AUTOTRASPORTATORI OGGLIGO DI INDICAZIONE DEL COSTO

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AUTOTRASPORTATORI OGGLIGO DI INDICAZIONE DEL COSTO
Newsletter n° 8 – 2011 del 09 Febbraio 2011
AUTOTRASPORTATORI
OGGLIGO DI INDICAZIONE DEL COSTO DEL CARBURANTE
IN FATTURA
La presente Informativa è rilevante per tutti gli Autotrasportatori c/terzi
NOVITA’
Con l’articolo 83-bis del D.L. n. 112/08 sono state dettate importanti disposizioni operative
riguardanti il mercato dell’autotrasporto di cose per conto terzi.
Le nuove disposizioni prevedono, infatti, che le fatture, relative a prestazioni di trasporto per
conto terzi, devono contenere l’indicazione della parte del corrispettivo relativo al costo del
carburante necessario al vettore per l’esecuzione delle prestazioni convenzionate con il
committente.
Cosa significa?
Qualora le imprese di autotrasporto subiscano aumenti dei propri costi a causa delle variazioni di
prezzo del carburante, hanno diritto di richiedere ai propri committenti la rifusione di tali
maggiori oneri.
Il meccanismo prevede che le fatture relative al trasporto per conto terzi debbano contenere
l’indicazione della parte di corrispettivo imputabile al costo del carburante necessario al
vettore per eseguire il servizio.
E’ stato introdotto il principio secondo cui, qualora le imprese di autotrasporto si trovino a
subire aumenti dei propri costi dovuti alle variazioni di prezzo del carburante, hanno diritto di
chiedere al mercato, e cioè alla committenza, di farsi carico di questi maggiori oneri.
La disciplina dettata dal citato art. 83-bis denominata “Tutela della sicurezza stradale e della
regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi” si differenzia a seconda
che il contratto di trasporto sia stipulato:
- in forma scritta;
- in forma non scritta.
CONTRATTO IN FORMA SCRITTA
Nel caso di contratto stipulato ai sensi dell’art. 6, del D. Lgs. n. 286/05 in forma scritta, il
contratto, ovvero la fattura emessa dal vettore deve evidenziare la parte del corrispettivo che
corrisponde al costo del carburante sostenuto dal vettore per eseguire il trasporto.
In particolare:
- nel contratto di trasporto l'importo a favore del vettore deve essere tale da consentire
almeno la copertura dei costi minimi di esercizio atti a garantire il rispetto dei parametri
di sicurezza previsti. Tali costi minimi sono individuati da accordi volontari di settore
conclusi tra organizzazioni associative di vettori e organizzazioni associative dei
committenti;
- in deroga a quanto sopra l’importo del corrispettivo è rimesso alla volontà delle parti se
trattasi di prestazioni che non superino una percorrenza giornaliera di cento chilometri;
PRIVACY: I Vostri dati, raccolti con la presente lettera, verranno da noi trattati con riservatezza e nel rispetto delle norme imposte dal D. Lgs 196/2003
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ricevuto erroneamente, con il rimborso, da parte nostra, dei costi da Voi sostenuti, su Vostra esplicita richiesta. Quanto precede è inteso ai fini del rispetto
del Decreto Legislativo 196/2003 del 30 Giugno 2003 sulla tutela dei dati personali.
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a termine del contratto è fatto obbligo al vettore di fornire al committente
“un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla
quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e
previdenziali”;
nel caso in cui dalla fattura risulti un corrispettivo inferiore a quanto dovuto sulla base
degli accordi, il vettore deve richiedere in pagamento la differenza al mittente entro un
anno a decorrere dal giorno in cui sia conclusa la prestazione di trasporto.
Cosa si intende per contratto in forma scritta?
Elementi essenziali (se ne manca anche solo uno il contratto si considera stipulato non in
forma scritta):
a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;
b) numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi;
c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni
contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;
d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;
e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al
destinatario;
f) tempi massimi per il carico e lo scarico della merce (D. lgs 22/12/08 n. 214, G. Uff.
15/01/09); (scopo: indurre le parti a concordare un corrispettivo per i tempi eccedenti).
CONTRATTO IN FORMA NON SCRITTA
Se il contratto viene stipulato dalle parti (vettore/committente) in forma non scritta la norma in
commento dispone che:
- nella fattura emessa, va indicato “ai soli fini civilistici e amministrativi”, l’importo
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione della
prestazione di trasporto (comma 6);
- il suddetto importo indicato in fattura (costo del carburante) va calcolato facendo
riferimento al “costo medio del carburante per chilometro di percorrenza” determinato
dall’“Osservatorio sulle attività di trasporto” (comma 6);
- viene definita una “quota di costo minimo” del corrispettivo diverso dal costo del
carburante (comma 7).
Come calcolare il costo medio del carburante?
Per riuscire ad ottenere l’importo da indicare in fattura è necessario determinare il costo medio
del carburante che tenga conto delle diverse tipologie di veicoli e che tenga, altresì, conto delle
rilevazione del costo medio.
Tale costo è, infatti, determinato mensilmente con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, da
parte dell’Osservatorio sulle Attività di autotrasporto e tiene conto di un’indagine a campione e
delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’osservatorio determina il 15 giugno e il 15 dicembre di ogni anno, la quota di incidenza,
espressa in percentuale, dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto rappresentati dai costi
del carburante, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, sul totale dei costi.
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Poiché come ampiamente risaputo l’Osservatorio sulle Attività di Autotrasporto non è
ancora operativo, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di intesa con le
associazioni dei vettori e dei committenti, grazie anche ai dati disponibili, pubblica sul
proprio sito internet i valori medi
mensili dei costi chilometrici imputabili al costo del carburante, distinti per tipologia di
veicolo.
La quota parte del corrispettivo riferita ai costi del carburante da indicare in fattura è data dalla
seguente formula:
Costo medio per Km * Km percorsi
Inoltre:
La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella relativa ai costi del carburante
deve essere almeno pari a quella identificata come corrispondente ai costi del carburante.
Se, invece, dovesse essere inferiore, il vettore può chiedere al committente il pagamento della
differenza.
Per maggiori informazioni
È possibile rivolgersi alle Associazioni di categoria degli Autotrasportatori.
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