contratto di franchising - Csai
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CONTRATTO DI FRANCHISING TRA la società ACI Informatica S.p.A.- Divisione ACI Rete, con sede in Roma, Via Fiume delle Perle n. 24, Cod. Fisc. 00405030586 e P. IVA 00883311003, in persona del Direttore Generale Dott. Enrico Gallo, qui di seguito denominata “ACIRETE” o il “FRANCHISOR” E …………………(cod del ……), con sede in …………………., ………………………, nella persona del legale rappresentante indicata in calce al presente atto, avente Codice Fiscale/Partita IVA ………………, qui di seguito denominata il “FRANCHISEE o DELEGATO” Tutte congiuntamente definite, ove il contesto lo permetta, le “Parti” PREMESSO CHE a. l’Automobile Club di …………. in data ………. ha conferito ad ACIRETE l’incarico per la gestione della rete commerciale nella provincia di ………………… e per la vendita di servizi e prodotti con marchio ACI; b. ACIRETE è licenziatario del marchio ACI su tutto il territorio nazionale; c. ACIRETE ha un fondamentale interesse ad una sempre maggior diffusione tra gli automobilisti dei servizi e prodotti recanti il marchio ACI; Pag. 1 di 41 d. ACIRETE, al fine di svolgere al meglio il suddetto incarico, intende coordinare la rete di delegazioni per garantirsi una maggiore presenza sul territorio della provincia di ………………..; e. il FRANCHISEE è in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio delle attività di consulenza automobilistica ai sensi della L. 264/91, essendo titolare dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia di …………………. ; f. il FRANCHISEE è in possesso dei requisiti di legge per l’esercizio delle attività ed è titolare dell’esercizio commerciale sito in ………………., ………………….., con relativa autorizzazione amministrativa (d’ora in avanti Esercizio) tutto ciò premesso tra le parti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE I. OGGETTO Art. 1) – Premesse ed Allegati 1.1 Tutto quanto indicato in premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo ed è pertanto esplicitamente accettato e concordato dalle parti. 1.2 Gli allegati al presente contratto formano parte integrante e sostanziale del medesimo e potranno essere annualmente soggetti a revisione. Art. 2) – Oggetto 2.1 Oggetto del presente contratto è la definizione di un accordo di franchising tra il FRANCHISOR ed il FRANCHISEE affinché quest’ultimo entri a far parte o rinnovi la sua adesione alla “Rete di delegazioni ACI” (qui di seguito la “Rete”) consentendo altresì al FRANCHISEE di usufruire del marchio ACI, del Knowhow nonché di tutti i prodotti e servizi di seguito descritti, che verranno messi a disposizione dal FRANCHISOR secondo le modalità e alle condizioni di cui ai successivi articoli e agli allegati al presente accordo. Pag. 2 di 41 2.2 Le parti si danno atto che il FRANCHISEE, pur nell’osservanza degli obblighi contrattuali, opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, tanto nei confronti del FRANCHISOR che della clientela e dei propri dipendenti. 2.3 Il presente contratto non dà pertanto luogo a rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le parti. Resta pertanto inteso che il FRANCHISEE non avrà alcun diritto o potere di assumere impegni ed obbligazioni in nome e per conto del FRANCHISOR. II. MARCHIO ACI Art. 3) – Diritto d’uso del Marchio 3.1 Il FRANCHISOR autorizza il FRANCHISEE a utilizzare, per tutta la durata del presente contratto, il marchio ACI e gli altri segni distintivi rispetto a quali il FRANCHISOR è licenziatario su tutto il territorio nazionale, marchio il cui ultimo certificato di registrazione per i marchi comunitari porta il n. 002299014 del 19/12/2002. Art. 4) – Uso del marchio 4.1 Il FRANCHISEE si impegna a far uso del Marchio ACI esclusivamente come insegna dell’Esercizio ed eventualmente a riprodurlo nella propria carta intestata e nel materiale pubblicitario rispettandone la disposizione e i caratteri grafici, i colori e le disposizioni dell’originale così come precisato nell’Allegato A. 4.2 Il FRANCHISEE s’impegna a far uso sul fronte dell’esercizio dell’insegna riproducente il marchio ACI. Tale insegna deve avere le caratteristiche di cui all’allegato B; a tal fine il FRANCHISEE, se già in possesso dell’insegna non conforme alle condizioni di cui sopra, si impegna ad adeguarla entro 1 mese dalla stipula del presente contratto alle indicazioni riportate nel manuale operativo (Acimprendo). 4.3 Nel rispetto degli standard e delle condizioni indicate nel manuale già citato, il FRANCHISEE può richiedere l’acquisto dell’insegna anche ad un fornitore Pag. 3 di 41 diverso dal FRANCHISOR. In tal caso l’acquisizione deve essere effettuata entro due mesi dalla stipulazione del contratto. L’acquisizione dell’insegna presso il FRANCHISOR deve essere effettuata utilizzando la scheda di prenotazione di cui all’allegato L nella quale sono riportati i relativi costi. Le modalità di pagamento sono riportate nell’allegato H punto 5. 4.4 Per le nuove delegazioni il pagamento del fee d’ingresso consente al FRANCHISEE di avere l’insegna standard in comodato. L’installazione dell’insegna, ivi compresa quella in comodato per le nuove delegazioni, è effettuata a cura e spese del FRANCHISEE che si impegna a mantenerla in perfetto stato di funzionamento. Resta sin d’ora inteso che tutti gli adempimenti, comprese le autorizzazioni, i costi e le tasse inerenti al mantenimento dell’insegna e/o qualsiasi costo e tassa dovesse essere in futuro introdotta relativamente all’insegna stessa, resteranno a carico del FRANCHISEE. 4.5 Il FRANCHISEE si impegna altresì ad usare il marchio ACI nonché eventuali altri segni distintivi e materiale pubblicitario in genere in modo tale da non arrecare pregiudizio e/o nocumento all’immagine e al nome di ACI e comunque nel rispetto delle procedure e modalità operative indicate nell’allegato A. Art. 5) – Tutela del Marchio 5.1 Il FRANCHISEE dà atto che il nome, il Marchio e il logotipo come pure tutti i diritti inerenti e qualsiasi altra caratteristica che permette di identificarsi come delegazione ACI sono e resteranno oggetto di proprietà esclusiva di ACI e che ogni diritto derivante dal suo uso spetta al medesimo e si impegna pertanto a non utilizzare il Marchio, come, ovvero nel, proprio nome commerciale e a non registrare e/o utilizzare nomi simili o confondibili con lo stesso. 5.2 In caso di recesso e/o risoluzione del presente contratto, il FRANCHISEE si obbliga a cessare immediatamente di far uso del Marchio quale insegna e di ogni altro eventuale segno distintivo del FRANCHISOR nonché di identificare la sua impresa e/o Esercizio quale affiliato del FRANCHISOR. In caso di ingiustificato Pag. 4 di 41 ritardo del FRANCHISEE nel rimuovere l’insegna il FRANCHISOR è autorizzato, respinta sin d’ora ogni contraria eccezione, a provvedervi direttamente, addebitando le spese al FRANCHISEE. 5.3 Qualsiasi uso del marchio non conforme a quanto previsto nei precedenti paragrafi costituisce clausola risolutiva espressa ai sensi del successivo art.27. III. KNOW HOW E SERVIZI PER L’AVVIO DELL’ESERCIZIO Art. 6) – Know-How – Manuale Operativo 6.1 Il FRANCHISOR si impegna a mettere a disposizione del FRANCHISEE il proprio patrimonio di esperienze e cognizioni tecniche (qui di seguito il “knowhow”) al fine di consentire al FRANCHISEE di adeguare la propria attività agli standard qualitativi definiti dal FRANCHISOR. 6.2 Il FRANCHISOR provvede a consegnare al FRANCHISEE una copia delle procedure operative ed istruzioni per la gestione delle delegazioni (Acimprendo). A tal proposito le parti si danno atto che tali procedure operative ed istruzioni potranno subire variazioni al fine di meglio adeguare l’esercizio dell’attività del FRANCHISEE alle esigenze di mercato. Art. 7) – Servizi per l’avvio dell’esercizio 7.1 Qualora il FRANCHISEE ne faccia espressa richiesta il FRANCHISOR fornirà dietro corrispettivo, fatti salvi gli elementi considerati obbligatori, tutto il materiale hardware (ivi compresi i collegamenti) e software necessario per l’attività e la partecipazione alla Rete (Integra). 7.2 Il FRANCHISOR si impegna altresì a fornire al FRANCHISEE, gratuitamente, l’indicazione del soggetto disponibile a sottoscrivere la polizza assicurativa di cui all’art. 16 e di quello disponibile a rilasciare la fideiussione di cui all’art. 17 nonché una serie di ulteriori servizi di assistenza e consulenza ritenuti strategici per l’avvio dell’attività del FRANCHISEE, il cui dettaglio e le cui modalità di erogazione vengono riportate nell’allegato B al presente contratto. A tal proposito le parti si danno atto che la gamma dei servizi messi a disposizione dal FRANCHISOR in favore del FRANCHISEE potrà essere ampliata ovvero ridotta in base alle determinazioni del FRANCHISOR e alle esigenze del FRANCHISEE. Pag. 5 di 41 IV. SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA Art. 8) – Servizi di assistenza continuativi (standard) 8.1 Il FRANCHISOR assisterà il FRANCHISEE, per tutta la durata del contratto, nella soluzione dei problemi connessi alla gestione dell’Esercizio al fine di condurlo agli stessi livelli di servizio e di immagine che caratterizzano le altre delegazioni ACI. Tale assistenza si concreterà in attività di consulenza ed assistenza amministrativo-contabile, commerciale e tecnica nonché di aggiornamento professionale del personale del FRANCHISEE così come meglio descritto nell’allegato C al presente contratto. Art. 9) – Servizi aggiuntivi (liberi) 9.1 Il FRANCHISOR potrà inoltre fornire a richiesta del FRANCHISEE, e dietro pagamento di compenso, ulteriori servizi a valore aggiunto, quali, a titolo meramente esemplificativo, consulenza per la soluzione di problemi di formazione del personale nonché in materia di tecniche di controllo e gestione. Il dettaglio dei servizi aggiuntivi che potranno essere forniti dal FRANCHISOR nonché le modalità di erogazione e i corrispettivi degli stessi verranno definiti in apposita documentazione. V. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL FRANCHISING Art. 10) – Obblighi del FRANCHISEE 10.1 Il FRANCHISEE nell’ambito della promozione delle associazioni ACI si impegna a ricevere le quote associative e versare le stesse al FRANCHISOR secondo le modalità, i termini e le condizioni riportate nell’allegato D ed in Acimprendo. 10.2 Il FRANCHISEE è tenuto nei rapporti con i terzi ad indicare la sua qualità di impresa commerciale indipendente da quella del FRANCHISOR; tale indicazione non dovrà interferire con la comune identità della rete di franchising derivante in particolare dalla insegna comune e/o dalla presentazione uniforme dell’Esercizio. 10.3 Per tutta la durata del presente contratto il FRANCHISEE si impegna a mantenere le assicurazioni di responsabilità civile a copertura di tutti i danni derivanti dallo sfruttamento dell’Esercizio così come indicato al successivo art.16. Pag. 6 di 41 10.4 Per quanto riguarda la dotazione informatica minima di cui deve essere dotato l’Esercizio, il FRANCHISEE è tenuto ad adeguarsi, entro 12 mesi, alle indicazioni fornite dal FRANCHISOR nell’allegato E relative alla parte hardware, software e di connettività del sistema informatico dell’Esercizio. Si concorda espressamente che le applicazioni informatiche ACI potranno subire variazioni nel corso della vigenza del presente contratto in relazione alle politiche commerciali adottate da ACI. 10.5 Il FRANCHISEE si obbliga espressamente a consentire al FRANCHISOR di svolgere presso i locali all’interno dei quali verranno svolte le attività previste nel presente contratto tutte le verifiche necessarie e/o opportune al fine di controllare che lo stesso sia arredato in maniera consona agli standard di qualità stabiliti dal FRANCHISOR; qualora il FRANCHISOR ritenesse necessario rinnovare gli arredi esistenti, in quanto non in linea con gli standard forniti, il FRANCHISEE si impegna entro i successivi 12 mesi ad adeguare i locali alla progettazione del lay out realizzata dal FRANCHISOR e alle indicazioni dal medesimo fornite. 10.6 Per l’eventuale adeguamento della dotazione informatica minima e per l’eventuale rinnovo di arredi di cui rispettivamente ai precedenti commi 10.4 e 10.5, il FRANCHISEE potrà essere tenuto ad effettuare un investimento stimato in € 2.200,00 per la dotazione informatica (pc, video, stampante secondo le specifiche dell’allegato E) e € 2.000,00 circa per gli arredi per ogni postazione operativa. 10.7 Fatti salvi gli ulteriori obblighi stabiliti dal presente contratto, il FRANCHISEE si impegna a: a) commercializzare direttamente nell’ambito della gamma dei servizi oggetto del presente contratto tutti e solo i servizi prodotti dal FRANCHISOR o da questo prescelti o autorizzati per la commercializzazione della rete di vendita. Eventuali deroghe dovranno essere espressamente approvate dal FRANCHISOR; b) regolamentare l’attività di Assistenza automobilistica della delegazione (qualora svolga tale attività) con un apposito contratto con l’AC provinciale ed in regola con le leggi vigenti. L’attività di riscossione tasse automobilistiche deve essere Pag. 7 di 41 regolamentata tramite l’apposito contratto tra ACI, Ac provinciale e delegazione. c) mantenere in ottemperanza alle indicazioni del FRANCHISOR mantenere l’Esercizio ad un adeguato livello di apparato tecnologico e hardware nonché di decoro, curando in particolare l’osservanza della disciplina igienico - sanitaria e delle norme che presiedono l’esercizio di attività di commercio al dettaglio; d) essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di sicurezza degli impianti dell’Esercizio; e) porre in essere tutti gli apprestamenti pubblicitari e promozionali che il FRANCHISOR invierà presso l’Esercizio, seguendo le istruzioni dallo stesso fornite di volta in volta; f) non divulgare od utilizzare a profitto proprio o altrui, anche dopo la cessazione del contratto, il know-how tecnico ed amministrativo fornito dal FRANCHISOR, di cui sia venuto a conoscenza nella sua qualità di FRANCHISEE, avendo cura di far rispettare tali impegni da tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori; g) tenere informato il FRANCHISOR di qualsiasi miglioramento e perfezionamento che dovesse sviluppare in pendenza del presente contratto nella conduzione dell’Esercizio e a consentire allo stesso il diritto di farne uso liberamente; h) permettere a rappresentanti o dipendenti del FRANCHISOR di accedere in tutti i locali dell’Esercizio così da mettere in grado il FRANCHISOR di verificare l’adempimento da parte sua degli obblighi assunti con il presente contratto; i) osservare puntualmente ogni norma e contratto collettivo in materia di rapporti di lavoro, anche sotto il profilo della previdenza, assistenza, assicurazione contro gli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro; j) attenersi alle direttive impartite dal FRANCHISOR relative alle politiche commerciali conformandosi alle stesse al fine di raggiungere gli obbiettivi di vendita e di sviluppo dell’associazionismo; Pag. 8 di 41 k) attenersi alle direttive ed alle disposizioni impartite da ACIRETE in ordine alle procedure relative al caricamento dei dati di vendita ed associativi (Banca Dati Soci), avendo particolare cura di inserire i dati in modo completo ed esatto; l) non trasferire la sede indicata alla lett. f) delle premesse, senza il preventivo consenso del FRANCHISOR, salvo il caso di forza maggiore. Art. 11) – Ambito territoriale 11.1 La presenza articolata e capillare del FRANCHISOR sul territorio della Provincia viene attuata con criteri di valutazione basati su elementi significativi quali la densità abitativa, l’entità del circolante, il fattore commerciale, la zona d’influenza e altri aspetti degni di specifica considerazione. Ad ogni FRANCHISEE risulterà pertanto assegnato un ambito territoriale conferente funzionalità di servizio ed equilibrio di gestione. 11.2 Il FRANCHISEE prende atto che è in facoltà del FRANCHISOR istituire delegazioni virtuali centralizzate accessibili via Internet, telefonicamente ovvero secondo altri canali multimediali e diretti riconoscendo al contempo che l’istituzione di tali delegazioni virtuali non costituisce violazione di quanto previsto al precedente punto 11.1. 11.3 Il FRANCHISEE si impegna a non stipulare con terzi ulteriori contratti di affiliazione per la gestione dell’Esercizio nonché ad esercitare altre attività al di fuori di quelle previste nel presente accordo e di quelle eventualmente contrattualizzate con altre direzioni dell’Ente ACI o con Società allo stesso collegate, salvo espressa autorizzazione da parte di ACIRETE. Infine il FRANCHISEE, nell’ambito del generale obbligo di fare tutto quanto necessario e opportuno al fine di promuovere e sviluppare l’attività disciplinata dal presente accordo, si impegna a non svolgere attività promozionali e pubblicitarie al di fuori dell’ambito territoriale e, più in generale a non porre in essere comportamenti concorrenziali con il FRANCHISOR e con le altre delegazioni appartenenti alla Rete del FRANCHISOR. VI. PROMOZIONE E MARKETING Art. 12) – Rispetto delle politiche di comunicazione definite dal FRANCHISOR Pag. 9 di 41 12.1 Per tutta la durata del presente contratto, il FRANCHISEE si impegna fin d’ora ad agire nel pieno rispetto delle politiche di comunicazione e promozione definite dal FRANCHISOR. Art. 13) - Fornitura di articoli e prodotti 13.1 Nell’ambito di una generale attività di promozione del marchio ACI il FRANCHISOR si impegna a fornire ed il FRANCHISEE ad esporre articoli, prodotti e servizi contrassegnati dal marchio “ACI” o comunque prescelti dal FRANCHISOR per la loro promozione e distribuzione attraverso la rete commerciale. 13.2 Il FRANCHISEE si obbliga a rivenderli al pubblico secondo, rispettivamente, i prezzi di listino ed i margini di ricarico che verranno, di volta in volta, indicati dal FRANCHISOR 13.3 Le modalità operative e logistiche per l’esecuzione delle attività di cui al presente articolo verranno definite dal FRANCHISOR in apposito documento, fermo restando l’obbligo del FRANCHISEE a custodire i prodotti del FRANCHISOR con la diligenza richiesta dalle norme di cui agli artt.1766 e ss. codice civile. 13.4 Fra i servizi già prescelti per la promozione e distribuzione attraverso la rete commerciale, il FRANCHISOR mette a disposizione la vendita di servizi turistici alle condizioni economiche riportate in allegato F. Trattandosi di attività commerciale facoltativa, l'adesione ai servizi travel dovrà essere espressamente indicata attraverso la sottoscrizione dell'allegato. Art. 14) – Esclusiva merceologica e Giacenze di Magazzino 14.1 Fermo restando quanto stabilito al precedente art.13, il FRANCHISEE si obbliga espressamente a non vendere prodotti e servizi in concorrenza con quelli contrassegnati dal marchio ACI o dal marchio di sue aziende controllate o collegate, o comunque prescelti dal FRANCHISOR secondo quanto sopra indicato. 14.2 A fronte dell’impegno sopra indicato, qualora il FRANCHISEE abbia giacenze di magazzino di prodotti in conflitto merceologico con quelli contrassegnati dal marchio ACI o comunque prescelti dal FRANCHISOR, quest’ultimo provvederà, Pag. 10 di 41 secondo modalità e termini da concordarsi in buona fede tra le parti, al loro smaltimento. Art. 15) – Campagne di marketing 15.1 Il FRANCHISEE beneficerà di tutte le campagne di marketing intraprese dal FRANCHISOR per conto dell’ACI ovvero da ACI medesima. 15.2 Il FRANCHISOR includerà il FRANCHISEE in qualsiasi documentazione pubblicitaria in cui siano indicate le delegazioni della provincia di appartenenza, edita e riedita dopo la data della sottoscrizione del presente contratto. Il FRANCHISOR si impegna a non fare alcuna differenza in questi documenti tra il FRANCHISEE e le altre delegazioni ACI. 15.3 Le parti si danno reciprocamente atto che tali azioni costituiranno delle opportunità offerte alle delegazioni ACI da parte di ACIRETE e non devono in alcun modo essere considerate degli obblighi da parte del FRANCHISOR, dell’ACI o dell’Automobile Club Provinciale. A sua volta il FRANCHISEE potrà a proprie spese promuovere iniziative e campagne pubblicitarie limitatamente alla zona di sua competenza, previo esame ed autorizzazione scritta dei relativi programmi da parte del FRANCHISOR. L’eventuale mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta inviata dal FRANCHISEE equivarrà ad approvazione. VII. ASSICURAZIONI E FIDEIUSSIONI Art. 16) – Polizze Assicurative 16.1 Il FRANCHISEE stipulerà, entro 3 mesi dalla stipula del contratto, con primaria Compagnia di assicurazione una polizza a garanzia dei rischi per furto e incendio commisurata al valore dei beni mobili contenuti nell’Esercizio; il FRANCHISEE stipulerà altresì entro la medesima data, una polizza a garanzia della responsabilità civile verso terzi con un massimale di almeno €.250.000,00; 16.2 Il FRANCHISEE si impegna al pagamento puntuale dei premi di tali polizze nonché ad aggiornare mensilmente i massimali, ove occorresse per mantenerli adeguati ai rischi assicurati e comunque in misura non inferiore agli adeguamenti ISTAT. Pag. 11 di 41 Art. 17) – Fideiussioni 17.1 A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte, il FRANCHISEE consegnerà al FRANCHISOR, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle forniture pena in difetto l'inefficacia del contratto stesso - una fideiussione irrevocabile di importo pari al canone franchising annuo rilasciata da un primario Istituto Bancario o Assicurativo. Tale fideiussione sarà mantenuta in vita per tutta la durata del contratto e per i successivi tre mesi. 17.2 Il FRANCHISOR si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento l'adeguamento di tale garanzia in funzione della svalutazione monetaria e dell'ammontare medio complessivo delle partite a proprio credito. VIII. COMPENSI Art. 18) – Compensi dovuti al FRANCHISOR 18.1 Al FRANCHISOR spettano i compensi indicati nell’allegato G. I canoni annuali saranno rivalutati in base agli indici ISTAT. Al FRANCHISOR spetta inoltre il canone per i servizi aggiuntivi di cui al precedente art. 9 eventualmente richiesti dal FRANCHISEE. 18.2 Nel caso in cui il presente contratto sia riferito ad una nuova delegazione, il FRANCHISEE dovrà corrispondere al FRANCHISOR, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, un importo pari ad €. 3.000 più IVA a titolo di fee di ingresso. 18.3 Resta inteso che sono inclusi nel compenso di cui al precedente comma 18.1 il know-how ed i servizi per l’avvio dell’esercizio previsti negli artt. 6 e 7. Art. 19) – Modalità di pagamento 19.1 I corrispettivi dovuti al FRANCHISOR così come sopra indicati saranno liquidati dal FRANCHISEE secondo le modalità indicate nell’allegato H. 19.2 Resta inteso tra le parti che il FRANCHISEE in nessun caso, compreso eventuali contestazioni in merito a pretesi inadempimenti del FRANCHISOR, potrà rifiutare, sospendere o ritardare i pagamenti dovuti. Art.20) – Compensi e politiche di incentivo per il FRANCHISEE Pag. 12 di 41 20.1 Al FRANCHISEE, spettano i compensi indicati nella scheda “Compensi sulle vendite di prodotti e servizi”. Si stabilisce espressamente che tali valori potrebbero cambiare al termine di ogni anno solare in relazione alle politiche di prodotto adottate da ACI. Tali variazioni saranno comunicate al FRANCHISEE con il mezzo ritenuto più idoneo tra lettera ordinaria, fax, e-mail. 20.2 Inoltre verrà prospettata annualmente, in separata documentazione, una struttura di incentivazione basata su obiettivi da raggiungere. I target di vendita da raggiungere saranno determinati nell’ambito delle politiche commerciali del FRANCHISOR con riferimento alla vendita dei prodotti e servizi di cui all’art. 13. 20.3 I compensi riconosciuti al FRANCHISEE verranno al medesimo liquidati secondo le modalità indicate nell’allegato D. IX. INTUITUS PERSONAE Art. 21) – Persone fisiche 21.1 Il presente contratto è stipulato in considerazione della persona del FRANCHISEE; resta pertanto inteso che non potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso del FRANCHISOR. In caso di decesso del FRANCHISEE il contratto sarà risolto di diritto qualora nei 60 giorni successivi alla conoscenza da parte del FRANCHISOR del predetto evento, il FRANCHISOR non comunichi la propria volontà di proseguire il rapporto con gli aventi causa del FRANCHISEE che ne abbiano fatto tempestiva richiesta. Art. 22) – Persone giuridiche e soggetti collettivi 22.1 Il presente contratto è stipulato in considerazione della compagine sociale e della persona del legale rappresentante della società. Resta pertanto inteso che il presente accordo non potrà essere ceduto o trasferito senza il consenso del FRANCHISOR. Ogni modificazione della compagine sociale e della persona con funzione di legale rappresentante legittimerà il FRANCHISOR a risolvere di diritto il presente contratto. Art. 23) – Documentazione Pag. 13 di 41 23.1 Il FRANCHISEE all’atto della sottoscrizione del presente accordo dovrà allegare tutta la documentazione societaria, finanziaria, amministrativa nonché i certificati specificatamente elencati nell’Allegato I. Art. 24) – Diritto di prelazione 24.1 Fatto salvo quanto sopra stabilito, il FRANCHISEE potrà trasferire a terzi a qualsiasi titolo la proprietà o la gestione temporanea dell’Esercizio o della propria azienda purché nel rispetto delle disposizioni previste dalle citate L. n. 264/91 e 11/94 e successive modificazioni o integrazioni. Tuttavia in tali ipotesi dovrà informarne preventivamente il FRANCHISOR; in particolare il FRANCHISEE darà comunicazione al FRANCHISOR delle trattative avviate in buona fede e/o delle offerte ricevute indicando prezzo di cessione e tutte le altre condizioni economiche dell’operazione proposta, a mezzo lettera raccomandata a.r. 24.2 Il FRANCHISOR potrà esercitare il diritto di prelazione – a condizioni uguali a quelle comunicategli – mediante lettera raccomandata a.r. da inviare al FRANCHISEE, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione. 24.3 Decorso tale termine senza che il FRANCHISOR abbia esercitato il diritto di prelazione, lo stesso sarà considerato rinunziatario e il FRANCHISEE potrà cedere o locare l’Esercizio o l’azienda, fatto salvo per il FRANCHISOR il diritto di recedere dal presente contratto ai sensi dell’art.28. 24.4 Del pari qualora il FRANCHISEE possieda più esercizi commerciali per la medesima attività e intenda stipulare nuovi accordi di affiliazione per la gestione di uno o più di essi, dovrà informarne preventivamente il FRANCHISOR e preferire quest’ultimo a parità di condizioni rispetto ad altre imprese interessate. Art. 25) –Trattamento dati personali 25.1 Il FRANCHISEE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 dichiara di essere informato in modo pieno ed esaustivo circa le finalità e le modalità di trattamento dei propri dati personali nonché dei diritti di cui all’art.7 del citato decreto con particolare riguardo alla possibilità di integrazione, modificazione, cancellazione dei predetti dati o di opposizione in tutto o in parte Pag. 14 di 41 al relativo utilizzo inoltrando specifica formale richiesta al FRANCHISOR. Con la sottoscrizione del presente contratto il FRANCHISEE rilascia il proprio consenso a trattare i propri dati personali per tutte le finalità i) imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimentali e ii) necessarie e/o utili per l’esecuzione del presente accordo nonché per tutte le attività e finalità comunque correlate. DISPOSIZIONI FINALI Art. 26) – Durata 26.1 Il presente contratto avrà una durata pari a 3 (tre) anni con decorrenza dal ………….al …………... Alla scadenza il contratto si rinnoverà di anno in anno salvo disdetta da comunicarsi tramite raccomandata A/R almeno 3 mesi prima della scadenza. Art. 27) – Risoluzione 27.1 Il FRANCHISOR, potrà risolvere unilateralmente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456, cod. civ., mediante comunicazione, inviata a mezzo raccomandata a.r., con la quale egli dichiari di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa: a. nel caso in cui il FRANCHISEE si renda inadempiente agli obblighi qui previsti ed in particolare agli obblighi previsti in tema di: • uso e tutela del marchio • ritardo nel pagamento dei compensi dovuti al FRANCHISOR • modalità di esecuzione del franchising • promozione e marketing • assicurazioni e fideiussioni • intuitus personae b. nel caso di cambiamento della compagine sociale dell’impresa del FRANCHISEE ovvero nel caso di cessione a qualsiasi titolo o di affitto Pag. 15 di 41 dell’Esercizio o dell’azienda, salvo diverso accordo stipulato direttamente tra il FRANCHISOR ed il terzo acquirente o locatario; c. nel caso di assoggettamento del FRANCHISEE a fallimento o ad altra procedura concorsuale ovvero quando lo stesso, ad insindacabile giudizio del FRANCHISOR, non sia più in grado di fornire sufficienti garanzie in merito alla propria solidità economica; d. nel caso in cui il comportamento del FRANCHISEE o dei suoi dipendenti possa nuocere gravemente all’immagine e al buon andamento del FRANCHISOR , di ACI e dell’ACP; e. qualora vengano meno i contratti intercorrenti tra il FRANCHISEE e l’ACP; f. nel caso in cui ACP risolva uno o tutti i mandati con ACIRETE ovvero nel caso in cui ACI risolva il contratto di licenza del marchio; g. nel caso di mancato conseguimento, per 2 (due) anni anche non consecutivi, degli obiettivi associativi minimi di volta in volta indicati. 27.2 Nel caso di risoluzione del contratto per giusta causa il FRANCHISOR potrà esigere oltre al risarcimento del danno sofferto anche il pagamento immediato di tutti i crediti non ancora scaduti. 27.3 Il FRANCHISEE dà atto e riconosce espressamente che costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente contratto l’esistenza a proprio carico ovvero a carico dei propri congiunti, conviventi, membri della compagine sociale, dell’organo amministrativo, ecc., di condanne penali passate in giudicato nonché di provvedimenti provvisori e/o definitivi di prevenzione ai sensi del Decreto Legislativo n.490/94 e precedenti normative antimafia. 27.4 Il FRANCHISEE dà atto che in dipendenza della risoluzione del presente contratto per qualsivoglia causa, esso non avrà diritto a risarcimento, indennità od altro, a titolo di avviamento o di incremento della clientela. Art. 28) – Recesso 28.1 Il FRANCHISEE ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento previa disdetta da comunicarsi, mediante lettera raccomandata a.r., al FRANCHISOR Pag. 16 di 41 con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi e pagamento di tutti i crediti maturati e maturandi fino al termine del preavviso. Art. 29) – Riservatezza 29.1 Il FRANCHISEE si impegna espressamente a non divulgare i documenti e le informazioni di cui potrebbe venire a conoscenza direttamente o indirettamente in occasione dell’esecuzione del presente contratto e che gli vengono fornite a titolo strettamente personale e confidenziale. Il FRANCHISOR si impegna a comportarsi nello stesso modo per quel che riguarda le informazioni fornite dal FRANCHISEE. Art. 30) – Informazioni 30.1 Il FRANCHISEE dichiara di aver piena conoscenza, poiché edotto dal FRANCHISOR anche mediante la consegna di specifica documentazione ( scheda illustrativa allegata), sulle attività oggetto del presente contratto, sul profilo economico e sociale del FRANCHISOR, sulla natura e composizione della rete commerciale, nonché sulle altre informazioni di cui all’art. 4 della Legge 6 maggio 2004, n. 129. Art. 31) – Norma di Chiusura 31.1 Il presente contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti tra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale e precedente pattuizione, anche verbale, intercorsa tra le stesse o tra il FRANCHISEE e l’ACI o l’ACP. 31.2 Le parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale nullità di una o più clausole non comporterà la nullità o lo scioglimento dell’intero contratto, né della restante parte della clausola stessa e si impegnano a sostituire secondo buona fede le clausole invalide od inefficaci con altre che realizzino per quanto possibile la stessa funzione. 31.3 L’eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell’altra costituenti violazioni delle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti che derivano dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere il corretto adempimento di tutti i termini e le condizioni stabilite dal contratto. Pag. 17 di 41 Art. 32) – Modifiche 32.1 Ogni modifica od integrazione al presente contratto ovvero ai suoi allegati non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere. 32.2 Le parti si danno atto che in aggiunta agli allegati richiamati nel presente contratto, potranno essere allegati nuovi documenti purché negli stessi sia fatto espresso riferimento al presente accordo e risultino debitamente sottoscritti da entrambe le parti. Art. 33) – Rinvio 33.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si applicano le norme del codice civile, con particolare ma non esclusivo riguardo a quelle di cui all’art. 1559 e seguenti non in contrasto con quanto qui pattuito. Art. 34) – Comunicazioni 34.1 Ogni comunicazione riguardante la attuazione, la modifica o la risoluzione del presente contratto, fino a nuova contraria disposizione scritta, dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata a.r. ed indirizzata come segue: a. se al FRANCHISOR: ACI Informatica S.p.A. con sede in Via Fiume delle Perle, 24 – 00144 Roma b. se al FRANCHISEE ………………… con sede in ……………,…………………. Art. 35) – Foro Competente 35.1 Qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma, anche in deroga a eventuali fori facoltativi o concorrenti. Art. 36) – Registrazione – Oneri fiscali Pag. 18 di 41 36.1 Si precisa che gli obblighi di pagamento relativi alle prestazioni di servizi derivanti dal presente contratto si riferiscono ad operazioni soggette ad IVA e pertanto se ne richiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. 36.2 Le spese e gli oneri fiscali per la registrazione del presente contratto sono a carico del FRANCHISOR. Letto, confermato e sottoscritto. …lì… ACIRETE Il FRANCHISEE Direttore Generale Dott. Enrico Gallo Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il FRANCHISEE dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: art.5 (tutela del marchio), art.10 (obblighi del FRANCHISEE), art.11 (ambito territoriale), art.14 (esclusiva merceologica e giacenze di magazzino), art.16 (assicurazioni), art.17 (fideiussioni), art.18 e 19 (compensi dovuti al FRANCHISOR e modalità di pagamento), artt. 21 e 22 (persone fisiche e persone giuridiche), art.24 (diritto di prelazione), art.25 (trattamento dati personali), art.27 (risoluzione), art. 29 (riservatezza) e art. 35 (foro competente). _______, lì _________ Il FRANCHISEE Pag. 19 di 41 Pag. 20 di 41 ALLEGATO B SERVIZI PER L’AVVIO DELL’ESERCIZIO 1) assistenza nella progettazione del lay out dell’Esercizio, con particolare riferimento alla sistemazione dei banchi, degli scaffali e degli arredi in generale; 2) studio del potenziale commerciale dell’esercizio; 3) formazione e addestramento professionale del FRANCHISEE e dei suoi collaboratori preposti alla conduzione dell’Esercizio 4) assistenza diretta presso l’Esercizio con proprio personale specializzato per un periodo non superiore a dieci giorni, salvo diversi accordi particolari; 5) assistenza indiretta tramite appositi strumenti telematici e di Back Office 6) fornitura dell’insegna standard riproducente il Marchio, in caso di nuova delegazione. Misure insegna standard: cm 250X50 oppure 200X50 oppure 150x50. FAC-SIMILE INSEGNA Pag. 21 di 41 ALLEGATO C SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA A) Servizi di assistenza e consulenza continuativi 1) consulenza commerciale e tecnica con proprio personale specializzato presso l’Esercizio, con particolare riferimento all’andamento della sottoscrizione delle quote associative, alla vendita di articoli e prodotti per l’automobilismo, connotati dal marchio ACI ed alla prestazione dei vari servizi; 2) aggiornamento professionale del FRANCHISEE e del suo personale per quanto attiene alle tecniche del servizio e agli sviluppi operativi che il FRANCHISOR dovesse mettere a punto di volta in volta; 3) fornitura al FRANCHISEE del manuale (Acimprendo) contenente le procedure operative e le istruzioni per la gestione delle delegazioni . 4) consulenza per la partecipazione del FRANCHISEE alle manifestazioni a premio che il FRANCHISOR dovesse attuare fornendogli anche adeguati supporti pubblicitari; 5) controlli diretti e indiretti sull’attività dell’Esercizio al fine di segnalare tempestivamente al FRANCHISEE eventuali irregolarità riscontrate per gli opportuni interventi del caso; 6) invio periodico di elaborati tecnici, per mettere il FRANCHISEE al corrente delle eventuali variazioni di servizi, di prezzo e delle politiche commerciali attuati dal FRANCHISOR; 7) assistenza nella stipula di contratti con soggetti fornitori o partner del FRANCHISOR al fine di consentire al FRANCHISEE di ottenere condizioni di favore; 8) analisi della zona territoriale di competenza del FRANCHISEE al fine di promuovere iniziative di marketing mirate sul territorio. 9) servizio di intranet finalizzato all’aggiornamento delle politiche di vendita, di marketing, delle procedure operative, nonché dei dati relativi ai risultati di vendita. Pag. 22 di 41 10) Rendicontazione mensile degli incassi realizzati dal FRANCHISEE e dei compensi di sua spettanza (come da allegato D); 11) Emissione per conto del FRANCHISEE, ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 633/72, così come modificato dal D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, delle fatture relative ai compensi di sua spettanza a norma dell’art. 10 e dell’allegato D al presente contratto, ed invio mediante e-mail della copia della citata fattura al FRANCHISEE per gli adempimenti di legge (registrazione, liquidazione, ecc.). Pag. 23 di 41 ALLEGATO D PROMOZIONE E SVILUPPO DELL’ASSOCIAZIONISMO ACI E MODALITA’ DI GESTIONE DELLE QUOTE ASSOCIATIVE Modalità, termini e condizioni con cui il FRANCHISEE deve ricevere le quote ACI e versare le medesime al FRANCHISOR: - il FRANCHISEE dovrà, prima di tutto, sottoscrivere una Delega Bancaria nei confronti di ACIRETE, per consentirle di acquisire gli incassi associativi, alle scadenze stabilite. - dopodiché i passi operativi saranno i seguenti: 1) Il FRANCHISEE vende una tessera (nuovo o rinnovo) ed incassa il relativo importo. 2) ACIRETE, tramite Socio on Line, potrà individuare tutte le tessere vendute o rinnovate in carico al singolo FRANCHISEE, anche se movimentate da altri soggetti (AC/RID, ACI Informatica/Internet, Diners/Rinnovi). 3) ACIRETE provvederà quindi a realizzare un estratto conto mensile, riportante tutte le posizioni associative di competenza del FRANCHISEE, acquisite o rinnovate nel mese di riferimento. Tale estratto conto riporterà ovviamente indicazione sia degli incassi realizzati che dei compensi di sua spettanza. 4) ACIRETE provvederà ad inviare tale estratto conto al FRANCHISEE, che potrà quindi verificare i conteggi effettuati. 5) Il giorno 15 del mese successivo all’estratto conto, ACIRETE provvederà a prelevare dal conto corrente del delegato gli incassi associativi da lui generati (così come documentati nell’estratto conto) decurtati dei compensi per l’acquisizione di soci, di competenza del FRANCHISEE. 6) Tali compensi saranno contestualmente fatturati dal FRANCHISOR per conto del FRANCHISEE nel rispetto delle procedure prescritte dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/72 in materia di fatturazione e assoggettati ad IVA ma non a ritenuta d’acconto. Pag. 24 di 41 7) Il primo giorno non festivo del mese successivo a quello di produzione, il FRANCHISOR emetterà la fattura trattenendo l’originale di propria competenza ed inviando al FRANCHISEE, all’indirizzo di posta elettronica, la copia della stessa. 8) Tutti gli adempimenti fiscali di registrazione e di liquidazione dell’imposta esposta nelle predette fatture restano nell’esclusiva responsabilità del FRANCHISEE. Eventuali variazioni di tali procedure saranno tempestivamente comunicate al FRANCHISEE e formalizzate nel manuale operativo aggiornato in base alle esigenze. Pag. 25 di 41 ALLEGATO E DOTAZIONE INFORMATICA MINIMA Il FRANCHISEE è al corrente che per operare quale punto di servizio a marchio ACI è necessario utilizzare le specifiche applicazioni informatiche ACI. Se non già in possesso, si impegna quindi a dotarsi autonomamente e con costi a proprio carico della strumentazione tecnica necessaria a tal fine, in termini di: Componenti hardware Elaboratore Monoprocessore Progr. Componente fisico Architettura e Microprocessore: Q.tà Specifiche Note 1.1. Architettura Scalabile per alte prestazioni 1.2. Microprocessore n° 1 Processore classe Intel Pentium IV o superiore 1.3. Scheda Madre n°1 Architettura monoprocessore 1.4. BUS di sistema (Front Side Bus) Frequenza ≥ 133 Mhz Certificata per Microsoft Windows 2000 e Windows XP BIOS esteso, aggiornabile, capacità ≥ 256 KB, supporto della tecnologia Ultra DMA . Con on board : 2 porte seriali ; 1 porta parallela ; 2 porte usb ; 2 porte PS2 A 64 bit protetto da tecnologia ECC Memoria RAM: 1.5. Quantità di memoria RAM ≥ 256 MB ≥ 133 Mhz, , tempo di accesso ≤ 10 ns, con supporto della tecnologia ECC se possibile. Supporto Audio e Video: 1.6. Governo audio A 16 bit Opzionale, anche integrato nella piastra madre 1.7. Governo video SVGA AGP 4X Integrato nella piastra madre o nell’alloggiamento per scheda video AGP 4X con 8 mega di RAM video (requisito minimo). 1.8. Risoluzione minima supportata 800x600 Interfacce di connessione: 1.9. Interfaccia di rete locale (LAN) n° 1 Mediante adattatori di rete Ethernet PCI 10/100 Connettore RJ45. Il funzionamento dell’adattatore deve essere garantito con entrambi i tassi di trasferimento (10 Mb/s e 100 Mb/s). L’adattatore può essere anche integrato nella piastra madre, deve essere certificato per Microsoft Windows 2000 e Windows XP. 1.10. Unità floppy disk n° 1 3,5” da 1,44 MB 1.11. Unità CD-ROM n° 1 EIDE o IDE ATAPI Deve essere compatibile al 100% in lettura con il formato da 720 Kb Bootable, almeno 32X, senza caddy 1.12. Unità CDRW ( masterizzatore ) n°1 EIDE -(Componente opzionale per l’archiviazione dei dati) 1.13. Unità Hard disk n°≥ 1 Capacità complessiva ≥ 40 GB n° 1 A 2 o 3 tasti Periferiche di I/O: -Software di masterizzazione compreso Tempo di accesso < 9,5 ms, velocità di rotazione ≥ 7200 rpm, supporto della tecnologia SMART e supporto della tecnologia Ultra ATA . Dispositivi di I/O: 1.14. Dispositivo di puntamento (mouse) Corredato di tappetino Pag. 26 di 41 1.15. Tastiera n° 1 Italiana estesa 104 o 105 tasti 1.16. Video n° 1 17” a colori SVGA, basse emissioni, oppure 15” a colori SVGA, basse emissioni, risoluzione massima non interlacciata 1024x768 ad almeno 75 Hz, dot-pitch ≤ 0,28 mm Compatibile con le Raccomandazioni della Commissione Europea riguardanti la valuta europea (AltGr+E). Conforme alle normative vigenti, agli standard ISO 9241-3, MPR II e TCO ’99, nonché alle specifiche Energy Star dell’EPA; compatibile con le Raccomandazioni della Commissione Europea riguardanti la valuta europea Caratteristiche fisiche: 1.17. Telaio del Modulo Base Desktop ; Middletower ; Microtower 200 – 240 V/ 50Hz 1.18. Alimentazione 1.19. Alimentatore n° 1 Cavo di alimentazione con spina SHUCO Potenza ≥ 300 Watt Componenti software Progr Componente fisico 2.1. Sistema Operativo 2.2. Software di navigazione per Internet Q.tà Specifiche 1 Consigliati : Microsoft Windows 2000 Microsoft Windows XP 1 Microsoft Internet Explorer 5.5 SP2 o successive Note Precaricato, completo di relativa licenza d’uso Precaricato, completo di relativa licenza d’uso • Linea telefonica ISDN dedicata totalmente e unicamente alla trasmissione dati nei confronti di ACI; • Servizi di connessione (attualmente Mosaico o Integra) per l’accesso al Sistema Informativo ACI e quindi a tutti i servizi centrali erogati da ACI (oltre a SOCIO on LINE, EPICA, STA, Visure PRA etc). Per poter usufruire dei servizi di connettività il FRANCHISEE deve aderire ad una delle seguenti soluzioni proposte da ACI: o Mosaico, canone annuo pari a 387 € + IVA, con traffico telefonico (chiamata su numero 06) a carico del FRANCHISEE o Integra, con canone annuo pari a 1.330 € + IVA, con traffico telefonico a carico di ACI su numero verde o ADSL, connessione ad Internet, 3 caselle di posta e assistenza privilegiata su numero verde • POS (terminale per il pagamento via telematica di prodotti e servizi): Disponibilità ed utilizzazione nel punto vendita di un sistema di pagamento POS abilitato alle principali carte di credito ed al Bancomat. Nel caso in cui il FRANCHISEE sia sprovvisto di tale apparecchio, il FRANCHISEE si impegna sin d’ora ad attivare tale modalità di pagamento; a tal fine il FRANCHISOR proporrà un’offerta relativa al canone per il servizio POS. Pag. 27 di 41 ALLEGATO F Data. ……..... Spett.le Ventura S.p.A. Via Comune Antico, 43 20125 MILANO Spett.le ACI Informatica – Divisione ACI Rete Via Solferino, 32 00185 ROMA OGGETTO: ALLEGATO VENDITA SERVIZI TURISTICI FORMULA LIGHT In riferimento all’accordo quadro fra Automobile Club d’Italia e Ventura, relativo alla distribuzione di prodotti turistici ai soli soci ACI e all’accordo quadro fra Ventura e ACI Rete, nonché al nostro contratto di franchising con ACI rete, Vi confermiamo con la presente di voler aderire all’iniziativa e di impegnarci pertanto all’accesso ed utilizzo dei servizi secondo le condizioni economiche ed operative riportate di seguito. In particolare Vi richiediamo l’attivazione dei seguenti servizi: Pratiche turismo (pacchetti e/o servizi turistici) Hotel dedicati Car Rental Desideriamo inoltre richiedere attivazione del seguente servizio: Biglietteria aerea nazionale ed internazionale La presente annulla e sostituisce ogni precedente accordo scritto e verbale esistente in materia. Delegazione di (timbro e firma) .................................................................. VENTURA Spa - Headoffice: 20125 Milano – Via Comune Antico, 43 T. +39 02.64.168.168 F. +39 02.64.168.300 E [email protected] W www.venturatravel.it Capitale Sociale € 2.350.000 i.v. – R.E.A. 1542828 – C.F. 00550580260 P.Iva 06615521009 Pag. 28 di 41 CONDIZIONI ECONOMICHE ED OPERATIVE ATTIVAZIONE L’attivazione di tutti i servizi turistici non prevede NESSUN COSTO ALLESTIMENTO DEL PUNTO VENDITA L’allestimento del punto vendita si basa sulla scelta obbligatoria di almeno 1 elemento fra quelli indicati: • Totem (tipo A o B) • Insegna segnaletica (sospesa o a bandiera) • Vetrofania • Cartello Vendita Soci FORMAZIONE E’ prevista per il punto vendita la possibilità di partecipare ad un corso di formazione, che si può tenere presso il punto vendita o presso le Sedi di Ventura di Roma e/o Milano, come indicato nel Modulo “Beni e Servizi” MATERIALI OPERATIVI Si tratta di costi relativi all’acquisto di beni necessari all’ attività di informazione e vendita di prodotti turistici destinati ai soci ACI. L’indicazione dell’elenco dettagliato e dei costi è riportata nella tabella “Beni e Servizi”. ACCESSO OPERATIVO AI SERVIZI L’accesso al servizio di vendita pacchetti turistici avviene attraverso Booking Centre e attraverso l’Area Riservata dei sito Internet Ventura. L’accesso aI servizi di Biglietteria aerea, di Hotel dedicati e di Car Rental avverrà esclusivamente on-line attraverso l’Area Riservata dei sito internet di Ventura. Il punto vendita sarà informato della User Id e Password necessarie per svolgere le attività . Per i Punti Vendita che richiedono il servizio di biglietteria aerea, è previsto il pagamento di un canone annuo. COSTI DI CONSEGNA I costi di consegna dei documenti di viaggio sono a carico del punto vendita VENTURA Spa - Headoffice: 20125 Milano – Via Comune Antico, 43 T. +39 02.64.168.168 F. +39 02.64.168.300 E [email protected] W www.venturatravel.it Capitale Sociale € 2.350.000 i.v. – R.E.A. 1542828 – C.F. 00550580260 P.Iva 06615521009 Pag. 29 di 41 RIMBORSO SPESE Il rimborso spese della delegazione verrà calcolato in misura sulla base deI regimi commissionali percentuali riportati in tabella, variabili in funzione delle tipologie di servizio travel offerte ai soci:. Tali suddetti regimi commissionali, siano essi riferiti a commissioni base che a over commission, potranno essere soggetti a variazioni positive e negative in base a modifiche di mercato e/o di politiche commerciali di Ventura. TIPOLOGIA % Pratiche di turismo (pacchetti e/o servizi 7% (su importi turistici) su prodotto dedicato e/o TO commissionabili TO) contrattualizzati preferenziali (2) Pratiche di turismo (pacchetti e/o servizi 7% (su importi turistici) su TO contrattualizzati non commissionabili TO) preferenziali (2) Pratiche di turismo (pacchetti e/o servizi 4% (su importi turistici) su TO non contrattualizzati commissionabili TO) Biglietteria aerea nazionale ed internazionale Piena Hotel dedicati Car rental 5% 0% NOTE Prenotazione tramite booking centre oppure on-line sul sito internet di Ventura; addebito al pdv di € 5 a pratica (1) Prenotazione tramite booking centre oppure on-line sul sito internet di Ventura; addebito al pdv di € 5 a pratica (1) Prenotazione tramite booking centre oppure on-line sul sito internet di Ventura; addebito di € 5 a pratica (1) (2) Variabile in funzione dei cambiamenti di mercato; addebito al pdv di € 3 a biglietto emesso (1). Pagamento on-line con carta di credito del cliente o del punto vendita Addebito di € 5 a transazione (1) Tariffe riservate - Pagamento diretto del cliente. Applicazione al cliente di una fee di € 5. Nessuna fee addebitata (1) I prezzi del servizio (fee) possono essere parzialmente o totalmente recuperati dal socio, secondo tabella fornita da Ventura (2) Sulla pratica di TO contrattualizzati preferenziali viene applicato lo sconto del 5%al socio ACI. La lista di TO contrattualizzati preferenziali è sempre consultabile sull’Area Riservata del sito Ventura. SCADENZA CONTRATTUALE Il presente accordo commerciale ha una durata di 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà in qualsiasi momento risolvere detto accordo tramite comunicazione scritta inviata con almeno 90 giorni di preavviso. VENTURA Spa - Headoffice: 20125 Milano – Via Comune Antico, 43 T. +39 02.64.168.168 F. +39 02.64.168.300 E [email protected] W www.venturatravel.it Capitale Sociale € 2.350.000 i.v. – R.E.A. 1542828 – C.F. 00550580260 P.Iva 06615521009 Pag. 30 di 41 CONDIZIONI FINANZIARIE Modalità pagamento del corrispettivo per allestimenti, materiale operativo, corsi di formazione e canone Biglietteria (1° anno)* Il pagamento di quanto dovuto avverrà con le stesse modalità di pagamento dei canoni ACI Rete solo ed esclusivamente se l’ordine è contestuale alla sottoscrizione del contratto generale di Franchising con ACI Rete. In caso di ordini successivi e/o integrativi, il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario a favore di Ventura. * I canoni successivi saranno addebitati ad inizio anno solare. Pagamento dei volumi incassati a nome e per conto di Ventura Spa e relativi alla vendita di pacchetti turismo Per tutte le tipologie di servizio oggetto del presente accordo, il pagamento degli importi sarà effettuato anticipatamente alla fornitura, pagando il prezzo lordo del servizio. Pagamento di Ventura Spa dei rimborsi spese sulle vendite generate dal Punto Vendita Gli importi relativi ai rimborsi spese spettanti al Punto Vendita e specificatamente riepilogate nell’estratto conto di fine mese, verranno saldati con bonifico il giorno 20 del mese successivo, con contestuale compensazione del totale fee a debito del punto vendita. COORDINATE BANCARIE N° Identificativo del Punto di Vendita ACITravel light …………... Indirizzo…….............................................………….................... Cap/Città ................................................…….…………………. Telefono ………………………… Telefax …………..………... mail …………………………………... ______________________________________________________________________________ Coordinate del Punto di Vendita Istituto di credito ……………………………………………………………………….… Agenzia n. …… Indirizzo …..…………………………………………………………………………………………………. Cap/Città ..………………………………………………………………………………………………….. Conto Corrente n.………………… intestato a …………………………..……………………………… ABI …………………… CAB ……………………… CIN …………………. Nome e Cognome del delegato ……………………………………………………………………………. DATA ............................... FIRMA ..............................................................…… _____________________________________________________________________________ Coordinate di Ventura Spa Istituto di credito BANCA POPOLARE DI BERGAMO Filiale di MILANO GIOIA Indirizzo Via Melchiorre Gioia, 28 Cap/Città 20124 - MILANO Conto Corrente n. 000000073074 intestato a Ventura Spa ABI 05428 CAB 01609 CIN N Il Responsabile Amministrativo di Ventura Spa DATA .............................. FIRMA ..............................................................…… VENTURA Spa - Headoffice: 20125 Milano – Via Comune Antico, 43 T. +39 02.64.168.168 F. +39 02.64.168.300 E [email protected] W www.venturatravel.it Capitale Sociale € 2.350.000 i.v. – R.E.A. 1542828 – C.F. 00550580260 P.Iva 06615521009 Pag. 31 di 41 MODULO RICHIESTA BENI E SERVIZI TIPOLOGIA TOTEM A TOTEM B INSEGNA SOSPESA INSEGNA A BANDIERA QUADRI ACI TRAVEL VETROFANIA CARTELLO 1000 PORTADOCUMENTI RISMA DI CARTA DA 1000 FOGLI PER OFFERTE DI VIAGGIO CORSO DI FORMAZIONE* PRESSO IL PUNTO VENDITA PER 1 ADDETTO CORSO DI FORMAZIONE PRESSO SEDI VENTURA DI ROMA E MILANO PER 1 ADDETTO CANONE ANNUO BIGLIETTERIA AEREA QUANTITA’ PREZZO UNITARIO Euro 315,00 + iva Euro 315,00 + iva Euro 85,00 + iva Euro 56,00 +iva Euro12,00 + iva Euro 25,00 + iva Euro 3,00 + iva Euro 400,00 +iva Euro 100,00 + iva Euro 250 + iva (escluso spese trasferta) Euro 100 + iva (escluse spese di trasferta) Euro 150,00 – iva Euro TOTALE * Per gruppi minimo di 6 persone DATA .............................. TOTALE FIRMA ..............................................................…… VENTURA Spa - Headoffice: 20125 Milano – Via Comune Antico, 43 T. +39 02.64.168.168 F. +39 02.64.168.300 E [email protected] W www.venturatravel.it Capitale Sociale € 2.350.000 i.v. – R.E.A. 1542828 – C.F. 00550580260 P.Iva 06615521009 Pag. 32 di 41 ALLEGATO G COMPENSI DOVUTI AL FRANCHISOR Determinazione del compenso IL FRANCHISEE dovrà corrispondere al FRANCHISOR i seguenti importi con le modalità di pagamento descritte nell’allegato H: - canone base annuale (compenso per l’uso del marchio) € ………..,oltre IVA - canone annuale per servizi aggiuntivi di cui all’art. 9 € 0 - importo per l’insegna standard prescelta di cui all’art. 4 (come specificato nella scheda di prenotazione insegna nell’allegato L) €…………,oltre IVA Pag. 33 di 41 ALLEGATO H MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI COMPENSI DOVUTI AL FRANCHISOR 1. CANONE FRANCHISING: - modalità di pagamento: RID Bancario - condizioni di pagamento: pagamento al 15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre, 15 gennaio 2. SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA CONTINUATIVI: importi compresi nel canone franchising 3. SERVIZI AGGIUNTIVI: - modalità di pagamento: RID Bancario - condizioni di pagamento: 30 giorni data fattura. 4. FEE DI INGRESSO: - modalità di pagamento: RID Bancario - condizioni di pagamento: 30 giorni data fattura. 5. INSEGNA: - modalità di pagamento: RID Bancario - condizioni di pagamento: importo da corrispondere in tre anni, in rate trimestrali di pari importo abbinate al pagamento del canone di franchising Pag. 34 di 41 ALLEGATO I DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 1) Copia dell’autorizzazione per l’attività di consulenza automobilistica rilasciata dalla Provincia. 2) Planimetria dei locali 3) Contratto di locazione o atto notarile attestante la proprietà dell’immobile 4) Nullaosta rilasciato dalla ASL competente* 5) Certificato di residenza* 6) Certificato casellario giudiziale e carichi pendenti presso la Procura o presso il Tribunale 7) Certificato CCIAA in copia 8) Certificato attribuzione P.IVA Inoltre per le persone giuridiche: 1) atto costitutivo 2) statuto sociale 3) ultimo bilancio regolarmente approvato* 4) certificato di iscrizione camera di commercio 5) certificato antimafia o documento equivalente * Documenti non richiesti per i Delegati rinnovanti Pag. 35 di 41 ALLEGATO L SCHEDA DI PRENOTAZIONE INSEGNA Codice Delegazione SEDE A.C. Città Titolare Via/Piazza Tel. CAP E-Mail INSEGNA 150x50x15 € 330.00+IVA Con Logo SARA BOTTONE Fax (Indicare quantità nel riquadro corrispondente alla misura. Se fuori standard indicare quantità e misure) 200x50x15 € 345.00+IVA SI 250x50x15 Fuori Standard € 365.00+IVA Su preventivo NO STENDARDO € 300.00+IVA TIPOLOGIA INSEGNA SCELTA € 75.00+IVA Cassonetto Vetrofania Messa in opera a carico del delegato. DIMENSIONI VETRINA/LUCE/PORTA sopra cui applicare l'insegna Porta/luce/vetrina Principale Porta/luce/vetrina Secondaria Si richiede Produzione Si richiede Preventivo Si richiede CD Rom con impianti di stampa per produzione insegna a carico del franchisee ATTENZIONE: Tutti gli adempimenti, comprese le autorizzazioni, i costi e le tasse inerenti l'installazione ed il mantenimento dell'insegna e/o qualsiasi costo e tassa dovesse essere in futuro introdotta relativamente all'insegna stessa, sono a carico del richiedente. Le insegne non potranno essere montate se non in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni. Sarà cura del richiedente custodire l'insegna prodotta prima dell'installazione. Data Richiesta Firma e Timbro del Richiedente Per insegne fuori misura o altre problematiche contattare Aci Rete 06/52999999 PARTE RISERVATA AD ACI RETE Data invio scheda Data consegna Insegna Fatturare a: Importo € Pag. 36 di 41 SCHEDA ILLUSTRATIVA DI ACCOMPAGNAMENTO AL CONTRATTO DI FRANCHISING ( informazioni di cui all’art. 4 della L. 6 maggio 2004 n. 129) 1. Principali dati relativi dell’affiliante ACI Informatica S.p.A.- Divisione ACI Rete, con sede in Roma, Via Fiume delle Perle, n. 24, Cap. Soc. € 2.064.000,00, Cod. Fisc. 00405030586 e P.IVA 00883311003, iscritta nel Registro Imprese Roma n. 194/61 – R.E.A. n. 268993 C.C.I.A.A. Roma. 2. Sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l’attività ACI è un Club che si pone l’obiettivo di promuovere l’automobilismo e diventare il punto di riferimento principale dell’automobilista italiano. Tutta l’articolata azione della Federazione ACI e delle società collegate, vede quindi come interlocutore l’automobilista privilegiando, in particolar modo, il socio ACI. L’azione nei confronti dell’automobilista e del Socio, si articola su quattro direttrici principali: 1) Sviluppo dell’associazionismo ACI. 2) Tutela degli interessi dell’automobilista. 3) Servizi per la mobilità e la sicurezza stradale. 4) Promozione di attività sportive automobilistiche. La tessera associativa è il perno dell’offerta di servizi ai Soci e agli automobilisti in generale. Pertanto l’attività della delegazione si concentra nella vendita delle attività associative, nella cura dei soci e dei clienti. Inoltre la delegazione potrà svolgere le attività di consulenza automobilistica come previsto dalla legge e tutte le attività commerciali che Aci Rete proporrà agli affiliati. 3. Lista degli affiliati e dei punti vendita dell’affiliante L’elenco completo delle circa 1500 delegazioni ACI è consultabile all’indirizzo internet: www.aci.it/wps/portal/_s.155/2617 Pag. 37 di 41 L’elenco delle delegazioni aderenti al network Aci Rete è consultabile sulla intranet Aci Rete accessibile da Mosaico. Entrambe gli elenchi posso essere forniti a richiesta sotto forma di archivio elettronico. 4. Indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi 3 anni Dall’avvio dell’attività di Aci Rete (gennaio 2003) i punti vendita aderenti sono stati: Gennaio 2003 228 nelle province di : BL, BO, NO, PG, RM, LE Dicembre 2003 454 nelle province di :BL, BO, NO, PG, RM, LE, MT, AO, RN, TV,VR, AN, AP, GR, RI, TE, TR, VT, AV, SA, TA. Gennaio 2004 614 nelle province di : BL, BO, NO, PG, RM, LE, MT, AO, RN, TV,VR, AN, AP, GR, RI, TE, TR, VT, AV, SA, TA, PD, PR, PV, VA, AR, FR, LT, PS, BA. Aprile 2004 649 nelle province di : BL, BO, NO, PG, RM, LE, MT, AO, RN, TV,VR, AN, AP, GR, RI, TE, TR, VT, AV, SA, TA, PD, PR, PV, VA, AR, FR, LT, PS, BA, SI, BR, CS. Dall’avvio dell’attività di Aci Rete (gennaio 2003) le delegazioni chiuse facenti parte del network Aci Rete sono le seguenti: Sigla AC Codice PdV PG PG PG BO SA PG TE TR TA TA TA PG033 PG032 PG012 BO004 SA021 PG053 TE022 TR022 TA004 TA036 TA023 Località Data Chiusura Trestina-Città di Castello San Giustino Città della Pieve Bologna Nocera Inferiore Ellera Umbra San Nicolò a Tordino Terni Martina Franca Taranto Taranto Pag. 38 di 41 04/02/2003 04/02/2003 19/02/2003 31/03/2003 14/04/2003 15/05/2003 30/06/2003 30/06/2003 01/07/2003 01/07/2003 01/07/2003 Sigla AC Codice PdV TA PG TA SA TA SA SA TA TA AN SA VR LE SA PG SA BO PG RM RM SA SA NO AO VR AV CS CS RM TE AV VA TA RN RM LT LE FR TA054 PG015 TA003 SA063 TA053 SA040 SA031 TA047 TA033 AN025 SA098 VR040 LE036 SA112 PG001 SA084 BO053 PG037 RM267 RM264 SA092 SA091 NO027 AO106 VR049 AV035 CS023 CS011 RM065 TE023 AV065 VA024 TA041 RN047 RM227 LT033 LE043 FR027 Località Data Chiusura Taranto Gualdo Tadino San Giorgio Jonico Capaccio Taranto Postano Amalfi Martina Franca Massacra Cupramontana Capaccio Isola della Scala Lecce Salerno Ellera Sabina Salerno Granarolo Bastia Umbra Roma Roma Salerno Marina di Camerota Novara Aosta Cologna Veneta Monteforte Irpino Villapiana Rende Tor San Lorenzo Castelnuovo Vomano Torella dei Lombardi Laveno Mombello Taranto Rimini Castel di Guido Sezze Lizzanello Frosinone Pag. 39 di 41 01/07/2003 01/07/2003 01/07/2003 01/07/2003 01/07/2003 01/07/2003 01/07/2003 01/07/2003 01/07/2003 01/08/2003 12/08/2003 04/12/2003 11/12/2003 01/01/2004 07/01/2004 12/01/2004 01/02/2004 01/02/2004 01/02/2004 06/02/2004 18/02/2004 18/02/2004 04/03/2004 08/03/2004 15/03/2004 16/03/2004 18/03/2004 18/03/2004 16/04/2004 27/05/2004 01/06/2004 01/06/2004 01/06/2004 10/06/2004 29/07/2004 01/09/2004 19/09/2004 30/09/2004 Dall’avvio dell’attività di Aci Rete (gennaio 2003) le nuove delegazioni aperte facenti parte del network Aci Rete sono le seguenti: Sigla AC Codice PdV BO LT LT LT PG AV VR AO TA SA LE TE PS VR PS FR SA VA VA VA VA VA PR PR PR PR TE FR LE TE LE RM RN PR BO BO062 LT035 LT034 LT033 PG001 AV101 VR055 AO106 TA055 SA117 LE043 TE034 PS023 VR050 PS001 FR038 SA118 VA031 VA030 VA032 VA033 VA034 PR082 PR083 PR081 PR012 TE011 FR040 LE040 TE035 LE041 RM320 RN051 PR084 BO063 Località Casalecchio Reno Itri Roccagorga Sezze Ellera Sabina S. Angelo dei Lombardi Bovolone Aosta Taranto Capaccio Lizzanello San Nicolò a Tordino Carpegna Verona Pesaro Monte S. Giovanni Campano Nocera Inferiore Busto Arsizio Varese Gallarate Tradate Sesto Calende Parma Parma Borgo Val di Taro Parma Roseto degli Abruzzi Pico Racale Bellante Ugento Fonte Nuova Rimini Traversetolo Bologna Pag. 40 di 41 Data Apertura 20/01/2003 23/01/2003 23/01/2003 23/01/2003 19/02/2003 26/02/2003 11/03/2003 01/04/2003 16/06/2003 26/06/2003 01/07/2003 01/07/2003 04/09/2003 24/11/2003 05/12/2003 15/12/2003 16/12/2003 17/12/2003 17/12/2003 17/12/2003 17/12/2003 17/12/2003 18/12/2003 18/12/2003 18/12/2003 18/12/2003 01/01/2004 12/01/2004 01/02/2004 01/02/2004 01/02/2004 01/02/2004 01/03/2004 08/03/2004 01/04/2004 Sigla AC Codice PdV GR RM RM RM PG RI LE FR TE AO GR056 RM321 RM322 RM216 PG055 RI013 LE044 FR042 TE036 AO107 Località Grosseto Roma Roma Pavona Bastia Umbra Passo Corese San Cesario di Lecce Frosinone Castelnuovo Vomano Aosta Pag. 41 di 41 Data Apertura 01/04/2004 30/04/2004 01/06/2004 01/06/2004 21/06/2004 01/08/2004 01/10/2004 01/10/2004 01/11/2004 01/11/2004