Circolare del 27 gennaio 1997 - Allegato 1

Transcript

Circolare del 27 gennaio 1997 - Allegato 1
$OOHJDWR
Lista degli Stati il cui diritto richiede il riconoscimento del minore da parte
della madre, ai fini di costituire un legame di filiazione tra loro
____________________________________________________________
Cambogia
Art. 91 a 93 della legge del 17 luglio 1989 sul matrimonio e sulla famiglia
Ecuador
Art. 34 della legge sui registri di stato civile
Art. 261 a 263 del Codice civile ecuadoriano
Stati Uniti
Luisiana
Art. 203 del Codice civile della Luisiana
Porto Rico
Art. 125 del Codice civile portoriceno
Italia
Art. 250, 251 e 254 del Codice civile italiano
Per quanto concerne i figli incestuosi, occorre distinguere tra quelli in merito ai quali
l’incesto risulta da un vincolo di parentela e quelli a proposito dei quali esso risulta da
una parentela di sangue, anche soltanto naturale in linea retta all’infinito o in linea
collaterale nel secondo grado. I primi possono essere riconosciuti allorquando sia
stato dichiarato nullo il matrimonio dei genitori: l'impedimento dell'affinità, in effetti,
scompare. Quanto ai secondi, pur trattandosi di "incesto assoluto", il legislatore ne
permette tuttavia il riconoscimento se il padre e la madre, al tempo del
concepimento, ignorassero il vincolo esistente tra di loro. Quando uno solo dei
genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui.
Soltanto i figli incestuosi i cui genitori erano in cattiva fede non possono quindi
essere riconosciuti (art. 251). Il riconoscimento deve in ogni caso essere autorizzato
dal giudice.
$OOHJDWR
Libano
Art. 11, 12 e 15 della legge libanese del 7 dicembre 1951
Nicaragua
Art. 221, 235, 238, 239, 263 et 532 del Codice civile nicaraguense
Paraguay
Art. 230 a 233 del Codice civile paraguaiano
Rwanda
Art. 324 a 327 del Codice civile rwuandese
San Marino
Art. 43 e 45 della legge sanmarinese n. 49 del 26 aprile 1986
Seychelles
Art. 334 e 335 del Codice civile delle Seychelles
Tchad
Art. 10 della legge tchadiana del 2 giugno 1961
Art. 334 a 342 del Codice civile tchadiano
Figli adulterini o incestuosi non possono essere riconosciuti.
Città di Vaticano
Applicabile il diritto italiano. Soluzione analoga a quella italiana
Vietnam
Art. 30 del Codice vietnamita del matrimonio e della famiglia