza
contrattuale, l’Attestazione sullo stato del rischio relativa al Veicolo indicato in Polizza, indipendentemente dalla
prosecuzione del rapporto contrattuale.
GABLE Insurance AG deve trasmettere al Contraente l’Attestazione sullo stato del rischio, sempre che si sia concluso il
periodo di osservazione, anche quando in corso di contratto si sia verificato il furto, l’esportazione definitiva all’estero, la
consegna in conto vendita, la demolizione, la cessazione definitiva dalla circolazione o la vendita del Veicolo.
Inoltre, il Contraente o se persona diversa il proprietario ovvero l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio
o il locatario in caso di locazione finanziaria, hanno diritto di esigere in qualunque momento, entro 15 (quindici) giorni
dalla richiesta, l’Attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi 5 (cinque) anni del contratto di assicurazione.
L’Attestazione sullo stato del rischio conserva validità per un periodo di 12 (dodici) mesi a far data dalla scadenza del
contratto cui si riferisce.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato per furto, esportazione definitiva, consegna in conto vendita,
distruzione, demolizione o vendita del Veicolo o in caso di sospensione o mancato rinnovo del contratto per mancato
utilizzo del Veicolo indicato in Polizza, risultante da apposita dichiarazione del Contraente, l’ultima Attestazione sullo
stato del rischio conseguita conserva validità per 5 (cinque) anni a far data dalla scadenza del contratto cui si riferisce.
Per un maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Artt. 15 e 16 delle
Condizioni Generali.
9.
Recesso - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti
Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, quindi il Contraente, ad ogni scadenza annuale, potrà decidere se rinnovarlo
o non rinnovarlo senza dover dare alcuna comunicazione preventiva riguardo a tale decisione.
Il contratto, se non rinnovato dal Contraente prima della scadenza, cessa alla data di scadenza prevista senza
necessità di disdetta.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N.
179 del 18 Ottobre 2012, per le sole garanzie prestate nell’ambito dell’assicurazione Responsabilità civile, GABLE
Insurance AG è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all’effetto
della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto.
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 16 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 9 di 21
GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
Codice IVASS Impresa: 10865 Rappresentante Fiscale per l’Italia: Fiscal Reps S.r.l. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano MI Codice Fiscale N° 97652170156
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La facoltà del Contraente di recedere dal contratto fino al giorno di scadenza della Polizza, senza alcuna necessità di
comunicazione scritta in tal senso, è valida indipendentemente dalle condizioni di rinnovo proposte dall’Impresa, ovvero
nel caso di variazioni tariffarie sia superiori che inferiori al tasso programmato d’inflazione.
AVVERTENZA - Diritto di recesso
Per le sole garanzie prestate nell’ambito dell’assicurazione Danni materiali e diretti, è previsto il diritto di recesso per il
Contraente nel caso GABLE Insurance AG si sia avvalsa della facoltà di adeguare l’importo del Premio a quello
corrispondente alle variazioni di Rischio intervenute e comunicate dal Contraente.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e diretti, Art. 3 delle
Condizioni Generali.
10. a. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti
Come previsto dall’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche e integrazioni, il diritto al pagamento delle rate di
premio si prescrive in 1 (un) anno dalle singole scadenze.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 14 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di conversione con modificazioni del D. L. N.
179 del 18 Ottobre 2012, gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione Danni si prescrivono nel termine di 2
(due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda; nell’assicurazione della Responsabilità civile il
termine di 2 (due) anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha
promosso contro questo l’azione.
10. b. Legge applicabile al contratto - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti
Come previsto dall’Art. 180 del Codice delle Assicurazioni, il contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme
di diritto internazionale privato.
Le parti possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvo i limiti derivanti
dall'applicazione di norme imperative vigenti in Italia. In ogni caso, le disposizioni specifiche relative ad una assicurazione
obbligatoria, previste dall’ordinamento italiano, prevalgono su quelle della Legge eventualmente diversa che le parti
scegliessero di applicare al contratto; qualora il contratto preveda garanzie destinate ad operare in più Stati, prevalgono le
disposizioni specifiche dello Stato interessato.
Il contratto assicurativo proposto da GABLE Insurance AG prevede la scelta, quale legislazione applicabile al contratto ed
a tutte le garanzie, della legislazione Italiana.
11. a. Regime fiscale - Responsabilità civile
Il premio imponibile relativo all’assicurazione della Responsabilità civile per la circolazione dei Veicoli a motore e dei
natanti è soggetto all’imposta sulle assicurazioni, nella misura minima del 9,00% e massima del 16,00%, secondo quanto
determinato dalle varie Provincie per gli effetti dell’Art. 17 del D. Lgs. N° 68 del 6 Maggio 2011 e successive modifiche e
integrazioni, oltreché al contributo al Servizio Sanitario Nazionale, nella misura del 10,50%; tale contributo è deducibile dal
reddito ai sensi della normativa fiscale in vigore.
11. b. Regime fiscale - Danni materiali e diretti
Il premio imponibile relativo all’assicurazione dei Danni materiali e diretti ai Veicoli è soggetto all’imposta sulle
assicurazioni, nella misura del 13,50%; tale aliquota è comprensiva del contributo addizionale dell’1% destinato al “Fondo
di solidarietà per le vittime di richieste estorsive e dell’usura” (cd. “Contributo anti-racket”).
C.
INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. a. Procedura per il risarcimento del danno - Responsabilità civile
ATTENZIONE - Non applicabilità della procedura di risarcimento diretto
Ai sensi dell’Art. 150, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, a GABLE Insurance AG non si applicano le
disposizioni relative alla procedura di risarcimento diretto prevista dall’Art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in
quanto GABLE Insurance AG ha sede legale nel Liechtenstein, opera in Italia in regime di Libertà di Prestazioni di
Servizi e non ha aderito alla “Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto” (c.d. “CARD”), stipulata in
attuazione del D.P.R. N° 254 del 18 Luglio 2006 e successive modifiche e integrazioni.
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 17 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 10 di 21
GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
Codice IVASS Impresa: 10865 Rappresentante Fiscale per l’Italia: Fiscal Reps S.r.l. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano MI Codice Fiscale N° 97652170156
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Pertanto, in caso di sinistro derivante dalla circolazione del Veicolo, il Contraente danneggiato o gli aventi diritto
dovranno sempre indirizzare la richiesta di risarcimento dei danni subiti alla compagnia di assicurazione del
Veicolo responsabile del sinistro, con le modalità previste dall’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni.
In caso di sinistro GABLE Insurance AG è impegnata esclusivamente al pagamento dei danni riportati dalla
controparte nei casi di accertamento della responsabilità del Veicolo indicato in Polizza con la propria Polizza.
Per le procedure liquidative, si rinvia a quanto previsto dagli Artt. 143, 144, 145 e 148 del Codice delle
Assicurazioni e alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 13 delle Condizioni Generali.
AVVERTENZA - Termini per la denuncia del sinistro
L'Assicurato deve presentare la denuncia di sinistro a GABLE Insurance AG all’Intermediario incaricato dal
Contraente, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, ai
sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di
documentazione o atti giudiziari, GABLE Insurance AG ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che
abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto.
Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 13 delle
Condizioni Generali.
La denuncia di sinistro deve essere inviata compilando l’apposito modulo di denuncia approvato dall’IVASS
(Constatazione Amichevole d’Incidente - Denuncia di Sinistro, c.d. “modulo CAI”) riportato nell’Allegato 2 del
Regolamento ISVAP N° 13 del 6 Febbraio 2008, come previsto dall’Art. 143 del Codice delle Assicurazioni.
Il modulo CAI deve essere compilato con la necessaria attenzione, precisando, tra gli altri elementi richiesti nel modulo
stesso, la data, l’ora ed il luogo di accadimento, la dinamica del sinistro, gli estremi identificativi dei Veicoli coinvolti
nell’incidente in particolare le rispettive targhe ed i dati anagrafici dei conducenti nonché gli estremi delle coperture
assicurative dei Veicoli stessi.
Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al
sinistro.
Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 25 del Codice delle Assicurazioni, il Rappresentante per la Gestione dei Sinistri nominato
da GABLE Insurance AG per la gestione e la liquidazione dei sinistri è la società Multi Serass S.r.l., con sede a Milano, Via
Roncaglia 13, 20146 Milano (MI).
Pertanto gli avvisi di sinistro devono essere inviati al seguente indirizzo:
GABLE Insurance AG presso MULTI SERASS S.r.l., Via Roncaglia 13, 20146 Milano (MI), Italy Tel. +39 02 465474.1,
Fax +39 02 465474.858, e-mail [email protected], sito internet www.multiserass.com, oppure
all’Intermediario incaricato dal Contraente.
Centri di liquidazione sinistri
Per l’indicazione dei competenti centri di liquidazione sinistri si rinvia direttamente al sito internet della società Multi
Serass S.r.l., alla quale GABLE Insurance AG ha affidato l’incarico della gestione e liquidazione dei sinistri
(www.multiserass.com).
Termini per la liquidazione ed il pagamento dei sinistri
La compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro deve formulare al danneggiato l’offerta per il
risarcimento, ovvero comunicare specificatamente i motivi per i quali non ritiene di formularla, entro i seguenti termini:
§ 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di danni a cose e se il modulo CAI Denuncia di Sinistro è stato sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti;
§ 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di danni a cose e se il modulo CAI Denuncia di Sinistro è stato sottoscritto dal solo danneggiato;
§ 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, in caso di sinistri che abbiano causato lesioni
personali o decesso; tale termine è sospeso qualora il danneggiato rifiuti gli accertamenti strettamente necessari alla
valutazione del danno alla persona da parte della compagnia di assicurazione.
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 18 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 11 di 21
GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
Codice IVASS Impresa: 10865 Rappresentante Fiscale per l’Italia: Fiscal Reps S.r.l. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano MI Codice Fiscale N° 97652170156
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In caso di richiesta incompleta, la compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro richiederà al
danneggiato, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui al
paragrafo precedente decorreranno nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Laddove abbia formulato al danneggiato l’offerta per il risarcimento, la compagnia di assicurazione del Veicolo
responsabile del sinistro provvederà al pagamento del danno entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della
comunicazione del danneggiato, sia nel caso questo dichiari di accettare la somma offertagli, sia nel caso dichiari di non
accettare l’offerta. In quest’ultimo caso la somma comunque corrisposta sarà imputata alla liquidazione definitiva del
danno.
Nel caso il danneggiato non abbia fatto pervenire alcuna risposta entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione,
la compagnia di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro gli corrisponderà la somma offerta con le stesse
modalità e gli stessi effetti di cui al paragrafo precedente, quindi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
In caso di danni subiti dai terzi trasportati si applica quanto disposto dall’Art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Come previsto dall’Art. 148 del Codice delle Assicurazioni, la compagnia di assicurazione non può opporre al
danneggiato l'eventuale inadempimento da parte del proprio Assicurato dell'obbligo di avviso del sinistro di cui all'Art.
1913 del Codice Civile.
12. b. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo - Danni materiali e diretti
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro
L’Assicurato deve presentare la denuncia di sinistro a GABLE Insurance AG o all'Intermediario incaricato dal
Contraente, entro 3 (tre) giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza, ai
sensi dell’Art. 1913 del Codice Civile. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia di sinistro può
comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 del Codice Civile.
La Polizza Danni materiali e diretti di GABLE Insurance AG non copre le eventuali spese per la ricerca e stima del
danno.
Per la gestione e la liquidazione dei sinistri, GABLE Insurance AG si avvale di servizi professionali esternalizzati, prestati
dalla società Multi Serass S.r.l., con sede a Milano, Via Roncaglia 13, 20146 Milano (MI).
Pertanto gli avvisi di sinistro devono essere inviati al seguente indirizzo:
GABLE Insurance AG presso MULTI SERASS S.r.l., Via Roncaglia 13, 20146 Milano (MI), Italy Tel. +39 02 465474.1,
Fax +39 02 465474.858, e-mail [email protected], sito internet www.multiserass.com, oppure
all’Intermediario incaricato dal Contraente.
Per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Danni materiali e
diretti, Artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19 delle Condizioni Generali.
13. Incidenti stradali con controparti estere - Responsabilità civile
In caso di incidente stradale avvenuto in Italia e provocato da un Veicolo immatricolato all'estero, per richiedere il
risarcimento dei danni subiti occorre inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento a:
UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39, 20145 Milano (MI).
In caso di incidente avvenuto all’estero provocato da un Veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio
Economico Europeo, per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia
dall'impresa di assicurazione del Veicolo responsabile del sinistro.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda al sito internet dell’UCI www.ucimi.it, e a quanto disposto dal D. Lgs. N° 190 del 30
Giugno 2003, in attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della Responsabilità civile risultante
dalla circolazione di Veicoli a motore, ed agli Artt. 151, 152, 153, 154 e 155 del Codice delle Assicurazioni.
Sinistro con Veicolo non assicurato o non identificato
In caso di sinistro avvenuto con Veicolo non assicurato o non identificato, la richiesta dovrà essere rivolta all’impresa
designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso:
CONSAP S.p.A. - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici
Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada, Telefono +39 06 85961, sito internet www.consap.it.
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 19 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 12 di 21
GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
Codice IVASS Impresa: 10865 Rappresentante Fiscale per l’Italia: Fiscal Reps S.r.l. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano MI Codice Fiscale N° 97652170156
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Per la procedura da seguire per ottenere il risarcimento dei danni subiti in Italia e all’estero da Veicoli immatricolati
all’estero, si rinvia alle Condizioni di Assicurazione, Sezione Responsabilità civile, Art. 13 delle Condizioni Generali.
14. Accesso agli atti dell’Impresa - Responsabilità civile
A conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, il Contraente,
l’Assicurato nonché il danneggiato possono accedere agli atti relativi.
Per gli aspetti di maggior dettaglio relativi all’esercizio del diritto di accesso agli atti si rinvia a quanto previsto dall’Art.
146 del Codice delle Assicurazioni e dal D. M. N° 191 del 29 Ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni.
In particolare, per quanto concerne i termini in cui la richiesta di accesso deve essere inviata, si rinvia all’Art. 3 del D. M. N°
191 del 29 Ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni.
In sintesi, il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta a GABLE Insurance AG; il richiedente deve
allegare copia di un documento di riconoscimento e specificare gli estremi dell’atto oggetto della richiesta, ovvero
gli elementi che ne consentano comunque l’individuazione.
GABLE Insurance AG deve comunicare al richiedente l’eventuale irregolarità o incompletezza della richiesta d’accesso
entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione.
GABLE Insurance AG comunica al richiedente l’atto di accoglimento della richiesta di accesso entro 15 (quindici) giorni
dalla data di ricezione della richiesta o della richiesta corretta, indicando il responsabile dell’ufficio competente nella
trattazione del sinistro, il luogo in cui effettuare l’accesso e il periodo di tempo, non inferiore a 15 (quindici) giorni, per
visionare gli atti richiesti ed estrarne copia. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 60 (sessanta) giorni dalla
ricezione della richiesta. Il rifiuto o la limitazione dell’accesso devono essere motivati e comunicati per iscritto al
richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta.
Il diritto di accesso agli atti è disciplinato comunque facendo salvo quanto disposto relativamente all’accesso ai singoli
dati personali dal D.Lgs. N° 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, in materia di protezione dei
dati personali (Privacy).
15. Reclami - Responsabilità civile e Danni materiali e diretti
Come previsto dal Regolamento ISVAP N° 24 del 19 Maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni, eventuali reclami
riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto a GABLE Insurance
AG, che darà riscontro al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.
I reclami nei confronti di GABLE Insurance AG possono essere presentati da persone fisiche e giuridiche, dalle
associazioni dei consumatori e degli utenti e, in generale, da soggetti portatori di interessi collettivi.
I reclami devono essere inviati tramite posta, fax oppure e-mail, indirizzandoli alla seguente funzione aziendale,
utilizzando i recapiti relativi alla modalità di presentazione prescelta:
GABLE Insurance AG
Head Office - Complaints Service
Pflugstrasse 20 LI-9490 Vaduz
Liechtenstein
Fax: +423 237 47 39
Indirizzo e-mail: [email protected]
Sito internet: www.gableinsurance.com.
Qualora l’esponente, che abbia presentato reclamo con le modalità descritte in precedenza direttamente a GABLE
Insurance AG, non abbia ricevuto risposta entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione del
reclamo da parte di GABLE Insurance AG, oppure abbia ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente, potrà rivolgere
il reclamo all’IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di
attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis del D. Lgs. N° 206 del 6 Settembre
2005, relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di
assicurazione, possono essere presentati direttamente all’ IVASS - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21,
00187 ROMA, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 20 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 13 di 21
GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
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Qualora nei casi descritti nei paragrafi precedenti fosse prevista la presentazione dei reclami direttamente all’IVASS, in
alternativa i reclami possono essere presentati all’Autorità di Vigilanza del Liechtenstein, Financial Market Authority
(FMA), Landstrasse 109, Postfach 279, 9490 Vaduz, Liechtenstein, a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere di cui sia parte, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare il reclamo
all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema
estero competente è individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/finnet/members_en.htm.
In tutti i casi, i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere le seguenti informazioni e la relativa
documentazione:
(a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
(b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
(c) breve descrizione del motivo di lamentela;
(d) copia del reclamo presentato alla compagnia di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa,
qualora l’esponente abbia presentato reclamo con gli esiti descritti in precedenza direttamente a GABLE
Insurance AG;
(e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
In mancanza di una delle indicazioni previste ai precedenti punti (a), (b) e (c), l’IVASS, ai fini dell’avvio dell’istruttoria, entro
il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di
cui al precedente punto (a), l’integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.
Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta dalle parti sia diversa da quella Italiana, l’organo incaricato di
esaminare i reclami in merito al contratto o ai sinistri sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta; in tal
caso l’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente e il Contraente.
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria - nel qual caso, come previsto dal Regolamento ISVAP N° 24 del 19
Maggio 2008 e successive modifiche e integrazioni, i reclami non rientrano nella competenza dell’IVASS - oltre alla facoltà
di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti (quali la procedura extra-giudiziaria di conciliazione R.C. Auto cui hanno
aderito l’ANIA e le principali Associazioni dei Consumatori, e le procedure previste dall’Art. 141 del D. Lgs. N° 206 del 6
Settembre 2005 “Codice del Consumo” e successive modifiche e integrazioni).
16. Arbitrato - Danni materiali e diretti
AVVERTENZA
Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sia previsto l’arbitrato, è possibile in ogni
caso rivolgersi all’Autorità giudiziaria.
Il Contraente può prendere visione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative
direttamente sul sito internet di GABLE Insurance AG (www.gableinsurance.com).
GABLE Insurance AG è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota Informativa.
GABLE INSURANCE AG
Il Rappresentante Legale
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 21 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 14 di 21
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GLOSSARIO
Accessori:
Elementi o dispositivi che si aggiungono alla dotazione di base dei Veicoli.
Aree Aeroportuali:
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.
Aggravamento del Rischio:
Modifica delle caratteristiche iniziali del Rischio con aumento della probabilità
del verificarsi del Danno su cui si basa il calcolo del Premio; in questo caso la
compagnia di assicurazione può richiedere l’adeguamento del Premio o
recedere dal Contratto.
Antifurto:
Impianto di protezione contro il Furto del Veicolo, costituito da un insieme di
apparecchiature elettroniche o meccaniche.
Apparecchi Audio-fono-visivi:
Apparecchi radio, lettori di CD / DVD, mangianastri, registratori, telefoni, fax,
televisori, casse acustiche, Sistemi di navigazione satellitare ed altri apparecchi
analoghi.
Assicurato:
La persona fisica o giuridica destinataria delle prestazioni assicurative.
Assicuratore:
La Compagnia di assicurazione. Per questo Contratto, l’Assicuratore è GABLE
Insurance AG, con Sede Principale a Vaduz, Liechtenstein, con la quale viene
stipulato il Contratto di Assicurazione.
Assicurazione:
Le garanzie prestate all’Assicurato tramite la Polizza.
Assistenza Stragiudiziale:
L’attività svolta al fine di comporre eventuali vertenze prima del ricorso al
giudice, e/o per evitarlo.
Attestazione sullo Stato del Rischio:
Il documento che la compagnia di assicurazione è tenuta a rilasciare al
Contraente ai sensi del Regolamento ISVAP N° 4 del 9 Agosto 2006 e successive
modifiche e integrazioni, nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio
assicurato, ed i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della Polizza in
base ai sinistri provocati dall’Assicurato.
Atto Vandalico:
Atto doloso, fine a sé stesso, rivolto a danneggiare o distruggere un bene
materiale.
Autovettura:
Autoveicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo nove posti,
compreso quello del conducente.
Autoveicolo ad Uso Promiscuo:
Autoveicolo per trasporto promiscuo definito dall’Art. 54 lettera c) del Codice
della Strada e successive modifiche e integrazioni.
Carrelli:
Veicoli definiti dall’Art. 58 punto 2. lettera c) del Codice della Strada.
Carta Verde:
Il Certificato Internazionale di Assicurazione, che attesta l’estensione
dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria ai danni provocati dalla
Circolazione del Veicolo indicato in Polizza in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia
indicata (e non barrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è
necessaria per la Circolazione dei Veicoli nei paesi dello Spazio Economico
Europeo, in quanto il Contratto RC Auto, già di per sé, ha efficacia sull’intero
territorio dello Spazio Economico Europeo.
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 22 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 1di 21
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Certificato di Assicurazione:
Il documento rilasciato al Contraente contestualmente al pagamento del Premio
o della rata di Premio, che riporta gli estremi del Contratto di assicurazione per
la Responsabilità civile Auto; insieme al Contrassegno fornisce la prova
dell’esistenza del Contratto.
Circolazione:
Il movimento, la fermata e la sosta del Veicolo su area pubblica o su area a
questa equiparata.
Coassicurazione:
Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con
un unico contratto di assicurazione, senza vincolo di solidarietà tra le
compagnie.
Codice della Strada:
Il “Nuovo Codice della Strada” approvato con D. Lgs. N° 285 del 30 Aprile 1992,
aggiornato con le modifiche apportate dalla Legge N° 120 del 29 Luglio 2010 e
successive modifiche e integrazioni.
Codice delle Assicurazioni:
Il “Codice delle Assicurazioni Private” approvato con D. Lgs. N° 209 del 7
Settembre 2005, e successive modifiche e integrazioni.
Colpa:
Comportamento (commissivo od omissivo) caratterizzato da negligenza,
imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
che dà luogo ad un fatto illecito non intenzionale, dato che l'intenzionalità del
soggetto agente verte solo sull'azione e non anche sul risultato, che resta
involontario anche se previsto o prevedibile.
Colpa Grave:
È la Colpa macroscopica. Nelle assicurazioni diverse da quelle di R.C., solleva
l'Assicuratore dall'obbligo di eseguire la sua prestazione, salvo patto contrario.
Concorrenza
(“fino alla Concorrenza”):
Raggiungimento.
CONSAP:
La Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. (con sede in via Yser, 14 00198 Roma - www.consap.it).
Contraente:
La persona fisica o giuridica - anche diversa dall’Assicurato - che stipula il
Contratto di Assicurazione e per la quale, salvo patto contrario, hanno effetto gli
obblighi contrattuali, compreso il pagamento del Premio.
Contrassegno:
Il tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio al fine di provare la
copertura assicurativa del Veicolo e rilasciato al Contraente contestualmente al
pagamento del premio.
Contratto:
Il Contratto di Assicurazione.
Danno:
Ingiusto pregiudizio subito dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in
conseguenza di un Sinistro, tale da causare modifica in senso peggiorativo a
persone e/o a cose che sia valutabile in denaro.
Degrado / Deprezzamento:
Diminuzione del valore di un bene o di sue parti, dovuta all’uso dello stesso e/o
al trascorrere del tempo; se espresso in forma percentuale si intende
rapportato, al momento del Sinistro, al Valore a nuovo del bene stesso.
Demolizione:
Messa fuori uso di un Veicolo mediante rottamazione.
Denuncia:
Avviso dell’avvenuto accadimento di un Sinistro, comunicato dall’Assicurato
entro i termini previsti alla compagnia di assicurazione o all’Intermediario
incaricato dalla compagnia.
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 23 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 16 di 21
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Disdetta:
Atto con cui il Contraente e/o la compagnia di assicurazione comunicano la
volontà di far cessare il Contratto assicurativo.
Distruzione:
Danni ad un bene di entità tale da renderlo del tutto inutilizzabile allo scopo per
il quale era stato costruito.
Esclusioni (di Garanzia):
Situazioni, specificamente richiamate nel Contratto di Assicurazione, che la
compagnia di assicurazione dichiara non essere comprese nelle garanzie
assicurative.
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione
chimica, che si auto-propaga con elevata velocità.
Esplosione:
Eurotax:
Pubblicazione mensile della Sanguinetti Editore, destinata a concessionari,
commercianti, autosaloni e compagnie di assicurazione. Tale pubblicazione si
articola in “Eurotax blu” (valore di acquisto del Veicolo da parte dei
concessionari, commercianti, ecc.) ed “Eurotax giallo” (valore di vendita del
Veicolo da parte dei concessionari, commercianti, ecc.) riportanti le valutazioni
dei Veicoli usati basate su indagini di mercato.
Familiare Convivente:
Il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed
i discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché gli affiliati e gli altri parenti e
affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, purché aventi la stessa
residenza in base allo stato di famiglia.
Fascicolo Informativo:
Il documento predisposto dalla compagnia di assicurazione ai sensi del
Regolamento ISVAP N° 35 del 26 Maggio 2010 e successive modifiche e
integrazioni. È costituito dalla Nota Informativa completa di Glossario e dalle
Condizioni di Assicurazione (Generali, Aggiuntive e Particolari) applicabili al
Contratto. Esso è consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della
Polizza.
Fenomeno Elettrico:
Azione di correnti o scariche elettriche da qualunque causa provocate.
Franchigia:
La parte del Danno risarcibile, concordata con l’Assicurato in forma di importo
fisso, che per ogni singolo Sinistro rimane a carico dell’Assicurato stesso, e per
il quale la compagnia di assicurazione non riconosce l’Indennizzo.
Furto:
Il Reato previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si
impossessi di cose mobili altrui o di parti di esse, sottraendole a chi le detiene,
al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
GABLE Insurance AG:
La Compagnia di assicurazione, con Sede Principale a Vaduz, Liechtenstein, con
la quale viene stipulato il Contratto di Assicurazione.
Incendio:
Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni o materiali al di fuori di
appropriato focolare che può auto estendersi ed auto propagarsi.
Indennizzo / Indennità
o Risarcimento:
Infortunio:
La somma dovuta dalla compagnia di assicurazione in caso di Sinistro,
liquidabile secondo i termini di Polizza.
Evento derivante da una causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni
corporali obiettivamente constatabili, oppure la morte, in connessione con la
circolazione del Veicolo.
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 24 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 17 di 21
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Intermediario:
La persona fisica o giuridica regolarmente iscritta nel R.U.I., che svolge a titolo
oneroso l’attività di intermediazione assicurativa, e tramite la quale è stato
stipulato il Contratto.
IVASS:
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (con sede in Via del Quirinale, 21 00187 Roma - www.ivass.it).
Leasing:
Contratto di locazione in cui il locatore concede in godimento il Veicolo contro il
corrispettivo di un canone periodico.
Locatario:
L’utilizzatore di un Veicolo affidatogli in locazione, le cui generalità siano
riportate sulla carta di circolazione.
Massimale:
Limite economico massimo che la compagnia di assicurazione può essere
chiamata a liquidare a titolo di risarcimento del Danno.
Norme Tariffarie:
Le norme e regole della compagnia di assicurazione, che indicano le modalità
ed i criteri di applicazione della Tariffa, compresi gli sconti, gli aumenti ed i
premi applicabili in casi particolari.
Nucleo Familiare:
Il nucleo dedotto dallo stato di famiglia.
Parti:
Il Contraente e l’Assicuratore.
P.R.A.:
Pubblico Registro Automobilistico.
Periodo di Assicurazione:
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di
conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, il contratto
di assicurazione obbligatoria della Responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta
dell’Assicurato, di un anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua
scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga
all’Art.1899, primo e secondo comma, del Codice Civile.
Periodo di Osservazione:
Periodo contrattuale rilevante ai fini dell’applicazione dell’annotazione
nell’Attestazione sullo Stato del Rischio dei sinistri provocati. Come previsto dal
Regolamento ISVAP N° 4 del 9 Agosto 2006 e successive modifiche e
integrazioni, in caso di Veicolo indicato in Polizza per la prima annualità, il
periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura
assicurativa e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza della annualità
assicurativa.
Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia due mesi prima
della decorrenza contrattuale e termina due mesi prima della scadenza
dell'annualità assicurativa.
Periodo di Tolleranza:
Periodo di 15 (quindici) giorni susseguente alla scadenza convenuta per il
pagamento delle rate di Premio successive alla prima rata stabilita dal Contratto,
entro il quale, ai sensi dell’Art. 1901, comma 2, del Codice Civile,
l’Assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il Premio
dovuto alla scadenza di rata.
Ai sensi dell’Art. 22, comma 1 della Legge N. 221 del 17 Dicembre 2012 di
conversione con modificazioni del D. L. N. 179 del 18 Ottobre 2012, per le sole
garanzie prestate nell’ambito dell’assicurazione Responsabilità civile, GABLE
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 25 di 50
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Insurance AG è tenuta a mantenere operante la garanzia prestata con il
precedente contratto assicurativo successivamente alla scadenza contrattuale e
fino all’effetto della nuova polizza, ma comunque non oltre il 15°
(quindicesimo) giorno successivo alla scadenza del contratto.
Per le garanzie prestate nell’ambito dell’assicurazione Danni materiali e
diretti, in caso di Contratto assicurativo stipulato senza tacito rinnovo il
Periodo di Tolleranza sarà applicabile solamente alle eventuali rate di
frazionamento del Premio, pertanto la garanzia assicurativa non sarà
operante nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza contrattuale.
Polizza:
Il documento sottoscritto dal Contraente e dalla compagnia di assicurazione
con il quale la compagnia presta la copertura per le garanzie sottoscritte, che
prova l’esistenza del Contratto di Assicurazione e ne regola i termini e le
condizioni.
Polizza “Libro Matricola”:
La Polizza di Assicurazione che ha per base un registro (libro matricola) su
supporto cartaceo o digitale, nel quale sono iscritti i Veicoli da coprire
inizialmente e successivamente.
Procedimento Penale:
E’ il procedimento che ha inizio con la contestazione di presunte violazioni di
norme previste dal Codice Penale, che viene notificata alla persona mediante
Informazione di Garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed
il titolo (colposo, doloso, preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di
Polizza è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Premio:
Il corrispettivo economico pagato dal Contraente alla compagnia di
assicurazione per ottenere da quest’ultima, in caso di Sinistro, l’impegno a
risarcire il Danno entro i termini ed i limiti convenuti, il cui pagamento è
indispensabile per rendere efficace la Polizza.
Proporzionale (Regola
Proporzionale):
Se la somma assicurata in Polizza per un determinato bene risulta inferiore
rispetto al valore effettivo del bene stesso al momento del Sinistro (il bene è cioè
sottoassicurato), l’indennizzo spettante all’assicurato non corrisponde all’intero
ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore
assicurato e valore del bene al momento del sinistro.
Proprietario del Veicolo:
La persona fisica o giuridica che possa dimostrare la titolarità del diritto di
proprietà del Veicolo (intestatario al P.R.A.), risultante dalla carta di circolazione.
Quattroruote:
Pubblicazione mensile della Editoriale Domus S.p.A.
Quietanza:
Ricevuta di avvenuto pagamento del Premio emessa dalla compagnia di
assicurazione.
R.C.A. (Responsabilità Civile
Automobilistica):
R.U.I. (Registro Unico
degli Intermediari Assicurativi
e Riassicurativi):
Responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un Veicolo a
motore per i danni causati a persone o a cose. La Legge stabilisce che tutti i
Veicoli a motore (nonché i natanti e le imbarcazioni) debbano essere assicurati
per danni che possano derivare dalla loro Circolazione (Assicurazione
obbligatoria); con questa forma assicurativa la compagnia di assicurazione si
sostituisce all’Assicurato nel risarcimento dei danni che egli procuri ad altri.
Il registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, previsto dall’Art. 109 del
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 26 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 19 di 21
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Gable Services (London) Limited
Codice delle Assicurazioni e disciplinato dal Regolamento ISVAP N° 5 del 16
Ottobre 2006 e rispettive successive modifiche e integrazioni.
Rapina:
Il Reato previsto dall’Art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si
impossessi di cose mobili altrui o di parti di esse, sottraendole mediante
violenza alla persona o minaccia a chi le detiene, al fine di trarne ingiusto
profitto per sé o per altri.
Reato:
Violazione di norma del Codice Penale.
Relitto:
Ciò che resta di un bene mobile in seguito ad incendio, furto o distruzione dello
stesso.
Responsabilità Paritaria:
La responsabilità da attribuirsi in pari misura a carico dei conducenti dei Veicoli
coinvolti nel sinistro.
Responsabilità Principale:
Nel caso in cui il sinistro coinvolge due Veicoli la responsabilità prevalente
attribuita ad uno dei conducenti, mentre per i sinistri con più di due Veicoli
coinvolti la responsabilità del conducente al quale sia attribuito un grado di
responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.
Risarcimento:
Somma dovuta dalla compagnia di assicurazione quale compensazione
monetaria al terzo danneggiato in caso di sinistro, ai sensi dell’Art. 148 del
Codice delle Assicurazioni.
Rischio:
La probabilità che si verifichino eventi che producano danni a persone o a cose.
Risoluzione:
Scioglimento anticipato di un Contratto per volontà delle parti o per Legge.
Rivalsa (Azione di Rivalsa):
L’azione con cui la compagnia di assicurazione richiede all’Assicurato (di norma
Contraente/proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato
dominio, obbligati in solido con il conducente del Veicolo) il rimborso di quanto
la compagnia abbia dovuto pagare al terzo danneggiato, nei casi previsti da
determinate pattuizioni contrattuali.
Sanzioni Internazionali:
Provvedimenti che rientrano nella disciplina delle Sanzioni economicocommerciali disposte dal Regno Unito, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite
(ONU) o dagli Stati Uniti d'America, quali a titolo esemplificativo e non limitativo
le Sanzioni disposte dal Ministero del Tesoro del Regno Unito (U.K. Treasury) o
dall'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (Office of Foreign Assets Control "OFAC") del Ministero del Tesoro degli Stati Uniti (U.S. Treasury Department) o
descritte nel Regolamento CE 27 Maggio 2002 modificato dal regolamento di
esecuzione (UE) 4 Novembre 2013, N. 1091/2013.
Scoperto:
La parte del Danno risarcibile concordata con l’Assicurato in forma percentuale
(con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto), che per ogni singolo
Sinistro rimane a carico dell’Assicurato stesso, e per il quale la compagnia di
assicurazione non riconosce l’Indennizzo.
Scoppio:
Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi
non dovuto ad Esplosione.
Sinistro:
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 27 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 20 di 21
GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
Codice IVASS Impresa: 10865 Rappresentante Fiscale per l’Italia: Fiscal Reps S.r.l. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano MI Codice Fiscale N° 97652170156
www.gableinsurance.com
Gable Holdings Inc
GABLE Insurance AG
Gable Services (London) Limited
Surrogazione:
Principio previsto dall’Art. 1916 del Codice Civile per il quale la compagnia di
assicurazione che ha pagato il danno si sostituisce fino all’importo che ha
liquidato nei diritti dell’Assicurato verso i terzi responsabili.
Sistema di Navigazione Satellitare:
Impianto che sfrutta il sistema di comunicazione con i satelliti al fine di
individuare la posizione del Veicolo e il tragitto da seguire per raggiungere la
meta del viaggio.
Tariffa:
La Tariffa della compagnia di assicurazione in vigore al momento della
stipulazione, della sostituzione o del rinnovo del Contratto.
Tariffa Fissa
Formula tariffaria che prevede premi differenziati oppure indifferenziati,
eventualmente determinati a seconda del tipo di Veicolo, secondo la struttura
tariffaria proposta da GABLE Insurance AG. La formula tariffaria a Tariffa Fissa
non prevede maggiorazioni o riduzioni di premio in relazione al verificarsi o
meno di sinistri.
Tariffa Fissa con Franchigia
Fissa ed Assoluta:
Formula tariffaria analoga alla “Tariffa Fissa” che però prevede l’applicazione di
una Franchigia fissa ed assoluta per ogni Sinistro, dell’ammontare precisato in
Polizza.
Il Contraente e l’Assicurato sono quindi tenuti in solido (salvo patto contrario) a
rimborsare a GABLE Insurance AG l’importo del Risarcimento rientrante nei
limiti della Franchigia.
Teloni:
Teli di grandi dimensioni usati per riparare merci o materiali da trasportare.
Terzi:
Persone, fisiche o giuridiche, estranee al Contratto di Assicurazione, ad
esclusione dei soggetti definiti nell’Art. 129 del Codice delle Assicurazioni.
Transazione:
Il contratto di cui all’Art. 1965 del Codice Civile, con il quale le parti, facendosi
reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono
una lite che potrà sorgere tra di loro.
Il prezzo di listino a nuovo chiavi in mano del Veicolo indicato in Polizza, e degli
eventuali optionals se assicurati, al momento del Sinistro, con il limite del Valore
Assicurato.
Valore a Nuovo:
Valore Assicurato:
Valore Commerciale /
Valore di Mercato:
Il valore del Veicolo dichiarato in Polizza, che deve corrispondere al Valore
commerciale oppure al Valore a nuovo al momento della stipulazione del
Contratto assicurativo.
Prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo un determinato Veicolo ad
una certa data, così come risultante dal corrispondente mercato dell’usato
riportato dalla rivista “Quattroruote” (per Autovetture) e “Eurotax giallo” (in tutti
gli altri casi).
Valore Intero:
Forma di Assicurazione contro i danni che prevede la copertura della totalità
delle cose assicurate, e quindi deve essere stipulata per l’intero loro valore;
comporta l’applicazione della Regola Proporzionale se le cose sono assicurate
per un valore inferiore.
Veicolo:
Il mezzo così definito dall’Art. 46 del Codice della Strada e successive modifiche
e integrazioni.
GABLE INSURANCE AG
Il Rappresentante Legale
Mod. 001 15 Fascicolo Informativo RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015
- pag. 28 di 50
Mod. 003 15 Nota Informativa RC CVT FLOTTE - Ed. 01.03.2015 - pag. 21 di 21
GABLE Insurance AG è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia. Iscritta nell'Elenco II annesso all'Albo Imprese IVASS N° II.00640 in data 03.01.2008
Codice IVASS Impresa: 10865 Rappresentante Fiscale per l’Italia: Fiscal Reps S.r.l. Corso di Porta Vigentina, 35 - 20122 Milano MI Codice Fiscale N° 97652170156