ordinano - Autorità Portuale di Salerno

Transcript

ordinano - Autorità Portuale di Salerno
Autorità Portuale di
Salerno
CAPITANERIA DI PORTO
SALERNO
ORDINANZA n° 10/05/fc
Il Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno ed il Comandante della
Capitaneria di Porto di Salerno:
VISTA: la legge 28 gennaio 1994 nr° 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e successive
modificazioni ed integrazioni, ed in particolare gli artt. 6, 8, 14, 16 e 24;
VISTO: il D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale;
VISTA: l’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Salerno n° 63/95;
VISTA: l’Ordinanza n. 7 del 28 marzo 2003 dell’Autorità Portuale di Salerno con la quale si è inteso disciplinare la
modalità di accesso e la sosta di veicoli al Molo Manfredi del Porto di Salerno relativamente all’area B
compresa tra il manufatto dei “Magazzini Generali” e l’area di sosta della gru in concessione alla società
“Delfino”;
VISTA: l’Ordinanza n. 09/04/fc in data 29.9.2004 dell’Autorità Portuale di Salerno e della Capitaneria di Porto di
Salerno e successive proroghe (ord. 02/05 fc ed ord. 04/05 fc), con la quale si è inteso disciplinare le
modalità di accesso e sosta di veicoli sull’Area “A” compresa tra il cancello principale di accesso di via
molo Manfredi ed il manufatto dei “Magazzini Generali”, nonché le modalità di rilascio dei permessi di
accesso all’Area “B”, compresa tra i Magazzini Generali (esclusi) e l’area di sosta della gru in
concessione alla società “Delfino”.
VISTA l’ordinanza n. 03/05 fc dell’Autorità Portuale di Salerno e della Capitaneria di Porto con cui è stata
disciplinata la sosta nei nuovi stalli riservati alla Capitaneria di Porto nell’ambito dell’area A del Molo
Manfredi;
VISTA l’ordinanza n. 02/05 dell’Autorità Portuale di Salerno con cui, a seguito della nuova collocazione del Punto
Mare Manfredi, è stato imposto il divieto di sosta su un’area ricompresa nella zona A del Molo Manfredi;
VISTA la nota prot. n. 9241/030 del 20/01/2005, acquisita al protocollo dell’Autorità Portuale di Salerno al n. 0537
del 20/01/2005 del Comune di Salerno – Settore Opere e Lavori Pubblici;
VISTA l’ordinanza n. 03/05 dell’Autorità Portuale di Salerno con cui è stata interdetta l’intera area B del Molo
Manfredi, siccome e nella misura in cui interessata dai lavori di realizzazione della Nuova Stazione
Marittima;
CONSIDERATO pertanto che ai fini della circolazione e della sosta non è più attuale la suddivisione, contenuta
nell’ordinanza 07/03 dell’Autorità Portuale di Salerno, del Molo Manfredi in area A ed area B;
CONSIDERATO altresì, che nell’ambito della area compresa tra i Magazzini Generali (esclusi) e l’area di sosta
della gru in concessione alla società “Delfino” la strada tra il muro paraonde e la recinzione di cantiere
lato est è destinata esclusivamente al transito ed alla sosta dei mezzi di soccorso e di emergenza, nonché
al deposito di materiali ed attrezzature varie, purché compatibile con la circolazione;
RITENUTO che fino all’ultimazione dei lavori di realizzazione della Stazione Marittima per “Molo Manfredi”, ai
fini della presente ordinanza, debba intendersi esclusivamente l’area compresa tra il cancello principale di
accesso a via Molo Manfredi ed il manufatto dei Magazzini Generali;
1
RITENUTO che alla luce della notevole riduzione della superficie fruibile sul Molo Manfredi per la presenza del
predetto cantiere ed al fine di garantire gli standard di sicurezza portuale sia necessario limitare e
disciplinare il rilascio dei permessi di accesso da parte della Capitaneria di Porto per il Molo Manfredi,
come sopra definito ed individuato nella planimetria allegata sub. 1 alla presente ordinanza, per il quale si
conferma il divieto di libero accesso veicolare;
RITENUTO, altresì opportuno confermare la collocazione degli stalli riservati alle pubbliche amministrazioni
operanti in ambito portuale, nonché agli operatori di servizi tecnico-nautici ovvero di altri settori
specifici;
RITENUTO che sia necessario contemperare le predette esigenze di garanzia degli tutela della pubblica incolumità
con quelle dei diportisti fruitori dei pontili galleggianti collocati sul lato interno ed esterno del Molo
Manfredi, dovendo gli stessi accedere e fermarsi in porto per il carico/ scarico dei bagagli, sebbene per il
tempo strettamente necessario alle predette operazioni e comunque non oltre i 15 minuti;
RITENUTO opportuno, altresì, nel consentire ai diportisti l’accesso e la fermata nell’apposita area per le
operazioni di carico/scarico bagagli, limitare le stesse al solo periodo estivo (dal 1 giugno al 15
settembre), in cui si concentra l’afflusso dei diportisti e durante tale periodo solo ai giorni di sabato e
domenica e nei giorni festivi, considerata la corrispondente sospensione in tali giornate delle attività
lavorative della società Magazzini Generali Salerno s.r.l.;
RITENUTO necessario delimitare con precisione l’area asservita al Punto Mare Manfredi come nuovamente
collocato in base all’ordinanza 02/05 dell’Autorità Portuale di Salerno, nonché destinare all’ormeggio
delle unità navali passeggeri il ciglio banchina prospiciente l’area compresa tra il cancello principale di
accesso al Molo Manfredi ed il manufatto dei “Magazzini Generali”;
VALUTATA: infine, l’opportunità e la necessità che il presente atto normativo sia sottoscritto congiuntamente
dai legali rappresentanti dei predetti Enti, considerando la compresenza di effetti sulla regolamentazione
della viabilità, sicurezza e sull’esercizio della polizia portuale;
VISTA la delibera presidenziale n. 50 del 12.05.2003 che istituisce l’utilizzo delle palette contrassegno per
autovetture private dei dipendenti dell’Autorità Portuale, come da fac-simile allegato alla presente sub. 2;
VISTA l’ordinanza 06/05 sottoscritta congiuntamente dall’Autorità Portuale e dalla Capitaneria di Porto di
Salerno, come successivamente modificata e integrata dall’ordinanza 07/05 emanata dalle medesime
istituzioni, con cui è stata regolamentata la disciplina dell’accesso e sosta e le modalità di rilascio dei
permessi di accesso al Molo Manfredi;
VISTO il verbale di riunione tenutosi presso la Capitaneria di Porto di Salerno tra questa e l’Autorità Portuale in
data 15.06.2005, con cui alla luce dell’esperienza maturata nel primo periodo di applicazione
dell’ordinanza 06/05 fc è stato concordemente proposto di apportare alcune modifiche alla stessa;
RITENUTO che, trattandosi di una disciplina articolata su cui è già intervenuta una modifica con la successiva
ordinanza 07/05 fc, non sia opportuno per ulteriori modifiche percorrere l’iter della tecnica normativa
della “novella”, bensì quello dell’emanazione di una nuova ordinanza che, previa abrogazione delle
precedenti sulla materia, accorpi tutte le disposizioni vigenti e di nuova introduzione in un organico atto
normativo di pronta consultazione, ai fini di un’efficace applicazione pratica delle disposizioni ivi
contenute;
VISTI: gli articoli 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di
esecuzione;
ORDINANO
Art. 1) Ambito di applicazione
La presente ordinanza disciplina le modalità di accesso e sosta nonché le
modalità di rilascio dei permessi di accesso al Molo Manfredi, che ai fini della presente
ordinanza coincide con l’area individuata nella planimetria allegata sub. 1 alla
presente ordinanza quale parte integrante.
2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Art. 2) Disciplina dell’accesso e della sosta
È vietata la sosta e la fermata sul prolungamento del Molo Manfredi lato
interno ed esterno.
È, altresì, vietata la sosta nelle aree del Molo Manfredi in cui non siano
predisposti ed opportunamente segnalati gli appositi stalli.
L’accesso ed il transito dei pedoni al molo Manfredi, come individuato dal
precedente articolo 1, è libero ed è consentito sia attraverso il varco principale di via
Molo Manfredi, che attraverso il cancello pedonale di via Alvarez.
I veicoli appartenenti alle seguenti categorie di soggetti – purché muniti di
permesso - possono sostare, fino ad esaurimento posti, sul molo Manfredi, negli stalli
all’uopo predisposti, come individuati nella planimetria allegata sub. 1 alla presente
ordinanza, quale parte integrante, e contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale e
verticale:
personale militare e civile della Capitaneria di porto e familiari dei residenti negli
alloggi di servizio;
personale dipendente e consulenti dell’Autorità portuale di Salerno, nonché dipendenti
di Pubbliche Amministrazioni che per motivi istituzionali collaborano in forma
continuativa con la Capitaneria di Porto di Salerno;
personale dipendente della Circoscrizione Doganale di Salerno;
personale dipendente della 2° Compagnia e della Sezione Navale della Guardia di
Finanza;
personale dipendente della PS Porto, dell’Ufficio di Polizia di Frontiera e personale
imbarcato sulle dipendenti unità navali ormeggiate al molo Manfredi;
personale militare dell’Arma dei Carabinieri imbarcato su unità navali ormeggiate al
molo Manfredi;
piloti del porto e dipendenti della Corporazione;
soci e dipendenti dell’impresa di cui all’articolo 17 della legge n. 84/1994;
personale dipendente delle FS – ufficio molo Manfredi;
personale dipendente delle Agenzie Marittime accreditate e delle Imprese di
Spedizione, sia ex art. 1737 c.c. sia doganali, (ciascuna Agenzia/Impresa ha diritto ad
un numero di permessi pari al numero dei dipendenti e, comunque, non superiore a
cinque), purché esplichino l’attività nell’ambito del porto di Salerno e per il tempo
strettamente necessario all’espletamento delle pratiche presso l’Autorità Marittima e/o
Doganale;
personale dipendente dei Magazzini Generali (per un massimo di 3 permessi);
personale dipendente delle imprese portuali autorizzate ai sensi dell’art. 16 della legge
84/94 (ciascuna Impresa ha diritto ad un massimo di tre permessi), per il tempo
strettamente necessario all’espletamento delle pratiche presso l’Autorità Marittima e/o
Doganale;
personale dipendente dell’Ufficio Sanità Marittima di Salerno (massimo tre permessi),
dell’Ufficio Veterinario di Porto - PIF di Salerno (massimo tre permessi) e del
Servizio Fitosanitario (massimo tre permessi);
personale dipendente dal Comando Stazione della guardia forestale dello Stato –
CITES del porto di Salerno (massimo tre permessi).
3
•
•
•
•
•
•
I titolari di concessioni demaniali marittime sul Molo Manfredi (massimo tre permessi
per ciascuna concessione, a condizione che l’Impresa abbia due o più
dipendenti/collaboratori);
Gli autorizzati ai sensi dell’art. 68 c.n. (un permesso per ogni ditta autorizzata) per
attività che si svolgano specificamente sul Molo Manfredi e che siano in regola con il
pagamento del canone per l’anno in corso;
Cooperative di pescatori (un permesso a ciascuna cooperativa);
Ormeggiatori (un permesso);
Personale imbarcato sui rimorchiatori della società Rimorchiatori Salerno S.p.a.;
Titolare dell’impresa aggiudicataria del servizio di manutenzione dell’impianto
elettrico portuale (un permesso).
I veicoli regolarmente autorizzati alla sosta, che non possono parcheggiare perché tutti
gli stalli sono occupati sono tenuti ad uscire dal porto.
I seguenti veicoli possono accedere senza il preventivo rilascio di un permesso:
• veicoli di servizio degli Organi di Polizia;
• autoambulanze e veicoli con personale medico in servizio di soccorso;
• veicoli muniti di contrassegno speciale rilasciato dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (libero accesso ai porti nazionali);
• Veicoli muniti del contrassegno speciale rilasciato dal Ministero delle Finanze.
• taxi in servizio pubblico (la fermata è consentita per il tempo strettamente
necessario per l’espletamento del servizio);
• veicoli con a bordo portatori di handicap – purché muniti del contrassegno di
individuazione previsto dalla vigente normativa –; detti veicoli devono sostare
negli stalli loro riservati;
• veicoli destinati al solo trasporto di imbarcazioni (sprovvisti di gru); detti veicoli
possono accedere in porto e sostare per il tempo strettamente necessario alla
consegna o al ritiro dell’imbarcazione;
• veicoli utilizzati dalla Ditta aggiudicataria dei lavori per la realizzazione della
Stazione Marittima e di tutti i soggetti preposti a vario titolo alle attività di
carattere tecnico e/o amministrativo connesse alle operazioni di cantiere, purché
sostino esclusivamente nelle aree interessate dai lavori ed opportunamente
recintate.
Art. 3) Fermata temporanea per carico/scarico bagagli.
Dal 1 giugno al 15 settembre esclusivamente nei giorni di sabato e domenica e
nei giorni festivi è consentito ai diportisti accedere al Molo Manfredi e sostare negli
stalli predisposti sull’area adiacente ai Magazzini Generali Salerno, individuati nella
planimetria allegata sub. 1, al fine di effettuare operazioni di carico/scarico bagagli per
il tempo strettamente necessario alle medesime e, comunque, non superiore ai quindici
minuti.
A tal fine i diportisti devono consegnare un proprio documento di
identificazione in corso di validità al personale di vigilanza presente al varco del Molo
Manfredi, che lo restituirà al momento dell’uscita dal porto.
Art. 4) disposizioni particolari per i diversamente abili.
I soggetti diversamente abili, fruitori a qualunque titolo di unità da diporto,
ormeggiate ai pontili ubicati sul prolungamento interno del Molo Manfredi, possono
accedere al Molo Manfredi con il proprio veicolo, purché munito dell’apposito
4
contrassegno previsto dalla normativa di settore, transitare lungo il lato interno del Molo
ed ivi effettuare la fermata, al fine di agevolare il proprio trasferimento dalla vettura
all’imbarcazione e per il tempo strettamente necessario alle relative operazioni, al
termine delle quali il veicolo dovrà essere prontamente condotto all’esterno del porto
ovvero negli stalli appositamente riservati fino ad esaurimento degli stessi, indicati nella
planimetria allegata sub 1, per l’eventuale sosta.
Il concessionario, a cui si riferisce il pontile utilizzato dai soggetti di cui al
presente articolo, è tenuto anche mediante proprio personale ad assistere il diversamente
abile al momento dell’accesso e dell’uscita dal molo, eseguendo le operazioni volte
all’apertura e chiusura della sbarra del Molo Manfredi.
Art. 5) Divieto di utilizzo di dispositivi sonori di allarme.
È fatto divieto assoluto a tutti i veicoli che circolano e sostano sul Molo
Manfredi di mantenere attivi i dispositivi sonori di allarme.
Art. 6) Disciplina dei Permessi per la Società Trirena s.a.s.
La Trirena s.a.s. ha diritto ad ottenere un permesso di accesso per ciascuno dei
mezzi meccanici/veicoli necessari alle attività operative, purché intestati alla società.
Tali mezzi/veicoli possono sostare esclusivamente nell’ambito dell’area in
concessione.
Art. 7) Rilascio dei permessi
Le autovetture munite di paletta contrassegno, come da fac-simile allegato sub.
2 alla presente ordinanza possono accedere al Molo Manfredi e sostare negli stalli
richiamati nel precedente art. 2)
Tutti i permessi di accesso e sosta sono rilasciati dalla Capitaneria di porto
(secondo il fac- simile allegato sub. 3), con validità fino ad un massimo di 12 mesi
(coincidente con l’anno solare), anche sulla scorta degli elenchi trasmessi dai Titolari
dei Comandi/Enti/Uffici/Ditte di cui al precedente articolo 2).
La Capitaneria di Porto e l’Autorità Portuale di Salerno per motivate necessità
possono rilasciare permessi provvisori di accesso e sosta, a soggetti non rientranti
nell’elencazione degli aventi diritto di cui alla presente ordinanza.
I veicoli possono accedere nelle aree portuali per il deposito/prelievo merci
presso i Magazzini Generali ovvero per il rifornimento di carburante alla concessione
Autori previa esibizione di idonea documentazione anche doganale o buoni di ritiro
merci emessi da una agenzia marittima/impresa portuale, esclusivamente dal lunedì al
venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 18.00; i predetti documenti costituiscono esclusivo
titolo per accedere nelle aree portuali.
Art. 8) Temporanea interdizione dell’accesso in porto
Per motivi particolari e/o eccezionali con autonomo provvedimento sia la
Capitaneria di Porto che l’Autorità Portuale possono interdire l’accesso di veicoli al
molo Manfredi
Art. 9) Rimozione forzata
La rimozione forzata di veicoli parcheggiati in divieto di sosta, o sprovvisti del
permesso di accesso, può essere disposta dagli Organi di Polizia, anche su segnalazione
dell’Autorità portuale.
5
Art. 10) Revoche
I permessi rilasciati ai sensi della presente ordinanza possono essere revocati in
qualsiasi momento dalla Capitaneria di Porto, anche su segnalazione dell’Autorità
portuale e/o dei competenti Organi di polizia, per reiterate infrazioni al Codice della
Strada, alla presente e/o altri atti normativi vigenti.
Art. 11) Abrogazione di norme incompatibili con la presente ordinanza
Sono abrogate le ordinanze n° 07/03 e n° 16/04 dell’Autorità Portuale di
Salerno e n. 09/04/fc, 06/05/fc e 07/05/fc dell’Autorità Portuale e della Capitaneria di
Porto di Salerno, gli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 limitatamente al Molo Manfredi del Regolamento
per la Disciplina dell’Accesso, della Circolazione e della Sosta dei veicoli nel Porto di
Salerno, approvato con ordinanza n. 63/95 della Capitaneria di Porto di Salerno, ed ogni
altra Ordinanza vigente in tutto o in parte in contrasto con il presente atto.
Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza, si
applicano le ordinanze vigenti.
Art. 12) Sanzioni
Fermo l’obbligo di rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale presente in
porto, i contravventori alla presente Ordinanza, oltre a rispondere in sede civile per
danni alle persone od alle cose derivanti dalla circolazione in ambito portuale, saranno
ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell’art.
1174 del Codice della Navigazione e delle norme del Codice della Strada, se applicabili.
Art. 13 ) Entrata in vigore
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente
ordinanza, che entra in vigore dal____________________.
Salerno, 26.07.2005
Il Presidente
Avv. Fulvio Bonavitacola
Il Comandante
CV(CP) Oreste Pallotta
6