L`Avv.(omissis) - Ordine Avvocati Roma
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L`Avv.(omissis) - Ordine Avvocati Roma
Pratica (omissis) – Avv. (omissis) - L’Avv.(omissis), in data (omissis), ha richiesto alla Struttura Deontologica parere in ordine alla presunta incompatibilità tra la sua nomina, in qualità di Membro dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi del d.lgs. 231/2001 della società (omissis), e quella di difensore della società stessa in numerosi processi penali, nelle cui vicende l’(omissis) è citata esclusivamente quale persona offesa, per cui nulla di quanto contestato sarebbe stato commesso nell’interesse o a vantaggio della società stessa; l’avv. (omissis) precisa che, tra gli incarichi al medesimo conferiti, vi è anche quello di difendere la persona del Presidente dell’(omissis), (omissis), coinvolto in altri processi, nei quali nulla gli è contestato in ragione di vicende che abbiano portato interesse o vantaggio alla società in questione. A supporto della propria richiesta di parere, l’Avv. (omissis) ha riportato il testo dell’art. 5 del d.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa dell’ente) che sancisce quanto segue: 1)“L’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano,anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; b)da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) 2) l’Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1) hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”. Il Consiglio - Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale Coordinatore della Struttura Deontologica, estensori Avv. Sandra Aromolo ed Avv. Filippo Maria Berardi, Osserva - Le norme deontologiche che disciplinano le incompatibilità dell’esercizio della professione forense, sono contenute, rispettivamente, negli artt. 18 e 19 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” i quali definiscono in modo chiaro ed univoco i casi più comuni di incompatibilità con la professione forense; in particolare l’art. 18, rubricato “Incompatibilità”, sancisce: 1) La professione di Avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività di notaio; b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto dell’attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”. - L’art. 3 della medesima Legge al comma 1) recita: “L’esercizio dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sull’indipendenza dell’azione professionale e del giudizio intellettuale”; il medesimo articolo, al comma 2) dispone, altresì, che: “La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà e probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. - L’art. 6 comma 2) del Codice Deontologico Forense, rubricato “Dovere di evitare incompatibilità” recita: “L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza e decoro della professione forense”. A sua volta, l’art. 9, rubricato “Doveri di probità, dignità e decoro ed indipendenza” similmente, stabilisce che: “L’avvocato deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”. - L’art. 24 comma 1) del medesimo Codice, rubricato “Conflitto di interessi” stabilisce che: “L’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto di interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altri incarichi anche non professionale”. La ratio dei principi normativi sopra richiamati è facilmente individuabile nella necessità di salvaguardare il corretto svolgimento dell’attività professionale, garantendo l’autonomia e l’indipendenza della figura dell’Avvocato, così come espressamente statuito dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite resa in data 24 giugno 2009 n. 14810 (Giust. Civ. Mass. 2009, 6 972) secondo la quale “In tema di ordinamento professionale forense, la ratio delle discipline delle incompatibilità è quello di garantire l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale, sicché ai fini dell’incompatibilità tra la professione di avvocato ed ogni impiego retribuito, non rileva la natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in ragione della continuità del rapporto professionale”. Tutto ciò premesso, ritiene che non rientra, ovviamente, nelle funzioni di questo Consiglio, rilasciare autorizzazioni di sorta; tuttavia l'istante può comunque trovare adeguata e satisfattiva risposta nella normativa richiamata. Parole/frasi chiave: art 3; art. 6; art. 9;art. 18; art.19; art. 24.; dovere di evitare incompatibilità; autonomia; doveri di probità, dignità e decoro ed indipendenza; conflitto di interessi