schema di contratto

Transcript

schema di contratto
SCHEMA DI CONTRATTO
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Anno 2015
CIG Z4E149510F
TRA
1) BeniComuni srl società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte del
Comune di Imola (c.f./ partita IVA 03223711205), di seguito anche “Concedente” nella
persona di __ ________, nato a ________________ il ____________________, il quale
interviene nel presente contratto, in qualità di _____;
2) _________ con sede legale in ________ codice fiscale _____ - Partita IVA
______________, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________ che nel prosieguo del
presente Atto verrà chiamato per brevità anche “Concessionario” nella persona di
_________, nato a ________________ il ____________________, il quale interviene nel
presente contratto, in qualità di _____;
le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - OGGETTO
Costituisce oggetto del presente contratto l’affidamento in concessione esclusiva del servizio
per la somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione di
distributori automatici da installare negli immobili di BeniComuni (di proprietà di
BeniComuni o disponibilità o uso di BeniComuni), così come sotto indicato.
Dovranno essere somministrate bevande calde e fredde e altri prodotti alimentari dolci e salati
preconfezionati, mediante l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori
automatici e semiautomatici.
Tutti i distributori automatici dovranno avere funzionamento a denaro (ed erogare il resto) o a
schede prepagate (cd “chiave”).
Al presente contratto si applicheranno esclusivamente le disposizioni del Codice dei contratti
pubblici contenute nell’articolo 30 del D. Lgs. 163/2006 e per quanto verrà espressamente
richiamato.
Il rapporto giuridico intercorrente tra il “Concessionario”, e BeniComuni, “Concedente”, si
configura come un rapporto di natura concessoria e non di locazione.
I distributori automatici da installare saranno complessivamente n. 7, di cui:
n. 1 distributore di bevande calde (tipo 1) e n. 1 distributore di bevande fredde e/o snack (tipo
2) presso l’immobile sito in via Poiano n. 11, palazzina vecchia, piano terra;
n. 1 distributori di bevande calde (tipo 1) presso l’immobile sito in via Poiano n. 11,
palazzina nuova, piano terra;
n. 1 distributore di bevande calde (tipo 1) e n. 1 distributore di bevande fredde e/o snack (tipo
2) presso l’immobile sito in Via Cogne n. 2, piano terra.
n. 1 distributore di bevande calde (tipo 1) e n. 1 distributore di bevande fredde e/o snack (tipo
2) presso l’immobile sito in Via Cogne n. 2, piano primo.
Articolo 2 - DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di 1 anno con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto. Potrà
essere prorogato, di anno in anno, su richiesta del Concedente, agli stessi patti e condizioni,
per massimo 3 anni.
Alla scadenza il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle
apparecchiature installate e di quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione
medesima.
Articolo 3 – TIPOLOGIE E
AUTOMATICI DA INSTALLARE
CARATTERISTICHE
DEI
DISTRIBUTORI
Il Concessionario dovrà provvedere ad installare presso i luoghi indicati all’art. 1 le seguenti
tipologie di distributori automatici:
- TIPO 1 Distributore automatico bevande calde: deve garantire l’erogazione di almeno
cinque referenze combinabili tra loro (da scegliere tra caffè, caffè decaffeinato, caffè al
ginseng, caffè d’orzo, tè, cioccolata, latte);
- TIPO 2 Distributore automatico bevande fredde, merendine/snack/cibi confezionati e altri
generi alimentari: deve essere garantita l’erogazione di:
• acqua minerale (naturale e frizzante) in bottiglie PET da 0,5 l,
• almeno una bevanda senza zucchero
• a seconda della richiesta degli utenti tè (a scelta tra limone, pesca, verde), cola,
aranciata, limonata, bevande biologiche;
• almeno un prodotto senza glutine (con apposita etichettatura),
• almeno un prodotto senza zucchero,
• prodotti da forno e snack monoporzioni dolci (è ammessa la farcitura con
prodotti a base di marmellate, confetture, creme e frutta secca) e salati, panini
farciti, patatine, merendine dolci e salate, succhi di frutta, acqua; a richiesta dei
consumatori anche frutta fresca e yogurt;
Tutti i distributori che verranno installati dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- essere di recente fabbricazione, privilegiando l’ottimizzazione del consumo energetico e
l’illuminazione a LED a basso voltaggio;
- essere costruiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti, delle
macchine, di prevenzione incendi, delle norme CE, e munite di tale marchio, nonché essere di
ultima generazione e in possesso di regolare autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dalle
competenti autorità;
- essere dotati di idonei sistemi di rilevazioni delle erogazioni effettuate dei prodotti erogati, al
fine della redazione dei report richiesti all’articolo 9 “Reportistica e monitoraggio”;
- essere dotati di gettoniera per monete da euro 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 – 2,00 ed
erogare il resto;
- indicare chiaramente che il distributore eroga il resto ed eventuali limiti;
- permettere il pagamento tramite chiavi elettroniche o sistemi similari, che verranno
distribuite dal concessionario, con credito ricaricabile ed universali per tutti i distributori
oggetto della presente concessione;
2
- indicare chiaramente il prezzo dei prodotti offerti, specificando la tariffa con e senza chiave
elettronica (ove vi siano delle differenze di prezzo);
- riportare in una targhetta ben visibile la ragione sociale del Concessionario, il nominativo del
responsabile del servizio e tutti i recapiti (indirizzo, telefono, mail, fax, PEC) al fine di
inoltrare eventuali reclami, segnalazione guasti, segnalazione prodotti o resto esauriti.
Articolo 4 - TIPOLOGIA DI PRODOTTI IN SOMMINISTRAZIONE
Tutti i prodotti commercializzati dovranno essere conformi alle prescrizioni dell’articolo 33
del DPR 327/1980, nonché alle normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina
igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
Inoltre dovranno possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:
- essere certificati esenti OGM;
- essere di prima qualità provenienti da primarie ditte produttrici;
- essere riconosciuti a livello nazionale;
- essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari;
- essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma
di legge;
- essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante la composizione, i valori
nutrizionali e la data di scadenza;
- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevole.
E’ esclusa la vendita di: alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant’altro non espressamente
specificato dal presente contratto, o successivamente concordato con BeniComuni.
Qualora nei distributori vengano caricati alimenti freschi (quali panini, pizzette, tramezzini,
ecc) provenienti da laboratori in possesso del titolo abilitativo e muniti di preincarto, tali
alimenti devono riportare, su ogni singolo involucro, la data di confezionamento e il termine
entro cui è preferibile la sua consumazione e le necessarie informazioni per il cliente in
materia di etichettatura, anche a mezzo di un cartello unico degli ingredienti posto in modo
leggibile sulle apparecchiature.
Il Concessionario si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della
scadenza riportata sulla confezione del prodotto.
BeniComuni si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei
prodotti erogati al fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche minime di legge o di
contratto.
In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese del Concessionario
nel minor tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei
suddetti controlli e il pagamento della relativa penale come indicato all’articolo 20 “Penalità”,
nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.
Bevande calde
Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque
rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:
1) caffè: miscela di ottima qualità con caffeina massima 1,7%, macinato all’istante e con
grammatura minima di gr. 7 di caffè ad erogazione;
2) bevande a base di tè: almeno gr. 14 di tè in polvere ad erogazione;
3
3) bevande gusto cioccolata: gr. 25 di polvere di cacao;
4) bevande al latte: almeno gr. 12 ad erogazione.
Bevande fredde
1) acqua minerale o oligominerale naturale e frizzante in bottiglie PET, capacità l. 0,5, con
tappo a vite;
2) bibite in lattina, capacità cl. 33;
3) succhi di frutta in tetrapak, capacità cl. 20;
4) altre bevande fredde in PET, capacità varie (tè, altri succhi di frutta).
Prodotti alimentari in generale
1) snack a lunga conservazione, quali prodotti da forno dolci e salati, merendine, patatine,
barrette al cioccolato;
2) eventualmente: prodotti deperibili, quali panini, sandwich, tramezzini, pizzette, yogurt,
purea di frutta, frutta fresca (confezionata in atmosfera controllata).
Prodotti senza glutine
In tutte le macchine distributrici di prodotti alimentari dovranno essere resi disponibili un
prodotto dolce (ad esempio biscotti, merendine, barrette) ed uno salato (ad esempio cracker,
gallette di riso) per una dieta priva di glutine, idonei ad un’alimentazione per soggetti celiaci,
e dovrà essere apposta apposita etichettatura.
Articolo 5 - REQUISITI IGIENICO SANITARI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DA INSTALLARE
Il Concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri
stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D. Lgs. 193/2007 e prevedere una
procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti; il Concessionario deve
inoltre verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta
normativa e deve dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case
produttrici.
I distributori automatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti
requisiti:
- essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. n° 327/1980;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno e tali da garantire
l’igienicità del prodotti distribuiti;
- avere il vano di erogazione chiuso da apposito sportello;
- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo,
resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
- avere una adeguata attrezzatura che garantisca l’idonea temperatura di conservazione ed
essere muniti di un dispositivo atto a bloccare la distribuzione qualora le temperature di
conservazione si discostassero dai limiti indicati sulle confezioni e comunque avere le
superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla
conservazione degli alimenti e bevande;
- essere collocati nelle attuali dislocazioni;
- avere la bocca esterna di erogazione non esposta e protetta da insudiciamenti o altri
inquinamenti;
4
- disporre nelle immediate vicinanze di recipienti monouso o portarifiuti con coperchio a
ritorno automatico; questi ultimi devono essere tenuti in buone condizioni igieniche.
Articolo 6 – INSTALLAZIONE DEI DISTRIBUTORI ED EVENTUALI VARIAZIONI
DEL NUMERO E DELLE COLLOCAZIONI
Tutti i distributori dovranno essere installati entro dieci giorni dalla stipula del contratto, salvo
l’applicazione delle penali di cui all’articolo 20 “Penalità”. Tale attività dovrà essere svolta
concordando con gli uffici e la ditta uscente date e modalità che non creino disagio e senza
che vengano lasciati vecchi distributori in compresenza con i nuovi.
Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l’allacciamento alla rete elettrica
e alla rete idrica (laddove previsto allacciamento impianto idrico) per un perfetto ed
immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco nonché con adeguata
formazione al personale utente.
Il numero dei distributori per singola tipologia e la loro collocazione come descritti nell’art. 1
sono da considerarsi minimi e indicativi, potendo subire incrementi e/o decrementi in base
alle esigenze valutate da BeniComuni, e mutate rispetto al momento dell’aggiudicazione.
Eventuali nuove installazioni potranno essere concordate tra il Concessionario e BeniComuni,
e regolati secondo il canone previsto all’art. 10.
In nessun caso è ammessa la rimozione o collocazione di distributori da parte del
Concessionario senza la preventiva autorizzazione di BeniComuni.
Ai fini dell’installazione e preventivamente all’intervento del Concessionario, BeniComuni si
impegna a predisporre i necessari lavori di allacciamento alla rete elettrica per tutte le
tipologie nonché, ove possibile, di allacciamento idrico per i distributori automatici. Per tali
oneri non verranno richiesti rimborsi spese da parte di BeniComuni.
Articolo 7 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il Concessionario si impegna a:
1) programmare gli interventi di ricarica dei prodotti e di manutenzione alle apparecchiature
almeno una volta alla settimana, comunicando al referente di BeniComuni il giorno e la fascia
oraria di intervento, salvo diversi accordi da prendersi successivamente. Il personale del
Concessionario avrà accesso ai locali che ospitano i distributori solo negli orari di apertura
delle varie sedi;
2) intervenire in caso di guasti, malfunzionamenti o richiesta di rifornimenti entro 12 ore dalla
segnalazione (nel rispetto degli orari di apertura delle sedi in cui sono collocati i distributori)
e, ove non fosse possibile la riparazione, provvedere alla sostituzione con altra
apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione,
salvo l’applicazione della penale di cui all’articolo 20 “Penalità”;
3) attivare, durante gli orari di chiusura del Concessionario e nei giorni festivi, un servizio di
raccolta chiamate tramite segreteria telefonica, o mail, ed intervenire nei termini sopra citati il
primo giorno lavorativo utile;
4) assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza
minima di 1 volta la settimana e comunque tale da garantire un’ottimale condizione igienica
delle stesse e programmare le necessarie attività di disinfezione.
5
Presso ciascun distributore il Concessionario dovrà installare un registro nel quale registrare,
ad ogni intervento, la data in cui è stato eseguito l’intervento di pulizia e ricarica prodotti, per
documentare l’avvenuto adempimento contrattuale.
BeniComuni e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni
dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.
In caso di disservizi BeniComuni applicherà le penalità ai sensi dell’articolo 20 “Penalità”.
BeniComuni provvederà a nominare un referente per ogni gruppo di distributori installati
nelle varie sedi ed uffici comunali; il referente potrà contattare il Concessionario per la
comunicazione di guasti, disservizi e rifornimenti urgenti; nel caso in cui si renda necessario
sostituire taluni dei prodotti erogati, sarà compito di BeniComuni darne comunicazione al
Concessionario.
Articolo 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è sottoposto ai seguenti obblighi dei quali ha tenuto conto nel formulare
l’offerta:
a) essere responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti in materia igienico
sanitaria e dovrà dare comunicazione scritta dell’installazione di ogni distributore all’Azienda
ASL competente, ed inoltrarne copia a BeniComuni prima dell’attivazione del servizio;
b) essere in regolare posizione rispetto agli obblighi previdenziali ed assistenziali per il
personale dipendente. Il Concessionario regola il trattamento giuridico e retributivo secondo il
relativo CCNL;
c) porre in essere, nei confronti dei propri dipendenti, tutti i comportamenti dovuti in forza del
rispetto del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, nonché imporre al proprio personale il rispetto della normativa. Inoltre dovrà mettere a
disposizione dei propri dipendenti e far loro utilizzare i dispositivi di protezione individuale
appropriati ai rischi inerenti alle attività svolte ed a quelli presenti nell’area di lavoro, al fine
di garantire la massima sicurezza, la prevenzione di infortuni sul lavoro, nonché delle malattie
professionali;
d) acquisto, trasporto ed installazione dei distributori automatici; organizzazione e gestione
del personale dipendente, nonché la sua gestione normativa ed economica; le spese di acquisto
delle bevande ed alimenti; le imposte e le tasse derivanti dall’assunzione del servizio;
allacciamento delle macchine distributrici alle linee di energia elettrica e/o acqua a regola
d’arte e secondo le norme CEI, attenendosi alle istruzioni che verranno impartite da
BeniComuni; le spese per movimentazione e sostituzione macchine distributrici ed eventuali
oneri di occupazione temporanea dei suoli.
e) dotare il personale addetto al rifornimento delle macchine distributrici nonché alla loro
manutenzione ordinaria e straordinaria, di apposito cartellino/tessera di riconoscimento
munito di fotografia (nel caso di mancata esposizione di applicherà la penale di cui all’articolo
20 “Penalità”);
f) rimborsare le perdite di denaro degli utenti dovuti a guasti o disfunzioni dei distributori
installati, dietro loro richiesta;
6
g) fornire a BeniComuni l’elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per
sede, tipologia del distributore, e potenza elettrica assorbita. L’elenco dovrà essere
costantemente aggiornato in occasione di eventuali modificazioni dei distributori automatici;
h) entro 10 giorni dal completamento dell’installazione, inoltrare a BeniComuni una
dichiarazione di compatibilità con gli impianti esistenti e che non vi saranno danni
all’impianto idrico ed elettrico degli stabili in cui sono posizionati i distributori;
i) prima dell’inizio dell’attivazione del servizio, una lista dei prodotti che verranno messi in
distribuzione, con indicazione della marca e dei relativi prezzi effettuati sia con l’utilizzo di
chiavi elettroniche che senza; BeniComuni si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o il
ritiro di prodotti per i quali non ne ritenga opportuna la distribuzione;
l) evasione delle richieste da parte di BeniComuni di nuove installazioni e/o rimozioni nel
termine di 15 (quindici) giorni lavorativi, salvo diverse disposizioni concordate tra le parti;
m) provvedere agli spostamenti dei distributori, eventualmente richiesti da una sede all’altra,
senza alcun onere aggiuntivo nel numero massimo di 1 per ogni anno;
n) distribuire a tutti i richiedenti le schede prepagate (ad esempio chiavette o altro) necessarie
per il funzionamento dei distributori. Potrà essere richiesta una cauzione massima di 5 euro,
da restituire su richiesta dell’utente, dietro restituzione della scheda;
o) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l’installazione
dei distributori automatici;
p) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino
inidonei allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in
conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature;
q) provvedere, su richiesta di BeniComuni, allo spostamento temporaneo dei distributori per
consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
r) al termine della concessione dovrà ritirare i distributori con le modalità e tempistiche che
saranno indicate dal Concedente.
Qualora il Concessionario venga meno anche ad uno solo degli obblighi assunti, o non ritenga
di proseguire nell’espletamento del servizio per l’intera durata del contratto, BeniComuni avrà
la facoltà di risolvere il contratto incamerando, se del caso, la cauzione definitiva di cui
all’articolo 19 “Cauzione definitiva” del presente contratto, fatta salva la richiesta di
risarcimento per maggiori danni.
Articolo 9 - REPORTISTICA E MONITORAGGIO
Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario si impegna a trasmettere a
BeniComuni con cadenza semestrale e su supporto informatico fruibile, resoconto/report sui
consumi delle bevande calde, fredde e dei prodotti alimentari. Il resoconto dovrà evidenziare
per ciascun distributore automatico:
- tipologia e modello della macchina;
- ubicazione;
- totale erogazioni effettuate;
- periodo di rilevazione dei dati.
7
I resoconti dovranno pervenire entro il giorno 10 del secondo mese successivo al semestre
concluso, all’indirizzo di posta elettronica [email protected] oppure ad altro indirizzo
che verrà comunicato al Concessionario.
In caso di ritardo BeniComuni applicherà le penali previste dall’articolo 20 “Penalità”.
Articolo 10 - CANONE DI CONCESSIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per la concessione degli spazi per l’installazione dei distributori automatici, il Concessionario
dovrà pagare al Concedente i seguenti canoni mensili per ciascun distributore installato:
TIPOLOGIA DISTRIBUTORE
TIPO 1 Distributore automatico bevande calde
Canone mensile
IVA esclusa
€ …..
TIPO 2 Distributore automatico bevande fredde, merendine/snack/cibi
€ …..
confezionati e altri genere alimentari
Derivante dall’aumento del …% offerto dal concorrente in sede di gara sui seguenti canoni
posti a base di gara:
TIPOLOGIA DISTRIBUTORE
Canone mensile
IVA esclusa
TIPO 1 Distributore automatico bevande calde
€ 40,00
TIPO 2 Distributore automatico bevande fredde, merendine/snack/cibi
confezionati e altri genere alimentari
€ 30,00
Il canone è dovuto a BeniComuni, a titolo di rimborso forfetario del consumo idrico ed
elettrico che le suddette apparecchiature comportano e per lo smaltimento dei rifiuti generati
dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi.
Il pagamento del canone sarà corrisposto in due rate semestrali anticipate (gennaio e luglio),
con scadenza entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte di BeniComuni (ad
esclusione del primo anno in cui la prima rata dovrà essere versata entro 30 giorni dalla
sottoscrizione del presente contratto).
Il canone delle eventuali nuove installazioni, così come indicato all’articolo 6 “Installazione
dei distributori ed eventuali variazioni del numero e delle collocazioni” verrà fatturato alla
prima fatturazione utile.
Articolo 11 - REVISIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE
Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni del contratto.
Nel caso di proroga del contratto il canone di concessione sarà automaticamente aggiornato
nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati (FOI) riferito al mese di sottoscrizione del contratto. L’aumento del
canone decorrerà dalla prima fatturazione utile.
8
Articolo 12 - PREZZI DELLE BEVANDE E DEI GENERI ALIMENTARI E LORO
REVISIONE
Il Concessionario applicherà ai prodotti che verranno posti in distribuzione i seguenti prezzi
massimi:
categoria prodotto
Prezzo massimo Prezzo massimo
in € con chiave
in € con moneta
Bevande calde
0,45
0,50
Acqua in bottiglia (naturale e frizzante) PET l. 0,5
0,50
0,55
Bibite in lattina capacità cl 33
0,70
0,75
Snack monoporzione a lunga conservazione (prodotti 0,60
da forno dolci e salati)
0,65
I prezzi degli altri prodotti sono liberi.
Tali prezzi restano fissi per il primo anno.
Nel caso di proroga del contratto, il Concessionario potrà sottoporre i prezzi dei prodotti a
verifica annuale, sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo relativa al mese di
sottoscrizione del contratto e calcolata in ragione della misura del 75%. Comunque, la verifica
potrà produrre variazioni in aumento dei prezzi nella misura massima di € 0,05 (cinque
centesimi di €).
Il Concessionario deve dare comunicazione al Concedente dell’intenzione di aumentare i
prezzi all’indirizzo PEC indicato all’art. 9 con preavviso di almeno 7 giorni.
Il Concessionario dovrà poi provvedere all’apposizione su tutti i distributori dell’idonea
segnaletica ed etichettatura. Qualora BeniComuni non autorizzi l’aumento il Concessionario
potrà chiedere di recedere dal contratto previo preavviso di almeno 3 mesi.
Articolo 13 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Concessionario si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010. Il Concessionario deve comunicare a
BeniComuni gli estremi identificativi del c/c dedicato, entro il termine previsto all’art. 3
comma 7 L. 136/2010, e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
esso.
Articolo 14 - IMPOSTE E TASSE E SPESE CONTRATTUALI
Tutte le imposte e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti all’esercizio dell’attività ed
alla stipulazione del contratto sono a carico del Concessionario.
Articolo 15 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA
Visto quanto indicato nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture, e quanto contenuto nell’articolo 26 comma 3 bis
del D. Lgs. 81/2008, ai fini della valutazione dei rischi da interferenza, la predisposizione del
DUVRI viene esclusa preventivamente in quanto l’installazione delle apparecchiature, la loro
9
successiva manutenzione, nonché le operazioni volte a garantire la continua erogazione dei
prodotti, consistono in un servizio la cui durata continuativa è inferiore ai due giorni.
Pertanto, i costi della sicurezza derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza risultano
essere pari a zero.
È comunque onere del Concessionario elaborare, relativamente ai costi della sicurezza
afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al
minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.
Nel caso comunque in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale, possano emergere rischi da
interferenza, anche su segnalazione del Concessionario, BeniComuni procederà alla redazione
del DUVRI.
Articolo 16 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA E ONERI DELLA PARTE
INADEMPIENTE
La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali o per fallimento del
Concessionario, fa sorgere a favore di BeniComuni il diritto di affidare il servizio
interpellando progressivamente i soggetti che seguono in graduatoria.
Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute da BeniComuni,
anche mediante escussione della cauzione definitiva versata, fatta salva ogni ulteriore
responsabilità civile o penale del Concessionario per il fatto che ha determinato la risoluzione.
Articolo 17 - ONERI E RESPONSABILITA’ A CARICO DEL CONCESSIONARIO
E’ a carico del Concessionario ogni onere derivante dalla esecuzione del presente contratto
nonché ogni altro onere derivante dal rispetto di norme di legge o regolamenti.
Sono altresì a carico del Concessionario tutte le spese conseguenti alla sostituzione
dell’apparecchiatura o rivolte alla eliminazione dei difetti riscontrati.
Il Concessionario è responsabile nei confronti di BeniComuni dell’esatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto.
Il Concessionario risponde direttamente di qualsiasi violazione del Regolamento di Igiene del
Comune di Imola, nonché dei danni a persone, animali o cose, comunque verificatisi durante
l’esecuzione del contratto.
Sono ad esclusivo e totale carico del Concessionario tutti gli oneri derivanti dall’erogazione
del servizio, con particolare riferimento agli oneri di carattere amministrativo, previdenziale
ed assistenziale relativi ai dipendenti, nonché quelli derivanti dal rispetto delle disposizioni
vigenti in materia.
Il Concessionario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla
tutela infortunistica e sociale delle maestranze impiegate nella fornitura oggetto del presente
contratto.
E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque
impiegato, agli obblighi dell'assicurazione e a ogni altro patto di lavoro stabilito per il
personale stesso. Esso inoltre deve provvedere, a sua totale cura e spese, alle assicurazioni
10
obbligatorie per legge dei suoi dipendenti per le specifiche prestazioni del presente contratto,
nonché all'osservanza di tutte le altre norme previdenziali.
Gli strumenti in dotazione al personale utilizzato dal Concessionario devono essere
perfettamente rispondenti a tutte le disposizioni vigenti in ordine alla sicurezza, agli aspetti
sanitari, ambientali e ad ogni altro disposto in materia, vigente o disciplinato in corso di
rapporto. Al Concessionario va ricondotta la responsabilità per l’utilizzo di tutto quanto sopra
richiamato. A totale carico dello stesso è l’ottenimento di autorizzazioni e le licenze d’uso per
la strumentazione impiegata.
Il Concessionario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi
quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo
a proprio carico tutti i relativi oneri. Il Concessionario si obbliga altresì ad applicare nei
confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nella località di
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni. Inoltre il Concessionario deve essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 68/1999.
BeniComuni ha la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e sospendere i
pagamenti qualora riscontrasse irregolarità imputabili al Concessionario.
Il Concessionario sarà sempre direttamente responsabile per tutti gli eventuali danni che per
fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati a
persone o cose, sia di BeniComuni che di terzi, tenendo al riguardo sollevato BeniComuni da
ogni responsabilità e onere.
Articolo 18 - ESONERO DI RESPONSABILITA’ DI BENICOMUNI
Il Concessionario è responsabile per danni derivanti a terzi dall’operato dei propri dipendenti
e dai distributori automatici e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele
necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzione
infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. Quindi, è fatto obbligo al
Concessionario di mantenere BeniComuni sollevato ed indenne contro azioni legali derivanti
da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti di BeniComuni, da terzi danneggiati.
Il Concessionario sarà comunque tenuto a risarcire BeniComuni del danno causato da ogni
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente contratto.
Il Concessionario deve prestare il servizio di assistenza e manutenzione tecnica con personale
qualificato ed in grado di provvedere alle riparazioni che si rendessero necessarie, nella
rigorosa osservanza delle vigenti norme in materia di igiene, sanità e sicurezza del personale.
Il Concessionario non può rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuti a
sospensione della erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte per necessità tecniche da
BeniComuni o per altro motivo.
BeniComuni è esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di danni subiti dai distributori per
atti derivanti da scasso o da vandalismo.
11
Articolo 19 - COPERTURA ASSICURATIVA E CAUZIONE DEFINITIVA
Il Concessionario ha stipulato polizza assicurativa RCT presentando la relativa quietanza di
pagamento, con primaria compagnia assicuratrice a beneficio di BeniComuni e dei terzi e per
l’intera durata del contratto in oggetto, con esclusivo riferimento al servizio (e dei prodotti che
verranno forniti) in oggetto, a copertura del rischio da responsabilità civile del
Concessionario medesimo, per qualsiasi evento dannoso verificatosi in ordine allo
svolgimento di tutte le attività inerenti il contratto, con massimale per sinistro non inferiore a
€ 500.000,00; la franchigia, se prevista, non è opponibile al terzo danneggiato, ma di esclusiva
pertinenza del Concessionario.
Tale assicurazione prevede specifica estensione a danni a cose di terzi da incendio (con
massimale non inferiore a 250.000,00 euro.
Nel caso in cui il Concessionario abbia già sottoscritto una polizza RCT avente le medesime
caratteristiche di quelle richieste, dovrà essere prodotta un’appendice alla stessa nella quale si
espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto a favore di BeniComuni con
espressa indicazione che non vi sono limiti al numero dei sinistri, e che il massimale per
sinistro è di almeno € 500.000,00.
Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente
subiti da parte di persone o di beni, tanto del Concessionario stesso quanto di BeniComuni
e/o di terzi, in virtù dell’esecuzione del presente contratto, ovvero in dipendenza di omissioni,
negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili
al presente contratto, anche se eseguite da parte di terzi.
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o
inoperatività delle predette polizze non esonerano il Concessionario dalle responsabilità di
qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in
parte - dalle suddette coperture assicurative.
Il Concessionario ha costituito una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) pari ad €
1.000,00, a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del presente
contratto, rilasciata da società in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del C.C.
nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta
di BeniComuni.
La cauzione sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del
risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse.
BeniComuni si riserva la facoltà di accedere alla cauzione anche per il recupero delle penalità
previste nel presente contratto.
Articolo 20 - PENALITA’
In caso di contestazioni (inoltrate mezzo fax o e-mail da BeniComuni) per inadempimento
contrattuale a carico del Concessionario relativo al mancato rispetto delle norme contenute nel
presente contratto, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell’espletamento del servizio,
BeniComuni adotterà il seguente sistema sanzionatorio, che verrà applicato ad ogni
accertamento, ovvero al termine della procedura di contestazione dell’inadempienza:
12
a) € 100,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità ai sensi dell’articolo 4
“Tipologia di prodotti in somministrazione”;
b) € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento del canone ai sensi
dell’articolo 10 “Canone di concessione e modalità di pagamento”;
c) € 50,00 per distributore e per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di installazione ai
sensi dell’articolo 6 “Installazione dei distributori ed eventuali variazioni del numero e delle
collocazioni”;
d) € 50,00 per distributore al verificarsi di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione
degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell’articolo 7
“Modalità di esecuzione del servizio”;
e) € 100,00 per distributore per mancato funzionamento dei distributori per un periodo
superiore a 5 giorni lavorativi consecutivi;
f) € 100,00 per ogni aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti;
g) € 50,00 per distributore per mancato rifornimento per periodi superiori a due giornate
lavorative;
h) € 500,00 per mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP;
i) € 500,00 nel caso di presenza di prodotti scaduti; in tali casi, costituendo questa fattispecie
grave infrazione, ne verrà fatta denuncia presso le autorità competenti;
l) € 100,00 per mancata esibizione del cartellino di riconoscimento da parte del personale
addetto al rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria, così come prescritto
dall’articolo 8 “Obblighi del Concessionario”;
m) € 500,00 per ogni mancanza di pulizia e sanificazione con la periodicità stabilita
all’articolo 7 “Modalità di esecuzione del servizio”;
n) € 50,00 per altre inadempienze,
fermo restando l’obbligo di sanare la situazione che ha dato origine alla contestazione.
L’ammontare delle penalità sopra indicate verrà richiesto al Concessionario ed in caso di
mancato pagamento, l’ammontare della penalità verrà addebitata sulla cauzione definitiva che
dovrà essere immediatamente integrata.
Le sanzioni sopra elencate non saranno applicate nel caso in cui gli adempimenti fossero
derivanti da causa di forza maggiore o da fattori tecnici collegati alle sedi in cui sono ubicate
le attrezzature.
Articolo 21 - VIGILANZA E CONTROLLI
BeniComuni provvederà a verificare che vengano rispettate, da parte del Concessionario, tutte
le norme che determinano il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
Nel caso in cui vengano riscontrate delle inadempienze e/o delle irregolarità, queste verranno
comunicate al Concessionario che dovrà provvedere a sanare la situazione entro 24 ore e/o
formulare le proprie osservazioni. Saranno applicate anche le relative penalità.
13
Articolo 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 Codice Civile
per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere,
costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art.
1456 Codice Civile le seguenti ipotesi:
a) grave violazione degli obblighi contrattuali non eliminati dal Concessionario anche a
seguito di diffide formali di BeniComuni; tra le gravi violazioni figura il mancato pagamento
del canone con ritardo di 30 gg;
b) l’importo complessivo delle penali sia superiore al 10% dell’importo contrattuale;
c) comminazione di 3 penalità, elencate all’ articolo 20 “Penalità” nell’ambito del medesimo
anno solare;
d) vengano superati di oltre 30 giorni consecutivi di calendario i termini di installazione
previsti dall’articolo 6 “Installazione dei distributori ed eventuale variazione del numero e
delle collocazioni;
e) violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale o mancata
assicurazione del personale medesimo presso gli Enti previdenziali ed assistenziali, nonché
mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali;
f) manifestata negligenza, persistenti carenze, manchevolezze, ritardi ed altri disservizi;
g) cessazione di attività, atti di sequestro o pignoramento a carico del Concessionario;
h) il Concessionario cede o subappalta ad altri, sia direttamente, che indirettamente, il
presente contratto ovvero i crediti derivanti dal medesimo.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito
della dichiarazione di BeniComuni, in forma di lettera raccomandata oppure PEC, di volersi
avvalere della clausola risolutiva.
In caso di risoluzione anticipata il Concessionario risponderà dei danni che da tale risoluzione
potranno derivare a BeniComuni e dovrà tenere indenne BeniComuni delle maggiori spese
affrontate per l'affidamento del contratto ad altri ovvero delle minori entrate che il
comportamento inadempiente del Concessionario provochi a BeniComuni.
In caso di apertura di procedura concorsuale del Concessionario sarà facoltà di BeniComuni
ritenere sciolto il contratto salvi gli effetti di cui all’art. 72 comma 4, del R.D. n. 267/1942.
Nei casi di risoluzione del contratto il Concessionario deve provvedere a ritirare i macchinari
nel termine a tale fine assegnato da BeniComuni; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, BeniComuni provvede d'ufficio addebitando al Concessionario i relativi oneri e
spese.
Articolo 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Al Concessionario è vietato, a pena di nullità, di cedere, anche parzialmente, il presente
contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive
dell’esecutore.
Articolo 24 - SUBAPPALTO
14
Il servizio oggetto del presente contratto non può essere subappaltato.
Articolo 25 – VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
Il Concessionario dovrà comunicare a BeniComuni qualsiasi variazione intervenuta nella
propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione
d’azienda, fusione, trasformazione, ecc.).
BeniComuni si riserva la facoltà di autorizzare l’esecuzione del contratto da parte del nuovo
Concessionario costituito in seguito alle variazioni intervenute.
Sarà facoltà di BeniComuni risolvere il contratto, senza che possano essere eccepiti
inadempimenti alcuni.
Articolo 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici,
con logiche strettamente correlate alle gestione del contratto e comunque in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e
servizi.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:
- al personale interno di BeniComuni;
- ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
Il contratto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente presente sul sito di
BeniComuni.
Il diritto d’accesso ai dati personali ed altri diritti dell’interessato sono elencati all’articolo 7
del D. Lgs. 196/2003.
Articolo 27 - FORO COMPETENTE
È esclusa la competenza arbitrale.
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra BeniComuni e il Concessionario in ordine
all’esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione esclusiva dal Foro di Bologna.
Articolo 28 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE VESSATORIE
Il Concessionario accetta tutte le clausole sopra riportate, nessuna esclusa, che pertanto
devono intendersi ad ogni effetto efficaci a norma dell’art. 1341 del Codice Civile.
Il Concedente
Il Concessionario
Data …..
15