le consegne di beni in conto visione

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le consegne di beni in conto visione
 Circolare N. 37
Area: TAX & LAW
Periodico plurisettimanale
19 maggio 2009
LE CONSEGNE DI BENI IN CONTO VISIONE
Nella pratica commerciale è piuttosto frequente il ricorso alle consegne di beni in conto prova o
visione. Tale tipologia contrattuale prevede che il passaggio della proprietà, a prescindere dalla
consegna del bene, si perfezioni a seguito della dichiarazione di gradimento del compratore.
Al fine di superare la presunzione di cessione dei beni, occorre emettere un DDT che specifichi la
natura non traslativa del trasporto.
Ai fini IVA, l’operazione si considera effettuata nel momento in cui si producono gli effetti traslativi
e, comunque, entro un anno dalla consegna/spedizione dei beni.
ASPETTI CIVILISTICI
Il Codice Civile identifica esattamente le operazioni in esame (consegne in c/visione, c/prova, con
riserva di gradimento) nelle seguenti fattispecie:
⇒
vendite con riserva di gradimento (art. 1520, C.C.);
⇒
vendite a prova (art. 1521, C.C.).
Tali ipotesi contrattuali prevedono che gli effetti traslativi (o costitutivi) si producono in un momento
successivo rispetto alla consegna o spedizione dei beni.
Nella prassi dette operazioni “sospese”, presuppongono un accordo tra le parti nel quale vengono
stabiliti il prezzo delle merci, le modalità di consegna/spedizione e pagamento, oltre ad un termine
entro il quale l’acquirente deve:
ƒ
ƒ
optare per l’acquisto di quanto ricevuto ovvero
restituire la merce.
TRATTAMENTO IVA
L’art. 6, DPR 633/1972, disciplina il momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA, ossia il
momento a partire dal quale un’operazione diviene rilevante ai fini IVA e, quindi:
⇒
l’imposta diviene esigibile;
⇒
in capo al soggetto passivo IVA (cedente o prestatore del servizio) sorgono gli obblighi
stabiliti dalla disciplina IVA (fatturazione, registrazione, liquidazione e versamento
dell’imposta).
In particolare, in base al citato art. 6, DPR 633/1972, il momento di effettuazione dell’operazione è
così individuato:
CESSIONE DI BENI MOBILI
(fattura immediata)
CESSIONE DI BENI MOBILI
(fattura differita)
Ö
Ö
al momento della consegna/spedizione
entro il 15 del mese
consegna/spedizione
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successivo
alla
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Tuttavia, “(…) le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente (…) si
considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni
mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.”
Rientrano appunto in tali ipotesi, le consegne di beni effettuate in conto prova o visione,
contraddistinte da uno specifico accordo tra le parti in base al quale il ricevente, dopo aver preso
visione del bene o averlo provato per un determinato periodo di tempo, può decidere o meno di
acquistarlo.
TRASFERIMENTO DELLA
PROPRIETÀ
si verifica
soltanto nell’ipotesi in cui il ricevente decida di trattenere il bene
stesso
In questi casi, il momento di effettuazione dell’operazione coincide con il momento in cui si
perfeziona l’accordo di acquisto del bene, considerando comunque che, decorso un anno dall’atto
di consegna del bene in conto prova/visione, la cessione si considera comunque effettuata.
CESSIONI DI BENI IN CONTO PROVA
O CONTO VISIONE
Ö
alla
conferma
dell’acquisto,
comunque
decorso 1 anno dalla consegna/spedizione
GLI ADEMPIMENTI
Esaminiamo gli adempimenti richiesti dalla normativa IVA in capo al cedente.
EMISSIONE DEL DDT
Al fine di superare la presunzione di cessione, al momento della consegna/spedizione del bene è
necessario emettere un DDT o un documento analogo (lettera di vettura, polizza di carico, ecc.).
Infatti, come peraltro confermato dalla CM n. 225/E/1996, il documento di trasporto avente le
caratteristiche di cui all’art. 1, c. 3, DPR 472/1996, ossia:
ƒ
ƒ
ƒ
data e numero;
generalità dei soggetti coinvolti nell’operazione (cedente, cessionario, eventuale impresa di
trasporto);
descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti;
è idoneo a superare le presunzioni di cessione e di acquisto purché vengano rispettate le
condizioni pregiudiziali necessarie, quali:
1)
2)
espressa indicazione sul documento della causale (ad esempio, consegna c/visione,
c/prova, ecc.);
conservazione del documento stesso, sia da parte dell'emittente che del soggetto
destinatario.
In alternativa, la consegna dei beni a titolo non traslativo della proprietà può risultare da
un’apposita annotazione da cui risultino la natura, qualità, quantità dei beni e la causale di
consegna:
ƒ
ƒ
ƒ
sul libro giornale o altro libro tenuto ai sensi del Codice Civile;
su un apposito registro (ad esempio, registro dei beni in c/visione);
in uno dei registri previsti dalla normativa IVA (registro IVA vendite, acquisti o corrispettivi).
In questo caso non è previsto un termine entro il quale effettuare le predette annotazioni;
tuttavia, è consigliabile provvedervi tempestivamente, per evitare la presunzione di vendita
per i beni non ancora annotati.
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Qualora la merce non venga acquistata, è necessaria l’emissione di un DDT con l’indicazione della
causale “Restituzione beni in conto prova (o conto visione)”.
EMISSIONE DELLA FATTURA
La fattura di vendita deve essere emessa:
⇒
⇒
in caso di mancata restituzione dei beni al termine del periodo concordato con la
controparte per la prova/visione degli stessi;
in ogni caso, decorso un anno dalla consegna.
La Example Srl consegna il 19.5.2009 un campionario di merce in c/visione con accordo di
acquisto o restituzione entro il 31.5.2009. La conferma dell’acquisto perviene il giorno
30.5.2009.
Alla consegna dei beni, la Example Srl emette DDT con causale “Consegna campionario in
c/visione sino al 31.5.2009”. In data 30.5.2009, al ricevimento della conferma di acquisto, la
Example Srl emette fattura. La relativa IVA confluirà nella liquidazione IVA del mese di
maggio.
nessuna
rilevanza
IVA
nessuna
rilevanza
IVA
conferma acquisto o decorso
1 anno dalla consegna
rilevanza
IVA
BENI IN CONTO
PROVA/VISIONE
consegna
restituzione
emissione
DDT
emissione
DDT
emissione
fattura
OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE
Le operazioni in esame trovano applicazione anche nell’ambito della disciplina intracomunitaria.
Esaminiamo i relativi adempimenti:
1)
2)
emissione di DDT con causale “conto visione”;
tenuta e relativa annotazione della movimentazione dei beni nel registro di carico e scarico,
obbligatorio ai sensi dell’art. 50, c. 5, DL 331/1993.
Si ricorda che gli elenchi INTRASTAT devono essere presentati solo in caso di cessione
della merce, con riferimento al periodo di registrazione della relativa fattura di vendita. ■
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