Competenza Giurisdizionale Regolamento Bruxelles I

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Competenza Giurisdizionale Regolamento Bruxelles I
Competenza giurisdizionale e
regolamento Bruxelles I e I bis
I “fori”
• Il foro generale del domicilio del convenuto
• I fori “speciali”
• I fori dei “contraenti deboli” (assicurati,
consumatori, lavoratori)
• I fori “esclusivi”
• La proroga di competenza
Il foro generale
• Articolo 4
• 1. A norma del presente regolamento, le
persone domiciliate nel territorio di un
determinato Stato membro sono convenute, a
prescindere dalla loro cittadinanza, davanti
alle autorità giurisdizionali di tale Stato
membro.
• Articolo 5
• 1. Le persone domiciliate nel territorio di uno
Stato membro possono essere convenute
davanti alle autorità giurisdizionali di un altro
Stato membro solo ai sensi delle norme di cui
alle sezioni da 2 a 7 del presente capo.
• Articolo 62
• 1. Al fine di determinare se una parte ha il
domicilio nel territorio dello Stato membro le cui
autorità giurisdizionali siano adite, l’autorità
giurisdizionale applica la propria legge nazionale.
• 2. Qualora una parte non sia domiciliata nello
Stato membro le cui autorità giurisdizionali sono
adite, l’autorità giurisdizionale, al fine di stabilire
se essa ha il domicilio in un altro Stato membro,
applica la legge di quest’ultimo Stato.
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• Articolo 63
1. Ai fini dell’applicazione del presente
regolamento, una società o altra persona
giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova:
a) la sua sede statutaria;
b) la sua amministrazione centrale; oppure
c) il suo centro d’attività principale.
Pluralità di giudici competenti in base
al domicilio
• Articolo 29
• 1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 31, paragrafo 2, qualora
davanti alle autorità giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le
medesime parti siano state proposte domande aventi il medesimo
oggetto e il medesimo titolo, l’autorità giurisdizionale
successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché sia
stata accertata la competenza dell’autorità giurisdizionale adita in
precedenza.
• ………
• 3. Se la competenza dell’autorità giurisdizionale precedentemente
adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale successivamente
adita dichiara la propria incompetenza a favore della prima.
Convenuti senza domicilio in uno Stato
membro
• Articolo 6
• 1. Se il convenuto non è domiciliato in uno
Stato membro, la competenza delle autorità
giurisdizionali di ciascuno Stato membro è
disciplinata dalla legge di tale Stato, salva
l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1,
dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24
e 25.
In Italia
• Art. 3 L. 218/95.
Ambito della giurisdizione.
• 2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri
stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della
Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il
27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21
giugno 1971, n. 804 e successive modificazioni in
vigore per l'Italia, anche allorchè il convenuto non sia
domiciliato nel territorio di uno Stato contraente,
quando si tratti di una delle materie comprese nel
campo di applicazione della Convenzione. …….
Fori “speciali”
• Ratio: criterio della prossimità
• Interpretazione: carattere eccezionale rispetto
al foro generale; prevedibilità
• Condizioni d’applicazione:
• “Una persona domiciliata in uno Stato
membro” V. incipit artt. 7 e 8)
• Carattere facoltativo (la scelta spetta
all’attore)
Foro “contrattuale”
• Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere
convenuta in un altro Stato membro:
• 1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del
luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio;
• b) ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa
convenzione, il luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in
giudizio è:
• — nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno
Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere
consegnati in base al contratto,
• — nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato
membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere
prestati in base al contratto;
• c) la lettera a) si applica nei casi in cui non è applicabile la lettera b);
Storia della disposizione
• In origine: soltanto l’attuale lett. a)
• Inconvenienti
• Il criterio dell’“obbligazione dedotta in
giudizio” e la frantumazione della competenza
(sent. De Bloos 14/76)
• L’individuazione del “luogo di esecuzione
dell’obbligazione …” e la soluzione
internazionalprivatistica (sent. Tessili 12/76)
• Il criterio dell’obbligazione caratteristica (sent.
Ivenel 133/81 – norma speciale in materia di
contratti di lavoro: v. ora artt. 20-23)
• I contratti con contraente debole:
assicurazioni, consumatori e lavoro
La nuova norma
• L’individuazione ex lege dell’obbligazione
dedotta in giudizio (lett. b) per
• Contratti di compravendita di beni (primo
trattino)
• Contratti di prestazione di servizi (secondo
trattino)
Contratti di compravendita
• E contratti che includono prestazioni di servizi
• Individuazione del luogo di consegna del bene
compravenduto”
• “in base al contratto”
• Definizione contrattuale
• Definizione in base alla legge applicabile
• Convenzioni di diritto uniforme (Conv. Vienna
11.4.1980 contratti di vendita internazionale di
merci)
Contratti di prestazione di servizi
• Luogo di prestazione dei servizi
• Individuazione
• In base al contratto
Altri contratti
• Lett. c): si applica la lett. a)
Foro dell’illecito
• 2) in materia di illeciti civili dolosi o colposi,
davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in
cui l’evento dannoso è avvenuto o può
avvenire;
• Nozione: residuale
• Responsabilità precontrattuale (sent. Tacconi
C-334/00)
Luogo dell’evento dannoso
• Nozione di evento dannoso: azione o danno
(sent. Mines de potasse 21/76)
• Luogo: pluralità (sent. Sheville C-364/93)
• Danno e conseguenze dannose (sent. Marinari
C-364/93)