reddito protetto plus
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POLIZZA “REDDITO PROTETTO PLUS” Contratto di assicurazione infortuni, malattia e perdita pecuniaria (ed. maggio 2012) INFORMAZIONI PRINCIPALI QUALI COPERTURE PREVEDE IL PRODOTTO SCELTO? Reddito Protetto Plus e’ il prodotto assicurativo appositamente studiato per i clienti American Express, in collaborazione con la Compagnia di assicurazioni Cigna, che permette di tutelarsi in caso di perdita del lavoro o di impossibilita’ all’attivita’ lavorativa erogando nei casi previsti dalla copertura prescelta un indennizzo per far fronte alle spese di tutti i giorni. La polizza è cumulativa con qualsiasi altra assicurazione in suo possesso. L’addebito del premio assicurativo è automatico su Carta American Express. CHI È AMEX BROKER ASSICURATIVO? È una società del gruppo American Express che propone polizze assicurative appositamente studiate per i clienti American Express. Regolarmente iscritto nel registro unico italiano degli intermediari di assicurazione e riassicurazione, svolge un’attività di mediazione assicurativa tra i clienti di American Express e le compagnie di assicurazione partner, dedicando un costante impegno nel fornire un servizio completo e trasparente. CHI È CIGNA? Cigna è una multinazionale leader nella vendita di assicurazioni e servizi finanziari con più di 200 anni di professione alle spalle. In Cigna abbiamo creato una cultura basata su valori condivisi che sono: Attenzione al Cliente, Prontezza, Rispetto, Integrità e Eccellenza competitiva, come il nostro punto di forza. COSA FARE PER ATTIVARE LE GARANZIE? La polizza Reddito Protetto Plus è già attiva e tutte le prestazioni e i servizi sono garantiti da Cigna a partire dal giorno successivo a quello della sua adesione telefonica. La invitiamo comunque ad inviare a Cigna una copia firmata del Certificato personale di assicurazione allegato alla presente documentazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. POLIZZA REDDITO PROTETTO PLUS QUALI VANTAGGI • Indennizzo assicurato fino a 40.000 Euro, in caso di morte a seguito di infortunio; •Indennizzo assicurato fino a 40.000 Euro, in caso di invalidità permanente totale a seguito di infortunio; • Indennizzo mensile, variabile in base al piano prescelto, in caso di perdita di impiego; COME ACCEDERE AI SERVIZI È semplice. In caso di necessità, non dovrà fare altro che contattare: Numero verde • Ricevere Informazioni sulle garanzie prestate • Comunicare variazioni anagrafiche Servizio Clienti Cigna Lunedì-Venerdì 9:00-17:30 800 146 063 • Denunciare sinistri Fax: 800 227 708 E-mail: [email protected] • Recedere dal contratto Dall’estero: + 39 02 36026091 TABELLA DELLE GARANZIE E DEGLI INDENNIZZI PRESTAZIONI ASSICURATE INDENNIZZI Piano B Piano C Piano D Piano E Piano F Indennizzo per Perdita di Impiego (ove applicabile) (Art.1.5 delle Condizioni di Assicurazione) € 300 mensili € 400 mensili € 500 mensili € 700 mensili € 900 mensili Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea (Art.1.3 delle Condizioni di Assicurazione) € 300 mensili € 400 mensili € 500 mensili € 700 mensili € 900 mensili Indennizzo per Ricovero Ospedaliero (ove applicabile) (Art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione) € 300 mensili € 400 mensili € 500 mensili € 700 mensili € 900 mensili Indennizzo per Decesso a seguito di Infortunio (Art.1.1 delle Condizioni di Assicurazione) € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 Indennizzo per Invaliditá Totale Permanente (Art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione) € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 INFORMAZIONI SULL’INTERMEDIARIO • Indennizzo mensile, variabile in base al piano prescelto, in caso di ricovero ospedaliero; INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI • Indennizzo mensile, variabile in base al piano prescelto, in caso di inabilità totale temporanea al lavoro. Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. 30 Giugno 2003, n.196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” desideriamo informarla che: DURATA DELL’ASSICURAZIONE La sua copertura assicurativa e’ attiva dalla mezzanotte del giorno della sua adesione telefonica. Il contratto di assicurazione e’ emesso a tempo inderminato ed e’ valido per periodi di assicurazione ricorrenti in base alla frequenza di pagamento da lei scelta. Il contratto puo’ essere disdetto in qualsiasi momento come riportato all’interno di questo Fascicolo Informativo. 1. Amex Broker Assicurativo Srl è una Società del gruppo American Express che effettua intermediazione assicurativa a favore dei Titolari di Carta American Express nel rispetto della vigente normativa. 2. In caso di adesione alle offerte proposte da Amex Broker Assicurativo Srl, i dati personali raccolti verranno comunicati alla Compagnia di Assicurazione per consentire l’attivazione della relativa polizza e l’emissione del contratto. La Compagnia di Assicurazione rivestirà comunque la qualifica di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali stessi ai sensi di legge, provvedendo a tutte le informative ed adempimenti previsti per legge. 3. La raccolta e la comunicazione dei dati ha natura obbligatoria per permettere alla Compagnia di Assicurazione di assolvere agli obblighi contrattuali, pertanto non sarà possibile procedere all’attivazione della polizza in caso di mancato consenso al trattamento dei dati stessi. 1 / 13 4. La Compagnia di Assicurazione, ricevuti i dati da Amex Broker Assicurativo Srl, comunicherà ad American Express Service Europe Limited l’ordine per il pagamento dei premi assicurativi relativi alla polizza. American Express Service Europe Limited ed Amex Broker Assicurativo Srl, domiciliate per l’oggetto in Roma, Largo Caduti di El Alamein, 9, sono quindi Titolari dei rispettivi trattamenti come anzi descritti. Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Ufficio Compliance di American Express Service Europe Limited, domiciliato, per la carica, come sopra. 5. Il Cliente potrà sempre esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, fra cui; chiedere quali sono i suoi dati personali trattati da Amex Broker Assicurativo Srl, chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati che lo riguardano, nonché opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano. VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA Nel rispetto della vigente normativa in materia di intermediazione assicurativa (Regolamento ISVAP n° 5/2006 e relative modifiche) Amex Broker Assicurativo Srl ha adempiuto l’obbligo di raccogliere informazioni per valutare l’adeguatezza del prodotto proposto. Le parti prendono quindi atto che il contraente non si trova nelle condizioni di esclusione riportate nell’Art. 3 della Nota Informativa. ESCLUSIVITÀ DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO La qualità di Titolare di Carta di Credito American Express è condizione indispensabile per poter aderire alla polizza Reddito Protetto Plus. LA COMPAGNIA ASSICURATIVA: Cigna Life Insurance of Europe S.A.-N.V. CHI SIAMO La polizza Reddito Protetto Plus è realizzata da Cigna una multinazionale leader nella vendita di assicurazioni e servizi finanziari con più di 200 anni di professione alle spalle. Cigna Corporation con oltre 30.000 dipendenti in tutto il mondo, è una delle organizzazioni leader a livello mondiale del ramo assicurativo e dei servizi finanziari. Nata negli Stati Uniti, Cigna ha visto negli anni una crescita e un cambiamento dai quali oggi milioni di persone in tutto il mondo possono trarre beneficio, grazie ai piani assicurativi sanitari, odontoiatrici, vita, infortuni e invalidità. Oggi, Cigna Corporation fornisce assicurazioni a più di 65 milioni di persone in tutto il mondo. La struttura attuale di Cigna si deve alla fusione avvenuta nel 1982 tra Connecticut General Life Insurance Company (CG), fondata nel 1865 ad Hartford, e la Insurance Company of North America (INA), fondata nel 1792 a Philadelphia. Il nome Cigna è nato dalla combinazione delle sigle di entrambe le società. In Europa Cigna si è posizionata al vertice del marketing diretto grazie alla proposta di prodotti innovativi e con premi convenienti, offrendo soluzioni nel ramo vita, infortuni, sanitario, invalidità e protezione del credito. CIGNA IN ITALIA Cigna ha iniziato la sua attività in Italia nel 1998 come assicurazione dei rischi industriali. Da allora ha diversificato i suoi prodotti fornendo assicurazioni vita, infortunio e malattia a persone fisiche attraverso canali di marketing diretto. Cigna è stata la prima compagnia ad introdurre in Italia una copertura individuale interamente ed esclusivamente dedicata alle cure dentali. La missione di Cigna è tutelare la salute, il benessere e la sicurezza 24 ore al giorno in tutto il mondo. In Cigna abbiamo creato una cultura basata su valori condivisi che guidano ogni singola parte della nostra attivita’ e dell’interazione con i nostri Clienti. • Attenzione al Cliente. Ci prendiamo cura delle necessità dei nostri Clienti e ci impegniamo a soddisfare ogni loro esigenza. • Prontezza. Operiamo con rapidità e diligenza, perchè il successo di Cigna dipende dalle nostre decisioni, azioni e risultati. • Rispetto. Nei nostri uffici diamo valore alle diversità, all’innovazione e alle nuove idee. • Integrità. Gestiamo ogni attività con onestà e trasparenza. • Eccellenza competitiva. La soddisfazione dei nostri Clienti è la nostra prerogativa, l’eccellenza il nostro punto di forza. POLIZZA “REDDITO PROTETTO PLUS” Contratto di assicurazione infortuni, malattia e perdita pecuniaria (ed. maggio 2012) FASCICOLO INFORMATIVO Il presente Fascicolo Informativo, composto da: • Glossario; • Nota informativa; • Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione, leggere la Nota Informativa. Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V. Rappresentanza Generale per l’Italia Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano P. IVA 12388200151 N. Iscr. Reg. Imprese: MI-1997/1544708 Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V. Avenue de Cortenbergh, 52 1000 Bruxelles - Belgio Numero di registrazione RPM-RPR: Bruxelles 0474.624.562 GLOSSARIO ASSICURATO - la persona fisica che risieda in Italia, il cui interesse è coperto dall’assicurazione. ASSICURATORE, Cigna - Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V., Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, P.IVA: 12388200151, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano MI-1997/1544708, numero di iscrizione nell’Elenco I annesso all’Albo Imprese dell’ISVAP I.00021, che assume il rischio e si obbliga al pagamento dell’Indennizzo per le coperture Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea e Ricovero Ospedaliero (“Cigna Life”). Cigna Europe Insurance Company of Europe S.A.-N.V., con sede legale in Bruxelles, Belgio, Avenue de Cortenbergh, 52, numero di iscrizione nell’Elenco II annesso all’Albo Imprese dell’ISVAP II.00316, che assume il rischio si obbliga al pagamento dell’Indennizzo per la copertura ‘Perdita di Impiego’ (“Cigna Europe”). BENEFICIARIO - la persona fisica, indicata dall’Assicurato o determinata in base alla legge, che ha diritto di ricevere l’Indennizzo in caso di Decesso per Infortunio dell’Assicurato. CARENZA (o anche “Periodo di Carenza”) - il periodo di tempo immediatamente successivo alla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative durante il quale le coperture assicurative per Inabilità Totale Temporanea al lavoro e Perdita di impiego non sono efficaci. CONDIZIONE PRE-ESISTENTE - ogni malattia, infermità o relativo sintomo, possibile lesione o altra condizione di salute dell’Assicurato che si siano manifestate in un qualunque momento antecedente alla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative. In ogni caso, si considererà sussistente una Condizione Pre-esistente quando, prima della Data di Efficacia delle Coperture Assicurative: 2 / 13 • un Medico ha prescritto all’Assicurato di effettuare una cura o una visita specialistica o un controllo in relazione a una malattia o a un infortunio o a sintomi ad essi relativi; • l’Assicurato ha avuto motivo di sospettare l’esistenza di una malattia o di una lesione che avrebbe condotto una persona normalmente diligente a sottoporsi a una visita o a esame medico; • l’Assicurato aveva sintomi o segni evidenti di una malattia o di una lesione a prescindere dal fatto che egli potesse essere a conoscenza di ogni possibile relazione tra tali sintomi o segni e una particolare malattia. INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA - la perdita temporanea in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa. CONIUGE - la persona che abbia contratto matrimonio con il Contraente, purché non legalmente separata o divorziata, ovvero il convivente more uxorio purché inserito nello stato di famiglia del Contraente. LAVORATORE AUTONOMO - la persona fisica che nell’anno precedente la Data di Efficacia delle Coperture Assicurative abbia presentato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) una dichiarazione: • che escluda la percezione di redditi da lavoratore subordinato; • che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli articoli 32 (reddito agrario), e/o 53 (redditi di lavoro autonomo), e/o 55 (redditi di impresa), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, e/o redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone; e a condizione che la persona fisica continui a svolgere alla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative e durante la vigenza del contratto dia assicurazione le attività, o una delle attività, produttive dei redditi di cui sopra. CONTRAENTE - la persona fisica che stipula il contratto di assicurazione e che è tenuta a pagare il premio. DATA DI ADDEBITO - la data in cui il Premio sarà addebitato sullo Strumento di Pagamento. Essa corrisponde al giorno di ciascun mese in cui Cigna provvede all’addebito secondo le proprie modalità operative. Se tale giorno non è presente nel mese di riferimento, la Data di Addebito sarà l’ultimo giorno del mese. DATA DI EFFICACIA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE - la data indicata sul Certificato di assicurazione che coincide con le ore 24 (ventiquattro) del giorno stesso in cui la Società ha raccolto la volontà del Contraente di aderire alla presente polizza: a partire da tale momento, la Società garantisce all’Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto. DATA DI EFFICACIA DEL CONTRATTO - la data a partire dalla quale il contratto si intende stipulato e perfezionato e che coincide con la mezzanotte del 1° (primo) giorno del secondo mese successivo alla data di efficacia delle coperture assicurative riportata sul Certificato di assicurazione. DATA DI RINNOVO - ogni ricorrenza del Contratto successiva alla Data di Efficacia del Contratto. DECESSO PER INFORTUNIO - la perdita delle funzioni vitali dell’Assicurato, ufficialmente certificata da un Medico secondo quanto previsto dalle procedure applicabili in base alla legge, causata da Infortunio e verificatasi entro 180 (centottanta) giorni dal giorno in cui è avvenuto l’Infortunio. ETÀ DELL’ASSICURATO - gli anni di età compiuti dall’Assicurato alla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative, ovvero, alla Data di Rinnovo. ETÀ DI ADESIONE - l’età anagrafica a partire dalla quale e fino alla quale un individuo può aderire al contratto di assicurazione. ETÀ MASSIMA ASSICURABILE - l’età anagrafica a partire dalla quale le coperture assicurative cessano automaticamente di essere efficaci per l’Assicurato. FRANCHIGIA (o anche “Periodo di Franchigia”) - il periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile ai termini delle Condizioni Generali di Assicurazione, l’Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo. GUERRA - qualsiasi conflitto armato, anche se non ufficialmente definito “guerra” o altra attività belligerante simile alla guerra, compreso l’uso di forze armate da parte di qualsiasi Stato per scopi economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali o religiosi. INDENNIZZO - L’importo che l’Assicuratore pagherà all’Assicurato / Beneficiario per i casi di Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero e Perdita di impiego. INFORTUNIO - l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna verificatosi durante l’efficacia del contratto di assicurazione che abbia come conseguenza diretta e immediata lesioni fisiche, indipendenti da ogni altra causa, oggettivamente constatabili nei 180 giorni successivi alla data in cui l’evento si verifica. INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE - la perdita definitiva e irrimediabile, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato si svolgere un qualsiasi lavoro proficuo e reddituale, indipendentemente dalla normale attività svolta: tale Invalidità Totale Permanente verrà riconosciuta qualora sussistano postumi di invalidità in misura pari al 70% della capacità lavorativa generica valutata in base alla tabella annessa al DPR 1124/1965 (per l’industria) ed eventuali successive integrazioni. MALATTIA - ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. clinicamente ed oggettivamente constatabile, fatta eccezione per i casi di esclusione previsti dalle presenti Condizioni Generali di Assicurazione. MEDICO - un soggetto, diverso dall’Assicurato, da un suo socio in affari o da un membro prossimo della sua famiglia, laureato in medicina in una università, legalmente abilitato all’esercizio della professione e iscritto presso il competente albo professionale del Paese in cui fornisce le proprie prestazioni. NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA - l’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato immediatamente prima del Sinistro con carattere di abitualità e prevalenza, ovvero qualsiasi attività similare che l’Assicurato potrebbe svolgere in ragione della sua esperienza, istruzione e capacità. Nel caso in cui l’Assicurato sia un Lavoratore Autonomo, la Normale Attività Lavorativa sarà l’attività svolta in proprio che l’Assicurato ha intrapreso o svolgeva prima del verificarsi del Sinistro o un’attività simile per la quale l’Assicurato sia qualificato in base alla sua capacità, istruzione, formazione ed esperienza. OSPEDALE - un istituto pubblico o privato legalmente autorizzato alla cura di malattie o lesioni corporee in favore delle persone ivi ricoverate, fornito di attrezzature idonee per effettuare servizi diagnostici e interventi chirurgici. L’istituto in questione deve garantire la presenza di un medico 24 ore al giorno e offrire, al tempo stesso, servizi di assistenza infermieristica per almeno 24 ore al giorno. Il termine “Ospedale” non comprende: • istituti psichiatrici, istituti o enti destinati alla cura di malattie psichiatriche o psicologiche, ivi incluso il reparto di psichiatria di un Ospedale; • luoghi di residenza per anziani, istituti di riabilitazione per la cura di dipendenza da droghe o alcool, cliniche per trattamenti di idrologia medica o terapie naturali e riabilitative; • luoghi di convalescenza o di lungo degenza. PERDITA DI IMPIEGO - la perdita del posto di lavoro a causa del licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” – ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa – di cui alla seconda parte dell’art. 3, L. 604/1966. PERIODO DI EFFICACIA - il periodo che inizia alla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative o dalla Data di Rinnovo, definito in base alla frequenza di pagamento del premio scelta POLIZZA - il documento che prova il contratto di assicurazione per le coperture assicurative Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al lavoro e Ricovero Ospedaliero offerte da Cigna Life, e per la copertura assicurativa 3 / 13 Perdita di Impiego offerta da Cigna Europe, descritte nelle Condizioni Generali di Assicurazione. La Polizza comprende le Condizioni Generali di Assicurazione, il certificato di assicurazione, incluso ogni supplemento, appendice o allegato emessi a completamento o a modifica degli stessi. Sarà considerata parte integrante della Polizza anche qualsiasi dichiarazione resa dal Contraente o dall’Assicurato. PREMIO - l’importo dovuto dal Contraente quale corrispettivo per il contratto di assicurazione. Il premio comprende ogni tassa o imposta prevista dalla legge nel momento in cui il contratto è concluso. RESIDENZA - il luogo in cui l’assicurato ha la sua dimora abituale e in cui il suo documento di identità è stato ufficialmente rilasciato dalle competenti autorità. RICOVERO OSPEDALIERO - la permanenza dell’Assicurato in Ospedale, come sopra definito, purché vi sia indicazione della data di ingresso e del periodo di tempo durante il quale l’Assicurato rimane ricoverato, su indicazione di un Medico, e sotto il controllo e l’assistenza regolare di un Medico per almeno 24 ore consecutive. SCIOPERO - l’attività intenzionale di un lavoratore che comporti la volontaria interruzione, totale o parziale, delle mansioni ordinarie senza rispettare il normale orario di lavoro indicato dal datore di lavoro ovvero senza osservare le responsabilità connesse all’attività lavorativa. Le condotte sopra indicate verranno considerate come “Sciopero” anche se poste in essere contro provvedimenti legittimamente assunti dalle autorità costituite, inclusi, a tiolo esemplificativo, chiusura totale dell’impresa, riorganizzazione dello staff, ristrutturazione della attività o della organizzazione dell’impresa e altra attività di natura simile. SINISTRO - l’evento dannoso per cui sono concesse le coperture assicurative previste dal contratto di assicurazione. Tutte le conseguenze derivanti dal medesimo evento costituiscono un solo Sinistro. STRUMENTO DI PAGAMENTO - il conto corrente, la carta di credito o qualsiasi altro mezzo di pagamento designato dal Contraente e accettato dall’Assicuratore, che sia utilizzato per l’addebito del Premio o di altri importi eventualmente dovuti dall’Assicuratore all’Assicurato. Lo Strumento di Pagamento deve essere valido nel Paese in cui la copertura assicurativa è efficace e deve utilizzare l’Euro come valuta o, in alternativa, la valuta ufficiale del Paese in cui le prestazioni oggetto dell’assicurazione devono essere eseguite. TERRORISMO - tentativo o consumazione di qualsiasi delitto da parte di soggetti che appartengono, collaborano con o forniscono assistenza a bande armate, organizzazioni o gruppi, il cui obiettivo sia quello di sovvertire l’ordine istituzionale o precostituito per legge, ovvero di danneggiare gravemente, con l’uso della forza o della violenza, lo stato di pace di una o più nazioni, comunità o Stati, per motivi o perseguendo fini economici, razziali, nazionalisti, politici o religiosi. Verrà parimenti considerata quale atto di terrorismo qualsiasi conseguenza - diretta o indiretta dell’uso della forza o della violenza, o della minaccia compiuta con l’uso della forza o della violenza, volta a determinare danni alle cose o alle persone o sconvolgimenti di qualsiasi natura che comportino una minaccia o un pericolo per la vita umana, per la proprietà pubblica o privata o per la sicurezza dello Stato. In ogni caso sarà considerata atto di terrorismo qualsiasi condotta riconosciuta e qualificata come tale dall’ordinamento dello Stato in cui la condotta è stata posta in essere. TUMULTO - agitazione, tumulto o disordini normalmente causati dai cittadini contro organismi governativi o forze appartenenti a tali organismi. NOTA INFORMATIVA Relativa al contratto di assicurazione infortuni, malattia e perdita pecuniaria. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla sua preventiva approvazione. La presente Nota Informativa, parte integrante del Fascicolo informativo, viene consegnata al Contraente prima della Data di Efficacia del Contratto. Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere con cura la Nota informativa prima della Data di Efficacia del Contratto. PREMESSA: Le parole con lettera maiuscola avranno lo stesso significato descritto nel Glossario del presente Fascicolo Informativo a cui, pertanto, si rinvia. La presente nota informativa è redatta in conformità agli schemi di cui agli allegati 6, 7 e 8 del Regolamento ISVAP 35/2010 ed è composta da due parti: l’una riferita al contratto di assicurazione in relazione alle coperture assicurative Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al Lavoro e Ricovero Ospedaliero (come definite nel Glossario) prestate da Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V, Rappresentanza Generale per l’Italia, l’altra riferita al contratto di assicurazione in relazione alla copertura assicurativa Perdita di Impiego (come definita nel Glossario), prestata da Cigna Europe Insurance Company S.A. -N.V. Ciò in quanto le coperture assicurative prestate da Cigna Life e da Cigna Europe sono offerte congiuntamente. Lo schema di nota informativa utilizzato, pertanto, è quello predisposto dall’ISVAP ed è stato opportunamente adattato in considerazione delle caratteristiche del prodotto offerto. Poiché le coperture assicurative prestate da Cigna Life e da Cigna Europe sono offerte congiuntamente, il Contraente corrisponderà un Premio cumulativo in relazione alle coperture medesime. A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali: • sulla impresa che offre le coperture per Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al lavoro e Ricovero Ospedaliero: a. Le coperture assicurative per Decesso a seguito di Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al lavoro e Ricovero Ospedaliero sono prestate da Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A. – N.V., Rappresentanza Generale per l’Italia (“Cigna Life”); b. Sede legale: Avenue de Cortenbergh, 52, 1000 – Bruxelles (Belgio); c. Sede della Rappresentanza Generale per l’Italia: Piazza della Repubblica, n. 30, 20124, Milano; d. Telefono: 0032 2 740 2750; e-mail: [email protected]; e. Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento della Commission Bancarie, Financière et des Assurances, del 31 marzo 1981, n. 0938 , la società opera in Italia in regime di stabilimento, è iscritta nell’elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia ai sensi dell’art. 26 del Codice delle Assicurazioni Private con numero I.00021 ed è sottoposta al controllo dell’autorità di vigilanza belga, Commission Bancarie, Financière et des Assurances, Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, (Belgio). • sulla impresa che offre la copertura per Perdita di Impiego: a. La copertura assicurativa per Perdita di Impiego è prestata da Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V, (“Cigna Europe”); b. Sede legale: Avenue de Cortenbergh, 52, 1000 – Bruxelles (Belgio); c. Telefono: 0032 2 740 2750; e-mail: [email protected]; d. Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento della Commission Bancarie, Financière et des Assurances, del 18 giugno 2001, n. 2176, la società opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi, è iscritta nell’elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia ai sensi dell’art. 26 del Codice delle Assicurazioni Private con numero II.00316, ed è sottoposta al controllo dell’autorità di vigilanza belga, Commission Bancarie, Financière et des Assurances, Rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, (Belgio). 4 / 13 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa - In relazione a Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A.-N.V., si indica un patrimonio netto di euro 53.700.000 di cui euro 36.300.000 di capitale sociale ed euro 17.400.000 di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 130% (margine di solvibilità disponibile 27.200.00 euro; margine di solvibilità richiesto: 21.000.000). - In relazione a Cigna Europe Insurance Company, S.A.N.V., si indica un patrimonio netto di euro 25.800.000 di cui euro 12.500.000 di capitale sociale ed euro 13.300.000 di riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari all’845% (margine di solvibilità disponibile 27.400.000 euro; margine di solvibilità richiesto: 3.200.000). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il presente contratto di assicurazione, emesso con durata a tempo indeterminato, è valido per periodi di assicurazione ricorrenti definiti in base alla frequenza di pagamento del premio scelta e può essere disdetto dal Contraente in qualsiasi momento, restando inteso che il Contratto di Assicurazione rimarrà attivo per il periodo per il quale é stato corrisposto il premio di assicurazione. Oltre alla forma scritta, il Contraente ha facoltà di comunicare la propria volontà di recesso rivolgendosi telefonicamente al servizio clienti della Società, al numero verde dedicato, autorizzando l’operatore a registrare la richiesta di annullamento della polizza. Si segnala che il recesso comunicato in qualunque momento antecedente la Data di Rinnovo, tuttavia, non darà diritto alla restituzione del Premio eventualmente corrisposto. Resta, in ogni caso, impregiudicato l’obbligo di Cigna Life di prestare le coperture Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al lavoro e Ricovero Ospedaliero nonché l’obbligo di Cigna Europe di prestare la copertura assicurativa per Perdita di Impiego per tutto il periodo di tempo per il quale il Premio è stato pagato. Fermo restando quanto precede, il Contraente potrà scegliere la frequenza di pagamento del premio tra mensile, trimestrale, semestrale o in unica soluzione annuale. Cigna Life e Cigna Europe avranno il diritto di non rinnovare il contratto di assicurazione dandone comunicazione scritta al Contraente almeno 60 giorni prima della Data di Rinnovo. Informazioni aggiuntive sul contratto in relazione al collocamento a distanza del contratto di assicurazione (Regolamento ISVAP 34 del 19 marzo 2010) L’adesione del Contraente al contratto viene raccolta dall’Assicuratore tramite un intermediario abilitato, AMEX Broker Assicurativo. Il Contraente può in ogni momento chiedere di essere messo in contatto con un responsabile del coordinamento e del controllo delle attività di collocamento di contratti di assicurazione a distanza, direttamente o indirettamente incaricato dall’Impresa di Assicurazione contattando il numero 800 146 063, fax: 800 227 708 o scrivendo un’email all’indirizzo [email protected]. Il Contraente ha il diritto di scegliere e di modificare in qualsiasi momento, senza oneri, le modalità di ricezione e trasmissione della documentazione precontrattuale e contrattuale scrivendo a Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V., Servizio Clienti e Sinistri, Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano ovvero contattando il numero 800 146 063, fax: 800 227 708, delegata per tale finalità da Cigna Europe. L’Assicuratore chiede al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere il certificato di assicurazione (allegato al presente Fascicolo informativo), che prova la concessione delle coperture assicurative offerte da Cigna Life e da Cigna Europe, fermo restando che la mancata ritrasmissione di tale documento firmato dal Contraente non determina la inefficacia del contratto di assicurazione. Il certificato di assicurazione potrà essere ritrasmesso all’Assicuratore, a scelta del Contraente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. 3. Coperture assicurative offerte – Limitazione ed esclusioni Il contratto di assicurazione per le coperture assicurative Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al lavoro e Ricovero Ospedaliero, prestate da Cigna Life, e per la copertura assicurativa Perdita di Impiego, prestata da Cigna Europe, garantisce all’Assicurato il diritto al pagamento di un Indennizzo al verificarsi di un caso di Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al lavoro, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego per il periodo durante il quale il contratto è efficace, secondo quanto indicato nel certificato di assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo. Si rinvia agli artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, delle Condizioni Generali di Assicurazione per maggiore dettaglio. Avvertenza: le coperture assicurative prestate da Cigna Life e da Cigna Europe sono soggette alle seguenti limitazioni ed esclusioni: • l’adesione al contratto di assicurazione è riservata alle persone che alla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative abbiano l’età indicata nel certificato di assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo; • si segnala la presenza di un Periodo di Carenza e di Periodi di Franchigia nonché la applicazione di massimali per le prestazioni indennizzabili. Si rinvia, a tale proposito, all’articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione; • si segnala la presenza di un limite massimo di età assicurabile, indicato nel certificato di assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo. Tale limite di età comporta l’automatica cessazione di efficacia delle coperture assicurative prestate da Cigna Life e da Cigna Europe a partire dalla Data di Rinnovo successiva al raggiungimento dell’età massima assicurabile da parte dell’Assicurato. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, all’art. 6.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione; • si segnala l‘applicazione delle seguenti esclusioni e di conseguenza l’Indennizzo non verrá consegnato se l’Assicurato si trova nei casi seguenti in qualsiasi momento e per tutta la durata della polizza: • le coperture assicurative per Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al Lavoro e Ricovero Ospedaliero, prestate da Cigna Life, non operano e nessun Indennizzo sarà dovuto qualora il Sinistro sia causato da: 1. qualsiasi Condizione Pre-esistente; qualsiasi anomalia congenita e condizioni derivanti da tale anomalia; qualsiasi condizione derivante da un Infortunio occorso prima dalla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative; 2. l’uso, il rilascio o la dispersione di materiale nucleare che direttamente o indirettamente provochi reazioni nucleari o radiazioni o contaminazioni radioattive; la dispersione, l’applicazione o il rilascio di materiali patogenici o tossici, chimici o biologici; 3. guerra o qualsiasi atto di guerra, invasione, Terrorismo o attività terroristica, atto di nemico straniero, ostilità (sia che sia stata dichiarata guerra o meno), rivolta e/o Tumulto, Sciopero, guerra civile, ribellione, insurrezione, potere militare o usurpato; 4. l’assunzione di droghe e/o alcool da parte dell’Assicurato a meno che le droghe siano state debitamente prescritte e non siano assunte per la cura della dipendenza da droghe; 5. sindrome della Immunodeficienza Acquisita (AIDS) o qualsiasi complicazione associata all’infezione da Virus della sindrome da immunodeficienza umana (HIV) (per le finalità della Polizza, la definizione di AIDS è quella utilizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1987, o qualsiasi revisione della stessa; l’infezione si considererà contratta allorché esami del 5 / 13 sangue o altri esami rilevanti rivelino, secondo l’Assicuratore, o la presenza di HIV o di anticorpi di tale virus); 6. suicidio o tentato suicidio; lesioni auto-inferte sia in stato mentale normale che di alterazione psichica; qualsiasi atto che possa essere derivato da malattie mentali, disturbi psichiatrici o psichici, oppure causato da imprudenza o negligenza grave dell’Assicurato; 7. qualsiasi atto illecito dell’Assicurato o degli esecutori testamentari dell’Assicurato o dei suoi rappresentanti legali, curatori o tutori, del Beneficiario o degli eredi legittimi dell’Assicurato nel paese in cui si è verificato l’Infortunio; 8. la prestazione di un servizio nelle forze armate, sia in tempo di guerra, che di operazioni in qualsiasi senso relative alla guerra, sia per missioni di restaurazione dell’ordine pubblico. Al fine di evitare qualsiasi dubbio, il termine “forze armate” comprende qualsiasi forza di polizia di un determinato Paese; 9. epidemie; 10. il fatto che l’Assicurato svolga o si alleni a svolgere una delle seguenti attività: • immersioni o simili che comportino l’uso di equipaggiamento per la respirazione subacquea; • jet-skiing; • scalate o ascensioni alpinistiche; • speleologia; • paracadutismo, ogni tipo di volo planato o a vela, salto con l’elastico (bungee jumping); volo in mongolfiera, voli ultraleggeri (micro-lighting); • esplosioni di ogni tipo (compresi, ma non in via esclusiva, i fuochi d’artificio e petardi); • sport invernali escluso lo sci, snowboard, snowmobiling su pista; • sport professionali; • caccia; • corse sportive ad eccezione della marcia; • corride o ogni altra disciplina in cui siano coinvolti tori; • attività sportive dell’aria o qualsiasi attività aviatoria, se non nel caso in cui l’Assicurato viaggi quale passeggero pagante in un aeromobile che è predisposto e utilizzato da una compagnia aerea, o da una società di voli charter, che debba avere autorizzazione per l’esercizio della sua attività; • il fatto che l’Assicurato guidi o viaggi come passeggero in qualsiasi tipo di corsa automobilistica riferita a veicoli motorizzati, oppure guidi o viaggi come passeggero su motocicli per ragioni professionali o di lavoro. • la copertura assicurativa per Perdita di Impiego, prestata da Cigna Europe, non opera e nessun Indennizzo sarà dovuto nei seguenti casi: 1. prestazione d’opera interinale, occasionale, o di lavoro somministrato o stagionale o a progetto; 2. dimissioni dell’Assicurato; 3. licenziamento per “giustificato motivo”, come definito dalla prima parte dell’art. 3 L. 604/1966 determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro; 4. riduzione di personale notificata all’Assicurato entro 3 mesi dalla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative; 5. pensionamento o prepensionamento dell’Assicurato; 6. qualora l’Assicurato sia un Lavoratore Autonomo, un lavoratore subordinato con contratto di pubblico impiego ovvero un lavoratore subordinato del settore privato con una settimana lavorativa inferiore alle 25 ore; 7. qualora al momento della adesione alla polizza l’Assicurato era a conoscenza della imminente cessazione del rapporto di lavoro subordinato o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato. 4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità Avvertenza: poiché le prestazioni assicurate da Cigna Life e da Cigna Europe sono assunte senza alcun accertamento sanitario preventivo né sulla base di specifiche dichiarazioni dell’Assicurato al momento dell’adesione al contratto, ad eccezione della dichiarazione sull’età e sulla Residenza dell’Assicurato, raccolte dall’intermediario nel rispetto dell’obbligo di acquisire informazioni utili a valutare l’adeguatezza delle coperture proposte di cui al Regolamento ISVAP n° 5/2006, l’eventuale dichiarazione falsa su tali circostanze al momento dell’adesione al contratto può determinare l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1892 c.c. e ss. Si rinvia, per maggior dettaglio all’art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 5. Premi A fronte delle garanzie prestate da Cigna Life e da Cigna Europe, il Contraente deve corrispondere un Premio cumulativo, indipendente dalla età o dal sesso dell’Assicurato, secondo quanto indicato nel certificato di assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo. Il premio può essere pagato con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale, senza oneri aggiuntivi, tramite addebito automatico su carta di credito American Express intestata al Contraente. Nel caso in cui la carta di credito inizialmente indicata per pagamento venga meno, vige l’obbligo per il Contraente di comunicare all’Impresa di Assicurazione i dati della nuova carta per versamento del premio. Ove il Contraente non adempia agli obblighi relativi al pagamento del Premio, le coperture assicurative resteranno sospese fino alle ore 24:00 del giorno in cui il Premio verrà pagato all’Assicuratore, fermo restando il diritto di quest’ultimo di agire giudizialmente per il pagamento del Premio. Resta inteso che il contratto sarà risolto di diritto qualora Cigna Life e Cigna Europe nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il Premio è scaduto non agiscano per la riscossione. 6. Diritto di recesso Avvertenza: ai sensi dell’art. 67-duo decies del D.Lgs. 206/2005, il Contraente può esercitare il diritto di recesso e chiedere l’estinzione del contratto entro 30 giorni dalla data di efficacia del Contratto senza penale, contattando Cigna Life, che gestirà le richieste di recesso anche per conto di Cigna Europe, al numero 800 146 063, o inviando una raccomandata A/R a Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.N.V., Servizio Clienti e Sinistri, Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano. In tale ipotesi, il contratto verrà annullato e l’Assicuratore rimborserà al Contraente il Premio eventualmente già addebitato sullo Strumento di Pagamento. Resta fermo quanto precedentemente indicato nel terzo paragrafo del punto “B. Informazioni sul contratto”, che precede. 7. Rivalse Il contratto non prevede l’applicazione di rivalse. 8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (art. 2952 c.c.). 9. Legge applicabile al contratto Il contratto di assicurazione è regolato dalla Legge Italiana. 10. Regime fiscale Il Premio è soggetto al regime fiscale indicato nel Certificato di Assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo. 6 / 13 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 11. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione Per potere ottenere le prestazioni offerte da Cigna Life e da Cigna Europe l’Assicurato (ovvero i suoi eredi o aventi causa), dovrà denunciare il Sinistro non appena possibile e dovrà presentare la documentazione descritta all’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. A tale fine, l’Assicurato dovrà contattare Cigna Life, delegata da Cigna Europe in relazione alla copertura assicurativa “Perdita di Impiego” per la gestione dei sinistri, all’indirizzo indicato all’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: In relazione alle coperture assicurative prestate da Cigna Life per Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al lavoro e Ricovero Ospedaliero: • per quanto riguarda la copertura Decesso per Infortunio, il momento del Sinistro è individuato al momento della morte come risultante da certificazione medica, purché verificata entro 180 giorni dall’Infortunio. Ai fini della richiesta di Indennizzo, gli aventi causa dell’Assicurato dovranno inviare a Cigna Life la documentazione indicata all’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione; • per quanto riguarda la copertura Invalidità Totale Permanente, il momento del Sinistro è individuato al momento del consolidamento dei postumi dell’invalidità, come certificata dal medico legale. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato dovrà inviare Cigna Life la documentazione indicata all’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione; • per quanto riguarda la copertura Inabilità Totale Temporanea al lavoro, il momento del Sinistro è individuato al momento indicato nella certificazione medica attestante l’Invalidità Totale Temporanea. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato dovrà inviare Cigna Life la documentazione indicata all’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione; • per quanto riguarda la copertura Ricovero Ospedaliero, il momento del Sinistro è individuato al momento indicato nella cartella clinica dell’istituto di cura attestante la data di ammissione. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato dovrà inviare Cigna Life la documentazione indicata all’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. In relazione alla copertura assicurativa prestata da Cigna Europe per Perdita di Impiego: • il momento del Sinistro è individuato al momento di efficacia del licenziamento. E’ fatto salvo il periodo di carenza di due mesi dalla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative durante i quali la copertura assicurativa non è efficace. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato dovrà inviare Cigna Life la documentazione indicata all’art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 12. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a Cigna Life, delegata anche da Cigna Europe al ricevimento e alla trattazione dei reclami in relazione alla copertura assicurativa “Perdita di Impiego”, al seguente indirizzo: Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V., Servizio Clienti e Sinistri, Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, numero verde 800 146 063, fax: 800 227 708. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06-421331, corredando l’esposto della documentazione inviata a Cigna Life. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi esistenti. I reclami riguardanti il rapporto contrattuale con Cigna Life e Cigna Europe potranno essere altresì inviati all’Insurance Ombudsman Service, una organizzazione no-profit autorizzata dal governo belga ad esaminare i reclami relativi ai rapporti tra consumatori e compagnie assicurative o intermediari assicurativi, al seguente indirizzo: Insurance Ombudsman Service Square de Meeûs, 35 1000 Brussels Tel.: 02.547.58.71 / Fax: 02.547.59.75 E-mail: [email protected] Modalità di reclamo e modulistica sono reperibili sul sito: www.ombudsman.as. 13. Arbitrato Avvertenza: per la risoluzione di qualsiasi controversia derivante dal contratto di assicurazione Cigna Life e Cigna Europe si impegnano, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato a ricorrere a procedure conciliative. Si rinvia, per maggior dettaglio, all’art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Il luogo dello svolgimento dell’arbitrato sarà la città sede dell’istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato. E’ sempre fatto salvo il diritto dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Informazioni aggiuntive sul contratto in relazione al trattamento dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). 1. Finalità e trattamento dei dati personali Al fine di fornirLe i servizi assicurativi oggetto della Polizza Cigna deve poter trattare i Suoi dati personali. I dati personali forniti all’Assicuratore dal titolare della polizza, anche relativi all’Assicurato o agli eventuali Beneficiari della stessa (“Dati Personali”), saranno inseriti all’interno di una banca dati di cui Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A.-N.V., Rappresentanza Generale per l’Italia è esclusiva Titolare. I dati forniti potranno essere utilizzati dalla compagnia di assicurazione per le seguenti finalità: i. finalità strettamente connesse alla gestione della polizza assicurativa e alla esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di assicurazione; finalità connesse alla prevenzione e il controllo delle frodi, agli adempimenti imposti dalla legge e dai regolamenti applicabili al settore assicurativo; ii. l’analisi mirata per scopi di marketing; l’offerta di prodotti assicurativi e/o servizi di assistenza medica/sociale forniti dall’Assicuratore o da altre società appartenenti allo stesso Gruppo. Come preventivamente comunicato, il conferimento dei Dati Personali per le finalità di cui al punto (i) è obbligatorio e il loro trattamento non richiede il consenso dell’interessato. In caso di rifiuto, Cigna non potrà fornire in tutto o in parte il servizio richiesto. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto (ii) è facoltativo e il relativo trattamento potrà avvenire solo con il consenso dell’interessato. L’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sulla fornitura del servizio assicurativo oggetto della presente informativa. Per le finalità di cui al punto (i) che precede, i Dati Personali potranno essere comunicati ai soggetti coinvolti nella gestione del contratto di assicurazione appartenenti alla c.d. “catena assicurativa”, ivi inclusi coassicuratori o riassicuratori ed ogni altro soggetto di fiducia dell’Assicuratore, il cui scopo sia la raccolta dei Premi di polizza, attraverso ogni forma di pagamento, nonché altre società del Gruppo a cui appartiene Cigna che operano in Italia o all’estero, anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea che garantiscono un livello di protezione adeguato, ovvero situate in altri Paesi terzi, allorquando il Titolare assicuri che il trasferimento dei dati verso tali Paesi avvenga 7 / 13 in conformità alle disposizioni di cui alla Decisione della Commissione Europea del 15 giugno 2001 n. 2001/497/CE. Tali soggetti tratteranno i dati come autonomi titolari ovvero in qualità di responsabili del trattamento dei dati all’uopo nominati dal Titolare1. In base allo specifico rapporto assicurativo, i Dati Personali potranno essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: coassicuratori e riassicuratori, intermediari assicurativi, banche, società cui siano affidati la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, consulenti legali e periti, associazioni mediche convenzionate, società per la gestione del sistema informatico o di archiviazione dei dati, società del Gruppo a cui appartiene l’Assicuratore (controllanti, collegate o controllate, anche indirettamente) 1 In ogni caso, Cigna fornirà agli interessati, previa richiesta, una lista completa ed aggiornata di tutti i soggetti che in qualità di titolari autonomi, responsabili o incaricati, tratteranno i Dati Personali. Per le finalità di cui al punto (ii) che precede Cigna, o le altre società del Gruppo, potranno trattare i Suoi Dati Personali per un periodo massimo di 6 mesi successivamente alla cancellazione della polizza assicurativa al fine di determinare la ragione che ha indotto alla risoluzione o alla cessazione del contratto, per poter promuovere prodotti alternativi e gestire un’eventuale offerta e negoziazione degli stessi. Se desidera che i Suoi dati non vengano più trattati per le finalità esposte successivamente alla data di cancellazione della polizza, La preghiamo di mettersi in contatto con Cigna all’indirizzo riportato nel successivo articolo 3 (“Diritti dell’interessato”) attraverso un canale che consenta il riscontro inequivocabile della Sua identità. 2. Modalità del trattamento I Suoi dati verranno trattati mediante operazioni di registrazione, consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, da dipendenti e collaboratori del Titolare, ovvero dai Responsabili del trattamento nell’ambito delle rispettive funzioni ed in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dai titolari autonomi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. 3. Diritti dell’interessato Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 il Contraente, l’Assicurato e, laddove si ritenga opportuno, i Beneficiari, potranno ottenere, in ogni momento, la conferma dell’esistenza o meno dei dati che li riguardano e delle finalità per cui vengono utilizzati. L’interessato ha altresì il diritto di chiederne l’aggiornamento o la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati e di opporsi al loro trattamento contattando Cigna Life Insurance Company of Europe S.A.-N.V., Rappresentanza Generale per l’Italia, Piazza della Repubblica 30, 20124 Milano, Servizio Clienti Numero Verde 800 146 063, attraverso un canale che consenta il riscontro inequivocabile dell’identità del richiedente. L’eventuale richiesta di cancellazione dei dati o di interruzione del loro trattamento potrebbe determinare l’impossibilità per Cigna di adempiere alle obbligazioni derivanti dalla Polizza, compresa la gestione dei sinistri e la liquidazione degli indennizzi. Laddove nella polizza si includano dati personali relativi a soggetti diversi dall’intestatario, si riterrà quest’ultimo il responsabile di informarli dell’inclusione dei loro dati nella banca dati precedentemente menzionata, così come di ogni altro tema affrontato in questa sezione. E’ importante leggere attentamente le Condizioni Generali di Assicurazione, le Condizioni Particolari e le informazioni riportate nel Certificato di Assicurazione e nella Nota Informativa. Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi al Servizio Clienti di Cigna. Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A.-N.V. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa, con particolare riferimento ad ogni informazione applicabile alle coperture assicurative per Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al Lavoro e Ricovero Ospedaliero. Il rappresentante legale Alastair Watt Cigna Europe Insurance Company S.A.-N.V. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa, con particolare riferimento ad ogni informazione applicabile alla copertura per Perdita di Impiego. Il rappresentante legale Alastair Watt TABELLA DELLE GARANZIE E DEI PREMI PRESTAZIONI ASSICURATE INDENNIZZI Piano B Piano C Piano D Piano E Piano F Indennizzo per Perdita di Impiego (ove applicabile) (Art.1.5 delle Condizioni di Assicurazione) € 300 mensili € 400 mensili € 500 mensili € 700 mensili € 900 mensili Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea (Art.1.3 delle Condizioni di Assicurazione) € 300 mensili € 400 mensili € 500 mensili € 700 mensili € 900 mensili Indennizzo per Ricovero Ospedaliero (ove applicabile) (Art.1.4 delle Condizioni di Assicurazione) € 300 mensili € 400 mensili € 500 mensili € 700 mensili € 900 mensili Indennizzo per Decesso a seguito di Infortunio (Art.1.1 delle Condizioni di Assicurazione) € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 Indennizzo per Invaliditá Totale Permanente (Art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione) € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 40.000 € 40.000 € 18,00 € 19,00 € 21,00 € 26,00 € 30,00 (di cui € 0,44 di imposte) (di cui € 0,46 di imposte) (di cui € 0,51di imposte) (di cui € 0,63 di imposte) (di cui € 0,72 di imposte) PREMI Mensile 8 / 13 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Le parole con lettera maiuscola avranno lo stesso significato descritto nel Glossario del presente Fascicolo Informativo a cui, pertanto, si rinvia. 1. OGGETTO DELLE COPERTURE ASSICURATIVE Il contratto di assicurazione garantisce all’Assicurato il pagamento di un Indennizzo nei limiti di seguito indicati, qualora il Sinistro si verifichi nel periodo di efficacia. 1.1. PRESTAZIONI PER DECESSO PER INFORTUNIO Cigna Life pagherà al Beneficiario l’Indennizzo, indicato nel certificato di assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo, nel caso in cui l’Assicurato muoia in conseguenza di un Infortunio avvenuto mentre il contratto di assicurazione è efficace, purché la morte avvenga entro 180 giorni dalla data dell’Infortunio, anche se successivamente alla scadenza del contratto. 1.2. PRESTAZIONI PER INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE Se, mentre il contratto di assicurazione è efficace, l’Assicurato subisce un Infortunio che determina come conseguenza l’Invalidità Totale Permanente, Cigna Life pagherà l’Indennizzo indicato nel certificato di assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo. Cigna Life corrisponderà l’Indennizzo successivamente alla data dell’accertamento dell’Invalidità Totale Permanente anche se tale accertamento è successivo alla scadenza del contratto. Ai fini della determinazione del pagamento dell’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente, Cigna Life dedurrà dallo stesso gli importi eventualmente già corrisposti all’Assicurato a titolo di Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea o per Ricovero Ospedaliero. 1.3. PRESTAZIONI PER INABILITÀ TOTALE TEMPORANEA AL LAVORO Se, mentre il contratto di assicurazione è efficace, l’Assicurato subisce un Infortunio o soffre di una Malattia che determina come conseguenza l’Inabilità Totale Temporanea dell’Assicurato per 30 giorni consecutivi, Cigna Life pagherà l’Indennizzo indicato nel certificato di assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo. Per ottenere l’Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea, a seguito di Infortunio o Malattia, l’Assicurato dovrà trovarsi nella assoluta impossibilità di attendere alla propria Normale Attività Lavorativa e non potrà svolgere qualsiasi altra attività lavorativa. La copertura assicurativa per Inabilità Totale Temporanea è soggetta a un Periodo di Carenza di 30 giorni, a partire dalla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative, pertanto, qualora il Sinistro si verifichi durante tale periodo, l’Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo. Decorso il Periodo di Carenza, per i primi 30 giorni di Inabilità Totale Temporanea l’Assicurato non avrà diritto ad alcun Indennizzo (Periodo di Franchigia). La conclusione del Periodo di Franchigia sarà da considerarsi quale inizio del periodo effettivamente indennizzabile. Lo stato di Inabilità Totale Temporanea dovrà essere comunicato a Cigna Life quando tale inabilità si sia manifestata. L’Assicuratore corrisponderà i consecutivi pagamenti mensili a titolo di Indennizzo solamente in relazione a ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità Totale Temporanea. Pertanto, l’Assicuratore, successivamente, non pagherà alcun Indennizzo se la Inabilità Totale Temporanea si sia protratta per meno di 30 giorni consecutivi. L’Assicurato non potrà percepire nessuno stipendio o altra forma di remunerazione relativi a qualsiasi altra attività lavorativa fintanto che perduri lo stato di Inabilità Totale Temporanea. I periodi di Inabilità Totale Temporanea causati dal medesimo evento, che non siano tra loro separati da un periodo di tempo superiore a 3 (tre) mesi, durante i quali l’Assicurato abbia regolarmente ripreso la propria Normale Attività Lavorativa, saranno considerati come un unico periodo di Inabilità Totale Temporanea. L’Assicuratore corrisponderà l’Indennizzo previsto dal presente paragrafo per periodi di Inabilità Totale Temporanea che, complessivamente, non siano superiori a 12 (dodici) mesi. L’Assicuratore pagherà l’Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea fino al verificarsi del primo degli eventi di seguito indicati: • la cessazione dell’Inabilità Totale Temporanea o la mancata prova della sua sussistenza; oppure • il ritorno dell’Assicurato alla propria Normale Attività Lavorativa; o oppure • il pensionamento o il prepensionamento dell’Assicurato; oppure • il pagamento da parte dell’Assicuratore per 6 mesi consecutivi, dell’Indennizzo per ciascun Sinistro. L’Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea non è cumulabile con l’Indennizzo per Ricovero Ospedaliero. 1.4. PRESTAZIONI PER RICOVERO OSPEDALIERO Questa copertura si applica nei casi in cui l’Assicurato sia un lavoratore autonomo, ovvero un lavoratore subordinato con contratto di pubblico impiego, ovvero un lavoratore subordinato del settore privato con una settimana lavorativa inferiore alle 25 ore. La copertura sarà ugualmente efficace per gli Assicurati che siano lavoratori con contratto per prestazione d’opera interinale, occasionale, o di lavoro somministrato stagionale o a progetto. Le prestazioni per Ricovero Ospedaliero e le prestazioni per Pedita di Impiego si escludono l’un l’altra in quanto le prestazioni per Ricovero Ospedaliero vengono offerte per coprire i lavoratori che non rispondono ai requisiti specifici richiesti per poter usufruire delle prestazioni per Perdita di Impiego. Qualora l’Assicurato venga ricoverato in Ospedale per almeno 7 (sette) giorni consecutivi (Periodo di Franchigia), Cigna Life corrisponderà all’Assicurato il primo pagamento dell’Indennizzo indicato nel certificato di assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo. L’Assicuratore corrisponderà i consecutivi pagamenti dopo il Periodo di Franchigia solamente in relazione a ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Ricovero Ospedaliero. Pertanto, l’Assicuratore non pagerà una nuova rata d‘Indennizzo quando il Ricovero Ospedaliero non si e’ protratto per almeno 30 giorni consecutivi dopo i primi 7 (sette) giorni di Ricovero Ospedaliero. La conclusione del Periodo di Franchigia sarà da considerarsi quale inizio del periodo effettivamente indennizzabile, nonché del primo pagamento a condizione che alla data del Sinistro l’Assicurato non abbia raggiunto l’Eta’ Massima Assicurabile e sia un Lavoratore Autonomo ovvero sia un lavoratore subordinato con un contratto di pubblico impiego oppure un lavoratore subordinato del settore privato con una settimana lavorativa inferiore alle 25 ore. L’Indennizzo per Ricovero Ospedaliero verrà corrisposto per un massimo di 6 (sei) mesi per ciascun periodo di Ricovero Ospedaliero, fino al verificarsi del primo degli eventi di seguito indicati: • la dimissione dell’Assicurato dall’Ospedale o la mancata prova del Ricovero Ospedaliero; oppure • la ripresa della propria Normale Attività Lavorativa; oppure 9 / 13 • il pensionamento o il prepensionamento dell’Assicurato; oppure • il pagamento per 6 (sei) mesi consecutivi dell’Indennizzo per ciascun Sinistro. I periodi di Ricovero Ospedaliero causati dal medesimo evento, che non siano tra loro separati da un periodo di tempo superiore a 6 (sei) mesi e durante i quali l’Assicurato abbia regolarmente ripreso la propria Normale Attività Lavorativa, saranno considerati come un unico periodo di Ricovero Ospedaliero. Qualora l’Assicuratore abbia corrisposto l’Indennizzo per Ricovero Ospedaliero, l’Assicurato dovrà riprendere la propria Normale Attività Lavorativa per almeno 6 (sei) mesi prima di poter avanzare una nuova richiesta di pagamento di Indennizzo per Ricovero Ospedaliero. L’Indennizzo per Ricovero Ospedaliero non è cumulabile con l’Indennizzo per Inabilità Totale Temporanea. 1.5 PRESTAZIONI PER PERDITA DI IMPIEGO La copertura assicurativa per Perdita di Impiego è efficace per gli Assicurati che al momento della notifica del licenziamento siano lavoratori subordinati del settore privato con un contratto a tempo indeterminato, e una settimana lavorativa di almeno 25 (venticinque) ore, che abbiano lavorato per almeno 6 (sei) mesi consecutivi presso lo stesso datore di lavoro prima di avanzare una richiesta di pagamento di Indennizzo per Perdita di Impiego. La copertura sarà ugualmente efficace per gli Assicurati che al momento della notifica del licenziamento siano lavoratori subordinati del settore privato con un contratto a tempo determinato e una settimana lavorativa di almeno 25 (venticinque) ore sempre che abbiano lavorato per almeno 12 (dodici) mesi consecutivi presso lo stesso datore di lavoro prima di avanzare una richiesta di pagamento di Indennizzo per Perdita di Impiego. Cigna Europe pagherà l’Indennizzo solo nel caso in cui l’Assicurato riceva comunicazione di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, cioè per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, ai sensi della seconda parte dell’art. 3, L. 604/1966. La copertura assicurativa per Perdita di Impiego è soggetta a un Periodo di Carenza di 2 mesi, decorrenti dalla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative, durante i quali, in caso di licenziamento, nessun Indennizzo sarà dovuto. Pertanto, ai fini del pagamento dell’Indennizzo, la notifica del licenziamento dovrà avvenire una volta decorsi 2 mesi dalla Data di Efficacia delle Coperture Assicurative. L’Indennizzo verrà pagato all’Assicurato dopo un periodo di Perdita di Impiego protrattosi per almeno 30 (trenta) giorni (“Periodo di Franchigia”). La conclusione del periodo di Franchigia sarà da considerarsi quale inizio del periodo effettivamente indennizzabile. Cigna Europe pagherà l’Indennizzo, indicato nel certificato di assicurazione allegato al presente Fascicolo Informativo, solamente in relazione a ciascun periodo di 30 giorni consecutivi di Perdita di Impiego. Pertanto, Cigna Europe non pagherà nessun Indennizzo se la Perdita di Impiego si sia protratta per meno di 30 giorni consecutivi. Nel caso in cui l’Assicurato riceva dal proprio datore di lavoro un’indennità sostitutiva del preavviso, la garanzia per Perdita di Impiego sarà efficace a partire dal termine del periodo di preavviso relativamente al quale si riferisce l’indennità sostitutiva corrisposta dal datore di lavoro. L’Assicuratore corrisponderà l’Indennizzo previsto dal presente paragrafo per periodi di Perdita di Impiego che, complessivamente, non siano superiori a 12 (dodici) mesi. L’Assicuratore pagherà l’Indennizzo fino al verificarsi del primo degli eventi di seguito indicati: • la cessazione della disoccupazione o la mancata prova della disoccupazione; oppure • il pensionamento o dell’Assicurato; oppure il prepensionamento • il pagamento dell’Indennizzo per 6 (sei) mesi per ciascun periodo di Perdita di Impiego. Qualora l’Assicuratore abbia corrisposto l’Indennizzo per un caso di Perdita di Impiego, prima di poter avanzare una nuova richiesta di pagamento di Indennizzo per Perdita di Impiego l’Assicurato dovrà riprendere la propria normale attività lavorativa per almeno 3 (tre) mesi consecutivi presso uno stesso datore di lavoro. 2. ESCLUSIONI L’Assicurato o il Beneficiario non avranno diritto ad alcuna prestazione da parte dell’Assicuratore e questi non sarà tenuto al pagamento dell’Indennizzo per tutta la durata della polizza qualora il Sinistro sia causato da: • in relazione alle coperture Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero, prestate da Cigna Life: 1. q ualsiasi Condizione Pre-esistente; qualsiasi anomalia congenita e condizioni derivanti da tale anomalia; qualsiasi condizione derivante da un Infortunio occorso prima dalla Data di efficacia delle Coperture Assicurative; 2. l’uso, il rilascio o la dispersione di materiale nucleare che direttamente o indirettamente provochi reazioni nucleari o radiazioni o contaminazioni radioattive; la dispersione, l’applicazione o il rilascio di materiali patogenici o tossici, chimici o biologici; 3. g uerra o qualsiasi atto di guerra, invasione, Terrorismo o attività terroristica, atto di nemico straniero, ostilità (sia che sia stata dichiarata guerra o meno), rivolta e/o Tumulto, Sciopero, guerra civile, ribellione, insurrezione, potere militare o usurpato; 4. l’assunzione di droghe e/o alcool da parte dell’Assicurato o a meno che le droghe siano state debitamente prescritte e non siano assunte per la cura della dipendenza da droghe; 5. s indrome della Immunodeficienza Acquisita (AIDS) o qualsiasi complicazione associata all’infezione da Virus della sindrome da immunodeficienza umana (HIV) (per le finalità della Polizza, la definizione di AIDS è quella utilizzata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1987, o qualsiasi revisione della stessa; l’infezione si considererà contratta allorché esami del sangue o altri esami rilevanti rivelino, secondo l’Assicuratore, o la presenza di HIV o di anticorpi di tale virus); 6. s uicidio o tentato suicidio; lesioni auto-inferte sia in stato mentale normale che di alterazione psichica; qualsiasi atto che possa essere derivato da malattie mentali, disturbi psichiatrici o psichici, oppure causato da imprudenza o negligenza grave dell’Assicurato; 7. q ualsiasi atto illecito dell’Assicurato o degli esecutori testamentari dell’Assicurato o dei suoi rappresentanti legali, curatori o tutori, del Beneficiario o degli eredi legittimi dell’Assicurato nel paese in cui si è verificato l’Infortunio; 10 / 13 8. la prestazione di un servizio nelle forze armate, sia in tempo di guerra, che di operazioni in qualsiasi senso relative alla guerra, sia per missioni di restaurazione dell’ordine pubblico. Al fine di evitare qualsiasi dubbio, il termine “forze armate” comprende qualsiasi forza di polizia di un determinato Paese; 9. epidemie; 10.il fatto che l’Assicurato svolga o si alleni a svolgere una delle seguenti attività: • immersioni o simili di equipaggiamento subacquea; che comportino l’uso per la respirazione • jet-skiing; • scalate o ascensioni alpinistiche; • speleologia; • paracadutismo, ogni tipo di volo planato o a vela, salto con l’elastico (bungee jumping); volo in mongolfiera, voli ultraleggeri (micro-lighting); • esplosioni di ogni tipo (compresi, ma non in via esclusiva, i fuochi d’artificio e petardi); • sport invernali escluso snowmobiling su pista; lo sci, snowboard, • sport professionali; • caccia; • corse sportive ad eccezione della marcia; • bull fighting o ogni altra disciplina in cui siano coinvolti tori; • attività sportive dell’aria o qualsiasi attività aviatoria, se non nel caso in cui l’Assicurato viaggi quale passeggero pagante in un aeromobile che è predisposto e utilizzato da una compagnia aerea, o da una società di voli charter, che debba avere autorizzazione per l’esercizio della sua attività; • il fatto che l’Assicurato guidi o viaggi come passeggero in qualsiasi tipo di corsa automobilistica riferita a veicoli motorizzati, oppure guidi o viaggi come passeggero su motocicli per ragioni professionali o di lavoro. • in relazione alla copertura Perdita di Impiego, prestata da Cigna Europe: 1. n ei casi di prestazione d’opera occasionale o di lavoro somministrato, stagionale o a progetto; 2. nei casi in cui il contratto di lavoro a tempo determinato raggiunga il termine di scadenza contrattualmente previsto; 3. se al momento della adesione alla polizza l’Assicurato era a conoscenza della imminente cessazione del rapporto di lavoro subordinato o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato; 4. in caso di dimissioni volontarie dell’Assicurato; 5. in caso di licenziamento per “giustificato motivo soggettivo”- un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore – ai sensi della prima parte dell’art. 3 L.604/1966; 6. in caso di notifica del licenziamento durante il Periodo di Carenza; 7. in caso di pre-pensionamento o pensionamento dell’Assicurato; 8. n el caso in cui l’Assicurato sia un Lavoratore Autonomo, un lavoratore subordinato con contratto di pubblico impiego ovvero un lavoratore subordinato del settore privato con una settimana lavorativa inferiore alle 25 ore. 3. DURATA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE Le coperture assicurative e, conseguentemente, l’obbligo di Cigna Life e di Cigna Europe a pagare l’Indennizzo, saranno efficaci a partire dalle ore 24 della Data di Efficacia delle Coperture Assicurative secondo quanto stabilito nel Certificato di Assicurazione. Il contratto di assicurazione è efficacie 24 ore al giorno in ogni parte del mondo a condizione che l’Assicurato e il Contraente abbiano la Residenza in Italia. Il presente contratto di assicurazione, emesso con durata a tempo indeterminato, è valido a partire dalla Data di Effetto del Contratto, per periodi di assicurazione ricorrenti definiti in base alla frequenza di pagamento del premio scelta e può essere disdetto dal Contraente in qualsiasi momento, restando inteso che il Contratto di Assicurazione rimarrà attivo per il periodo per il quale e stato corrisposto il premio di assicurazione. Oltre alla forma scritta, il Contraente ha facoltà di comunicare la propria volontà di recesso rivolgendosi telefonicamente al servizioclienti della Società, al numero verde dedicato, autorizando l’operatore a registrare la richiesta di annullamento della polizza. Si segnala che il recesso comunicato in qualunque momento antecedente la Data di Rinnovo, tuttavia, non darà diritto alla restituzione del Premio eventualmente corrisposto. Resta, in ogni caso, impregiudicato l’obbligo di Cigna Life di prestare le coperture Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea al lavoro e Ricovero Ospedaliero nonché l’obbligo di Cigna Europe di prestare la copertura assicurativa per Perdita di Impiego per tutto il periodo di tempo per il quale il Premio è stato pagato. 4. CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ DEL CONIUGE Se il nome del Coniuge è inserito nel certificato di assicurazione, il Coniuge avrà diritto di beneficiare delle stesse prestazioni previste dal contratto di assicurazione per tutto il Periodo di Efficacia purché sia l’Assicurato sia il Coniuge, alla Data di efficacia delle Coperture Assicurative, abbiano un’età compresa nell’Età di Adesione e abbiano la Residenza in Italia. 5. DICHIARAZIONI FALSE O INESATTE L’età cui si fa riferimento per l’adesione al contratto di assicurazione sarà l’età dell’ultimo compleanno dell’Assicurato. Qualora l’Assicuratore accerti che, avuto riguardo all’età effettiva e alla Residenza, l’Assicurato non avrebbe potuto aderire al contratto, o nel caso in cui l’Assicuratore accerti che l’Assicurato abbia reso dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che avrebbero determinato l’impossibilità per l’Assicurato di aderire al contratto medesimo, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892 e 1893 c.c. 6. CESSAZIONE DI EFFICACIA 6.1 CESSAZIONE DI EFFICACIA AUTOMATICA Il contratto di assicurazione cesserà automaticamente di essere efficace, con riferimento a qualsiasi delle prestazioni descritte all’articolo 1 che precede, al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • qualora l’Assicurato non sia più residente in Italia; • in caso di morte dell’Assicurato; • in caso di morte del Contraente, se soggetto diverso dall’Assicurato; • alla prima Data di Rinnovo dell’anno in cui l’Assicurato raggiunge l’Età Massima Assicurabile; • in caso di pagamento da parte dell’Assicuratore dell’importo massimo liquidabile a titolo di Indennizzo previsto dall’art. 1.1 o dall’art. 1.2; 11 / 13 • per il Coniuge: (i) in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Contraente ovvero, in caso di convivente more uxorio, qualora cessi la convivenza o il convivente non sia più iscritto nello stato di famiglia del Contraente, (ii) in caso di morte del Coniuge o (iii) in caso di cessazione di efficacia del contratto del Contraente; • in caso di mancato pagamento del Premio come previsto dall’ultimo paragrafo dell’art. 8. 6.2 CESSAZIONE DI EFFICACIA PER INIZIATIVA DELL’ASSICURATORE Cigna Life e Cigna Europe avranno diritto di non rinnovare il contratto dandone comunicazione scritta al Contraente almeno 60 giorni prima della Data di Rinnovo. 6.3 CESSAZIONE DI EFFICACIA PER INIZIATIVA DEL CONTRAENTE Il Contraente avrà diritto di non rinnovare il contratto di assicurazione con Cigna Life e Cigna Europe dandone comunicazione scritta all’indirizzo indicato all’articolo 12 entro la Data di Rinnovo. Fermo restando quanto precede, qualora il Contraente scelga di pagare il Premio cumulativo, dovuto in relazione al contratto di assicurazione, concluso con Cigna Life e con Cigna Europe, in ratei mensili, trimestrali o semestrali, il Contraente potrà recedere anticipatamente dal contratto, in ogni momento, dandone comunicazione scritta all’indirizzo indicato all’articolo 12 e Cigna Life e Cigna Europe provvederanno a cancellare la Polizza a partire dal giorno in cui il Contraente avrebbe dovuto pagare il rateo di Premio successivo. Le coperture assicurative rimarranno comunque efficaci per tutto il periodo di tempo per il quale il rateo di Premio è stato pagato. 6.4 ASSENZA DI OBBLIGHI DELL’ASSICURATORE IN CASO DI CESSAZIONE DI EFFICACIA Il pagamento del Premio o del rateo di Premio successivamente alla cessazione di efficacia del contratto di assicurazione nei casi indicati dagli articoli 6.1, 6.2 e 6.3 non comporterà alcun obbligo per Cigna Life e per Cigna Europe di fornire la copertura assicurativa. Qualsiasi importo addebitato successivamente alla cessazione di efficacia del contratto verrà tempestivamente rimborsato al Contraente senza interessi. 7. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI O PARTICOLARI Fermo restando il diritto del Contraente di cui all’articolo 6.3, l’Assicuratore avrà diritto di modificare le Condizioni Generali, i relativi Premi e gli allegati dandone comunicazione scritta all’Assicurato almeno 60 giorni prima della Data di Rinnovo. 8. PAGAMENTO DEL PREMIO Il Premio verrà addebitato al Contraente sullo Strumento di Pagamento dallo stesso prescelto con la periodicità mensile, trimestrale, semestrale o eventualmente annuale richiesta dal Contraente. Il mancato pagamento del Premio o del primo rateo di Premio comporta la sospensione del contratto, ai sensi dell’art. 1901 co.1 c.c., fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto da lui dovuto. Se, alle scadenze convenute, il Contraente non paga i ratei di Premio successivi, in parziale deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 comma 2, c.c., il contratto è sospesa a partire dalle ore ventiquattro del trentesimo giorno dopo quello della scadenza. Il contratto di assicurazione sarà in ogni caso risolto di diritto se l’Assicuratore non agisce per la riscossione nei sei mesi successivi al giorno della scadenza del termine per il pagamento del Premio. Resta inteso che l’Assicuratore avrà il diritto di trattenere il Premio o il rateo di Premio corrisposti prima della sospensione e/o della risoluzione di diritto del contratto di assicurazione. 9. DESIGNAZIONE DEL BENEFICIARIO Il Beneficiario sarà la persona indicata dall’Assicurato e inserita nel certificato di assicurazione, ovvero in un successivo documento scritto trasmesso a Cigna Life ovvero in disposizioni testamentarie. L’Assicurato potrà revocare in ogni momento la designazione del Beneficiario. In assenza di indicazione da parte dell’Assicurato, l’Indennizzo verrà corrisposto al soggetto o ai soggetti che saranno legittimati a riceverlo in base alle disposizioni di legge applicabili. Qualora il Beneficiario provochi intenzionalmente il Sinistro, la designazione fatta in suo favore dall’Assicurato sarà considerata inefficace e, conseguentemente, egli non avrà diritto di ricevere l’Indennizzo. 10. DENUNCIA DI SINISTRO In caso di Sinistro, l’Assicurato dovrà tempestivamente contattare il Servizio Clienti e Sinistri di Cigna Life, delegata da Cigna Europe alla gestione dei sinistri relativamente alla copertura per Perdita di Impiego, al Numero verde 800 076 996 e richiedere il modulo di denuncia del sinistro ed esprimere il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, ai sensi del DLgs. 196/2003. Spetta all’Assicurato fornire il prima possibile tutte le informazioni utili al fine di constatare e verificare l’esistenza del Sinistro prevista dal contratto di assicurazione. Qualsiasi certificato medico dovrà essere redatto su carta intestata del Medico o della ASL o altro ente competente e recare firma e timbro del Medico che lo rilascia. L’Assicuratore può richiedere che l’Assicurato produca, documentazione aggiuntiva rispetto a quella descritta nelle disposizioni del presente articolo. L’Assicuratore può altresì richiedere che l’Assicurato si sottoponga, a spese dell’Assicuratore, a una visita e/o ad accertamenti medici. L’Assicuratore pagherà anche le spese di trasporto qualora fossero necessarie e ragionevoli e qualora l’Assicurato abbia preventivamente ottenuto il consenso dell’Assicuratore prima di sostenerle. La documentazione relativa ai Sinistri dovrà essere inviata a: Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A.-N.V. Rappresentanza Generale per l’Italia Piazza della Repubblica, 30 20124, Milano Telefono: 800 146 063; Fax: 800 227 708. Ogni documentazione aggiuntiva richiesta dall’Assicuratore ai fini della liquidazione del Sinistro deve essere fornita dall’Assicurato non appena ragionevolmente possibile. Il pagamento dell’Indennizzo avverrà solo previo ricevimento da parte dell’Assicuratore di tutta la documentazione necessaria ai fini della valutazione del Sinistro e una volta completata ogni eventuale indagine successiva come sopra indicato. In particolare: In relazione alle coperture Decesso per Infortunio, Invalidità Totale Permanente, Inabilità Totale Temporanea, Ricovero Ospedaliero prestate da Cigna Life si precisa che: 1. per quanto riguarda la copertura Decesso per Infortunio, il momento del Sinistro è individuato al momento della morte come risultante da certificazione medica, purché verificatasi entro 180 giorni dall’Infortunio. Ai fini della richiesta di Indennizzo, gli aventi causa dell’Assicurato dovranno inviare a Cigna Life la seguente documentazione: • copia della certificazione medica del Decesso con indicazione delle cause che lo hanno determinato; • copia del certificato di morte; • eventuale copia della cartella clinica in caso di degenza dell’Assicurato presso un Ospedale; • copia del verbale dell’autorità competente (a mero titolo esemplificativo, polizia o carabinieri o autorità giudiziaria), qualora intervenuta. 2. p er quanto riguarda la copertura Invalidità Totale Permanente, il momento del Sinistro è individuato al momento 12 / 13 del consolidamento dei postumi dell’invalidità, come certificata dal medico legale. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato dovrà inviare Cigna Life la seguente documentazione: • certificazione della Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti (es. INAIL, INPS ASL) ovvero, qualora l’Invalidità Totale Permanente non possa essere certificata da tali enti, relazione del medico legale attestante la Invalidità Totale Permanente e il relativo grado nonché i dettagli della Malattia o dell’Infortunio che la hanno determinata; 3. per quanto riguarda la copertura Inabilità Totale Temporanea al lavoro, il momento del Sinistro è individuato al momento indicato nella certificazione medica attestante l’Invalidità Totale Temporanea. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato dovrà inviare Cigna Life la seguente documentazione: • copia della certificazione medica che indichi la natura della Malattia o dell’Infortunio che ha provocato la Inabilità Totale Temporanea e la relativa durata; • successivi certificati medici emessi alla scadenza della certificazione medica sopra indicata, in caso di prolungamento della Inabilità Totale Temporanea i cui costi saranno a carico dell’Assicurato; 4. per quanto riguarda la copertura Ricovero Ospedaliero, il momento del Sinistro è individuato al momento indicato nella cartella clinica dell’istituto di cura attestante la data di ammissione. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato dovrà inviare Cigna Life la seguente documentazione: • copia della certificazione attestante la data di ricovero e delle dimissioni; • copia della cartella clinica attestante le cause che hanno determinato il ricovero; • copia della documentazione comprovante lo status di Lavoratore Autonomo (a titolo esemplificativo, copia della dichiarazione IRPEF, copia del certificato di attribuzione del numero di partita IVA, copia del contratto di collaborazione senza vincolo di subordinazione). In relazione alla copertura Perdita di Impiego, prestata da Cigna Europe: il momento del Sinistro è individuato al momento di efficacia del licenziamento. Ai fini della richiesta di Indennizzo, l’Assicurato dovrà inviare la seguente documentazione: • copia del contratto di lavoro cessato; • copia della lettera di licenziamento; • copia di un documento che attesti l’iscrizione nell’elenco anagrafico comprovante lo stato di disoccupazione. 11. ARBITRATO IRRITUALE Cigna Life si impegna a porre in essere, su richiesta scritta del Contraente o dell’Assicurato, procedure per giungere ad una soluzione extragiudiziale di qualsivoglia controversia derivante dal contratto di assicurazione regolato dalla Polizza. Nel caso particolare di controversie di natura medica sull’indennizzabilità del Sinistro, Cigna Life si impegna, su richiesta scritta del Contraente o dell’Assicurato, a conferire mandato, con scrittura privata fra le Parti a un Collegio di tre medici affinché esso decida a norma e nei limiti delle condizioni di polizza. Le decisioni del Collegio saranno prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il Collegio Medico potrà provenire sia dall’Assicurato sia dal Contraente sia dall’Assicuratore. una terna di nomi proposta dai medici designati; in caso di disaccordo è il Segretario dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio Medico, ad effettuare la designazione. Nominato il terzo medico, la parte che ha promosso l’arbitrato convoca il Collegio Medico, invitando l’altra parte a presentarsi. Il Collegio Medico ha sede presso il luogo di residenza dell’Assicurato e ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, contribuendo per la metà alle spese del terzo medico. La decisione del Collegio Medico non è vincolante per le parti, e non pregiudica la possibilità di far valere le proprie ragioni in sede giudiziale. 12. COMUNICAZIONI Ogni comunicazione diretta a Cigna Life e a Cigna Europe in relazione alle coperture assicurative, descritte all’articolo 1 che precede, dovrà essere inviata a: Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A. – N.V. Rappresentanza Generale per l’Italia Piazza della Repubblica, 30 20124, Milano Cigna Europe ha delegato Cigna Life al ricevimento delle comunicazioni descritte negli articoli 3, 6.3, 10 e 11 in relazione alla copertura per Perdita di Impiego. Le comunicazioni dirette al Contraente o all’Assicurato saranno inviato all’indirizzo indicato nel Certificato di Assicurazione, a meno che il Contraente o l’Assicurato abbiano comunicato per iscritto all’Assicuratore la variazione di tale indirizzo. 13. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione sono regolate dalla Legge Italiana. Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro del luogo in cui l’Assicurato risiede o ha eletto domicilio. Cigna Life Insurance Company of Europe S.A. - N.V. Rappresentanza Generale per l’Italia Cigna Europe Insurance Company S.A. - N.V. _____________________________ Dott. Alastair Watt - Il Direttore COME ACCEDERE AI SERVIZI Accedere ai servizi è semplice. In caso di necessità, non dovrà fare altro che contattare: • Ricevere Informazioni sulle garanzie prestate • Comunicare variazioni anagrafiche • Denunciare sinistri • Recedere dal contratto Numero verde Servizio Clienti Cigna Lunedì-Venerdì 9:00-17:30 800 146 063 Fax: 800 227 708 E-mail: [email protected] Dall’estero: + 39 02 36026091 Cigna Life, dopo aver verificato la disponibilità del Contraente o dell’Assicurato all’attivazione della procedura conciliatoria, provvederà a nominare, per iscritto, il medico designato e a raccogliere il nome del medico a sua volta designato dall’Assicurato o dal Contraente. Il terzo medico sarà scelto dalle parti, sulla base di Cigna Life Insurance Company of Europe, S.A. – N.V., sede legale in Avenue de Cortenbergh, 52, 1000 – Bruxelles, Belgio. RPM 0421.437.284, esercitante l’attività assicurativa in Italia in regime di libertà di stabilimento Ramo Vita 1 ex D. Lgs. n. 174/1995 e Ramo Danni 1 e 2 ex D. Lgs. n. 175/1995. Rappresentanza Generale per l’Italia: Piazza della Repubblica, 30, 20124, Milano. Tel: 800961920, Fax: 800227708, C.F. e numero di iscrizione al R.I. de Milano 0410.472.1008 Cigna Europe Insurance Company, S.A. – N.V., sede legale in Avenue de Cortenbergh, 52, 1000 – Bruxelles, Belgio. RPM 0474. 624.562, Tel: 800961920, Fax: 800227708 CITDMBP5AMEXJUL11.V1 13 / 13