Lavorazione e stoccagio oli minerali

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Lavorazione e stoccagio oli minerali
Attività di lavorazione e stoccaggio di oli minerali (compreso gpl e biodiesel).
Con il termine oli minerali si indicano dei fluidi che si trovano in natura, formatisi in
milioni di anni. Dal punto di vista chimico, gli oli minerali sono delle miscele costituite
per la maggior parte da alcani a catena lunga (contenenti circa 15-40 atomi di
carbonio).
Sono ricompresi nella categoria degli oli minerali gli oli minerali greggi, i residui delle loro
distillazioni e tutte le altre specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati,
compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.
Gli oli minerali gas di petrolio liquefatto, talvolta indicato anche come gas propano liquido
(essendo il propano il componente principale),in sigla GPL, è una miscela di
idrocarburi a basso basso peso molecolare.
Sono sottoposte ad autorizzazione con procedura semplificata secondo il D.M. 11 Gennaio
1995 le opere minori individuate nell'allegato A :
Allegato A
Opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata
1. Sostituzione di recipienti e apparecchiature (serbatoi, colonne, vessels, reattori e
forni) su impianti di lavorazione esistenti e inserimento di nuovi scambiatori e
strippers per miglioramento tecnologico e/o recuperi termici, purché non
comportino aumento della capacità di stoccaggio e di lavorazione dell'impianto
oggetto dell'intervento.
2. 2. Installazione o modifica di serbatoi e apparecchiature su impianti di stoccaggio
esistenti, che non comportino un aumento complessivo della capacità di stoccaggio
superiore al 10% di quella stabilita nell'atto di concessione o di autorizzazione,
emanato ai sensi degli articoli 4 o 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
420/1994. Tale aumento di capacità non riguarda gli stoccaggi degli stabilimenti di
lavorazione e non è consentito nel caso di prodotti di categoria A.
3. Interventi di modifica a linee di oleodotti esistenti, quali: varianti del tracciato per
una lunghezza non superiore a km 1 (purché non vengano occupate nuove aree
demaniali marittime), modifiche di manifold, collettori ed attrezzature ausiliarie,
installazione di nuovi punti di intercettazione.
4. Installazione e modifica di impianti per recupero vapori.
5. Cambio di destinazione dei serbatoi di oli minerali e relativi oleodotti, nei depositi
commerciali ad accisa assolta, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota
ridotta o esenti o non soggetti ad accisa, purché rientranti nella stessa categoria di
sicurezza o in categoria inferiore.
6. Installazione e modifiche di serbatoi polmone asserviti agli oleodotti, di capacità
inferiore a mc 1.000.
7. Installazione di impianti per l'aggiunta di additivi non tossici e per miscelare
prodotti.
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8. Installazione di nuove linee di miscelazione e/o confezionamento (oli e grassi, ecc.) e di
serbatoi per la miscelazione, o modifica delle linee esistenti, purché non venga
ampliata la capacità totale di lavorazione autorizzata.
9. Installazione di nuovi bracci alle pensiline di carico.
10. Interventi di modifica ai sistemi di recinzione, nel rispetto delle distanze di sicurezza
previste dalle vigenti disposizioni di prevenzione incendi.
11. Sospensione temporanea dell'attività del deposito, di durata superiore a sei mesi.
12. Riduzione della capacità di stoccaggio.
13. Smantellamento di singoli impianti e serbatoi di stoccaggio.
Mentre l'Allegato B riporta le opere soggette a comunicazione
Allegato B
Opere non soggette ad autorizzazione, con obbligo di comunicazione.
1. Installazione di valvole regolatrici, gruppi di misura, strumentazione in genere delle
unità di produzione, della movimentazione prodotti, del parco serbatoi e dei terminali di
caricamento.
2. Cambio di destinazione dei serbatoi di oli minerali e degli oleodotti, per prodotti
rientranti nella stessa categoria di sicurezza o in categoria inferiore. Tale cambio di
destinazione non è consentito nei depositi commerciali ad accisa assolta e relativi
oleodotti, da prodotti ad aliquota intera a prodotti ad aliquota ridotta o esenti o non
soggetti ad accisa.
3. Cambi di destinazione di serbatoi da oli minerali a prodotti petrolchimici e viceversa,
rientranti nella stessa categoria di sicurezza, per durata non superiore a un anno.
4. Stoccaggio alternativo negli impianti di lavorazione di materie prime/prodotti
intermedi/prodotti finiti, nell'ambito della stessa categoria di sicurezza o in categoria
inferiore.
5. Rimessa in esercizio, dopo un periodo di inattività, di serbatoi di stoccaggio.
6. Sospensione temporanea dell'attività del deposito, di durata non superiore a sei mesi.
7. Sospensione a tempo determinato dell'attività dei singoli serbatoi.
8. Installazione, sostituzione e smantellamento di serbatoi di servizio.
9. Costruzione e modifica di serbatoi per acqua (acqua industriale, acqua demineralizzata,
acqua antincendio) e di impianti per il trattamento acque reflue.
10. Installazione e modifica delle unità di altri servizi ausiliari non petroliferi, non
compresi nel precedente punto 9.
Sono sottoposte, ai sensi dell’art. 1, comma 56 della legge n. 239/2004, a regime
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autorizzativo le seguenti attività:
1. l’installazione ed esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli
minerali;
2. la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
3. la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di
lavorazione degli oli minerali;
4. la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di
stoccaggio dei depositi di oli minerali.
Nel caso dei soli stabilimenti di stoccaggio di g.p.l., la dimensione minima dei nuovi
impianti di riempimento, travaso e deposito di g.p.l. autorizzabili è pari a mc. 100
in serbatoi fissi (art. 4 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128)
Le modifiche degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi di oli minerali non
ricomprese nei punti 3. e 4., sopra riportati nonché quelle degli oleodotti, sono
liberamente effettuate dall'operatore, nel rispetto delle normative vigenti in materia
ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio
marittimo (art. 1, comma 58, legge n. 239/2004).
Non sono soggetti all’autorizzazione i depositi di oli minerali con capacità
complessiva pari o inferiore alle seguenti soglie:
Oli minerali liquidi
- mc. 10 di oli minerali per i depositi ad uso commerciale;
- mc. 25 di oli minerali per i depositi ad uso privato (sia ad uso riscaldamento che
industriale o agricolo);
G.P.L.
- mc. 26 di g.p.l. per depositi ad uso privato (sia ad uso riscaldamento che
industriale o agricolo);
- kg. 1000 per i depositi di g.p.l. in bombole;
- gli impianti di distribuzione stradale di g.p.l. per autotrazione;
- i depositi di g.p.l. annessi al servizio di reti canalizzate;
Procedimento di autorizzazione ed esercizio provvisorio degli impianti
Il procedimento di autorizzazione prevede l’acquisizione, a cura del SUAP
competente per territorio, del parere dell’Agenzia delle Dogane, del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco e della Provincia, territorialmente competente
nonché, qualora necessario, delle altre Amministrazioni o Enti fra quelli elencati
dall’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420.
Il termine per la conclusione del procedimento è di sette mesi dalla data di ricezione
dell’istanza o della eventuale documentazione integrativa(art. 6 D.P.R. 420/1994).
I titolari di autorizzazione concernente un impianto di lavorazione o un deposito di
stoccaggio di oli minerali non possono condurre in via definitiva la gestione dei
nuovi impianti o delle modifiche autorizzate prima che questi siano stati collaudati
da una apposita Commissione Regionale nominata con decreto del Dirigente
regionale della Direzione Commercio.
Sono sottoposte al collaudo unicamente le opere soggette all’autorizzazione ai sensi
dell’art. 1, comma 56, legge n. 239/2004, come sopra specificato.
Il collaudo, che non sostituisce in alcun modo i collaudi e le verifiche delle altre
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autorità competenti in base alle singole specifiche discipline (Vigili del Fuoco, UTF,
ARPAV, e, in caso di stabilimenti costieri, Ministero dei Trasporti e della
Navigazione etc.), è volto a verificare la rispondenza delle opere realizzate al
progetto di massima approvato nonché l’adempimento delle eventuali prescrizioni
apposte in sede di autorizzazione degli impianti.In attesa dell’effettuazione del
prescritto collaudo, il titolare di autorizzazione può essere autorizzato all’esercizio
provvisorio degli impianti o delle modifiche realizzate, previa istanza corredata da
idonea documentazione volta a comprovare il rispetto degli adempimenti in materia
ambientale e di sicurezza.
Rinnovo di concessioni ministeriali o prefettizie in scadenza
Con l’entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239 (avvenuta in data 28
settembre 2004) le concessioni già rilasciate dal Ministero delle Attività Produttive
e dalle Prefetture sono state convertite di diritto in autorizzazioni, analogamente a
quanto disposto nel caso di nuovi stabilimenti di lavorazione o stoccaggio di oli
minerali.
Pertanto, fermi restando i requisiti di esercizio richiesti dalla normativa vigente, le
autorizzazioni o le concessioni (ora autorizzazioni) per la realizzazione e l’esercizio
di uno stabilimento di lavorazione o di stoccaggio di oli minerali, già rilasciate dal
Ministero delle Attività Produttive o dalle Prefetture e scadute dopo il 28 settembre
2004 non sono attualmente soggette né a scadenza né a rinnovo.
Attività di distribuzione e vendita di g.p.l. in bombole e serbatoi
L’attività di distribuzione e vendita di g.p.l. in bombole e serbatoi è disciplinata dal
Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, entrato in vigore il 30 marzo 2006.
La nuova disciplina, ispirata a principi di semplificazione amministrativa e di
garanzia di sicurezza nell’esercizio dell’attività, ha notevolmente innovato le
procedure di autorizzazione prevedendo in capo agli operatori del settore una serie
di requisiti soggettivi e oggettivi (artt. 8 - 9 e 13-14 del d.lgs. n. 128/06).
Al fine di garantire elevati livelli di sicurezza per gli operatori ed i consumatori,
viene inoltre stabilito, che le aziende distributrici di g.p.l. devono avere la
disponibilità di un deposito e di una capacità fissa di stoccaggio commisurata alla
volumetria delle bombole e dei serbatoi di proprietà.
Requisiti soggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e
serbatoi:
-titolarità della autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto di
riempimento, travaso e deposito di g.p.l.
- disponibilità di un impianto di riempimento, travaso e deposito di g.p.l. requisiti
oggettivi per l’esercizio dell’attività di distribuzione di g.p.l. in bombole e serbatoi:
- disponibilità esclusiva di serbatoi fissi aventi capacità volumetrica non inferiore al
10% della capacità di tutte le bombole di proprietà (ovvero al 3% della capacità di
tutti i serbatoi);
- avere stipulato un’assicurazione, con massimale non inferiore ai 5 milioni di euro,
per la responsabilità civile per danni conseguenti all’uso dei recipienti e annessi;
Inoltre il d.lgs. n. 128/06 ha individuato nuove disposizioni in materia di:
- cauzione delle bombole (art. 10), che l’utente finale deve corrispondere all’azienda
distributrice a garanzia della restituzione delle stesse;
- formazione degli addetti (art. 11): il nuovo decreto impone alle aziende
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distributrici un obbligo di formazione degli addetti mediante appositi corsi di
addestramento tecnico al fine di garantire la sicurezza antincendio nelle attività di
utilizzo delle bombole;
- proprietà delle bombole (art. 12), determinata dalla detenzione legittima del
certificato originario di approvazione o della dichiarazione di conformità: sulle
bombole deve essere riportato in modo indelebile il nome della ditta
originariamente proprietaria e deve essere indicato anche il nome di ogni successivo
proprietario.
Le disposizioni del d.lgs. n. 128/06 non si applicano:
a) agli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatti destinati
all'autotrazione
b) ai depositi di imprenditori dettaglianti (esercenti il commercio al minuto) di g.p.l.
confezionato in bombole (art. 20, comma 1, lett. b).
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