l`assistenza agli alunni con disabilità
Transcript
l`assistenza agli alunni con disabilità
L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ Maria Ramunno – Di rig ent e sco lastic a I .C./CTS " GAND HI " - Prato La Costituzione e il diritto di tutti gli alunni all'istruzione ◦ Art. 3 ◦ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale... ◦ E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d i ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese ◦ Art. 34 ◦ La scuola e' aperta a tutti I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Obbligo scolastico e formativo ◦ E’ obbligatoria l’istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di eta compresa tra i 6 e i 16 anni. ◦ L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età. ◦ L’istruzione obbligatoria è gratuita ◦ Questo vale per tutti gli alunni, nessuno escluso Evoluzione della legislazione sulla disabilità a scuola Oggi si parla di INCLUSIONE SCOLASTICA L. 104/92 ◦ Legge quadro sulla disabilità ◦ Gli alunni con disabilità hanno diritto: ◦ - ad un docente di sostegno, contitolare della classe, di supporto all'inclusione scolastica, della quale sono responsabili TUTTI i docenti della classe ◦ - ad un Piano Educativo Individualizzato (chiamato Piano di Inclusione scolastica nella provincia di Prato) redatto dal Gruppo di Lavoro per l'Handicap Operativo, del quale fanno parte la famiglia, il Neuropsichiatra infantile di riferimento, l'insegnante di sostegno, gli insegnanti di classe, ed eventuali operatori socio-assistenziali ◦ A livello di Istituto, deve essere presente un Gruppo di Lavoro per l'inclusione (ex GLHI) per ottimizzare la progettazione inclusiva della scuola Cosa si intende a scuola per "assistenza di base"? ◦ Non quella strettamente legata al percorso formativo, ma nel caso di alunni disabili anche in situazione di gravità dal punto di vista fisico, quella di carattere pratico, come ad esempio aiutare gli alunni ad accedere alla scuola e ad uscirne, a muoversi all'interno d i essa e ad usufruire dei servizi igienici e ad ed essere assistiti durante la mensa scolastica ◦ QUESTA ASSISTENZA E' DI ENORME IMPORTANZA E COSTITUISCE LA BASE PERCHÉ QUESTI ALLIEVI POSSANO ACCEDERE AL DIRITTO ALLO STUDIO, CHE LA COSTITUZIONE RICONOSCE A TUTTI GLI ALUNNI I compiti dei collaboratori scolastici sono definiti nella tabella A allegata al contratto: Area A: ◦ Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti. P resta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell'uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall'art. 47. I collaboratori scolastici, secondo quanto leggiamo nel CCNL, aiutano gli alunni disabili, qualora la loro disabilità lo richieda: ◦ ad accedere alle aree esterne alla struttura scolastica e a muoversi all'interno della stessa; ◦ a fruire dei servizi igienici; ◦ nella cura dell'igiene personale. ◦ Tali compiti, come prevede l'art. 47, saranno attribuiti e retribuiti sulla base di criteri e modalità definiti a livello d i contrattazione d'Istituto Art. 47 CCNL 2007/09 1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti: ◦ a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; ◦ b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilit à e nell’ambito dei profili professionali , comportano l’assunzione di responsabilit à ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio , necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa,come descritto dal piano delle attività. ◦ 2. La relativ a attribuzione è effettuata dal dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Le risorse utilizzabili, per le predette attività, a livello di ciascuna istituzio ne scolastica, sono quelle complessivamente spettanti, nell’ anno scolastico 2002-3, sulla base dell'applicazione dell’art. 50 del CCNI del 31.08.99. ◦ Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per l’assolvimento dei compiti legati all'assistenza alla persona, all’assistenza agli alunni diversamente abili e al pronto soccorso. Un po' di storia riguardo all'assistenza igienica e materiale ◦ DPR 24 Luglio 1977, n° 616 , oneri a carico dell’ente locale per l’assistenza scolastica Capo VI artt. 42 e 45 ◦ L. 104/ 92, art.13, c. 1: "L’integrazione scolastica si realizza ... anche attraverso: a) la programmazione coordinata d ei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da Enti Pubblici o privati. A tale scopo gli Enti Locali, gli organi scolastici, e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 142 dell’8/6/1990..."; comma 3: "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando ai sensi del DPR 616 e successive modificazioni l’obbligo per gli Enti Locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati". Dlgs 112 del 31.3.98, art. 139, C. 1 ◦ "Sono attribuiti alle Province, in relazione all’istruzione secondaria superiore e ai Comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:. ... c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio".. L. 3.5.99, n. 124, art. 8 ◦ Trasferimento del personale ATA degli Enti Locali alle dipendenze dello Stato - comma 2: "Il personale di ruolo di cui al comma 1, dipendente dagli enti locali in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della presente Legge, è trasferito nei ruoli del personale ATA statale ed è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali corrispondenti per lo svolgimento dei compiti propri dei predetti profili" ◦ D.M. 23/7/99 - Art. 7 - Trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato: "Il personale che passa dagli Enti Locali allo Stato per effetto del presente decreto sarà tenuto anche al mantenimento di tutti i preesistenti compiti attribuiti, purché previsti nel profilo statale". Quindi: ◦ Fino al 1999 questa assistenza era affidata ai dipendenti dei Comuni e delle Province (i"bidelli"). Con la L. 3 maggio 1999, n. 124 , questo personale e' transitato nei ruoli dello S tato, acquisendo la denominazione di collaboratori scolastici, ma mantenendo le funzioni previste d ai loro Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL), ivi compresa questa forma di assistenza. Intesa 12.9.2000 Miur, ANCI, UPI e OO.SS ◦ si limitava a richiamare il CCNL che stabiliva che tale personale, oltre alle altre mansioni, «poteva pure» svolgere l'assistenza igienica e materiale agli alunni con disabilità. ◦ Il termine poneva il problema dell’obbligatorietà o della volontarietà di tali mansioni Nota MIUR 30.11.2001 Prot. 3390 Vengono distinti tre livelli di assistenza agli alunni con disabilità: 1. livello didattico, relativo agli insegnanti specializzati per le attività di sostegno; 2. livello educativo, riservato agli assistenti per l’autonomia e la comunicazione (art. 13, c. 3 L. 104/92; 3. Livello materiale e igienico, svolto d ai collaboratori scolastici in forza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (v. CCNL 2007). Nota Miur Prot. 3390/2001 Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze d i particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e d a remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001). Funzioni aggiuntive ◦ A tal fine, il Dirigente scolastico dovrà attivare le procedure previste dall’articolo 50 e dall’allegato 7 del CCNI 98-01 per l’attribuzione delle funzioni aggiuntive sulla base delle domande presentate, tenendo conto anche di quanto previsto dall’Intesa citata, che individua come esigenza prioritaria l’assistenza agli alunni disabili. Per assicurare l’attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate sia insufficiente, si dovrà proced ere all’erogazione di specifici compensi, in base a quanto previsto dall’ultimo capoverso della TAB. D citata e dal punto 3 dell’Intesa sopra indicata”. Problema: ◦ La Nota Ministeriale prot. n. 3390/2001 differenziava le diverse mansioni ◦ MA, come l'Intesa del 2000, anche la nota non risolveva l’equivoco circa l’obbligatorietà o la volontarietà di tali mansioni. In sede di rinnovo del CCNL del 24 luglio 2003: ◦ Il Ministero ha introdotto, d’accordo con le OO.SS., gli articoli 46 e 47 e la Tabella A allegata, nei quali veniva ridefinito il profilo professionale dei collaboratori scolastici, distinguendo tra attività di assistenza materiale, consistente nell’accompagnamento degli alunni con disabilità da fuori a dentro la scuola e nei locali della scuola, e attività di cura dell’igiene personale e di accompagnamento ai servizi igienici. ◦ Distinte due tipologie di mansioni: assistenza materiale e cura dell’igiene personale e accompagnamento ai servizi igienici ◦ La prima tipologia è quella di tutti i collaboratori e rientra nel loro ordinario mansionario, l’accompagnamento deve e può essere svolto da qualsiasi collaboratore scolastico. ◦ La seconda tipologia richiedeva un corso di formazione e dava accesso ad un incremento della retribuzione, con effetto anche ai fini previd enziali, a seguito di incarico specifico da parte del Dirigente scolastico. CCNL del 29 novembre 2007 ◦ Tale normativa è stata ribadita dagli articoli 46, 47 e Tabella A ◦ LIMITE CCNL 2007: stabilisce che formazione e aggiornamento sono un diritto, ma non contemporaneamente un dovere dei lavoratori della scuola, per cui: - Può capitare che i collaboratori scolastici si rifiutino di frequentare i corsi formativi e conseguentemente di svolgere le mansioni di assistenza igienica - quindi, nell'evenienza che tutti i collaboratori scolastici comunichino il loro rifiuto, la Scuola non sarebbe in grado di assicurare la qualità del servizio scolastico rivolta a tutte le tipologie di alunni e il diritto all'istruzione, costituzionalmente garantito - La famiglia potrebbe denunciare il Dirigente, responsabile dell'Istituzione scolastica, per omissione di atti di ufficio e mancata assistenza a minori Cosa succede in questo caso Il Dirigente convoca un’assemblea sindacale d el personale ausiliario e, acquisito il rifiuto di tutti a seguire i corsi di aggiornamento e svolgere tali mansioni, emana ordini di servizio con i quali attribuisce questi compiti ad almeno un collaboratore e una collaboratrice, nel rispetto del genere degli alunni. Se il personale e i sindacati ricorrono al Giudice del Lavoro, quest'ultimo potrà constatare la legittimità del provved imento e quindi verranno convalidati eventuali provvedimenti disciplinari irrogati dal Dirigente scolastico ◦ Sulla questione è intervenuto l'Avv. Nocera, già vicepresidente nazionale della F I S H federazione italiana per il superamento dell'handicap " Ribadisco che il compito dell'assistenza igienica è d ei Collaboratori e delle Collaboratrici scolastiche, che debbono ricevere l'incarico dal Dirigente scolastico".