Competenza Giurisdizionale Regolamento Bruxelles I
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Competenza Giurisdizionale Regolamento Bruxelles I
Competenza giurisdizionale e regolamento Bruxelles I e I bis I “fori” • Il foro generale del domicilio del convenuto • I fori “speciali” • I fori dei “contraenti deboli” (assicurati, consumatori, lavoratori) • I fori “esclusivi” • La proroga di competenza Il foro generale • Articolo 4 • 1. A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. • Articolo 5 • 1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo. • Articolo 62 • 1. Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro le cui autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale. • 2. Qualora una parte non sia domiciliata nello Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire se essa ha il domicilio in un altro Stato membro, applica la legge di quest’ultimo Stato. • • • • • Articolo 63 1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova: a) la sua sede statutaria; b) la sua amministrazione centrale; oppure c) il suo centro d’attività principale. Pluralità di giudici competenti in base al domicilio • Articolo 29 • 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, qualora davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in precedenza. • ……… • 3. Se la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima. Convenuti senza domicilio in uno Stato membro • Articolo 6 • 1. Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25. In Italia • Art. 3 L. 218/95. Ambito della giurisdizione. • 2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. ……. Fori “speciali” • Ratio: criterio della prossimità • Interpretazione: carattere eccezionale rispetto al foro generale; prevedibilità • Condizioni d’applicazione: • “Una persona domiciliata in uno Stato membro” V. incipit artt. 7 e 8) • Carattere facoltativo (la scelta spetta all’attore) Foro “contrattuale” • Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: • 1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio; • b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è: • — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto, • — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto; • c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b); Storia della disposizione • In origine: soltanto l’attuale lett. a) • Inconvenienti • Il criterio dell’“obbligazione dedotta in giudizio” e la frantumazione della competenza (sent. De Bloos 14/76) • L’individuazione del “luogo di esecuzione dell’obbligazione …” e la soluzione internazionalprivatistica (sent. Tessili 12/76) • Il criterio dell’obbligazione caratteristica (sent. Ivenel 133/81 – norma speciale in materia di contratti di lavoro: v. ora artt. 20-23) • I contratti con contraente debole: assicurazioni, consumatori e lavoro La nuova norma • L’individuazione ex lege dell’obbligazione dedotta in giudizio (lett. b) per • Contratti di compravendita di beni (primo trattino) • Contratti di prestazione di servizi (secondo trattino) Contratti di compravendita • E contratti che includono prestazioni di servizi • Individuazione del luogo di consegna del bene compravenduto” • “in base al contratto” • Definizione contrattuale • Definizione in base alla legge applicabile • Convenzioni di diritto uniforme (Conv. Vienna 11.4.1980 contratti di vendita internazionale di merci) Contratti di prestazione di servizi • Luogo di prestazione dei servizi • Individuazione • In base al contratto Altri contratti • Lett. c): si applica la lett. a) Foro dell’illecito • 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire; • Nozione: residuale • Responsabilità precontrattuale (sent. Tacconi C-334/00) Luogo dell’evento dannoso • Nozione di evento dannoso: azione o danno (sent. Mines de potasse 21/76) • Luogo: pluralità (sent. Sheville C-364/93) • Danno e conseguenze dannose (sent. Marinari C-364/93)