L`autovettura dell`Amministratore di Società utilizzata per fini aziendali

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L`autovettura dell`Amministratore di Società utilizzata per fini aziendali
La
SETTIMANA
imposte dirette
FISCALE
Imposte dirette
AUTOVETTURA
dell’AMMINISTRATORE di SOCIETÀ
UTILIZZATA per FINI AZIENDALI
Un’ALTERNATIVA CONVENIENTE
di Mario Jannaccone
QUADRO NORMATIVO
La Riforma Fornero (art. 4, co. 72-76, L. 28.6.2012,
n. 92) aveva già ridotto la deducibilità dei costi
relativi ai mezzi di trasporto non utilizzati in via
esclusiva come beni strumentali da imprese e
professionisti, dal 40% al 27,5% e dal 90% al 70%
la deduzione dei costi relativi agli autoveicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior
parte del periodo d’imposta.
Un ulteriore «taglio» è previsto, a partire dal
2013, dalla L. 24.12.2012, n. 228, la quale ha ridotto dal 27.5% al 20% la deducibilità dei costi per le
auto non esclusivamente strumentali.
L’art. 51, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5151], dispone che
sono esclusi dal reddito dell’amministratore i rim-
borsi di spese documentate per viaggio, compresi
i rimborsi chilometrici, vitto ed alloggio relative
a prestazioni eseguite fuori dal Comune di residenza.
L’art. 95, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5195], dispone che
se il dipendente o il titolare dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sia stato
autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua
proprietà per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, al costo di percorrenza relativa
ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavali fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.
Le nuove tabelle Aci per il 2013 sono state pubblicate nel S.O. n. 211 alla G.U. 21.12.2012, n. 297.
AUTO AZIENDALI – NUOVA DISCIPLINA: la deducibilità
delle spese e degli altri componenti negativi relativi
alle auto ed agli altri mezzi di trasporto a motore è
disciplinata dall’art. 164, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5264].
Si ricorda preliminarmente che fino al 31.12.2012,
l’art. 4 co. 72-76, L. 28.6.2012, n. 92 (Legge Fornero),
aveva già ridotto dal 40% al 27,5% la quota deducibile
delle spese relative ai veicoli diversi da quelli destinati
ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali
nell’attività propria dell’impresa, e dal 90% al 70%
l’importo fiscalmente rilevante dei costi relativi ai veicoli concessi, in uso promiscuo, ai dipendenti, per la
maggior parte del periodo d’imposta.
È rimasta invariata la percentuale di deducibilità
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riservata ai costi dei veicoli utilizzati dagli agenti e
rappresentanti di commercio.
A decorrere dal 2013, la L. 24.12.2012, n. 228 (Legge
di stabilità) è intervenuta ulteriormente sulla percentuale
di deducibilità delle spese sostenute da imprese relativamente all’acquisto e all’utilizzo dei veicoli.
Pertanto, si dovrà tener conto della riduzione dal
27,5% al 20% per i veicoli diversi da quelli destinati
ad essere utilizzati esclusivamente come strumentali
nell’attività propria dell’impresa.
È rimasto inalterato il limite di deducibilità nella
misura del 70% delle auto concesse, in uso promiscuo, ai dipendenti, per la maggior parte del periodo
d’imposta.
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imposte dirette
La
FATTISPECIE che DANNO LUOGO alla DEDUZIONE INTEGRALE delle SPESE: l’art. 164, D.P.R. 917/1986, disciplina le ipotesi di integrale deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi sostenuti per l’utilizzo di
veicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
●●
È stato chiarito da parte dell’Amministrazione finanziaria che si considerano «utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa» i veicoli senza i quali l’attività stessa non può
essere esercitata (rientrano, ad esempio, nella fattispecie
in esame le autovetture per le imprese che effettuano
attività di noleggio delle stesse).
Inoltre, è stabilità la deducibilità per intero delle
spese e degli altri componenti negativi relativamente
ai veicoli adibiti ad uso pubblico.
VEICOLI CONCESSI in USO all’AMMINISTRATORE – IPOTESI REALIZZABILI: in considerazione delle succitate
modifiche intervenute in tema di deducibilità delle
spese e degli altri componenti negativi relativi ai veicoli
aziendali è consigliabile procedere ad una soluzione
di convenienza al fine di massimizzare il risparmio
fiscale.
Il problema dell’utilizzo dell’auto aziendale da parte
dell’amministratore di società si può ricondurre alle
seguenti tre ipotesi:
●● autovettura concessa per utilizzo esclusivamente
personale dell’amministratore;
●● autovettura utilizzata dall’amministratore soltanto
per utilizzo aziendale;
●● autovettura utilizzata dall’amministratore promiscuamente per utilizzo aziendale e per quello
personale.
●●
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tassabile nei suoi confronti;
–– società: per quanto riguarda il reddito d’impresa i costi inerenti all’autoveicolo sono deducibili
nei limiti previsti dall’art. 164, D.P.R. 917/1986;
utilizzo promiscuo (aziendale e personale):
–– amministratore: secondo l’orientamento espresso dall’Amministrazione finanziaria, l’assimilazione dei redditi di amministratore di società
con quelli dei lavoratori dipendenti riguarda
le modalità di determinazione dei redditi di
questi ultimi nonché della determinazione del
fringe benefit, ma non opera con riferimento
alle disposizioni che regolano la deducibilità dei
costi dal reddito d’impresa. Pertanto, l’utilizzo
del veicolo aziendale per espletare sia la normale attività di lavoro sia per l’uso personale
costituisce reddito in capo all’amministratore,
corrispondente al compenso in natura, quantificato sulla base del valore normale;
–– società: l’ammontare del fringe benefit tassato
in capo all’amministratore è deducibile per
l’impresa quale costo, ex art. 95, D.P.R. 917/1986
[CFF ➋ 5195]; le spese relative all’autovettura
eccedente il suddetto fringe benefit sono deducibili da parte dell’impresa nei limiti stabiliti
fiscalmente dall’art. 164, co. 1, lett. b), D.P.R.
917/1986, nella misura del 20%.
USO AZIENDALE dell’AUTO di PROPRIETÀ dell’AMMINISTRATORE: nel caso in cui l’amministratore di società
utilizza l’autovettura di sua proprietà per svolgere il proprio mandato, restano escluse dal reddito imponibile
dell’amministratore medesimo le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, vitto e alloggio
relative alle prestazioni fuori dal territorio comunale.
Schematizzando avremo:
utilizzo esclusivamente personale:
–– amministratore: questa ipotesi determina nei
suoi confronti una forma di compenso in natura
(fringe benefit) che concorre alla formazione
del suo reddito imponibile sulla base del valore
normale (ex art. 9, D.P.R. 917/1986 [CFF ➋ 5109]);
–– società: in tale fattispecie non è applicabile l’art.
164, D.P.R. 917/1986. Le spese ed ogni altro
componente negativo relativi a tale veicolo
sono deducibili, per la parte non eccedente il
compenso in natura erogato all’amministratore, determinato sulla base del valore normale.
L’eccedenza è fiscalmente indeducibile,
utilizzo esclusivamente aziendale:
–– amministratore: non vi è alcun fringe benefit
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È, viceversa, deducibile per la società, ai sensi
dell’art. 95, co. 3, D.P.R. 917/1986, a condizione che
l’amministratore sia autorizzato ad utilizzare l’autovettura di sua proprietà, il costo di percorrenza relativo
ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli
fiscali, ovvero 20 se con motori diesel.
Per avere rilevanza fiscale, detti rimborsi necessitano
di documentazione ed autorizzazione.
Per meglio definire detti oneri ci soccorre la C.M.
30.1.1982, n. 8, la quale dispone l’esclusione dei rimborsi spese dal reddito dell’amministratore, a patto
che dette somme siano debitamente documentate e
la spesa sia preventivamente autorizzata con lettera
d’incarico, verbale di seduta, ecc., che evidenzi chiaramente l’inerenza delle spese rese dal collaboratore
fuori dal proprio Comune di domicilio fiscale.
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Ciò vale, naturalmente, anche per la deducibilità
della spesa da parte della società.
In termini pratici, da un punto di vista procedurale,
gli atti da porre in essere sono i seguenti:
●● autorizzazione della società all’amministratore a
mezzo verbale di assemblea ordinaria, nel caso di
società di capitali, o di lettera di incarico, nel caso
di società di persone;
●● presentazione di dettagliata nota spese da parte
dell’amministratore. In particolare, si dovranno evidenziare per l’indennità chilometrica tutti i viaggi
effettuati. Per tali viaggi è necessario indicare in
dettaglio:
–– data;
–– motivo del viaggio;
–– chilometri percorsi;
–– importo chiesto a rimborso.
Ottenuto il rimborso dalla società, l’amministratore rilascerà ricevuta del rimborso spese, soggetta a
marca da bollo.
Si noti che i rimborsi chilometrici delle trasferte effettuate entro il territorio del Comune in cui è ubicata la
sede di lavoro sono tassate in capo all’amministratore
che utilizza la propria autovettura.
MODALITÀ OPERATIVE per il CALCOLO del RIMBORSO
CHILOMETRICO: vediamo, con un esempio pratico, il
caso della società Gamma S.a.s., la quale autorizza il
proprio amministratore, Sig. Adriano Esposito, all’uso
dell’auto di proprietà dell’amministratore stesso per
l’espletamento del proprio mandato.
La società dovrà quindi redigere un’apposita lettera
d’incarico. L’amministratore dovrà invece predisporre
una dettagliata nota spese ed una ricevuta per la
somma che gli sarà corrisposta.
Si ipotizzi che l’amministratore utilizzi un’auto
Volkswagen di 20 cavalli fiscali, alimentata a benzina
(si noti che nel caso in cui l’amministratore utilizzi
un’autovettura con cavalli fiscali superiori a 17, se
alimentata a benzina o a 20, se diesel, percepirà soltanto
il rimborso spettante per un auto con tali limiti).
È da tener presente che nel caso in cui il modello di
autovettura non sia compreso tra quelli inclusi nelle
tariffe Aci, occorre far riferimento alla tariffa che per
tutte le sue caratteristiche risulta più simile.
Nel nostro caso, l’amministratore in relazione ai
chilometri percorsi nel mese di riferimento, come specificati con viaggi dettagliati, per calcolare il rimborso
chilometrico utilizzerà le tabelle Aci e individuerà il
costo chilometrico relativo all’autovettura utilizzata.
TABELLE ACI dei COSTI CHILOMETRICI: la determinazione dei costi chilometrici avviene mediante l’utilizzo
delle tabelle Aci.
I rimborsi chilometrici che superano quanto definito
dalle tabelle in oggetto costituiscono reddito assoggettabile a ritenuta d’acconto Irpef e contributo previdenziale dalla società erogatrice e reddito imponibile
in capo all’amministratore.
Si ricorda che le tabelle Aci tengono conto, per
ciascun tipo di autoveicolo, dei costi relativi all’utilizzo
del veicolo, quali l’ammortamento del costo, le spese di assicurazione, per carburanti, lubrificanti e di
manutenzione.
Nel S.O. n. 211 alla G.U. 21.12.2012, n. 297 sono
state pubblicate le nuove tabelle Aci per l’anno 2013.
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: il trattamento fiscale riservato all’auto di proprietà aziendale, utilizzata dall’amministratore ai soli fini aziendali, differenziandosi da
quello applicato all’auto di proprietà dell’amministratore, utilizzata da quest’ultimo anche per fini aziendali,
porta a dover analizzare caso per caso la convenienza
economico-fiscale delle due fattispecie. La variabile che
condiziona la scelta, secondo il principio di una maggiore deducibilità fiscale, riguarda la quantificazione
dell’uso dell’autovettura da parte dell’amministratore.
Detto uso è naturalmente correlato al tipo di attività
svolta dalla società.
Vanno, altresì, considerati le procedure e gli atti che
devono redigersi, al fine di poter comunque rispondere ad
ogni eventuale richiesta da parte degli organi verificatori.
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