Il Nuovo Quadro di Regolazione del Servizio Idrico Integrato
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Il Nuovo Quadro di Regolazione del Servizio Idrico Integrato
Autorità Idrica Toscana Il nuovo quadro di regolazione del servizio idrico Febbraio 2013 Indice Il sistema previgente e le novità L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas L’Autorità Idrica Toscana Principali aspetti del nuovo Metodo AEEG Attività e Scadenze per l’Autorità Idrica Toscana 2 Autorità Idrica Toscana Il sistema previgente e le novità IL SISTEMA PREVIGENTE: La regolazione del SII, a partire dalla legge 36/94 (Legge Galli) e in gran parte confermata dal D.Lsg. 152/2006, era impostata sui seguenti ‘’attori’’: il CoViRi (Comitato di Vigilanza sull’uso delle risorse idriche (poi commissione, poi agenzia), le AATO (in Toscana 6), il D.M.LL.PP 1/8/96 (Metodo Normalizzato), Convenzione Tipo Regionale. LE NOVITA’: Dal 2010 si è dato avvio ad un processo di riforma che, dopo un momento di stallo (durato più di 1 anno), si sta ora concretizzando. Le principali funzioni del CoViRi sono passate all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), le AATO sono state soppresse affidando alle regioni il compito di riattribuire le loro funzioni (in Toscana è stata costituita l’AIT). L’AEEG, dal mese di maggio, si è dedicata alla riscrittura del metodo tariffario (Metodo AEEG). che ha definitivamente approvato il 28 dicembre 2012. La presentazione ha lo scopo di illustrare i nuovi soggetti preposti alla regolazione, e le basi del nuovo sistema tariffario. 3 Autorità Idrica Toscana Il nuovo quadro regolatorio Con la manovra Salva Italia, in particolare con l’articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state trasferite all’AEEG le funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici, prima svolte dal Ministero dell’Ambiente e, presso di questo, dalla Commissione Nazionale di Vigilanza sulle Risorse Idriche (CoNViRI) Il DPCM 20 luglio 2012 (pubblicato in gazzetta ufficiale il 3 ottobre 2012) ha indicato le rispettive funzioni dell’AEEG e del Ministero dell’Ambiente; Il Ministero continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, e in particolare: a) b) c) d) e) f) g) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualità della risorsa ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/06 e delle Direttive Com.; definisce criteri per favorire il risparmio idrico, l’efficienza nell’uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue; definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d’impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»; definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonché dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d’impiego dell’acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d’impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività; definisce gli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori; può definire indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione differenziata della tariffa, una perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche. 4 Autorità Idrica Toscana L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è un organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l'efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l'attività di regolazione e di controllo. La sede principale dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas è a Milano L'Autorità è un organo collegiale costituito dal Presidente e da quattro membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Dall'11 febbraio 2011, i Componenti in carica sono Guido Pier Paolo Bortoni, Presidente, Alberto Biancardi, Luigi Carbone, Rocco Colicchio e Valeria Termini. I Componenti restano in carica 7 anni; nel corso del mandato, si applica un regime di incompatibilità con altre attività lavorative esteso anche ai 4 anni successivi la fine dell'incarico. Le risorse per il funzionamento dell'Autorità non provengono dal bilancio dello Stato ma dal contributo annuale pagato dagli operatori regolati, pari allo 0,3 per mille dei ricavi degli operatori (per il solo 2012, i gestori idrici pagheranno i 2/3 del contributo). Contro i provvedimenti dell'Autorità può essere fatto ricorso al TAR Lombardia che rappresenta il primo grado di giudizio del processo amministrativo. 5 Autorità Idrica Toscana I documenti dell’AEEG (1/2) Con la deliberazione del 1 marzo 2012, 74/2012/R/idr, l’AEEG ha avviato il procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici; I provvedimenti dell'Autorità vengono adottati secondo procedure disciplinate dai propri regolamenti interni; in particolare è prevista la diffusione di documenti di consultazione (DCO) a tutti i soggetti interessati, la raccolta di osservazioni scritte e eventuali audizioni collettive e individuali. Da maggio a novembre, in tema di servizi idrici, l’AEEG ha posto in consultazione tre documenti: il DCO n.204/12 (22 Maggio 2012), in cui ha presentato le prime considerazioni in tema di regolazione tariffaria del servizio idrico; il DCO n.290/2012 (12 Luglio 2012), in cui ha sottoposto a consultazione una più dettagliata proposta di metodologia tariffaria provvisoria. il DCO n.348/12 (2 Agosto 2012), in cui ha trattato il tema dei contenuti della bolletta del servizio idrico; ha approvato due delibere: la delibera 347/2012 in stabilisce quali siano i dati da trasmettere, le scadenze (15 ottobre 2012) e i formati di trasmissione per il calcolo tariffario 2012 e 2013 la delibera 412/2012 con cui rinvia la scadenza al 31 ottobre 2012 6 Autorità Idrica Toscana I documenti dell’AEEG (2/2) Ha emesso due determine (da parte del Responsabile dell’Ufficio Speciale Tariffe e Qualita’ dei Servizi Idrici, Ing. Egidio Fedele Dell’Oste): la 001-2012 TQI (istruzioni e modelli per la trasmissione dati della delibera 347/2012) la 002-2012 TQI (10 ottobre 2012) (aggiornamento istruzioni e modelli per la trasmissione dati della delibera 347/2012) E’ seguito un periodo di intensa interazione con i soggetti interessati attraverso simulazioni (anche con i gestori toscani) incontri e proposte di modifica (tra cui quelle dell’AIT). Il 28 dicembre 2012 con la deliberazione 585/2012/R/IDR ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Tutti i documenti citati sono reperibili sul sito http://www.autorita.energia.it I principali aspetti del nuovo metodo tariffario li vedremo dopo. 7 Autorità Idrica Toscana L’Autorità Idrica Toscana (AIT) L’articolo 2, comma 186 bis, della l. 191/2009 prevedeva la soppressione delle autorità di ambito territoriale ottimale; il termine della soppressione era stato poi prorogato al 31 dicembre 2011. Con LRT 69 del 20 dicembre 2011, ai fini della gestione del servizio idrico integrato,: 8 è stato istituito l’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale, con esclusione dei territori dei Comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio; è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale; si prevedeva, a decorrere dal 1° gennaio 2012, che le funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale fossero trasferite, per l’intero ambito territoriale ai comuni, per esercitarle obbligatoriamente tramite l’autorità idrica. L’AIT si è definitivamente costituita lo scorso 27 ottobre, con la nomina del direttore generale e del revisore unico. È poi stato istituito presso la giunta regionale, l’Osservatorio regionale per il servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, e il Comitato regionale per la qualità del servizio e i Comitati locali per la qualità del servizio istituti presso ciascuna conferenza territoriale Autorità Idrica Toscana Gli organi dell’AIT Gli organi dell’autorità idrica sono: a) l’assemblea; b) il direttore generale; c) il revisore unico dei conti. Esiste poi un consiglio direttivo. L’Assemblea è costituita da 50 comuni, i cui membri (sindaci) restano in carica per 5 anni ed eleggono al loro interno un presidente. Il presidente è Alessandro Cosimi Il Direttore Generale è l’organo di amministrazione dell’autorità idrica ed è nominato dall’assemblea, d’intesa con il Presidente della Giunta regionale. Durata in carica 7 anni e non è rinnovabile. Il direttore generale è Alessandro Mazzei. Il Consiglio Direttivo è composto da tredici membri, nominati dall’assemblea tra i suoi componenti (2 per conferenza territoriale, tranne 3 per ex ato3) ha funzioni consultive e di controllo. Il consiglio direttivo formula pareri preventivi sugli atti del direttore generale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, e verifica la coerenza dell’attività del direttore generale rispetto agli indirizzi formulati dall’assemblea, informandone l’assemblea stessa. Alle sedute dell’assemblea e del consiglio direttivo è invitato a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto, l’assessore regionale competente per materia ovvero, in caso di sua assenza, il dirigente della struttura regionale competente. 9 Autorità Idrica Toscana Le conferenze territoriali Il territorio della Toscana è poi ripartito in sei conferenze territoriali corrispondenti alle ex aato; ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci, o loro delegati, dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento. La conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento, che provvede alla sua convocazione. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale, o i loro delegati, si riuniscono al fine di: a) individuare i comuni che partecipano all’assemblea dell’autorità idrica; b) definire l’elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito e nel piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile, da proporre all’assemblea; c) definire la tariffa del servizio e relativi aggiornamenti per il territorio di competenza, da proporre all’assemblea; d) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell’organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d’utenza. L’assemblea può non accogliere o accogliere solo parzialmente le proposte di cui sopra, dandone esclusivamente espressa e documentata motivazione. Il piano di ambito, con particolare riferimento all’individuazione dell’ordine di priorità degli interventi, nonché gli atti concernenti la determinazione della tariffa sono sottoposti a riesame su richiesta di venti comuni, formulata con istanza debitamente motivata. 10 Autorità Idrica Toscana Funzioni dell’Assemblea AIT L’Assemblea, svolge funzioni di indirizzo e di alta amministrazione. In particolare provvede: a) all’approvazione e aggiornamento, anche a seguito della revisione tariffaria, del piano di ambito, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali; b) all’approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile; c) all’approvazione del piano operativo pluriennale; d) alla formulazione di proposte alla Regione per l’individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel piano di ambito; e) alla determinazione della tariffa di base del servizio, da sottoporre all’approvazione della competente autorità nazionale, sulla base delle proposte formulate dalle conferenze territoriali; f) all’approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare; g) all’approvazione dei criteri per la ripartizione delle risorse da destinare agli interventi, che ciascuna conferenza territoriale può proporre, e alla quantificazione delle stesse; h) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal soggetto gestore del servizio idrico integrato per la depurazione delle acque reflue urbane negli impianti di depurazione prevalentemente industriali; 11 Autorità Idrica Toscana Il Direttore Generale dell’AIT Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’ente e provvede in particolare: a) all’affidamento del servizio; b) alla gestione della convenzione per l’affidamento del servizio; c) al controllo sull’attività del soggetto gestore del servizio ed all’applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore; d) all’approvazione dei progetti definitivi delle nuove opere e dei nuovi interventi previsti dal piano d’ambito (l’AIT costituisce autorità espropriante per la realizzazione degli interventi previsti dal piano di ambito e può delegare in tutto o in parte questi poteri al gestore); e) alla richiesta della dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile; f) allo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull’applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento; g) alla revisione tariffaria Per lo svolgimento delle proprie attività tecniche ed operative, l’autorità idrica è dotata di una struttura centrale di livello regionale, articolata in strutture periferiche che operano con riferimento agli ambiti territoriali delle conferenze. 12 Autorità Idrica Toscana Il metodo tariffario AEEG - Alcuni aspetti critici di carattere generale Prima di illustrare il nuovo metodo tariffario è opportuno soffermarsi su alcune importanti novità di carattere generale: Gestione acque meteoriche e drenaggio urbano (art.38) - nell’anno 2013, i costi relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), nonché le attività di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, sono considerati facenti parte del SII. Gestori industriali di depurazione ad uso misto civile e industriale - i gestori industriali misti devono sottostare al provvedimento tariffario 585/2012. I gestori industriali misti che depurano reflui civili dei gestori del SII non sono da considerare grossisti sulla depurazione, ma gestori a tutti gli effetti. Per loro è previsto il calcolo del ϑ secondo le disposizioni della delibera 585, che, quindi, deve essere applicato alle tariffe degli industriali ed al corrispettivo dovuto dai gestori del SII per la depurazione dei reflui civili. E’ inoltre, definitivamente, previsto l’inserimento in tariffa delle spese di funzionamento operative dell’ente di ambito 13 Autorità Idrica Toscana La Nuova Tariffa AEEG E’ previsto un metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013 e poi un metodo definitivo (presumibilmente dal 2014). Le maggiori novità derivano dall’adozione di meccanismi tariffari già in uso nel settore gas. Da un sistema di regolazione tariffaria ex ante si passerà ad una regolazione ex post basata sul riconoscimento di costi di consuntivo. Nel Metodo Normalizzato i ‘’punti di riferimento’’ erano la tariffa al metro cubo (TRM) e il K (incremento annuale alle tariffe), con il Metodo AEEG le nuove grandezze di riferimento sono il VRG (Vincolo Ricavi Garantiti) e il (teta). Il VRG è l’importo complessivo riconosciuto al gestore a copertura dei costi di gestione e di investimento (paragonabile al vecchio numeratore della TRM). Il (teta) rappresenta l’incremento tariffario. E’ il moltiplicatore che deve essere applicato all’articolazione tariffaria dell’anno precedente per ottenere la copertura del VRG dell’anno di riferimento. A differenza del K, che aveva come limite massimo il 5% + inflazione, il (teta) può essere superiore al 5% + inflazione (6,5%, limite previsto dal metodo normalizzato) dopo istruttoria con esito positivo da parte dell’AEEG (art. 7.1 della Delibera 585). Con la definizione del VRG viene identificata una sua quota parte definita Fondo nuovi investimenti (FoNI,) che il gestore è obbligato a destinare alla realizzazione di nuovi investimenti od al finanziamento di agevolazioni tariffarie. Il relativo riconoscimento tariffario è, in parte (FNI), lasciato alle decisioni delle Autorità di Ambito 14 Autorità Idrica Toscana Le componenti tariffarie e lo schema di calcolo del VRG nel periodo transitorio Per minimizzare l’impatto negli anni di prima applicazione, il metodo tariffario AEEG prevede che nel periodo transitorio il calcolo delle componenti tariffarie sottostanno ad un percorso di gradualità che consente di determinare le componenti Costi operativi (opex) e costi di capitale (capex) attraverso il confronto con quelle già presenti nello sviluppo tariffario approvato nei Piani di Ambito e definito ai sensi del Metodo Normalizzato. Le componenti tariffarie del Metodo AEEG sottese al calcolo del VRG sono, per gli anni 2012 e 2013 VRG= Capex + Opex + FNI + COEE + COws + COaltri + MT + AC dove: le componenti OPEX e CAPEX sono determinate secondo il meccanismo di gradualità mediante il confronto tra COeff e Ctt e le rispettive grandezze di Piano di Ambito (Op e Cp); FNI, componente tariffaria destinata a nuovi investimenti che si genera nel caso in cui la differenza fra i ricavi previsti nel Piano di Ambito (VRP) al netto dei costi esogeni sono maggiori di quelli previsti con la nuova metodologia tariffaria (VRGregime) al netto dei costi esogeni. COEE – Costi di energia elettrica COws – Costi degli acquisti all’ingrosso COaltri - Altri costi operativi non efficientabili MT – Rimborso dei mutui dei proprietari AC – Altri corrispettivi Entriamo brevemente nel merito delle singole componenti del VRG 1 5 Autorità Idrica Toscana La Nuova Tariffa AEEG – Costi operativi Il Metodo Normalizzato prevedeva che i costi operativi fossero efficientati (ridotti) di una percentuale annua dello 0,5%, 1% o 2% a seconda della distanza dei costi operativi da quelli di riferimento. Il Metodo AEEG definisce i costi operativi distinguendo, innanzitutto, tra costi efficientabili e non efficientabili (cosiddetti costi passanti): I Costi efficientabili da bilancio (Coeff) sono i costi sui quali è imposta al gestore una riduzione annuale secondo alcune regole. Essi sono calcolati sui dati di bilancio 2011 opportunamente rettificati. I Costi passanti sono costi che non sono soggetti ad efficientamento, o perché il loro ammontare è indipendente dalle capacità gestionali del gestore (es. canoni di derivazione, consorzi di bonifica), o perché sono definiti in modo standard senza ancorarsi ai costi effettivi 2011 del gestore (es. il costo in tariffa dell’energia elettrica è dato dalla moltiplicazione dei consumi per il prezzo medio nazionale dell’energia elettrica ). I costi passanti sono conguagliati. E’ previsto un sistema di efficientamento dei costi in 4 anni che, nel caso di Piani di Ambito aggiornati, opera nel seguente modo: a) b) 16 Se costi piano (Op) > costi efficientabili da bilancio (Coeff), si inseriscono in tariffa i costi di piano ridotti annualmente, in modo che al 4° anno siano applicati i costi efficientabili da bilancio. In questo modo l’efficientamento sui costi operativi è maggiore rispetto a quello previsto nel Piano di Ambito aggiornato; Se costi piano (Op) < costi efficientabili da bilancio (Coeff), si inseriscono in tariffa i costi efficientabili da bilancio che in 4 anni devono convergere ai costi di Piano. Autorità Idrica Toscana La Nuova Tariffa AEEG – Costi di capitale Il Metodo Normalizzato riconosceva il costo dell’investimento attraverso l’ammortamento e la remunerazione (quest’ultima destinata a coprire gli oneri finanziari del capitale proprio e di debito e gli oneri fiscali) Il Metodo AEEG prevede l’inserimento in tariffa degli ammortamenti, degli oneri finanziari e di quelli fiscali ma con nuove regole. Il principio seguito dall’AEEG nell’individuazione del calcolo delle componenti tariffarie è quello della ricostruzione dei cespiti: sono quindi presi a riferimento tutti gli investimenti realizzati al lordo degli eventuali contributi ottenuti a copertura del costo, compresi gli allacciamenti, rivalutati dall’anno di realizzazione a moneta corrente. Gli oneri finanziari e fiscali sono definiti attraverso degli opportuni parametri che tengono conto del rapporto tra Debiti/Capitale proprio, del rischio di mercato, dei BTP decennali etc., nonché delle aliquote IRES e IRAP. Le aliquote di ammortamento sono ridotte per tener conto della vita utile dei cespiti. E’ previsto, inoltre, un riconoscimento dei costi del servizio del debito contratto prima del 31.12.2012 e di costi per il capitale proprio, nel caso questi fossero superiori ai costi di capitale complessivi riconosciuti dal Metodo transitorio (oneri finanziari+oneri fiscali+ammortamento). 17 Autorità Idrica Toscana La Nuova Tariffa AEEG – Ulteriori aspetti Restituzione Post Referendum Dopo un primo momento in cui l’AEEG aveva individuato un meccanismo per la determinazione e le modalità di restituzione della remunerazione a seguito del referendum, il Metodo Tariffario deliberato a dicembre non prevede una componente di restituzione in considerazione del fatto che l’AEEG ha richiesto, in merito, un parere al Consiglio di Stato. A fine gennaio, l’AEEG ha ricevuto risposta dal Consiglio di Stato, è presumibile che a breve verrà deliberata una modifica al Metodo Tariffario Transitorio. Articolazione Tariffaria 18 Molto probabilmente l’articolazione tariffaria 2012 non verrà modificata (su questo aspetto l’AEEG sta facendo degli approfondimenti) L’articolazione tariffaria 2013 avrà la stessa struttura di quella 2012 con l’applicazione del coefficiente (teta) Lo schema della diapositiva seguente illustra l’applicazione della tariffa 2013 Autorità Idrica Toscana La Nuova Tariffa AEEG – Ulteriori aspetti In base all’art. 6.5, nel 2013 si possono avere tre diversi momenti tariffari: a) fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d’Ambito in data precedente l’approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l’articolazione tariffaria precedente; b) a seguito della determinazione da parte degli Enti d’Ambito, e fino all’approvazione da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità, nell’ambito di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, moltiplicate per il fattore teta2013 (ϑ2013), come determinato dall’Ente d’Ambito; qualora il ϑ2013 superi il 6,5% (limite massimo del MTN + inflazione programmata) dovrà essere provvisoriamente applicato il 6,5% (art.7 co.1) c) a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità moltiplicate per il valore teta 2013 (ϑ2013) approvato dalla medesima Autorità. Tariffe 2012 o 2013 MTN 01/01/2013 Tariffe 2013 MTT ϑ 2013 Ente d’Ambito 31/03/2013 19 Autorità Idrica Toscana 30/06/2013 Tariffe 2013 MTT ϑ 2013 AEEG 31/12/2013 Attività e Scadenze per l’AIT Il Metodo Tariffario Transitorio fissa, in capo agli Enti di Ambito, una serie di attività da svolgere entro determinate scadenze: Art.6 co.1 – Gli Enti di Ambito verificano, con procedura partecipata, la validità delle informazioni ricevute dai gestori ai sensi della deliberazione 347/2012/R/Idr e le integrano o le modificano […] Art.6 co.2 – Entro il 31 marzo 2013, gli Enti d’Ambito trasmettono all’Autorità (AEEG) ed ai gestori interessati la tariffa predisposta. Qualora le informazioni integrative richieste non siano nella disponibilità degli Enti d’Ambito, questi possono procedere ad una richiesta ulteriore nei confronti dei gestori, i cui esiti dovranno essere inviati per conoscenza anche all’Autorità. Art.5 co.1 – Entro il 31 marzo aggiornamento PEF Art.5 co.3 – Entro il 31 marzo adeguamento clausole contrattuali e gli atti che regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il provvedimento, pena la loro inefficacia. 20 Autorità Idrica Toscana