complessivo GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE DOPO DLGS 150

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complessivo GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE DOPO DLGS 150
2015 05 10 GIURISPRUDENZA DISCIPLINARE DOPO DLGS 150 2009
Categoria termini procedimento
2011 10 19 TRIBUNALE DI COMO – SEZ. LAVORO – L’UCPD NON PUO’ COMMINARE
SANZIONE SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SU
EVENTUALI INFRAZIONI
il giudice del lavoro di como ha annullato sanzione di 15 giorni comminata dal provveditore
MERLETTI direttamente dopo ispezione tra l’altro chiesta dallo stesso docente su gestione del
preside istituto.
------------------2012 03 07 Tribunale di Cuneo - Sez. Lavoro - Sent. 07/03/2012 n. 43 NULLA
SANZIONE UPD SE NON COMUNICATA DIPENDENTE
E' nulla la sanzione disciplinare emessa dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari
presso l'Ufficio scolastico regionale, allorché la richiesta di azione disciplinare a tale ufficio rivolta
dal preside incaricato non sia stata contestualmente comunicata anche al dipendente, in
violazione del terzo comma dell'art. 55-bis del d.lgs. 165/2001.
------------------2012 04 16 TRIBUNALE DI COSENZA 1098 ANNULLAMENTO MULTA PER PROCEDURA
NON ADEGUATA OSSIA MANCATA CONVOCAZIONE A DIFESA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 1098/2012 del 26/4/2012,
annulla la sanzione disciplinare della multa di quattro ore di retribuzione irrogata illegittimamente
dal dirigente scolastico della direzione didattica di C. alla sig.ra P. in servizio come assistente
amministrativo, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Roberta Fortino del foro di Cosenza
e condanna l’Amministrazione alla restituzione della somma trattenuta con gli interessi legali.
------------------2012 05 15 Benevento annullamento sanzione perché contestazione oltre i termini
Insegnante sospeso per 10 giorni con privazione retribuzione perché in uno scrutinio aveva dato
la sufficienza ad un solo alunno.
Il giudice ha annullato la sanzione:
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Il dirigente aveva avviato il procedimento disciplinare oltre i 20 giorni ossia intempestività
dell’azione disciplinare.
Inoltre il giudice ha specificato che la sanzione risultava inoltre sproporzionata rispetto
all’eventuale infrazione
E che la negligenza del docente non era stata provata.
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2014 04 16 Tribunale di Taranto – Sentenza n. 2734 annulla la sanzione disciplinare del
rimprovero scritto irrogato dall’ex dirigente scolastico
Questi i fatti. La Prof.ssa M.G. si stava recando, unitamente ad un gruppo di alunni, nel
laboratorio ECDL per svolgere attività di recupero/potenziamento grammatica. La necessità di
dover utilizzare l’aula laboratorio era stata previamente segnalata dalla stessa al responsabile
dell’organizzazione dei laboratori provvedendo, dunque, ad effettuare la dovuta prenotazione, in
ossequio a quanto prescritto dal regolamento interno dell’Istituto. Ciò nonostante, a fronte della
legittima richiesta delle chiavi del laboratorio ECDL da parte della Prof.ssa M.G., questa si vedeva
opporre, dapprima dal personale ATA, e poi dalla Dirigente, un rifiuto assolutamente immotivato.
la Dirigente “ordinava” al personale ATA presente di consegnare le chiavi alla M.G.,
preavvisando, però, un “cambio di regole” nell’uso delle aule di laboratorio. A fronte di tale
asserzione la docente chiedeva alla Dirigente che le nuove regole fossero esplicitate per iscritto.
la Dirigente preannunciava un provvedimento disciplinare a carico della prof.ssa M.G., sanzione
che veniva effettivamente irrogata.
Il dirigente scolastico acquisita la notizia della condotta posta a fondamento dell’addebito, ha
proceduto sì alla contestazione di addebito omettendo di convocare la lavoratrice per il
contraddittorio a sua difesa nel termine prescritto dagli artt. 55 e seg. del D. Lgs. N. 165/01
(entro venti giorni).
Ma il Giudice del Lavoro è andato oltre, ritenendo la contestazione di addebiti per come formulata
dalla Dirigente, generica e indeterminata essendo stata operata una mera “qualificazione” di
asseriti comportamenti, senza però individuarli con precisione. Più in particolare nella
contestazione di addebiti non sono puntualizzate, in concreto, quali specifiche affermazioni e/o
condotte avessero potuto integrare l’illecito disciplinare ascritto. Si asserisce che la M.G. sarebbe
entrata con violenza in Presidenza ma non si specifica con quali atti concreti sarebbe stata posta
in essere la condotta violenta; si rileva che la docente si sarebbe comportata in modo poco
educato e scorretto nei gesti e nella tonalità di voce, ma non si effettua alcuna precisazione; si
afferma che sarebbero state realizzate violazioni dei doveri connessi alla funzione docente, ma
senza fornire alcuna concreta determinazione.
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Categoria tassatività della sanzione
2013 01 16 TRIBUNALE Lagonegro n.19 del 16-01-2013 – ci deve sempre essere
corrispondenza infrazione/sanzione prevista. Annullamento sanzione rimprovero
scritto
Le sanzioni applicabili sono solo quelle espressamente previse dalle norme per il profilo di
appartenenza. Non si possono applicare sanzioni non specificatamente previste per il singolo
profilo. – (corrispondenza infrazione/sanzione)
 AVVERTIMENTO SCRITTO – RICHIAMO AD ADEMPIERE AI PROPRI
DOVERI ossia richiamare la diversa condotta e conforme condotta che
avrebbe dovuto essere tenuta (DOCENTI)
 RIMPROVERO SCRITTO
- efficacia dissuasiva nella descrizione e
stigmatizzazione dei comportamenti censurati (ATA)
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Categoria difetto di competenza a irrogare sanzioni
2011 10 30 TRIBUNALE DI FERRARA – IL DIRIGENTE SCOLASTICO NON PUO’
SOSPENDERE DAL SERVIZIO
I dirigenti scolastici non possono sospendere i docenti. É quanto si evince da un'ordinanza
collegiale emessa dal Tribunale di Ferrara con la quale i giudici di merito hanno affermato la
prevalenza del contratto sul dlgs 150-2009 che invece secondo il ministero (circ.88-2010)
avrebbe attributo ai dirigenti scolastici il potere di sospendere i docenti fino a 10 giorni.
Secondo i giudici di merito del Tribunale di Ferrara, invece, fino a quando le disposizioni del
decreto Brunetta non saranno espressamente recepite nel contratto di lavoro, continueranno ad
essere in vigore le disposizioni contenute nel decreto legislativo 297/94 che non prevede
possibilità per il DS di sospendere fino a 10 giorni.
------------------2012 11 15 Corte-di-Appello-di-LAquila-Sentenza-n.-1258 rigetto appello avverso
annullamento sanzione della multa perché infitta da DS prima del DLGS 150 come
organo incompetente.
Collaboratore scolastico riceve sanzione disciplinare della multa. Secondo la Corte il DS prima
del dlgs 150-2009 non poteva infliggere tale multa perché incompetente nonostante fosse scritto
in CCNL come organo competente.
Anche prima del DLGS in sostanza l’art 55 del dlgs 165-2001 prevedeva per l’organo interno solo
rimprovero verbale, censura e rimprovero scritto e non la multa.
Pertanto la sanzione è annullata e l’appello rigettato
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2013 06 03 sentenza n. 1434 Tribunale Torino LA SOSPENSIONE DEL DOCENTE DA
PARTE DEL DS È ILLEGITTIMA-COMM
Dalla sentenza emerge che i dirigenti scolastici non hanno il potere di applicare provvedimenti
sanzionatori atti a sospendere dal servizio i docenti. Il giudice del lavoro torinese ricorda che la
sanzione della sospensione dal servizio fino a 10 giorni, come è disposta dalla legge 150/2009,
non è invece prevista, dall’ordinamento scolastico cioè dal testo unico in materia di istruzione,
per i docenti.
Infatti all’art. 494 (Sospensione dall'insegnamento fino a un mese) della legge 297/94 è scritto
che la sospensione dall'insegnamento consiste nel divieto di esercitare la funzione docente, con
la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'articolo 497.
La sospensione dall'insegnamento fino a un mese viene inflitta: per atti non conformi alle
responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi negligenze in servizio;
per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; per avere
omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.
La sentenza n. 1434 emessa dal Tribunale di Torino, depositata il 3 giugno scorso evidenzia la
contraddizione del decreto Brunetta per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni di
sospensione dal servizio dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, sostenendo che il dirigente
non può andare oltre la censura.
Per cui se la sanzione disciplinare è tale da prevedere una sanzione che vada oltre la censura,
secondo quanto asserito dal giudice del tribunale di Torino, il dirigente scolastico deve procedere
secondo quanto previsto dall’ordinamento scolastico e quindi deve trasmettere gli atti all'ufficio
per i provvedimenti disciplinari territorialmente competente.
---------2013 11 07 Corte d'appello di Torino sentenza n.1079 Il dirigente scolastico non può
sospendere dal servizio i docenti contrariamente a quanto asserito da MIUR circ 882010.
I dirigenti non hanno il potere di sospendere i docenti. La sanzione della sospensione dal servizio
fino a 10 giorni, infatti, non è prevista per i docenti dall'ordinamento scolastico, che reca invece
la sospensione dall'insegnamento fino ad un mese ma attraverso UCPD e siccome il dlgs 150 2009, nel definire in generale la competenza dei dirigenti, prevede che essa non possa eccedere
l'irrogazione di sospensioni «dal servizio fino a 10 giorni», quando si tratta di docenti, il dirigente
non può andare oltre la censura. Pertanto, se l'infrazione è più grave di quelle sanzionabili fino
alla censura, il dirigente scolastico non può fare altro che trasmettere gli atti all'ufficio per i
provvedimenti disciplinari territorialmente competente.
Il collegio ha ritenuto di non condividere l'interpretazione adottata dal ministero dell'istruzione
con la circolare 88/2010. Secondo la quale, il dirigente scolastico e l'ufficio per i provvedimenti
disciplinari avrebbero entrambi competenza ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari
applicabili a seguito dell'accertamento di infrazioni connotate da gravità. Fermo restando, però,
che la sanzione in concreto applicabile dal dirigente scolastico non può eccedere i 10 giorni.
Secondo la corte il dlgs 150 – 2009 lascia impregiudicata la piena vigenza dell'art. 498
del testo unico. Che, per contro, non prevede la sanzione della sospensione fino a 10 giorni.
Sanzione, questa, prevista nel contratto di lavoro solo nei confronti del personale Ata.
Fatta salva l'ipotesi residuale della conciliazione prevista dal codice di procedura civile (si veda
l'interpello 11/2012 del ministero del lavoro).
I dirigenti non possono annullare le sanzioni in autotutela (si veda la nota prot. 189 del 1°
febbraio 2011 emanata dall'ufficio IV.
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Categoria prova dei fatti
2011 10 30 TRIBUNALE DI UDINE - RIGETTO RICORSO AVVERSO AVVERTIMENTO
SCRITTO AL DOCENTE PERCHÉ SEGNALAZIONI STUDENTI COMPROVATE E
NEGLIGENZA ACCERTATA
il docente aveva avuto un avvertimento scritto dal dirigente e successivamente una sospensione
dal servizio per 12 giorni dall’UCPD .
le sanzioni riguaravano gravi problemi nel lavro di tutti i giorni e nella chiara inefficacia didattica
però dovuta a negligenza nella preparazione delle lezioni quindi trascuratezza e superficialità
professionale, quindi negligenza nel servizio sanzionabile ai sensi dell’art.494 del T.U.
------------------2012 05 15 Benevento annullamento sanzione perché contestazione oltre i termini
Insegnante sospeso per 10 giorni con privazione retribuzione perché in uno scrutinio aveva dato
la sufficienza ad un solo alunno.
Il giudice ha annullato la sanzione:
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Il dirigente aveva avviato il procedimento disciplinare oltre i 20 giorni ossia intempestività
dell’azione disciplinare.
Inoltre il giudice ha specificato che la sanzione risultava inoltre sproporzionata rispetto
all’eventuale infrazione
E che la negligenza del docente non era stata provata.
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2012 09 28 Tribunale di Bologna 2736 multa malattia ferie non comunicata
tempestivamente
Collaboratore scolastico aveva chiesto ed ottenuto ferie dal 26 aprile al 30 aprile.
Il 3 maggio era stato recapitato alla scuola certificato telematico del medico curante per malattia
dal 26 aprile al 30 aprile.
Tale circostanza (malattia durante le ferie superiore a 3 giorni) ai sensi del CCNL sospende le
ferie art.13 ccnl.
Ma le norme contrattuali prevedono che in tal caso il dipendente comunichi tempestivamente lo
stato di malattia all’amministrazione e l’art.17 prevede la comunicazione entro l’inizio dell’orario
di lavoro.
Il certificato del medico per via telematica secondo le nuove norme sostituisce l’invio o consegna
del dipendente, ma non sostituisce gli obblighi di comunicazione. Pertanto la condotta del
dipendente costituisce illecito disciplinare e la sanzione della multa di 4 ore è proporzionale ed
adeguata. Quindi è rigettato ricorso.
------------------2013 07 11 Tribunale di Napoli – Sentenza n. 15091 - annulla doppia sanzione
disciplinare irrogata a docente di sostegno chiamata a sostituire in classe collaterale
e condanna il MIUR a pagare anche 800 euro di spese di lite.
Nel merito, la predetta docente di sostegno, in violazione delle norme vigenti e delle reiterate
note ministeriali e dei vari uffici scolastici regionali d’Italia, che vietano l’utilizzo del docente di
sostegno in supplenze brevi per sostituire i colleghi assenti in classi collaterali, era stata utilizzata
in altra classe per sostituire una collega assente.
Nello stesso orario nella classe di cui era titolare ed avrebbe dovuto essere in copresenza la
docente, c’è infortunio alunno.
Il dirigente sanzionava la docente per omissione soccorso nella sua classe e procurato allarme.
Il Giudice, nel ritenere fondata la domanda che è meritevole d’accoglimento.
Circa la condotta censurata con la sanzione in esame, consistente nel “procurato allarme per
inopportuna richiesta di intervento delle Forze di Pubblica Sicurezza”, va considerato che nella
stessa giornata alla ricorrente furono mosse contestazioni assai gravi e cioè di essersi
arbitrariamente allontanata dalla classe e di aver firmato contemporaneamente in due classi la
sua presenza, condotte queste in sé che violano i doveri istituzionali del docente, contestazioni
che poi sono state ritirate in sede di irrogazione della sanzione, non essendo state tali condotte
effettivamente riscontrate nella loro verificazione.
---------2014 04 16 Tribunale di Taranto – Sentenza n. 2734 annulla la sanzione disciplinare del
rimprovero scritto irrogato dall’ex dirigente scolastico
Questi i fatti. La Prof.ssa M.G. si stava recando, unitamente ad un gruppo di alunni, nel
laboratorio ECDL per svolgere attività di recupero/potenziamento grammatica. La necessità di
dover utilizzare l’aula laboratorio era stata previamente segnalata dalla stessa al responsabile
dell’organizzazione dei laboratori provvedendo, dunque, ad effettuare la dovuta prenotazione, in
ossequio a quanto prescritto dal regolamento interno dell’Istituto. Ciò nonostante, a fronte della
legittima richiesta delle chiavi del laboratorio ECDL da parte della Prof.ssa M.G., questa si vedeva
opporre, dapprima dal personale ATA, e poi dalla Dirigente, un rifiuto assolutamente immotivato.
la Dirigente “ordinava” al personale ATA presente di consegnare le chiavi alla M.G.,
preavvisando, però, un “cambio di regole” nell’uso delle aule di laboratorio. A fronte di tale
asserzione la docente chiedeva alla Dirigente che le nuove regole fossero esplicitate per iscritto.
la Dirigente preannunciava un provvedimento disciplinare a carico della prof.ssa M.G., sanzione
che veniva effettivamente irrogata.
Il dirigente scolastico acquisita la notizia della condotta posta a fondamento dell’addebito, ha
proceduto sì alla contestazione di addebito omettendo di convocare la lavoratrice per il
contraddittorio a sua difesa nel termine prescritto dagli artt. 55 e seg. del D. Lgs. N. 165/01
(entro venti giorni).
Ma il Giudice del Lavoro è andato oltre, ritenendo la contestazione di addebiti per come formulata
dalla Dirigente, generica e indeterminata essendo stata operata una mera “qualificazione” di
asseriti comportamenti, senza però individuarli con precisione. Più in particolare nella
contestazione di addebiti non sono puntualizzate, in concreto, quali specifiche affermazioni e/o
condotte avessero potuto integrare l’illecito disciplinare ascritto. Si asserisce che la M.G. sarebbe
entrata con violenza in Presidenza ma non si specifica con quali atti concreti sarebbe stata posta
in essere la condotta violenta; si rileva che la docente si sarebbe comportata in modo poco
educato e scorretto nei gesti e nella tonalità di voce, ma non si effettua alcuna precisazione; si
afferma che sarebbero state realizzate violazioni dei doveri connessi alla funzione docente, ma
senza fornire alcuna concreta determinazione.
---------2014 07 08 SENTENZA tribunale Milano annullamento sanzione per mancanza prove
È onere del datore di lavoro (art.7 legge 300 statuto lavoratori) provare in giudizio la sussistenza
degli addebiti contestati, la loro rilevanza disciplinare e la loro proporzionalità con la sanzione
irrogata.
Le dichiarazioni degli alunni minori (età 4 anni) non assume valore processuale sia perché prive
di specifici riferimenti spazio temporali sia perché contraddittorie ed inoltre sconfessate dalle
dichiarazioni di altri colleghi.
Inoltre la docente era solita fare le lezioni a porte aperte e ciò rende inverosimile la ripetuta
commissione di condotte penalmente rilevanti.
Pertanto la sanzione appare ingiustificata ed illegittima
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Categoria proporzionalità della sanzione
2011 02 24 Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1203 procedimento disciplinare
P.A. discrezionalità gravità illeciti
Per la consolidata giurisprudenza, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici
dipendenti la valutazione finale della Amministrazione sulla gravità degli illeciti commessi e sulla
conseguente sanzione da irrogare costituisce espressione di un’ampia discrezionalità, sindacabile
dal giudice amministrativo per i vari profili di eccesso di potere, quando vi sia stato un
travisamento dei fatti ovvero la relativa motivazione risulti sprovvista di logicità e di coerenza
(cfr Cons Stato, Sez VI, 10 maggio 1996, n. 670; Sez. V, 1° dicembre 1993, n. 1226; Sez. IV,
16 gennaio 1990, n. 21; 4 giugno 2010, n. 5877).
Del pari la più recente giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. Sez. IV, 16 ottobre 2009, n. 6353;
idem 21 agosto 2009, n. 5001; 7 gennaio 2011, n. 25) ha rilevato che sussiste il vizio di eccesso
di potere anche quando il provvedimento disciplinare appare ictu oculi sproporzionato, nella sua
severità, rispetto ai fatti accertati pur se abbiano dato luogo ad una condanna in sede penale,
anche in applicazione dell’art. 444 c.p.p.
------------------2012 05 15 Benevento annullamento sanzione perché contestazione oltre i termini
Insegnante sospeso per 10 giorni con privazione retribuzione perché in uno scrutinio aveva dato
la sufficienza ad un solo alunno.
Il giudice ha annullato la sanzione:
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Il dirigente aveva avviato il procedimento disciplinare oltre i 20 giorni ossia intempestività
dell’azione disciplinare.
Inoltre il giudice ha specificato che la sanzione risultava inoltre sproporzionata rispetto
all’eventuale infrazione
E che la negligenza del docente non era stata provata.
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2015 04 14 Tribunale di Firenze – Sentenza n. 468 - La sanzione disciplinare deve
essere proporzionata
Lo ha ribadito il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 468 del 2015 che ha annullato la sanzione
irrogata ad un DSGA di un’istituzione scolastica della provincia di Firenze.
Il dipendente, infatti, assente per malattia, si era dovuto assentare dal proprio domicilio per
recarsi dal medico per farsi fare la prescrizione per l’assunzione di un farmaco necessario per la
cura del proprio stato morboso. Senonchè la visita dal medico si era protratta ed il lavoratore
aveva fatto ritorno al proprio domicilio un quarto d’ora c.a. più tardi dell’inizio dell’orario
coincidente la fascia di reperibilità, risultando, quindi, assente a detta visita, del tutto
involontariamente. Il medico fiscale, infatti, era sopraggiunto al domicilio del lavoratore proprio
in detto periodo ed allorché questi aveva fatto ritorno, questi lo aveva incontrato davanti al
portone, ma ormai il verbale era stato eseguito e non era più correggibile il fatto che il lavoratore
fosse stato assente.
A seguito di tale increscioso episodio il lavoratore, l’indomani, si era sottoposto a visita presso
la ASL competente, ma ciò nonostante e soprattutto nonostante i chiarimenti dedotti, il Dirigente
Scolastico della scuola ove il medesimo prestava servizio, ha avviato un procedimento
disciplinare, al termine del quale, ritenendo di non dover ritenere sufficienti le giustificazioni
prodotte dal dipendente, ha proceduto ad irrogare la sanzione della multa di 4 ore al medesimo.
La sanzione è stata impugnata dal lavoratore sotto vari profili, ma principalmente sotto il profilo
della sproporzionalità tra la sanzione irrogata ed il comportamento che si assume essere stato
disciplinarmente rilevante. Il lavoratore, infatti, non ha mai smentito l’accadimento della
circostanza fattuale, ma si è prontamente scusato spiegando, anche per le vie brevi, come
l’assenza fosse dovuta a cause a lui non imputabili; ditalchè la sanzione risultava assolutamente
sproporzionata all’evento.
Il Tribunale ha quindi riconosciuta la sproporzionalità della sanzione irrogata ed ha disposto
l’annullamento della stessa, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite.
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Categoria privacy e diritto accesso agli atti
2012 10 11 GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Provvedimento 11
ottobre 2012 n. 280 – disciplinari solo a protocollo riservato.
Il sistema di gestione dei documenti che utilizza il datore di lavoro non deve permettere agli altri
dipendenti di conoscere di dati personali di altri dipendenti, in particolare relativi ai procedimenti
disciplinari.
------------------2012 09 28 Consiglio di Stato – Sentenza n. 5132 – disciplinare diritto accesso a tutti
gli atti
Procedimento disciplinare: l’interessato ha diritto a conoscere integralmente tutti i
documenti utilizzati dall’amministrazione, compresi gli esposti e le denunce che hanno
determinato l’attivazione del potere.
Diritto alla riservatezza non può riconoscersi un’estensione tale da includere il diritto
all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi, tanto più che l’ordinamento
non attribuisce valore giuridico positivo all’anonimato.
Non può pertanto seriamente dubitarsi che la conoscenza integrale dell’esposto rappresenti
uno strumento indispensabile per la tutela degli interessi giuridici dell’appellato, essendo
intuitivo che solo in questo modo egli potrebbe proporre eventualmente denuncia per calunnia
a tutela della propria onorabilità.
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Categoria sospensione cautelare
2010 08 27 TRIBUNALE DI FERRARA – SEZ. LAVORO – ORD.COLLEGIALE IN SEDE DI
RECLAMO 27/08/2010 – SOSPENSIONE CAUTELARE SECONDO ART.506 d. lgs. N.
297/1994 e’ in vigore e spetta al MIUR
Il potere di sospensione cautelare di un docente è disciplinato dall’art. 506 d. lgs. N. 297/1994,
sebbene tale articolo risulti essere stato abrogato dal d. lgs. N. 150/2009.
L’ultrattività della norma dell’art. 506 d. lgs. 297/1994 (il quale a sua volta richiama gli artt. 91
e 92 del d.p.r. n. 3/1957, Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato) è determinata:
1. dalla norma contrattuale contenuta nella Premessa al CCNL comparto scuola 2007 secondo la
quale “Le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi
ancora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue,
come previsto dall’art. 69 d. lgs. N. 165/2001”;
2. dall’art. 91 dal CCNL comparto scuola 2007 il quale, prevedendo al comma I che “Per il
personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado, continuano ad applicarsi
le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del D.L.vo n. 297 del 1994” richiama
espressamente l’art. 506, inserito appunto nel titolo I, capo IV della parte III del d. lgs.
297/1994.
Ai sensi dell’art. 92 d.p.r. n. 3/1957 il provvedimento di sospensione cautelare facoltativa deve
essere adottato dal Ministro e non (come è avvenuto nel caso di specie) dall’Ufficio Scolastico
Regionale.
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2011 10 10 TRIBUNALE DI FERRARA - SEZ. LAVORO – DATO IL VUOTO
NORMATIVO PER ABROGAZIONE ART.506 T.U. LA SOSPENSIONE CAUTELARE A
SCUOLA E’ DISIPLINATA DA ART.97 CCNL PUR CONCERNENTE IL SOLO
PERSONALE ATA PERÒ solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale
Il potere di disporre la sospensione cautelare di un docente è disciplinato dall'art. 97 CCNL
comparto scuola 2007 il quale, pur concernendo il personale ATA, deve essere applicato in via
analogica anche al personale docente per colmare il vuoto normativo determinato
dall'abrogazione dell'art. 506 d.lgs. n. 297/1994 ad opera del d. lgs. n. 150/2009.
Ai sensi dell'art. 97 CCNL comparto scuola 2007 può legittimamente disporsi la sospensione
cautelare dal servizio di un docente solo a seguito dell'esercizio dell'azione penale (rinvio a
giudizio) non essendo sufficiente il mero avvio di un procedimento penale.
(Sull'ordinanza in esame pende il giudizio di reclamo.
Sullo stesso tema della sospensione cautelare dal servizio del docente si veda Tribunale di
Ferrara, ord. coll. 27/08/2010 il quale rileva l'inapplicabilità in via analogica al caso di un docente
di una disposizione contrattuale, quale l'art. 97 CCNL comparto scuola 2007, espressamente
limitata al solo personale ATA.
In senso critico rispetto alla presente pronuncia si rileva che il potere di disporre la sospensione
cautelare è espressione del generale potere direttivo dell'amministrazione datore di lavoro,
direttamente promanante dall'art. 2086 c.c., ed è disciplinato dall'art. 55 ter d. lgs. n.
165/2001.)
------------------2011 12 30 Tribunale di Ferrara – Ordinanza 4145 - La sospensione cautelare di un
docente può avvenire solo dopo il rinvio a giudizio
Ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara, in composizione collegiale, sull´adozione di
provvedimenti disciplinari nei confronti di un insegnante in assenza di procedimento penale.
Il fatto riguardava un docente ingiustamente accusato dagli alunni di avere assunto un contegno
non conforme ai doveri della funzione. Ma poi si è scoperto semplicemente che “i ragazzi avevano
preso fischi per fiaschi e i giudici hanno fatto giustizia”.
“Il collegio ha spiegato che la sospensione cautelare di un docente può avvenire solo dopo il
rinvio a giudizio. Perché così dispone il decreto Brunetta e le interpretazioni ministeriali non
possono far rivivere norme che non esistono più”.
A differenza di quanto può accadere per dirigenti e personale ATA.
------------------2011 12 30 Tribunale di Ferrara – Ordinanza 4183 - La sospensione cautelare di un
dirigente può avvenire anche semplicemente per avvio procedimento penale e non solo
dopo il rinvio a giudizio
Ordinanza emessa dal Tribunale di Ferrara, in composizione collegiale, sull´adozione di
provvedimenti disciplinari nei confronti di un dirigente scolastico in assenza di procedimento
penale.
La sospensione cautelare non è provvedimento disciplinare ma solo provvedimento a carattere
provvisorio nell’attesa dell’accertamento dei fatti in sede penale.
Norma rinvenibile nell’art.18 comma 2 del CCNL 2010.
------------------2012 04 10 Tribunale di Modena sospensione cautelare docente confermata
In attesa di sentenza penale senza restrizione libertà, per i docenti la sospensione cautelare è
facoltativa e non obbligatoria.
In ogni caso se viene disposta occorre che vi sia motivazione della concreta gravità dei fatti ed
eventualmente del possibile pregiudizio e turbamento degli allievi.
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Categoria altre
2011 01 12 Cassazione Lavoro, Sentenza n. 548/2011 Lecite le sanzioni disciplinari
per l’astensione collettiva dalla sostituzione dei colleghi assenti
Con riferimento al caso in cui un accordo collettivo contenga una disposizione che obblighi il
dipendente a sostituire, oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte
oraria, un collega assente, remunerandolo con una quota di retribuzione inferiore alla
maggiorazione per lavoro straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non
attiene al legittimo esercizio del diritto di sciopero, ma costituisce inadempimento parziale degli
obblighi contrattuali, sicché non sono di per sé illegittime le sanzioni disciplinari irrogate dal
datore ai dipendenti che hanno rifiutato la prestazione aggiuntiva loro richiesta e il
comportamento datoriale non è antisindacale.
------------------2011 04 18 Cassazione Lavoro, Sentenza n. 13318/2011 DIFFAMAZIONE ESCLUSA SE
LA CRITICA è SINDACALE
Professore di matematica RSU aveva etichettato il preside come “imbroglione” e “ladro”.
Denunciato per diffamazione docente condannato in primo e secondo grado. Ma in cassazione la
condanna è annullata per prescizione reati ma nelle motivazioni esplicita che “in contesto di
polemica politica e sindacale può costituire legittimo esercizio di critica. La critica è consentita
ance se aspra, esagerata o aggressiva, purchè abbia finalità politica o sindacale e non sia rivolta
ad attaccare esclusivamente la persona”.
------------------2011 08 30 Cassazione Lavoro, Sentenza n. 25956/2011 PROF CHE HA OMESSO DI
DICHIARARE ALTRA ATTIVITA’ LAVORATIVA è INCOMPATIBILE E SOGGETTO A
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI MA NON A TRUFFA
------------------2013 03 24 solo chi incomincia la lite con il collega è responsabile disciplinarmente
Archiviato procedimento disciplinare docente. Si era vista riservare un trattamento scorretto da
parte della sua collega di lavoro. Una insegnante della scuola materna nella BAT aveva subito
l'affronto durante il servizio. La cosa andava avanti già da svariato tempo tanto che la stessa
era dovuta ricorrere in più occasioni alle cure dei sanitari, a causa del clima ostile e poco sereno
a cui la collega la aveva sottoposta.
La insegnante si era vista recapitare una contestazione disciplinare con cui era accusata
unitamente alla collega di aver litigato innanzi ai bambini con la sua collega di modulo.
Ma "la provocazione con conseguente lite era stata iniziata dalla collega di lavoro."
Al comportamento tenuto dalla stessa collega non confrome ai principi di correttezza dei rapporti
deontologici e professionali ed oltremodo risultano lesivi dell'immagine della P.A. La causa di non
punibilità della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è contemplata e
disciplinata dall'art. 4 del D.Lgt. n. 288 del 4 settembre 1944 che prevede la non punibilità di chi
che abbia commesso uno dei delitti di cui agli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 del
codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico
impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i
limiti delle sue attribuzioni.
Siamo in presenza, quindi, di una vera e propria causa di giustificazione, la quale, per la sua
struttura, deve essere ricompresa nel novero della cause di non punibilità e, per tale ragione, va
assimilata alla scriminante della legittima difesa di cui all'art. 52 c.p., pur dovendosi riconoscere
che essa afferisce ad una limitata, quanto specifica serie di reati, che il legislatore circoscrive ed
individua in modo preciso.
Sulla base di tali principi il Dirigente scolastico ha dovuto procedere all'archiviazione del
procedimento disciplinare nei confronti della nostra assistita.
------------------2013 07 22 decreto_ex_art28_SL_ DISCIPLINARI RSU disciplinare e sanzione ad rsu
illegittima
Quanto precede depone per il ritenere la fondatezza della domanda con declaratoria di
illegittimità ed antisindacalità della condotta posta in essere dal dirigente scolastico dell' I.I.S.S.
------, e conseguente annullamento della sanzione disciplinare irrogata dal prof. Turturro con
nota prot. ris. n. 26/2013 del 15.1.13.
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