regolamento informatore comunale

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regolamento informatore comunale
COMUNE DI LEGGIUNO
Provincia di Varese
REGOLAMENTO
PER LA REDAZIONE E LA PUBBLICAZIONE
DELL’INFORMATORE COMUNALE
Articolo 1
ISTITUZIONE DELL’INFORMATORE
1. Il periodico comunale denominato “Informatore Comunale”, istituito con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 25 del 24 Luglio 2001, esecutiva ai sensi di legge, è il mezzo di
informazione dell’Amministrazione Comunale, al fine di consentire la partecipazione dei
cittadini all’attività amministrativa ed alla vita istituzionale, sociale e culturale di Leggiuno.
2. L’Informatore del Comune di Leggiuno ha quale finalità istituzionale e sociale quella di
informare i cittadini sugli atti ed avvenimenti più significativi della vita amministrativa,
sociale, culturale che interessano l’intera comunità. In esso sono, inoltre, inserite tutte le
informazioni utili inerenti servizi ed attività delle realtà presenti sul territorio comunale.
Articolo 2
CARATTERE DELLA PUBBLICAZIONE
1. La pubblicazione avrà un carattere tecnico – informativo sulla attività svolta dal Comune e
sui problemi di maggiore rilevanza per la comunità Leggiunese tramite le informazioni
trasmesse al Responsabile di Redazione da parte degli uffici comunali e dagli
amministratori.
2. Potranno essere, inoltre, pubblicate sul periodico “L’Informatore” interventi esterni da parte
di cittadini ed Associazioni. Tali interventi dovranno pervenire al Comitato di Redazione in
tempo utile per la pubblicazione.
Articolo 3
DIFFUSIONE
1. L’Informatore viene diffuso gratuitamente a tutte le famiglie residenti nel Comune di
Leggiuno.
2. L’Informatore avrà, in linea di massima, frequenza semestrale. A tale fine sul Bilancio di
Previsione verrà prevista la spesa per la pubblicazione oltreché le spese postali per la
spedizione del periodico.
3. Qualora ritenuto opportuno, sentito il Comitato di Redazione, potrà essere pubblicata
un’edizione straordinaria per particolari argomenti da trattare, connessi ad eventi
eccezionali riguardanti sempre la Comunità.
Articolo 4
COMITATO DI REDAZIONE
1. Il Comitato di Redazione è composto:
 dal Sindaco, o suo delegato, anche consigliere, membro di diritto;
 da n. 5 rappresentanti di cui n. 2 designati dalla minoranza in rappresentanza dei gruppi
consiliari, eletti dal Consiglio Comunale con voto palese.
2. Il Comitato di Redazione durerà in carica quanto l’organo che lo ha eletto.
3. Il Comitato di Redazione nominerà al proprio interno un Segretario con l’incarico di
verbalizzare le decisioni.
4. Il Comitato di Redazione è l’organo tecnico dell’Informatore Comunale ed, in tal senso, ne
garantisce la miglior espressione giornalistica collaborando in generale con il Direttore per
ogni aspetto relativo alla realizzazione del periodico. In particolare:
a.
Realizza l’impostazione tipografica generale e del singolo numero;
b.
Imposta dal punto di vista tecnico il menabò di ogni numero;
c.
Verifica i contributi pervenuti dal punto di vista tecnico – giornalistico;
d.
Provvede direttamente alla stesura di articoli richiesti dal Direttore;
e.
Segue tutta la fase di impaginazione e stampa del notiziario comunale correggendo
le bozze e tenendo costantemente informato il Direttore con cui, di concerto,
autorizza definitivamente la tipografia per la stampa di ogni numero.
Articolo 5
ATTIVITA’ DEL COMITATO DI REDAZIONE
1. Il Comitato di Redazione avrà il compito di
 autorizzare la pubblicazione degli articoli che perverranno da cittadini residenti o da
Associazioni operanti nel territorio del Comune, purché aventi una rilevanza
generale ed attinenti ai problemi della cittadinanza;
 collaborare ad ogni livello con il Direttore Responsabile;
 valutare la fondatezza degli articoli.
2. Le riunioni del Comitato di Redazione si svolgeranno presso i locali del Municipio.
L’adunanza sarà valida con la presenza della metà più uno dei componenti legittimati.
3. Le deliberazioni del Comitato di Redazione sono adottate con il sistema di maggioranza.
Articolo 6
ACCESSO ALL’INFORMATORE COMUNALE
1. All’Informatore Comunale possono, per la pubblicazione, accedere:
a.
il Sindaco
b.
gli Assessori
c.
i Consiglieri Comunali
d.
i Capigruppo Consiliari
e.
le Associazioni locali
f.
enti, istituzioni ed associazioni, non aventi fini di lucro, per illustrare manifestazioni,
dibattiti, incontri d ogni altro tipo di iniziativa che intendono promuovere
g.
cultori di storia, arte, letteratura relativamente a tematiche di interesse locale
h.
gruppi e/o partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale a condizione che gli
articoli siano proposti e sottoscritti da un Consigliere Comunale
i.
singoli cittadini limitatamente ad argomenti di interesse collettivo.
Articolo 6
CONTENUTI
1. L’Informatore potrà contenere i seguenti argomenti:
 attività dell’Amministrazione Comunale nelle sue espressioni istituzionali ed in
particolare del Consiglio, della Giunta e del Sindaco;
 programmi, progetti, iniziative ed interventi in via di approvazione o attuazione da
parte dell’Amministrazione Comunale;
 avvenimenti significativi della vita sociale, culturale e sportiva nel paese e dintorni;
 iniziative ei Enti ed Associazioni varie senza fine di lucro;
 avviso ed informazioni pratiche;
 scadenze legislative, amministrative, finanziarie, ecc.
2. Gli articoli, per poter essere pubblicati, devono essere consegnati con firma leggibile,
presso gli uffici comunali o al Comitato di Redazione, possibilmente in formato elettronico.
Articolo 7
DIRETTORE RESPONSABILE
1. Responsabile del notiziario è il Direttore Responsabile.
2. Il Direttore Responsabile può essere individuato tra gli iscritti all’Albo dei Giornalisti con
incarico professionale ovvero può essere nominato nella persona del Sindaco, di un
Assessore o di un Consigliere Comunale, previa iscrizione nell’apposita sezione speciale
dell’Albo dei Giornalisti).
3. Per la realizzazione dell’Informatore Comunale, il Direttore Responsabile coordinerà il
Comitato di redazione assicurando la completezza, l'imparzialità e la legalità
dell'informazione.
4. Il Direttore Responsabile
a.
assume ogni responsabilità civile e penale relativamente al contenuto della
pubblicazione;
b.
convoca e presiede le riunioni del Comitato di Redazione;
c.
designa i collaboratori;
d.
ha il diritto di impedire, sentito il Comitato di Redazione, la pubblicazione di articoli o
parti di essi quando questi risultino non confacenti allo spiriti del notiziario, travisino
significativamente la realtà dei fatti, ledano le istituzioni pubbliche e rechino
giovamento, anche in maniera involontaria, ad attività promozionali di carattere
commerciale;
e.
esamina ed approva la stesura finale del notiziario.
Articolo 8
STAMPA
1. Per la stampa dell’informatore comunale ci si rivolge, ad una tipografia avente i requisiti
idonei.
Articolo 9
RESPONSABILITA'
1. Per quanto riguarda la responsabilità civili e penali di quanto espresso sull'informatore e in
merito a qualsiasi controversia, si rimanda alle norme vigenti sulla Stampa.
Articolo 10
FINANZIAMENTI
2. Nel Bilancio di previsione del Comune deve essere annualmente iscritto un capitolo di
spesa per finanziare tutti gli oneri derivanti dalla pubblicazione dell'informatore comunale.
3. E' comunque possibile finanziare tali oneri, anche parzialmente, attraverso inserzioni
pubblicitarie a pagamento sull'informatore.
4. Le tariffe differenti a secondo delle dimensioni nell'informatore sono le seguenti:
 pagina intera
 mezza pagina
 un quarto di pagina
 formato “biglietto da visita”
5. Le tariffe, a seconda della differenziazione di spazio come sopra definite, vengono stabilite
dalla Giunta Comunale.
6. Il Comitato di Redazione, per ogni singola uscita, provvederà all'inserimento degli spazi
pubblicitari tenuto conto dell'ordine di arrivo al protocollo comunale delle richieste di
inserzione pubblicitarie. In ottemperanza del principio della parità di trattamento adotterà,
per l’inserimento pubblicitario,
la regola della rotazione tra i richiedenti qualora
pervengano una pluralità di richieste.
Articolo 11
ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO ED ENTRATA IN VIGORE
1. La Giunta comunale provvederà ad adottare provvedimenti necessari e conseguenti,
anche a carattere di indirizzo, per l'attuazione del presente regolamento ed in particolare
all'approvazione delle tariffe di cui al precedente punto.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di
approvazione.
Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 4 in data 01.02.2013.
La detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi dal 11.02.2013 al 26.02.2013,
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la
pubblicazione stessa, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del
regolamento approvato.
Il presente Regolamento è entrato in vigore il giorno 23.03.2013
Leggiuno, 23.03.2013
Il Segretario Generale
Cardillo Dr. Giuseppe