citta` di matera - Servizi Online
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N° PAP-01570-2016 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 22/04/2016 al 07/05/2016 L'incaricato della pubblicazione ANGELA STIFANO CITTA' DI MATERA SETTORE: SETTORE OPERE PUBBLICHE DETERMINAZIONE DSG N° 00988/2016 del 21/04/2016 N° DetSet 00201/2016 del 21/04/2016 Dirigente: SANTE LOMURNO OGGETTO: Legge n. 771/86. Lavori di risanamento conservativo degli immobili di proprietà privata e demaniale siti in Via Conche nn. 20 e 21, Affidamento in sub concessione alla sig.ra Angela Duni. ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000) Il Dirigente Settore SANTE LOMURNO, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000. N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto ....................................................................................... in qualità di .......................................................................................... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00988/2016, composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005. MATERA, lì __________________ N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dell'Ufficio ___________________________ Visti gli artt. 107, 151 e 184 del T.U.EE.LL. D. Lgsvo n. 267/2000; PREMESSO CHE la legge n. 771/86, recante norme speciali in materia di conservazione e di recupero architettonico, urbanistico, ambientale ed economico dei rioni Sassi di Matera, all’art. 2, stabilisce espressamente che il Comune di Matera definisce l’articolazione degli interventi in programmi biennali, corredati di stime delle relative risorse finanziarie; CHE con delibere di C.C. nn.187/88 e 58/94, esecutive a norma di legge, vennero approvati il 1° e il 2° Programma Biennale di attuazione degli interventi nei Rioni Sassi di Matera; C H E con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 27.11.2012, sono state approvate le Previsioni Generali di Recupero dei Rioni Sassi ai sensi del medesimo art. 2, della legge n.771/86; CHE con regolamenti di attuazione recanti rispettivamente la normativa concernente la determinazione dei criteri per la concessione dei contributi in conto capitale e loro entità, relativi agli interventi di conservazione e di recupero dei Rioni Sassi di Matera, approvato con delibera 58/94 e s.m. e i. e la normativa per l’affidamento in sub-concessione e/o concessioni di immobili di proprietà pubblica approvato con delibera di C.C. n. 2 del 21.02.97 e s.m. e i. sono state definite in dettaglio le modalità di affidamento in uso degli immobili pubblici e le modalità di erogazione dei relativi contributi; RILEVATO CHE con istanza del 17.09.2015, acquisita al prot. n. 0049763/2015 del 17.09.2015, la sig. Angela Duni, ha presentato richiesta per ottenere la sub concessione dell'immobile demaniale sito in Via Conche n. 21, da aggregare all'immobile di proprietà privata di Via Conche n. 20; CONSTATATO che la richiesta suddetta è corredata dalla documentazione stabilita dal regolamento approvato con atto di C.C. n. 86/92; CHE la sig.ra Angela Duni ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare le opere descritte nel progetto presentato anche in assenza di contributi e senza aver nulla a pretendere dall’Amministrazione comunale a titolo di indennizzo, risarcimento o rimborso di sorta qualora non dovessero rendersi disponibili nuove fonti di finanziamento, inoltre ha dichiarato di essere nella piena disponibilità dell'immobile di proprietà privata da aggregare a quelli demaniali; CHE il contributo per gli immobili di proprietà pubblica affidati in sub concessione, sarà determinato e verrà accreditato solo se e quando, saranno nelle disponibilità dell’Amministrazione comunale altre fonti di finanziamento sulla base dell’ordine cronologico delle pratiche presentate; RAVVISATO che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata, con nota n.0001092 del 23.03.2016, ha rilasciato ai sensi dell’art.55 del D.L.gs 22/01/2004, n.42, l’autorizzazione alla sub concessione dell'immobile demaniale richiesto sito in Via Conche n. 21, con le seguenti prescrizioni: a) le misure di conservazione programmate dovranno essere quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria prescritta dalla normativa tecnica allegata ai piani biennali di attuazione della legge 771/86 e dal Catasto dei Beni Culturali. Ai sensi dell'art.20 del D.L.gs 42/2004, dovrà essere comunicato preventivamente, alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio della Basilicata ogni eventuale mutamento di destinazione, ai fini di accertarne la compatibilità con il presente provvedimento, fermo restando che, l'approvazione degli interventi di cui all'art. 21 del citato Codice restano di competenza esclusiva del S.B.E.A.P. della Basilicata. b) l'unità immobiliare dovrà mantenere la destinazione ad uso turistico ricettivo, come da richiesta della sub concessione e, comunque, tale destinazione non potrà essere alterata o modificata senza il preventivo parere della competente Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio. V IS TO il parere favorevole espresso dall'Azienda Sanitaria Locale di Matera con nota prot. n. 2015/0063205 del 27.07.2015; VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.21 del D.L. n.42 del 22.01.2004 dalla Soprintendenza DSG N° 00988/2016 del 21/04/2016 2 per i Beni Architettonici e Paesaggistici con nota prot. n. 0006955 del 05.08.2015, che ha dettato le seguenti prescrizioni: - di non realizzare perforazioni armate; - per i vani finestra dovrà essere esclusa l'adozione di ornie e simili in pietra da Taglio mantenendo le aperture a spigoli vivi; per i soli davanzali e soglie si consente la posa in opera di lastre in pietra calcarea tipo Trani leggermente bocciardata con profilatura esterna sagomata a "toro"; - i nuovi infissi dovranno essere in legno del tipo tradizionale a telaio fisso, con battenti ed elementi oscuranti interni tinteggiati di colore bianco con elementi oscuranti esterni tinteggiati di colore verde oliva o marrone scuro; è da escludersi l'adozione di persiane avvolgibili; - qualsiasi opera in c.a. dovrà essere mantenuta arretrata rispetto al profilo esterno della muratura ed opportunamente mascherata da elementi di pezzatura e fattura analoghi a quelli costituenti la muratura stessa; - i pavimenti da sostituire dovranno essere in materiale cotto o pietra naturale escludendo materiale in ceramica; - i portoni esterni dovranno essere realizzati con doghe orizzontali , con elementi non inferiori a cm. 20 di altezza o a pannelli secondo la tipologia tradizionale; - i ballatoi piani dovranno essere rivestiti con mattoni in cotto artigiale o pietra naturale; - il manto di copertura dovrà essere in coppi curvi a doppio strato del tipo antico prevedendo il riutilizzo degli elementi esistenti eventualmente integrati con elementi della stessa natura e fattura; - i paramenti murari esterni dovranno mantenere la superficie del materiale originale e la pulitura degli stessi dovrà essere realizzata evitando l'uso di attrezzi metallici; la stilatura dei giunti non dovrà essere incassata ma raso paramento; - prima dell'inizio dei lavori dovrà essere effettuato un sopralluogo congiunto tra i funzionari di questa Amm.ne, il direttore dei lavori e l'impresa appaltatrice dei lavori al fine di verificare situazioni non facilmente desumibili dagli elaborati di progetto e dettare ulteriori prescrizioni; VISTA l'autorizzazione paesaggistica, prot. n. 26245 del 21.10.2015, rilasciata dal Comune di Matera ai sensi dell'art.146 del D.L. n.42 del 22.01.2004, che ha dettato le medesime prescrizioni della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici; VISTA l'istruttoria tecnica del 29.03.2016 con la quale l'Ufficio Sassi esprime parere favorevole al progetto esecutivo presentato ed all'assegnazione in sub concessione dell'immobile demaniale confermando le prescrizioni contenute nel parere rilasciato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata e dalla Soprintendenza BB. AA. e PP. e del Comune di Matera e con le seguenti ulteriori prescrizioni: - il trattamento delle murature esterne dell'edificio, la tinteggiatura delle stesse e degli infissi saranno valutati mediante sopralluogo congiunto tra il tecnico referente dell'ufficio sassi, la Soprintendenza ed il Direttore dei Lavori, al fine di valutare indicazioni non desumibili dagli elaborati di progetto ed in relazione all'intera facciata del fabbricato; - è vietata la scalpellatura e/o demolizione del masso calcarenitico interno all'immobile, al fine di regolarizzarne le pareti; ACCERTATO che gli immobili, da destinare ad attività turistico-ricettiva (affittacamere-casa vacanze), sono catastalmente così individuati: IMMOBILI PRIVATI Via Conche n. 20 - Foglio 159 particella 2272 sub 2 IMMOBILI DEMANIALI DSG N° 00988/2016 del 21/04/2016 3 IMMOBILI DEMANIALI DA ESPROPRIO DA VOLTURA Via Conche n. 21 Via Conche n. 21 Foglio 159 particella 2273 sub 2 Foglio 159 particella 2273 sub 2 D.P.: n. 14324/72 del 07.04.1973 Trasferimento: IV convenzione VISTO il computo metrico allegato al progetto esecutivo depositato; VISTI gli schemi di convenzione approvati con atti di C.C. nn.18 e 20 del 22/01/92 nei quali sono contenuti gli obblighi e le condizioni a cui il sub-concessionario nonché beneficiario dell’eventuale contributo dovrà sottoporsi; VISTE le deliberazioni di Giunta Comunale n.262 del 28/07/2004, n.402 del 06/10/2006 e n.75 del 07/02/2009; DATO atto che con i suddetti provvedimenti n.262/2004 e 402/2006 la Giunta Comunale, in applicazione delle nuove norme introdotte dal Testo Unico dell’Edilizia approvato con D.P.R. n.380/2001, ha modificato il testo dell’art.5 dello schema di convenzione approvato con i sopra citati atti di C.C. nn. 18 e 20 del 22/01/1992; DATO atto che con l’innanzi citato provvedimento n.75/2009 la Giunta Comunale ha ritenuto migliorare e perfezionare lo schema di convenzione in argomento con clausole oggettivamente favorevoli al Comune, fermo restando il contenuto sostanziale della convenzione stessa, ed all’unico scopo di realizzare l’effettivo recupero dei “Rioni Sassi”; ATTESO che dalla relazione redatta dal tecnico dell’Ufficio Sassi, risulta che per la realizzazione dei lavori la spesa massima ammissibile per gli immobili demaniali di è pari ad €.52.009,09=; CHE il periodo di ammortamento provvisorio della somma che sarà anticipata dal richiedente, calcolato sulla base della durata della sub concessione corrispondente a mesi 360, risulta quantificato in mesi 969; C H E il sub concessionario, presumibilmente, alla fine del periodo di sub concessione non dovrà corrispondere alcun canone, essendo il periodo di ammortamento superiore al periodo di sub concessione; CHE, tuttavia, il piano di ammortamento definitivo sarà calcolato soltanto al termine dell’esecuzione dei lavori in oggetto e sarà approvato contestualmente agli atti di collaudo degli stessi; OSSERVATO, inoltre, che il preminente interesse pubblico al recupero conservativo degli immobili di proprietà pubblica, da molti anni versanti in stato di notevole degrado ed abbandono, rende necessario la fissazione di termini perentori per la stipula della convenzione, per il deposito della stessa registrata e trascritta; ACCERTATA la regolarità degli atti DETERMINA - di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; di affidare in sub concessione, alla sig.ra Angela Duni, nata a Matera il 10.07.1956 ed ivi residente in Via Dante Alighieri n. 95, C.F.: DNU NGL 56L50 F052Q, da destinare ad attività turistico-ricettiva (affittacamere-casa vacanze), identificato in Catasto come appresso indicato: IMMOBILI PRIVATI Via Conche n. 20 - Foglio 159 particella 2272 sub 2 IMMOBILI DEMANIALI DA ESPROPRIO DA VOLTURA DSG N° 00988/2016 del 21/04/2016 4 DA ESPROPRIO DA VOLTURA Via Conche n. 21 Via Conche n. 21 Foglio 159 particella 2273 sub 2 Foglio 159 particella 2273 sub 2 D.P.: n. 14324/72 del 07.04.1973 Trasferimento: IV convenzione - di approvare il progetto esecutivo presentato, con le prescrizioni dettate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Basilicata, dalla Soprintendenza BB. AA. e PP., dall'Azienda Sanitaria Locale di Matera . e dal Comune di Matera, in premessa integralmente riportate; - di determinare per gli immobili demaniali sub concessi una spesa massima ammissibile pari ad €.52.009,09=; - di stabilire,inoltre, che il contributo richiesto per gli immobili di proprietà pubblica affidati in subconcessione, sarà determinato e verrà accreditato solo se e quando, saranno nelle disponibilità dell’Amministrazione Comunale altre fonti di finanziamento sulla base dell’ordine cronologico delle pratiche presentate; - di approvare il periodo di ammortamento provvisorio della somma da anticipare calcolato sulla base della durata della sub-concessione degli immobili demaniali, corrispondente a mesi 360, risulta quantificato in mesi 969; - di precisare che, presumibilmente, il sub concessionario, fino alla fine del periodo di sub concessione non dovrà corrispondere alcun canone mensile di sub-concessione essendo il periodo di ammortamento superiore al periodo di sub concessione; - di stabilire che il piano di ammortamento definitivo sarà calcolato soltanto al termine dell’esecuzione dei lavori in oggetto e sarà approvato contestualmente agli atti di collaudo degli stessi; - di disporre che il sub concessionario dovrà attivarsi per la stipula della convenzione prevista dall’art. 6 della legge 771/86, a pena di decadenza dalla sub concessione medesima, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento; - di decretare, altresì, che copia della convenzione registrata e trascritta dovrà essere depositata, a pena di decadenza dalla sub concessione medesima, nel termine perentorio di 30 giorni dalla stipula della convenzione; - di stabilire, altresì, che entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della convenzione il sub concessionario, unitamente alla presentazione della nota di trascrizione, dovrà presentare richiesta di rilascio del titolo abilitativo (Permesso di Costruire/Denuncia d’Inizio Attività); - l’inizio dei lavori sugli immobili affidati in sub concessione dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dal rilascio del titolo abilitativo (Permesso di Costruire/Denuncia d’Inizio Attività); - la eventuale richiesta di contributi non soddisfatta da parte del Comune per carenza di risorse all’uopo destinate non legittima proroghe dei termini di cui sopra; - il mancato rispetto dei termini sopra citati per ragioni non attribuibili all’Amministrazione comunale comporta, senza ulteriori preavvisi, comunicazioni o atti, la decadenza della sub concessione; - nessun danno o richiesta di rimborso per interventi realizzati anche parzialmente potrà essere riconosciuto al sub concessionario. DSG N° 00988/2016 del 21/04/2016 5 Istruttore amministrativo Palma Merletto DIRIGENTE SANTE LOMURNO Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. DSG N° 00988/2016 del 21/04/2016 6