Citt di Trani - Comune di Trani

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Citt di Trani - Comune di Trani
Città di Trani
ORD. N. 80/09/PM
IL DIRIGENTE LA VI RIPARTIZIONE
Vista la richiesta di P. Salvatore Catalano nella sua qualità di Parroco della Chiesa “Madonna di Fatima”
accusata in arrivo al protocollo di questa Ripartizione in data 30 aprile 2009, con la quale in occasione del mese mariano il
giorno 30 maggio 2009 si chiede:
sabato 30 maggio 2009 – Processione campestre con inizio alle 17.30 con il seguente itinerario: Villa Dragonetti, via
Alberolongo, via Puccini, via Annibale Maria di Francia, Santuario Madonna di Fatima ove la Processione avrà termine;
Rilevata la necessità di adottare provvedimenti temporanei di viabilità, per motivi di sicurezza della circolazione e
dei partecipanti alla processione;
Vista la nota n°14093 di Prot.Gen. del 05/04/2004 a firma del Responsabile dell’Ufficio Legale del Comune di
Trani, parte integrante del presente provvedimento;
Visti gli artt.7 e 20 del D.Lgs. del 30 aprile 1992 n.285 Nuovo Codice della Strada ed i relativi articoli del
Regolamento di Esecuzione D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 107 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267
D I S P O N E
che dalle ore 17:30 del giorno 30 maggio 2009, fino al termine della processione e comunque non
oltre le ore 20:00, nelle sotto elencate vie seguendo l’itinerario, siano adottati i seguenti
provvedimenti temporanei di viabilità:
• Villa Dragonetti via Alberolongo
• via Puccini
• via Annibale Maria di Francia, Santuario Madonna di Fatima
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE, in occasione del transito dei
partecipanti alla processione.
A V V E R T E
Il responsabile dell'organizzazione della manifestazione deve adottare tutte le cautele e gli
accorgimenti necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione secondo quanto
previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal suo Regolamento d'Attuazione ed
Esecuzione ed in particolare:
dovrà essere rispettato il percorso suddetto;
prima e durante la manifestazione dovrà essere effettuata, a cura e sotto la responsabilità
dell'organizzatore, una costante vigilanza delle aree interessate, al fine di accertare la piena
transitabilità delle strade e di evitare la presenza di eventuali ostacoli, pericoli o impedimenti per i
partecipanti;
i partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di
comportamento previste dal codice della strada, in particolare occupando la larghezza di
carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia
in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero
osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la
circolazione e degli stessi partecipanti;
nel rispetto delle norme della circolazione stradale e delle regole dettate dalla comune prudenza ed
esperienza, con proprio personale munito sia di idonei indumenti rifrangenti che li rendano facilmente
e sicuramente avvistabili, in particolare in orario notturno, dai conducenti dei veicoli che
sopraggiungano, sia di segni di riconoscimento e idonei strumenti di segnalazione (bandierine rosse
fluorescenti di dimensioni minime 50 × 50 cm), dovrà essere garantita una costante ed adeguata
sorveglianza di tutto il percorso e delle aree di sosta dei partecipanti, con la massima attenzione alle
intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della processione al fine di avvisare e
presegnalare gli altri utenti della strada tempestivamente, efficacemente ed in modo non equivoco la
cerimonia in atto ed il sopraggiungere dei partecipanti nonché di dare la massima pubblicità
all'eventuale ordinanza di sospensione temporanea della circolazione;
l'organizzatore avrà cura di preavvisare almeno 24 ore prima le direzioni delle aziende di trasporto
pubblico, qualora il percorso comprenda strade sulle quali si svolgono servizi pubblici di linea
nell'orario di interesse;
l'organizzatore dovrà garantire, ove necessario, l'assistenza di un idoneo servizio di scorta che, nel
rispetto delle norme della circolazione stradale e con il dovuto anticipo, assicuri la segnalazione in
entrambi i sensi di marcia della cerimonia in atto, ponendo in essere ogni opportuna misura atta ad
evitare pericoli o incidenti, assicurando adeguata segnalazione dell'inizio e fine cerimonia;
dovrà essere impedito ai partecipanti alla cerimonia di sostare in posizioni in cui possa verificarsi
intralcio o pericolo per gli stessi o per altri utenti della strada, collocando se del caso idonei
dispositivi di protezione e contenimento;
dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando
danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti.
Eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada
per i provvedimenti di competenza;
adotti gli opportuni ed idonei accorgimenti affinché non venga sparsa cera sul manto stradale;
depositi una specifica polizza assicurativa che garantisca l’assunzione di ogni responsabilità per
danni a cose e/o persone causate dall’eventuale spargimento di cera sul manto stradale,
responsabilità che saranno comunque a suo carico;
dovranno essere rimossi, al termine delle cerimonie, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano
eventualmente stati posizionati lungo il percorso della cerimonia, ripristinando il preesistente stato
dei luoghi.
L'organizzatore assume ogni responsabilità derivante dalle cerimonie ed in particolare solleva il
Comune di Trani da qualsiasi richiesta danni a persone, animali e/o cose subiti dai partecipanti a
qualsiasi titolo, (compreso il personale di ausilio incaricato dall'organizzatore), dagli spettatori o
dagli altri utenti della strada.
Si evidenzia che l'amministrazione suddetta dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di
risarcimento danni, conseguenti dalla cerimonia.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo
dell'organizzatore di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i
danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della cerimonia, salve ed
impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S., in
particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R., 616/77 e da tutti gli altri obblighi relativi
al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla
Questura circa lo svolgimento della processione ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno
1931, n. 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n.
635). Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della
cerimonia, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della
sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dall'Autorità di P.S. e dal Comando del Corpo di
Polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza pubblica e/o della fluidità della circolazione,
gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, potranno disporre
diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a
quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea.
L'efficacia della presente ordinanza è, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:
1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II°
del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese dell'organizzatore della cerimonia;
2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta, se prevista, almeno 48 ore prima dell'inizio
del divieto stesso;
3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della
L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0883/953300, prima della decorrenza del
presente atto;
4. preventivo rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se dovuto, da parte
dell’Ufficio Tributi del Comune di Trani, la quale deve essere ostensibile sul luogo oggetto
della presente ordinanza;
5. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione
della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia
dell'ordinanza stessa.
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio per
giorni 15 (quindici).
Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti
ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della
verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
2
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere
presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive
modifiche, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971,
rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente
atto.
A norma dell’art.8 della stessa Legge 241/1990 modificata dalla legge 11.02.2005 n° 15, si
rende noto che responsabile del procedimento è l’O.P.M. Miccoli Domenico.
Trani 06 maggio 2009
O.P.M. Domenico Miccoli
Il Dirigente Comandante di P.M.
Col. dr. Antonio Modugno
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