Korolev c Russia dec
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CONSIGLIO D’EUROPA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO PRIMA SEZIONE DECISIONE DI RICEVIBILITÁ Ricorso n° 25551/05 presentato da Vladimir Petrovich KOROLEV contro la Russia La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunitasi l’1 luglio 2010 in una camera composta da: Christos Rozakis, Presidente, Anatoly Kovler, Elisabeth Steiner, Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, George Nicolaou, giudici, e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione, Visto il ricorso sopra menzionato presentato il 27 luglio 2004, Dopo aver deliberato, emette la seguente decisione: IN FATTO Il ricorrente, Vladimir Petrovich Korolev, è un cittadino russo nato nel 1954 e residente a Orenburg, Federazione Russa. traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo DECISIONE KOROLEV c. RUSSIA Le circostanze del caso di specie I fatti del caso di specie, come allegati dal ricorrente, possono essere riassunti nel modo seguente. Il ricorrente conveniva in giudizio il Capo del Dipartimento sezione visti e passaporti presso la Direzione regionale degli interni per avergli negato l’accesso ai documenti relativi al ritardo nella concessione del suo nuovo passaporto. Il 25 settembre 2001 la corte distrettuale Verkh-Isetskiy di Ekaterinburg rigettava la domanda del ricorrente. Il 13 novembre 2001 la corte regionale di Sverdlovskiy cassava la sentenza in appello e rinviava il caso alla corte distrettuale. Il 16 aprile 2002 accoglieva la domanda del ricorrente, ordinando al Capo del Dipartimento sezione visti e passaporti di consentire al ricorrente l’accesso a tutti i documenti e il materiale relativo alla concessione del suo passaporto. La corte condannava anche il Dipartimento sezione visti e passaporti a pagare al ricorrente 22.50 rubli (RUB) a titolo di compensazione per le spese processuali. Il 4 luglio 2002 questa sentenza veniva confermata in appello e diventava definitiva. Non è evidente dal fascicolo del caso se e quando l’autorità convenuta abbia osservato la sentenza nella parte riguardante l’accesso del ricorrente alla sua documentazione. Tutte le riferite azioni attuate dal ricorrente in seguito alla sentenza erano solo miranti a ottenere i 22.50 rubli concessi dalla corte distrettuale. Il 22 luglio 2002 la corte distrettuale emanava un decreto di esecuzione che era esplicitamente limitato al solo pagamento dell’indennizzo di 22.50 rubli. Il 28 aprile 2003 l’ufficiale giudiziario iniziava la procedura esecutiva. Il 15 dicembre 2003 il ricorrente impugnava l’inerzia dell’ufficiale giudiziario presso la corte distrettuale. Il 22 dicembre 2003 il giudice dichiarava che la domanda difettava dei presupposti processuali e richiedeva al ricorrente di integrarla entro il 5 gennaio 2003. Al ricorrente veniva in particolare richiesto di provare la dedotta mancanza dell’ufficiale giudiziario. Il ricorrente integrava il suo ricorso il 31 dicembre 2003. Il 6 gennaio 2004 la corte riteneva che il ricorrente non aveva rispettato i richiesti adempimenti e rigettava il ricorso senza esaminarlo nel merito. Il 10 febbraio 2004 la corte regionale di Sverdlovskiy confermava quella decisione. 2 Copyright © 2010 UFTDU DECISIONE KOROLEV c. RUSSIA DOGLIANZE Il ricorrente allega che il mancato pagamento delle autorità dell’ammontare riconosciutogli dalle corti interne ha violato i suoi diritti garantiti dall’articolo 6 della Convenzione e dall’articolo 1 del Protocollo n°1. Egli si lamenta anche, sul terreno dell’articolo 6, dell’omissione delle corti interne nell’esaminare il suo ricorso contro l’inerzia dell’ufficiale giudiziario. Riferendosi ancora all’articolo 6, inoltre, il ricorrente lamenta varie violazioni delle norme processuali interne da parte delle corti nazionali, specialmente in relazione ai limiti temporali stabiliti dall’ordinamento interno. IN DIRITTO La Corte deve prima determinare se le doglianze sono ammissibili ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione, come modificato dal Protocollo n°14 che è entrato in vigore l’1 giugno 2010. Il Protocollo ha aggiunto una nuova condizione di ricevibilità all’articolo 35 che, per la parte che rileva, dispone nel modo seguente: “3. La Corte non accoglie alcun ricorso inoltrato sulla base dell’articolo 34 se: (...) (b) il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l’esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reiezione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale.” In conformità con l’articolo 20 del Protocollo, la nuova disposizione si applicherà a partire dalla sua entrata in vigore a tutti i ricorsi pendenti presso la Corte, eccetto quelli dichiarati irricevibili. Viste le circostanze del caso di specie la Corte ritiene opportuno innanzitutto esaminare se le domande del ricorrente rispettano la nuova condizione di ricevibilità. Nel far ciò, la Corte ricorda che lo scopo del nuovo criterio di ricevibilità, nel lungo termine, è di permettere un più rapido smaltimento dei casi non meritevoli e così di consentire alla Corte di concentrarsi sul suo compito principale di garantire la tutela dei diritti umani a livello europeo (si veda la Relazione esplicativa al Protocollo n°14, CETS n°194 (di seguito indicata come “Relazione esplicativa”), §§ 39 e 77-79). Le Alte Parti Contraenti chiaramente si augurano che la Corte dedichi più tempo ai casi che richiedono un esame nel merito, sia dal punto di vista dell’interesse del ricorrente individuale sia considerando la più ampia prospettiva del diritto della Convenzione e dell’ordine pubblico europeo al quale contribuisce (si veda la Relazione esplicativa, § 77). Più recentemente, le Alte Parti 3 Copyright © 2010 UFTDU DECISIONE KOROLEV c. RUSSIA contraenti hanno invitato la Corte a dare pieno effetto al nuovo criterio di ammissibilità e a considerare altre possibilità di applicazione del principio de minimis non curat praetor (si veda il Piano d’Azione adottato dalla Conferenza di Alto Livello sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo, Interlaken, 19 febbraio 2010, § 9(c)). A. Sulla questione del pregiudizio significativo subito dal ricorrente L’elemento principale contenuto nel nuovo criterio di ammissibilità è la questione di verificare se il ricorrente ha subito un “pregiudizio significativo”. È opinione comune che questi termini siano aperti all’interpretazione e che essi diano alla Corte un certo grado di flessibilità, in aggiunta a ciò che è già previsto dai criteri di ricevibilità esistenti (si veda la Relazione esplicativa, §§ 78 e 80). Nell’opinione della Corte, questi termini non sono suscettibili di una definizione esaustiva, così come molti altri termini utilizzati nella Convenzione. Le Alte Parti Contraenti così aspettano che la Corte stabilisca criteri oggettivi per l’applicazione della nuova disposizione attraverso il graduale sviluppo della giurisprudenza (si veda la Relazione esplicativa, § 80). Ispirati al sopra menzionato principio generale de minimis non curat praetor, i nuovi criteri si incentrano sull’idea che una violazione di un diritto, per quanto vera da un punto di vista strettamente giuridico, dovrebbe raggiungere un minimo livello di serietà tale da autorizzare l’esame di una corte internazionale. L’accertamento di questo livello minimo è, per sua natura, relativo e dipende da tutte le circostanze del caso concreto (si veda, mutatis mutandis, il caso Soering c. Regno unito, 7 luglio 1989, § 100, Serie A n°161). La serietà di una violazione dovrebbe essere accertata prendendo in considerazione sia le percezioni soggettive del ricorrente sia ciò che oggettivamente è in gioco nel caso particolare. Nelle circostanze del caso in esame, la Corte si è stupita del valore minimo e, invero, quasi trascurabile perdita pecuniaria che ha spinto il ricorrente a portare la sua causa dinanzi alla Corte. Le doglianze del ricorrente erano esplicitamente limitate al mancato pagamento da parte dell’autorità convenuta di una somma equivalente a meno di un euro riconosciutagli dal giudice interno. La Corte è consapevole che l’impatto di una perdita pecuniaria non deve essere valutata in termini astratti; anche un danno pecuniario modesto può essere significativo alla luce della condizione specifica di un individuo e della situazione economica dello Stato o della ragione in cui lui o lei vive. Tuttavia, con tutto il dovuto rispetto per le diverse condizioni economiche, la Corte ritiene che al di là di ogni dubbio l’ammontare irrisorio in gioco nel caso di specie era di minima importanza per il ricorrente. 4 Copyright © 2010 UFTDU DECISIONE KOROLEV c. RUSSIA La Corte, allo stesso tempo, è consapevole che l’interesse pecuniario implicato non è il solo elemento per determinare se il ricorrente ha subito un significativo pregiudizio. Invero, una violazione della Convenzione può riguardare importanti questioni di principio e, dunque, causare un pregiudizio significativo senza involgere interessi patrimoniali. Ciò poteva anche verificarsi nel caso in esame essendosi il ricorrente lamentato, per esempio, della mancata realizzazione da parte delle autorità del suo legittimo diritto a consultare la sua documentazione presso il Dipartimento visti e passaporti. Ma, il ricorrente non ha contestato l’esecuzione della sentenza nazionale per quella parte, limitando le sue doglianze solamente ai danni patrimoniali. Così, la Corte non può esaminare l’ostacolo alla realizzazione del diritto di accesso alla propria documentazione del ricorrente, che era l’oggetto principale della causa nazionale in questione. Certamente, l’insistenza del ricorrente circa il pagamento dei 22.50 rubli da parte dell’autorità convenuta può essere stata indotta dalla sua percezione soggettiva che si trattava di un’importante questione di principio. Sebbene rilevante, questo elemento non basta alla Corte per concludere che egli ha subito un pregiudizio significativo. La percezione soggettiva del ricorrente circa l’impatto delle allegate violazioni deve essere giustificabile sulla base di motivi oggettivi. Tuttavia, la Corte non riscontra una tale giustificazione nel caso di specie, dato che la principale questione di principio, con ogni probabilità, era stata decisa in favore del ricorrente. Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che il ricorrente non ha subito un pregiudizio significativo quale effetto delle dedotte violazioni della Convenzione. B. Sulla questione del rispetto dei diritti umani come riconosciuti dalla Convenzione e dai Protocolli i quali richiedono un esame del ricorso nel merito Il secondo elemento contenuto nel nuovo criterio è da intendersi come una clausola di salvaguardia (si veda la relazione esplicativa, § 81) che impone alla Corte di continuare l’esame del ricorso, anche in assenza di un pregiudizio significativo causato al ricorrente, se il rispetto dei diritti umani, come riconosciuti dalla Convenzione e anche dai Protocolli, lo richiede. La Corte nota che la formulazione è tratta dal secondo periodo dell’articolo 37 § 1 della Convenzione dove essa svolge una simile funzione nel contesto delle decisioni di cancellazione dal ruolo della Corte dei ricorsi. La stessa formulazione è usata nell’articolo 38 § 1 della Convenzione come base per assicurare un regolamento amichevole fra le parti. La Corte nota che gli organi della Convenzione hanno interpretato costantemente quelle disposizioni nel senso di obbligarli a continuare l’esame di un ricorso, nonostante un regolamento delle parti o l’esistenza di altri motivi per la cancellazione del ricorso dal ruolo. Un esame ulteriore di 5 Copyright © 2010 UFTDU DECISIONE KOROLEV c. RUSSIA un ricorso è dunque ritenuto necessario quando esso solleva questioni di carattere generale riguardanti l’osservanza della Convenzione (si veda il caso Tyrer c. Regno Unito, ricorso n° 5856/72, rapporto della Commissione del 14 dicembre 1976, Serie B 24, p. 2, § 2). Tali questioni di carattere generale potrebbero emergere, per esempio, quando c’è bisogno di specificare gli obblighi degli Stati discendenti dalla Convenzione o per indurre lo Stato convenuto a risolvere una deficienza strutturale che si riferisce ad altri individui nella stessa posizione del ricorrente. La Corte, quindi, è stata frequentemente indotta, sul terreno degli articoli 37 e 38, a verificare se il problema generale sollevato dal ricorso era stato o stava per essere risolto e se quella questione giuridica generale era stata risolta dalla Corte in altri casi (si vedano, fra i molti altri precedenti, il caso Can c. Austria, 30 settembre 1985, §§ 15-18, Serie A n° 96, e il caso Léger c. Francia (cancellato dal ruolo) [GC], ricorso n° 19324/02, § 51, ECHR 2009-...). Valutando il caso in esame in questa direzione, come richiesto dal nuovo articolo 35 § 3 (b), e avuto riguardo ai suoi doveri ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione, la Corte non vede nessuna impellente ragione di ordine pubblico (ordre public) che implica un suo esame nel merito. In primo luogo, la Corte ha in numerose occasioni deciso questioni analoghe a quella derivante dal presente ricorso e ha accertato nel dettaglio le obbligazioni degli Stati derivanti dalla Convenzione rispetto ad esse (si vedano, fra i molti altri precedenti, il caso Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-II; il caso Burdov c. Russia, ricorso n° 59498/00, ECHR 2002-III; e il caso Burdov c. Russia (n° 2), ricorso n° 33509/04, ECHR 2009-...). In secondo luogo, sia la Corte che il comitato dei Ministri hanno trattato del problema strutturale della mancata esecuzione delle sentenze nazionali nella Federazione Russa e della necessità di adottare misure generali per prevenire nuove violazioni della stessa natura (si veda il caso Burdov (n° 2), sopra citato, e le Risoluzione Interinali del Comitato dei Ministri CM/ResDH(2009)43 del 19 marzo 2009 e CM/ResDH(2009)158 del 3 dicembre 2009). Un esame nel merito del presente ricorso non fornirebbe alcun nuovo elemento a riguardo. La Corte conclude che il rispetto dei diritti dell’uomo, come riconosciuti dalla Convenzione e anche dai Protocolli, non richiede un esame nel merito del presente ricorso. C. Sulla questione del debito esame da parte di un tribunale nazionale L’articolo 35 § 3 (b) non consente il rigetto di un ricorso sulla base delle nuove condizioni di irricevibilità se il caso non è stato debitamente esaminato da un tribunale interno. Qualificata dagli estensori come una seconda clausola di salvaguardia (si veda la Relazione esplicativa, § 82), il 6 Copyright © 2010 UFTDU DECISIONE KOROLEV c. RUSSIA suo scopo è quello di assicurare che ogni ricorso riceva un vaglio giurisprudenziale sia a livello nazionale che a livello europeo, in altri termini, quello di evitare un diniego di giustizia. La clausola è anche conforme al principio di sussidiarietà, come riflesso soprattutto nell’articolo 13 della Convenzione, il quale richiede che un ricorso effettivo contro le violazioni sia predisposto a livello nazionale. Nell’opinione della Corte, i fatti del presente ricorso considerati nel complesso non rivelano un diniego di giustizia a livello nazionale. Le iniziali doglianze del ricorrente contro le autorità statali venivano esaminate in due gradi di giurisdizione e le sue richieste venivano accolte. Il suo successivo ricorso contro l’omissione dell’ufficiale giudiziario nel recupero del risarcimento in suo favore veniva rigettato dalla corte distrettuale per il mancato rispetto delle condizioni processuali interne. Il ricorrente non aveva osservato quelle condizioni, non avendo ripresentato la sua domanda in conformità alla richiesta del giudice. Questa situazione non costituisce un diniego di giustizia imputabile alle autorità. Con riguardo alle dedotte violazioni delle regole processuali nazionali da parte delle due corti, la Convenzione non riconosce al ricorrente il diritto di impugnazione una volta che la causa è stata decisa in ultima istanza (si veda il caso Tregubenko c. Ucraina, ricorso n° 61333/00, 21 ottobre 2003, e il caso Sitkov c. Russia (dec.), ricorso n° 55531/00, 9 novembre 2004). Che queste doglianze non siano soggette ad un ulteriore vaglio giurisdizionale per l’ordinamento interno non costituisce, nell’opinione della Corte, un ostacolo per l’applicabilità del nuovo criterio di ricevibilità. Affermare il contrario impedirebbe alla Corte di rigettare qualsiasi domanda, quand’anche insignificante, riguardante le allegate violazioni imputabili ad un’autorità nazionale di ultima istanza. La Corte ritiene che un tale approccio non sarebbe né appropriato né conforme all’oggetto e allo scopo della nuova disposizione. La Corte conclude nel senso che la causa del ricorrente è stata debitamente esaminata da un tribunale nazionale in conformità all’articolo 35 § 3 (b). D. Conclusioni Alla luce di quanto detto sopra, la Corte ritiene che il presente ricorso deve essere dichiarato irricevibile in conformità all’articolo35 § 3 (b) della Convenzione, come modificata dal Protocollo n°14. Questa conclusione evita la necessità di esaminare se il ricorso rispetti le altre condizioni di ricevibilità. Per queste ragioni, la Corte all’unanimità Dichiara il ricorso irricevibile. 7 Copyright © 2010 UFTDU DECISIONE KOROLEV c. RUSSIA Søren Nielsen Cancelliere Christos Rozakis Presidente 8 Copyright © 2010 UFTDU