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D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 62 - Definizioni
Si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi
destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni
altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del
proprio lavoro.
ALLEGATO IV
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
1. AMBIENTI DI LAVORO
1.1. Stabilità e solidità
1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo
di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle
caratteristiche ambientali.
1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.
1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la
chiara indicazione del carico massimo ammissibile per unità di superficie dei solai, espresso in
chilogrammi per metro quadrato di superficie.
1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della
stabilità del solaio.
1.1.5. L’accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di
impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l’impiego di
mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.
1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto
è possibile, fuori dell’orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere
dell’ambiente, oppure mediante aspiratori.
1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere
depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni
insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali
depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
1.2. Altezza, cubatura e superficie
1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al
lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle
che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;
1.2.1.2. cubatura non inferiore a m3 10 per lavoratore;
1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno
mq 2.
1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei
mobili, macchine ed impianti fissi.
1.2.3. L’altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o
delle volte.
1.2.4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l’organo di vigilanza competente per territorio
può consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati
mezzi di ventilazione dell’ambiente. L’osservanza dei limiti stabiliti dal presente punto 1.2 circa
l’altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che
occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a
giudizio dell’organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
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1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli
delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica
vigente.
1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il
normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e
rampe di carico
1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a
lavori
continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:
1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico
sufficiente,
tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività dei lavoratori;
1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria;
1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità;
1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per
ottenere condizioni adeguate di igiene.
1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché esenti da
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
1.13. Servizi igienico assistenziali
1.13.1. Acqua
1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione
dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.
1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua devono osservarsi le
norme igieniche atte ad evitarne l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie
1.13.2. Docce
1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il
tipo di attività o la salubrità lo esigono.
1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione
separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
1.13.2.3. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni
sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di
igiene.
1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
1.13.3. Gabinetti e lavabi
1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo,
degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e
dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile
a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso
diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi.
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:
1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai
dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti
in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
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REGOLAMENTO LOCALE D’IGIENE A.S.L. Milano
Capitolo 11
3.11.6. DOTAZIONE DI SERVIZI PER IL PERSONALE
I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privatezze
e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.
In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un
vano latrina con antibagno e lavabo.
L’antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come locale spogliatoio.
In tutti i casi in cui sia prevista assunzione di mano d’opera superiore a 3 unità si fa divieto di usare
l’antibagno come spogliatoio.
Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiori di 3, si dovranno prevedere
almeno due vani latrina con relativo antibagno.
La dotazione di servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà
essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoio per sesso di adeguata
superficie.
Ogni successivi 30 dipendenti, si dovrà prevedere un’ulteriore gabinetto.
Il numero totale di gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti in adeguato numero di
orinatoi.
I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo a turca.
3.11.7. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI IGIENICI
Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq 1; l’antibagno di superficie minima di mq 1;
laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l’antibagno come spogliatoio la superficie minima
di esso non sarà inferiore a mq 3.
I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari
requisiti di aero-illuminazione naturale diretta anche per l’antibagno usato come spogliatoio, essendo
ammissibile per la ventilazione forzata solo ove sia dimostrata una impossibilità tecnica alla prima
soluzione.
I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoio plurimi dovranno essere serviti da una piletta di scarico
sifonata.
Le pareti dei servizi igienici (latrina-antilatrina) devono essere piastrellate fino ad un’altezza di m 2; la
rubinetteria dovrà essere a comando preferibilmente non manuale.
GABINETTI E LAVABI
I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, di gabinetti e lavabi con acqua
corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
I gabinetti devono essere separati per donne e uomini.
Se i lavoratori sono più di dieci.
■ 1 wc + antibagno + 1 lavabo fino a 3 lav.
■ 2 wc + antibagno + 2 lavabi fino a 10 lav.
■ 3 wc + antibagno + lavabi + spogliatoi da 10 a 40 lav.
■ 1 wc ulteriore ogni 30 lavoratori
DOCCE
Docce sufficienti e appropriate devono essere messe a disposizione quando il tipo di attività lo esige
Devono essere previste docce separate per donne e uomini almeno 1 doccia con antidoccia, divise per
sesso, ogni 20 potenziali utilizzatori
contemporanei (Reg. Loc. Ig. Tipo.)
IGIENE
Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare condizioni igieniche adeguate (art. 32 D.LGS 626/94)
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