PO n. 1-2009 Prima parte - Associazione Italiana Odontoiatri

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PO n. 1-2009 Prima parte - Associazione Italiana Odontoiatri
P.O.
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
news
ORGANO D’INFORMAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
• 25 ANNI DI AIO, 25 ANNI DI DIFESA DELLA PROFESSIONE
• RESPINTO NUOVAMENTE IL PROFILO DELL'ODONTOTECNICO
• IL 'GUASTAMACCHIA PENSIERO'
• ELEZIONI CAO LOCALI
• ADEMPIMENTI D.LGS 81/08
• DPS
• PROPOSTE DI LEGGE
• IL LIBRO UNICO DEL LAVORO
• LINEE GUIDA PER PROMOZIONE SALUTE ORALE
• 'FOCUS ON': AUTORIZZAZIONI
• IRAP E ODONTOIATRI. CHI NON LA PAGA?
• IL NUOVO REDDITOMETRO
• MANCANZA DEL CONSENSO INFORMATO
• CASSAZIONE PENALE, UNA SENTENZA IMPORTANTE
• NUOVA CONVENZIONE ASSICURATIVA
• EVENTI ECM
IL PUNTO D’INCONTRO PER GLI OPERATORI DEL DENTALE
B&C s.r.l. - S.P. Teverina Km. 3,600 - 01100 Viterbo - Tel. 0761.393.1 - Fax 0761.393.222
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art. 1 comma 1 DCB VITERBO - Aut. Trib. VT n° 508 del 23/09/200 - Contiene IP
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SOMMARIO
P.O.
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
news
ORGANO D’INFORMAZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI
IL PUNTO D’INCONTRO PER GLI OPERATORI DEL DENTALE
Direttore responsabile
Giulio Del Mastro
Comitato di redazione
Salvatore Rampulla
Delogu Pierluigi
Enrico Lai
Gerhard Seeberger
Giuseppe Badia
Vincenzo Macrì
Mario Marrone
Michelangelo Marino
Giovannino Muci
Luca Ortensi
Denis Poletto
Guido Ranieri
Redattore Capo
Giulio Del Mastro
Segreteria di redazione
Diana Carbonetti
Editore
B&C s.r.l.
S. Teverina km 3,600 - 01100 Viterbo
tel 0761.393.1 - fax 0761.393.222
ORGANICO AIO
• HIGHLIGHTS DALL’ESTERO
pag. 4
• EDITORIALE
25 anni di AIO
25 anni di difesa della professione
pag. 5
• SI PARLA DI...
Laurea per odontotecnici in campo sanitario.
Analisi della situazione
pag. 6
Carlo Guastamacchia e i rapporti
ANDI-Governo
pag. 7
AIO si rafforza in misura consistente
in parecchie CAO provinciali
pag. 9
Proposte di legge giacenti in Parlamento pag. 12
Istituito il libro unico del lavoro
pag. 14
• SI PARLA DI...AUTORIZZAZIONE
pag. 16
• NON SOLO FISCO
ESECUTIVO NAZIONALE
Salvatore Rampulla
[email protected]
Presidente Nazionale
Pierluigi Delogu
[email protected]
Segretario Generale
Enrico Lai
[email protected]
Tesoriere Nazionale, Resp. ECM
Gerhard Konrad Seeberger
[email protected]
Past President Naz., Resp. Esteri
CONSIGLIO DI PRESIDENZA
Vincenzo Macrì
[email protected]
Vicepresidente Nazionale
Guido Ranieri
[email protected]
Segretario Culturale Nazionale
Giuseppe Badia
[email protected]
Mario Marrone
[email protected]
Michelangelo Marino
[email protected]
Giovannino Muci
[email protected]
Luca Ortensi
[email protected]
L’IRAP per odontoiatri.
Chi non la paga?
pag. 17
Denis Poletto
[email protected]
Il nuovo redditometro: strategie
pag. 18
COLLEGIO DEI PROBUS VIR
Claudio Brucco
[email protected]
Presidente del Collegio
• DURA LEX SED LEX
Giulio Del Mastro
[email protected]
Mancanza del consenso informato
ed esito fausto dell’intervento
pag. 19
Michele Modoni
[email protected]
Impaginazione
Francesco Pagano
Corte di Cassazione Penale
pag. 20
Eugenio Scimecca
[email protected]
Stampa
Graffietti Stampati (VT)
• EVENTI ECM AIO
Art director
Gisella Benedetti
Organo d’Informazione
dell’Associazione Italiana Odontoiatri
Maggio 2009 - Anno VII - n° I
Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in A.P. - D.L.
353/2003 (conv. In L. 26/02/2004 n° 46) art. 1
comma 1 DCB VITERBO - Aut. Trib. VT n° 508
del 23/09/2002
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Informativa ai lettori
Questa rivista Le è stata inviata tramite abbonamento, l’indirizzo in
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srl con sede inViterbo, StradaTeverina Km 3.600, nella persona del suo
legale rappresentante.
ECM: eventi aio I semestre 2009
Angelo Raffaele Sodano
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pag. 22
Maurizio Capuano (s)
[email protected]
Michele La Cavera (s)
[email protected]
• PROMO EVENTI
pag. 23
Marcello Masala
[email protected]
Revisore dei Conti
pag. 26
Carmen Fiorella Rosso
[email protected]
• REPORT DALLE SEDI
Simona Marcucci
[email protected]
Resp. Pubbliche Relazioni
Nicola Boccardi
[email protected]
www.aio.it
Fabrizio Capasso
[email protected]
P.O.
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
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ESTERI
HIGHLIGHTS
DALL’ESTERO
FDI (Stoccolma)
La delegazione AIO a Stockholm 2008,il Congresso Mondiale dell’FDI.
Nicolas Arnould,Enrico Lai,Sandro Sanvenero,Gerhard Seeberger
ADM (Chicago)
Una pausa dei lavori tra i rappresentanti AIO e quelli
dell'Asociacion Dental Mexicana
ADA (Chicago)
La visita al 211 East Chicago Avenue, sede dell'American Dental Association
CDS (Chicago)
Momenti della partecipazione AIO al MidWinter Meeting, organizzato dalla Chicago
Dental Association. Nella prima foto a sinistra Delogu e Rampulla con David Kumamoto,
presidente 2009.
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PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
P.O.
EDITORIALE
25 ANNI DI AIO
25 ANNI DI DIFESA
DELLA PROFESSIONE
Salvatore Rampulla,
Presidente Nazionale A.I.O.
ochi ricordano che i primi dottori in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nel 1984, ricevettero
come regalo di laurea un’amara sorpresa. Al termine dell’iter formativo ci si era dimenticati,
infatti, di strutturare un piccolo dettaglio, un Esame di Stato che potesse rendere legalmente
operativa la laurea. I neolaureati, quindi, semplicemente… non potevano esercitare!
P
Non esistevano un Ordine cui potersi iscrivere, una tutela previdenziale e, soprattutto,
un’Associazione Professionale che li potesse rappresentare. L’unica associazione esistente, quella dei
“Medici Dentisti”, non accettava - non essendo medici - la loro iscrizione.
Nacque così, nel 1984, l’Associazione Italiana Odontoiatri, proprio per poter rappresentare le sacrosante e legittime istanze di questa nuova figura professionale.
AIO si distinse subito per la vivacità, necessaria per scuotere l’opinione pubblica, e infatti dopo un
solo anno di “sensibilizzazione”, con la l. 409/85 fu ufficializzata la figura dell’Odontoiatra che prevedeva, tra l’altro, la nuova istituzione ordinistica dell’Albo Odontoiatri.
All’inizio poterono iscriversi ad AIO solo i laureati in odontoiatria; col passare del tempo maturò da
solo il concetto di “esclusivismo”, che portò l’associazione a dare maggiore rilevanza ad una pratica
esclusiva della professione odontoiatrica, più che al titolo di laurea abilitante all’esercizio, superando con ciò le posizioni arroganti di chi distingueva dentisti col “bollino blu” (perché medici) dagli
altri odontoiatri.
Molti grandi successi sono da ascrivere alla storia di AIO. Ad esempio, il riconoscimento della tutela previdenziale ENPAM per gli odontoiatri, avvenuta solo nel 1995 e dietro una fortissima, incessante e testarda sensibilizzazione delle istituzioni. Oppure, ultimo in ordine di tempo, il muro compatto volto ad impedire una revisione del profilo professionale dell’odontotecnico - che tutti davano
ormai per scontata… - tesa più a legittimare l’abusivismo che a far evolvere questa nobile figura professionale. AIO ha sempre avuto fiducia in quello che faceva e continua ancora con energia in tutto
ciò che fa; per questo – probabilmente - ha avuto successo ed ha tutt’ora un consenso crescente.
L’impegno di AIO in questi 25 anni è stato costante e coerente, è cambiato solamente il modo di
proporsi.
All’inizio AIO aveva bisogno di urlare per farsi sentire, porgendo però il fianco a critiche e facendo
il gioco di chi riteneva i suoi dirigenti dei ‘talebani’. Ora l’associazione è molto più matura e più forte,
non ha più bisogno di gridare; con calma e con la forza della serenità è possibile far giungere il proprio messaggio molto lontano, riuscendo a dialogare anche con chi la pensa in maniera diametralmente opposta. Per questo, forse, AIO dà ancora più fastidio a chi vuole distruggere la professione…
AIO continua a portare avanti i valori di tutti, con una coerenza che nessuno potrà mai mettere in
discussione e soprattutto con una convinzione che dà una poderosa spinta propulsiva.
Noi lo facciamo perché ci crediamo.
AIO = FATTI, NON PAROLE
Salvatore Rampulla
P.O.
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
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SI PARLA DI...
LAUREA PER ODONTOTECNICI IN CAMPO
SANITARIO.
ANALISI DELLA SITUAZIONE.
Come è inquadrata attualmente
la figura dell’Odontotecnico
Si acquisisce il titolo di odontotecnico in
Italia tramite il conseguimento di un
diploma di scuola superiore professionale. L’odontotecnico è iscritto come
impresa alla camera di commercio e,
quale fabbricante di protesi, è iscritto al
Registro fabbricanti di dispositivi medici,
e pertanto ha una valenza esclusivamente tecnica. Non è un operatore sanitario.
Rilascia all’odontoiatra il certificato di
conformità previsto dalla Direttiva 93/42
dei dispositivi che produce dietro prescrizione dello stesso.
Gli istituti professionali per odontotecnici in Italia sono diffusi su tutto il territorio
e coinvolgono attualmente migliaia di
operatori.
Cosa viene proposto da alcuni
rappresentanti degli odontotecnici
Una rappresentanza degli odontotecnici
spinge per un nuovo profilo professionale sanitario che preveda un percorso di
studi con diploma di laurea triennale in
ambito sanitario. Essi giustificano le loro
richieste con sulla base della Legge
43/06; art. 5 comma 3, “un nuovo modello di odontoiatria che garantisca finalmente un adeguato livello di salute
orale”.
Considerando che la Direttiva
78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio
1978, concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di
dentista definisce già che gli Stati membri assicurano che, dall'entrata in vigore
della presente direttiva, la formazione dei
dentisti conferisca loro le conoscenze
necessarie per esercitare tutte le attività
inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e
alla cura delle anomalie e delle malattie
dei denti, della bocca, delle mascelle e dei
relativi tessuti, sembra superflua l’istituzione di una figura professionale
che si sovrapponga all’odontoiatra.
Quali effetti porterebbe tale
figura in ambito sanitario?
L’eventuale decisione di fare dell’odontotecnico un operatore sanitario, figura
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PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
P.O.
non prevista e non contemplata dalla
normativa europea, non solo sarebbe di
nocumento alla professione odontoiatrica, ed in particolare ai giovani colleghi
aggravando la pletora già esistente, ma
influenzerebbe negativamente l’intera
categoria in Europa, considerando la
Direttiva sulla libera circolazione dei servizi che agevola anche la libertà di stabilimento dei prestatori di tali servizi in tutti
gli Stati membri.
Ricordiamo che l’Italia (dal Manuale
Europeo per l’Odontoiatria) è l’unico
paese dove si trova “una considerevole
quantità di odontoiatria illegale, di cui
una parte sembra essere condonata dai
medici che proteggono gli odontotecnici
coinvolti” (n.d.a. sembra che ca. 30%
delle prestazioni odontoiatriche vengono
eseguite in ambito abusivo, vedi anche
Verbale ERO di Shenzhen 2006). In Italia esiste già un rapporto sfavorevole dentista – paziente (1: ~1000; contro l’ideale
rapporto stimato dell’OMS di 1 : 2000), il
profilo dei ca. 70.000 odontotecnici in
campo sanitario italiano ridurrebbe drasticamente la qualità professionale,
aumentando la malpractice ed il rischio
per il paziente.
La posizione degli organismi
internazionali
Anche la Federazione Mondiale di
Odontoiatria (Féderàtion Dentarie
International, FDI, Ente riconosciuto
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità WHO/OMS con propria risoluzione A60/R17 con la quale l’WHO/OMS
affida alla FDI l’elaborazione e la realizzazione dei progetti di tutela della salute
orale a livello mondiale) nell’Assemblea
Generale del 26 ottobre 2007 si è dichiarata contraria all’istituzione di una
laurea per odontotecnici in campo
sanitario approvando con il 92% dei
consensi la seguente Risoluzione:
L’FDI Federazione Mondiale di Odontoiatria
Si oppone a qualunque tipo di trattamento dei pazienti effettuato da odontotecnici
Avvisa le Autorità di tutti gli Stati delle
potenziali conseguenze negative sulla
salute della popolazione se il diritto di
trattare i pazienti dovesse essere garantito agli odontotecnici
Si oppone a qualunque tipo di formazione pre o post diploma che dia agli odontotecnici lo status di operatore sanitario.
Quale potrebbe essere la proposta alternativa a tale progetto?
Nell’ottica di un percorso formativo di
più elevato livello con maggior approfondimento delle tematiche tecnologiche e
bio ingegneristiche, si potrebbe proporre
l’istituzione di un diploma di laurea in
Tecnologie Dentali, al di fuori del
campo sanitario e senza alcun rapporto con i pazienti.
Ci si chiede, infatti, perché non dovrebbe
essere vista con favore anche in Italia la
creazione di un tale corso di laurea, già
esistente in Europa, che costituirebbe la
possibile naturale evoluzione formativa
dell’odontotecnico.
Pierluigi Delogu
Segretario generale AIO
NEWS DALLA
RICERCA CLINICA
NUOVA METODICA DI
ESTRAZIONE DEGLI IMPIANTI
OSTEOINTEGRATI FRATTURATI
O INUTILIZZABILI. IL FIX-OUT
Fino ad oggi l’estrazione di impianti rotti è avvenuta con metodiche che si sono spesso rivelate
non del tutto soddisfacenti. Una delle possibilità
è quella di asportare l'impianto rotto mediante
procedimento di carotazione con frese che
hanno però il difetto di determinare danno
ingente all'osso perimplantare. Per risolvere il
problema si e’ pensato di ricorrere ad una metodica di estrazione delle viti fratturate, che consiste nell'avvitare - in senso antiorario - un'altra
vite nella vite prigioniera, forzando con un cricco
fino al distacco dalla parete ossea dell'impianto
osteointegrato. Con la metodica Fix-Out è possibile estrarre in modo semplice e sicuro impianti
osteointegrati senza provocare deterioramento
dell'osso perimplantare.Per approfondimenti:
Carlo Alberto Rossi, Fausto Ferrario,
Alberto Borioli
SI PARLA DI...
Roma, 9 dicembre 2008
AUMENTA IL DISSENSO DELLE REGIONI
CONTRO IL PROFILO DELL’ODONTOTECNICO:
RESPINTO ANCORA UNA VOLTA!
Martedì 2 dicembre, si è svolta a Roma la
riunione tecnica della Commissione Salute
della Conferenza Stato-Regioni.
All’ordine del giorno l’approvazione del Profilo dell’Odontotecnico secondo una nuova
formulazione del testo che nella sostanza è
solo una variazione cosmetica di quello che
già conosciamo.
Anche tale profilo è stato RESPINTO, questa
volta da TUTTI gli Assessori e Tecnici che rappresentavano le Regioni e Province Autonome. NESSUNA REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA HA VOTATO
FAVOREVOLEAL PROFILO.
Tale forte ed inequivocabile opposizione è
stata verbalizzata e inserita negli atti che verranno trasmessi al Ministero. Prima però
dovrà svolgersi la riunione con i Presidenti
regionali, già prevista in questa settimana, che
dovranno politicamente avallare quanto già
stabilito dai rispettivi Assessori.
Si allarga quindi a dismisura il fronte
delle Regioni e province Autonome
che dicono NO al profilo dell’odontotecnico in campo sanitario.
ti, manifestando una rassegnazione che
AIO non ha mai voluto accettare.
AIO continuerà a tenere alta la guardia e ad
impegnarsi con risolutezza affinché questo
progetto deleterio e demagogico possa
essere definitivamente scongiurato.
AIO = FATTI,NON PAROLE
Grande è la soddisfazione di AIO per questo
risultato, per il quale abbiamo lavorato con
impegno, convinzione e determinazione, nel
sensibilizzare gli assessori delle Province
Autonome e delle Regioni, a cui porgiamo il
più vivo e sincero ringraziamento per aver
compreso e condiviso le giuste motivazioni
da sempre sostenute da AIO nella difesa
della salute dei cittadini e della dignità dei
professionisti, respingendo l’ineluttabilità sulla quale altri si erano appiatti-
Il Presidente Nazionale
Dr. Salvatore Rampulla
Il Segretario Generale
Dr.Pierluigi Delogu
Associazione Italiana Odontoiatri
Ufficio Stampa
[email protected] www.aio.it
CARLO GUASTAMACCHIA
E I RAPPORTI ANDI-GOVERNO
Professione libera o professione coatta.
Indipendentemente da quelle che possono
essere state, nel tempo, differenti “linee guida” o,
addirittura, adempimenti di svariatissimo tipo, la
nostra rimane, per definizione mai cancellata,
una “libera” professione. Questo significa, in
modo incontestabile, che ogni occasione ed
ogni giustificazione posta in atto per limitare
questo tipo di libertà è da considerare improponibile.
Per professione “libera” deve intendersi la professione in cui, rispettando le leggi che la inquadrano, l’unico rapporto che conta è quello tra
professionista e fruitore: nel caso specifico, tra
dentista e paziente. Ogni altro tipo di interferenza trasforma la professione libera in professione
coatta e questo, ancora una volta, è pregiudizialmente inaccettabile.
E’ molto attraente, per numerose persone ed
in numerose situazioni, farsi protagonisti di
esternazioni, per lo più ideali, se non addirittura
utopiche, che appaiono in grado di conferire un
“principio di legittimazione” assolutamente
prioritario; in realtà si tratta di enunciati che, concretamente, si rivelano quali interferenze coatti-
ve del nostro lavoro. Al riguardo i termini ispiratori più frequentemente usati sono “solidarietà”,
“sensibilità sociale”, “motivazione etica”. E’ questo il primo punto da sottolineare con forza: la
libera professione implica valori etici nel quadro
della deontologia sua propria, ma non implica
alcun impegno solidaristico in chiave gestionale;
se si aggira questo punto fermo tutto ciò che ne
consegue diventa prevaricante e incontrollabile.
Ciò non toglie, ovviamente, che alcune persone possano essere sinceramente lodate per il
loro impegno che, tradizionalmente, si definisce
come “altruistico”, ma non ho dubbi sul fatto che
questo riconoscimento non può in alcun modo
degenerare in qualcosa di cogente:“fatti propri”,
in altre parole, e non esempi da imporre sentenziosamente ad altri.
La prima solidarietà tutti noi, quotidianamente,
la realizziamo, in segreto, verso chi ci è più vicino,
come parenti, amici, persone bisognose alle
quali vogliamo essere, in ogni modo, di soccorso.
Mi piace qui sottolineare, come, vero motore
della solidarietà concreta, sia il vecchio detto
“prima i tuoi e gli altri se puoi”,nobilitato, soprattutto, dal detto evangelico “non sappia la tua
P.O.
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
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SI PARLA DI...
mano destra quanto dà la sinistra”, ma da questo
a farne un dettato associativo ci corre, e come !
Diritto alla saluteo e sua attuazione.
Come è noto il “diritto alla salute” è un dettato
costituzionale, quindi, anzitutto, rispecchia e
codifica un impegno dello Stato. Coerenza impone che lo Stato (“mano pubblica”), con gli strumenti specifici a sua disposizione, debba essere la
prima parte diligente affinché tale dettato venga
attuato. Le sedi e gli strumenti, tecnologici, umani
e metodologici, di cui lo Stato dispone, devono
essere usati e/o ampliati, in modo che tutto questo venga realizzato. Sollecitare la “mano privata”
in chiave vicariante è inaccettabile, dato che questa si deve considerare una vera e propria espropriazione di beni professionali privati per l’ imperdonabile carenza dell’istituzionale compito della
“mano pubblica”. Quale esempio personale, fortemente pertinente a quanto cerco di dimostrare, ricordo che i miei genitori, di modesta condizione, si sono letteralmente tolti il pane di bocca
per farmi studiare: fare oggi omaggio allo Stato (
colpevolmente inadempiente) di questi loro
sacrifici, mi sembra, a tutti i livelli di interpretazione, ingiusto e persecutorio .
D’altra par te, e qui l’asino casca in pieno, se
DAVVERO lo Stato avesse a cuore una applicazione concreta ed immediata del diritto alla salute, la misura più semplice sarebbe quella della
defiscalizzazione TOTALE delle spese mediche
(e, ovviamente, odontoiatriche).
Perché non lo fa? Ecco qua …
In primis perché questo ridurrebbe in modo
determinante l’indispensabilità dei carrozzoni
burocratici;
secondariamente perché molte associazioni,
inclusa la nostra, non hanno mai posto questa
misura come scopo primario delle loro trattative con il governo …
… (parentesi: chissà perché non l’hanno fatto
INSISTENTEMENTE? Non sarebbe questa la
vera modalità di dimostrare coerenza riguardo
alla lotta all’evasione?)
Prezzi calmierati, tempari ed affini.
Proprio la mia lunga militanza (da te troppo
generosamente esaltata) nel campo della organizzazione professionale (ergonomia, comunicazione, gestione) mi permette di insistere su un
punto, ancora oggi al centro delle mie convinzioni e del mio insegnamento: non esistono due
pratiche professionali identiche. E’ pertanto del
tutto forzoso e deviante proporre schemi
ingabbianti di qualsiasi tipo, adducendo, a convalida di questa o quella tesi, ricerche operative di
maggiore o minore affidabilità. Già gli studi di settore costituiscono un “letto di Procuste” di
comica sciocchezza, ma essere proprio noi, in
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PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
P.O.
veste associativa, ad offrire spontaneamente alle
“contropar ti” un metro di valutazione ( e di
costrizione) come quello di calmieri e tempari:
ebbene, questo significa veramente voler montare il patibolo su cui venire impiccati.
Particolarmente criticabile, a questo riguardo,
è il proporre, pubblicamente, riduzioni (calmieri) dei nostri onorari, ignorando del tutto l’impossibilità, da parte nostra, di usufruire, (negli
attuali tempi di crisi!) di una riduzione GLOBALE dei costi da noi affrontati. Come ho già dichiarato è assolutamente impossibile che un collega
che abbia un’attività professionale personalmente condotta possa accettare condizioni
economiche che non hanno nulla di solidaristico
: sono semplicemente suicide.
Gloriarsi della immediata accettazione, da
parte del 5% degli associati ANDI, delle formule
reclamizzate, significa soltanto che ci troviamo di
fronte a colleghi molto giovani ( inorridisco al
pensiero che siano anziani “esperti” !) che ancora non hanno calcolato quale sia il carico GLOBALE della nostra attività professionale, lungo
l’arco di tutta la vita.
Rappresentatività associativa ed immagine pubblica.
Quanto è recentemente accaduto, nell’esporre
e divulgare attraverso i “media”, l’ esemplare (!?)
impegno solidaristico dell’ANDI è da censurare
oltre ogni misura, per due fondamentali ragioni :
la prima perché occorre fare un fondamentale
“distinguo” : l’ANDI non rappresenta tutti i dentisti italiani, ma solo, ad abbondare, il 45%;
la seconda, perché qualsiasi uditorio, ancorché
informato (e quasi mai lo è stato), non è in grado
di far proprio, concettualmente, il suddetto, fondamentale, “distinguo”.
Volontariato e reversibilità.
Apparentemente, segnalare che le adesioni al
reclamizzato sistema siano di tipo “volontario” e
che siano, oltretutto, reversibili, fa apparire inattaccabile la limpidezza e la “onestà” del comportamento dei proponenti. In realtà quello di cui
non si tiene conto, ostentando questa patente di
“onestà”, è che così viene infranto il primo
punto, basilare, della nostra caratteristica libero
professionale : quello della indispensabile parità
di condizione di tutti i professionisti rispetto al
“mercato”; è, in pratica, ed tutti gli effetti, una violazione della Legge antitrust.
Ricordando ancora una volta, perché tragicamente inescusabile, l’inadempienza della “mano
pubblica” rispetto ai suoi doveri, ecco che la
“mano privata” si vuol far apparire rappresentata da una porzione lodevole, perché solidaristica
ed “etica”, ed una porzione che viene automaticamente fatta apparire quale mercantile e tornacontista. I “media” vanno a nozze con queste
contrapposizioni ed hanno immediatamente
classificato “buoni” e “cattivi” gli appartenenti ai
due fronti professionali.
E’ stato scritto: “negare la possibilità di fare un’
utile azione sociale vuol dire negare la libertà
personale”. Attenzione! Qui la “utile azione
sociale” viene proposta e fortemente reclamizzata quale azione ESEMPLARE di una associazione. In altre parole: chi ha firmato questi accordi ha ritenuto che il massimo del meglio sarebbe
che TUTTI gli associati divenissero volontari …
e di questa esemplarità non viene fatto mistero:
la si porta, anzi, come convincente e spettacolare dimostrazione di solidarietà da parte di una
Associazione lungimirante e proiettata nel futuro, e questo è forzoso e ricattatorio.
Ancora:“chi non aderisce non può e non deve
sentirsi sminuito; tutta la categoria ne beneficerà
come immagine di sensibilità sociale”… Ahimè!
Per quanto riguarda NOI NON ADERENTI è
(abbastanza) probabile che non ci sentiamo sminuiti (io, anzi, me ne vanto, e con eccellenti motivi
!)… ma sono i nostri concittadini-interlocutori
che ci “sminuiscono” e ci considerano immediatamente da evitare, perché siamo dentisti di serie
B, non disposti a ridurre i nostri ( “mostruosi ed
illeciti guadagni esentasse”) mentre “finalmente
si è trovato il modo di far abbassare la cresta a
questi ladri di dentisti”. Ecco i commenti che vengono fatti dai media, vedendo che (“finalmente
!”) ci sono dentisti “corretti” (di serie A, con bollino blu) che, così si spera, presto spazzeranno via i
dentisti“esosi” (di serie B, senza bollini di sorta).
A questa lunga e, obbligatoriamente, limitata
disamina dei problemi sorti con gli accordi già in
atto (!!) o in itinere, aggiungo solo queste tre
considerazioni di capitale rilievo:
su questi argomenti non ci si doveva MAI sedere
ad un tavolo con chicchessia. Dire che questa
partecipazione è stata messa in atto perché così
si evitavano diktat perentori e (in nostra assenza) ben più penalizzanti, è paragonabile all’immagine di un condannato il quale, convinto di
fare il proprio bene, par tecipi, con pecorile
arrendevolezza, a scegliere la corda con cui
verrà impiccato.
L’attuale medicina generale, con i relativi colleghi
medici, sta, da tempo, inesorabilmente, affondando in un marasma di sabbie mobili. Il povero medico, del tutto schiavizzato, viene ironicamente
dileggiato con il termine di “libero professionista”
solo per poterlo includere in una categoria da
brutalizzare sempre più. Burocratizzato, passacarte, umiliato con “mance” che farebbero arrossire
un cameriere … ecco il destino di chi, anni orsono, si è“seduto ad un tavolo a concordare”.
Lasciamo che LEA, fondi integrativi,“socialità” di
vario tipo e destino vengano gestiti DALLO
STATO NELLE PROPRIE SEDI ISTITUZIONALI e non permettiamo che a nessuno vengano
date le chiavi di casa dei nostri studi.
SI PARLA DI...
Ecco come codicillo,
quanto già scrissi appena giunte
le prime notizie riguardanti
gli “accordi” reclamizzati
dall’ANDI
Decalogo del rapporto
odontoiatria pubblica odontoiatria privata
L’odontoiatria pubblica ha due doveri fondamentali:
dimostrare lungimiranza facendo prevenzione
in tutte le scuole dell’obbligo della Repubblica;
dimostrarsi capace di gestire direttamente la
terapia per i non abbienti in cliniche pubbliche.
Qualsiasi tentativo di coinvolgere il privato in
questi due doveri, significa concretamente
espropriare e/o confiscare una risorsa, strumentale e operativa, che non appartiene allo Stato.
Il paragone più calzante è quello di immaginare che
lo Stato confischi le automobili dei cittadini perché
non in grado di realizzare un servizio pubblico.
Stabilire un tariffario nazionale, minimo o massimo che sia, va contro il principio della libera concorrenza ed è, di fatto, una trasgressione, denominata “Cartello” (patto tra gli operatori per eliminare il fattore positivo offerto dalla pratica
della “concorrenza”).
Supporre che una par te dei dentisti italiani
(20.000 su 50.000) venga costretta a compensare le lacune dell’odontoiatria pubblica, sottoponendosi ad un regime di convenzione, signifi-
ca costringere a rinunciare al principio fondamentale della “libera” professione.
Supporre che una par te dei dentisti italiani
(20.000 su 50.000) accetti (proponga ?) questo
tipo di rapporto con lo Stato, significa creare una
discriminazione tra dentisti appartenenti ad una
associazione parzialmente rappresentativa e
dentisti liberi o diversamente associati.
Stabilire tempi predeterminati per qualsivoglia
intervento, chirurgico o comunicazionale, significa
avere una idea meccanicistica ed antibiologica della
professione;l’unico paragone accettabile,in campo
biologico, potrebbe essere quello di una attività
professionale ispirata dalla medicina veterinaria.
Decidere operazioni, così complesse e dense di
conseguenze, senza avere effettuato un sondaggio, completo e approfondito, degli orientamenti associativi, significa essere del tutto privi di
capacità discriminativa tra le varie iniziative che
una associazione può intraprendere.
Utilizzare i media, per sottoporre all’attenzione
indiscriminata dell’opinione pubblica tariffe, tempistica, denominazioni terapeutiche nebulose,
significa mancare completamente di competenza
comunicazionale ed utilizzare i media come
momenti di personale e criticabile protagonismo.
La solidarietà è un valore etico e, come tale, non
si può imporre. Tanto meno lo può imporre un
Presidente agli associati che rappresenta. L’apparente “libertà”, di convenzionarsi o meno, cessa
di essere tale quando tariffe prestabilite vengono
date in pasto a tutta l’opinione pubblica : ha origine così un vero e proprio meccanismo ricattatorio, da parte di ogni cittadino, potenziale pazien-
ANTLO
non aderisce all’accordo
ANDI-MINISTERO
L’ANTLO comunica di non aderire all’accordo
volontario ANDI-MINISTERO in merito alle
prestazioni odontoiatriche ad onorario ridotto, pur ritenendo l’iniziativa lodevole ma valutando l’impianto attuativo non idoneo.
La decisione arriva dal Consiglio Nazionale
dell’associazione che, valutato l’accordo, nonché la proposta di ANDI in merito, la ritiene
inopportuna per la categoria che rappresenta, ma soprattutto per i potenziali pazienti.
L’associazione dei titolari di laboratorio afferma di essere pronta ad impegnarsi nel sociale, ma ritiene che tale operazione non sia
inquadrabile in quelle di tale tipo.
Il CN ANTLO ritiene poi offensivo per l’intera
categoria determinare l’eventuale remunerazione del lavoro professionale dell’odontotecnico in percentuali o frazioni di quanto spettante al clinico, poiché esse sono due prestazioni di tipo completamente differente, e
valutabili solo per il mero costo specifico di
espletazioni, riconducibili solo all’impiego ed
utilizzo di risorse umane, relative materie
prime, e oneri annessi alla produzione.
http://www.antlo.it/news.aspx?id=616&rid=100
29 gennaio 2009
te-cliente, che tende a confrontare il tariffario del
libero professionista con quello del convenzionato (che “libero” non è più ).
Elezioni negli Ordini dei Medici e Odontoiatri di tutta Italia
AIO SI RAFFORZA IN MISURA CONSISTENTE
IN PARECCHIE CAO PROVINCIALI
esecutivo nazionale AIO ringrazia tutti
colleghi candidati e, tra questi, coloro che
sono stati eletti, cui augura un buon lavoro. In questa pagina una summa dei vari comunicati
L’
redatti per l’occasione. Non si puo’ prescindere
inoltre dall’esternare la nostra gratitudine a tutti i
colleghi che ci hanno accordato – mai come in questa occasione – la loro preferenza. Da ultimo il
Amedeo Bianco
confermato presidente della Fnomceo
Si sono da poco concluse le elezioni per il rinnovo del
Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini
Medici Chirurghi e Odontoiatri, che rimarrà in carica per il
triennio 2009 - 2011. Sono risultati eletti tutti i componenti della lista presentata da Amedeo Bianco e Maurizio
Benato, riconfermati Presidente e Vicepresidente della
FNOMCeO.Al rinnovo della Commissione Albo Odontoiatri, che vede la riconferma di Renzo come presidente,
sono risultati eletti: Raffaele Iandolo (v. 299),Valerio Brucoli (v. 285), Claudio Cortesini (v. 273), Giuseppe Renzo (v.
237),Alessandro Zovi (v. 204). Non eletti Mauro Rocchetti
(109) e Saverio Orazio (35). I primi quattro eletti entrano
a far parte anche del Comitato Centrale della FNOMCeO.
Alla prima seduta del Comitato Centrale è stato nominato
Segretario Gabriele Peperoni, Presidente dell'Ordine di
Napoli. A ricoprire, invece, la carica di Tesoriere, è stato
chiamato Raffaele Iandolo, presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri) di Avellino. Presidente del Collegio dei
Revisori dei Conti è Salvatore Onorati.
Ufficio Stampa FNOMCeO
nostro grazie anche a coloro che non l’hanno fatto
ma che almeno sono andati a votare: un segno di
civiltà di cui la nostra categoria e le nostre istituzioni
professionali hanno un enorme bisogno.
PORDENONE
Si è concluso positivamente lo spoglio delle
schede per il rinnovo della Commissione Albo
Odontoiatri di Pordenone. L'AIO vede raddoppiare il numero delle presenze nella Commissione; vengono infatti eletti entrambi i candidati Denis Poletto e Alessandro Serena designati dal consiglio provinciale. Si ringraziano i
soci AIO di Pordenone che numerosi ed entusiasti sono andati a votare permettendo la
realizzazione di questo importante risultato.
Alessandro Serena
AIO Pordenone
P.O.
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
9
SI PARLA DI...
ROMA
POTENZA
BARI
Dopo tre estenuanti giorni di votazioni per
l’elezione della CAO di Roma, si sono svolte
le operazioni di scrutinio dei voti che ci
hanno portato la bella e sperata notizia
della vittoria della lista elettorale “Giusta
rappresentanza” nella quale il consiglio direttivo aveva inserito la mia candidatura. Il successo di ampie proporzioni, ottenuto con un
notevole scarto di voti rispetto alle liste concorrenti, ci conferma la bonta’ della nostra
azione avente lo scopo di difendere la professione insieme a tutte le altre componenti
(sindacali e culturali) nel rispetto delle diversita’ e reciproche autonomie e per la salvaguardia del rapporto cittadino-odontoiatra.
Ringraziandovi per l’affettuoso ed eccezionale sostegno riservato alla mia candidatura,
sia attraverso la diffusione delle nostre posizioni, sia attraverso la vostra massiccia
affluenza alle urne, vi confermo la mia intenzione di procedere insieme a voi nella strada
intrapresa, rimanendo a vostra disposizione
per le problematiche professionali ed ordinistiche. Un caloroso abbraccio a tutti voi.
Giuseppe Badia
AIO Roma
Si sono svolte nelle giornate 8 9 e10 novembre
u.s. le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Commissione per gli iscritti all'Albo degli
Odontoiatri e dei Revisori dei Conti dell'Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della
Provincia di Potenza. Per la elezione del Consiglio
Direttivo dei Medici Chirurghi e per quella dei
Revisori dei Conti non si è raggiunto il quorum, si
procederà pertanto alla seconda convocazione.
Eletta invece la Commissione per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri che risulta essere così
composta:
Capuano Maurizio - Pres. CAO in quota AIO
Galizia Donato M. - Segr. CAO in quota ANDI
Vucci Pasqualina in quota AIO
Sassano Silvano in quota ANDI
Veralli Eduardo in quota ANDI
Con il maggior numero di voti entreranno a far
parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei
Medici Chirughi il Dr. Capuano Maurizio ed il dr.
Galizia Donato. Un sentito ringraziamento da
parte della Commissione neo-eletta ai soci AIO
e ANDI e a quanti si sono recati alle urne, consentendo tale risultato.
Maurizio Capuano
AIO Potenza
L'AIO vince le elezioni per la Commissione
Albo Odontoiatri di Bari. E' stata la vittoria di
una squadra coesa che ha trasferito nell'impegno elettorale l'organizzazione e l'entusiasmo
di sempre. Lo stesso impegno che ci permette
di portare avanti al meglio le attività del sindacato e gli eventi culturali. Ci siamo sforzati di
spiegare il contenuto delle nostre battaglie sindacali a tutela della professione e quanto sia
importante il perseguire l’unità d’intenti dell'intera categoria odontoiatrica. Abbiamo
messo in guardia sul pericolo di determinate
scelte sindacali in materia di tariffe sociali,
tariffari massimi e profilo dell'odontotecnico in
ambito sanitario. Grazie all'attenzione di tutti i
colleghi, che con una eccezionale partecipazione hanno risposto alle nostre sollecitazioni
e ci hanno sostenuto, oggi portiamo a casa
questo importante risultato. Grazie a tutti voi!
La vittoria della nostra lista è la vittoria non
solo dei soci AIO, ma di tutti gli odontoiatri del
nostro territorio; tutti coloro che vogliono una
categoria unita nel respingere i tentativi di
corsa al ribasso della qualità e dei compensi,
per favorire l'ingresso delle società assicurative
pronte a fagocitare ogni forma di eccellenza,
che viene invece garantita solo dalla libera professione e dalla libera concorrenza. Su questi
temi dialogheremo e cercheremo convergenze per mettere al centro la tutela degli interessi di tutti gli odontoiatri. Manterremo perciò
l’impegno preso con gli elettori e riproporremo
all’ANDI, con modalità concrete, l’unità della
categoria. Gli auguri di buon lavoro vanno dunque a tutti i nuovi componenti della Commissione Odontoiatri dell’Ordine.
Leonardo Resta
AIO Bari
PALERMO
E' con grande soddisfazione che comunichiamo
che la lista appoggiata da AIO Palermo ha ottenuto un risultato positivo che vede tutti i 5 membri eletti in Commissione Albo Odontoiatri.
Risultati:
Mario Marrone 402
Giuseppe Settineri 386
Michele La Cavera 380
BOLOGNA
E' con grande soddisfazione che comunichiamo a
tutti i soci, a tutti gli amici e a tutti i colleghi che la lista
fortemente appoggiata dall'AIO di Bologna ha ottenuto lo storico risultato di vedere tutti i 5 membri
dellla Lista eletti in Commissione Odontoiatri.Tutto il
Direttivo dell'Aio di Bologna porge gli auguri di buon
lavoro al Segretario Sindacale dell'Aio di Bologna
Sebastiano Pantaleoni, ai soci Emanuele Ambu e
Carlo D'Achille e agli amici Pietro Di Natale e
Andrea Dugato neo-eletti in Commissione. Ringraziamo anche i colleghi dell'ANDI di Bologna, Massimo Fuzzi, Francesco Cicognani Simoncini, Giovanni
Rubini, Daniele Lucchese e Pierangela Sciannamè
che hanno dato vita ad un'accesa ma corretta sfida
elettorale sicuri che non faranno mancare il loro
appoggio ai membri della nuova Commissione ma,
soprattutto, vogliamo ringraziare Voi tutti che in questi anni ci avete supportato, sostenuto ed incoraggiato a continuare lungo la strada difficile della coerenza e della difesa della Professione.
GRAZIE DI CUORE
10
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
P.O.
Saverio Buccheri 306
Franz Gennaro 302
Filippo Bucalo 255
Emanuele Cusimano 212
Mauro Sajeva 200
Saverio Caraulo 185
Salvatore LaTorre 169
Il neo eletto Marrone, nominato presidente della
CAO, si è dimesso dall'incarico di presidente provinciale AIO.
AIO Palermo
Risultati:
D'ACHILLE Carlo 255 PRESIDENTE
DUGATO Andrea 254
AMBU Emanuele 250
PANTALEONI Sebastiano 248 SEGRETARIO
DI NATALE Pietro 247
LUCCHESE Daniele 238
SCIANNAME' Pierangela 237
FUZZI Massimo 236
RUBINI Giovanni 236
CICOGNANI SIMONCINI Francesco 235
Come primo Atto del nuovo mandato ordinistico, il
Presidente dell'Ordine di Bologna Giancarlo Pizza
ha delegato al Presidente della CAO di Bologna
Carlo D'achille ogni potere e facoltà di convocazione
ed audizione pre-procedimentale nei confronti degli
iscritti all'Albo Odontoiatri della Provincia di Bologna,
ex art.39 d.P.R. n. 221/50. Ricordiamo che tale delega era stata ritirata alla precednte Commissione
Albo Odontoiatri bloccando di fatto ogni attività
della Commissione stessa in materia disciplinare.
AIO Bologna
TRENTO
Alle elezioni per il rinnovo della Cao di Trento
del 24-11-08 i rappresentanti dell'AIO sono
stati eletti tutti e cinque. La nuova Cao risulta
come segue: Fausto Fiorile, Giulio Del Dot,
Tomasz Machan, Angela Ferrari, Mauro
Paglierani.
Pierluigi Martini
AioTrento
CAGLIARI
Risultato delle Elezioni Ordinistiche per il Rinnovo del Consiglio OMCeO e CAO triennio
2009-2011. Si è presentata una sola lista,
quella dell'AIO. Sono risultati eletti:. Gerhard
Konrad Seeberger (Presidente commissione),
Stefano Dessi, Claudia Cherchi, Enrico Lai,
Rolando Pinna. Entrano nel Consiglio dell'Ordine Stefano Dessì e Enrico Lai.
AIO Cagliari
SI PARLA DI...
BENEVENTO
Anche a Benevento si sono svolte le elezioni
per il rinnovo della C.A.O. provinciale.
In campo una sola lista: quella tutta A.I.O.
Sono risultati eletti:
Moleti Giovanni, Chiusolo Carmine, Iorillo
Nicola, Mazza Ermanno, Feleppa Mario
Riconfermato Presidente Giovanni Moleti.
Entreranno a far parte del Consiglio dell’Ordine Moleti e Chiusolo, quest’ultimo, già Tesoriere della sezione provinciale AIO, rivestirà
anche la carica di Tesoriere dell’Ordine. Una
ulteriore riconferma dell’ottimo lavoro svolto
e dell’effervescenza della sezione AIO di
Benevento, seppur di recente costituzione.
AIO Benevento
SASSARI
Risultato delle Elezioni Ordinistiche per il Rinnovo
del Consiglio OMCeO e CAO triennio 20092011. Presente una sola lista, quella dell'AIO. Sono
risultati eletti:
Pierluigi Delogu - Presidente commissione
Alessandro Sechi, Antonella Bortone, Pierpaolo
Delitala,Antonio Pinna
Faranno parte del C.D.dell'Ordine Delogu e Sechi.
Marcello Masala
AIO Sassari
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e buona lettura
ILLUSIONI E DISILLUSIONI
É dal primo giorno di università che non vedi l'ora.. che
aspetti il momento. Poi finalmente la laurea, l'esame di
stato e ti senti in pista. Cosa ti manca?nulla. Sei giovane,pieno di energie anche sei consapevole che gli
studi conseguiti non ti hanno preparato al 100% per
affrontare questa attività ti senti comunque un vincente. Ti senti pronto insomma! Già sai che dovrai frequentare dei corsi di formazione ma la cosa non ti
spaventa.A dire il vero un po' ti spaventi quando vedi i
costi ma..pazienza, è quello per cui hai studiato e nulla
ti fermerà!... Quante cose che non sapevo quante
cose che non mi han detto...
Luigi Russo
MEDJUGORIE 2008
CRONACA DI UNA MISSIONE DI
“ODONTOIATRIA SOCIALE”
All'inizio dell'estate il dott. Egidio Sarli ha
cominciato a presentare i sintomi di una patologia particolare, il mal di Bosnia, che si manifesta con un innalzamento repentino della
“voglia di fare senza chiedere nulla in cambio”.
L'epidemia si è diffusa rapidamente tra il personale dello studio, decretando l'inizio dei preparativi per la missione umanitaria...
Egidio Sarli
PROROGA DI ALCUNI ADEMPIMENTI
D.LGS 81/08 (EX 626)
Il Consiglio dei Ministri di giovedì 18
dicembre 2008 ha approvato un DECRETO-LEGGE detto "Mille-Proroghe", che
dovrebbe comprendere il "differimento"
(cioè la "proroga") all'entrata in vigore di
alcuni adempimenti previsti dal D.Lgs.
81/2008 sulla Sicurezza sul lavoro. Il testo
riguarda alcuni differimenti di termini
("proroghe") ad adempimenti, che avrebbero dovuto entrare in vigore generalmente il 1 gennaio 2009 e relativi al D.Lgs.
81/2008, il cosiddetto Testo Unico sulla
salute e la sicurezza sul lavoro.
Sono stati decisi:
1) conferma (tranne quanto riportato al
punto 2) dell'entrata in vigore al 1 gennaio
2009 della nuova valutazione dei rischi ai
sensi del D.Lgs. 81/2008
2) "differimento" al 30 giugno 2009 (sei
mesi) dei SOLI "nuovi" adempimenti sulla
valutazione dei rischi e delle relative sanzioni, relativamente a:
- rischi Stress lavoro-correlati
- data certa del Documento di valutazione dei rischi (che avrebbero dovuto
entrare in vigore il 29 luglio 2008 e che
erano già stati differiti al 1 gennaio 2009).
3) "differimento" al 16 maggio 2009 (1
anno dall'entrata in vigore del D.Lgs.
81/2008) di 2 altri adempimenti:
- comunicazione degli infortuni superiori
ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r)
- divieto delle visite mediche preassuntive,
art. 41, comma 3, lettera a) (provvedimento di dubbia validità, poiché in contrasto con una altra Legge comunque
vigente, la Legge 300/70 "Statuto dei
Lavoratori").
Vi aggiorniamo sulle correzioni apportate
al D.Lgs. 81/08:
IN DEFINITIVA
NON VENGONO PROROGATE
La valutazione dei Rischi (artt. 17, 28 o 29)
pertanto il termine rimane 1°gennaio 2009;
La redazione del DUVRI pertanto il termine rimane 1°gennaio 2009;
VIENE PROROGATO:
l’obbligo di Valutazione dei rischi collegati
allo “stress lavoro correlato” (ar t. 28,
comma 1, del D.Lgs. 81/08);
- l’obbligo di comunicazione degli infortuni
sul lavoro di durata superiore a 1 giorno;
- il divieto delle visite mediche preassuntive;
l’obbligo di assicurare al Documento di
Valutazione dei Rischi una“data certa”.
Ing. Marco Passone
SCADENZA ANNUALE DPS
Entro il 31 marzo di ogni anno è obbligo di
chi detiene dati sensibili ( come le cartelle
cliniche dei nostri pazienti) aggiornare il
DOCUMENTO PROGRAMMATICO
DELLA SICUREZZA DEI DATI.
In seguito alla pubblicazione sulla G.U. n.
304 del 31/12/2008 il Decreto "milleproroghe" vanno sottolineate alcune importanti novità riguardanti oltre il T.U. sulla
Sicurezza anche la normativa sulla Privacy.
► Per quanto attiene la Privacy, l'art. 44 del
decreto innalza il livello sanzionatorio per
omessa informativa e omessa collaborazione con il Garante.Viene introdotta una
sanzione amministrativa fino a 120 mila
euro per ipotesi di violazione delle misure
minime di sicurezza e per trattamento illecito dei dati. Sul versante penale nell'art.
169 del Codice si elimina la possibilità
alternativa della sanzione pecuniaria,
lasciando soltanto quella detentiva (con
arresto fino a due anni) per violazione
delle misure minime di sicurezza. Infine il
ravvedimento operoso (che permette di
evitare la responsabilità penale) diventa
più costoso (30.000 euro).
Si consiglia di utilizzare il software già distribuito ai soci AIO (cd AIO-DPS) in
modo da integrare la precedente dichiarazione con gli eventuali inter venti di
miglioramento delle misure di sicurezza
per la conservazione dei dati e ristampare
il documento da conser vare con data
certa. Si ricorda che ogni variazione del
personale (nuove assunzioni o variazione
nei conferimenti degli incarichi), o dei supporti informatici (hardware e software)
come delle procedure di back up vanno
riportate nelle integrazioni periodiche del
DPS. Molto importante inoltre conservare il consenso del paziente (firmato) al
trattamento dei dati sensibili.
P.O.
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
11
SI PARLA DI...
RIPORTIAMO DI SEGUITO ALCUNE DELLE PROPOSTE
DI LEGGE GIACENTI IN PARLAMENTO
D’INTERESSE PER LA CATEGORIA E LE LORO
MOTIVAZIONI
Disposizioni in materia di accesso
degli odontoiatri alla dirigenza nell'ambito del S.S.N.
on. MARINELLO
La ratio che sorregge la presente proposta di
legge risiede nell'incongruenza di fondo
emersa in materia di accesso ai concorsi per il
personale dirigenziale odontoiatra. Tra i
requisiti specifici di ammissione ai concorsi
per il primo livello dirigenziale odontoiatra,
infatti, non rientra il possesso del titolo di laurea in odontoiatria. Ciò crea pertanto una
situazione di evidente sperequazione e ingiustizia. Consentire ai laureati in odontoiatria e
protesi dentaria di accedere alla dirigenza di
primo e di secondo livello nell'ambito del Servizio sanitario nazionale anche senza la specializzazione nella disciplina è dunque l'obiettivo della presente proposta di legge, che
interviene, infatti, sul decreto legislativo n.
502 del 1992, e non direttamente sui regolamenti governativi che disciplinano l'accesso
alla dirigenza.
Modifiche all'articolo 348 del codice
penale e all'articolo 141 del testo
unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
in materia di esercizio abusivo di
una professione
on. MARINELLO
La specializzazione crescente della nostra
società comporta la necessità che lo Stato sia
sempre più attento a tutelare i cittadini quali
fruitori di tutte quelle prestazioni professionali che sono ormai indispensabili alla vita e
all'attività di ognuno. L'attenzione e la giusta
severità con cui lo Stato accerta il possesso di
determinate qualità di un richiedente, prima
di consentirgli di esercitare una professione,
costituiscono per il cittadino una garanzia
irrinunciabile. Tuttavia, lo Stato medesimo
non adotta la stessa attenzione nel reprimere
l'esercizio abusivo delle professioni, cosicché
il fenomeno dell'abusivismo professionale ha
assunto dimensioni preoccupanti, in particolare per quel che riguarda l'esercizio delle
professioni mediche, poiché incide direttamente sulla salute dei cittadini. Paradossalmente, è proprio la sanzione connessa alla
norma stessa a facilitare il compito dei simulatori: l'irrisorietà della pena detentiva (fino a
sei mesi), oltretutto facilmente eludibile con il
pagamento di una sanzione pecuniaria, e
12
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
P.O.
della multa (al massimo 516 euro) non sono
un deterrente valido per chi riesce a introitare
somme ben più cospicue. Gli stessi sequestri
delle attrezzature utilizzate per l'abusivo esercizio spesso non hanno esito, poiché queste
sono restituite al termine del procedimento
giudiziario. Va ricordato che l'articolo 348 del
codice penale ha natura di norma penale in
bianco, presupponendo e recependo il contenuto delle norme speciali che con sentono
appunto l'esercizio di determinate attività
professionali di particolare rilevanza sociale
solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione di Stato. Tale abilitazione, sotto forma di
iscrizione al competente albo, di autorizzazione o di ammissione, comporta l'attribuzione
della qualità di professionista e la legittimazione all'esercizio della professione. Ove si
consideri che questo è l'interesse tutelato, ne
consegue che il soggetto passivo del reato è lo
Stato e non gli utenti. La giurisprudenza, nei
quasi ottanta anni intercorsi dalla stesura
della norma, ha ulteriormente specificato le
condotte delittuose: rientra nell'ipotesi del
348 del codice penale sia colui che non possiede il titolo per esercitare (laurea, diploma
eccetera) sia la persona che, pur disponendo
del titolo, non abbia adempiuto alle formalità
richieste per l'esercizio della professione
(iscrizione all'ordine, abilitazione eccetera).
Per concretare il reato basta anche un solo atto
illegittimo; è escluso anche il consenso, sia
pure informato, del terzo nei cui confronti è
esercitata la professione: il soggetto passivo,
come detto, è lo Stato. Né vale la convinzione
di non operare contra legem, in quanto l'ignoranza della legge penale non può essere invocata come scusante. Ulteriori norme sono prescritte contro l'abusivo esercizio di arti sanitarie ausiliarie (odontotecnici, ottici, ortopedici,
ernisti, infermieri abilitati) come elencati nell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265. Tali illecite attività sono punite ai sensi
dell'articolo 141 del testo unico medesimo.
Anche qui con una sanzione esigua: la chiusura dei locali e il sequestro delle attrezzature,
salvo il rinvio all'articolo 348 del codice penale. Tutto ciò premesso, appare auspicabile una
riforma dell'articolo 348 del codice penale,
introducendo nuove disposizioni che «ritaglino» e puniscano più severamente quei fatti
che appaiono in effetti più gravi, in quanto
mettono in pericolo la salute degli utenti,
impedendo, per quanto possibile, la reiterazione dei reati. Il testo proposto del nuovo
articolo 348 del codice penale, da un lato,
ricalca e specifica la disposizione originaria;
dall'altro, aggrava e migliora il regime sanzionatorio. Così, al primo comma, la reclusione è
elevata a due anni e la multa è elevata fino a
51.646 euro, cifra ritenuta congrua ai profitti
realizzati illecitamente. Il secondo comma del
nuovo articolo 348 del codice penale sanziona
severamente gli effetti lesivi dell'abusivo esercizio delle professioni sanitarie (o delle arti
sanitarie) con la reclusione fino a un massimo
di diciotto anni ove tale attività provochi la
morte di una persona. Il terzo comma sanziona un comportamento che si è venuto diffondendo nelle professioni mediche: colpire la
figura del medico che, titolare fittizio dello
studio, offre copertura formale all'illegale
esercizio dell'attività professionale di altra
persona. Attualmente questo soggetto, di per
sé abilitato all'esercizio della professione, è
chiamato a rispondere di concorso nel reato di
cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi
dell'articolo 110 del medesimo codice (oltre
che di violazione delle norme del codice
deontologico); nel testo proposto è punito con
la reclusione fino a due anni, con la multa da
10.329 a 51.646 euro e con la decadenza dall'albo, cioè con sanzioni tali da consigliare
l'immediata cessazione di comportamenti
non conformi all'etica professionale. Il quarto
comma pone in risalto, sanzionandola, la condotta illecita tendente a indurre il soggetto
passivo in errore circa la professionalità di
colui che offre il servizio. Va ricordato che il
reato di abusivo esercizio di una professione si
concretizza anche se il cittadino utente del
servizio sa di avere di fronte un falso professionista e, ciò nonostante, presta il suo consenso. Il testo proposto sanziona con un'aggravante eventuali «artifici e raggiri» posti a
danno dell'utente. Infine il quinto comma
introduce taluni elementi che svolgono azione di deterrenza nei confronti dei falsi professionisti: sono previste infatti la pubblicazione
della sentenza e la confisca del materiale
destinato all'esercizio abusivo. Con l'articolo
2 è poi modificato l'articolo 141 del citato
testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio
decreto n. 1265 del 1934, nel quale sono previste sanzioni autonome per l'abusivo esercizio delle arti sanitarie ausiliarie (con tale
espressione si intendono le arti dell'odonto-
SI PARLA DI...
tecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico
ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi
bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori). Anche in questo caso, l'entità della
multa è resa congrua rispetto al lucro ipotizzabile. Non è invece modificato il secondo
comma del medesimo articolo 141 del testo
unico, che attribuisce al prefetto, fatto salvo il
procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo
348 del codice penale, il potere di disporre la
chiusura dell'esercizio abusivo e il sequestro
degli strumenti utilizzati.
Disposizioni concernenti la
professione di odontotecnico
On. SCALERA
Nel nostro ordinamento le professioni sanitarie sono state istituite con decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233; in particolare, la professione
sanitaria di odontoiatra è stata istituita con la
legge 24 luglio 1985, n. 409. Con decreti ministeriali aventi natura regolamentare, tra il
1994 e il 2001, sono stati individuati poi ventidue nuovi profili di professioni sanitarie. Le
esperienze realizzate attraverso l’istituzione
degli altri profili professionali non hanno dato
esiti positivi e, soprattutto, i fabbisogni di tali
professionalità non sembrano assolutamente
rilevanti. L’attività di odontotecnico è attualmente regolamentata tra le arti ausiliarie delle
professioni sanitarie in virtù del regolamento
di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n.
1334, e il relativo percorso formativo è stato
regolamentato con due successivi decreti
ministeriali, rispettivamente il decreto del
Ministro della sanità 23 aprile 1992, recante «
Disposizioni per l’ammissione ai corsi per l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi », pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142
del 18 giugno 1992, e il decreto del Ministro
della sanità 28 ottobre 1992, recante « Disposizioni per l’ammissione ai corsi regionali per
l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed
odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi », pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 266 dell’11 novembre
1992. In considerazione della natura di arte
ausiliaria dell’attività di odontotecnico non
può essere applicata la procedura prevista
dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che riguarda esclusivamente le professioni sanitarie, in
quanto la legge n. 43 del 2006 si riferisce unicamente alle professioni individuate dalla
legge 10 agosto 2000, n. 251, e dal decreto del
Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23
maggio 2001, che, com’è noto, escludono la
figura dell’odontotecnico.
E SERCIZIO ABUSIVO
DI UNA PROFESSIONE SANITARIA
ASSEGNATA ALLA COMMISSIONE
AFFARI SOCIALI LA PROPOSTA DI LEGGE 1357
DI INIZIATIVA DELL’ON. LIVIA TURCO
CHE ALL’ART. 10 PREVEDE
LA CONFISCA DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER
L’ESERCIZIO ABUSIVO
ART. 10.
(Confisca delle attrezzature utilizzate per
l’esercizio abusivo di professione sanitaria).
1. In caso di condanna per violazione
dell’articolo 348 del codice penale, il giu-
dice ordina la confisca delle attrezzature
utilizzate, appartenenti ai soggetti che
hanno abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato.
DEPENALIZZAZIONE ATTO MEDICO,
DDL GRAMAZIO
Precostituire gli elementi di valutazione
della colpa, cosi' da fornire un valido strumento di giudizio al giudice e, insieme, "rassicurare il medico in ordine all'effettiva
adozione di tutte le misure necessarie ad
evitare l'evento dannoso o, quanto meno,
ad escluderne la responsabilita' penale".
Questo l'obiettivo del disegno di legge
presentato dal senatore del Pdl Domenico
Gramazio recante "Modifiche al codice
penale in materia di depenalizzazione dell'atto medico". Questo il testo della presentazione:
La morte, ovvero le lesioni del paziente,
costituiscono un rischio ineliminabile connesso all'esercizio della professione medica. In simili casi, il giudice e' costretto, ai fini
dell'accertamento della sussistenza della
colpa, ad indagare, con l'ausilio di consulen-
ze tecniche ex post - con un grado di attendibilita' non sempre elevato - l'avvenuta
applicazione di tutte le regole che il progresso tecnico e scientifico imponeva, all'epoca del fatto, per evitare l'evento. Si tratta
di una probatio diabolica che non sempre
produce il risultato auspicato di punire
esclusivamente il medico incapace.
La presente proposta mira a precostituire
- attraverso un espresso decreto del Ministro della giustizia
- gli elementi di valutazione della colpa in
subjecta materia, cosi' da fornire un valido
strumento di giudizio al giudice ma, al
tempo stesso, a rassicurare il medico in
ordine all'effettiva adozione di tutte le
misure necessarie ad evitare l'evento
dannoso o, quanto meno, ad escluderne
la responsabilita' penale.
Disegno di Legge
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 590 del codice penale, e' inserito il seguente:
Ar t. 590-bis. - (Mor te o lesioni come
conseguenza dell'esercizio della professione medica). - Se il fatto previsto dagli
articoli 589 e 590 e' commesso nell'esercizio della professione medica, il giudice, ai fini dell'accer tamento della
colpa, valuta la particolare difficolta' dei
problemi tecnici e scientifici che l'autore
era tenuto a risolvere, nonche' l'avvenuta adozione delle misure idonee a evitare il fatto».
2. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, da
emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore dalla presente legge e
da aggiornare annualmente, sono determinati, tramite apposite tabelle e con
riferimento alle diverse tipologie di
patologia e di terapia, il livello di difficolta' dei problemi tecnici e scientifici connessi alle prime nonche' le misure idonee ad assicurare il miglior esito delle
seconde.
3. Il decreto di cui al comma 2 costituisce elemento di valutazione da parte
del giudice ai fini dell'applicazione dell'articolo 590-bis del codice penale.
(DIRE-notiziarioSanita')
P.O.
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
13
SI PARLA DI...
ISTITUITO
IL LIBRO UNICO DEL LAVORO
Dal sito: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/lavoro_libro_unico/index.html
Fonte:
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Redazione Internet - Maddalena Baldi ([email protected] )
Presentazione
Un solo libro sostituisce i libri paga e matricola
e gli altri libri obbligatori dell'impresa : il libro
unico del lavoro, istituito con gli articoli 39 e
40 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito
con legge 6 agosto 2008, n. 133). Il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
con la circolare n.20/2008 ha evidenziato e
chiarito alcuni aspetti della disciplina; già in
precedenza era intervenuto con il decreto
ministeriale 9 luglio 2008, dettando un regime
transitorio in base al quale, fino al periodo di
paga relativo al dicembre 2008, i datori di lavoro potranno utilizzare i vecchi libri paga e presenze per assolvere agli obblighi di tenuta, registrazione ed esibizione del libro unico.
In vista della scadenza del regime transitorio e
dell’entrata in vigore del Libro Unico del Lavoro, prevista per il 16 febbraio 2009, il ministero
ha predisposto un Vademecum per chiarire
quesiti tecnici e di dettaglio.
Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato
effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli
organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa. La nuova disciplina, semplificando la
struttura di gestione dei rapporti di lavoro, in
particolare riguardo alla tenuta dei libri in
azienda, ha finalità di prevenzione e contrasto
del lavoro sommerso , oltre che di snellimento
degli oneri burocratici ed economici gravanti
sulle imprese.
In pratica, il Libro Unico del Lavoro altro non
è che l’attuale cedolino paga, implementato
della relativa sezione delle presenze/assenze,
ovvero dei dati attualmente riportati nel libro
paga sezione presenze. Il Libro Unico del Lavoro rappresenta una notevole riduzione dei
costi, snellisce i rapporti con gli istituti previdenziali ed assicurativi e riduce i tempi necessari per rendere operative le nuove attività.
Soggetti obbligati
Soggetti obbligati all'istituzione del libro
sono tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi
settore, compresi i datori di lavoro agricoli,
quelli dello spettacolo, dell'autotrasporto e
marittimi, con la sola eccezione dei datori di
lavoro domestici, che devono iscrivervi tutti i
lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo.
14
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
P.O.
Non sono soggetti ad alcun obbligo in tema di
tenuta del libro unico le società cooperative di
produzione e lavoro (salvo che non istituiscano
specifici rapporti di lavoro subordinato al proprio interno), l'impresa familiare per il lavoro
del coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini
(con o senza retribuzione), le società e le ditte
individuali del commercio che non occupino
dipendenti.
Esentate le pubbliche amministrazioni, che
provvedono alle registrazioni con i cedolini o
ruoli di paga, elaborati per ciascun dipendente.
Il libro conterrà, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale, la qualifica, la retribuzione, l'anzianità, i rimborsi spese, le trattenute, le detrazioni
spettanti, nonché le ore delle presenze compresi gli straordinari.
Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia delle scritturazioni effettuate, in tal
modo adempie gli obblighi previsti dalla normativa.
Modalità di tenuta
La tenuta e la conservazione del libro unico
deve essere svolta esclusivamente con i mezzi
specificati dalla circolare: elaborazione a
stampa meccanografica o laser dietro autorizzazione dell'Inail; supporti magnetici, senza
obbligo di vidimazione, previa apposita comunicazione scritta alla direzione provinciale del
lavoro competente.
L'unicità viene garantita da una numerazione
sequenziale dei fogli, non essendo possibile
suddividere il libro unico in sezioni distinte,
mentre è ammessa l'elaborazione separata del
calendario delle presenze.
Un'ulteriore modifica viene introdotta in tema
di luogo della tenuta del libro unico. Salvo che
la sede legale della ditta non coincida con quella operativa, il libro non deve più essere tenuto
sul luogo di lavoro, potendo essere affidato,
previa comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, a professionisti abilitati, associazioni di categoria o società capogruppo nei
gruppi di imprese.
Non è più necessario, inoltre, tenere copie conformi del libro in sedi diverse da quella legale:
infatti le nuove disposizioni obbligano a tenere
un solo ed unico libro, anche in presenza di più
sedi di lavoro, anche se stabili.
Nei casi in cui il lavoratore non percepisca alcuna retribuzione o compenso o non svolga la
propria prestazione lavorativa (ad esempio per-
ché lavoratore intermittente), la registrazione
sul libro unico del lavoro deve essere effettuata
solo in occasione della prima immissione al
lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui
il lavoratore si trovi a svolgere l'attività lavorativa o a percepire compensi o somme, nonché al
termine del rapporto stesso.
L 'impresa che sceglie di affidare la tenuta del
libro ad un consulente esterno è sollevata da
una serie di oneri poiché non deve più conservare nella sua sede (o nelle sedi) la copia, con
conseguente eliminazione di tutti gli adempimenti connessi: vidimazione, dichiarazione di
conformità, registrazioni, assistenza all'autorità
ispettiva.
Anche l'impresa che gestisce al suo interno il
libro unico del lavoro avrà benefici in termini di
riduzione dei costi poiché:
dovrà effettuare le registrazioni relative alle
frequenze solo una volta al mese, e non più
quotidianamente;
non sarà più tenuta conservare il libro su supporto cartaceo;
sarà obbligata a conservare il libro in archivio
per soli 5 anni, non più per 10.
Nuova dichiarazione
di assunzione
L'obbligo di consegna al lavoratore della
dichiarazione di assunzione, che prima della
riforma doveva contenere i dati di iscrizione
nel libro matricola, ora è assolto consegnando al lavoratore copia della comunicazione
obbligatoria inviata telematicamente o copia
del contratto individuale di lavoro completo
di tutte le informazioni necessarie.
La nuova disciplina comporta anche un'importante conseguenza sulla lotta al lavoro
sommerso: essendo venuto meno l'obbligo di
tenere il libro matricola e di iscrivere preventivamente, prima dell'immissione al lavoro, i
lavoratori occupati nei documenti di lavoro, il
personale ispettivo dovrà fondare l'accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero solo sulla effettuazione della
comunicazione obbligatoria di instaurazione
del rapporto di lavoro previsto dalla L.
296/2006. In caso di ispezione, i funzionari
preposti inviteranno il datore di lavoro a fornire prova della avvenuta comunicazione
obbligatoria preventiva di instaurazione del
rapporto di lavoro, e successivamente l'esibizione del libro unico del lavoro.
SI PARLA DI...
PUBBLICATE LE LINEE GUIDA NAZIONALI
PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE ORALE
E LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE ORALI
IN ETÀ EVOLUTIVA
(www.ministerosalute.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=189)
Di seguito, dalle parole del professor
Gherlone, la presentazione di questa iniziativa.
"E’ con vivo piacere che presento le”
Linee guida nazionali per la promozione
della salute orale e la prevenzione delle
patologie orali in età evolutiva”, frutto del
lavoro di una apposita Commissione istituita presso il Ministero della salute in
data 3 maggio 2007. Il piacere deriva dal
fatto che oltre al contenuto scientifico di
eccellenza, alla redazione hanno partecipato esperti che sono opinion leader a
livello nazionale ed internazionale. Il
fatto poi che alla stesura abbiano contribuito non solamente odontostomatologi
ma anche pediatri, neonatologi, colleghi
afferenti dalla medicina preventiva e
associazioni varie collegate con la tematica, sotto il coordinamento del Centro di
collaborazione OMS per l’epidemiologia
orale diretto dalla prof.ssa Laura Strohmenger, le rende ancora più autorevoli ed
affidabili. Dovrebbe essere ormai acquisita l’importanza del mantenimento della
salute orale, salute da mantenere non
solo attraverso le cure dovute, ma anche e
soprattutto, utilizzando gli strumenti
della prevenzione. La popolazione in età
evolutiva, se opportunamente educata e
motivata, sarà in grado di poter preservare e mantenere negli anni la salute del
proprio cavo orale. Pochi e semplici
interventi come spazzolare correttamente i denti, l’uso di pastiglie rivelatrici di
placca, una sana alimentazione, controlli
periodici dal dentista, terapie profilattiche come sigillature e fluoro profilassi
possono condurre alla “salvezza” i denti.
Se la prevenzione rivolta ai bambini,
come già detto, è da definirsi di importanza primaria, non va dimenticata ne
trascurata quella rivolta alla popolazione
adulta. Non solo come primi maestri ed
educatori dei piccoli, ma anche perché
per tutti noi le strategie di prevenzione
sono la prima difesa che possiamo mettere in atto per mantenere lo stato di salute
e di benessere.
Inoltre, alcune categorie di persone che
presentano patologie sistemiche quali i
diabetici, nefropatici, cardiopatici
dovrebbero farsi seguire assiduamente
dallo specialista, proprio per la correlazione biunivoca tra malattie sistemiche e
salute orale.
Ultimo ma non meno importante il fatto
che la prevenzione, permettendo di
intercettare precocemente particolari
patologie, consente un grande risparmio
alla società in termini economici e, pertanto, rende disponibili risorse per altri
bisogni".
Prof. Enrico Gherlone
Referente per l’ area odontoiatrica
“ Commissione di programmazione”
Ministero del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Trattamento di dati personali
da parte dei ConsulentiTecnici e dei Periti Ausiliari del Giudice
e del Pubblico Ministero oppure su incarico di parte interessata
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato un
Provvedimento a carattere generale contenente delle Linee guida
in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti
tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
(Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008). Il provvedimento è stato inviato
al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché – per quanto di rispettiva competenza – per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea
alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati.
Le commissioni sindacali di AIO e ANDI Ferrara hanno predisposto un dossier, contenete le informazioni ritenute più utili per i colleghi che svolgono o hanno intenzione di svolgere attività peritali o
di consulenza per il giudice o il pubblico ministero oppure su incarico di parte interessata. Si informa che sono state anche inviate delle
richieste di chiarimenti al Garante per la Protezione dei Dati Personali per quanto riguarda eventuale altra modulistica necessaria per
soddisfare tale Provvedimento oltre a quanto già specificato nel
dossier. Chi fosse interessato a ricevere tale documentazione può
farne richiesta presso la nostra segreteria provinciale telefonando
al 0532 205702 dalle ore 10,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì.
Nella commissione, oltre ai sottoscritti erano presenti per AIO la
Dott.ssa Chiara Ferrari e per ANDI il Dott. Gerardo Montanti, il
Dott. Eugenio Domenichini e il Dott. Marcello Chiozzi.
Cesare Brugiapaglia
Presidente AIO Ferrara
Dalla Premessa: Le linee guida, oggetto della presente trattazione,
mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti
nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria o da
parti interessate nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia
protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) Nel
nostro settore si può essere chiamati dall’autorità giudiziaria quali
Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) o da parti interessati, come
Consulenti Tecnici di Parte (CTP), in uno specifico procedimento
giudiziario. E’ altresì possibile essere chiamati quali periti in caso di
identificazione di persona/e, identificazione sesso, datazione età,
razza, epoca di morte.
E’ inoltre possibile essere contattati da una delle figure sopra presentate in qualità di consulenti. In questo caso, se si è CTU o perito
nominato dall’autorità giudiziaria è necessario, in base a quanto
indicato nelle linee guida oggetto della presente trattazione una
specifica autorizzazione della competente autorità giudiziaria o
quando stabilito per legge. Questo in ossequio al concetto che, in
questi casi, si ha inevitabilmente la comunicazione di dati, di natura
sensibile o a carattere giudiziario a soggetti terzi (punto 3 delle
linee guida).
Se si è CTP questo deve avvenire solo ove ciò risulti necessario
per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa dellapar te e nel
rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi.
P.O.
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
15
SI PARLA DI...AUTORIZZAZIONE
Puglia: AUTORIZZAZIONE ADDIO
Approvata in via definitiva la legge
che esenta i dentisti dall'autorizzazione
Il consiglio regionale ha approvato in via definitiva l’articolo 3 del disegno di legge n°
47/2008 del 11/11/2008 che esenta gli studi dentistici dall’autorizzazione.
Articolo 3
Lo studio medico privato o studio odontoiatrico privato, organizzato in forma singola o
associata, in quanto studio professionale o gabinetto medico non aperto al pubblico, non
è soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 5 della legge regionale n. 8 del 28.5.2004.
Non più obbligatorio abbattere le barriere architettoniche
Questo è un risultato ottenuto finalmente grazie
alla collaborazione, fianco a fianco, di tutti i protagonisti del mondo odontoiatrico. I sindacati odontoiatrici (AIO e ANDI insieme), le Commissioni
Albo Odontoiatri pugliesi, l’Università e l’Assessore alle Politiche della Salute si sono riuniti attorno
ad un tavolo, quello del Comitato Odontoiatrico
Regionale, per confrontarsi sulle questioni più
cogenti della nostra professione. Dunque,
mediante il dialogo, il confronto ed il lavoro di
squadra, la nostra categoria ha ottenuto questo
importante risultato: lo studio odontoiatrico non
deve essere sottoposto ad autorizzazione sanitaria e non deve soggiacere ai complessi vincoli previsti dalla Legge Regionale (8/2004 e del regolamento regionale 3/2005) tra cui anche quello
dell’abbattimento delle barriere architettoniche.
Di fronte ad un mutamento così importante per la
categoria, un sindacato può scegliere due strade.
Può esultare cavalcando l’onda mediatica, facendo
proprio il risultato, oppure può in maniera limpida
riconoscere il contributo di tutti gli attori che si
sono impegnati con sacrificio e dedizione e farsi
carico dell’importante compito di approfondire,
spiegare e soprattutto fare in modo che il cambiamento non si traduca in confusione e mancanza di
regole. L’AIO, sulla scorta del suo costante approfondimento delle leggi odontoiatriche e sulla sua
ormai consolidata esperienza sindacale, non poteva che scegliere la seconda strada. Quanto legiferato dalla Regione fa seguito ad una circolare inviata alcune settimane prima dall’Assessore alle Politiche della Salute – Alberto Tedesco - ai direttori
generali delle ASL ed ai direttori dei dipartimenti
di prevenzione, organismi deputati al controllo dei
requisiti per l’autorizzazione sanitaria. A questi si
chiarisce che vi è una sostanziale differenza tra studio medico (e odontoiatrico) ed ambulatorio
medico (e odontoiatrico). Dato che la Legge
Regionale 8/2004 stabilisce al punto 1.2.3 dell’Art.
5 che è soggetta ad autorizzazione all’esercizio
l’attività ambulatoriale odontoiatrica, lo studio privato viene considerato escluso dall’ambito di
applicazione della suddetta norma. Questa distinzione è realizzata sulla base del seguente approfondimento normativo: L’ar t.2229 del Codice
Civile e la legge 1815/1939, art.1 e 2, oltre a prevedere la necessaria iscrizione in appositi albi, sanciscono il carattere rigorosamente personale delle
prestazioni professionali e distinguono il professionista dall'imprenditore. La Corte di Cassazione,Sez.III, Sent. N.10043 del 06/07/1995, precisa
che tra ambulatorio e studio medico corre la stessa differenza che corre tra l'esercizio di una impresa ai sensi degli artt. 2082 e 2555 c.c. e l’esercizio di
una professione intellettuale ai sensi dell’art. 2229
c.c., secondo la interpretazione corrente che ne
dà la dottrina civilista. Mentre gli ambulatori di cui
all’art.193 TULLS vengono definiti come “aziende
ambulatoriali”, sottolineando la valenza imprenditoriale di tali Presidi (Corte di Cassazione Sez. I.
Sent. Civile n.256 del 14/01/1998); lo studio professionale o gabinetto medico viene considerato
una struttura privata, non aper ta al pubblico,
sovente coincidente con la privata abitazione ove
il Sanitario eroga la prestazione professionale
senza intermediazione. (cfr sentenza Cass.
Civ.n.7738/1993). Si precisa che il carattere personalissimo della prestazione sanitaria resa nei gabinetti medici o studi medici e odontoiatrici, viene
meno dove vi è interposizione di un'impresa commerciale tra il professionista (il medico) ed il cliente (centri dentali, società, che rimangono soggetti
ad autorizzazione).
Dal quotidiano abruzzese
“IL CENTRO”
del 09 gennaio
Ricorso al TAR regionale presentato dai
quattro Ordini provinciali d'Abruzzo dei
Medici e degli Odontoiatri per l'annullamento parziale della delibera della Giunta Regionale che rende esecutiva la
Legge Regionale su Autorizzazione ed
Accreditamento delle strutture sanitarie
pubbliche e private.
Giovanni Del Fra
Presidente CAO PE
Leonardo Resta
(presidente AIO sede di Bari e Foggia)
REGIONETOSCANA: INDIVIDUATI GLI STUDI ODONTOIATRICI
SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Con decreto del Presidente della Giunta
regionale 8 ottobre 2008, n.52/R è stato
emanato il regolamento di attuazione
della L.R. 8/99, pubblicato sul B.U.R.T. n.33,
parte prima del 15 ottobre 2008. Il regolamento entra in vigore dal 30 ottobre
2008, individua gli studi medici e odontoiatrici soggetti ad autorizzazione e quelli
soggetti a D.I.A. e ne stabilisce i requisiti
16
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
P.O.
generali e specifici. Le modalità di richiesta
sono definite con delibera di Giunta regionale del 27 ottobre 2008, n. 858, pubblicata
sul B.U.R.T. n.45, par te seconda del 5
novembre 2008. La modulistica, fornita con
decreto dirigenziale n. 5060 del 31 ottobre
2008, che verrà pubblicato sul B.U.R.T. n.46,
parte seconda del 12 novembre 2008, è
messa a disposizione dei comuni. Pertanto
per richiedere l'autorizzazione o fare la
D.I.A. è necessario rivolgersi al comune di
competenza. Tutta la documentazione è
facilmente reperibile sul sito regionale
www.salute.toscana.it seguendo il percorso: Parliamo di - Autorizzazione e
Accreditamento - Approfondimenti:
Autorizzazione - studi professionali.
Stefano Corrado
NON SOLO FISCO
Marcello Terzuolo
L’IRAP PER GLI
ODONTOIATRI.
CHI NON LA PAGA?
IL PROBLEMA
a questione dell’assoggettamento o
meno all’IRAP dell’attività odontoiatrica presenta le stesse problematiche di
assoggettamento o meno al tributo che investono i professionisti in genere. Infatti, allo
stato attuale delle cose, sia la giurisprudenza
(Corte Costituzionale e Corte di Cassazione),
sia l’Agenzia delle Entrate, non sostengono
una tesi interpretativa netta che stabilisce l’assoggettabilità all’IRAP del reddito dei professionisti in genere e degli odontoiatri in particolare. La valutazione quindi, se ricorrano o
meno i presupposti dell’applicabilità dell’IRAP, va operata caso per caso. Ma allora come
può l’odontoiatra decidere se, nella sua condizione professionale, dovrà o meno assoggettare il suo reddito all’IRAP? La questione non è
affatto semplice ma cercherò, in queste poche
righe, di dare un orientamento di fondo a cui
fare riferimento e poi, come sempre, ciascuno
deciderà secondo il proprio convincimento.
L
PRESUPPOSTO DELL’IRAP
Il punto di partenza è l’attività autonomamente organizzata. Infatti l’IRAP è dovuta se l’odontoiatra si avvale, nella sua attività, di una
struttura (attività) autonomamente organizzata. Questo è il presupposto per essere soggetti a
tassazioni IRAP. Vediamo quindi di approfondire il concetto.
L’ORGANIZZAZIONE:
IL FULCRO DELLA QUESTIONE
Quand’è che esiste un’attività autonomamente
organizzata?
Affinchè sussista un’ attività autonomamente
organizzata è necessaria l’esistenza di una
struttura che sia in grado di fornire al professionista (odontoiatra) un apporto significativo.
In buona sostanza la struttura non deve essere
ininfluente ma deve costituire un significativo
fattore di produzione. Nelle varie casistiche si
può dire, come regola generale, che il requisito
dell’autonoma organizzazione dell’attività
professionale esiste tutte le volte in cui l’odontoiatra si trova nelle seguenti condizioni:
sia IL RESPONSABILE dell’organizzazione (e quindi titolare dello studio professionale) e non sia quindi inserito (come ad
esempio gli odontoiatri collaboratori professionali) in strutture organizzative (studi)
la cui responsabilità e titolarità sia in capo
ad altri soggetti interessati;
si avvalga in modo NON occasionale del lavoro
di terzi (dipendenti o collaboratori);
si avvalga di beni strumentali SIGNIFICATIVI
(cioè di una certa rilevanza economica). A
questo proposito direi che quasi sempre, per
non dire sempre, un moderno studio dentistico utilizza beni strumentali significativi
(impianti, riuniti, mobili etc)
GLI ISCRITTI IN UN
ALBO PROFESSIONALE
(come avviene per gli odontoiatri).
I vari principi (o criteri) individuabili nelle
varie sentenze della Corte di Cassazione (argomento di questo articolo) al fine di mettere a
fuoco quando esiste una autonoma organizzazione (presupposto per il pagamento dell’IRAP), valgono sia per i professionisti non
iscritti in apposito albo professionale (es. consulenti vari) che (allo stesso modo) per i professionisti iscritti in apposito albo professionale
(vedi odontoiatri). Quindi nessuna differenza
tra le due categorie: le regole di applicabilità
dell’IRAP sono le stesse.
QUINDI CHI PAGA L’IRAP E CHI NO
Pur con le dovute riserve sul fatto che non è
possibile generalizzare, per i motivi esposti, e
che pertanto ciascun contribuente deve farsi
assistere, per le proprie decisioni, dal proprio
commercialista di fiducia, possiamo dividere
l’universo degli odontoiatri in due grandi
categorie:
odontoiatri titolari di studio o partecipanti a
studi associati;
odontoiatri collaboratori che prestano la propria attività in strutture sanitarie gestite da terzi.
Personalmente ritengo che tutti coloro che
rientrano nella categoria sub a) NON abbiano
possibilità di evitare il pagamento dell’IRAP.
Ritengo invece che, per i soggetti rientranti
nella categoria sub b), ci siano ottime possibilità di evitare il pagamento dell’IRAP.
COSA PUO’ FARE L’ODONTOIATRA
CHE RITIENE LEGITTIMAMENTE
DI NON ESSERE ASSOGGETTABILE
ALL’IRAP.
Può scegliere tra una di queste tre strade:
- Omessa presentazione del quadro IQ e mancato versamento dell’IRAP.Non compilare, nella dichiarazione dei reddi-
Questi contributi
vengono pubblicati postumi
per la recente scomparsa
del dottor MarcelloTerzuolo.
La redazione di PO si unisce
al cordoglio generale
e porge le piu’sentite condoglianza alla
moglie, ai figli e ai collaboratori.
Alto, magro, quasi ascetico. Un viso
serio a celare un carattere mite e al
tempo stesso deciso. L’immancabile
caramella e la serenità prima di ogni
occasione associativa, la sicurezza
della professione maneggiata con
estrema disinvoltura, con grande
esperienza.
L’abilità di ridurre a concetti banali
normative fiscali spesso astruse e
senza senso per un odontoiatra, la
ferma convinzione – da sempre! - che
le professioni, la nostra in particolare,
dovessero essere gestite con un piglio
manageriale ed organizzativo impensabili fino a pochi anni fa.
Una chiacchierata ogni tanto – il lavoro e’ tiranno… - e la mia convinzione
di non aver mai sprecato quel tempo.
Si fosse parlato di lavoro, politica o del
prossimo viaggio da organizzare,
sempre un piacere.
Il grande amore per lo sport, per la
piscina, l’interesse per i viaggi, la
ricerca metodica del relax da dedicarsi nel week end, ne facevano una compagnia estremamente piacevole. Ecco
perche’ ci (mi) manchera’ Marcello, il
professionista e soprattutto l’uomo.
Un signore. D’altri tempi.
Giulio Del Mastro
ti, il quadro apposito dell’IRAP (IQ), e non
pagare l’IRAP, poiché si ritiene ragionevolmente sicuro della mancanza del presupposto
impositivo.
Questo comportamento presenta vantaggi e
svantaggi. Tra i vantaggi vale il fatto che così
facendo l’onere della prova (cioè provare che
l’IRAP è dovuta) ricade sull’Agenzia delle
Entrate che dovrà quindi agire, attivandosi, e
dimostrare che quell’odontoiatra si avvale di
P.O.
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
17
NON SOLO FISCO
autonoma organizzazione. Tra gli svantaggi il
principale consiste nelle sanzioni (che possono
essere anche molto pesanti) qualora la Commissione Tributaria accogliesse le ragioni
dell’Agenzia delle Entrate e negasse quelle del
contribuente.
-Presentazione del quadro IQ, pagare l’IRAP e
proporre successivamente istanza di rimborso.Si compila il quadro IRAP (IQ), si paga il tributo e successivamente l’odontoiatra si attiverà
presentando istanza di rimborso.
Anche questo comportamento presenta vantaggi e svantaggi.
Tra i vantaggi il fatto che nessun tipo di sanzione può essere irrogata dall’Amministrazione
Finanziaria.
Tra gli svantaggi il fatto che spetterà al contri-
buente l’onere della prova di non essere assoggettabile al tributo e i tempi lunghi della giustizia tributaria (anche anni).
lizzare; quindi ciascun odontoiatra, facendosi
consigliare dal proprio commercialista di fiducia, sceglierà la strada per lui più opportuna.
-Presentazione della dichiarazioni IRAP (quadro IQ) ed omettere il versamento del tributo.Anche questa soluzione, come le precedenti,
presenta vantaggi e svantaggi.
Tra i vantaggi il fatto che si corrono meno
rischi in quanto le sanzioni applicabili sono
ridotte rispetto al caso sub 1).
Tra gli svantaggi il fatto che, anche in questo
caso, l’onere della prova della non debenza
dell’imposta spetta al contribuente.
PER CONCLUDERE
Una battuta umoristica. Talvolta mi piace
ricordare quanto mi ripeteva spesso uno dei
miei maestri: << fra i tanti articoli di tante
leggi ne esiste uno non scritto ma che è QUELLO PIU’ IMPORTANTE, (e condiviso da
molti), il cosiddetto articolo quinto: chi ha i
soldi in mano ha vinto!>>
COSA CONSIGLIARE
Come già detto non è mai opportuno genera-
Dr. Marcello Terzuolo
Commercialista in Torino
www.studioterzuolobrunero.it
IL NUOVO REDDITOMETRO: STRATEGIE
Recenti provvedimenti legislativi (D.L. 112/2008, convertito dalla L.
113/2008) prevedono, da parte dell’Agenzia delle Entrate, un piano
straordinario di controlli e recuperi di base imponibile per il prossimo
triennio 2009/2011. Tale piano straordinario intende utilizzare uno
strumento già noto ai contribuenti italiani ma che, soprattutto in questi
ultimi anni, non era, di fatto, più stato utilizzato.Tale strumento è il cosiddetto REDDITOMETRO.
LA SUA LOGICA
Partendo da elementi e circostanze oggettive (dati di fatto) e informazioni già presenti nell’archivio dell’anagrafe tributaria oltre ad altri dati
che l’Agenzia delle Entrate potrà reperire in base ai suoi normali poteri
istruttori, si vuole arrivare ad una complessiva determinazione di sintesi
del reddito totale del contribuente per sottoporlo a tassazione.
In buona sostanza si è studiato un percorso alla rovescia e cioè, anziché
indagare soltanto sulle fonti di entrata del contribuente si prenderà
spunto, per l’indagine, sulle sue fonti di uscita, cioè sul suo tenore di vita.
Il ragionamento è semplice: se il contribuente Tizio dispone di un certo
tipo di auto, di un’abitazione in proprietà, di un’eventuale residenza
secondaria (casa al mare o altrove),di imbarcazioni, di motocicletta, di
collaboratori familiari (domestici) etc. ovvero ha fatto acquisti di immobili per determinate somme, non potrà non aver dichiarato un reddito
inferiore ad una determinata soglia perché altrimenti dovrà dare dimostrazione (ovviamente con prove oggettive) di dove ha preso il denaro
necessario per sostenere il suo tenore di vita.
A tali controlli saranno addetti sia la Guardia di Finanza che l’Agenzia delle
Entrate e scenderanno in campo anche gli enti locali quali i Comuni.
QUALI I CONTRIBUENTI CONTROLLATI
Tutte le persone fisiche. Quindi in primis, come al solito, i lavoratori
autonomi (imprenditori e professionisti), ma anche i lavoratori dipendenti che manifestano un tenore di vita ( e quindi capacità di ricchezza)
superiore al loro stipendio. E’ ovvio che quest’ultima fattispecie tende a
fare emergere l’irregolarità di quei lavoratori dipendenti (e pare che da
noi ce ne siano più di uno) che svolgono anche lavoro <<in nero>>.
QUALI GLI INDICATORI
(SPIE DI REDDITO)
Come detto gli elementi su cui si concentrerà l’attenzione del Fisco
saranno molteplici:
Abitazione principale di proprietà, in base ai metri quadrati ed alla ubicazione (città, zona etc.);
Residenza secondaria: anche qui in base agli elementi di cui al prece-
18
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
P.O.
dente punto a);
Imbarcazione: se a vela o a motore es in base all’anno
di immatricolazione ed alle dimensioni (lunghezza);
Autovettura o autovetture: se a gasolio o a benzina, cavalli fiscali, anno di
immatricolazione, costo di acquisto;
Moto: cilindrata;
Collaboratori familiari conviventi a tempo pieno;
Acquisti immobili (incremento patrimoniale)
Altri (aeromobili, cavalli da corsa etc.).
COMEVERRANNO PESATI
GLI INDICATORI DI REDDITO
Secondo vari elementi: la questione è abbastanza complessa e ci riserviamo di tornare sull’argomento, ma a grandi linee si può dire che ogni
elemento verrà <<pesato>> dai coefficienti del Fisco per far si che si
arrivi, dalla somma di tutti questi elementi, alla stima del reddito ascrivibile al contribuente. Dopodichè si confronterà il reddito presunto dal redditometro con il reddito effettivamente dichiarato dal contribuente.
UNA CLAUSULA DI SALVAGUARDIA
PER IL CONTRIBUENTE
Affinchè L’Agenzia delle Entrate possa avere titolo per rettificare il reddito dichiarato è però necessario che si verifichino due condizioni:
Il reddito dichiarato dal contribuente sia inferiore al 75% del reddito
<<presunto>> dal redditometro;
Tali scostamenti si verifichino per due o più periodi di imposta (anni
solari).
COME DIFENDERSI
Se al contribuente verrà contestato un tenore di vita, calcolato in base
al redditometro, superiore al suo reddito dichiarato, avrà la possibilità di
difendersi in vari modi.Tra questi:
Dimostrare di avere redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta (BOT, interessi bancari etc.);
Aver venduto titoli di proprietà;
Aver venduto immobili di proprietà;
Aver ricevuto donazioni;
etc.
Come si vede è, e mi pare ovvio, consentito al contribuente di dimostrare la regolare disponibilità di ricchezza maggiore di quella dichiarata, a
condizione però di fornirne prova. In buona sostanza nell’accertamento
sintetico da redditometro si manifesta l’inversione dell’onere della
prova, laddove è il contribuente che intende contestare la richiesta
DURA LEX SED LEX
dell’Ufficio in base al redditometro che deve dimostrare come e dove
ha preso le risorse necesarie per sostenere il suo <<tenore di vita>>.
LA PROCEDURA DEL REDDITOMETRO
Si articolerà in varie fasi, tra cui:
L’anagrafe tributaria, una volta elaborati i dati in suo possesso, effettuato
il confronto tra il reddito dichiarato e quello presunto del redditometro,
segnalerà ai vari uffici quei contribuenti il cui reddito dichiarato è inferiore al 75% di quello indicato dal redditometro.
L’Agenzia delle Entrate comunicherà ai contribuenti che non risultano in
regola con i conteggi del redditometro del loro scostamento da questo. I
contribuenti avranno quindici o trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le proprie giustificazioni.
L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto le giustificazioni del contribuente potrà, a seconda della validità di tali giustificazioni, seguire una di
queste tre vie:
Emettere l’avviso di accertamento di rettifica del reddito dichiarato;
Archiviare la pratica;
Avviare indagini per ulteriori chiarimenti.
QUALCHE CONSIGLIO
Lo strumento del redditometro, come detto, avrà nel prossimo futuro
una rilevanza di peso nelle procedure di accertamento del reddito.
Pertanto invito tutti i lettori a prestare massima attenzione agli acquisti
<<impor tanti>> quali immobili o mobili registrati (autovetture,
imbarcazioni etc.) al fine di evitare di trovarsi << spiazzati>> in caso di
richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.Va da se che,
se i calcoli del redditometro non quadrano con le spese che si intendono effettuare, se tali spese si faranno ugualmente bisognerà essere
pronti a dimostrare, con prove certe, che le maggiori risorse di ricchezza utilizzate sono di fonte regolare di fronte alla legge.
PER CONCLUDERE.
Mi pare importante sensibilizzare i lettori sull’importanza dell’argomento ed invitarli a discuterne in anticipo con i propri commercialisti al
fine di non trovarsi poi impreparati in caso di eventuali richieste da
parte dell’Agenzia delle Entrate.
Dr. MarcelloTerzuolo
Commercialista inTorino
www.studioterzuolobrunero.it
Mancanza del consenso
informato ed esito fausto
dell’intervento.
Giulietta Redi
Sentenza della Corte di Cassazione,Sezioni
Unite penali,n.2437 del 22 gennaio 2009.
Col presente articolo si segnala la sentenza
2437/2009 con cui il Giudice è stato chiamato
a decidere se, in presenza di conseguenze
“fauste”, integri o meno il delitto di violenza
privata il mutamento del tipo di intervento
operatorio, effettuato senza che su tale modifica si fosse previamente espressa la paziente.
Il caso, quindi, è quello in cui, presenti dette
condizioni, sia conseguito un beneficio per
la salute del paziente e l’intervento chirurgico sia stato eseguito come indicato in sede
scientifica per contrastare una patologia ed
abbia raggiunto positivamente tale effetto”.
La Corte ha precisato che: “per esito fausto dovrà intendersi soltanto quel giudizio
positivo sul miglioramento apprezzabile
delle condizioni di salute del paziente, ragguagliato non soltanto alle regole proprie della
scienza medica, ma anche alle alternative possibili, nelle quali devono necessariamente
confluire le manifestazioni di volontà positivamente o indirettamente espresse dal paziente”.
Ricorrendo detta ipotesi non vi è responsabilità penale in quanto: “non potrà dirsi
derivata una malattia per il paziente,
giacché l’atto, pur se “anatomicamente” lesivo, non soltanto non ha provocato - nel quadro generale della “salute” del paziente - una
diminuzione funzionale, ma è valso a risolve-
re la patologia da cui lo stesso era affetto”.
Ove, invece, l’esito dell’intervento non
sia stato “fausto” la condotta del sanitario, avendo cagionato una “malattia”, è perseguibile penalmente.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha
escluso la rilevanza penale della condotta di
un medico cui era stato contestato il reato di
violenza privata per aver sottoposto una
paziente ad un intervento di laparoscopia e,
senza soluzione di continuità, ad un intervento
più radicale di quello previsto, con esito fausto,
ma senza acquisirne il previo consenso.
La Corte di cassazione ha esaminato i vari
orientamenti di giurisprudenza formatisi nel
corso degli anni per concludere che: “Dalla
disamina testé compiuta emerge, dunque,
come primo dato di riflessione, il sostanziale
recepimento in sede penale della tesi civilistica della cosiddetta autolegittimazione
della attività medica, la quale rinverrebbe il proprio fondamento nella finalità, di
tutela della salute, come bene costituzionalmente garantito”.
La Corte di Cassazione ha richiamato nel testo
della decisione anche i princìpi dettati dalla
Corte costituzionale nella sentenza
n. 438 del 2008 in cui il Giudice delle leggi
ha ribadito che il consenso informato,
inteso quale espressione della consapevole
adesione al trattamento sanitario proposto dal
medico, si configura quale vero e proprio
diritto della persona e trova fondamento
nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 della
Costituzione. Il consenso, quindi, è la sintesi
di due diritti fondamentali della persona: «quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è
vero che ogni individuo ha il diritto di essere
curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le
opportune informazioni in ordine alla natura
e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico
cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni
che devono essere le più esaurienti
possibili, proprio per garantire la libera e
consapevole scelta da parte del paziente e,
quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della
Costituzione.
Discende da ciò - ha concluso la Corte - che il
consenso informato deve essere
considerato un principio fondamentale in materia di tutela della
salute, la cui conformazione è
rimessa alla legislazione statale».
Avv. Giulietta Redi
P.O.
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
19
DURA LEX SED LEX
La Corte di Cassazione Penale ribadisce che
ablazione del tartaro e rilievo di impronte
nel cavo orale sono atti inibiti ad assistente
alla poltrona e odontotecnico
Corte di Cassazione – Sez. VI Penale – Sentenza del 30.01.2009 - n. 4294
Fatto e diritto
Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Belluno, nella udienza fissata ex art.447 c.p.p.,
applicava a #, a norma degli artt. 444 e 448
c.p.p., riconosciute le attenuanti generiche,
la pena patteggiata di giorni 18 di reclusione, sostituita con euro 684 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 348 C.p.p.,
per avere il medesimo, quale medico-chirurgo specializzato in odontoiatria e titolare di studio dentistico, in concorso con #,
# e #, consentito a costoro di svolgere
atti tipici della professione odontoiatrica (prelevamento di impronte nel cavo
orale) o di igienista dentale (ablazione
del tartaro e lucidatura delle arcate dentarie), senza essere provvisti del relativo
titolo di abilitazione (in Ponte nelle Alpi,
dal luglio 2005 al maggio 2006) .
Ricorre per cassazione l'imputato, a
mezzo del difensore, avv. Massimo Mo., il
quale deduce la violazione dell'art. 348 c.p.
in relazione agli artt. 33 e 35 Cost., agli artt.
1 e 2 d.m. n. 669 del 1994 e all'art. 11 r.d. n.
1334 del 1928, osservando che l'attività di
mera rilevazione delle impronte dentarie
non rientra nell'ambito riservato alla professione medica; e che quella di rimozione
del tartaro e di lucidatura dei denti, pur
spettando alle competenze dell'igienista
dentale, non rientra nel paradigma di cui
all'art. 348 c.p. - che si riferisce esclusivamente all'esercizio di una professione per la
quale è richiesta una speciale abilitazione
dello Stato - dato che per l'attività di igienista dentale non si richiede né il superamento di un esame di Stato né l'iscrizione ad un
apposito albo, con la conseguenza che l'esercizio di una simile attività da parte di un
soggetto non munito del titolo di igienista
dentale può al più essere sanzionato in via
amministrativa.
Osserva la Corte che il ricorso è infondato, sotto entrambi i profili dedotti.
Quanto all'attività di rilevazione di impronte dentarie, va considerato che l'odontotecnico, figura rientrante nell'ambito delle
20
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
P.O.
arti ausiliarie delle professioni sanitarie (v.
anche Corte cost., sento n. 423 del 2006), è,
a norma dell'art. 11 r.d. 31 maggio 1928,
n. 1334, abilitato "unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su
modelli tratti dalle impronte [... ] fornite
dal medico chirurgo" (ora, odontoiatra),
restando esclusa, "anche alla presenza
ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra,
cruenta o incruenta, nella bocca del
paziente, sana o ammalata".
Va pertanto ribadito che, essendo escluso
ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico, fosse anche di sola ispezione del
cavo orale, risponde del reato di esercizio
abusivo della professione di odontoiatra, di cui all'art. 348 c.p., l'odontotecnico che esegua direttamente la rilevazione delle impronte dentarie del paziente
(v., ex plurimis, con varie applicazioni del
principio, Cass., Sez. IV, 8 maggio 2007, Pelliccione; Sez. VI, 10 giugno 2004, Massella,
Id., 23 gennaio 1997, Vindigni; Sez. I, 11
febbraio 1997, De Luca; Sez. VI, 9 novembre 1992, Cagalli; Id., 1° giugno 1989,
Monticelli).
È solo il caso di aggiungere, per completezza,
che stando ala sentenza impugnata, l'attività
abusiva, della quale risponde il ricorrente a
titolo di concorso, è stata svolta non solo dall'odontotecnico V. S. ma anche dalla dipendente, non in altro modo qualificata, D. R..
Venendo ora all'attività di ablazione
del tartaro e lucidatura delle arcate
dentarie, essa rientra senza dubbio,
come del resto il ricorrente mostra di
riconoscere, nella competenza (oltre
che, naturalmente, dell'odontoiatra)
dell'igienista dentale, il quale è abilitato a tale delicata professione (comportante tra l'altro, su indicazione dell'odontoiatra, manovre strumentali sui
denti del paziente) a seguito del conseguimento di un diploma di laurea
triennale in Igiene dentale, con esame
finale avente valore di abilitazione
all'esercizio della professione (v. art. 2
d.m. 15 marzo 1999, n. 137).
Si tratta dunque di una “speciale abilitazione" senza la quale la relativa attività integra
il reato di cui all'art. 348 c.p., non richiedendosi da detta norma, contrariamente a
quanto assume il ricorrente, e come invece
ha correttamente puntualizzato il Giudice a
quo, che la condotta punibile venga in questione solo in relazione a quelle professioni
per il cui esercizio sono richiesti il superamento di un esame di stato (in questo caso
surrogato, per dettato normativo, dal superamento della prova finale universitaria) e
l'iscrizione ad un albo.
Va dunque confermato che l'attività di ablazione del tartaro e di lucidatura delle arcate
dentarie non può essere esercitata se non da
un medico odontoiatra o da un igienista
dentale, con la conseguenza che commette
il reato di esercizio abusivo della professione di igiene dentale il soggetto (nella
specie, verosimilmente, un assistente di
poltrona di uno studio dentistico) che
esegua simili attività senza avere conseguito detta speciale abilitazione (v. Cass.,
Sez. VI, 7 febbraio 2007, Ventura).
Ineccepibilmente, dunque, è stata emessa
sentenza di applicazione della pena, ex artt.
444 e 448 c.p.p., nei confronti del ricorrente,
in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348
c.p., trattandosi del titolare dello studio
medico che aveva consentito l'esercizio delle
attività sopra descritte a soggetti non abilitati. Al rigetto del ricorso consegue, a norma
dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
Così deciso addì 12 dicembre 2008.
omissis
Depositato in Cancelleria oggi
30 gennaio 2009
PROMO
NUOVA
CONVENZIONE ASSICURATIVA
PER I SOCI A.I.O.
S
iamo veramente soddisfatti di avere
creato, in collaborazione con la Compagnia FARO Assicurazioni, attraverso la
Società Marintec, un prodotto assicurativo di
R/C che non ha rivali in Italia.
La caratteristica principale di questa polizza è
che è stata scritta da noi e ci consente di avere
un contratto esclusivo valido solo per i Soci
AIO. Fra i tanti vantaggi della convenzione
ricordiamo che i Colleghi Associati, che si
sono iscritti all’Albo Professionale entro l’età
anagrafica di 30 anni e che non pratichino
implantologia, hanno diritto ad uno sconto
del 50% da applicare al premio R/C previsto
dalla Convenzione, per un periodo massimo
di quattro anni.
Ad esempio un neolaureato per un massimale
di 550.000 euro (escluso implantologia) paga
un premio di 195 euro annuo. In fondo all’
articolo successivo i recapiti per info.
Salvatore Rampulla
Pierluigi Delogu
LA NUOVA POLIZZA AIO
Responsabilità Civile Terzi (verso i pazienti) + Responsabilità Civile Operatori (verso i dipendenti)
I VANTAGGI IN SINTESI
Per ogni articolo della polizza è stata adottata una terminologia atta ad evitare possibili contenziosi interpretativi e si è cercato di eliminare quelle frasi o diciture ambigue spesso presenti nelle polizze di assicurazione normalmente adottate dalle compagnie operanti nel mercato italiano.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
E’ strutturato in modo tale da prevedere tutte le voci di
risarcimento compreso l’intero danno emergente dal
rapporto contrattuale del dentista. Nella nuova polizza
AIO si copre un qualunque fatto connesso all’esercizio
della attività professionale esercitata purché non conseguente a dolo dell’assicurato mentre viene coperto
anche il dolo delle persone di cui l’Assicurato deve
rispondere (collaboratori e dipendenti).
Tra le altre garanzie prestate dalla presente polizza è
compresa anche la responsabilità civile personale del
responsabile dei servizi di prevenzione e protezione
(RSPP) nominato ai sensi dei D. Lgs. n. 81/2008 ex
626/94
COLLABORATORI
Sono compresi i danni causati da collaboratori (anche
altri professionisti) dell’operato dei quali l’Assicurato
sia tenuto a rispondere ai sensi di legge.
DANNI ESTETICI
Sono compresi senza limitazione purché inerenti l’attività di odontoiatria
IMPLANTOLOGIA
La garanzia è operante per i professionisti che ne faranno richiesta. Esclusivamente per la chirurgia implantologica, come per altre assicurazioni, la franchigia prevista è del 10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 2.500.
GESTIONE DEI CONTENZIOSI
E’ stata costituita una Commissione congiunta per la
valutazione medico legale dei contenziosi, che deve
essere articolata su base territoriale servendosi dei
funzionari della Compagnia e dei professionisti
dell’A.I.O. – medici legali e/o esperti in odontoiatria legale.
NOVERO DEI TERZI
Sono considerati terzi anche i familiari dell’Assicurato ed i
dipendenti nella loro qualità di pazienti.
DANNI AI DIPENDENTI
Contrariamente alla quasi totalità delle polizze standard,
sono compresi in garanzia tutti i danni che dovessero
subire i dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni.
Sono compresi:
a) il danno biologico - senza franchigia
b) le malattie professionali - comprese non solo quelle
riconosciute dall’ I.N.A.I.L., ma ritenute tali dalla Magistratura
La validità della copertura è retroattiva sempre che il
danno sia conseguenza di fatti avvenuti durante la validità
della polizza e si manifesti in data posteriore all’inizio del
periodo di copertura della assicurazione.
SECONDO RISCHIO
E’ stata predisposta una clausola che prevede, contro il
pagamento di premi molto modesti, la copertura dei
rischi coperti dalla presente convenzione e non coperti
da altra polizza che il socio A.I.O. dovesse già avere in
corso con altra compagnia per cui la nuova polizza AIO si
integra in secondo rischio ad altra già esistente
INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA
Chi aderisce alla convenzione è immediatamente
coperto per tutti i danni riconducibili ad interventi
anche precedenti alla sottoscrizione del certificato
senza alcuna limitazione temporale – purché non già
noti al momento della sottoscrizione del contratto.
RETROATTIVITA’ DELLA GARANZIA IN
CORSO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Nella nuova polizza A.I.O. questa retroattività e’ indipendente dalla data dell’errore e/o della negligenza commessa quindi senza limite all’indietro purché denunciate
durante il periodo di efficacia della polizza. Non c’è
soprapremio da pagare.
RETROATTIVITA’ PER CESSAZIONE
VOLONTARIA DI ATTIVITA’:
POSTUMA
La postuma richiede di corrispondere un premio pari
all’ultima annualità che consente una garanzia di altri 3
anni.
RETROATTIVITA’ PER CESSAZIONE DI
ATTIVITA’
A SEGUITO DI DECESSO:
Anche questa postuma richiede di corrispondere un
premio pari all’ultima annualità ma è prevista una
garanzia di altri 5 anni.
NEO-LAUREATI
I neolaureati godono di uno sconto del 50% sul premio
della polizza limitatamente alla opzione che non prevede l’implantologia.Tale agevolazione è riconosciuta agli
Odontoiatri che si iscrivono all’Albo entro l’età anagrafica di anni trenta e questo beneficio può essere richiesto per i primi quattro anni di iscrizione.
COME SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA
Collegandosi via internet al sito www.marintec.it è
possibile ottenere un preventivo “on-line” o scaricare il
modulo cartaceo da compilare e da inviare successivamente via fax. Alternativamente, è possibile inviare un
e-mail all'’indirizzo [email protected], oppure utilizzare il
servizio di assistenza telefonica dedicato, contattando:
- Sig.Francesco Fanfani
(tel. 010 8461493; cell. 328 86318300)
- Sig.ra Giovanna Memmiti
(tel. 010 8461493)
L’Agente, Sig. Ciro Carotenuto (iscrizione RUI A
000006230), Legale Rappresentante dell’ Intermediario
Agenzia MARINTEC S.r.l. (regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari ISVAP al N.A000012538)
con sede in Genova, Piazza Galeazzo Alessi, 1/8
Tel+39108461493, è comunque disponibile, anche
attraverso contatto diretto, per ogni chiarimento si rendesse necessario.
P.O.
PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
21
EVENTI ECM AIO
ECM: EVENTI AIO I SEMESTRE 2009
TITOLO E RELATORI
Sala Consilina (SA)
20/03/2009
50 (cinquanta)
IL PIANO DI TRATTAMENTO PROTESICO: FASI CLINICHE E TECNICHE PER RAGGIUNGERE IL SUCCESSO. RELATORE: DOTT. MARIO IMBURGIA
BARI
21/03/2009
5 (cinque)
RADIOLOGIA IN CHIRURGIA ORALE, VALUTAZIONI PRE-CHIRURGICHE E DIAGNOSI DIFFERENZIALI RELATORE: DOTT. LUCA VIGANO’
PALERMO
21/03/2009
4 (quattro)
ESTETICA DEL SORRISO ED APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE: ALLA RICERCA DELL’ECCELLENZA RELATORE: DOTT.SSA PATRIZIA LUCCHI
CAGLIARI
21/03/2009
7 (sette)
LA PATOLOGIA DI “CONFINE”: ODONTOIATRA E OTORINOLARINGOIATRA RELATORI: VARI
MILANO
25/03/2009
2 (due)
ALL-ON-4: UN EFFICACE PROTOCOLLO NELLE RIABILITAZIONI TOTALI FISSE SU IMPIANTI. RELATORE: DOTT. RODOLFO BLASONE
PORDENONE
26/03/2009
2 (due)
CONGRESSO DI CONSERVATIVA RELATORI: VARI
PERUGIA
28/03/2009
6 (sei)
CORSO TEORICO-PRATICO DI ODONTOIATRIA L.A.S.E.R.- ASSISTITA RELATORE: DOTT. ANDREA MORTILLARO
AGRIGENTO
28/03/2009
DA ASSEGNARE
RIABILITAZIONI IMPLANTARI NELLE GRAVI ATROFIE RELATORE: DOTT. GIUSEPPE CARBONE
UDINE
28/03/2009
6 (sei)
CORSO TEORICO PRATICO DI PROTESI PARZIALE MOBILE COMPLETA RELATORE: PROF. GLAUCO MARINO, DOTT. LUGI GALLO E ODT. STEFANO PROIETTI CAGLIARI
28/03/2009
34 (trentaquattro)
CORSO ANNUALE DI IMPLANTOPROTESI RELATORI: DOTT. PIERO SIMEONE E ODT CLAUDIO GROPPI
28/03/2009
50 (cinquanta)
ROMA
SERATA IMPLANTOPROTESICHE VENETE RELATORI: VARI
PADOVA
28/03/2009
DA ASSEGNARE
BLSD ( BASIC LIFE SUPPORTED AND EARLY DEFIBRILLATION ) RELATORI: VARI
SEDE 118 TURI (BA)
31/03/2009
7 (sette)
SCELTE E STRATEGIE PER L’ IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO RELATORE: DOTT. LUCA ORTENSI
BOLOGNA
01/04/2009
2 (due)
RELATORI: DOTT. GIORGIO AUTIERI E DOTT. FRANCESCO EROVIGNI
PERUGIA
03/04/2009
13 (tredici)
3 GIORNATE DI AGGIORNAMENTO CULTURALE RELATORI: VARI
MONZA
04/04/2009
8 (otto)
CORSO TEORICO DI PROTESI FISSA RELATORE: DOTT. PIERO SIMEONE
LAMEZIA TERME
04/04/2009
4 (quattro)
MARZO
LUOGO, DATA DI INIZIO E CREDITI
CORSO ANNUALE DI CHIRURGIA IMPLANTARE RELATORI: VARI
CORSO TEORICO PRATICO DI ODONTOIATRIA CONSERVATIVA E RESTAURATIVA.
MINI-VITI ORTODONTICHE, MINI-IMPIANTI PROTESICI; MODA O REALTA CLINICA? RELATORI: DOTT. PIERLUIGI DELOGU E DOTT. NICOLAS ARNOULD SASSARI
04/04/2009
4 (quattro)
DALL’OSTEINTEGRAZIONE ALL’INCORPORAZIONE ENDOSSEA RELATORE: DOTT. ROLANDO CECCARELLI
ROMA
04/04/2009
4 (quattro)
IN AMBIENTE DI LAVORO ODONTOIATRICO (T.U.81/08 EX 626/94) RELATORE: DOTT. MASSIMO BRUNO
BARI
07/04/2009
19 (diciannove)
TECNICHE DIAGNOSTICHE IN PATOLOGIA E MEDICINA ORALE RELATORE: DOTT. MICHELE GIULIANI
POTENZA
17/04/2009
11 (undici)
LA REALIZZAZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO IN ODONTOIATRIA RELATORE: DOTT. GIUSEPPE MINACORI E DOTT. SAVERIO BUCCHERI
PALERMO
18/04/2009
6 (sei)
ORTODONZIA FUNZIONALE SECONDO LA RNO (DEL PROF. PLANAS) RELATORE: DOTT. EDOARDO ZAFFUTO
BARI
18/04/2009
DA ASSEGNARE
IL RESTAURO CORONALE PARZIALE NEI SETTORI LATERO-POSTERIORI RELATORE: DOTT. CESARE DI NAPOLI
LECCE
26/04/2009
5 (cinque)
INVASIVE DEL DISTRETTO ORALE E PERIORALE RELATORE: DOTT. GIOVANNI MARIA GAETA
PORDENONE
09/05/2009
DA ASSEGNARE
GIORNATA DI ORTODONZIA RELATORE: DOTT. NICOLA MILUTELLA
SCIACCA (AG)
09/05/2009
DA ASSEGNARE
ENDODAY RELATORI: VARI
TORINO
09/05/2009
DA ASSEGNARE
PROTOCOLLI CLINICI NELLE RIABILITAZIONI PROTESICO-PARODONTALI SU PILASTRI NATURALI RELATORE: DOTT. ATTILIO BEDENDO
CREAZZO (VI)
09/05/2009
DA ASSEGNARE
LA FOTOGRAFIA DIGITALE IN ODONTOIATRIA RELATORE DOTT. ALESSANDRO GALLACCIO
BRINDISI
11/05/2009
5 (cinque)
CORSO LEGGE 81/08 RSPP RELATORE: VARI
TORINO
16/05/2009
DA ASSEGNARE
UN APPROCCIO ALLE ASIMMETRIE OCCLUSO-POSTURALI RELATORE: DOTT.SA CATERINA ASMONE, DOTT. FEDERICO MARRAZZO
POTENZA
16/05/2009
DA ASSEGNARE
L’ESTETICA DELLE LABBRA, L’ESTETICA DEL SORRISO RELATORI: DOTT. PERNICIARO, DOTT. SEGÙ
VIGEVANO (PV)
16/05/2009
DA ASSEGNARE
CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
APRILE
RESTAURI ESTETICI DIRETTI E INDIRETTI E RIABILITAZIONE DEGLI ELEMENTI TRATTATI ENDODONTICAMENTE
LE DISFUNZIONI CRANIO-MANDIBOLARI: BITE SI? COME E QUANDO.
MAGGIO
IL MAKE OVER DEL VOLTO E DEL SORRISO: CONCETTI DI ESTETICA E TECNICHE RIABILITATIVE MINIMAMENTE
RELATORE: DOTT. MAURO CABIDDU E PROF. SSA ELISABETTA COTTI
IL LAZZARETTO - (CA)
16/05/2009
DA ASSEGNARE
ODONTOIATRI E ATTIVITA’ PROFESSIONALE: NUOVI STRUMENTI PER AVERE SUCCESSO. RELATORE: MASSIMILANO CALORE
IL LAZZARETTO - (CA)
30/05/2009
5 (cinque)
EDENTULIA TOTALE E PROTESI CON OVERDENTURE RELATORE: PROF. GIAMPIERO CORDIOLI
PADOVA
30/05/2009
DA ASSEGNARE
LA PIEZOCHIRURGIA A FINI IMPLANTARI RELATORE: DOTT. ANTONIO SCARANO
NAPOLI
30/05/2009
DA ASSEGNARE
ODONTOBLU RELATORE: VARI
FAVIGNANA
12/06/2009
DA ASSEGNARE
SOFTWARE DI PROGETTAZIONE TRIDIMENSIONALE PER LA CHIRURGIA IMPLANTARE RELATORE: DOTT. ALESSANDRO MOTRONI
BOLOGNA
17/06/2009
DA ASSEGNARE
LE NUOVE SISTEMATICHE CAD-CAM IN IMPLANTOPROTESI RELATORE: DOTT. GIORGIO PEDRETTI
BOLOGNA
20/06/2009
4 (quattro)
Per informazioni Dr. Enrico Lai - [email protected]
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PROSPETTIVA ODONTOIATRICA
P.O.
GIUGNO
CORSO TEORICO – PRATICO “I RITRATTAMENTI ENDODONTICI ORTOGRADI E REGROGRADI”