L`autovettura dell`Amministratore di Società utilizzata per fini aziendali
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L`autovettura dell`Amministratore di Società utilizzata per fini aziendali
La SETTIMANA imposte dirette FISCALE Imposte dirette AUTOVETTURA dell’AMMINISTRATORE di SOCIETÀ UTILIZZATA per FINI AZIENDALI Un’ALTERNATIVA CONVENIENTE di Mario Jannaccone QUADRO NORMATIVO La Riforma Fornero (art. 4, co. 72-76, L. 28.6.2012, n. 92) aveva già ridotto la deducibilità dei costi relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via esclusiva come beni strumentali da imprese e professionisti, dal 40% al 27,5% e dal 90% al 70% la deduzione dei costi relativi agli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta. Un ulteriore «taglio» è previsto, a partire dal 2013, dalla L. 24.12.2012, n. 228, la quale ha ridotto dal 27.5% al 20% la deducibilità dei costi per le auto non esclusivamente strumentali. L’art. 51, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5151], dispone che sono esclusi dal reddito dell’amministratore i rim- borsi di spese documentate per viaggio, compresi i rimborsi chilometrici, vitto ed alloggio relative a prestazioni eseguite fuori dal Comune di residenza. L’art. 95, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5195], dispone che se il dipendente o il titolare dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, al costo di percorrenza relativa ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavali fiscali, ovvero 20 se con motore diesel. Le nuove tabelle Aci per il 2013 sono state pubblicate nel S.O. n. 211 alla G.U. 21.12.2012, n. 297. AUTO AZIENDALI – NUOVA DISCIPLINA: la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi alle auto ed agli altri mezzi di trasporto a motore è disciplinata dall’art. 164, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5264]. Si ricorda preliminarmente che fino al 31.12.2012, l’art. 4 co. 72-76, L. 28.6.2012, n. 92 (Legge Fornero), aveva già ridotto dal 40% al 27,5% la quota deducibile delle spese relative ai veicoli diversi da quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività propria dell’impresa, e dal 90% al 70% l’importo fiscalmente rilevante dei costi relativi ai veicoli concessi, in uso promiscuo, ai dipendenti, per la maggior parte del periodo d’imposta. È rimasta invariata la percentuale di deducibilità LA SETTIMANA FISCALE N.27 25 riservata ai costi dei veicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio. A decorrere dal 2013, la L. 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità) è intervenuta ulteriormente sulla percentuale di deducibilità delle spese sostenute da imprese relativamente all’acquisto e all’utilizzo dei veicoli. Pertanto, si dovrà tener conto della riduzione dal 27,5% al 20% per i veicoli diversi da quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività propria dell’impresa. È rimasto inalterato il limite di deducibilità nella misura del 70% delle auto concesse, in uso promiscuo, ai dipendenti, per la maggior parte del periodo d’imposta. 12 luglio 2013 imposte dirette La FATTISPECIE che DANNO LUOGO alla DEDUZIONE INTEGRALE delle SPESE: l’art. 164, D.P.R. 917/1986, disciplina le ipotesi di integrale deduzione delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per l’utilizzo di veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. ●● È stato chiarito da parte dell’Amministrazione finanziaria che si considerano «utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa» i veicoli senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata (rientrano, ad esempio, nella fattispecie in esame le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio delle stesse). Inoltre, è stabilità la deducibilità per intero delle spese e degli altri componenti negativi relativamente ai veicoli adibiti ad uso pubblico. VEICOLI CONCESSI in USO all’AMMINISTRATORE – IPOTESI REALIZZABILI: in considerazione delle succitate modifiche intervenute in tema di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli aziendali è consigliabile procedere ad una soluzione di convenienza al fine di massimizzare il risparmio fiscale. Il problema dell’utilizzo dell’auto aziendale da parte dell’amministratore di società si può ricondurre alle seguenti tre ipotesi: ●● autovettura concessa per utilizzo esclusivamente personale dell’amministratore; ●● autovettura utilizzata dall’amministratore soltanto per utilizzo aziendale; ●● autovettura utilizzata dall’amministratore promiscuamente per utilizzo aziendale e per quello personale. ●● ●● FISCALE tassabile nei suoi confronti; –– società: per quanto riguarda il reddito d’impresa i costi inerenti all’autoveicolo sono deducibili nei limiti previsti dall’art. 164, D.P.R. 917/1986; utilizzo promiscuo (aziendale e personale): –– amministratore: secondo l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria, l’assimilazione dei redditi di amministratore di società con quelli dei lavoratori dipendenti riguarda le modalità di determinazione dei redditi di questi ultimi nonché della determinazione del fringe benefit, ma non opera con riferimento alle disposizioni che regolano la deducibilità dei costi dal reddito d’impresa. Pertanto, l’utilizzo del veicolo aziendale per espletare sia la normale attività di lavoro sia per l’uso personale costituisce reddito in capo all’amministratore, corrispondente al compenso in natura, quantificato sulla base del valore normale; –– società: l’ammontare del fringe benefit tassato in capo all’amministratore è deducibile per l’impresa quale costo, ex art. 95, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5195]; le spese relative all’autovettura eccedente il suddetto fringe benefit sono deducibili da parte dell’impresa nei limiti stabiliti fiscalmente dall’art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R. 917/1986, nella misura del 20%. USO AZIENDALE dell’AUTO di PROPRIETÀ dell’AMMINISTRATORE: nel caso in cui l’amministratore di società utilizza l’autovettura di sua proprietà per svolgere il proprio mandato, restano escluse dal reddito imponibile dell’amministratore medesimo le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, vitto e alloggio relative alle prestazioni fuori dal territorio comunale. Schematizzando avremo: utilizzo esclusivamente personale: –– amministratore: questa ipotesi determina nei suoi confronti una forma di compenso in natura (fringe benefit) che concorre alla formazione del suo reddito imponibile sulla base del valore normale (ex art. 9, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5109]); –– società: in tale fattispecie non è applicabile l’art. 164, D.P.R. 917/1986. Le spese ed ogni altro componente negativo relativi a tale veicolo sono deducibili, per la parte non eccedente il compenso in natura erogato all’amministratore, determinato sulla base del valore normale. L’eccedenza è fiscalmente indeducibile, utilizzo esclusivamente aziendale: –– amministratore: non vi è alcun fringe benefit 12 luglio 2013 SETTIMANA 26 È, viceversa, deducibile per la società, ai sensi dell’art. 95, co. 3, D.P.R. 917/1986, a condizione che l’amministratore sia autorizzato ad utilizzare l’autovettura di sua proprietà, il costo di percorrenza relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motori diesel. Per avere rilevanza fiscale, detti rimborsi necessitano di documentazione ed autorizzazione. Per meglio definire detti oneri ci soccorre la C.M. 30.1.1982, n. 8, la quale dispone l’esclusione dei rimborsi spese dal reddito dell’amministratore, a patto che dette somme siano debitamente documentate e la spesa sia preventivamente autorizzata con lettera d’incarico, verbale di seduta, ecc., che evidenzi chiaramente l’inerenza delle spese rese dal collaboratore fuori dal proprio Comune di domicilio fiscale. LA SETTIMANA FISCALE N.27 La SETTIMANA imposte dirette FISCALE Ciò vale, naturalmente, anche per la deducibilità della spesa da parte della società. In termini pratici, da un punto di vista procedurale, gli atti da porre in essere sono i seguenti: ●● autorizzazione della società all’amministratore a mezzo verbale di assemblea ordinaria, nel caso di società di capitali, o di lettera di incarico, nel caso di società di persone; ●● presentazione di dettagliata nota spese da parte dell’amministratore. In particolare, si dovranno evidenziare per l’indennità chilometrica tutti i viaggi effettuati. Per tali viaggi è necessario indicare in dettaglio: –– data; –– motivo del viaggio; –– chilometri percorsi; –– importo chiesto a rimborso. Ottenuto il rimborso dalla società, l’amministratore rilascerà ricevuta del rimborso spese, soggetta a marca da bollo. Si noti che i rimborsi chilometrici delle trasferte effettuate entro il territorio del Comune in cui è ubicata la sede di lavoro sono tassate in capo all’amministratore che utilizza la propria autovettura. MODALITÀ OPERATIVE per il CALCOLO del RIMBORSO CHILOMETRICO: vediamo, con un esempio pratico, il caso della società Gamma S.a.s., la quale autorizza il proprio amministratore, Sig. Adriano Esposito, all’uso dell’auto di proprietà dell’amministratore stesso per l’espletamento del proprio mandato. La società dovrà quindi redigere un’apposita lettera d’incarico. L’amministratore dovrà invece predisporre una dettagliata nota spese ed una ricevuta per la somma che gli sarà corrisposta. Si ipotizzi che l’amministratore utilizzi un’auto Volkswagen di 20 cavalli fiscali, alimentata a benzina (si noti che nel caso in cui l’amministratore utilizzi un’autovettura con cavalli fiscali superiori a 17, se alimentata a benzina o a 20, se diesel, percepirà soltanto il rimborso spettante per un auto con tali limiti). È da tener presente che nel caso in cui il modello di autovettura non sia compreso tra quelli inclusi nelle tariffe Aci, occorre far riferimento alla tariffa che per tutte le sue caratteristiche risulta più simile. Nel nostro caso, l’amministratore in relazione ai chilometri percorsi nel mese di riferimento, come specificati con viaggi dettagliati, per calcolare il rimborso chilometrico utilizzerà le tabelle Aci e individuerà il costo chilometrico relativo all’autovettura utilizzata. TABELLE ACI dei COSTI CHILOMETRICI: la determinazione dei costi chilometrici avviene mediante l’utilizzo delle tabelle Aci. I rimborsi chilometrici che superano quanto definito dalle tabelle in oggetto costituiscono reddito assoggettabile a ritenuta d’acconto Irpef e contributo previdenziale dalla società erogatrice e reddito imponibile in capo all’amministratore. Si ricorda che le tabelle Aci tengono conto, per ciascun tipo di autoveicolo, dei costi relativi all’utilizzo del veicolo, quali l’ammortamento del costo, le spese di assicurazione, per carburanti, lubrificanti e di manutenzione. Nel S.O. n. 211 alla G.U. 21.12.2012, n. 297 sono state pubblicate le nuove tabelle Aci per l’anno 2013. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: il trattamento fiscale riservato all’auto di proprietà aziendale, utilizzata dall’amministratore ai soli fini aziendali, differenziandosi da quello applicato all’auto di proprietà dell’amministratore, utilizzata da quest’ultimo anche per fini aziendali, porta a dover analizzare caso per caso la convenienza economico-fiscale delle due fattispecie. La variabile che condiziona la scelta, secondo il principio di una maggiore deducibilità fiscale, riguarda la quantificazione dell’uso dell’autovettura da parte dell’amministratore. Detto uso è naturalmente correlato al tipo di attività svolta dalla società. Vanno, altresì, considerati le procedure e gli atti che devono redigersi, al fine di poter comunque rispondere ad ogni eventuale richiesta da parte degli organi verificatori. LA SETTIMANA FISCALE N.27 27 12 luglio 2013