26 - inidoneità, invalidità e inabilità
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26 - inidoneità, invalidità e inabilità
26 - INIDONEITÀ, INVALIDITÀ E INABILITÀ 26.1 IDONEITÀ AL LAVORO Un lavoratore si considera idoneo al lavoro quando è in grado di fornire una prestazione lavorativa con parametri di esecuzione e rendimento da considerarsi, secondo esperienza, ordinari. Al contrario per inidoneità al lavoro, si intende una condizione che impedisca al soggetto di lavorare con standard adeguati. 26.1.1 Controlli aziendali sull’idoneità lavorativa La legge assegna al datore di lavoro il diritto/dovere di controllare l’idoneità al lavoro dei propri dipendenti. Prima dell’assunzione i singoli soggetti sono sottoposti ad una visita di idoneità presso un centro pubblico di Medicina del Lavoro1 ad iniziativa dell’azienda. Per i lavoratori invalidi o disabili assunti obbligatoriamente2, l’idoneità all’assunzione è certificata mediante visita come per ogni altro lavoratore, con il vincolo, per quanto attiene alle specificità dell’handicap in questione, delle decisioni prese dalla specifica Commissione presso la ASL territorialmente competente. Il controllo dell’idoneità dei dipendenti può avvenire in qualsiasi momento della vita lavorativa, è frequente nei casi di rientro da lunghe malattie, ma anche quando, per ragioni varie si può supporre l’insorgenza di un rischio di inidoneità totale o parziale. L’Istituto di Medicina del Lavoro rilascia responsi di: • inidoneità temporanea; • inidoneità permanente; • inidoneità parziale ad alcune tipologie di lavoro. In nessun caso è ammesso che sia resa nota all’azienda la patologia del dipendente. Il responso è contestabile: il dipendente può infatti chiedere un ulteriore parere presso lo stesso istituto, una perizia presso altre strutture con le medesime caratteristiche o una verifica da parte della Commissione per l’Invalidità presso la ASL. In casi estremi, trattandosi comunque di un atto amministrativo, è possibile proporre ricorso giudiziale presso il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale). Nei casi di accertata inidoneità parziale, il lavoratore deve essere adibito dall’azienda ad altre mansioni del suo inquadramento. Solo in caso di impossibilità, l’azienda è autorizzata ad individuare mansioni anche di livello inferiore all’inquadramento del soggetto, mantenendo però l’identica retribuzione. Solo se è accertata la totale inidoneità o quando non è possibile adibire il lavoratore ad alcuna altra mansione, l’azienda può avviare le procedure per la cessazione del rapporto di lavoro. 26.2 INVALIDITA’ Si definiscono "invalidi" coloro che a causa di menomazioni fisiche o sensoriali non possono svolgere regolare attività lavorativa. L’invalidità viene convenzionalmente espressa attraverso una percentuale (si dice per esempio un’invalidità del 50%), che viene definita "grado di invalidità". Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti si distingue tra il riconoscimento dell’invalidità civile, che ha caratteristiche assistenziali (ad esempio: esonero ticket sanitari, nei casi più gravi riconoscimento dell’handicap, ecc.), e il riconoscimento dell’invalidità INPS che invece è di tipo previdenziale (assegno o pensione). La legge prevede specifiche tabelle di valutazione dei vari tipi di invalidità permanente e distingue tra: • invalidi civili: coloro che hanno handicap fisici, motori, sensoriali o psichici tali da ridurre significativamente la capacità lavorativa (sia che gli handicap fossero preesistenti all’assunzione o che siano intervenuti successivamente, ma non per cause di lavoro); • invalidi del lavoro: coloro che hanno subito un infortunio sul lavoro o che sono divenuti invalidi in conseguenza di una malattia professionale; • invalidi di guerra. 1 L’effettuazione presso centri pubblici o di diritto pubblico è obbligatoria per legge (L. 300/70), perciò qualunque altra modalità non è corretta. 2 L. 482/68 e L. 68/99. 26.2.1 Invalidità civile L’invalidità civile prescinde totalmente da qualsiasi requisito contributivo e viene riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale3. Ai fini del riconoscimento dello stato di invalido non si considerano le percentuali inferiori al 34%. Per i lavoratori in servizio, l’invalidità civile dà diritto a: • a un diritto di precedenza nella disposizione dei turni di ferie (se assunto ai sensi della legge 482/68 per invalidità)4; • al riconoscimento di una contribuzione figurativa INPS, valida sia per il diritto che per la misura della pensione calcolata con il sistema retributivo, pari a: o 2 mesi per ogni anno di servizio, con un massimo di 5 anni, per gli invalidi con percentuale superiore al 74% e ai lavoratori sordomuti5, o 4 mesi per ogni anno di adibizione, per i centralinisti non vedenti, • all’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti e all’indennità speciale per i ciechi parziali (ventesimisti)6, riconosciute indipendentemente dall’età e dal reddito, • all’indennità di comunicazione per i sordomuti7, riconosciuta indipendentemente dall’età e dal reddito. • Inoltre, l’invalidità civile può dare diritto a: • un assegno mensile di invalidità (per invalidità di almeno il 74% e solo per coloro che non hanno un reddito da lavoro)8; • un eventuale assegno di accompagnamento per gli handicap più gravi (nei casi di impossibilità a deambulare senza accompagnatore e/o impossibilità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana); • a specifiche esenzioni dai Ticket sanitari (dipende dal grado di invalidità riconosciuto e dalle norme, anche regionali); • ad assunzioni obbligatorie (per invalidità di almeno il 46%). 26.2.2 Invalidità INPS I lavoratori divenuti invalidi hanno diritto, secondo il grado e il tipo di inidoneità sopraggiunta, a prestazioni previdenziali denominate: • assegno di invalidità; • pensione di inabilità. Data la complessità della materia, è opportuno farsi assistere dal Patronato sindacale INCA-CGIL, presente con sedi capillari in tutto il territorio nazionale9. Riportiamo di seguito solo una breve sintesi della normativa. 26.2.2.1 Assegno di invalidità L’assegno di invalidità ha sostituito la vecchia pensione di invalidità. Può essere percepito in costanza di rapporto di lavoro. L’assegno è liquidato sulla base dell’anzianità contributiva al momento della concessione del beneficio; perciò per coloro che hanno pochi contributi l’importo è modesto. E’ riconosciuto all’assicurato la cui capacità lavorativa, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di 1/3 (una percentuale di invalidità almeno del 67%). L’assegno ha carattere temporaneo: dura tre anni e può essere rinnovato su richiesta del lavoratore. Per evitare che il pagamento dell’assegno si interrompa, bisogna presentare domanda di rinnovo nel semestre precedente la scadenza del triennio. Comunque l’INPS può in qualsiasi momento verificare se sussistono le infermità che hanno dato luogo alla concessione del beneficio. Dopo il terzo rinnovo consecutivo, l’assegno diventa definitivo. L’assegno non è reversibile ai superstiti. Al compimento dell’età pensionabile10, l’assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia. 3 La domanda va presentata alla Commissione di 1a istanza della ASL territorialmente competente, contro il giudizio della Commissione deve essere presentato ricorso amministrativo al Ministero del Tesoro, successivamente si può ricorrere al giudice del lavoro. 4 Vedi capitolo “FERIE”. 5 Il beneficio di 2 mesi è riconosciuto anche agli invalidi del lavoro. 6 Gli importi sono rispettivamente di € 689,56 e di € 164,96 (all’1/1/06). 7 L’importo è di € 226,53 (all’1/1/06). 8 L’assegno di invalidità civile è pari a € 238,07 (all’1/1/06). 9 L’indicazione delle sedi del Patronato INCA-CGIL sono reperibili sul sito www.inca.it L’assegno è cumulabile con lo stipendio, ma è ridotto proporzionalmente del 25% se lo stipendio è superiore a 4 volte la pensione minima, del 50% se superiore a 5 volte. Il personale che percepisce l’assegno ha l’obbligo di comunicare all’INPS i redditi percepiti affinché sia effettuata l’eventuale riduzione. 26.2.2.2 Pensione di inabilità La pensione ordinaria di inabilità è corrisposta al lavoratore che per malattia, handicap fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere alcuna attività lavorativa. In pratica ne ha diritto solo chi ha un’invalidità del 100% o poco meno. La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualunque attività lavorativa, dipendente o autonoma, e con eventuale rendita Inail per infortunio o malattia professionale. L’importo della pensione di inabilità si calcola aggiungendo ai periodi di contribuzione effettivamente versati un “bonus contributivo”, pari agli anni che mancano al lavoratore per raggiungere l’età pensionabile. Il bonus non può comunque far superare 40 anni di anzianità contributiva. La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti. 26.3 INVALIDI DEL LAVORO NOTA BENE: Gli invalidi del lavoro sono coloro che hanno subito un infortunio sul lavoro o che sono divenuti invalidi in conseguenza di una malattia professionale. La normativa che trova applicazione in questi casi è descritta nel capitolo “INFORTUNIO”. 10 Attualmente l’età pensionabile, con almeno 20 anni di contributi (considerando utili gli anni di godimento dell’assegno), è 60 anni per le donne e 65 per gli uomini; se l’invalidità è di almeno l’80%, 55 anni per le donne e 60 per gli uomini.