Esperto ANAPIC risponde- vizi di costruzione e responsabilità
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Esperto ANAPIC risponde- vizi di costruzione e responsabilità
Quesito: Vizi di costruzione e responsabilità. Buongiorno, Se l'impresa costruttrice dopo 4 anni dalla consegna degli alloggi fallisce lasciando vizi di costruzione evidenti, il condominio si può avvalere sull'agenzia che ha venduto l'immobile?oppure può avviare una mediazione con essa? Grazie ESPERTO ANAPIC RISPONDE: In riferimento al quesito "L'agenzia di mediazione immobiliare, in genere, è terzo soggetto rispetto al venditore e al compratore: si limita a mettere in contatto le persone che stipuleranno il contratto. Quindi, l'agenzia di mediazione non può essere chiamata a rispondere di difetti dell'immobile oggetto di compra-vendita immobiliare. Stando alle poche informazioni contenute nel quesito, si potrebbe desumere che l'immobile sia stato costruito dopo la data di entrata in vigore del DLgs 122/2005 che riguarda la tutela degli acquirenti di immobili da costruire. Pertanto, l'impresa costruttrice avrebbe dovuto rilasciare la cosiddetta polizza postuma decennale agli acquirenti. La particolarità della normativa citata, consiste nel fatto che è previsto che il costruttore debba stipulare una fidejussione a garanzia delle somme che riceve in corso d'opera (rimedio ai vari casi di fallimento che portavano gli acquirenti ad aver pagato la casa, ma a perderla a favore della banca che aveva concesso il mutuo al costruttore) e debba rilasciare all'acquirente una una polizza postuma decennale volta ad assicurare i danni contemplati dall'articolo 1669 c.c. Non essendo specificati, nel quesito, si evidenzia che i vizi per i quali opera la "postuma decennale" prevista dal succitato D.Lgs. 122/2005 sono in particolare i casi in cui la costruzione, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovini in tutto o in parte o, comunque, presenti evidente pericolo di rovina o gravi difetti. C'è da dire che la giurisprudenza applica l'articolo 1669 c.c. anche a fattispecie di minore rilievo come nel caso in cui i gravi difetti limitino in modo notevole la possibilità di normale godimento del bene. Ad esempio, la sentenza di Cassazione n. 8140/2004 considera tali le carenze costruttive, “anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria”."