lavori per la realizzazione di un laboratorio, completo di attrezzature

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lavori per la realizzazione di un laboratorio, completo di attrezzature
APPALTO: Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
lavori per la realizzazione di un laboratorio, completo di attrezzature ed apparecchiature, per le
analisi chimiche per l’agricoltura e l’agroindustria,– 1° lotto funzionale
RISPOSTA AI QUESITI PERVENUTI A TUTTO IL 12 SETTEMBRE 2008
QUESITO N° 1: (formulato da più ditte, anche per via telefonica e, per iscritto da Perkin Elmer
Italia s.p.a.): “.....vorremmo sapere se, in questa fase, è compresa la fornitura delle
apparecchiature descritte nel Vs documento “Rel 6 allegato” e non riportate nel
“Rel.6 computo metrico estimativo”
RISPOSTA Premesso ed evidenziato che trattasi dell’appalto del 1° lotto funzionale, si precisa che
le apparecchiature specifiche per le analisi da laboratorio, il cui elenco è allegato
all’elenco prezzi unitari ( “Rel. 7 elenco prezzi unitari” e non “6”, come riportato
erroneamente nel quesito) non sono oggetto di appalto, in questa fase. Si è ritenuto
utile e necessario l’inserimento dell’elenco nei documenti di gara per consentire alle
ditte partecipanti di effettuare una corretta valutazione, per quanto riguarda il
dimensionamento degli impianti elettrici, e dei fluidi in generale, in relazione a quella
che sarà la dotazione strumentale del laboratorio, una volta portato a regime.
QUESITO N° 2: (formulato dalla AHSI S.p.A. di Bernareggio –MI-.): “dall’analisi dei documenti
di gara in oggetto,notiamo che la griglia di valuatzione per l’aggiudicazione tiene
conto solo degli aspetti architettonici ed impiantistici dell’immobile ed è priva di
elementi che possono consentire alla commissione di gara di valutare la qualità e le
caratteristiche tecniche degli arredi di laboratorio(banchi di laboratorio – cappe
chimiche ecc. e relativi impianti di bordo) e delle apparecchiature previste nel
capitolato di gara.
Poiché questi componenti costituiscono circa un terzo
dell’ammontare della gara si chiede di conoscere quali strumenti di valutazione
intende utilizzare la commissione di gara per la valutazione delle offerte. .............”
RISPOSTA La norma prescrive che la Commissione di gara venga individuata e designata dopo la
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Il Disciplinare di gara,
a sua volta, prevede che “La commissione giudicatrice di gara, nella prima seduta,
verificata la compatibilità di ciascun componente e dopo essersi insediata, procede, in
una o più sedute riservate, a fissare in via generale i criteri motivazionali cui si
atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione, il punteggio tra il
minimo e il massimo prestabiliti dal bando, secondo le modalità previste dall’art. 91
del D.P.R. 554/99 e i criteri e formule di cui all’Allegato B richiamato nel medesimo
articolo 91”, per cui, allo stato, non è dato conoscere quali strumenti di valutazione la
commissione intenderà adottare. Fermo restando che tutti i quesiti e le relative
risposte saranno forniti alla commissione affinché ne tenga debito conto ed assuma
scelte e decisioni coerenti con le risposte fornite, si ritiene che le attrezzature tecniche
facciano parte della componente impiantistica – tecnologica alla quale la commissione
non potrà non attribuire un certo punteggio, dei 25 punti disponibili.
QUESITO N° 3: (formulato dalla econ – tecnica s.r.l.-.): “precisamente per quanto riguarda la
fornitura delle apparecchiature ed attrezzature di laboratorio il concorrente dovrà
indicare l’azienda che farà la fornitura invero dovrà associarsi ad essa? ”
RISPOSTA Non vi è alcuna disposizione normativa, né vi è prescritta alcuna nel disciplinare, circa
il rapporto che debba essere instaurato tra il concorrente ed il fornitore delle
apparecchiature ed attrezzature, negli appalti misti di lavori e forniture: il concorrente
è libero nella scelta. E’ certamente necessario ed indispensabile che l’offerta sia
corredata da un puntuale indicazione delle caratteristiche tecniche e funzionale delle
apparecchiature ed attrezzature e, quindi, della/e ditta/e produttrice/i dei vari
componenti - elementi.
QUESITO N° 4: (formulato dalla ditta FERRARI COSTRUZIONI di Brindisi ): “....... si evidenzia
l’illegittimità della clausola di cui al punto 15.2. del Bando di Gara, laddove, anche
per le imprese in possesso della qualificazione per prestazione di progettazione e
costruzione, si chiede che il personale tecnico individuato per lo svolgimento delle
prestazioni di progettazione dovrà essere in possesso del requisito previsto per
l’affidamento dei servizi di progettazione ex art 63, comma1, lett. o) del D.P.R.554/99.
........”
RISPOSTA Il bando di gara richiede che la certificazione di qualificazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 “..dovrà documentare, inoltre, il
possesso della qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione in
categorie e classifiche adeguate.”
Il possesso del requisito relativo alla
“qualificazione per prestazioni di progettazione” essendo stato verificato a monte
dalla società di certificazione non dovrà essere fatto dalla Commissione di gara; resta il
fatto che del personale tecnico disponibile dalla ditta concorrente e aggiudicataria,
quello “individuato per lo svolgimento delle prestazioni di progettazione dovrà
essere in possesso del requisito previsto per l’affidamento dei servizi di
progettazione ex art. 63, c. 1, lett. o) del D.P.R. 554/99” verifica che sarà curata dal
R.U.P., in uno a tutte le altre verifiche di competenza del R.U.P. da effettuarsi prima di
procedere alla definitiva aggiudicazione.
Il bando, conformemente a quanto dispone l’art. 53, c. 3, del D.Lgs. 163/06, prevede,
altresì, che “ Qualora il concorrente sia sprovvisto dell’attestazione S.O.A. per
prestazioni di progettazione richiesta, potrà partecipare alla presente gara avvalendosi
o associando, ai sensi dell’art. 53, c. 3, del D.Lgs. 163/06, uno o più soggetti di cui
all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/06. In tal caso il/i
professionista/i individuato/i o associato/i dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti”; è di tutta evidenza che in tal caso vanno dimostrate e certificate, anche
mediante la dichiarazione di cui all’allegato n.2 del disciplinare, la idoneità e la
competenza dei professionisti che saranno dalla ditta appaltatrice incaricati della
progettazione
f.to IL SEGRETARIO GENERALE e R.U.P.
(dott. Eupremio CARROZZO)